Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea /* COM/2006/0422 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 27.7.2006 COM(2006) 422 definitivo 2006/0141 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea (presentate dalla Commissione) RELAZIONE 1. La Comunità e la Repubblica di Corea (qui di seguito denominata “Corea”) hanno priorità di ricerca analoghe, in particolare in settori come le scienze e le tecnologie della vita, le tecnologie della società dell’informazione e le telecomunicazioni, le tecnologie industriali e dei materiali, lo sviluppo sostenibile, le fonti di energia rinnovabili, i satelliti, l’osservazione della terra, ecc., e partecipano entrambe anche al progetto ITER, concernente la realizzazione di un reattore sperimentale internazionale a fusione termonucleare. 2. La Corea si è impegnata a rafforzare la sua base di ricerca e investe ogni anno quasi il 3% del suo PIL in questo settore[1]. La Corea è dunque un partner molto importante per l’Europa per la cooperazione nel settore della scienza e della tecnologia. 3. Tenuto conto dell’importanza della scienza e della tecnologia per lo sviluppo economico e sociale dell’Europa e della Corea, le due parti hanno espresso il desiderio di promuovere ed intensificare la loro cooperazione in settori di interesse comune: - Nel maggio 2003, durante l’incontro con Philippe Busquin a Bruxelles, il ministro della Scienza coreano Park ha espresso il desiderio di negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra le due parti. - Nell’ottobre 2003, l’ambasciata della Corea presso l’Unione europea ha informato ufficialmente i servizi della Commissione che il suo paese desiderava avviare negoziati per un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica. - Il 7 marzo 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Corea. I negoziati hanno dato luogo all’accordo allegato, siglato il 21 dicembre 2005. 4. L’accordo si basa sui principi del beneficio reciproco, delle reciproche opportunità di accesso ai rispettivi programmi ed attività riguardanti l’oggetto dell’accordo, della non discriminazione, dell’efficace protezione della proprietà intellettuale e dell’equa ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale. 5. L’accordo sarà concluso per un periodo iniziale di cinque anni, rinnovabile mediante tacita riconduzione, con riserva di una raccomandazione facente seguito ad una valutazione esterna indipendente effettuata nel corso del penultimo anno di ogni periodo quinquennale. 6. Alla luce di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio: - approvi, a nome della Comunità europea, la decisione relativa alla firma, previa consultazione del Parlamento europeo, - approvi la decisione relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, vista la proposta della Commissione[2], considerando quanto segue: (1) Con decisione del 7 marzo 2005 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Corea. (2) La Commissione ha negoziato a nome della Comunità un accordo con la Repubblica di Corea conformemente alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione a negoziare un accordo di cooperazione scientifica e tecnologica. (3) I negoziati hanno dato luogo all’accordo allegato, siglato il 21 dicembre 2005. (4) Occorre firmare l’accordo negoziato dalla Commissione in previsione di una sua eventuale conclusione in una data successiva, DECIDE: Articolo unico Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona abilitata a firmare, a nome della Comunità europea, l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Corea. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Consiglio Il Presidente 2006/0141 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 170, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione[3], visto il parere del Parlamento europeo[4], considerando quanto segue: (1) Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, l’accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, in data [...], in conformità della decisione .../.../CE del Consiglio, del [...]. (2) È necessario approvare detto accordo, DECIDE: Articolo 1 È approvato a nome della Comunità l’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea. Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio procede a nome della Comunità alla notifica di cui all’articolo 12, paragrafo 1, dell’accordo. