52006PC0095(01)

Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei /* COM/2006/0095 def. */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 3.3.2006

COM(2006) 95 definitivo

2006/0027 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA |

110 | Motivazione e obiettivi della proposta Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia nelle cause denominate “Cieli aperti”, il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario[1] (il “mandato orizzontale”). L’obiettivo del suddetto accordo è di concedere a tutti i vettori comunitari un accesso non discriminatorio alle rotte fra la Comunità e i paesi terzi e rendere conformi al diritto comunitario gli accordi bilaterali fra gli Stati membri e i paesi terzi in materia di servizi aerei. |

120 | Contesto generale Nel settore del trasporto aereo internazionale, le relazioni tra Stati membri e paesi terzi sono sempre state disciplinate da accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri e i paesi terzi, dagli allegati ai suddetti accordi e da ulteriori accordi bilaterali o multilaterali ad essi connessi. Le tradizionali clausole di designazione negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto comunitario, in quanto consentono a un paese terzo di rifiutare, revocare, limitare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro, ma di cui una quota rilevante della proprietà o il controllo effettivo non facciano capo a tale Stato membro o ai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti dei vettori comunitari stabiliti sul territorio di uno Stato membro ma che sono di proprietà di un altro Stato membro o sono controllati da suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell’articolo 43 del trattato, il quale garantisce ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento lo stesso trattamento che lo Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini. Vi sono inoltre altre questioni, come la tassazione del carburante per l’aviazione o le tariffe introdotte da vettori di paesi terzi su rotte intracomunitarie, dove è necessario assicurare il rispetto del diritto comunitario modificando o integrando le esistenti disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei fra Stati membri e paesi terzi. |

130 | Disposizioni vigenti nel settore oggetto della proposta Le disposizioni dell’Accordo sostituiscono o integrano le disposizioni esistenti nei sette accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati fra gli Stati membri e la Repubblica delle Maldive. |

140 | Coerenza con gli altri obiettivi e le altre politiche dell’Unione L’Accordo persegue un obiettivo fondamentale della politica comunitaria in materia di trasporto aereo conformando gli esistenti accordi bilaterali sui servizi aerei al diritto comunitario. |

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL’IMPATTO |

Consultazione delle parti interessate |

211 | Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto Gli Stati membri e l’industria sono stati consultati per tutta la durata dei negoziati. |

212 | Sintesi e presa in considerazione delle risposte E’ stato tenuto conto delle osservazioni presentate dagli Stati membri e dall’industria. |

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA |

305 | Sintesi dell’azione proposta Conformemente ai meccanismi e alle direttive contenuti nell’allegato al “mandato orizzontale”, la Commissione ha negoziato un accordo con la Repubblica delle Maldive che sostituisce talune disposizioni contenute nei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei fra gli Stati membri e tale Stato. L’articolo 2 dell’accordo sostituisce le tradizionali clausole di designazione con una clausola di designazione comunitaria, la quale consente a tutti i vettori aerei comunitari di beneficiare del diritto di stabilimento. Gli articoli 4 e 5 dell’Accordo contengono due clausole riguardanti materie di competenza comunitaria. L’articolo 4 riguarda la tassazione del carburante per l’aviazione (materia disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro normativo comunitario relativo alla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, in particolare l’articolo 14, paragrafo 2). L’articolo 5 (Tariffe di trasporto) risolve i conflitti tra gli accordi bilaterali sui servizi aerei attualmente in vigore e il regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, il quale vieta ai vettori dei paesi terzi di avere una posizione dominante in materia di prezzi per i collegamenti aerei esclusivamente intracomunitari. |

310 | Base giuridica Articolo 80, paragrafo 2 e articolo 300, paragrafo 2 del trattato CE. |

329 | Principio di sussidiarietà La proposta si basa interamente sul “mandato orizzontale” conferito dal Consiglio tenendo conto delle questioni disciplinate dal diritto comunitario e degli accordi bilaterali sui servizi aerei. |

Principio di proporzionalità L’Accordo modifica o integra le disposizioni contenute negli accordi bilaterali sui servizi aerei solo nella misura necessaria ad assicurarne la conformità al diritto comunitario. |

Scelta degli strumenti |

342 | L’Accordo fra la Comunità e la Repubblica delle Maldive costituisce lo strumento più efficiente per rendere conformi al diritto comunitario tutti i vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e il suddetto Stato. |

IMPLICAZIONI DI BILANCIO |

409 | La proposta non incide sul bilancio comunitario. |

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI |

510 | Semplificazione |

511 | La proposta prevede una semplificazione della legislazione. |

512 | Le pertinenti disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e la Repubblica delle Maldive sono sostituite o integrate dalle disposizioni contenute in un unico accordo stipulato con la Comunità. |

570 | Esposizione dettagliata della proposta Conformemente alla normale procedura prevista per la firma e la conclusione di accordi internazionali, il Consiglio è invitato ad approvare la decisione relativa alla firma e all’applicazione provvisoria, nonché la decisione relativa alla conclusione dell’accordo fra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei e a designare le persone abilitate a firmare l’accordo a nome della Comunità. |

1. .

