La direttiva (UE) 2015/2366, nota come direttiva sui servizi di pagamento 2 o PSD 2, fornisce una base giuridica all’ulteriore sviluppo di un mercato interno più integrato per quanto riguarda i pagamenti elettronici all’interno dell’Unione europea (Unione).
Stabilisce norme complete per i servizi di pagamento1 con l’obiettivo di garantire la presenza di norme armonizzate per la fornitura di servizi di pagamento nell’Unione, nonché un livello elevato di protezione dei consumatori.
Mira ad aprire i mercati dei pagamenti a nuovi operatori che apporterebbero maggiore concorrenza, più scelta e prezzi migliori per i consumatori.
Il regolamento (UE) 2024/886 modifica la direttiva (UE) 2015/2366 in relazione a determinati accordi che i fornitori di servizi di pagamento non bancari devono avere prima di richiedere la partecipazione a sistemi di pagamento designati ai sensi della direttiva 98/26/CE.
La direttiva (UE) 2015/2366 abroga la direttiva 2007/64/CE a partire dal .
un regime di licenze per gli istituti di pagamento, compresi quelli che offrono servizi informativi sui conti o di disposizione di ordine di pagamento (open banking);
la trasparenza delle condizioni e i requisiti informativi per i servizi di pagamento, comprese le commissioni;
diritti e doveri degli utenti e dei fornitori di servizi di pagamento;
severi requisiti di sicurezza per i pagamenti elettronici e la tutela dei dati finanziari dei consumatori, al fine di garantire un’autenticazione sicura e di ridurre il rischio di frode.
Verso una migliore integrazione del mercato dei pagamenti dell’Unione
La direttiva stabilisce una serie chiara e completa di norme che si applicano ai fornitori esistenti e nuovi di servizi di pagamento innovativi. Tali norme mirano a garantire che tali fornitori possano concorrere in pari termini, portando a una maggiore efficienza, scelta e trasparenza dei servizi di pagamento e rafforzando al tempo stesso la fiducia dei consumatori in un mercato dei pagamenti armonizzato.
Aprire il mercato dell’Unione a nuovi servizi e fornitori
La direttiva punta altresì ad aprire il mercato dei pagamenti dell’Unione a società che offrono servizi di pagamento specifici per i consumatori o per le aziende e basati sull’accesso al conto di pagamento, in particolare:
servizi di informazione sui conti che, ad esempio, consentono agli utenti di un servizio di pagamento di avere una panoramica della propria situazione finanziaria in qualsiasi momento, affinché possano meglio gestire le proprie finanze personali;
servizi di disposizione di ordine di pagamento, che dispongono un ordine di pagamento su richiesta dell’utente di servizi di pagamento relativamente a un conto di pagamento detenuto presso un altro fornitore di servizi di pagamento.
Diritti dei consumatori
I diritti dei consumatori vengono rafforzati, tra cui:
una responsabilità ridotta per pagamenti non autorizzati da 150 a 50 euro;
un diritto di rimborso incondizionato per addebiti diretti in euro per un periodo di otto settimane;
la rimozione delle maggiorazioni per l’uso di una carta di credito o debito del consumatore.
La direttiva non modifica in maniera sostanziale le condizioni di concessione dell’autorizzazione agli istituti di pagamento, rispetto alla direttiva 2007/64/CE. Tuttavia, gli istituti di pagamento che offrono servizi di disposizione di ordine di pagamento o servizi di informazione sui conti devono disporre di un’assicurazione di responsabilità civile professionale o di una garanzia analoga quale condizione rispettivamente per l’autorizzazione e la registrazione.
La direttiva contiene inoltre norme sulla vigilanza degli istituti di pagamento autorizzati, nonché misure in caso di non conformità.
sviluppare un registro centrale degli istituti di pagamento autorizzati accessibile al pubblico, che deve essere mantenuto aggiornato dalle autorità nazionali;
coadiuvare la risoluzione delle controversie fra autorità nazionali;
elaborare norme tecniche di regolamentazione per le questioni che riguardano:
un’autenticazione forte dei clienti e canali di comunicazione sicuri a cui tutti i fornitori di servizi di pagamento devono conformarsi;
norme tecniche di regolamentazione sulla cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità nazionali di vigilanza.
