Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova /* COM/2007/0504 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 5.9.2007 COM(2007) 504 definitivo 2007/0182 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova (presentat e dalla Commissione) RELAZIONE I. Contesto politico e giuridico La base giuridica delle relazioni UE-Moldova è l'accordo di partenariato e di cooperazione firmato il 28 novembre 1994 e entrato in vigore il 1° luglio 1998, che stabilisce la struttura di un dialogo politico regolare fra le parti e prevede la cooperazione UE-Moldova nella lotta contro l'immigrazione clandestina, il riciclaggio di denaro e la droga. A seguito dell'adozione del piano d'azione UE-Moldova nell'ambito della politica europea di vicinato (piano d'azione PEV) nel febbraio 2005, la Moldova è diventata uno Stato partner della PEV. Obiettivo della PEV è evitare il sorgere di nuove linee di demarcazione fra l'Unione e i suoi vicini e promuovere la stabilità, la sicurezza e la prosperità di tutte le popolazioni interessate. Con l'adesione all'UE della Romania, la Moldova confina con l'Unione. Il piano d'azione PEV getta le basi di una più intensa cooperazione fra l'UE e la Moldova nel settore “giustizia e affari interni”. Il Consiglio GAI del 24 luglio 2006 ha chiesto alla Commissione di procedere a consultazioni con gli Stati membri, nell'ambito dei pertinenti organi preparatori del Consiglio, in merito a un'eventuale apertura dei negoziati per accordi di agevolazione del rilascio dei visti e di riammissione con la Moldova. Il 19 dicembre 2006 il Consiglio Affari generali e relazioni esterne ha formalmente autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di riammissione e un accordo di facilitazione del visto con la Moldova. Nel gennaio 2007 la Commissione ha trasmesso alle autorità moldove un progetto di accordo fra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova. I negoziati sono iniziati il 9 febbraio 2007 e il primo ciclo ufficiale si è tenuto a Bruxelles quello stesso giorno. I cicli negoziali si sono svolti a Bruxelles in parallelo con i negoziati su un accordo di facilitazione del visto CE-Moldova. L'ultimo ciclo ufficiale si è tenuto il 17 aprile 2007 con il raggiungimento di un accordo su tutti i punti. Il testo definitivo dell'accordo è stato siglato a Chisinau il 25 aprile 2007. Gli Stati membri sono stati informati degli esiti dei negoziati di riammissione nell’ambito del pertinente gruppo di lavoro del Consiglio. Per quanto riguarda la Comunità, la base giuridica dell’accordo è l’articolo 63, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 300 del trattato CE. Le proposte allegate costituiscono lo strumento giuridico per la firma e la conclusione dell’accordo di riammissione. Il Consiglio delibererà a maggioranza qualificata. Il Parlamento europeo dovrà essere consultato formalmente in merito alla conclusione dell'accordo a norma dell'articolo 300, paragrafo 3, del trattato CE. La proposta di decisione relativa alla conclusione dell’accordo stabilisce le modalità interne necessarie per la sua applicazione pratica. In particolare, specifica che la Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto per la riammissione istituito dall’articolo 18 dell’accordo. Ai sensi dell’articolo 18, paragrafo 5, il comitato per la riammissione adotta il proprio regolamento interno. Come per gli altri accordi di riammissione conclusi finora dalla Comunità, anche per questo la posizione della Comunità è adottata dalla Commissione in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio. Per quanto riguarda le altre decisioni del comitato misto, la posizione della Comunità è adottata conformemente alle applicabili disposizioni del trattato. II. ESITO DEI NEGOZIATI La Commissione ritiene che siano stati raggiunti gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio e che il progetto di accordo di riammissione sia accettabile per la Comunità. In sintesi: - L’accordo è suddiviso in 8 sezioni comprendenti in tutto 23 articoli, cui si aggiungono 6 allegati che costituiscono parte integrante dell’accordo, e 6 dichiarazioni comuni. - Gli obblighi di riammissione sanciti dall’accordo (articoli da 2 a 5) sono del tutto reciproci e si applicano sia ai propri cittadini (articoli 2 e 4) sia ai cittadini di paesi terzi e agli apolidi (articoli 3 e 5). - L’obbligo di riammettere i propri cittadini comprende anche quelli che hanno rinunciato alla loro cittadinanza ovvero ne sono stati privati senza acquisire la cittadinanza di un altro Stato. - L'obbligo di riammettere i propri cittadini si estende ai familiari (cioè coniuge e figli minorenni non sposati) che hanno cittadinanza diversa da quella della persona da riammettere e che non beneficiano di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato richiedente. - L’obbligo di riammettere i cittadini di paesi terzi e gli apolidi (articolo 3) è subordinato alle seguenti condizioni preliminari: a) l'interessato possiede o possedeva, al momento dell'ingresso, un visto o un permesso di soggiorno valido rilasciato dallo Stato richiesto, o b) è entrato irregolarmente e direttamente nel territorio dello Stato richiedente dopo aver soggiornato nel territorio dello Stato richiesto o esservi transitato. Questi obblighi non si applicano alle persone in transito aeroportuale né a tutti coloro cui lo Stato richiedente abbia rilasciato un visto o un’autorizzazione di soggiorno prima o dopo l'ingresso nel suo territorio. - Sia per i propri cittadini in caso di scadenza del termine specificato, sia per i cittadini di paesi terzi o gli apolidi in tutti i casi, la Repubblica di Moldova accetta l’uso del documento di viaggio standard (lasciapassare) dell'UE per l'allontanamento (articolo 2, paragrafo 4, e articolo 3, paragrafo 3). - La sezione III dell’accordo (articoli da 6 a 12 in combinato disposto con gli allegati da 1 a 5) contiene le necessarie disposizioni tecniche sulla procedura di riammissione (modulo e contenuto della domanda, prove, termini, modalità di trasferimento e modi di trasporto). È prevista una certa flessibilità procedurale nella misura in cui non è necessaria una domanda di riammissione se l’interessato è in possesso di un passaporto nazionale valido e, qualora cittadino di paesi terzi, anche di un visto o di un’autorizzazione di soggiorno valida dello Stato che deve riammetterlo (articolo 6, paragrafo 2). L’articolo 6, paragrafo 3 contiene un altro importante elemento: la cosiddetta procedura accelerata, convenuta per persone fermate in un’“zona di frontiera”, in un perimetro cioè di 30 chilometri dalla frontiera terrestre comune fra uno Stato membro e la Repubblica di Moldova, oppure nei territori degli aeroporti internazionali degli Stati membri o della Repubblica di Moldova. Nell’ambito della procedura accelerata, la domanda di riammissione deve essere introdotta, e la relativa risposta data, entro 2 giorni lavorativi, mentre secondo la procedura ordinaria il termine di risposta è di 11 giorni di calendario. - L’accordo contiene anche una sezione sulle operazioni di transito (articoli 13 e 14 in combinato disposto con l’allegato 6). - Gli articoli da 15 a 17 contengono le necessarie disposizioni sui costi, sulla protezione dei dati e sul rapporto