Sostegno dell’Unione europea alle aziende agricole nelle regioni ultraperiferiche

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

PUNTI CHIAVE

Obiettivi

Il regolamento ha tre obiettivi:

  1. garantire a tali regioni l’approvvigionamento di prodotti essenziali al consumo umano o alla trasformazione, o in quanto fattori di produzione agricoli, mitigando i costi dovuti all’isolamento;
  2. rendere permanenti e sviluppare in un’ottica sostenibile le filiere di diversificazione animale e vegetale, tra cui anche la produzione, la trasformazione e la distribuzione dei prodotti locali;
  3. mantenere e rafforzare ulteriormente la competitività delle filiere agricole tradizionali.

Zone ammissibili

Le zone ammissibili al finanziamento del POSEI sono definite nell’articolo 349 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea.

Gestione e dotazione finanziaria dei programmi POSEI

Ogni Stato membro dell’Unione decide il livello geografico adeguato a cui istituire i programmi.

Ogni anno sono resi disponibili i seguenti importi per i tre Stati membri, come stabilito dall’articolo 30, paragrafi 2 e 3, del regolamento.

Regimi specifici di approvvigionamento

Misure a favore delle produzioni agricole locali

Controlli e sanzioni

Misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante

Il regolamento (UE) 2016/2031, che modifica il regolamento (UE) n. 228/2013, prevede il finanziamento da parte dell’Unione dei programmi di lotta ai parassiti nelle regioni ultraperiferiche, da attuarsi in conformità del regolamento (UE) n. 652/2014, in seguito abrogato e sostituito dal regolamento (UE) 2021/690 che ha istituito il programma per il mercato unico (si veda la sintesi).

Atto delegato

Il regolamento delegato (UE) n. 179/2014 integra il regolamento (UE) n. 228/2013 per quanto riguarda:

Atti di esecuzione

La Commissione europea ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, che stabilisce le norme per l’applicazione del regolamento (UE) n. 228/2013, che comprende nove allegati e norme dettagliate riguardanti:

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532, modificato dai regolamenti di esecuzione (UE) 2020/2086 e (UE) 2021/238, prevede determinate deroghe al regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, al fine di tenere conto della pandemia di COVID-19.

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 228/2013 abroga il regolamento (CE) n. 247/2006.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Il regolamento è in vigore dal .

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del , recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del , pag. 23).

Le successive modifiche al regolamento (UE) n. 228/2013 sono state integrate nel testo originale. La versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

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