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e il governo della Repubblica di Corea La Comunità europea (in prosieguo “la Comunità”) e il governo della Repubblica di Corea (in prosieguo “la Corea”) , in appresso denominate “le parti”; CONSIDERANDO che la Comunità e la Corea stanno attualmente svolgendo attività di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione in vari settori di interesse comune e che sono consapevoli del rapido sviluppo delle conoscenze scientifiche e del loro contributo positivo alla promozione della cooperazione bilaterale ed internazionale; DESIDERANDO ampliare la portata della cooperazione scientifica e tecnologica in alcuni settori di interesse comune mediante la creazione di un partenariato fruttuoso per fini pacifici e vantaggi reciproci; RILEVANDO che tale cooperazione e l’applicazione dei relativi risultati contribuiranno allo sviluppo economico e sociale delle parti; e DESIDERANDO stabilire un quadro ufficiale per l’attuazione delle attività di cooperazione globali che rafforzeranno la cooperazione scientifica e tecnologica tra le parti, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 - Obiettivo e i principi 1. Le parti promuovono, sviluppano e agevolano, nell’ambito del presente accordo, attività di cooperazione scientifica e tecnologica per fini pacifici, in conformità del presente accordo e delle disposizioni legislative e regolamentari delle due parti. 2. Le attività di cooperazione nell’ambito del presente accordo si svolgono sulla base dei seguenti principi: 1. Contributi e vantaggi reciproci ed equi; 2. Reciproco accesso ai programmi e ai progetti di ricerca e di sviluppo tecnologico di ciascuna delle parti per i ricercatori in visita dell’altra parte; 3. Scambio tempestivo delle informazioni che possono incidere sulle attività di cooperazione; 4. Promozione di una società della conoscenza al servizio dello sviluppo economico e sociale delle due parti; e 5. Protezione della proprietà intellettuale in conformità dell’allegato II del presente accordo. Articolo 2 - Definizioni Ai fini del presente accordo si intendono per 1. “attività di cooperazione dirette”, le attività di cooperazione tra le parti; 2. “attività di cooperazione indirette”, le attività di cooperazione tra soggetti giuridici stabiliti in Corea e nella Comunità mediante la partecipazione di soggetti giuridici coreani al programma quadro comunitario ai sensi dell’articolo 166 del trattato che istituisce la Comunità europea (qui di seguito denominato “il programma quadro”) e la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nella Comunità a programmi o progetti coreani di ricerca in settori scientifici e tecnologici simili a quelli contemplati dal programma quadro; 3. “attività di cooperazione”, le attività di cooperazione sia dirette che indirette; 4. “soggetto giuridico”: qualsiasi persona fisica, o qualsiasi persona giuridica costituita in conformità del diritto nazionale applicabile nel suo luogo di stabilimento o del diritto comunitario, dotata di personalità giuridica e della capacità di essere titolare di diritti e di obblighi di qualsiasi natura. Articolo 3 – Attività di cooperazione 1. Le attività di cooperazione dirette ai sensi del presente accordo possono consistere in: 6. riunioni di vario tipo, comprese le riunioni di esperti, al fine di esaminare e scambiare informazioni su argomenti scientifici e tecnologici di natura generale o specifica, e di determinare i progetti e i programmi di ricerca e di sviluppo che possono essere effettuati in cooperazione; 7. scambi di informazioni sulle attività, le politiche, le pratiche, le disposizioni legislative e regolamentari in materia di ricerca e sviluppo; 8. visite e scambi di scienziati, di personale tecnico e di altri esperti su argomenti generali o specifici; 9. attuazione di progetti e programmi di cooperazione che possono essere decisi dal comitato misto di cui all’articolo 6, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari rispettive delle parti; e 10. altri tipi di attività nel settore della scienza e della tecnologia che possono essere decise dal comitato misto di cui all’articolo 6, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari rispettive delle parti. 2. Ai fini dello sviluppo di attività di cooperazione indirette, e fatti salvi gli allegati del presente accordo, ogni soggetto giuridico stabilito in Corea o nella Comunità può partecipare ai programmi o ai progetti di ricerca condotti dall’altra parte ed aperti ai suoi soggetti giuridici, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari rispettive delle parti. Articolo 4 Procedure di attuazione 1. Le parti possono stabilire modalità di attuazione che definiscono le procedure applicabili alle attività di cooperazione condotte nell’ambito del presente accordo. 2. Ciascuna delle due parti può delegare l’attuazione delle attività di cooperazione scientifica e tecnologica delle parti ad istituzioni specifiche, per l’attuazione diretta o per un sostegno alle attività di cooperazione scientifica e tecnologica tra le parti. 