con altri obblighi internazionali. - La composizione, i compiti e i poteri del comitato misto per la riammissione sono specificati all’articolo 18. - Ai fini dell’applicazione pratica del presente accordo, l’articolo 19 introduce la possibilità per la Repubblica di Moldova e i singoli Stati membri di concludere protocolli di attuazione bilaterali. L'articolo 20 chiarisce il rapporto tra il presente accordo, da un lato, e i protocolli bilaterali di attuazione e gli accordi bilaterali di riammissione tra la Repubblica di Moldova e i singoli Stati membri, dall'altro. - Le disposizioni finali (articoli da 21 a 23) contengono le necessarie indicazioni sull'entrata in vigore, la durata, le eventuali modifiche, la sospensione, la denuncia e lo status giuridico degli allegati dell’accordo. - I riferimenti alla situazione specifica della Danimarca figurano nel preambolo, all’articolo 1, lettera d), all’articolo 21, paragrafo 2, e in una dichiarazione comune allegata all’accordo. Analogamente, altre dichiarazioni comuni allegate all’accordo rispecchiano la stretta associazione di Norvegia, Islanda e Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. III. CONCLUSIONI In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio: - decida che l'accordo sia firmato a nome della Comunità e autorizzi il presidente del Consiglio a nominare la o le persone debitamente autorizzate a firmarlo a nome della Comunità; - approvi, previa consultazione del Parlamento europeo, l’allegato accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, vista la proposta della Commissione[1], considerando quanto segue: (1) Con decisione del 19 dicembre 2006, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova delle persone in posizione irregolare. (2) I negoziati relativi a tale accordo hanno avuto luogo fra il 9 febbraio 2007 e il 17 aprile 2007. (3) Fatta salva l’eventuale conclusione a una data successiva, è auspicabile procedere alla firma dell’accordo siglato a Chisinau il 25 aprile 2007. (4) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non ne è pertanto vincolata né è soggetta alla sua applicazione, DECIDE: Articolo unico Fatta salva l’eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova delle persone in posizione irregolare. Fatto a Bruxelles, il ……… 2007. Per il Consiglio Il Presidente 2007/0182 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 63, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e con l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione[2], visto il parere del Parlamento europeo[3], considerando quanto segue: (1) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità europea, con la Repubblica di Moldova un accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare. (2) L’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea il ..…2007, fatta salva l’eventuale conclusione a una data successiva, in conformità della decisione …../…/CE del Consiglio del [….]. (3) È opportuno approvare tale accordo. (4) L’accordo istituisce un comitato misto per la riammissione che può adottare il proprio regolamento interno. È opportuno prevedere una procedura semplificata per l’adozione della posizione della Comunità in questo caso. (5) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non ne è pertanto vincolata né è soggetta alla sua applicazione, DECIDE: Articolo 1 L’accordo di riammissione tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova delle persone in posizione irregolare è approvato a nome della Comunità. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede alla notifica di cui all'articolo 22, paragrafo 2, dell'accordo[4]. Articolo 3 La Commissione rappresenta la Comunità nel comitato misto per la riammissione istituito ai sensi dell’articolo 18 dell’accordo. Articolo 4 A decidere la posizione della Comunità in sede di comitato misto per la riammissione per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno a norma dell’articolo 18, paragrafo 5, dell'accordo è la Commissione, previa consultazione di un comitato speciale designato dal Consiglio. Articolo 5 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fatto a Bruxelles, il …… 2007. Per il Consiglio Il Presidente Allegato PROGETTO DI ACCORDO DI RIAMMISSIONE DELLE PERSONE IN POSIZIONE IRREGOLARE tra LA COMUNITÀ EUROPEA e LA REPUBBLICA DI MOLDOVA ACCORDO di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova Le ALTE PARTI CONTRAENTI, la COMUNITÀ EUROPEA, in appresso denominata “Comunità”, e la REPUBBLICA DI MOLDOVA, in appresso denominata “Moldova”, decise a intensificare la cooperazione per combattere più efficacemente l’immigrazione clandestina, desiderose di instaurare, con il presente accordo e su base di reciprocità, procedure rapide ed efficaci per l’identificazione e il rimpatrio ordinato e sicuro di quanti non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nei territori della Moldova o di uno degli Stati membri dell’Unione europea, e di agevolare il transito di quelle persone in uno spirito di cooperazione, sottolineando che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri dell’Unione europea e della Moldova derivanti dal diritto internazionale, in particolare dalla Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dalla Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati e dalla Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti, considerando che le disposizioni del presente accordo, che rientra nell'ambito del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea, non si applicano al Regno di Danimarca conformemente al protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente accordo valgono le seguenti definizioni: a) “ Parti contraenti ”: la Moldova e la Comunità; b) “ cittadino moldovo ”: qualsiasi persona avente la cittadinanza della Repubblica di Moldova; c) “ cittadino di uno Stato membro ”: qualsiasi persona avente la cittadinanza, quale definita a fini comunitari, di uno Stato membro; d) “ Stato membro ”: qualsiasi Stato membro dell’Unione europea tranne il Regno di Danimarca; e) “ cittadino di paesi terzi ”: chiunque abbia una cittadinanza diversa da quella della Moldova o di uno degli Stati membri; f) “ apolide ”: qualsiasi persona priva di cittadinanza; g) “ permesso di soggiorno ”: certificato di qualunque tipo, rilasciato dalla Moldova o da uno degli Stati membri, che autorizza una persona a soggiornare sul loro territorio. Non rientrano nella definizione i permessi temporanei di permanere nel territorio in attesa che venga esaminata la domanda di asilo o la domanda di permesso di soggiorno; h) “ valico di frontiera ”: qualsiasi valico di frontiera autorizzato dalle autorità competenti della Moldova o degli Stati membri per l'attraversamento delle frontiere rispettive, compresi gli aeroporti internazionali; i) “ visto ”: autorizzazione rilasciata o decisione presa dalla Moldova o da uno Stato membro per consentire l’ingresso o il transito nel suo territorio. Sono esclusi i visti di transito aeroportuale; j) “ Stato richiedente ”: lo Stato (Moldova o Stato membro) che presenta domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7, oppure domanda di transito ai sensi dell'articolo 14 del presente accordo; k) “ Stato richiesto ”: lo Stato (Moldova o Stato membro) cui è indirizzata