Lotta alla fabbricazione e al traffico illeciti di armi da fuoco

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 258/2012 che attua il protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco

SINTESI

CHE COSA FA IL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È stato applicato a partire dal 30 settembre 2013.

CONTESTO

Il protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni è il solo strumento legale vincolante applicabile alle armi di piccolo calibro a livello globale. Stabilisce un insieme di norme per i paesi, con l’obiettivo di controllare e regolare il traffico illecito di armi da fuoco e armi, prevenire il rischio di sviamento nel crimine e favorire la ricerca e il perseguimento dei reati connessi senza ostacolare il commercio legittimo.

Il protocollo integra la convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale.

Per maggiori informazioni, si veda la pagina «Traffico di armi da fuoco» sul sito Internet della Commissione europea

ATTO

Regolamento (UE) n. 258/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che attua l’articolo 10 del protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illeciti di armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni, addizionale alla convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata (protocollo delle Nazioni Unite sulle armi da fuoco), e dispone autorizzazioni all’esportazione, misure di importazione e transito per le armi da fuoco, loro parti e componenti e munizioni (GU L 94 del 30.3.2012, pagg. 1-15)

ATTI COLLEGATI

Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pagg. 99-103)

Ultimo aggiornamento: 21.04.2016