Prevenire e ridurre le malattie e gli infortuni causati dall’impiego di sostanze chimiche sul lavoro

L’Unione europea (UE), oltre ad aver introdotto le proprie misure volte a garantire la sicurezza delle sostanze chimiche usate sul posto di lavoro, sostiene le azioni a livello internazionale destinate allo stesso scopo. La presente decisione autorizza i paesi dell’UE a ratificare la convenzione n. 170 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL).

ATTO

Decisione 2014/52/UE del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse dell’Unione europea, la convenzione in materia di sicurezza durante l’impiego delle sostanze chimiche sul lavoro del 1990 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (convenzione n. 170).

L’UE incoraggia attivamente la ratifica delle convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro, le quali contribuiscono allo sforzo dell’UE di promuovere un lavoro dignitoso per tutti, all’interno e all’esterno dei suoi confini, proteggendo e migliorando la salute e la sicurezza dei lavoratori.

All’inizio del 2014 l’UE ha adottato una decisione per permettere la ratifica da parte dei paesi dell’UE della convenzione in materia di sicurezza durante l’impiego delle sostanze chimiche sul lavoro del 1990 (convenzione n. 170) dell’OIL. I contenuti della convenzione rientrano, per la maggior parte, nella legislazione europea esistente in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura di sostanze chimiche.

Di conseguenza, parti della convenzione rientrano nella competenza dell’UE. Poiché solo gli Stati possono essere parti della convenzione, l’Unione europea non può ratificarla. La decisione prepara la strada ai paesi dell’UE per la ratifica della convenzione.

Principio generale

La convenzione n. 170 dell’OIL sui prodotti chimici stabilisce come principio generale che le organizzazioni di datori di lavoro e dei lavoratori che sono maggiormente rappresentative devono essere consultate sulle misure da adottare per garantire un uso sicuro delle sostanze chimiche.

Classificazione delle sostanze chimiche

La convenzione contiene informazioni sui sistemi usati per classificare le sostanze chimiche secondo il tipo e il grado di pericolo per la salute, l’etichettatura e marcatura del prodotto e l’uso di schede di dati di sicurezza (schede in cui si forniscono, ad esempio, istruzioni per l’uso, la manipolazione, lo smaltimento e il trasporto di ogni sostanza chimica).

Responsabilità dei fornitori

I fornitori di sostanze chimiche, siano essi produttori, importatori o distributori, devono attenersi alle norme e aggiornare le informazioni ogni qualvolta siano disponibili nuovi elementi rilevanti per la sicurezza e la salute.

Monitoraggio

I datori di lavoro devono assicurarsi che i lavoratori non siano esposti a sostanze chimiche al di là dei limiti legali e devono sorvegliare e registrare attentamente i tempi di esposizione.

Informazione, formazione e diritti

Il personale dovrebbe inoltre ricevere informazioni e formazione sullo smaltimento delle sostanze chimiche pericolose, oltre ad informazioni sui propri diritti in quanto lavoratori e su quelli dei loro rappresentanti. I diritti dei lavoratori comprendono il diritto di non lavorare a contatto con sostanze chimiche se hanno ragionevoli motivi di ritenere che esista un rischio grave ed imminente per la loro sicurezza o per la loro salute.

RIFERIMENTI

Atto

Data di entrata in vigore

Data limite di trasposizione negli Stati membri

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Decisione 2014/52/UE del Consiglio

30.1.2014

-

GU L 32 dell’1.2.2014

Ultima modifica: 07.07.2014