3. Le attività di cooperazione scientifica e tecnologica non basate su accordi specifici che le parti hanno promosso, sviluppato e facilitato, già iniziate e non ancora completate alla data di entrata in vigore del presente accordo, sono incorporate nel presente accordo a partire dalla suddetta data d’entrata in vigore. Articolo 5 - Rafforzamento della cooperazione 1. Ciascuna delle due parti si adopera per dare ai soggetti giuridici che conducono attività di cooperazione nell’ambito del presente accordo tutte le agevolazioni possibili al fine di facilitare i lavori e le visite dei ricercatori che partecipano a tali attività di cooperazione nonché l’entrata e l’uscita dal proprio territorio di materiali, dati e attrezzature destinate ad essere utilizzate nell’ambito di dette attività di cooperazione. 2. Le parti possono autorizzare, se necessario ed a fini pacifici, la partecipazione di ricercatori e di organismi di tutta la comunità di ricerca, compreso il settore privato, alle attività di cooperazione condotte nell’ambito del presente accordo. Articolo 6 – Comitato misto 1. Il compito di coordinare e di agevolare le attività di cooperazione previste dal presente accordo spetta per la Corea ai ministeri coreani della scienza e della tecnologia e per la Comunità ai servizi della Commissione delle Comunità europee (Direzione generale Affari scientifici, ricerca e sviluppo), in qualità di agenti esecutivi. 2. Per garantire l’efficace attuazione del presente accordo, gli agenti esecutivi istituiscono un comitato misto per la cooperazione scientifica e tecnologica (qui di seguito denominato “il comitato misto”). Il comitato misto si compone di rappresentanti ufficiali di ciascuna delle due parti ed è copresieduto dai rappresentanti delle due parti. Il comitato misto stabilisce il proprio regolamento interno per consenso. 3. Il comitato misto espleta le seguenti funzioni: 11. Scambio di idee e di informazioni su questioni di politica scientifica e tecnologica; 12. esame e discussione dei risultati delle attività di cooperazione svolte e dei risultati raggiunti nell’ambito del presente accordo; 13. formulazione di raccomandazioni alle parti circa l’attuazione del presente accordo, il che può comprendere la definizione e la proposta delle attività di cooperazione da condurre nell’ambito del presente accordo e la promozione della loro attuazione; 14. presentazione alle parti di una relazione sui progressi, i risultati e l’efficacia delle attività di cooperazione condotte nell’ambito del presente accordo. Detta relazione sarà presentata al comitato misto UE-Corea istituito nell’ambito dell’accordo-quadro sul commercio e la cooperazione. 4. Le decisioni del comitato misto sono adottate per mutuo consenso. 5. Le spese di partecipazione alle riunioni del comitato misto (spese di viaggio e di alloggio) sono a carico delle parti a cui si riferiscono. Gli altri costi relativi alle riunioni suddette sono a carico della parte ospitante. 6. Il comitato misto si riunisce alternativamente in Corea e nella Comunità, secondo un calendario fissato di comune accordo, preferibilmente ogni anno. Articolo 7 - Disposizioni finanziarie 1. L’attuazione del presente accordo è soggetta alla disponibilità di finanziamenti adeguati e alle disposizioni legislative e regolamentari di ciascuna delle parti. 2. I costi delle attività di cooperazione condotte nell’ambito del presente accordo sono sostenuti secondo quanto deciso per consenso. 3. Se i regimi di cooperazione specifici di una delle parti prevedono un aiuto finanziario per i partecipanti dell’altra parte, tutte le sovvenzioni, i contributi finanziari o di altra natura erogati a questo titolo da una parte ai partecipanti dell’altra parte sono esentati da tasse e dazi, in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili sul territorio di ciascuna delle parti nel momento in cui si effettuano tali sovvenzioni e contributi finanziari o di altra natura. Articolo 8 -Informazioni e diritti di proprietà intellettuale 1. Le informazioni scientifiche e tecnologiche non di proprietà riservata derivanti dalle attività di cooperazione dirette possono essere messe a disposizione del pubblico da una o dall’altra parte per i canali abituali, secondo le procedure generali della parte. 2. Ai diritti di proprietà intellettuali e agli altri diritti di proprietà generati o introdotti nel corso delle attività di cooperazione condotte nell’ambito del presente accordo si applicano le disposizioni contenute nell’allegato II del presente accordo. Articolo 9 - Applicazione territoriale Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui è d’applicazione il trattato istitutivo della Comunità europea, alle condizioni ivi stabilite e, dall’altro, al territorio della Corea. Questa disposizione non esclude le attività di cooperazione condotte in alto mare, nello spazio extratmosferico o sul territorio di paesi terzi, in conformità del diritto internazionale. Articolo 10 - Composizione delle controversie 1. