Lotta alla fabbricazione e al traffico illeciti di armi da fuoco
SINTESI DI:
Regolamento (UE) n. 258/2012 che attua il protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco
SINTESI
CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?
PUNTI CHIAVE
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L’allegato I del presente regolamento contiene un elenco delle armi da fuoco, loro parti e munizioni che richiedono l’autorizzazione all’esportazione. La Commissione europea ha la facoltà di modificare il suddetto elenco.
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L’autorità competente del paese dell’Unione europea (UE) in cui si basa un potenziale esportatore può concedere un’autorizzazione all’esportazione, previo ricevimento di un modulo di autorizzazione all’esportazione da parte di tale esportatore.
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Nel caso di esportazione di armi da fuoco, loro parti e munizioni al di fuori dell’Unione, l’esportatore deve fornire all’autorità competente nel proprio paese dell’UE l’autorizzazione del paese terzo ricevente della spedizione, nonché l’autorizzazione di qualsiasi paese terzo attraverso il quale passerà la spedizione. L’autorità dovrà quindi elaborare la domanda di autorizzazione all’esportazione entro sessanta giorni.
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Ai fini della tracciabilità, le autorizzazioni all’esportazione e all’importazione e la relativa documentazione di accompagnamento devono contenere informazioni tra cui, ad esempio:
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il luogo e la data di rilascio;
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la data di scadenza;
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il paese di esportazione e il paese di importazione;
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i paesi di transito;
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il destinatario finale;
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la descrizione e la quantità delle delle armi da fuoco, loro parti e munizioni.
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Sono previste procedure semplificate per le armi da fuoco, loro parti e munizioni impiegate nella caccia o nel tiro sportivo.
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Ai fini della decisione in merito alla concessione di un’autorizzazione all’esportazione, i paesi dell’UE devono tener conto di considerazioni quali:
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trattati internazionali;
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politica estera e di sicurezza nazionale.
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I paesi dell’UE devono anche tener conto della posizione comune 2008/994/PESC del Consiglio, che definisce norme UE per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari. Essa include aspetti quali:
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il rischio che il destinatario previsto utilizzi la tecnologia o le attrezzature militari da esportare a fini di aggressione contro un altro paese o per far valere con la forza una rivendicazione territoriale.
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il rischio che la tecnologia o le attrezzature militari siano sviate all’interno del paese acquirente o riesportate a condizioni non ammissibili.
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I paesi dell’UE devono rifiutare di concedere un’autorizzazione all’esportazione se il richiedente ha precedenti penali. Inoltre, devono annullare, sospendere, modificare o revocare un’autorizzazione all’esportazione se vengono meno le condizioni per la concessione.
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Il presente regolamento non si applica alle armi da fuoco antiche o disattivate, o alle armi da fuoco destinate ad uso militare o di polizia.
A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?
È stato applicato a partire dal 30 settembre 2013.
CONTESTO
Il protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni è il solo strumento legale vincolante applicabile alle armi di piccolo calibro a livello globale. Stabilisce un insieme di norme per i paesi, con l’obiettivo di controllare e regolare il traffico illecito di armi da fuoco e armi, prevenire il rischio di sviamento nel crimine e favorire la ricerca e il perseguimento dei reati connessi senza ostacolare il commercio legittimo.
Il protocollo integra la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.
Per maggiori informazioni, si veda la pagina «Traffico di armi da fuoco» sul sito Internet della Commissione europea
ATTO
Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all’esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pagg. 1-15)
ATTI COLLEGATI
Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pagg. 99-103)
Ultimo aggiornamento: 21.04.2016