una domanda di riammissione ai sensi dell’articolo 7, oppure una domanda di transito ai sensi dell'articolo 14 del presente accordo; l) “ autorità competente ”: qualsiasi autorità nazionale della Moldova o di uno Stato membro incaricata dell’attuazione del presente accordo conformemente al suo articolo 19, paragrafo 1, lettera a); m) “ zona di frontiera ”: un perimetro di 30 chilometri dalla frontiera terrestre comune fra uno Stato membro e la Moldova, ma anche i territori degli aeroporti internazionali degli Stati membri e della Moldova; n) “ transito ”: il passaggio di un cittadino di paesi terzi o di un apolide dal territorio dello Stato richiesto durante il trasferimento dallo Stato richiedente al paese di destinazione. SEZIONE I. OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA MOLDOVA Articolo 2 Riammissione dei propri cittadini (1) La Moldova riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente, purché conformemente all’articolo 8 sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che sono cittadini moldovi. (2) La Moldova riammette anche: - i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente; - il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio della Moldova, salvo se gode di un diritto di soggiorno autonomo nello Stato membro richiedente. (3) La Moldova riammette anche coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza moldova, ovvero ne sono stati privati, dopo essere entrati nel territorio di uno Stato membro, salvo se hanno quanto meno ricevuto, da questo Stato membro, la promessa di essere naturalizzati. (4) Dopo che la Moldova ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia immediatamente, e non oltre i 3 giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere, valido almeno 3 mesi. Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente della Moldova rilascia, entro 14 giorni di calendario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. Ove la Moldova non abbia provveduto a rinnovare il documento di viaggio entro 14 giorni di calendario, si presume che abbia accettato il documento di viaggio standard dell'UE per l'allontanamento[5]. (5) Se la persona da riammettere possiede la cittadinanza di un paese terzo oltre a quella moldova, lo Stato membro richiedente tiene conto della volontà dell'interessato di essere riammesso nello Stato di sua scelta. Articolo 3 Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi (1) La Moldova riammette, su istanza di uno Stato membro e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio dello Stato membro richiedente purché, conformemente all’articolo 9, sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tali persone a) possiedono o possedevano, al momento dell’ingresso, un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dalla Moldova, oppure b) sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio degli Stati membri dopo aver soggiornato nel territorio della Moldova o esservi transitate. (2) L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se: a) il cittadino di paesi terzi o l’apolide si è trovato soltanto in transito per un aeroporto internazionale della Moldova, oppure b) lo Stato membro richiedente ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che - l’interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dalla Moldova, oppure - il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato membro richiedente sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni, oppure - l’interessato non abbia rispettato una delle condizioni per il rilascio del visto. (3) Dopo che la Moldova ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, lo Stato membro richiedente rilascia all'interessato il documento di viaggio standard dell’UE per l’allontanamento[6]. SEZIONE II. OBBLIGHI DI RIAMMISSIONE DELLA COMUNITÀ Articolo 4 Riammissione dei propri cittadini (1) Uno Stato membro riammette, su istanza della Moldova e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti coloro che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Moldova, purché conformemente all’articolo 8 sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che sono cittadini di quello Stato membro. (2) Uno Stato membro riammette anche: - i figli minorenni non coniugati delle persone di cui al paragrafo 1, a prescindere dal luogo di nascita e dalla cittadinanza, salvo se godono di un diritto di soggiorno autonomo in Moldova; - il coniuge delle persone di cui al paragrafo 1, avente cittadinanza diversa, purché abbia o ottenga il diritto di ingresso o di soggiorno nel territorio dello Stato membro richiesto, salvo se gode di un diritto di soggiorno autonomo in Moldova; (3) Uno Stato membro riammette anche coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza di uno Stato membro, ovvero ne sono stati privati, dopo essere entrati nel territorio della Moldova, salvo se hanno quanto meno ricevuto, da quest’ultima, la promessa di essere naturalizzati. (4) Dopo che lo Stato membro richiesto ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la sua rappresentanza diplomatica o consolare competente rilascia immediatamente, e non oltre i 3 giorni lavorativi, il documento di viaggio necessario per il ritorno della persona da riammettere, valido almeno 3 mesi. Qualora sia impossibile, per motivi de jure o de facto, trasferire l’interessato entro il termine di validità del documento di viaggio rilasciato inizialmente, la rappresentanza diplomatica o consolare competente di quello Stato membro rilascia, entro 14 giorni di calendario, un nuovo documento di viaggio con lo stesso periodo di validità. (5) Se la persona da riammettere possiede la cittadinanza di un paese terzo oltre a quella dello Stato membro richiesto, la Moldova tiene conto della volontà dell'interessato di essere riammesso nello Stato di sua scelta. Articolo 5 Riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi (1) Uno Stato membro riammette, su istanza della Moldova e senza ulteriori adempimenti rispetto a quelli previsti dal presente accordo, tutti i cittadini di paesi terzi o gli apolidi che non soddisfano o non soddisfano più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno nel territorio della Moldova purché, conformemente all’articolo 9, sia accertato o vi sia la fondata presunzione, basata sugli elementi prima facie forniti, che tali persone a) possiedono o possedevano, al momento dell’ingresso, un visto o un permesso di soggiorno validi rilasciati dallo Stato membro richiesto, oppure b) sono entrate irregolarmente e direttamente nel territorio della Moldova dopo aver soggiornato nel territorio dello Stato membro richiesto o esservi transitate. (2) L'obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 non si applica se: a) il cittadino di paesi terzi o l’apolide si è trovato soltanto in transito per un aeroporto internazionale dello Stato richiesto, oppure b) la Moldova ha rilasciato al cittadino di paesi terzi o all’apolide un visto o un permesso di soggiorno prima che entrasse nel suo territorio o una volta entrato, a meno che - l’interessato non sia in possesso di un visto o di un permesso di soggiorno con un periodo di validità superiore rilasciato dallo Stato membro richiesto, oppure - il visto o il permesso di soggiorno rilasciato dalla