Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio /* COM/2007/0508 def. - COD 2007/0185 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 11.9.2007 COM(2007) 508 definitivo 2007/0185 (COD) 2007/0186 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione n. 896/2006/CE che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein. (presentate dalla Commissione) RELAZIONE 1. INTRODUZIONE Il 14 giugno 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato due decisioni che introducono un regime semplificato per i controlli alle frontiere esterne dell'Unione sui cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio[1]: - la decisione n. 895/2006/CE[2] che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio, e - la decisione n. 896/2006/CE[3] che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein. In questo modo la Comunità ha inserito per la prima volta nel suo acquis sui visti norme di base comuni per il riconoscimento unilaterale dei visti e dei permessi di soggiorno. La decisione n. 895/2006/CE prende in considerazione le esigenze specifiche in materia di visti degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004, in particolare l'obbligo di visto durante il periodo di transizione che precede la loro piena integrazione nello spazio Schengen. Infatti, ha ridotto il pesante onere amministrativo aggiuntivo che gravava sugli uffici consolari dei paesi in questione, i quali dovevano rilasciare visti nazionali di transito a persone che non presentavano alcun rischio per gli Stati membri. Senza aggiungere nuovi obblighi a quelli elencati nell'Atto di adesione del 2003, la decisione n. 895/2006/CE introduce un regime facoltativo, basato su norme comuni, che permette agli Stati membri in questione di semplificare i controlli alle frontiere esterne sui cittadini di paesi terzi muniti di determinati documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen, nonché di documenti simili rilasciati da altri Stati membri che non attuano ancora integralmente tale acquis. Le norme comuni sono applicabili fino al termine del periodo di transizione, cioè fino alla data della piena partecipazione di questi Stati membri allo spazio senza frontiere interne, a partire dalla quale il riconoscimento reciproco di tali documenti diventerà obbligatorio. Il regime di riconoscimento unilaterale è limitato al transito di durata non superiore a cinque giorni. Questa restrizione è stata ritenuta necessaria per evitare qualsiasi rischio di confusione o di errata applicazione delle vigenti norme Schengen sui visti che determinano lo Stato competente per l'esame di una domanda di visto (cioè lo Stato nel cui territorio si trova la principale destinazione del viaggio, oppure lo Stato di primo ingresso). Lo stesso ragionamento è stato seguito per la decisione n. 896/2006/CE, che prende in considerazione le difficoltà amministrative incontrate dagli Stati membri quando devono rilasciare visti a cittadini di paesi terzi legalmente residenti in Svizzera e in Liechtenstein. Considerata l'elevata mobilità stagionale (nel periodo delle ferie estive), gli uffici consolari di alcuni Stati membri in Svizzera e nel Liechtenstein, paesi particolarmente interessati da tali movimenti data la loro posizione geografica, hanno dovuto fare fronte a un imponente sovraccarico amministrativo, dovuto alla necessità di rilasciare in tempi brevi, durante i suddetti periodi, i visti necessari. La decisione n. 896/2006/CE introduce norme comuni per il riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein come equipollenti ai loro visti di transito. Le nuove norme sono obbligatorie per gli Stati membri che partecipano pienamente allo spazio comune senza frontiere interne e facoltative per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004. Questa distinzione è stata giudicata necessaria per evitare obblighi supplementari ai nuovi Stati membri durante il periodo di transizione che precede la loro piena integrazione nello spazio Schengen. Come previsto all'articolo 5 della decisione n. 895/2006/CE e all'articolo 4 della decisione n. 896/2006/CE[4], la Repubblica ceca, Cipro, l'Ungheria, la Lettonia, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno notificato alla Commissione la loro volontà di attuare il regime comune per entrambe le decisioni. In particolare, per quanto riguarda la decisione n. 895/2006/CE, questi paesi hanno optato anche per il riconoscimento unilaterale di tutti i documenti elencati nell'allegato rilasciati da altri Stati membri che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen. Le informazioni notificate sono state pubblicate dalla Commissione nella Gazzetta ufficiale[5]. La data di applicazione delle norme comuni varia da uno Stato membro all'altro. In mancanza di disposizioni specifiche nel testo delle decisioni, alcuni paesi hanno scelto l'applicazione immediata (la Slovenia e Cipro), mentre altri hanno preferito rimandare l'attuazione a una data successiva per ragioni amministrative. Dal 1° dicembre 2006 le norme comuni sono applicabili nella Repubblica ceca, a Cipro, in Lettonia, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia. Per garantire un'efficace applicazione delle norme comuni, gli Stati membri hanno consultato il gruppo di lavoro del Consiglio competente su questioni specifiche attinenti alla decisione n. 895/2006/CE e hanno chiesto ai servizi della Commissione di fornire consulenze e un'interpretazione sul campo di applicazione di alcune disposizioni. Rispondendo alle domande degli Stati membri, i servizi della Commissione hanno rammentato lo scopo per il quale le norme comuni sono state introdotte, sottolineando che il loro campo di applicazione si limita al transito. Il regime comune è applicabile durante il periodo di transizione fino alla piena