52005PC0671(01)

Proposta di regolamento del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici /* COM/2005/0671 def. - CNS 2005/0278 */


[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE |

Bruxelles, 21.12.2005

COM(2005) 671 definitivo

2005/0278 (CNS)

2005/0279 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

CONTESTO POLITICO

Produzione biologica

1. Nel 1991, con il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, venne creato il primo quadro normativo comunitario per l’agricoltura biologica e la produzione di alimenti biologici. A distanza di oltre dieci anni, visto il marcato sviluppo dell’agricoltura biologica, la Commissione ha intrapreso una revisione di questo quadro normativo alla luce dell’esperienza maturata.

2. Dall’entrata in vigore del regolamento, nel 1991, l’agricoltura biologica ha registrato una crescita straordinaria e, nella maggior parte degli Stati membri, la quota di mercato del comparto agroalimentare biologico è tuttora in aumento. Secondo le più recenti statistiche, 149 000 aziende sono certificate biologiche o in via di conversione all’agricoltura biologica. Nel 2003, queste aziende rappresentavano l’1,4% di tutte le aziende agricole dei 25 Stati membri. La superficie certificata biologica o in via di conversione occupava un’area di 5,7 milioni di ettari, pari al 3,6% della superficie agricola utilizzata nel 2003.

3. Nel 2001, in considerazione di tale sviluppo e delle conferenze sull’agricoltura e l’alimentazione biologica tenutesi in Austria nel 1999 e in Danimarca nel 2001, il Consiglio, sotto la presidenza svedese, ha invitato la Commissione a proporre un piano d’azione europeo in materia di alimentazione e agricoltura biologica (PAE). Lo scopo del piano d’azione doveva essere quello di definire le basi di una politica per il comparto biologico per gli anni a venire, improntata ad una visione strategica globale del contributo che l’agricoltura biologica può recare alla politica agricola comune.

4. In sede di elaborazione del piano d’azione, hanno avuto luogo ampie consultazioni, tra cui riunioni di un gruppo di esperti, un forum su Internet e un’audizione pubblica nel gennaio 2004.

5. Le principali conclusioni emerse da queste consultazioni nella sfera normativa sono state la necessità di esplicitare maggiormente i principi e gli obiettivi dell’agricoltura biologica, l’importanza di salvaguardare l’integrità del sistema di controllo, l’esigenza di eliminare gli ostacoli al mercato interno posti dall’esistenza di una molteplicità di norme e loghi nazionali e privati, la necessità di completare e migliorare le norme e di razionalizzare il regime d’importazione.

6. La Commissione ha adottato la comunicazione sul PAE nel giugno 2004. Il PAE propone 21 azioni intese a favorire lo sviluppo continuativo dell’agricoltura biologica nell’Unione europea. Nelle conclusioni dell’ottobre 2004, il Consiglio ha invitato la Commissione a portare avanti l’attuazione del PAE mediante misure concrete tendenti a favorire la semplificazione e la coerenza d’insieme, nonché a presentare proposte in tal senso nel 2005. Di fatto, molte delle azioni prospettate implicano modifiche al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio sull’agricoltura biologica.

7. La presente proposta tiene conto dell’ampia consultazione pubblica svolta prima dell’adozione del PAE e recepisce le conclusioni del Consiglio. Essa tiene conto anche delle successive reazioni e degli innumerevoli contributi scritti degli Stati membri e dei portatori di interesse in merito ad un documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato “Informazione e consultazione sulle idee chiave per la riforma del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio”. Questa consultazione ha avuto luogo nel corso delle riunioni del comitato permanente per l’agricoltura biologica e del gruppo consultivo “agricoltura biologica”, tenutesi rispettivamente il 26 settembre e il 5 ottobre 2005.

Ricerca

8. Nel definire gli obiettivi e i principi enunciati nella presente proposta, si è tenuto conto delle risultanze iniziali del progetto di ricerca intitolato “Ricerca a sostegno della revisione del regolamento UE sull’agricoltura biologica”[1]. In una seconda fase, quando si tratterà di redigere le modalità di applicazione, la Commissione terrà conto dei risultati finali dei due progetti di ricerca “Ricerca a sostegno della revisione del regolamento UE sull’agricoltura biologica” e “Definizione di criteri e procedure per la valutazione del PAE”[2].

