Noto anche come regolamento ISF - Frontiere e visti, crea uno strumento di finanziamento e definisce gli obiettivi, il bilancio e le procedure per attuare le azioni ammissibili per il periodo 2014-2020.
L’obiettivo generale dello strumento è quello di contribuire a un elevato livello di sicurezza nell’UE, facilitando nel contempo i viaggi legittimi, garantendo la gestione efficace delle frontiere esterne dell’UE e il trattamento efficace dei visti nell’area Schengen (una zona senza frontiere che comprende 22 paesi dell’UE e 4 paesi associati: Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera).
PUNTI CHIAVE
Il Fondo ISF - Frontiere e visti si propone di sostenere:
la politica comune in materia di visti per facilitare la libera circolazione delle persone per scopi legittimi, assicurando un servizio qualitativamente elevato per i richiedenti visto e parità di trattamento dei cittadini di paesi terzi, e contrastare l’immigrazione illegale;
la gestione integrata delle frontiere, che include l’uso di norme comuni e scambi di informazioni fra i paesi e con l’Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (nota anche come Frontex) per garantire:
un elevato livello di controllo e protezione delle frontiere esterne;
un agevole attraversamento delle frontiere esterne conformemente all’acquis di Schengen; e
l’accesso alla protezione internazionale a quanti ne necessitino.
Lo strumento finanzia azioni per:
rafforzare i controlli alle frontiere esterne al fine di controllare l’attraversamento delle frontiere esterne;
istituire gradualmente un sistema di gestione integrata per le frontiere esterne, basato su solidarietà e responsabilità, ad esempio;
sistemi di sorveglianza delle frontiere esterne; e
cooperazione (compresa la zona di frontiera marittima) tra le guardie di frontiera, le dogane, le autorità competenti in materia di immigrazione e asilo e le autorità di contrasto;
promuovere la politica comune in materia di visti e altri titoli di soggiorno di breve durata e meccanismi di cooperazione consolare;
configurare e operare sistemi informatici che sostengano la politica comune in materia di visti e i controlli alle frontiere, nonché rafforzare la consapevolezza della situazione alle frontiere esterne;
prevenire e combattere l’immigrazione clandestina in cooperazione con i paesi terzi.
Esempi di azioni ammissibili sono:
infrastrutture, sistemi informatici e attrezzature operative, compresi i mezzi di trasporto, per il controllo delle frontiere e il trattamento delle domande di visto;
studi, formazione, progetti pilota su norme operative e migliori prassi nel settore;
azioni relative alla cooperazione operativa tra i paesi dell’UE e i paesi extra UE, comprese le operazioni congiunte;
L’attuazione del fondo è affidata principalmente ai 26 paesi dell’UE partecipanti (tutti i paesi dell’UE, ad eccezione di Irlanda e Regno Unito) e ai 4 paesi associati a Schengen (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera). I programmi nazionali definiscono le priorità di finanziamento rivolgendosi agli obiettivi del fondo.
L’assegnazione delle risorse si basa su determinati criteri relativi al tipo di frontiera esterna (marittima, terrestre e aeroporti internazionali), tenendo conto dei flussi di spostamento e del livello di rischi e di minacce. L’assegnazione di fondi rispetto a specifici obiettivi nell’ambito dei programmi nazionali è correlata alle sfide e alle esigenze dei paesi partecipanti.
Una tabella che stabilisce gli importi che costituiscono la base per i programmi nazionali dei paesi dell’UE è inserita nell’allegato I del regolamento. Durante il periodo di attuazione, tali importi sono aumentati a seguito dell’assegnazione di fondi supplementari ai programmi nazionali nel quadro della revisione intermedia effettuata nel 2018, in particolare per lo sviluppo dei sistemi informatici e per l’attuazione delle azioni specifiche.
Una parte del fondo è gestita a livello centrale dalla Commissione sotto forma di azioni dell’Unione che includono l’assistenza per far fronte a esigenze urgenti e specifiche in caso di situazioni di emergenza (assistenza di emergenza).
Il Fondo è integrato dallo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (fondo ISF-Polizia) istituito dal regolamento (UE) n. 513/2014.
Bilancio
La dotazione totale iniziale per ISF - Frontiere e visti (2014-2020) era di 2,76 miliardi di euro (a prezzi correnti).
Attuazione
Il cosiddetto «regolamento orizzontale» [regolamento (UE) n. 514/2014 — si veda la relativa sintesi] contiene le norme e le procedure generali per l’attuazione di questo strumento.
Estensione del fondo ai paesi associati a Schengen
Sono stati negoziati accordi tra l’UE e i 4 paesi associati Schengen che consentono la loro partecipazione al Fondo ISF - Frontiere e visti.
Regolamento (UE) n. 515/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti e che abroga la decisione n. 574/2007/CE (GU L 150 del , pag. 143).
Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 515/2014 sono state incorporate nel testo base. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.
DOCUMENTI CORRELATI
Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del , pag. 93).
Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del , pag. 112).
Confederazione svizzera
Decisione (UE) 2018/929 del Consiglio, del , relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (GU L 165 del , pag. 1).
Decisione (UE) 2018/404 del Consiglio, del relativa alla firma, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (GU L 74 del , pag. 1).
Accordo tra l’Unione europea e la Confederazione svizzera su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (GU L 165 del , pag. 3).
Islanda
Decisione (UE) 2018/948 del Consiglio, del , relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo tra l’Unione europea e l’Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (GU L 167 del , pag. 1).
Decisione (UE) 2018/398 del Consiglio, del , relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria dell’accordo tra l’Unione europea e l’Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (GU L 72 del , pag. 1).
Accordo tra l’Unione europea e l’Islanda su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (GU L 72 del , pag. 3).
Regno di Norvegia
Decisione (UE) 2017/1249 del Consiglio, del , relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (GU L 179 del , pag. 1).
Decisione (UE) 2017/479 del Consiglio, dell’, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria, dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (GU L 75 del , pag. 1).
Accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (GU L 75 del , pag. 3).
Informazione relativa all’entrata in vigore dell’accordo tra l’Unione europea e il Regno di Norvegia su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo Sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (GU L 68 del , pag. 1).
Principato del Liechtenstein
Decisione (UE) 2017/657 del Consiglio, del , relativa alla conclusione, a nome dell’Unione, dell’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (GU L 94 del , pag. 1).
Decisione (UE) 2017/47 del Consiglio, dell’, relativa alla firma, a nome dell’Unione, e all’applicazione provvisoria, dell’accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (GU L 7 del , pag. 2).
Accordo tra l’Unione europea e il Principato del Liechtenstein su disposizioni complementari in relazione allo strumento di sostegno finanziario per le frontiere esterne e i visti, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, per il periodo 2014-2020 (GU L 7 del , pag. 4).