Gli elementi principali della direttiva sono che i minori hanno il diritto di avvalersi di un difensore e il diritto di essere assistiti da un difensore. L’assistenza da parte di un difensore è obbligatoria quando vengono portati davanti a un tribunale nella fase pre-processuale e quando sono in stato di detenzione. Un minore che non è stato assistito da un difensore durante le udienze non può essere condannato a una pena detentiva.
I paesi dell’UE devono inoltre garantire che la privazione della libertà, e in particolare la detenzione, sia disposta nei confronti di minori solo come misura di ultima istanza e per il più breve periodo possibile. I minori detenuti devono essere tenuti separati dagli adulti, a meno che non si ritenga preferibile non farlo nel loro interesse superiore.
La direttiva include anche altre garanzie, come il diritto a:
I giudici, i magistrati inquirenti e gli altri professionisti che si occupano di procedimenti penali che coinvolgono minori dovrebbero avere una competenza specifica o accesso a una specifica formazione.
È in vigore dal . I paesi dell’UE devono recepirla nel proprio diritto nazionale entro l’.
Per ulteriori informazioni:
Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del , pagg. 1-20)
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