integrazione degli Stati membri interessati nello spazio Schengen (prima decisione) e all'attuazione integrale dell'acquis di Schengen da parte della Svizzera e del Liechtenstein (seconda decisione). I servizi della Commissione hanno sottolineato che con l'introduzione delle norme comuni si è inteso semplificare il transito per alcune categorie di persone e risparmiare agli uffici consolari oneri amministrativi ingiustificati per quanto riguarda le domande di visto di persone che non presentano alcun rischio per gli Stati membri. L'introduzione delle nuove norme non rimette in discussione l'attuazione da parte degli Stati membri di tutte le altre disposizioni dell'acquis comunitario sui visti e sulle frontiere esterne, che rimangono applicabili. In particolare, queste norme comuni non incidono sulle disposizioni dell'acquis relative ai visti con validità territoriale limitata, ai visti di transito aeroportuale e alle verifiche sulle persone alle frontiere esterne. Per quanto riguarda quest'ultimo punto, la Commissione ha sottolineato che le verifiche sulle persone alle frontiere esterne devono essere effettuate in conformità degli articoli da 5 a 13 e degli articolo da 18 a 19 del regolamento (CE) n. 562/2006[6]. Le guardie di frontiera devono procedere alle verifiche alle frontiere esterne tenendo conto della semplificazione introdotta dalle norme comuni ed applicando correttamente le disposizioni della decisione n. 895/2006/CE. Le verifiche devono pertanto essere obiettive e proporzionate agli obiettivi perseguiti. In ogni singolo caso, le guardie di frontiera valutano se i cittadini di paesi terzi possano beneficiare del regime semplificato, se soddisfino le condizioni di ingresso e se rispettino la durata del transito di cui alla decisione n. 895/2006/CE. Al termine dell'esame effettuato dalla guardia di frontiera, alla persona che non rispetti la durata autorizzata di transito può essere rifiutato l'ingresso. Possono essere applicate anche altre misure amministrative più appropriate al caso specifico (per esempio, ammende). Considerati i risultati positivi ottenuti con queste due decisioni, l'Unione europea dovrebbe estendere il regime semplificato alla Bulgaria e alla Romania, che hanno aderito all'Unione europea il 1° gennaio 2007 e non sono ancora soggette alle norme comuni vigenti. In effetti, le motivazioni che hanno portato all'adozione delle due decisioni valgono anche per la Bulgaria e la Romania. Nel caso di questi due Stati membri, come in occasione del precedente allargamento del 2004, per le questioni relative all'acquis sui visti è stato applicato il cosiddetto "processo di attuazione Schengen in due fasi" (articolo 4 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ("l'Atto di adesione del 2005")). Ciò implica che, a decorrere dal 1° gennaio 2007, data della loro adesione, la Bulgaria e la Romania devono applicare le disposizioni del regolamento (CE) n. 539/2001 e quindi assoggettare all'obbligo del visto i cittadini dei paesi terzi elencati nell'allegato 1, pur continuando a rilasciare i loro visti nazionali fino alla data che sarà decisa dal Consiglio quando autorizzerà la loro piena integrazione nello spazio Schengen. Poiché le norme Schengen di riconoscimento reciproco sul transito e sul soggiorno di breve durata non si applicano alla Bulgaria e alla Romania a decorrere dalla data di adesione, questi due Stati membri sono tenuti dal 1° gennaio 2007 a rilasciare visti nazionali d'ingresso e di transito nel loro territorio ai cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001, anche se gli interessati sono in possesso di un visto o di un documento di soggiorno Schengen, o di un visto nazionale per soggiorni di lunga durata rilasciato da uno Stato Schengen. Lo stesso principio si applica ai documenti simili rilasciati da altri Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen. Inoltre, la Repubblica ceca, Cipro, la Lettonia, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, paesi che applicano il regime comune della decisione n. 895/2006/CE dal 1° dicembre 2006 e che non sono ancora pienamente integrati nello spazio Schengen, non possono riconoscere unilateralmente, ai fini del transito nel loro territorio, i documenti di soggiorno e i visti rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania. Infine, le norme vigenti non consentono alla Bulgaria e alla Romania di riconoscere i documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein. 2. DUE PROPOSTE In mancanza di disposizioni specifiche che consentano di alleggerire l'onere amministrativo dei consolati bulgari e rumeni e per tenere conto delle esigenze particolari degli altri Stati membri dopo l'adesione della Bulgaria e della Romania all'Unione europea, la Commissione ritiene necessario rivedere le norme comuni istituite dalla decisione n. 895/2006/CE e dalla decisione n. 896/2006/CE. A tale scopo, la Commissione ha preso in considerazione: - le esigenze specifiche della Bulgaria e della Romania in materia di visto, le nuove difficoltà incontrate dagli Stati membri dopo l'ultimo allargamento e durante il periodo precedente la piena integrazione nello spazio Schengen degli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e nel 2007, e - gli stretti controlli e le verifiche a cui uno Stato membro sottopone i cittadini di paesi terzi per rilasciare loro un visto per soggiorni di breve durata o un permesso di soggiorno, nonché il rischio trascurabile che questa categoria di persone presenta per gli altri Stati membri. Vengono quindi proposti due strumenti: 2.1. una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio La proposta si basa sull'articolo 62, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea. I suoi destinatari sono la Bulgaria e la Romania, nonché gli Stati