Veicoli elettrici e alimentati a gas: stazioni di ricarica/rifornimento

SINTESI DI:

Direttiva 2014/94/UE — realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi dell’UE

SINTESI

CHE COSA FA LA DIRETTIVA?

Stabilisce norme standard in merito alla realizzazione dell’infrastruttura per i combustibili alternativi* dell’Unione europea (UE) (ossia stazioni di ricarica di automobili elettriche o punti di rifornimento di gas naturale) nei diversi paesi dell’UE.

Stabilisce requisiti minimi per la costruzione di tale infrastruttura, da attuarsi come parte del quadro strategico nazionale di ogni paese dell’UE.

PUNTI CHIAVE

I paesi dell’UE devono adottare strategie nazionali che mirino a sviluppare il mercato per quanto concerne i combustibili alternativi per il trasporto e l’infrastruttura necessaria a sostenerli. Nella definizione di tali strategie, i paesi dell’UE devono:

effettuare una valutazione dello stato attuale del mercato e delle prospettive di sviluppo futuro;

definire obiettivi nazionali per lo sviluppo dell’infrastruttura e le misure necessarie per conseguirli;

designare reti per tale infrastruttura.

Date da rispettare

I paesi devono fornire quanto segue, entro le date che seguono:

2020 — stazioni di ricarica sufficienti per permettere ad automobili elettriche di viaggiare in aree densamente popolate all’interno della rete determinata;

2025 (fine) — stazioni di ricarica di idrogeno sufficienti (per ciascun paese che decida di includere l’idrogeno nel suo quadro strategico nazionale);

2025 (fine) — quantità sufficiente di stazioni di gas naturale liquefatto (GNL) presso i porti, per accogliere le navi alimentate a GNL.

Relazioni

I paesi dell’UE sono tenuti a presentare una relazione sui progressi alla Commissione europea in merito all’attuazione dei loro quadri nazionali entro il 2019 e ogni tre anni successivamente a tale data.

CONTESTO

Cfr. anche la sezione dedicata a:

Direttiva 2009/28/CE (obiettivo del 10 % per quanto riguarda la quota di mercato delle energie rinnovabili presenti nei combustibili per il trasporto)

TERMINI CHIAVE

*Combustibili alternativi indica combustibili o fonti di energia che servono, almeno in parte, da sostituto delle fonti di petrolio fossile. Esempi includono l’elettricità, l’idrogeno, i biocarburanti, il gas naturale liquefatto (GNL) o il gas di petrolio liquefatto (GPL).

ATTO

Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Direttiva 2014/94/UE

17.11.2014

18.11.2016

GU L 307 del 28.10.2014, pagg. 1-20.

Ultimo aggiornamento: 09.11.2015