Trasferimenti di credito istantanei
Il Regolamento (UE) 2024/886 sui bonifici istantanei in euro modifica la Direttiva (UE) 2015/2366 per quanto riguarda alcune disposizioni che gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica devono attuare prima di richiedere la partecipazione a un sistema di pagamento e, se gli viene concesso l’accesso, durante la partecipazione ai sistemi di pagamento designati ai sensi della Direttiva 98/26/CE. Tali istituti di pagamento e istituti di moneta elettronica dovranno predisporre:
una descrizione delle misure adottate per proteggere i fondi degli utenti dei servizi di pagamento, ad esempio depositando i fondi in un conto separato presso un istituto di credito o una banca centrale, o investendoli in attività sicure e liquide a basso rischio, come definito dalle autorità competenti dello Stato membro d’origine;
una descrizione degli accordi di governance e dei meccanismi di controllo interno per i servizi di pagamento o di moneta elettronica che intendono fornire, comprese le procedure amministrative, di gestione del rischio e contabili;
un piano di liquidazione in caso di fallimento.
Atti di esecuzione e delegati
La Commissione ha adottato i seguenti atti di esecuzione e atti delegati rispettivamente per quanto riguarda le norme tecniche di attuazione o di regolamentazione:
regolamento delegato (UE) 2017/2055 per quanto riguarda la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti in relazione all’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi degli istituti di pagamento;
regolamento delegato (UE) 2018/389, come modificato dal regolamento delegato (UE) 2022/2360, per quanto riguarda l’autenticazione del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri;
regolamento di esecuzione (UE) 2019/410 per quanto riguarda i dettagli e la struttura delle informazioni in materia di servizi di pagamento che le autorità competenti devono notificare all’Autorità bancaria europea;
regolamento delegato (UE) 2019/411 per quanto riguarda lo sviluppo, la gestione e il mantenimento del registro elettronico centrale nel settore dei servizi di pagamento e l’accesso alle informazioni ivi contenute;
regolamento delegato (UE) 2020/1423 per quanto riguarda i criteri per la nomina dei punti di contatto centrali nel campo dei servizi di pagamento e le funzioni di tali punti di contatto centrali;
regolamento delegato (UE) 2021/1722 per quanto riguarda il quadro per la cooperazione e per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri nel contesto della prestazione di servizi di pagamento su base transfrontaliera.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICANO LE NORME?
La direttiva doveva essere recepita nel diritto nazionale entro il . Le norme contenute nella direttiva si applicano a partire dalla stessa data.
Servizi di pagamento: servizi che consentono di depositare o ritirare denaro da un conto bancario, nonché tutte le operazioni richieste per il funzionamento del conto. Essi possono comprendere trasferimenti di fondi, addebiti diretti, bonifici e pagamenti tramite carta. Le transazioni in contanti non rientrano nell’ambito della direttiva.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del , pag. 35).
I successivi emendamenti alla direttiva (UE) 2015/2366 sono stati incorporati nel documento originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento delegato (UE) 2022/2360 della Commissione, del , che modifica le norme tecniche di regolamentazione di cui al regolamento delegato (UE) 2018/389 per quanto riguarda l’esenzione di 90 giorni per l’accesso ai conti (GU L 312 del , pag. 1).
Regolamento (UE) 2021/1230 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo ai pagamenti transfrontalieri nell’Unione (codificazione) (GU L 274 del , pag. 20).
Regolamento delegato (UE) 2021/1722 della Commissione, del , che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano il quadro per la cooperazione e per lo scambio di informazioni tra le autorità competenti dello Stato membro di origine e quelle dello Stato membro ospitante nel contesto della vigilanza sugli istituti di pagamento e sugli istituti di moneta elettronica che prestano servizi di pagamento su base transfrontaliera (GU L 343 del , pag. 1).
Regolamento delegato (UE) 2020/1423 della Commissione, del , che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri per la nomina dei punti di contatto centrali nel campo dei servizi di pagamento e alle funzioni di tali punti di contatto centrali (GU L 328 del , pag. 1).
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/410 della Commissione, del , che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda i dettagli e la struttura delle informazioni in materia di servizi di pagamento che le autorità competenti devono notificare all’Autorità bancaria europea ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 73 del , pag. 20).
Regolamento delegato (UE) 2019/411 della Commissione, del , che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che definiscono i requisiti tecnici relativi allo sviluppo, alla gestione e al mantenimento del registro elettronico centrale nel settore dei servizi di pagamento e all’accesso alle informazioni ivi contenute (GU L 73 del , pag. 84).
Regolamento delegato (UE) 2018/389 della Commissione, del , che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l’autenticazione forte del cliente e gli standard aperti di comunicazione comuni e sicuri (GU L 69 del , pag. 23).
Regolamento delegato (UE) 2017/2055 della Commissione, del , che integra la direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità competenti in relazione all’esercizio del diritto di stabilimento e della libera prestazione dei servizi degli istituti di pagamento (GU L 294 dell’, pag. 1).
Regolamento (UE) 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta (GU L 123 del , pag. 1).