membri che hanno deciso di applicare la decisione n. 895/2006/CE. Poiché il testo della decisione n. 895/2006/CE non contiene alcuna disposizione che consenta di estendere, dopo l'ultimo allargamento dell'Unione europea, il regime semplificato per il controllo alle frontiere esterne di alcune categorie di persone in possesso di determinati tipi di documenti, la revisione delle norme comuni è stata considerata necessaria per rispondere alle esigenze particolari venutesi a creare dopo l'adesione, il 1° gennaio 2007, della Bulgaria e della Romania. L'estensione del regime di riconoscimento unilaterale tramite uno strumento comunitario non imporrebbe nuovi obblighi agli Stati membri rispetto a quelli previsti nell'Atto di adesione del 2003 e nell'Atto di adesione del 2005. Non costituirebbe dunque una deroga ai due trattati di adesione. L'attuazione del regime sarà facoltativa: gli Stati membri interessati avranno la possibilità di applicare il nuovo strumento oppure di continuare a rilasciare visti nazionali come previsto nei trattati di adesione. La nuova proposta dovrebbe consentire alla Bulgaria e alla Romania, che hanno aderito all'Unione nel 2007, di riconoscere unilateralmente come equipollenti ai loro visti nazionali i visti e i documenti di soggiorno rilasciati dagli Stati Schengen e i documenti simili rilasciati da questi due paesi e dagli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e che non sono ancora pienamente integrati nello spazio Schengen. Inoltre, gli Stati membri che hanno deciso di applicare la decisione n. 895/2006/CE e che non sono ancora pienamente integrati nello spazio senza frontiere interne dovrebbero potere riconoscere unilateralmente i visti e i documenti di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania. Gli Stati membri che invece non applicano la richiamata decisione non dovrebbero essere autorizzati ad applicare la presente decisione perché ritengono che soltanto i documenti di soggiorno e i visti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen possano essere considerati equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito. Il regime semplificato si basa sulla considerazione che i cittadini di paesi terzi che ne beneficerebbero sono stati già sottoposti a verifiche rigorose da uno Stato membro e non sono considerati come una minaccia per l'ordine pubblico o come possibili immigrati clandestini. Il regime sarà applicabile fino al termine del periodo di transizione, cioè fino alla data della piena partecipazione di questi Stati membri allo spazio senza frontiere interne, a partire dalla quale il riconoscimento reciproco di questi documenti diventerà obbligatorio. Come nella decisione n. 895/2006/CE, il regime di riconoscimento sarà limitato ai fini del transito nel territorio degli Stati membri interessati. La durata del transito non può superare i cinque giorni. L'obiettivo di questo regime non è infatti sostituirsi al sistema di rilascio dei visti nazionali per i soggiorni di breve durata da parte degli Stati membri. Inoltre, conformemente alle norme vigenti, questi Stati membri possono rilasciare visti nazionali per soggiorni di breve durata per più ingressi, validi uno o più anni, per agevolare la mobilità dei cittadini di paesi terzi muniti di documenti Schengen che hanno bisogno di recarsi frequentemente nel loro territorio. I documenti accettati nel quadro del regime di riconoscimento sono i seguenti: - i visti uniformi rilasciati da uno Stato Schengen conformemente alle norme comuni previste nell'Istruzione consolare comune (visto di transito, visto per soggiorni di breve durata o di viaggio, visto collettivo); - i visti nazionali per soggiorni di lunga durata rilasciati da uno Stato Schengen conformemente alla propria legislazione nazionale; - i permessi di soggiorno rilasciati da uno Stato Schengen inclusi nell'allegato IV dell'Istruzione consolare comune che elenca i documenti che autorizzano l'ingresso senza visto nello spazio Schengen; - i visti nazionali per soggiorni di breve e lunga durata e i permessi di soggiorno rilasciati da uno Stato membro che ha aderito all'Unione europea nel 2004 elencati nell'allegato della decisione n. 895/2006/CE; - i visti nazionali per soggiorni di breve e lunga durata e i permessi di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania. Se opteranno per l'attuazione del regime comune, la Bulgaria e la Romania dovranno accettare tutti i documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen, senza fare distinzioni fra le autorità che li hanno rilasciati. Gli Stati membri interessati devono comunicare la loro decisione alla Commissione, che pubblicherà l'informazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea garantendo così la totale trasparenza del sistema. Gli Stati membri potranno tuttavia rifiutare l'ingresso ai cittadini di paesi terzi il cui nome figura negli elenchi nazionali delle persone segnalate. Questo strumento sarà adottato con procedura di codecisione. 