Controllo del commercio dei precursori di droghe tra l’Unione europea e i paesi terzi

 

SINTESI DI:

Regolamento (CE) n. 111/2005 — norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

QUAL È LO SCOPO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Il regolamento distingue tra sostanze classificate e non classificate* .

Obblighi degli operatori

Licenza per sostanze di categoria 1

Registrazione per sostanze di categoria 2 e categoria 3

Comunicazioni alle autorità

Notifica preventiva dell’esportazione

Autorizzazione di esportazione

Autorizzazione di importazione

Autorità competenti dei paesi dell’Unione: poteri e obblighi

I paesi dell’Unione:

Banca dati europea

Atti di esecuzione e delegati

Abrogazione

Il regolamento abroga il regolamento (CEE) n. 3677/90.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

CONTESTO

Per ulteriori informazioni consultare:

TERMINI CHIAVE

Precursori di droghe: sostanze chimiche utilizzate principalmente per la produzione legittima (legale) di una vasta gamma di prodotti, tra cui medicinali, materie plastiche e cosmetici. Tali sostanze possono essere utilizzate anche in modo improprio per scopi illegali/illeciti, come la produzione di metanfetamine, eroina o cocaina.
Sostanza classificata: qualsiasi sostanza elencata nell’allegato I al regolamento (CE) n. 111/2005 che può essere usata per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope, compresi le miscele e i prodotti naturali contenenti tali sostanze. Sono però escluse le miscele e i prodotti naturali contenenti sostanze classificate, composti in modo che le sostanze classificate non possano essere facilmente utilizzate o estratte con mezzi di facile applicazione o economici: medicinali per uso umano come definiti nella direttiva 2001/83/CE e medicinali veterinari come definiti nella direttiva 2001/82/CE.
Utilizzatore: una persona fisica o giuridica diversa da un operatore (consultare la voce successiva) che detiene una sostanza classificata ed effettua un’operazione di lavorazione, formulazione, consumo, immagazzinamento, conservazione, trattamento, riempimento di contenitori, trasferimento da un contenitore a un altro, miscelazione, trasformazione di sostanze classificate o le utilizza in qualsiasi altro modo.
Operatore: una persona fisica o giuridica impegnata nell’immissione sul mercato di sostanze classificate.
Sostanza non classificata: qualsiasi sostanza che, sebbene non elencata nell’allegato I del presente regolamento, sia identificata come utilizzata per la fabbricazione illecita di stupefacenti o di sostanze psicotrope.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi (GU L 22 del 26.1.2005, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (CE) n. 111/2005 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24 aprile 2015, che integra il regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi e abroga il regolamento (CE) n. 1277/2005 della Commissione (GU L 162 del 27.6.2015, pag. 12).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1013 della Commissione, del 25 giugno 2015, recante norme relative al regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai precursori di droghe e al regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo del commercio di precursori di droghe tra l’Unione e i paesi terzi (GU L 162 del 27.6.2015, pag. 33).

Regolamento (UE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, sui precursori di droghe (GU L 47 18.2.2004, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Decisione 90/611/CEE del Consiglio, del 22 ottobre 1990, relativa alla conclusione, a nome della Comunità Economica Europea, della Convenzione delle Nazioni Unite contro il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope (GU L 326 del 24.11.1990, pag. 56).

Ultimo aggiornamento: 20.02.2023