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti da accordi esistenti e/o futuri di cooperazione tra le parti o tra i governi di uno Stato membro della Comunità ed il governo della Corea. 2. Tutte le questioni o le controversie relative all’interpretazione o all’attuazione del presente accordo sono risolte consensualmente tra le parti. Articolo 11 – Allegati Gli allegati I (sulle modalità e condizioni di partecipazione) e II (sui diritti di proprietà intellettuale) sono parte integrante del presente accordo. Articolo 12: Entrata in vigore e denuncia 1. Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le parti scambiano note diplomatiche per informarsi reciprocamente che le rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore sono state portate a termine. 2. Il presente accordo è concluso per un periodo di cinque anni e resta in vigore negli anni successivi salvo denuncia da parte di una delle parti. 3. Il presente accordo può essere denunciato alla fine del periodo iniziale di cinque anni o in qualsiasi momento successivo, previo preavviso di sei mesi notificato per iscritto all’altra parte. 4. Le parti possono procedere ad una valutazione dell’impatto del presente accordo ogni cinque anni. Ciascuna delle due parti si adopera per facilitare la valutazione effettuata dall’altra parte e la parte che effettua la valutazione comunica all’altra parte i risultati della suddetta valutazione. 5. Il presente accordo può essere consensualmente modificato dalle parti mediante scambio di note diplomatiche. Le modifiche entrano in vigore secondo la stessa procedura di cui al paragrafo 1, salvo diversa decisione delle parti. 6. La denuncia del presente accordo lascia impregiudicate le attività di cooperazione condotte ai sensi del presente accordo e non portate a compimento al momento della denuncia del medesimo, nonché i diritti e gli obblighi specifici derivanti dall’attuazione degli allegati del presente accordo. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti all’uopo autorizzati, rispettivamente dalla Comunità europea e dal governo della Repubblica di Corea, hanno firmato il presente accordo. FATTO in duplice copia a……il ……. 2005, in coreano, ceco, danese, estone, finnico, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, maltese, olandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese, ciascun testo facente ugualmente fede. PER LA COMUNITÀ EUROPEA: | PER IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI COREA | ALLEGATO I Modalità e condizioni per la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti nella Comunità europea e in Corea Nel quadro del presente accordo, qualora una parte concluda un contratto per un’attività di cooperazione indiretta con un soggetto giuridico dell’altra parte, quest’ultima si impegna a fornire, su richiesta, tutta l’assistenza necessaria o utile alla prima parte per un’agevole attuazione di tale contratto. 1. MODALITÀ E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI GIURIDICI STABILITI IN COREA AD ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE INDIRETTE DEL PROGRAMMA QUADRO COMUNITARIO DI RICERCA (QUI DI SEGUITO DENOMINATO “IL PROGRAMMA QUADRO”) (a) I soggetti giuridici stabiliti in Corea possono partecipare ad attività di cooperazione indirette del programma quadro di azioni comunitarie di ricerca, sviluppo tecnologico e dimostrazione fatte salve le condizioni e i limiti fissati dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle norme per la partecipazione delle imprese, dei centri di ricerca e delle università e per la divulgazione dei risultati della ricerca in vista dell’attuazione del programma quadro della Comunità europea. (b) Fatto salvo il paragrafo (a), la partecipazione di soggetti giuridici stabiliti in Corea ad attività di cooperazione indirette del programma quadro devono essere conformi alle norme. 2. MODALITÀ E CONDIZIONI PER LA PARTECIPAZIONE DI SOGGETTI GIURIDICI STABILITI NELLA COMUNITÀ EUROPEA A PROGRAMMI E PROGETTI DI RICERCA DELLA COREA (a) I soggetti giuridici stabiliti nella Comunità possono partecipare a progetti o programmi di ricerca e sviluppo finanziati dal governo coreano. (b) I soggetti giuridici stabiliti nella Comunità parteciperanno ai programmi o progetti coreani di ricerca e sviluppo in conformità delle leggi e dei regolamenti coreani applicabili, nonché delle pertinenti norme di partecipazione a tali programmi o progetti. ALLEGATO II Principi di attribuzione dei diritti di proprietà intellettuale 1. DEFINIZIONE Ai fini del presente accordo, per “proprietà intellettuale” si intende la definizione data dall’articolo 2 della Convenzione che istituisce l’Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale, conclusa a Stoccolma il 14 luglio 1967. 