52006PC0449(01)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Uruguay /* COM/2006/0449 def. - ACC 2006/0153 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 9.8.2006

COM(2006) 449 definitivo

2006/0153 (ACC)

2006/0154 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Uruguay

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all’attuazione dell’accordo concluso dalla CE a seguito di negoziati condotti ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994, recante integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Nel quadro dell’allargamento dell’unione doganale, le disposizioni dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT impongono alla CE di avviare negoziati con i paesi terzi detentori di diritti di negoziato con uno dei paesi aderenti allo scopo di convenire un adeguamento compensativo qualora l’adozione del regime tariffario esterno della CE comporti un aumento dei dazi superiore al livello rispetto al quale il paese aderente si è impegnato nel quadro dell’OMC, “tenendo in debito conto le riduzioni dei dazi effettuate dagli altri costituenti dell’unione doganale alla sua formazione rispetto alla stessa linea tariffaria.”

2. Il 22 marzo 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994 (proposta COM 6792/04 WTO 34).

3. La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito ai sensi dell’articolo 133 del trattato e in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

4. La Commissione ha negoziato, con i membri dell’OMC detentori di diritti di negoziato, il ritiro di concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea.

5. I negoziati sono sfociati nella conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere con l’Uruguay.

6. Con la presente proposta si invita il Consiglio ad approvare l’accordo suddetto.

2006/0153 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Uruguay

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 22 marzo 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con alcuni altri membri dell’OMC ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994 nel corso del processo di adesione alla Comunità europea della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca.

(2) La Commissione ha condotto i negoziati in consultazione con il comitato istituito ai sensi dell’articolo 133 del trattato e in conformità delle direttive di negoziato adottate dal Consiglio.

(3) La Commissione ha portato a termine i negoziati per la conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Uruguay. È opportuno approvare detto accordo,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Uruguay per il ritiro di concessioni specifiche connesso al ritiro degli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea.

Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona(e) abilitata(e) a firmare l’accordo in forma di scambio di lettere di cui all’articolo 1 allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Uruguay

relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea.

Lettera delle Comunità europee

Ginevra,

Signor …,

a seguito dell’avvio dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e l’Uruguay a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea, la CE e l’Uruguay convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all’OMC in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT.

La CE integrerà nel suo elenco CLX, per il territorio doganale della CE 25, le concessioni contenute nel suo precedente elenco.

La CE adeguerà la definizione del contingente tariffario comunitario di 4000 tonnellate per le “carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate” assegnato all’Uruguay.

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma, dopo che le parti lo avranno approvato conformemente alle rispettive procedure.

Per la Comunità europea

ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Uruguay

relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea.

Lettera dell’Uruguay

(luogo)

Signor …,

In riferimento alla Sua lettera, così redatta:

“A seguito dell’avvio dei negoziati tra le Comunità europee (CE) e l’Uruguay a norma dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII del GATT 1994 per la modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione alla Comunità europea, la CE e l’Uruguay convengono quanto segue allo scopo di concludere i negoziati intrapresi dopo la notifica della CE del 19 gennaio 2004 all’OMC in applicazione dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT.

La CE integrerà nel suo elenco CLX, per il territorio doganale della CE 25, le concessioni contenute nel suo precedente elenco.

La CE adeguerà la definizione del contingente tariffario comunitario di 4000 tonnellate per le “carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate” assegnato all’Uruguay.

Il presente accordo entra in vigore alla data della firma, dopo che le parti lo avranno approvato conformemente alle rispettive procedure.”

Mi pregio confermarLe l’accordo del mio governo.

A nome dell’Uruguay

SCHEDA FINANZIARIA |

DATA: xxxxxx |

1. | LINEA DI BILANCIO Capitolo 10 – Diritti agricoli | STANZIAMENTI: 0 mio EUR |

2. | DENOMINAZIONE DELL’AZIONE Proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Uruguay, ai fini di un adeguamento compensativo ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994 |

3. | BASE GIURIDICA Articolo 133 del trattato |

4. | OBIETTIVI DELL’AZIONE Conformità all’articolo X del GATT 1994 per l’allargamento dell’unione doganale a partire dal 1° maggio 2004 |

5. | INCIDENZA FINANZIARIA | PERIODO DI 12 MESI (in milioni di EUR) | ESERCIZIO IN CORSO [n] (in milioni di EUR) | ESERCIZIO SUCCESSIVO [n+1] (in milioni di EUR) |

5.0 | SPESE A CARICO - DEL BILANCIO CE (RESTITUZIONI/INTERVENTI) - DEI BILANCI NAZIONALI - DI ALTRI SETTORI |

5.1 | ENTRATE - - RISORSE PROPRIE DELLE CE (PRELIEVI/DAZI DOGANALI) - SUL PIANO NAZIONALE | 0 mio EUR |

[n+2] | [n+3] | [n+4] | [n+5] |

5.0.1 | PREVISIONI DI SPESA |

5.1.1 | PREVISIONI DI ENTRATA |

5.2 | METODO DI CALCOLO |

6.0 | POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO MEDIANTE STANZIAMENTI ISCRITTI NEL RELATIVO CAPITOLO DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | N/A |

6.1 | POSSIBILITÀ DI FINANZIAMENTO MEDIANTE STORNO TRA CAPITOLI DEL BILANCIO IN CORSO DI ESECUZIONE | N/A |

6.2 | NECESSITÀ DI UN BILANCIO SUPPLETIVO | NO |

6.3 | STANZIAMENTI DA ISCRIVERE NEI BILANCI SUCCESSIVI | NO |

OSSERVAZIONI |

RELAZIONE

1. È fatto riferimento alla decisione XXXX del Consiglio, relativa alla conclusione di un accordo con l’Uruguay a seguito di negoziati condotti ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994.

2. La presente proposta di regolamento del Consiglio attua l’accordo sottoscritto dalla Comunità.

2006/0154 (ACC)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo all’attuazione dell’accordo concluso dalla CE a seguito di negoziati condotti ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994, recante integrazione dell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione[1],

considerando quanto segue:

(1) Il regolamento (CEE) n. 2658/87 (1) del Consiglio ha istituito una nomenclatura delle merci, di seguito denominata “nomenclatura combinata”, e ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

(2) Con decisione XX/XXX/CE, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Uruguay, il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l’accordo sopramenzionato al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6 del GATT 1994,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 è così modificato:

L’allegato 7, parte terza, sezione III (Contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire) è modificato come segue:

a) Adeguare la definizione del contingente tariffario di 4000 tonnellate di «Carni disossate di alta qualità fresche, refrigerate o congelate: “Tagli di carne ottenuti da bovini allevati esclusivamente al pascolo, aventi alla macellazione non più di 460 kg di peso vivo, di qualità speciali o buone, denominati tagli speciali di bovini, contenuti in scatole di cartone "special boxed beef". Questi tagli sono autorizzati a recare il bollo "s.c." (special cuts)”» in «Carni bovine disossate di alta qualità fresche, refrigerate o congelate».

b) Inserire alla voce “altre condizioni” la dicitura: “Paese fornitore Uruguay”.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio

Il Presidente

[1] GU C […] del […], pag. […].