Il regolamento si applica ai 17 Stati membri partecipanti alla cooperazione rafforzata in merito a tale questione: Belgio, Bulgaria, Germania, Estonia, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia.
Gli altri Stati membri possono aderire in qualsiasi momento.
Esso si applica alla presenza di un conflitto di leggi nazionali in casi di divorzio e separazione personale, ossia laddove potrebbero essere applicabili diverse leggi nazionali allo stesso divorzio o separazione personale (ad esempio, la legge nazionale del paese di cui i coniugi hanno la cittadinanza, oppure la legge nazionale del paese della loro residenza abituale).
Non si applica a questioni riguardanti:
I coniugi possono concludere un accordo formale sulla scelta della legge nazionale applicabile al proprio divorzio o alla separazione personale purché si tratti della legge:
L’accordo fra i coniugi può essere concluso e modificato in qualsiasi momento prima che il caso venga portato dinanzi all’autorità giurisdizionale.
Se i coniugi non scelgono la legge da applicare al proprio divorzio o alla separazione personale, il caso sarà soggetto alla legge del paese:
Se la legge nazionale applicabile al caso non prevede una legge sul divorzio o non garantisce a uno dei coniugi, poiché appartenente all’uno o all’altro sesso, pari condizioni di accesso al divorzio o alla separazione personale, si applicherà la legge del paese in cui viene adito il caso.
Il regolamento è in vigore dal .
Altri due regolamenti stabiliscono norme volte a determinare la legge applicabile in presenza di un conflitto di leggi nazionali. Il regolamento (CE) n. 593/2008 (si veda la sintesi) si applica alle obbligazioni contrattuali, mentre il regolamento (CE) n. 864/2007 (si veda la sintesi) riguarda le obbligazioni extracontrattuali, escluse le relazioni familiari e la responsabilità dello Stato.
Il regolamento (UE) n. 1259/2010, che include norme relative alla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, è stato adottato attraverso il meccanismo della cooperazione rafforzata a completamento del regolamento (CE) n. 2201/2003, che comprende norme relative alla competenza giurisdizionale, al riconoscimento e all’applicazione di sentenze di divorzio e separazione personale, nonché in materia di responsabilità genitoriale.
Per ulteriori informazioni si veda:
Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del , relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale (GU L 343 del , pag. 10).
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