Moldova sia stato ottenuto usando documenti falsi o contraffatti o rilasciando false dichiarazioni, oppure - l’interessato non abbia rispettato una delle condizioni per il rilascio del visto. (3) L’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 spetta allo Stato membro che ha rilasciato il visto o il permesso di soggiorno. Se due o più Stati membri hanno rilasciato un visto o un permesso di soggiorno, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 compete allo Stato membro che ha rilasciato il documento con il periodo di validità più lungo oppure, in caso di uno o più documenti scaduti, allo Stato membro che ha rilasciato il documento ancora valido. Se tutti i documenti sono già scaduti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe allo Stato membro che ha rilasciato il documento con la data di scadenza più recente. In mancanza di quei documenti, l’obbligo di riammissione di cui al paragrafo 1 incombe all’ultimo Stato membro dal cui territorio è partito il cittadino di paesi terzi o l'apolide in questione. (4) Dopo che lo Stato membro ha dato risposta favorevole alla domanda di riammissione, la Moldova rilascia all’interessato il documento di viaggio necessario per il suo ritorno. SEZIONE III. PROCEDURA DI RIAMMISSIONE Articolo 6 Principi (1) Fatto salvo il paragrafo 2, il trasferimento della persona da riammettere in conformità di uno degli obblighi di cui agli articoli da 2 a 5 è subordinato alla presentazione di una domanda di riammissione all’autorità competente dello Stato richiesto. (2) Non è necessaria una domanda di riammissione se l’interessato è in possesso di un documento di viaggio valido e, qualora cittadino di paesi terzi o apolide, anche, laddove applicabile, di un visto o di un permesso di soggiorno valido dello Stato richiesto. (3) Se una persona viene fermata nella zona di frontiera (anche aeroporti) dello Stato richiedente dopo aver attraversato il confine illegalmente arrivando direttamente dal territorio dello Stato richiesto, lo Stato richiedente può presentare domanda di riammissione entro 2 giorni dacché la persona è stata fermata (procedura accelerata). Articolo 7 Contenuto della domanda di riammissione (1) Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene: i dati della persona da riammettere (ad es. nomi, cognomi, data e possibilmente luogo di nascita, ultimo luogo di residenza) e se del caso i dati relativi al coniuge e/o ai figli minorenni non sposati; l’indicazione dei mezzi di prova o di prova prima facie della cittadinanza, del transito, dei motivi per cui è chiesta la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi, dell'ingresso e del soggiorno illegali; (2) Nei limiti del possibile, la domanda di riammissione contiene anche: a) una dichiarazione, rilasciata con il consenso esplicito dell’interessato, attestante che la persona da trasferire può aver bisogno di assistenza o cure; b) tutte le altre misure di protezione o di sicurezza o le informazioni sulle condizioni di salute dell'interessato, necessarie per il singolo trasferimento. (3) Un modulo comune per le domande di riammissione figura nell’allegato 5 del presente accordo. Articolo 8 Prove della cittadinanza (1) La cittadinanza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 e dell’articolo 4, paragrafo 1 può essere dimostrata con i documenti elencati nell’allegato 1 del presente accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri e la Moldova riconoscono reciprocamente la cittadinanza senza che siano necessarie ulteriori verifiche. La cittadinanza non può essere dimostrata con documenti falsi. (2) La prova prima facie della cittadinanza ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 e dell’articolo 4, paragrafo 1 può essere basata, in particolare, sui documenti elencati nell’allegato 2 del presente accordo, ancorché scaduti. Se vengono presentati tali documenti, gli Stati membri e la Moldova riterranno accertata la cittadinanza, a meno che non possano provare il contrario. La prova prima facie della cittadinanza non può essere basata su documenti falsi. (3) Se non può essere presentato nessuno dei documenti di cui agli allegati 1 o 2, la rappresentanza diplomatica o consolare competente dello Stato richiesto prende, se richiesta, le disposizioni necessarie con l’autorità competente dello Stato richiedente per interrogare senza indugio, al più tardi entro 3 giorni lavorativi dalla richiesta, la persona da riammettere onde stabilirne la cittadinanza. Articolo 9 Prove riguardanti i cittadini di paesi terzi e gli apolidi (1) I motivi della riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 e dell’articolo 5, paragrafo 1 sono dimostrati, in particolare, con i mezzi di prova elencati nell’allegato 3 del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Gli Stati membri e la Moldova riconoscono reciprocamente siffatti mezzi di prova senza che siano necessarie ulteriori verifiche. (2) La prova prima facie dei motivi della riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 e dell’articolo 5, paragrafo 1 è basata, in particolare, sui mezzi elencati nell’allegato 4 del presente accordo; tale prova non può essere basata su documenti falsi. Se viene presentata la prova prima facie, gli Stati membri e la Moldova riterranno accertati i motivi, a meno che non possano provare il contrario. (3) L’illegalità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno è stabilita in base ai documenti di viaggio dell’interessato, i quali non rechino il visto o il permesso di soggiorno necessari per il territorio dello Stato richiedente. Analogamente, costituisce prova prima facie dell’illegalità dell’ingresso, della presenza o del soggiorno una dichiarazione dello Stato richiedente da cui risulti che l’interessato non possiede i documenti di viaggio, il visto o il permesso di soggiorno necessari. Articolo 10 Termini (1) La domanda di riammissione deve essere presentata all’autorità competente dello Stato richiesto entro un massimo di 6 mesi dalla data in cui l’autorità competente dello Stato richiedente ha preso conoscenza del fatto che un cittadino di paesi terzi o un apolide non soddisfa o non soddisfa più le condizioni di ingresso, presenza o soggiorno. Qualora sia impossibile per motivi de jure o de facto presentare la domanda in tempo, il termine è prorogato su istanza dello Stato richiedente, fintanto che sussistono gli ostacoli. (2) Alla domanda di riammissione è data risposta scritta - entro 2 giorni lavorativi, se la domanda è introdotta ai sensi della procedura accelerata (articolo 6, paragrafo 3); - entro 11 giorni lavorativi in tutti gli altri casi. I termini decorrono dalla data di ricevimento della domanda di riammissione. Se non è data risposta nei termini prescritti, il trasferimento si considera accettato. (3) Qualora sia impossibile per motivi de jure o de facto rispondere entro 11 giorni lavorativi, il termine può essere prorogato, su richiesta debitamente motivata, di massimo 2 giorni lavorativi. Se non è data risposta nei termini prorogati, il trasferimento si considera accettato. (4) Il rigetto di una domanda di riammissione deve essere motivato. (5) Autorizzata la riammissione o, se del caso, scaduti i termini di cui al paragrafo 2, l’interessato è trasferito entro 3 