Norme più efficaci per le procedure di insolvenza transfrontaliere

 

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2015/848 relativo alle procedure di insolvenza

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Situazioni di applicazione del regolamento

Il regolamento si applica alle procedure che comprendono tutti i creditori o una parte significativa di essi, disciplinate dalle norme in materia di insolvenza e in cui, a fini di salvataggio, ristrutturazione del debito, riorganizzazione o liquidazione:

Il regolamento si applica alle procedure di insolvenza «preventive» previste dalla legge nazionale, che possono essere avviate in fase iniziale per aumentare le possibilità di salvare l’impresa. Tali procedure sono elencate nell’allegato A. Il regolamento tratta anche una vasta gamma di procedure di insolvenza di privati.

Competenza giurisdizionale

Legge applicabile

In generale, la legge applicabile è quella dello Stato membro in cui viene aperta la procedura. Tale legge regola le condizioni di apertura e chiusura della procedura, nonché il suo svolgimento. Ciò prevede l’individuazione:

Riconoscimento ed esecuzione

La decisione di apertura della procedura di insolvenza in uno Stato membro deve essere riconosciuta in tutti gli altri Stati membri dal momento in cui essa produce effetto.

Registri fallimentari

Per garantire con più sicurezza che i creditori e i giudici ricevano le informazioni pertinenti e per evitare l’apertura di procedure parallele, gli Stati membri sono tenuti a pubblicare le informazioni pertinenti relative a casi d’insolvenza transfrontalieri in un registro elettronico accessibile al pubblico. Tali registri saranno interconnessi attraverso il portale europeo della giustizia elettronica, conformemente alle norme comunitarie sulla protezione dei dati.

Procedure di insolvenza di gruppi di società

Il regolamento stabilisce un approccio specifico per trattare l’insolvenza dei membri di un gruppo di società Ciò comprende:

Modifiche agli allegati

Il regolamento è stato modificato tre volte.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento si applica a partire dal 26 giugno 2017. Il regolamento (UE) 2015/848 rivede e sostituisce il regolamento (CE) n. 1346/2000 e i successivi emendamenti.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Diritto ad agire. Diritto di «agire» in tribunale e difendere, avendo sufficiente causa, connessione e dimostrando un danno all’interesse giuridico del procedimento.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione) (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

Successive modifiche al regolamento (UE) 2015/848 sono state incorporate nel testo base. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1105 della Commissione, del 12 giugno 2017, che stabilisce i moduli di cui al regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle procedure di insolvenza (GU L 160 del 22.6.2017, pag. 1).

Ultimo aggiornamento: 14.09.2022