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione[2],

considerando quanto segue:

2. Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati diretti a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

3. La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica delle Maldive su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

4. Occorre firmare e applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva.

DECIDE:

Articolo unico

1. Fatta salva l’eventuale conclusione in data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su taluni aspetti relativi ai servizi aerei.

2. In attesa della sua entrata in vigore, l’Accordo è applicato in via transitoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine. Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 2, dell’Accordo.

3. Il testo dell’Accordo è allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

2006/0027 (CNS)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

concernente la conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase e paragrafo 3, primo comma,

vista la proposta della Commissione[3],

visto il parere del Parlamento europeo[4] ,

considerando quanto segue:

(1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare con paesi terzi negoziati diretti a sostituire talune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica delle Maldive su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3) Fatta salva l’eventuale conclusione in data successiva, il presente Accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, in data [...], conformemente alla decisione .../.../CE del Consiglio, del [...][5].

(4) È necessario approvare detto Accordo,

DECIDE:

Articolo 1

1. L’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità europea.

2. Il testo dell’Accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona o le persone abilitate ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 1 dell’Accordo.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

ACCORDO

tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive su taluni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DELLE MALDIVE,

dall’altra,

(in appresso denominate “le Parti”)

CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e la Repubblica delle Maldive hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno diritto a un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità con la legislazione comunitaria,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica delle Maldive che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

CONSTATANDO che in virtù della legislazione europea i vettori aerei non possono, in linea di principio, concludere accordi che possano pregiudicare il commercio fra Stati membri della Comunità europea e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica delle Maldive che i) comportano o favoriscono l’adozione di accordi fra imprese, decisioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte; o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, falsano o restringono la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l’intenzione, nell’ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Repubblica delle Maldive, di compromettere l’equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Repubblica delle Maldive, né di negoziare emendamenti alle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1

Disposizioni generali

1. Ai fini del presente Accordo, si intende per “Stati membri” gli Stati membri della Comunità europea.

2. In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3. In ciascuno degli accordi elencati nell’allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato.

ARTICOLO 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera a) e lettera b), in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica delle Maldive, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Repubblica delle Maldive rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i. il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii. lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii. il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

3. La Repubblica delle Maldive può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi una delle seguenti circostanze:

i. il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii. il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo (COA) ovvero l’autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure

iii. il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

La Repubblica delle Maldive esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità.

ARTICOLO 3

Sicurezza

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera c).

2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della Repubblica delle Maldive in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica delle Maldive si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte dell’altro Stato membro e per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

ARTICOLO 4

Tassazione del carburante per la navigazione aerea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera d).

2. Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato 2, lettera d) osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Repubblica delle Maldive che opera tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro.

ARTICOLO 5

Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea

1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera e).

2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica delle Maldive in forza di un accordo di cui all’allegato 1, che contengano una disposizione indicata all’allegato 2, lettera e) per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

ARTICOLO 6

Compatibilità con le norme sulla concorrenza

1. Gli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri e la Repubblica delle Maldive non pregiudicano le norme in materia di concorrenza delle Parti.

2. Le disposizioni di cui all’allegato 2, lettera f) sono abrogate e cessano di avere effetto.

ARTICOLO 7

Allegati all’Accordo

Gli allegati al presente Accordo ne costituiscono parte integrante.

ARTICOLO 8

Revisione o modifica

Le Parti contraenti possono rivedere o modificare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

ARTICOLO 9

Entrata in vigore e applicazione transitoria

1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le Parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2. In deroga al paragrafo 1, le Parti convengono di applicare in via transitoria il presente Accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono notificate l’avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Repubblica delle Maldive che, alla data della firma del presente Accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria sono indicati all’allegato 1, lettera b). Il presente Accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.

ARTICOLO 10

Cessazione

1. La denuncia di uno degli accordi dell’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente Accordo relative all’accordo in questione.

2. La cessazione di tutti gli accordi dell’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente Accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a [….] in duplice esemplare, oggi […] […. …] nelle lingue ceca, danese, estone, finnica, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e in lingua dhivehi.