mesi. Su istanza dello Stato richiedente, questo termine può essere prorogato per il tempo necessario a sormontare gli ostacoli giuridici o pratici. Articolo 11 Modalità di trasferimento e modi di trasporto (1) Prima di trasferire una persona, le autorità competenti della Moldova e dello Stato membro interessato stabiliscono per iscritto, anticipatamente, la data del trasferimento, il valico di frontiera, le eventuali scorte e altre informazioni pertinenti. (2) Il trasporto può essere aereo o terrestre. Il trasferimento aereo non è subordinato all’uso di vettori nazionali della Moldova o degli Stati membri, ed è possibile sia su voli di linea che su voli charter. Per i rimpatri sotto scorta, le scorte non devono costituirsi obbligatoriamente di personale autorizzato dello Stato richiedente, basta che sia personale autorizzato della Moldova o di uno Stato membro. Articolo 12 Riammissione indebita Lo Stato richiedente reintegra chiunque sia stato riammesso dallo Stato richiesto se è appurato, entro 3 mesi dal trasferimento dell’interessato, che non ricorrono le condizioni di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo. In questi casi si osservano, in quanto applicabili, le norme di procedura del presente accordo e vengono trasmesse tutte le informazioni disponibili circa l’identità e la cittadinanza effettive dell’interessato. SEZIONE IV. OPERAZIONI DI TRANSITO Articolo 13 Principi (1) Gli Stati membri e la Moldova cercano di limitare il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi ai casi in cui non sia possibile il rimpatrio direttamente nello Stato di destinazione. (2) La Moldova autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza di uno Stato membro, e uno Stato membro autorizza il transito di cittadini di paesi terzi o di apolidi su istanza della Moldova, purché siano garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito e la riammissione da parte dello Stato di destinazione. (3) La Moldova o uno Stato membro possono opporsi al transito a) se il cittadino di paesi terzi o l’apolide rischia realmente di subire torture, pene o trattamenti inumani o degradanti o la pena di morte, oppure di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le opinioni politiche nello Stato di destinazione o in un altro Stato di transito, oppure b) se il cittadino di paesi terzi o l’apolide deve subire sanzioni penali nello Stato richiesto o in un altro Stato di transito, oppure c) per motivi di pubblica sanità, sicurezza interna, ordine pubblico o attinenti ad altri interessi nazionali dello Stato richiesto. (4) La Moldova o uno Stato membro possono revocare tutte le autorizzazioni rilasciate qualora emergano o si appurino successivamente le circostanze di cui al paragrafo 3 che impediscono l’operazione di transito, o qualora non siano più garantiti il proseguimento del viaggio in altri eventuali Stati di transito o la riammissione nello Stato di destinazione. In tale caso, lo Stato richiedente reintegra, se necessario e senza indugio, il cittadino di paesi terzi o l’apolide. Articolo 14 Procedura di transito (1) La domanda di transito deve essere presentata per iscritto all’autorità competente dello Stato richiesto e contenere le seguenti informazioni: a) tipo di transito (aereo o terrestre), altri eventuali Stati di transito e la destinazione finale prevista; b) dati dell’interessato (nome, cognome, cognome da nubile, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, data di nascita, sesso e possibilmente luogo di nascita, cittadinanza, lingua, tipo e numero del documento di viaggio); c) valico di frontiera previsto, ora del trasferimento e uso eventuale di scorte; d) una dichiarazione attestante che, secondo lo Stato richiedente, sussistono le condizioni di cui all’articolo 13, paragrafo 2 e non vi è motivo di opporsi al transito ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3. Un modulo comune per le domande di transito figura nell’allegato 6 del presente accordo. (2) Lo Stato richiesto, entro 4 giorni lavorativi e per iscritto, comunica allo Stato richiedente l’ammissione, confermando il valico di frontiera e l’orario previsti per l’ammissione, oppure lo informa che l’ammissione è rifiutata spiegando i motivi del rifiuto. (3) In caso di transito aereo, la persona da riammettere e le eventuali scorte sono esonerate dall’obbligo del visto di transito aeroportuale. (4) Le autorità competenti dello Stato richiesto, previe consultazioni reciproche, collaborano alle operazioni di transito, provvedendo in particolare alla sorveglianza degli interessati e mettendo a disposizione strutture adatte allo scopo. SEZIONE V. COSTI Articolo 15 Costi di trasporto e di transito Tutte le spese di trasporto afferenti alla riammissione e al transito ai sensi del presente accordo fino al valico di frontiera dello Stato di destinazione finale sono a carico dello Stato richiedente, fatto salvo il diritto delle autorità competenti di recuperare i costi connessi alla riammissione dall’interessato o da terzi. Sezione VI. Protezione dei dati e clausola di non incidenza Articolo 16 Protezione dei dati I dati personali vengono comunicati solo qualora necessario per l’applicazione del presente accordo da parte delle autorità competenti della Moldova o di uno Stato membro, a seconda dei casi. A disciplinare il trattamento o l’elaborazione dei dati personali in un caso specifico è la legislazione nazionale della Moldova ovvero, quando il responsabile del trattamento è un’autorità competente di uno Stato membro, la direttiva 95/46/CE[7] e la legislazione nazionale adottata in conformità della direttiva stessa. Si applicano inoltre i seguenti principi: a) i dati personali devono esser trattati lealmente e lecitamente; b) i dati personali devono essere rilevati per le specifiche, esplicite e legittime finalità dell’attuazione del presente accordo, e successivamente trattati dall’autorità che li comunica e dall’autorità che li riceve in modo non incompatibile con tali finalità; c) i dati personali devono essere adeguati, pertinenti e non eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono rilevati e/o per le quali vengono successivamente trattati; in particolare, i dati personali comunicati possono riguardare unicamente: - gli estremi della persona da trasferire (nomi, cognomi, eventuali nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi, sesso, stato civile, data e luogo di nascita, cittadinanza attuale, eventuali cittadinanze precedenti); - il passaporto, la carta di identità o la patente di guida (numero, periodo di validità, data, autorità e luogo di rilascio); - gli scali e gli itinerari; - altre informazioni necessarie per identificare la persona da trasferire o per esaminare le condizioni di riammissione ai sensi del presente accordo; d) i dati personali devono essere esatti e, se necessario, aggiornati; e) i dati personali devono essere conservati in modo da consentire l’identificazione dell’interessato per e non oltre il tempo necessario a conseguire le finalità per le quali sono rilevati o successivamente trattati; f) sia l’autorità che comunica i dati che quella che li riceve prendono tutte le misure del caso per rettificare, cancellare o congelare i dati il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni