Il suo obiettivo principale è la riduzione dell’inquinamento derivante dal trasporto e il miglioramento della sicurezza funzionale dei nuovi veicoli di categoria L1.
Esso si prefigge di aggiornare i requisiti dell’Unione europea (Unione) in materia di sicurezza funzionale e compatibilità ambientale dei veicoli di categoria L rendendoli obbligatori per l’immatricolazione.
Si applica inoltre a motocicli enduro, motocicli trial e quad entro/fuori strada pesanti.
l’autorità di omologazione per la certificazione della conformità di un determinato tipo di veicolo ai diversi requisiti amministrativi e tecnici stabiliti nella legislazione;
l’autorità di vigilanza del mercato a garanzia della conformità alla legislazione di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti sul mercato, e della loro non pericolosità per la salute, la sicurezza o qualsiasi altro aspetto relativo alla tutela dell’interesse pubblico.
Omologazione
I requisiti di omologazione sono stabiliti per le aziende costruttrici (di veicoli), le autorità di omologazione e i servizi tecnici (ad esempio gli organismi di ispezione) coinvolti. Se un veicolo è conforme a un insieme completo di requisiti, quel tipo di veicolo può essere venduto sul mercato dell’Unione.
L’azienda costruttrice deve rilasciare un certificato di conformità per ogni veicolo, che consente ai proprietari di immatricolarlo.
Requisiti di sicurezza funzionale
Il regolamento stabilisce requisiti di sicurezza quali:
i nuovi motocicli di più di 125 cm3 di cilindrata devono essere dotati di un sistema di frenatura antibloccaggio;
sui motocicli a due ruote di meno di 125 cm3 di cilindrata, l’installazione di un sistema di frenatura antibloccaggio, di un sistema di frenatura combinato o di entrambi è a discrezione dell’azienda costruttrice;
per una migliore visibilità:
da luglio 2014, tutti i nuovi tipi di veicoli di categoria L devono essere dotati di un meccanismo che accende automaticamente i fari;
dal , tutti i tipi esistenti di tali veicoli devono risultare conformi;
l’installazione obbligatoria di un differenziale (che consente alle ruote dello stesso asse di ruotare di gradi diversi) sui quad e su altri veicoli di categoria L a tre o quattro ruote, per garantire che possano sterzare in sicurezza.
Requisiti di prestazione ambientale
Per ottenere l’omologazione, un veicolo di categoria L deve essere conforme a otto diversi tipi di prove, quali quelle per le emissioni per evaporazione (vapori del combustibile), per i dispositivi di controllo dell’inquinamento, per l’efficienza energetica e per i rumori.
Il regolamento stabilisce i requisiti di compatibilità ambientale per due fasi di riduzione delle emissioni. La prima fase (Euro 4) è obbligatoria per i nuovi veicoli dal . La seconda fase (Euro 5) è in vigore dal 2020, consentendo alle aziende costrittrici e distributrici di pianificare a medio termine.
Obblighi riguardanti aziende costruttrici, loro rappresentanti, aziende importatrici e distributori
Il regolamento stabilisce gli obblighi di tutte le parti coinvolte nella catena di approvvigionamento:
qualora un veicolo presenti un rischio grave per gli utenti o per l’ambiente, l’azienda costruttrice o altre parti della catena di approvvigionamento devono adottare misure di tutela efficaci, compreso il ritiro dei veicoli, se necessario;
le aziende costruttrici devono fornire accesso ai sistemi di diagnosi di bordo senza alcuna restrizione utilizzando un connettore standardizzato, nonché l’accesso alle informazioni sulla riparazione e sulla manutenzione del veicolo a rivenditori, riparatori autorizzati e agli operatori indipendenti attraverso siti web. Ciò non si applica ai veicoli di «piccole serie».
Atti delegati e atti di esecuzione
La Commissione europea ha adottato atti delegati per integrare il regolamento (UE) n. 168/2013.
Il regolamento delegato (UE) n. 3/2014 stabilisce in dettaglio requisiti tecnici e procedure di prova riguardo alla sicurezza funzionale per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli di categoria L e dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti previsti per tali veicoli. È stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1824 al fine di adeguarlo al progresso tecnico.
Il regolamento delegato (UE) n. 134/2014 sui requisiti relativi alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e che modifica l’allegato V del regolamento (UE) n. 168/2013. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento delegato (UE) 2016/1824 e dal regolamento delegato (UE) 2018/295 per migliorare i requisiti tecnici e le procedure di prova e adeguarli al progresso tecnico.
La Commissione ha inoltre adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 in relazione alle prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli. Tale regolamento di esecuzione è stato nel frattempo modificato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/1825 e dal regolamento di esecuzione (UE) 2020/239.
Abrogazione della precedente normativa
Il regolamento (UE) n. 168/2013 abroga e sostituisce la direttiva 2002/24/CE a partire dal .
A PARTIRE DA QUANDO È IN VIGORE QUESTO REGOLAMENTO?
Veicoli di categoria L: classe di veicoli a bassa potenza, quali motocicli, ciclomotori a due e tre ruote, motociclette (con e senza sidecar), tricicli e quadricicli.
DOCUMENTO PRINCIPALE
Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 60 del , pag. 52).
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 168/2013 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento di esecuzione (UE) n. 901/2014 della Commissione, del , che applica il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle prescrizioni amministrative per l’omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 249 del , pag. 1).
Regolamento delegato (UE) n. 134/2014 della Commissione, del , che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni relative alle prestazioni ambientali e delle unità di propulsione e che ne modifica l’allegato V (GU L 53 del , pag. 1).
Regolamento delegato (UE) n. 44/2014 della Commissione, del , che integra il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la costruzione dei veicoli e i requisiti generali di omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 25 del , pag. 1).
Regolamento delegato (UE) n. 3/2014 della Commissione, del , che completa il regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in merito ai requisiti di sicurezza funzionale del veicolo per l’omologazione dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli (GU L 7 del , pag. 1).