Una panoramica sui negoziati delle Nazioni Unite in materia di cambiamenti climatici
SINTESI DI:
Articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea per quanto riguarda la partecipazione dell’Unione ai negoziati ONU sui cambiamenti climatici
IL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL’UNIONE EUROPEA E I NEGOZIATI DELL’ONU SUI CAMBIAMENTI CLIMATICI
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L’articolo 191 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) definisce gli obiettivi e i principi della politica ambientale dell’Unione europea (UE) e afferma la partecipazione dell’UE ai negoziati dell’ONU sul clima. In particolare:
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il quarto punto dell’articolo 191, paragrafo 1, del TFUE riporta specificamente che uno degli obiettivi principali della politica ambientale dell’UE è di promuovere sul piano internazionale misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici;
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il quarto comma dell’articolo 191 si riferisce alla collaborazione in questo settore con altri paesi e organizzazioni internazionali, come l’ONU.
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I negoziati delle Nazioni Unite sul clima mirano a raggiungere un accordo internazionale sulle misure efficaci in grado di contrastare il riscaldamento globale. Il primo, nel 1992, era un impegno a mantenere l’aumento del riscaldamento al di sotto dei 2 oC rispetto ai livelli preindustriali.
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L’adozione di un nuovo accordo globale sul clima nel 2015 per accelerare la transizione verso un’economia globale a basse emissioni di carbonio segna il culmine di anni di sforzi da parte della comunità internazionale per giungere a un accordo multilaterale universale sui cambiamenti climatici.
LE FASI PRINCIPALI DELLA LOTTA AI CAMBIAMENTI CLIMATICI
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1992: La Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) stabilisce la base per una cooperazione internazionale per la lotta contro i cambiamenti climatici limitando l’aumento medio della temperatura globale e i conseguenti cambiamenti climatici.
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1997: Viene approvato il protocollo di Kyoto, il primo accordo giuridicamente vincolante a livello mondiale per ridurre le emissioni di gas serra. I paesi sviluppati partecipanti si impegnano a ridurre le loro emissioni totali di almeno il 5 % in un primo periodo di impegno (tra il 2008 e il 2012) rispetto ai livelli del 1990. Gli allora 15 paesi dell’UE si impegnarono a una diminuzione dell’8 %.
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2009: A Copenaghen viene raggiunto un accordo che impone azioni specifiche per ridurre le emissioni di gas a effetto serra. Per la prima volta le principali economie propongono specifici impegni internazionali sul clima. L’accordo viene sottoscritto da oltre 140 paesi.
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2010: A Cancún si riconosce per la prima volta in una decisione formale delle Nazioni Unite che il riscaldamento globale deve essere mantenuto al di sotto dei 2 oC rispetto alle temperature preindustriali. Riconosce inoltre la necessità di ulteriori sforzi globali per raggiungere tale obiettivo.
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2011: A Durban si ribadisce la necessità di un nuovo accordo legale per contrastare i cambiamenti climatici dopo il 2020, un accordo dove ogni paese deve fare la sua parte al meglio delle sue capacità. Tale accordo viene poi firmato nel 2015.
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2012: A Doha viene approvato l’accordo tra 38 paesi sviluppati, tra cui l’Unione europea, per partecipare ad un secondo periodo di impegno (Kyoto bis) per il 2013-2020 che interesserà il 14 % delle emissioni mondiali.
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2013: Varsavia prevedeva un programma in cui i paesi hanno avanzato i propri contributi per ridurre o limitare le emissioni di gas serra conformemente al nuovo accordo globale sul clima da finalizzare nel 2015.
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2014: A Lima vengono approvati gli impegni di Varsavia, imponendo a tutti i paesi di descrivere i propri contributi previsti per l’accordo 2015 in modo chiaro, trasparente e comprensibile. Inoltre, si concordano alcuni elementi di bozza per l’accordo e per accelerare l’azione pre-2020.
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2015: A Parigi viene adottato il primo accordo universale, legalmente vincolante, sul clima mondiale, da attuare a partire dal 2020. L’accordo stabilisce un piano d’azione globale per avviare un percorso che possa portare ad evitare cambiamenti climatici pericolosi limitando il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 oC. Il contributo dell’UE al nuovo accordo è un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di almeno il 40 % entro il 2030.
CONTESTO
Per ulteriori informazioni, si consulti:
DOCUMENTO PRINCIPALE
Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell’Unione europea — Parte 3 — Politiche e azioni interne dell’Unione — Titolo XX — Ambiente — Articolo 191 (ex articolo 174 del TCE) (GU C 202 del 7.6.2016, pagg. 132-133)
Ultimo aggiornamento: 17.11.2016