del presente articolo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti ed esatti, ovvero risultano eccessivi rispetto alle finalità per le quali vengono trattati. Ciò comprende anche l’obbligo di informare l’altra Parte contraente della rettifica, della cancellazione o del congelamento di tali dati; g) se richiesta, l’autorità che riceve i dati personali informa l’autorità che li ha comunicati del loro uso e dei risultati ottenuti; h) i dati personali possono essere comunicati solo alle autorità competenti. L’eventuale trasmissione ad altri organi è subordinata alla previa autorizzazione dell’autorità che li comunica; i) l’autorità che comunica i dati e l’autorità che li riceve sono tenute a registrare per iscritto la trasmissione e il ricevimento di quei dati. Articolo 17 Clausola di non incidenza (1) Il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità della Comunità, degli Stati membri e della Moldova derivanti dal diritto internazionale, in particolare: - dalla Convenzione del 28 luglio 1951 relativa allo status dei rifugiati, modificata dal Protocollo del 31 gennaio 1967 sullo status dei rifugiati; - dalle convenzioni internazionali che determinano lo Stato competente per l'esame delle domande di asilo; - dalla Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali; - dalla Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura e altri trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; - dalle convenzioni internazionali sull'estradizione e sul transito; - dalle convenzioni e dagli accordi internazionali multilaterali di riammissione dei cittadini stranieri. (2) Nessuna disposizione del presente accordo osta al ritorno di una persona secondo altre modalità formali o informali. Sezione VII. Attuazione e applicazione Articolo 18 Comitato misto per la riammissione (1) Le Parti contraenti si prestano reciproca assistenza per l'applicazione e l’interpretazione del presente accordo. A tal fine istituiscono un comitato misto per la riammissione (di seguito “comitato”) incaricato in particolare di: a) controllare l’applicazione del presente accordo; b) stabilire le modalità di attuazione necessarie per l’applicazione uniforme del presente accordo; c) procedere a scambi periodici di informazioni sui protocolli di attuazione fra singoli Stati membri e la Moldova a norma dell’articolo 19; d) fare raccomandazioni per la modifica del presente accordo e dei suoi allegati. (2) Le decisioni del comitato sono vincolanti per le Parti contraenti. (3) Il comitato è composto da rappresentanti della Comunità e della Moldova; la Comunità è rappresentata dalla Commissione. (4) Il comitato si riunisce ogniqualvolta necessario su istanza di una delle Parti contraenti. (5) Il comitato adotta il proprio regolamento interno. Articolo 19 Protocolli d’attuazione (1) Su istanza di uno Stato membro o della Moldova, la Moldova e uno Stato membro concludono protocolli di attuazione riguardanti: a) la designazione di autorità competenti, i valichi di frontiera e lo scambio dei punti di contatto; b) le modalità di riammissione nell’ambito della procedura accelerata; c) le condizioni per i rimpatri sotto scorta, compreso il transito sotto scorta di cittadini di paesi terzi e di apolidi; d) i mezzi e i documenti complementari a quelli di cui agli allegati da 1 a 4 del presente accordo. (2) I protocolli di attuazione di cui al paragrafo 1 entrano in vigore solo previa notifica al comitato per la riammissione di cui all'articolo 18. (3) La Moldova accetta di applicare qualsiasi disposizione di un protocollo d’attuazione concluso con uno Stato membro anche nelle sue relazioni con gli altri Stati membri, se questi lo chiedono. Articolo 20 Relazione con gli accordi o le intese bilaterali di riammissione degli Stati membri Le disposizioni del presente accordo prevalgono su quelle di tutti gli accordi o le intese bilaterali di riammissione delle persone in posizione irregolare già conclusi o che potrebbero essere conclusi a norma dell’articolo 19 tra i singoli Stati membri e la Moldova, in quanto incompatibili con il presente accordo. SEZIONE VIII. DISPOSIZIONI FINALI Articolo 21 Applicazione territoriale (1) Fatto salvo il paragrafo 2, il presente accordo vale per il territorio della Moldova e per il territorio in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea. (2) Il presente accordo non si applica al territorio del Regno di Danimarca. Articolo 22 Entrata in vigore, durata e denuncia (1) Il presente accordo è ratificato o approvato dalle Parti contraenti in conformità delle loro procedure interne. (2) Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti contraenti si notificano l’avvenuto espletamento delle procedure di cui al paragrafo 1. (3) Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. (4) Ciascuna Parte contraente può denunciare il presente accordo dandone notifica ufficiale all’altra Parte contraente. Il presente accordo cessa di applicarsi 6 mesi dopo la notifica. Articolo 23 Allegati Gli allegati da 1 a 6 costituiscono parte integrante del presente accordo. Fatto a […] il […], in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, danese, tedesca, estone, greca, spagnola, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese, inglese e moldova, ciascun testo facente ugualmente fede. Per la Comunità europea (…) | Per la Repubblica di Moldova (…) | Allegato 1 ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI comprovanti la cittadinanza (Articolo 2, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 1 e articolo 8, paragrafo 1) - passaporti di qualsiasi tipo (nazionali, diplomatici, di servizio e, se applicabile, collettivi e sostitutivi, compresi quelli dei bambini); - carte d'identità di qualunque tipo; - registri navali e licenze di skipper; - certificati di cittadinanza o altri documenti ufficiali da cui risulti la cittadinanza. Allegato 2 ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI considerati prova prima facie della cittadinanza (Articolo 2, paragrafo 1, articolo 4, paragrafo 1 e articolo 8, paragrafo 2) - fotocopia di tutti i documenti elencati nell’allegato 1 del presente accordo; - fogli matricolari e carte d’identità militari; - dichiarazioni ufficiali rilasciate ai fini della procedura accelerata da personale dell’autorità di frontiera o da testimoni attestanti il passaggio del confine da parte dell’interessato; - patenti di guida o loro fotocopia; - certificati di nascita o loro fotocopia; - tessere di servizio di società o loro fotocopia; - dichiarazioni scritte di testimoni; - dichiarazioni scritte dell’interessato e lingua da questi parlata, anche in base ai risultati di un test ufficiale; - altro documento che possa contribuire a stabilire la cittadinanza dell’interessato. Allegato 3 ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI comprovanti i motivi per la riammissione DI CITTADINI DI PAESI TERZI E DI APOLIDI (Articolo 3, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 1 e articolo 9, paragrafo 1) - visto o permesso di soggiorno rilasciato dallo Stato richiesto; - timbri di ingresso/uscita o annotazioni analoghe sul documento di viaggio dell'interessato o altre prove dell’ingresso o dell’uscita (ad es. fotografiche); - documenti, certificati e note