2. Diritti di proprietà intellettuale delle parti ad attività di cooperazione dirette (a) Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, ai diritti di proprietà intellettuale, ad eccezione dei diritti d’autore e dei diritti connessi, generati dalle parti nel corso delle attività di cooperazione dirette svolte ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1 del presente accordo si applicano le regole specificate qui di seguito. 1) La parte che genera la proprietà intellettuale è proprietaria della stessa. Qualora la proprietà intellettuale venga generata congiuntamente e il ruolo rispettivo delle parti nei lavori non possa essere verificato, la proprietà intellettuale è di proprietà comune delle parti. 2) La parte proprietaria della proprietà intellettuale concede all’altra parte i diritti di accesso per lo svolgimento di qualsiasi attività di cooperazione diretta. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito. (b) Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, ai diritti d’autore e ai diritti connessi delle parti si applicano le regole specificate qui di seguito. 1) In caso di pubblicazione ad opera di una parte di dati scientifici e tecnici, informazioni e risultati per mezzo di un supporto adeguato, quali riviste, articoli, relazioni o libri, incluse opere audiovisive e software, che siano frutto di attività di cooperazione svolte ai sensi del presente accordo, o siano connesse ad esse, tale parte si impegnerà al massimo per ottenere, per l’altra parte, una licenza non esclusiva, irrevocabile, a titolo gratuito e valida in tutti i paesi che prevedano una tutela del diritto di autore, che le consenta di tradurre, riprodurre, adattare, trasmettere e distribuire al pubblico tali opere. 2) Tutte gli esemplari, destinati al pubblico, di un’opera tutelata da diritto d’autore di cui alle disposizioni del paragrafo (b), punto 1) devono indicare i nomi degli autori dell’opera, salvo quelli che espressamente richiedano di non essere citati. Devono inoltre contenere una menzione chiara e visibile del contributo delle parti alla cooperazione. (c) Salvo accordi diversi stabiliti dalle parti, alle informazioni riservate delle parti si applicano le regole specificate qui di seguito. 1) All’atto di comunicare all’altra parte le informazioni necessarie per lo svolgimento di attività di cooperazione dirette, ciascuna parte stabilisce quali siano le informazioni riservate che non desidera divulgare. 2) La parte che riceve dette informazioni, può comunicare sotto la propria responsabilità delle informazioni riservate a proprie agenzie o a persone assunte tramite tali agenzie ai fini specifici dell’applicazione del presente accordo. 3) Previo consenso scritto della parte che fornisce le informazioni riservate, l’altra parte può divulgarle in maniera più ampia di quanto consentito ai sensi del paragrafo (c), punto 2). Le parti cooperano all’elaborazione di procedure per chiedere e ottenere il consenso scritto preventivo per tale più ampia diffusione e ciascuna delle parti concede tale approvazione nella misura consentita dalle sue leggi e dai suoi regolamenti. 4) Le informazioni fornite nel corso di seminari e riunioni, nonché le informazioni apprese attraverso il personale distaccato e l’uso di attrezzature nel quadro del presente accordo rimangono confidenziali, a condizione che i soggetti che ricevono tali informazioni siano invitati da chi le fornisce a tutelarne il carattere confidenziale o privilegiato all’atto della comunicazione delle stesse, ai sensi del paragrafo (c), punto 1). 5) Se una delle parti si rende conto che non sarà in grado, oppure potrà ragionevolmente non essere in grado, di rispettare le restrizioni e le condizioni di divulgazione di cui all’articolo 2, paragrafo (c), essa ne informa immediatamente l’altra parte. In seguito, le parti si consultano per definire un piano di azione adeguato. 3. Diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici delle parti ad attività di cooperazione indirette (a) Ciascuna delle parti garantisce che i diritti di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici di una parte che partecipano ai programmi di ricerca e sviluppo gestiti dall’altra parte, nonché i diritti e obblighi connessi derivanti da tale partecipazione, siano coerenti con le leggi e i regolamenti, nonché le convenzioni internazionali applicabili, compreso l’accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio, allegato 1C dell’accordo di Marrakech che istituisce l’Organizzazione mondiale del commercio, nonché l’atto di Parigi, del 24 luglio 1971 della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche e l’atto di Stoccolma del 14 luglio 1967 della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale. (b) Ciascuna delle parti garantisce che, nel quadro delle leggi e dei regolamenti applicabili, i soggetti giuridici di una parte che partecipano ai programmi di ricerca e sviluppo gestiti dall’altra parte, abbiano gli stessi diritti e gli stessi obblighi in materia di proprietà intellettuale dei soggetti giuridici dell’altra parte nelle stesse attività di cooperazione indirette. SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA 1. DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA: Progetto di decisione della Commissione relativa all’approvazione e alla firma dell’accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Comunità europea e la Repubblica di Corea. 