2.2 . Decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della decisione n. 896/2006/CE che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein La presente proposta si basa sull'articolo 62, paragrafo 2, lettera a) del trattato che istituisce la Comunità europea. La proposta prende in considerazione l'adesione, avvenuta nel gennaio 2007, della Bulgaria e della Romania all'Unione europea e mira a modificare la decisione n. 896/2006/CE per consentire a questi due paesi di applicare un regime semplificato di controllo delle persone alle loro frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte dei due nuovi Stati membri di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera o dal Liechtenstein ed elencati nell'allegato della medesima decisione. Si basa sulla considerazione che i cittadini di paesi terzi muniti di un documento di soggiorno rilasciato dalla Svizzera o dal Liechtenstein non costituiscono una minaccia per l'ordine pubblico degli Stati membri e non presentano un rischio in termini di immigrazione clandestina. Il riconoscimento è limitato al transito. Se la Bulgaria e la Romania decidono di partecipare alla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che le autorizza a riconoscere unilateralmente i documenti rilasciati dagli Stati Schengen e da altri Stati membri come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito, l'applicazione di questo strumento sarà facoltativa durante il periodo di transizione fino alla data, che sarà decisa dal Consiglio, della loro piena integrazione nello spazio Schengen. La Bulgaria e la Romania hanno la possibilità di decidere se partecipare al regime di riconoscimento e devono notificare la loro volontà alla Commissione europea. Quest'ultima assicurerà la pubblicazione delle informazioni corrispondenti. Il sistema proposto non rimette in alcun modo in discussione le norme dell'acquis di Schengen relative alle procedure e alle verifiche necessarie per l'attraversamento delle frontiere esterne. Essendo limitato al transito, il sistema proposto non impedisce alla Bulgaria e alla Romania di rilasciare visti per soggiorni di breve durata a ingressi multipli, validi uno o più anni, per agevolare la mobilità dei cittadini di paesi terzi muniti di un documento di soggiorno rilasciato dalla Svizzera o dal Liechtenstein. Questo strumento sarà adottato con procedura di codecisione. 3. SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ L'articolo 5 del trattato CE stabilisce che "la Comunità agisce nei limiti delle competenze che le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato". L'azione della Comunità deve assumere la forma più semplice possibile per raggiungere l'obiettivo della proposta e attuarla nel modo più efficace possibile. In quest'ottica, gli strumenti giuridici proposti per la revisione delle norme comuni per il regime di riconoscimento unilaterale istituito dalla decisione n. 895/2006/CE e dalla decisione n. 896/2006/CE sono: - una decisione che consente alla Bulgaria, alla Repubblica ceca, a Cipro, alla Lettonia, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Romania, alla Slovenia e alla Slovacchia di riconoscere unilateralmente determinati documenti come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio durante il periodo di transizione fino alla loro piena integrazione nello spazio comune senza frontiere interne. La partecipazione al regime è facoltativa; - una modifica della decisione n. 896/2006/CE che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein. L'obiettivo della modifica proposta è estendere il regime semplificato alla Bulgaria e alla Romania per il transito nel loro territorio, abolendo l'obbligo del visto di transito per i titolari di tali documenti di soggiorno rilasciati da questi due paesi. La partecipazione al regime di riconoscimento è facoltativa per gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e nel 2007 durante il periodo di transizione fino alla data della loro piena integrazione nello spazio senza frontiere interne, a partire dalla quale il regime di riconoscimento reciproco diventerà obbligatorio tra gli Stati membri che partecipano pienamente allo spazio senza frontiere interne. L'obiettivo delle proposte summenzionate, cioè l'introduzione a titolo provvisorio di norme comuni sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti da parte della Bulgaria, della Romania e degli Stati membri che applicano già la decisione n. 895/2006/CE e l'estensione alla Bulgaria e alla Romania del regime comune per il riconoscimento unilaterale di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein, può essere raggiunto soltanto con un'azione a livello comunitario, perché nessuno Stato membro potrebbe ottenere l'effetto desiderato adottando esclusivamente misure nazionali. L'azione comunitaria ha privilegiato misure che permetteranno di attuare efficacemente la proposta realizzandone gli obiettivi. In quest'ottica, coerentemente con le decisioni del 14 giugno 2006, sono stati scelti due strumenti giuridici, tenendo conto degli obiettivi fissati. Per la prima proposta, lo strumento giuridico adeguato ad un'applicazione facoltativa da parte degli Stati membri delle norme comuni per il riconoscimento unilaterale che costituiscono una deroga temporanea alle norme sul riconoscimento reciproco vigenti è una decisione del Parlamento europeo e del Consiglio. Per la seconda proposta, è stato deciso di modificare la decisione n. 896/2006/CE con una nuova decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che estende le norme comuni e autorizza il riconoscimento unilaterale da parte della Bulgaria e della Romania di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein. 4. CONSEGUENZE IN RELAZIONE AI VARI PROTOCOLLI ALLEGATI AL TRATTATO I destinatari esclusivi della prima proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, che introduce un regime transitorio specifico per il riconoscimento unilaterale di determinati documenti rilasciati dagli Stati membri come equipollenti ai loro visti nazionali di transito, sono la Bulgaria, la Repubblica ceca, Cipro, la Lettonia, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia. Questa decisione è facoltativa e sarebbe applicabile dagli Stati membri interessati fino alla data che sarà stabilita dal Consiglio conformemente all'articolo 3, paragrafo 2 dell'Atto di adesione del 2003 e all'articolo 4, paragrafo 2 dell'Atto di adesione del 2005. Per sua stessa natura, il regime istituito dalla proposta non potrebbe implicare la struttura variabile stabilita dai protocolli sulla