nominative di ogni tipo (fatture alberghiere, biglietti d’appuntamento presso medici/dentisti, carte di accesso a istituzioni pubbliche o private, contratti di noleggio auto, ricevute di carte di credito, ecc.) da cui risulti chiaramente che l'interessato ha soggiornato nel territorio dello Stato richiesto; - biglietti nominativi di viaggio via aereo, ferrovia, mare o pullman attestanti la presenza e l’itinerario dell'interessato nel territorio dello Stato richiesto; - dichiarazioni ufficiali rilasciate da personale dell’autorità di frontiera attestanti il passaggio del confine da parte dell'interessato. Allegato 4 ELENCO COMUNE DEI DOCUMENTI considerati prova prima facie dei motivi per la riammissione di cittadini di paesi terzi e di apolidi (Articolo 3, paragrafo 1, articolo 5, paragrafo 1 e articolo 9, paragrafo 2) - informazioni da cui risulti che la persona in questione si è servita di un corriere o di un’agenzia di viaggi; - dichiarazioni ufficiali dell’interessato, di familari o compagni di viaggio, in procedimenti giudiziari o amministrativi; - dichiarazioni ufficiali di testimoni attestanti il passaggio del confine da parte dell'interessato; - informazioni sull’identità e/o sul soggiorno di una persona, fornite da un'organizzazione internazionale (per esempio, ACNUR). - Allegato 5 [pic] | [Emblema della Repubblica di Moldova] | ..............................................................………… ................................................................……….… | .................................................................…….. (Luogo e data) | (Indicazione dell'autorità richiedente) | Riferimento: .............................................…………… Destinatario ................................................................……….… | (PROCEDURA ACCELERATA | ................................................................……….… ................................................................………… (Indicazione dell'autorità richiesta) | DOMANDA DI RIAMMISSIONE ai sensi dell’articolo 7 dell’accordo del ……… tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova di riammissione delle persone in posizione irregolare DATI PERSONALI Cognome e nome (sottolineare il cognome): ...........................................................……………………………… 2. Nome da nubile: ...........................................................……………………………… 3. Data e luogo di nascita: ...........................................................……………………………… | Fotografia | 1. 4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.): …………………………………………………………………………………………...................…………………. 5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi): ...........................................................................................................................………..................………………. 6. Cittadinanza e lingua: ...........................................................................................................................………...................……………… 7. Stato civile:( coniugato/a ( celibe/nubile ( divorziato/a ( vedovo/a Per le persone coniugate: nome del coniuge:……………………………………………………. Nome ed età dei figli (se del caso):........................................................................................... ........................................................................................... ………………………....………………….......................... .......................................................................................... 8. Ultimo indirizzo nello Stato richiedente: ............................................................................................................................………....................………… B. DATI PERSONALI DEL CONIUGE (SE DEL CASO) 1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):………………………………………………………………………….. 2. Nome da nubile:……………………………………………………………………………………………. 3. Data e luogo di nascita:…………………………………………………………………………………………………. 4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.): …………………………………………………………………………………………...................…………………. 5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi): ...........................................................................................................................………..................………………. 6. Cittadinanza e lingua: ...........................................................................................................................………...................……………… C. DATI PERSONALI DEI FIGLI (SE DEL CASO) 1. Cognome e nome (sottolineare il cognome):………………………………………………………………………….. 2. Data e luogo di nascita:…………………………………………………………………………………………………. 3. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.): …………………………………………………………………………………………...................…………………. 4. Cittadinanza e lingua: ...........................................................................................................................………...................……………… D. INDICAZIONI SPECIALI SULLA PERSONA DA TRASFERIRE 1. Condizioni di salute (ad es. eventuale riferimento a cure mediche speciali; nome latino delle malattie contagiose, ecc.): ............................................................................................................................................……………………… 2. Motivi per ritenere la persona particolarmente pericolosa (ad es. sospetto di gravi reati, comportamento aggressivo, ecc): ............................................................................................................................................……………………… E. ELEMENTI DI PROVA ALLEGATI 1..................................................................………… (Passaporto n.) | ......................................................................………… (Data e luogo di rilascio) | ..................................................................………… (Autorità di rilascio) | ......................................................................……….. (Data di scadenza) | 2..................................................................………… (Carta d’identità n.) | ......................................................................………… (Data e luogo di rilascio) | ..................................................................………… (Autorità di rilascio) | ......................................................................………… (Data di scadenza) | 3..................................................................………… (Patente di guida n.) | ......................................................................………... (Data e luogo di rilascio) | ..................................................................………… (Autorità di rilascio) | ......................................................................………… (Data di scadenza) | 4..................................................................………… (Altro documento ufficiale n.) | ......................................................................………… (Data e luogo di rilascio) | ..................................................................………… (Autorità di rilascio) | ......................................................................………… (Data di scadenza) | F. OSSERVAZIONI ....................................................................................................................................................................