2. QUADRO ABM/ABB (GESTIONE PER ATTIVITÀ/SUDDIVISIONE PER ATTIVITÀ) Supporto strategico e coordinamento in particolare per le direzioni generali RTD, JRC, ENTR, INFSO e TREN. 3. LINEE DI BILANCIO 3.1. Linee di bilancio (linee operative e corrispondenti linee di assistenza tecnica e amministrativa (ex linee B.A) e loro denominazione: I costi connessi all’attuazione dell’accordo (workshop, seminari, riunioni) verranno addebitati alle line amministrative dei programmi specifici del Programma quadro della Comunità europea (XX.01.05.03). 3.2. Durata dell’azione e dell’incidenza finanziaria: A decorrere dalla data in cui le parti scambiano note diplomatiche per informarsi reciprocamente che le rispettive procedure interne necessarie per l’entrata in vigore dell’accordo sono state portate a termine, per un periodo iniziale di cinque anni rinnovabile mediante tacita riconduzione, come previsto all’articolo 12 dell’accordo stesso. 3.3. Caratteristiche di bilancio (aggiungere le righe necessarie) : Linea di bilancio | Tipo di spesa | Nuova | Partecipazione EFTA | Partecipazione di paesi candidati | Rubrica delle prospettive finanziarie | xx01.05.03 | SNO | /SND[5] | NO | NO | SI | N. 3 | 4. SINTESI DELLE RISORSE 4.1. Risorse finanziarie 4.1.1. Sintesi degli stanziamenti di impegno (SI) e degli stanziamenti di pagamento (SP) Mio EUR (al terzo decimale) Tipo di spesa | Sezione n. | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | . | Totale | Spese operative[6] | Stanziamenti di impegno (SI) | 8.1 | a | 0 | 0 | Stanziamenti di pagamento (SP) | b | 0 | 0 | Spese amministrative incluse nell’importo di riferimento[7] | Assistenza tecnica e amministrativa - ATA (SND) | 8.2.4 | c | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,075 | IMPORTO TOTALE DI RIFERIMENTO | Stanziamenti di impegno | a+c | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,075 | Stanziamenti di pagamento | b+c | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,075 | Spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento[8] | Risorse umane e spese connesse (SND) | 8.2.5 | d | 0 | 0 | Spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse, non incluse nell’importo di riferimento (SND) | 8.2.6 | e | 0 | 0 | Costo totale indicativo dell’intervento TOTALE SI comprensivo del costo delle risorse umane | a+c+d+e | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,075 | TOTALE SP comprensivo del costo delle risorse umane | b+c+d+e | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,075 | Cofinanziamento Se la proposta prevede il cofinanziamento da parte degli Stati membri o di altri organismi (precisare quali), indicare nella tabella seguente una stima del livello di cofinanziamento (aggiungere altre righe se è prevista la partecipazione di diversi organismi): Mio EUR (al terzo decimale) Organismo di cofinanziamento | Anno | n + 1 | n + 2 | n + 3 | n + 4 | n+5 e segg. | Totale | …………………… | f | TOTALE SI comprensivo di cofinanziamento | a+c+d+e+f | 4.1.2. Compatibilità con la programmazione finanziaria x La proposta è compatibile con la programmazione finanziaria in vigore ( La proposta implica una riprogrammazione della corrispondente rubrica delle prospettive finanziarie ( La proposta può comportare l’applicazione delle disposizioni dell’accordo interistituzionale[9] (relative allo strumento di flessibilità o alla revisione delle prospettive finanziarie) 4.1.3. Incidenza finanziaria sulle entrate x Nessuna incidenza finanziaria sulle entrate ( La proposta ha la seguente incidenza finanziaria sulle entrate: Nota: tutte le precisazioni e osservazioni relative al metodo di calcolo dell’incidenza sulle entrate devono figurare in un allegato alla presente scheda finanziaria. Mio EUR (al primo decimale) Prima dell’azione [Anno n-1] | Situazione a seguito dell’azione | Totale risorse umane | 5. CARATTERISTICHE E OBIETTIVI Il contesto circostanziato della proposta deve essere illustrato nella relazione. Nella presente sezione della scheda finanziaria devono essere fornite le informazioni complementari seguenti: 5.1. Necessità dell’azione a breve e lungo termine: La presente decisione consentirà a entrambe le parti di promuovere ed intensificare la loro cooperazione in settori di interesse scientifico e tecnologico comune. 