posizione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca. Questa decisione, i cui destinatari esclusivi sono gli Stati membri vincolati dall'acquis di Schengen senza essere ancora pienamente integrati nello spazio comune senza frontiere interne, non costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo firmato il 18 maggio 1999 tra il Consiglio, la Norvegia e l'Islanda in vista dell'associazione di questi due paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen[7]. Tuttavia, per motivi di coerenza e per l'adeguato funzionamento del sistema Schengen, concerne anche i visti e i documenti di soggiorno rilasciati dall’Islanda e dalla Norvegia, paesi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e che attuano integralmente l’acquis di Schengen. La decisione, i cui destinatari esclusivi sono gli Stati membri vincolati dall'acquis di Schengen senza essere ancora pienamente integrati nello spazio comune senza frontiere interne, non costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo firmato tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione Svizzera riguardante l'associazione della Confederazione Svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen,[8] che ricade nell'ambito di cui all'articolo 4, paragrafo 1, della decisione del Consiglio relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, nonché all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni del suddetto accordo. La proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la decisione n. 896/2006/CE ha come destinatarie la Bulgaria e la Romania, alle quali consente di riconoscere unilateralmente come equipollenti ai loro visti di transito determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein. Per sua stessa natura, il regime istituito dalla proposta non potrebbe implicare la struttura variabile stabilita dai protocolli sulla posizione del Regno Unito, dell'Irlanda e della Danimarca. La decisione non costituisce uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo firmato il 18 maggio 1999 tra il Consiglio, la Norvegia e Islanda in vista dell'associazione di questi due paesi all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, poiché il nuovo elemento che introduce mira ad estendere alla Bulgaria e alla Romania il regime semplificato della decisione n. 896/2006/CE, senza modificarne le norme e i principi di base. 2007/0185 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Bulgaria, Repubblica ceca, Cipro, Lettonia, Ungheria, Malta, Polonia, Romania, Slovenia e Slovacchia, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione[9], deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, considerando quanto segue: (1) Conformemente all'articolo 4, paragrafo 1 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea ("Atto di adesione del 2005"), la Bulgaria e la Romania, che hanno aderito all'Unione europea il 1º gennaio 2007, sono tenute da quella data ad assoggettare all'obbligo del visto i cittadini dei paesi terzi elencati nell'allegato I del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all'atto dell'attraversamento delle frontiere esterne e l'elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo[10]. (2) A norma dell’articolo 4, paragrafo 2 dell’Atto di adesione del 2005, le disposizioni dell’acquis di Schengen riguardanti le condizioni ed i criteri per il rilascio di visti uniformi per soggiorno di breve durata e le disposizioni riguardanti il riconoscimento reciproco dei visti e l’equipollenza tra i documenti di soggiorno ed i visti, si applicano in Bulgaria e in Romania soltanto dopo che il Consiglio ha adottato una decisione in tal senso. Nondimeno, per questi Stati membri tali disposizioni sono vincolanti con decorrenza dalla data d’adesione. (3) La Bulgaria e la Romania sono quindi tenute a rilasciare visti nazionali, per l'ingresso o il transito nel loro territorio, ai cittadini di paesi terzi in possesso di un visto uniforme o di un visto per soggiorno di lunga durata o di un documento di soggiorno rilasciato da uno Stato membro che attua integralmente l'acquis di Schengen, oppure in possesso di un documento simile rilasciato dagli Stati membri che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen. (4) I titolari di documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l’acquis di Schengen e di documenti simili rilasciati dagli Stati membri che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen non costituiscono un rischio per la Romania e la Bulgaria, poiché sono stati sottoposti dagli altri Stati membri a tutti i controlli necessari. Per evitare di imporre alla Romania e alla Bulgaria altri oneri amministrativi ingiustificati, sarebbe opportuno estendere a tali paesi le norme comuni stabilite nella decisione n. 895/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale di determinati documenti, da parte di Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovenia e Slovacchia, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio[11]. (5) Le nuove norme comuni dovrebbero autorizzare la Bulgaria e la Romania a riconoscere unilateralmente determinati documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen, i documenti simili da questi rilasciati e i documenti elencati nell'allegato della decisione n. 895/2006/CE, rilasciati dagli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004, come equipollenti ai loro visti nazionali, e ad istituire un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne basato su questa equipollenza unilaterale. (6) Tenuto conto che la Repubblica ceca, Cipro, la Lettonia, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia hanno notificato alla Commissione la volontà di applicare il regime semplificato introdotto dalla decisione n. 895/2006/CE, le nuove norme comuni dovrebbero consentire a questi Stati membri di