Finanziare investimenti a lungo termine nell’economia dell’Unione europea

SINTESI DI:

Regolamento (UE) 2015/760 relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine, modificato dal regolamento (UE) 2023/606

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Il regolamento (UE) 2015/760 stabilisce norme uniformi sulle autorizzazioni, le politiche di investimento e le condizioni di esercizio dei fondi di investimento alternativi dell’Unione (FIA UE) o di comparti di FIA UE commercializzati nell’Unione come ELTIF. Questa sintesi informale e non esauriente, che non può essere considerata come un investimento o una consulenza legale, definisce l’insieme generale di norme che si applicano a partire dal .

Impresa di portafoglio ammissibile

Un’impresa di portafoglio qualificata deve soddisfare, al momento dell’investimento iniziale, i seguenti requisiti:

Attività di investimento ammissibili

Le attività sono ammissibili all’investimento da parte di un ELTIF solo se rientrano in una delle seguenti categorie:

Un ELTIF dovrebbe investire almeno il 55 % del suo capitale in attività di investimento ammissibili.

Autorizzazione

Una domanda di autorizzazione per un ELTIF deve contenere:

Il regolamento elenca inoltre la documentazione che un GEFIA UE che presenta domanda di gestione di un ELTIF stabilito in un altro Stato membro deve fornire all’autorità competente dell’ELTIF.

Per richiedere e ottenere l’autorizzazione, gli stessi gestori del fondo devono essere autorizzati ai sensi della direttiva 2011/61/UE (si veda la sintesi).

L’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati mantiene un registro pubblico centrale di ogni ELTIF autorizzato, insieme con il relativo gestore, l’autorità competente, le date di autorizzazione e di commercializzazione dell’ELTIF, ecc.

Responsabilità

I gestori sono responsabili di assicurare il rispetto del regolamento e sono parimenti responsabili di ogni violazione. Sono altresì responsabili delle eventuali perdite o danni derivanti dall’inosservanza del regolamento.

Politica di investimento

Gli ELTIF sono soggetti a norme specifiche d’investimento.

Le attività e la posizione di prestito di contante degli ELTIF devono essere combinate con quelle degli organismi di investimento collettivo in cui gli ELTIF hanno investito al fine di valutare la conformità degli ELTIF con la composizione del portafoglio e i requisiti di diversificazione, e con i limiti di prestito (si veda di seguito).

Prestito di contante

Rimborso di quote o azioni di ELTIF

Tutela degli investitori al dettaglio

Al fine di garantire un elevato livello di tutela degli investitori al dettaglio, deve essere effettuata una valutazione di idoneità indipendentemente dal fatto che le quote o le azioni degli ELTIF siano acquisite da investitori al dettaglio presso distributori o gestori di ELTIF o attraverso il mercato secondario.

Il distributore o, in caso di offerta o collocamento diretto di quote o azioni di un ELTIF a un investitore al dettaglio, il gestore dell’ELTIF deve emettere un chiaro avviso scritto che informi l’investitore al dettaglio in merito a quanto segue:

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

CONTESTO

Le valutazioni, condotte dalla Commissione europea in consultazione con l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, hanno dimostrato che il mercato dell’ELTIF non si è sviluppato come previsto, con un numero esiguo di fondi, una dimensione patrimoniale netta ridotta, un numero limitato di giurisdizioni in cui sono stati domiciliati gli ELTIF e una composizione del portafoglio in gran parte orientata verso una determinata categoria di investimento ammissibile. La comunicazione della Commissione del 2020 che lanciava un nuovo piano d’azione per l’unione dei mercati dei capitali ha sottolineato la necessità di garantire che vengano erogati maggiori investimenti verso le imprese che necessitano di capitale e verso progetti di investimento a lungo termine, in particolare durante la fase di ripresa dalla pandemia di COVID-19.

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

  1. Fondi di investimento europei a lungo termine (ELTIF). Gli ELTIF sono concepiti per fornire capitale a lungo termine alle infrastrutture, alle piccole e medie imprese (PMI) e ai progetti immobiliari. Questi fondi beneficiano di un passaporto europeo che permette loro di essere commercializzati sia agli investitori al dettaglio che a quelli professionali. Sono disciplinati da regole rigorose per quanto riguarda le politiche di investimento e l’attività di marketing, garantendo forti garanzie per gli investitori.
  2. Attività reali. Attività che hanno un valore intrinseco dovuto alla loro natura e alle loro caratteristiche, come proprietà immobiliari.
  3. Atto costitutivo. Documento formale depositato presso un ente governativo per documentare giuridicamente la creazione di una società.
  4. Depositario. Una banca o una società, regolata ai sensi della direttiva sui gestori di fondi di investimento alternativi, che è responsabile della custodia delle attività, del monitoraggio dei flussi di cassa e della supervisione delle operazioni di fondi di investimento alternativi per rafforzare la tutela degli investitori, tra le altre funzioni.
  5. ELTIF master. Un ELTIF, o un suo comparto di investimento, nel quale un altro ELTIF investe almeno l’85 % delle sue attività in quote o azioni.
  6. ELTIF feeder. Un ELTIF, o un suo comparto di investimento, autorizzato a investire almeno l’85 % delle sue attività in quote o azioni di un altro ELTIF o comparto di investimento di un ELTIF.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2015/760 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (GU L 123 del , pag. 98).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2015/760 sono state incorporate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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