5.2. Valore aggiunto dell’intervento comunitario, coerenza ed eventuale sinergia con altri strumenti finanziari: L’accordo si basa sui principi del beneficio reciproco, delle reciproche opportunità di accesso ai rispettivi programmi ed attività riguardanti l’oggetto dell’accordo, della non discriminazione, dell’efficace protezione della proprietà intellettuale e dell’equa ripartizione dei diritti di proprietà intellettuale. La proposta è in linea anche con le spese amministrative sostenute dalla Comunità, che prevedono missioni di esperti e funzionari UE, nonché workshop, seminari e riunioni da organizzare nella Comunità europea e in Corea. 5.3. Obiettivi e risultati attesi della proposta nel contesto della gestione del bilancio per attività (ABM) e relativi indicatori La presente decisione dovrebbe consentire tanto alla Corea quanto alla Comunità europea di trarre benefici reciproci dai progressi scientifici e tecnologici conseguiti mediante i loro specifici programmi di ricerca. Consentirà uno scambio di conoscenze specifiche e un trasferimento di know-how a vantaggio della comunità scientifica, dell’industria e dei cittadini. 5.4. Modalità di attuazione (dati indicativi) Indicare di seguito la scelta delle modalità[11] di attuazione: X Gestione centralizzata X diretta da parte della Commissione ( indiretta, con delega a: ( agenzie esecutive ( organismi istituiti dalle Comunità a norma dell’articolo 185 del regolamento finanziario ( organismi pubblici nazionali/organismi con funzioni di servizio pubblico. ( Gestione concorrente o decentrata ( con Stati membri ( con paesi terzi ( Gestione congiunta con organizzazioni internazionali (specificare) Osservazioni: 6. CONTROLLO E VALUTAZIONE 6.1. Sistema di controllo I servizi della Commissione valuteranno regolarmente tutte le azioni condotte nel quadro dell’accordo di cooperazione, che sarà a sua volta oggetto di una valutazione regolare congiunta da parte della Comunità e della Corea. Questa valutazione include: (a) Indicatori di efficacia: - numero di missioni e riunioni; - numero dei diversi campi delle attività di cooperazione. (b) Raccolta di informazioni: Basata sulle informazioni provenienti dai programmi specifici del Programma quadro e sulle informazioni fornite dalla Corea al comitato misto previsto dall’accordo. (c) Valutazione generale: La Commissione valuterà le azioni coperte da tale partecipazione prima della fine dei primi cinque anni di attuazione. 6.2. Valutazione La Commissione valuterà le azioni coperte dal presente accordo di cooperazione prima della fine dei primi cinque anni di attuazione. 6.3. Modalità e periodicità delle valutazioni successive Le parti valuteranno l’applicazione dell’accordo annualmente nelle riunioni del comitato misto di cui all’articolo 6. Il rinnovo dell’accordo sarà oggetto di una valutazione ad opera di ciascuna della parti, con uno studio di impatto affidato a esperti indipendenti. 7. MISURE ANTIFRODE Quando l’attuazione del programma quadro richiede il ricorso a contraenti esterni o comporta la concessione di contributi finanziari a terzi, la Commissione effettuerà, se del caso, audit finanziari, in particolare se ha motivo di dubitare del carattere realistico dei lavori eseguiti o descritti nelle relazioni di attività. Gli audit finanziari della Comunità saranno effettuati dal suo personale oppure da esperti di contabilità riconosciuti secondo il diritto della parte oggetto di audit. La Comunità sceglierà liberamente questi ultimi, evitando qualsiasi rischio di conflitto di interessi che possa esserle fatto presente dalla parte oggetto dell’audit. In relazione allo svolgimento delle attività di ricerca, la Commissione garantirà inoltre, attraverso controlli efficaci, la salvaguardia degli interessi finanziari delle Comunità europee e, qualora dovessero emergere irregolarità, l’adozione di misure e sanzioni dissuasive e proporzionate. Per raggiungere questo obiettivo, in tutti i contratti stipulati ai fini dell’attuazione del programma quadro figureranno norme relative a controlli, misure e sanzioni, con riferimento ai regolamenti nn. 2988/95, 2185/96 e 1073/99. In particolare, i contratti dovranno prevedere i seguenti punti: l’introduzione di clausole contrattuali specifiche per tutelare gli interessi finanziari della CE attraverso l’esecuzione di verifiche e controlli in relazione ai lavori eseguiti; la partecipazione di controllori amministrativi nel campo delle misure antifrode, ai sensi dei regolamenti nn. 2185/96 e 1073/99; l’applicazione di sanzioni amministrative per tutte le irregolarità, volontarie o dovute a negligenza, nell’esecuzione dei contratti, conformemente al regolamento quadro n. 2988/95, compreso un meccanismo di lista nera; una clausola che in caso di irregolarità e di frode preveda l’esecutività di eventuali intimazioni di recupero, ai sensi dell’articolo 256 del trattato CE. Inoltre, e come misure di routine, il personale responsabile della DG Ricerca effettuerà un programma di controlli concernenti gli aspetti scientifici e di bilancio; ispezioni locali verranno svolte dalla Corte dei conti europea. 