La politica di asilo dell’Unione europea: Stato membro dell’UE responsabile dell’esame delle domande

SINTESI DI:

regolamento (UE) n. 604/2013 sui criteri e le procedure volti a determinare quale Stato membro è competente per l’esame di una domanda di asilo

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento Dublino III stabilisce lo Stato membro dell’Unione europea (Unione) responsabile dell’esame di una domanda di asilo. Offre ai richiedenti una protezione migliore fino al momento in cui viene determinato il loro status. Crea inoltre un nuovo sistema per rilevare tempestivamente i problemi legati ai sistemi di asilo e accoglienza nazionali e combatterne le cause profonde prima che si trasformino in crisi vere e proprie.

PUNTI CHIAVE

Principi e criteri di determinazione della responsabilità

Vengono valutati vari fattori tra cui, in ordine di importanza:

Maggiori garanzie per i richiedenti

Il regolamento contiene maggiori garanzie di tutela per i richiedenti, come ad esempio:

Trattenimento

In linea generale, i richiedenti non devono essere trattenuti per il solo fatto di chiedere asilo. Tuttavia, il regolamento prevede il trattenimento dei richiedenti in presenza di rischio di fuga (ad esempio in caso di trasferimento in un altro Stato membro).

Un meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi

Il regolamento Dublino III rende più efficiente il sistema introducendo un meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi progettato per:

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 604/2013 sarà abrogato dal regolamento (UE) n. 2024/1351 (si veda la sintesi) a partire dal .

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

È entrato in vigore il .

CONTESTO

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (GU L 180 del , pag. 31).

Al testo di riferimento sono state aggiunte le modifiche successive al regolamento (UE) n. 604/2013. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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