riconoscere anche i visti e i documenti di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito nel loro territorio. (7) Il nuovo regime comune dovrebbe applicarsi per un periodo di transizione, sino alla data che il Consiglio stabilirà nella decisione prevista all'articolo 3, paragrafo 2, primo comma dell'Atto di adesione del 2003 e all'articolo 4, paragrafo 2 dell'Atto di adesione del 2005. (8) Il riconoscimento di un documento dovrebbe essere limitato ai fini del transito nel territorio della Bulgaria, della Repubblica ceca, di Cipro, della Lettonia, dell'Ungheria, di Malta, della Polonia, della Romania, della Slovenia e della Slovacchia. La partecipazione al sistema comune dovrebbe essere facoltativa e non dovrebbe imporre agli Stati membri obblighi supplementari rispetto a quelli definiti nell'Atto di adesione del 2003 e nell'Atto di adesione del 2005. (9) Le norme comuni dovrebbero applicarsi ai visti uniformi per soggiorno di breve durata, ai visti per soggiorno di lunga durata e ai documenti di soggiorno rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen, ai documenti simili rilasciati dagli Stati membri che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen, nonché ai visti per soggiorno di breve o di lunga durata e ai documenti di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania. (10) Le condizioni da rispettare in materia di ingresso sono quelle stabilite all'articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)[12], ad eccezione della condizione di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), nella misura in cui la presente decisione, che estende le norme comuni previste nella decisione n. 895/2006/CE, istituisce un regime di riconoscimento unilaterale da parte della Bulgaria e della Romania di determinati documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen, dei documenti simili rilasciati dagli Stati membri che non lo attuano ancora integralmente, nonché dei visti per soggiorno di breve durata, dei visti per soggiorno di lunga durata e dei documenti di soggiorno rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania ai fini del transito, e permette inoltre alla Repubblica ceca, a Cipro, alla Lettonia, all'Ungheria, a Malta, alla Polonia, alla Slovenia e alla Slovacchia, che applicano il regime semplificato introdotto dalla decisione n. 895/2006/CE, di riconoscere i documenti simili rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania. (11) Poiché l'obiettivo della presente decisione, ossia l'introduzione di un regime di riconoscimento unilaterale applicabile dagli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e nel 2007, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri e può quindi, per l'entità e gli effetti della decisione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (12) La presente decisione non rappresenta uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen ai sensi dell’accordo concluso dal Consiglio dell’Unione europea e dalla Repubblica di Islanda e dal Regno di Norvegia per quanto concerne l’associazione di questi due paesi all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen, in quanto riguarda solo gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e nel 2007 e che non attuano ancora integralmente l’acquis di Schengen. Tuttavia, a fini di coerenza e di un adeguato funzionamento del sistema Schengen, la presente decisione concerne anche i visti e i documenti di soggiorno rilasciati da paesi terzi associati all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen e che attuano integralmente l’acquis di Schengen quali l’Islanda e la Norvegia. (13) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, detti Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione. (14) Conformemente agli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 La presente decisione introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne in base al quale: - la Bulgaria e la Romania possono riconoscere unilateralmente come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito i documenti di cui agli articoli 2 e 3, nonché i documenti menzionati all'articolo 4, rilasciati da questi due paesi ai cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001; - la Repubblica ceca, Cipro, la Lettonia, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia che hanno notificato alla Commissione la volontà di applicare il regime semplificato introdotto dalla decisione n. 895/2006/CE possono riconoscere unilateralmente come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito i documenti di cui all'articolo 4, rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania ai cittadini di paesi terzi soggetti all'obbligo del visto conformemente al regolamento (CE) n. 539/2001. Articolo 2 1. La Bulgaria e la Romania possono considerare equipollenti al proprio visto nazionale, ai fini del transito e indipendentemente dalla cittadinanza dei titolari, i seguenti documenti rilasciati dagli Stati membri che attuano integralmente l'acquis di Schengen: (i) il “visto uniforme” di cui all'articolo 10 della convenzione Schengen; (ii) il “visto per soggiorno di lunga durata” di cui all'articolo 18 della convenzione Schengen; (iii) un “documento di soggiorno” figurante nell'allegato 4 dell'Istruzione consolare comune. 