Apparecchi che bruciano carburanti gassosi (dal 2018)

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2016/426 sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Ambito di applicazione

Condizioni da rispettare quando si immettono sul mercato apparecchi o accessori

Esame del tipo

Dichiarazione di conformità UE

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica a partire dal 21 aprile 2018, a parte alcuni articoli che trattano in gran parte degli organismi e delle procedure di notifica, nonché della comunicazione dei tipi di gas e delle corrispondenti pressioni di alimentazione utilizzati sul territorio dei paesi dell’UE, che si applicano a partire dal 21 ottobre 2016.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, consultare:

* TERMINI CHIAVE

Bruciatori ad aria soffiata: l’aria viene portata a monte del bruciatore tramite un ventilatore soffiante.

Uso normale: è considerato tale quando l’apparecchio è:

Organismo notificato: esegue valutazioni di conformità alle condizioni previste dalla normativa comunitaria. Si tratta di un servizio offerto ai fabbricanti nel pubblico interesse.

Dichiarazione UE di conformità al tipo: il fabbricante dichiara che gli apparecchi sono conformi al tipo descritto nell’attestato di esame UE del tipo e soddisfano i requisiti essenziali del presente regolamento (marchio CE).

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2016/426 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sugli apparecchi che bruciano carburanti gassosi e che abroga la direttiva 2009/142/CE (GU L 81 del 31.3.2016, pag. 99-147)

DOCUMENTI CORRELATI

Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas (GU L 330 del 16.12.2009, pag. 10-27)

Ultimo aggiornamento: 06.03.2017