…………… ....................................................................................................................................................................…………… ……………………………………………………………………………………………………………………………... ................................................... (firma) (timbro) Allegato 6 [pic] | [Emblema della Repubblica di Moldova] | ..............................................................………… ................................................................……….. | .................................................................……… (Luogo e data) | (Indicazione dell'autorità richiedente) | Riferimento ................................................................………… Destinatario ................................................................…………. | ................................................................………… ................................................................………… (Indicazione dell'autorità richiesta) | DOMANDA DI TRANSITO ai sensi dell’articolo 14 dell’accordo del ……… tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova di riammissione delle persone in posizione irregolare DATI PERSONALI 1. Cognome e nome (sottolineare il cognome): ............................................................. 2. Nome da nubile: ............................................................. 3. Data e luogo di nascita: ............................................................. | Fotografia | 2. 4. Sesso e descrizione fisica (altezza, colore degli occhi, segni particolari, ecc.): ………………………………………………………………………………………………………. 5. Alias (nomi precedenti, altri nomi usati, soprannomi o pseudonimi): ...........................................................................................................................……………….…… 6. Cittadinanza e lingua: .............................................................................................................................………………….. 7. Tipo e numero del documento di viaggio: .............................................................................................................................………… B. INDICAZIONI SPECIALI SULLA PERSONA DA TRASFERIRE 1. Condizioni di salute (ad es. eventuale riferimento a cure mediche speciali; nome latino delle malattie contagiose, ecc.): ............................................................................................................................................……………………… 2. Motivi per ritenere la persona particolarmente pericolosa (ad es. sospetto di gravi reati, comportamento aggressivo, ecc): ............................................................................................................................................………………………] C. OPERAZIONE DI TRANSITO 1. Tipo di transito aereo | terrestre | - 2. Stato di destinazione finale ………………………………………………………………………………………………………. 3. Altri eventuali Stati di transito ………………………………………………………………………………………………………… 4. Valico di frontiera proposto, data e orario del trasferimento, eventuali scorte ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………… 5. Ammissione garantita in ogni altro Stato di transito e nello Stato di destinazione finale(articolo 13, paragrafo 2) sì | no | - 6. Conoscenza dei motivi di rifiuto del transito (articolo 13, paragrafo 3) sì | no | - D. OSSERVAZIONI ..............................................................................................................................................……………. ..............................................................................................................................................……………. ..............................................................................................................................................…………….. .....................................................................................................………………………….…………….. ................................................... (firma) (timbro) Dichiarazione comune relativa alla Danimarca “Le Parti contraenti prendono atto che il presente accordo non si applica né al territorio né ai cittadini del Regno di Danimarca. È pertanto opportuno che la Moldova e il Regno di Danimarca concludano un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.” Dichiarazione comune relativa all’Islanda “Le Parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea alla Repubblica d’Islanda, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di questo paese all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. È pertanto opportuno che la Moldova concluda con l’Islanda un accordo di riammissione sul modello del presente accordo.” Dichiarazione comune relativa alla Norvegia “Le Parti contraenti prendono atto degli stretti legami che uniscono la Comunità europea al Regno di Norvegia, segnatamente in virtù dell’accordo del 18 maggio 1999 sull’associazione di questo paese all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. È pertanto opportuno che la Moldova conformi al presente accordo l’accordo di riammissione concluso con la Norvegia il 31 marzo 2005.” Dichiarazione comune relativa alla Svizzera Le Parti contraenti prendono atto che l'Unione europea, la Comunità europea e la Svizzera hanno firmato un accordo sull'associazione della Svizzera all’attuazione, all’applicazione e allo sviluppo dell’acquis di Schengen. È pertanto opportuno che, quando tale accordo entrerà in vigore, la Moldova conformi al presente accordo l’accordo di riammissione concluso con la Svizzera il 6 novembre 2003.” Dichiarazione comune relativa all’articolo 3, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafo 1 Le Parti convengono che, ai sensi delle richiamate disposizioni, “entra direttamente” dal territorio della Moldova colui che arriva nel territorio degli Stati membri senza essere passato per un paese terzo ovvero, quando lo Stato richiesto è uno degli Stati membri, arriva nel territorio della Moldova senza essere passato per un paese terzo. Non è considerato ingresso il transito per un aeroporto di un paese terzo. Dichiarazione comune sul sostegno tecnico e finanziario Le Parti convengono di attuare il presente accordo in base ai principi di responsabilità condivisa, solidarietà e partenariato equo per gestire i flussi migratori tra la Moldova e l'Unione europea. A tal fine, la Comunità europea si impegna a mettere a disposizione risorse finanziarie per sostenere la Moldova nell’attuazione del presente accordo, con particolare riguardo allo sviluppo delle capacità. Tale sostegno è fornito a fronte delle priorità globali di intervento a favore della Moldova nell’ambito del finanziamento globale disponibile per la Moldova e nel pieno rispetto delle pertinenti norme e procedure di attuazione dell’aiuto esterno della CE. [1] GU C [2] GU C [3] [4] La data di entrata in vigore dell’accordo di riammissione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del Segretariato generale del Consiglio. [5] Conforme al modulo di cui alla raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994. [6] Conforme al modulo di cui alla raccomandazione del Consiglio del 30 novembre 1994. [7] Direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31).