2. Se decidono di applicare la presente decisione, la Bulgaria e la Romania riconoscono tutti i documenti indicati al paragrafo 1, indipendentemente dallo Stato che li ha rilasciati. Articolo 3 Se decidono di applicare l'articolo 2, la Bulgaria e la Romania possono inoltre riconoscere come equipollenti al proprio visto nazionale, ai fini del transito, i visti per soggiorno di breve o di lunga durata e i documenti di soggiorno rilasciati da un altro o da altri Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 e che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen. I documenti rilasciati dagli Stati membri che non attuano ancora integralmente l'acquis di Schengen, che possono essere riconosciuti, sono elencati nell'allegato della decisione n. 895/2006/CE. Articolo 4 La Bulgaria e la Romania possono inoltre riconoscere come equipollenti al proprio visto nazionale, ai fini del transito, anche i visti per soggiorno di breve o di lunga durata e i documenti di soggiorno da esse rilasciati. I documenti rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania, che possono essere riconosciuti in attuazione della presente decisione, sono elencati nell'allegato. Articolo 5 La Repubblica ceca, Cipro, la Lettonia, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia possono inoltre riconoscere ai fini del transito i documenti bulgari e rumeni elencati nell'allegato della presente decisione. Articolo 6 La Bulgaria, la Repubblica ceca, Cipro, la Lettonia, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia possono riconoscere i documenti come equipollenti al proprio visto nazionale, ai fini del transito, soltanto se i cittadini di paesi terzi transitano nel loro territorio per un periodo non superiore a cinque giorni per transito. Il periodo di validità dei documenti di cui agli articoli 2, 3 e 4 è pari alla durata del transito. Articolo 7 La Bulgaria, la Repubblica ceca, Cipro, la Lettonia, l'Ungheria, Malta, la Polonia, la Romania, la Slovenia e la Slovacchia notificano alla Commissione la loro eventuale decisione di attuare la presente decisione entro 10 giorni lavorativi dalla sua entrata in vigore. La Commissione pubblica le informazioni comunicate da questi Stati membri nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 8 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essa è applicabile sino alla data stabilita dalla decisione del Consiglio adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'Atto di adesione del 2005. Articolo 9 La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono destinatarie della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il […]. Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente […] ALLEGATO Elenco dei documenti rilasciati dalla BULGARIA Visti 1. Виза за летищен транзит (виза вид "А") - Visto di transito aeroportuale (tipo „A”) 2. Виза за летищен транзит (виза вид "А") - Visto di transito (tipo „B”) - Еднократна транзитна виза – Visto di transito semplice - Еднократна транзитна виза – Visto di doppio transito - Еднократна транзитна виза – Visto di transito multiplo 3. Виза за летищен транзит (виза вид "А") - Visto per soggiorno di breve durata (tipo „C”) - Многократна входна виза – Visto di ingresso semplice - Многократна входна виза – Visto di ingresso multiplo 4. Виза за летищен транзит (виза вид "А") - Visto per soggiorno di lunga durata (tipo „D”) Permessi di soggiorno 1. Карта на продължително пребиваващ в Република България чужденец – Permesso di soggiorno di lunga durata 2. Карта на продължително пребиваващ в Република България чужденец – Permesso di soggiorno permanente 3. Карта на бежанец – Permesso di soggiorno per rifugiato 4. Удостоверение за пътуване зад граница на чужденец с хуманитарен статут – Permesso di soggiorno per cittadino di paese terzo a cui la Repubblica di Bulgaria ha concesso uno statuto di protezione umanitaria Elenco dei documenti rilasciati dalla ROMANIA Visti - viză de tranzit, identificată prin simbolul B (visto di transito, contrassegnato dalla lettera B) - viză de scurtă şedere, identificată prin simbolul C (visto per soggiorno di breve durata, contrassegnato dalla lettera C) - viză de lungă şedere, identificată prin unul dintre următoarele simboluri, în funcţie de activitatea pe care urmează să o desfăşoare în România străinul căruia i-a fost acordată: (i) desfăşurarea de activităţi economice, identificată prin simbolul D/AE (ii) desfăşurarea de activităţi profesionale, identificată prin simbolul D/AP (iii) desfăşurarea de activităţi comerciale, identificată prin simbolul D/AC (iv) angajare în munca, identificată prin simbolul D/AM (v) studii, identificată prin simbolul D/SD (vi) reîntregirea familiei, identificată prin simbolul D/VF (vii) intrarea în România a străinilor căsătoriţi cu cetăţeni români, identificată prin simbolul D/CR (viii) activităţi religioase sau umanitare, identificată prin simbolul D/RU (ix) viză diplomatică şi viză de serviciu, identificată prin simbolul DS (x) alte scopuri, identificată prin simbolul D/AS (visto per soggiorno di lunga durata, contrassegnato da uno dei seguenti codici, in funzione dell'attività che lo straniero titolare del visto eserciterà in Romania: (i) attività economica (codice D/AE) (ii) attività professionale (codice D/AP) (iii) attività commerciale (codice D/AC) (iv) lavoro subordinato (codice D/AM) (v) studio (codice D/SD) (vi) ricongiungimento familiare (codice D/VF) (vii) ingresso nel territorio rumeno di stranieri coniugati a cittadini rumeni (codice D/CR) (viii) motivi religiosi o umanitari (codice D/RU) (ix) visto diplomatico e visto di servizio (codice DS) (x) altri motivi (codice D/AS)) Permessi di soggiorno - Permis de şedere temporară (permesso di soggiorno temporaneo) - Permis de şedere temporară (permesso di soggiorno permanente) - Carte de rezidenţă - pentru străinii membri de familie ai cetăţenilor români (carta di soggiorno- per familiari stranieri di cittadini rumeni) - Carte de rezidenţă - pentru străinii membri de familie ai cetăţenilor români (carta di soggiorno permanente- per familiari stranieri di cittadini rumeni) 2007/0186 (COD) Proposta di DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante modifica della decisione n. 896/2006/CE che introduce un regime semplificato per il controllo delle persone alle frontiere