8. DETTAGLI SULLE RISORSE 8.1. Obiettivi della proposta in termini di costi finanziari: NA Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale) 2006 | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 | Funzionari o agenti temporanei[13] (XX 01 01) | A*/AD | 0 | B*, C*/AST | Personale finanziato[14] con l’art. XX 01 02 | 0 | Altro personale finanziato[15] con l’art. XX 01 04/05 | 0 | TOTALE | 0 | 8.2.2. Descrizione delle mansioni derivanti dall’azione La gestione dell’accordo comporterà missioni e la partecipazione a riunioni da parte di esperti e funzionari dell’UE e della Corea. 8.2.3. Origine delle risorse umane (statutaria) (Se sono indicate più origini, specificare il numero di posti per origine) X Posti attualmente assegnati alla gestione del programma da sostituire o prolungare ( Posti pre-assegnati nell’ambito dell’esercizio SPA/PPB (Strategia politica annuale/Progetto preliminare di bilancio) per l’anno n ( Posti da richiedere nella prossima procedura SPA/PPB ( Posti da riassegnare usando le risorse esistenti nel servizio interessato (riassegnazione interna) ( Posti necessari per l’anno n ma non previsti nell’esercizio SPA/PPB dell’anno considerato 8.2.4. Altre spese amministrative incluse nell’importo di riferimento (XX 01 04/05 – Spese di gestione amministrativa) Mio EUR (al terzo decimale) Linea di bilancio (numero e denominazione) | 2006 | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | TOTALE | 1. Assistenza tecnica e amministrativa (inclusi gli afferenti costi del personale) | Agenzie esecutive[16] | Altra assistenza tecnica e amministrativa | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,075 | - intra muros | - extra muros | Totale assistenza tecnica e amministrativa | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,075 | 8.2.5. Costi finanziari delle risorse umane e costi connessi non inclusi nell’importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) Tipo di risorse umane | 2006 | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | Funzionari e agenti temporanei (XX 01 01) | Personale finanziato con l’art. XX 01 02 (ausiliari, END, agenti contrattuali, ecc.) (specificare la linea di bilancio) | Totale costi risorse umane e costi connessi (NON inclusi nell’importo di riferimento) | Calcolo – Funzionari e agenti temporanei Richiamarsi all’occorrenza al punto 8.2.1 | Calcolo – Personale finanziato con l’art. XX 01 02 NA Richiamarsi all’occorrenza al punto 8.2.1 | 8.2.6. Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento Mio EUR (al terzo decimale) 2006 | Anno n + 1 | Anno n + 2 | Anno n + 3 | Anno n + 4 | Anno n + 5 e segg. | TOTALE | XX 01 02 11 01 – Missioni | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,010 | 0,050 | XX 01 02 11 02 – Riunioni e conferenze | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,005 | 0,025 | XX 01 02 11 03 – Comitati[17] | XX 01 02 11 04 – Studi e consulenze | XX 01 02 11 05 – Sistemi di informazione | 2. Totale altre spese di gestione (XX 01 02 11) | 3. Altre spese di natura amministrativa (specificare indicando la linea di bilancio) | Totale spese amministrative diverse dalle spese per risorse umane e altre spese connesse (NON incluse nell’importo di riferimento) | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,015 | 0,075 | Calcolo – Altre spese amministrative non incluse nell’importo di riferimento | [1] Investimenti della Corea in R&D (2002): 2.91% del PIL, 15 miliardi di euro [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU C […] del […], pag. […]. [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] Stanziamenti non dissociati. [6] Spesa che non rientra nel Capitolo xx 01 del Titolo xx interessato. [7] Spesa che non rientra nell’articolo xx 01 05 del Titolo xx. [8] Spesa che rientra nel Capitolo xx 01, ma non negli articoli xx 01 04 o xx 01 05. [9] Punti 19 e 24 dell’accordo interistituzionale. [10] Se la durata dell'azione supera i 6 anni, aggiungere alla tabella il numero necessario di colonne. [11] Se sono indicate più modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni" della presente sezione. [12] Quale descritto nella sezione 5.3. [13] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento. [14] Il cui costo NON è incluso nell’importo di riferimento. [15] Il cui costo è incluso nell’importo di riferimento. [16] Va fatto riferimento alla specifica scheda finanziaria legislativa relativa alle agenzie esecutive interessate. [17] Precisare il tipo di comitato e il gruppo cui appartiene.