PER LA COMUNITÀ EUROPEA: PER LA REPUBBLICA DELLE MALDIVE:

ALLEGATO 1

Elenco degli accordi richiamati all’articolo 1 del presente Accordo

a) Accordi in materia di servizi aerei fra la Repubblica delle Maldive e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente Accordo

- Accordo sui trasporti aerei fra il Governo federale austriaco e il Governo della Repubblica delle Maldive concluso a Malé il 4 febbraio 1997, nel seguito denominato “Accordo Maldive - Austria” nell’allegato 2;

- Accordo fra il Governo della Repubblica francese e il Governo della Repubblica delle Maldive in materia di servizi aerei concluso a Malé il 5 febbraio 2001, nel seguito denominato “Accordo Maldive - Francia” nell’allegato 2;

- Accordo sui trasporti aerei fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica delle Maldive concluso a Malé il 10 novembre 1993, nel seguito denominato “Accordo Maldive - Germania” nell’allegato 2;

- Accordo fra il Governo del Regno dei Paesi Bassi e il Governo della Repubblica delle Maldive in materia di servizi aerei fra i rispettivi territori e oltre, concluso all’Aja il 23 giugno 1994, nel seguito denominato “Accordo Maldive - Paesi Bassi” nell’allegato 2;

- Accordo fra il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il Governo della Repubblica delle Maldive , concluso a Malé il 20 gennaio 1996, nel seguito denominato “Accordo Maldive - Regno Unito” nell’allegato 2;

modificato da ultimo dal Protocollo d’intesa firmato a Malé il 7 settembre 2000.

b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica delle Maldive e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente Accordo

- Accordo fra il Governo della Repubblica ceca e il Governo della Repubblica delle Maldive in materia di servizi aerei siglato a Malé il 25 novembre 2004, nel seguito denominato “Accordo Maldive – Repubblica ceca” nell’allegato 2;

- Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica delle Maldive in materia di servizi aerei siglato a Malé il 20 gennaio 2000, nel seguito denominato “Accordo Maldive – Italia” nell’allegato 2.

ALLEGATO 2

Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell’Allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 6 del presente Accordo

a) Designazione da parte di uno Stato membro:

- Articolo 3 dell’Accordo Maldive - Austria;

- Articolo 3 dell’Accordo Maldive - Francia;

- Articolo 4 dell’Accordo Maldive - Italia;

- Articolo 4 dell’Accordo Maldive - Paesi Bassi;

- Articolo 4 dell’Accordo Maldive - Regno Unito;

b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

- Articolo 4 dell’Accordo Maldive - Austria;

- Articolo 4 dell’Accordo Maldive - Francia;

- Articolo 5 dell’Accordo Maldive - Italia;

- Articolo 5 dell’Accordo Maldive - Paesi Bassi;

- Articolo 5 dell’Accordo Maldive - Regno Unito;

c) Sicurezza:

- Articolo 7 dell’Accordo Maldive - Francia;

- Articolo 11 dell’Accordo Maldive - Italia;

- Articolo 14 dell’Accordo Maldive - Paesi Bassi;

d) Tassazione del carburante:

- Articolo 7 dell’Accordo Maldive - Austria;

- Articolo 9 dell’Accordo Maldive - Repubblica ceca;

- Articolo 10 dell’Accordo Maldive - Francia;

- Articolo 6 dell’Accordo Maldive - Germania;

- Articolo 6 dell’Accordo Maldive - Italia;

- Articolo 10 dell’Accordo Maldive - Paesi Bassi;

- Articolo 8 dell’Accordo Maldive - Regno Unito;

e) Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea:

- Articolo 11 dell’Accordo Maldive - Austria;

- Articolo 14 dell’Accordo Maldive - Francia;

- Articolo 10 dell’Accordo Maldive - Germania;

- Articolo 8 dell’Accordo Maldive - Italia;

- Articolo 6 dell’Accordo Maldive - Paesi Bassi;

- Articolo 7 dell’Accordo Maldive - Regno Unito;

f) Compatibilità con le norme sulla concorrenza:

- Articolo 11 (paragrafi 2-5) dell’Accordo Maldive - Austria;

- Articolo 14 (paragrafi 3-5) dell’Accordo Maldive - Francia;

- Articolo 8 (paragrafi 3-6) dell’Accordo Maldive - Italia;

- Articolo 6 (paragrafi 2-5) dell’Accordo Maldive – Paesi Bassi;

ALLEGATO 3

Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente Accordo

a) La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo);

b) Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo);

c) Il Regno di Norvegia (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo);

d) La Confederazione svizzera (ai sensi dell’Accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).

[1] Decisione 11323/03 del Consiglio, del 5 giugno 2003 (documento riservato).

[2] GU C […] del […], pag. […].

[3] GU C […] del […], pag. […].

[4] GU C […] del […], pag. […].

[5] GU C […] del […], pag. […].