esterne, basato sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri, ai fini del transito nel loro territorio, di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein. IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 62, paragrafo 2, lettera a), vista la proposta della Commissione[13], deliberando secondo la procedura di cui all'articolo 251 del trattato, considerando quanto segue: (1) La decisione n. 896/2006/CE fissa norme comuni sul riconoscimento unilaterale da parte degli Stati membri di determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein consentendo l'applicazione di un regime semplificato per il controllo alle frontiere esterne dei cittadini di paesi terzi titolari di questi documenti. (2) A seguito dell'attuazione in due fasi dell'acquis di Schengen, gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea il 1° maggio 2004 sono tenuti, da quella data, a rilasciare il visto nazionale ai cittadini di paesi terzi che siano titolari di un documento di soggiorno rilasciato dalla Svizzera o dal Liechtenstein e che siano soggetti all'obbligo del visto a norma del regolamento (CE) n. 539/2001 del Consiglio. Questo obbligo ha comportato un onere amministrativo supplementare per i loro uffici consolari in Svizzera e nel Liechtenstein. (3) Non sembra necessario che gli Stati membri assoggettino all'obbligo del visto questa categoria di persone, in quanto il rischio d’immigrazione illegale che esse rappresentano è scarso. (4) Tenuto conto che lo stesso ragionamento si applica alla Bulgaria e alla Romania, il regime semplificato introdotto dalla decisione n. 896/2006/CE[14] dovrebbe essere esteso ad entrambi i paesi. (5) Questa modifica della decisione n. 896/2006/CE dovrebbe permettere alla Bulgaria e alla Romania, se decideranno di applicare la decisione n. …/2007/CE, di riconoscere unilateralmente i documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein, elencati nell'allegato della decisione n. 896/2006/CE, come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito. (6) Il riconoscimento andrebbe limitato ai fini del transito nel territorio della Bulgaria e della Romania e non dovrebbe incidere sulla possibilità che questi due Stati membri rilascino visti per soggiorno di breve durata. (7) La possibilità per la Bulgaria e la Romania di non applicare la presente decisione dovrebbe essere limitata al periodo di transizione, sino alla data che il Consiglio determinerà a norma dell'articolo 4, paragrafo 2 dell'Atto di adesione. (8) È necessario che siano rispettate le condizioni d’ingresso stabilite all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen)[15], ad eccezione della condizione di cui alla lettera b), nella misura in cui la presente decisione stabilisce un regime di equipollenza tra i visti di transito rilasciati dalla Bulgaria e dalla Romania e determinati documenti di soggiorno rilasciati dalla Svizzera e dal Liechtenstein. (9) Poiché l’obiettivo dell'azione riguarda direttamente l’acquis comunitario in materia di visti e non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può quindi, per l’entità e gli effetti della presente decisione, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente decisione si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo, in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. (10) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, detti Stati membri non partecipano all’adozione della presente decisione. (11) Ai sensi degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione, che non la vincola né è ad essa applicabile. HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE: Articolo 1 All'articolo 2 della decisione n. 896/2006/CE è inserito il terzo comma seguente: "Se decidono di applicare la decisione n. …/2007/CE, la Bulgaria e la Romania possono riconoscere unilateralmente i documenti di soggiorno elencati nell'allegato della presente decisione come equipollenti ai loro visti nazionali ai fini del transito fino alla data che sarà stabilita dal Consiglio, conformemente all'articolo 4, paragrafo 2 dell'Atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Bulgaria e della Romania e agli adattamenti dei trattati sui quali si fonda l'Unione europea." Articolo 2 La Bulgaria e la Romania notificano alla Commissione la loro eventuale decisione di applicare la presente decisione entro 10 giorni lavorativi dall'entrata in vigore della presente decisione. La Commissione pubblica le informazioni comunicate da questi Stati membri nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Articolo 3 La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea . Articolo 4 La Bulgaria e la Romania sono destinatarie della presente decisione. Fatto a Bruxelles, il […]. Per il Parlamento europeo Per il Consiglio Il Presidente Il Presidente […] [1] GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1; regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/2006 (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 23). [2] GU L 167 del 20.6.2006, pag. 1. [3] GU L 167 del 20.06.2006, pag. 8. [4] Gli Stati membri che hanno aderito all'Unione europea nel 2004 dovevano notificare alla Commissione la loro volontà di applicare le norme comuni entro il 1° agosto 2006. [5] GU C 251 del 17.10.2006, pag. 20. [6] Regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1). [7] GU L 176 del 10.7.1999, pag. 35. [8] Documento del Consiglio 13054/04. [9] GU C […] del […], pag. […]. [10] GU L 81 del 21.3.2001, pag. 1. Tale regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1932/2006 (GU L 405 del 30.12.2006, pag. 23). [11] GU L 167 del 20.6.2006, pag. 1. [12] GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1. [13] GU C […] del […], pag. […]. [14] GU L 167 del 20.6.2006. [15] GU L 105 del 13.4.2006, pag. 1.