Sviluppo sostenibile dell’acquacoltura europea

9. Per quanto riguarda l’acquacoltura, la proposta mette in atto una delle azioni previste nella comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo del 2002 sullo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura europea[3], più precisamente l’armonizzazione delle norme sull’acquacoltura biologica nell’ambito del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Semplificazione e migliore regolamentazione

10. L’attuale quadro normativo che disciplina la produzione biologica sarà semplificato con la definizione e l’accorpamento di obiettivi, principi e norme fondamentali in materia di produzione, importazione, controllo ed etichettatura in un regolamento del Consiglio più chiaro e trasparente. Quest’ultimo sarà meno dettagliato e consentirà di sfrondare ulteriormente anche le modalità di applicazione. Inoltre, la proposta sostituisce l’attuale pratica legislativa derogatoria con un meccanismo trasparente e rigoroso che ammette disposizioni meno tassative (cfr. la sezione “flessibilità”).

11. I principi e le norme di produzione contenuti nella presente proposta definiscono i requisiti essenziali per la produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici. Per mettere in atto tali principi occorrono ulteriori modalità di applicazione, la cui gestione richiederà frequenti decisioni, per esempio in merito all’autorizzazione dell’impiego di determinati ingredienti e sostanze nei prodotti biologici. Inoltre, la recente riforma della politica agricola comune (PAC) ha posto l’accento sulla produzione di prodotti di qualità, compatibili con le esigenze di protezione dell’ambiente e di benessere degli animali e rispondenti alle preoccupazioni della società civile. Questa normativa rappresenta dunque un fattore importante nell’ambito della PAC, oltre ad essere strettamente correlata all’evoluzione dei mercati agricoli. Al fine di agevolare il processo decisionale e fare della qualità il fulcro della politica agricola comune e dei suoi sistemi di gestione, l’attuale comitato di regolamentazione deve essere sostituito da un comitato di gestione.

12. Infine, le disposizioni in materia di controllo saranno semplificate con un rimando alla disciplina comune del regolamento (CE) n. 882/2004 relativo ai controlli ufficiali in materia di mangimi e alimenti[4]. Vengono mantenute nel testo soltanto le disposizioni specifiche all’agricoltura biologica. L’applicazione dell’approccio basato sul rischio, sulla scorta del regolamento (CE) n. 882/2004, attenuerà l’onere amministrativo per gli operatori. Questo nuovo approccio dovrebbe favorire controlli più mirati ai casi che presentano il maggiore rischio e giovare anche agli operatori che gestiscono sistemi di controllo interno basati sul rischio.

13. La presente proposta contribuisce così ad attuare le varie iniziative della Commissione in materia di semplificazione. In particolare, essa realizza la prima azione del programma modulato di semplificazione per il settore agroalimentare, menzionato nella comunicazione della Commissione intitolata “Attuazione del programma comunitario di Lisbona: una strategia per la semplificazione del contesto normativo”[5]. Essa si inserisce anche tra le attività inerenti alla politica agricola citate nella comunicazione della Commissione “Semplificazione e migliore regolamentazione per la politica agricola comune”[6].

LA PROPOSTA

Oggetto, campo di applicazione e definizioni

14. La proposta verte espressamente sulla “produzione biologica” e non soltanto sull’etichettatura. Essa non contempla la preparazione e la vendita al consumatore di cibi in grandi cucine, ad esempio in ristoranti, alberghi, ospedali, mense o bar e tavole calde.

15. Quanto ai prodotti, il campo d’applicazione proposto comprende prodotti agricoli non trasformati, a prescindere dal loro uso finale, segnatamente animali, prodotti vegetali e animali non trasformati, prodotti dell’acquacoltura vivi o non trasformati. I prodotti agricoli trasformati sono inclusi nella proposta a condizione che siano destinati al consumo umano o animale, cioè mangimi e prodotti vegetali, animali e dell’acquacoltura trasformati. La proposta reca dunque obiettivi, principi e norme di produzione per tutti i prodotti biologici, compresi i vini, i prodotti dell’acquacoltura e gli alimenti trasformati. Per tutti i prodotti, le modalità di applicazione potranno essere adottate secondo la procedura di comitatologia. Quest’ultima è particolarmente pertinente per l’adozione delle modalità di applicazione relative alla produzione vitivinicola biologica, non contemplata dalla normativa vigente. Anche le norme di produzione per l’acquacoltura saranno adottate in una fase ulteriore.

16. Per il momento non sono previste estensioni del campo d’applicazione. Non è proposto l’inserimento dei prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici; non essendo ottenuti mediante pratiche agricole, la loro inclusione non sarebbe coerente con gli obiettivi e i principi proposti. Non si intende neanche estendere il campo d’applicazione ai seguenti prodotti, non compresi nell’allegato I del trattato CE: minerali, acque, prodotti agricoli trasformati non alimentari, come tessili, cosmetici e altri prodotti industriali.

Obiettivi e principi della produzione biologica

17. Come affermato nel PAE, per rafforzare il regolamento è necessaria una definizione appropriata degli obiettivi e dei principi. A questo riguardo, la proposta formula i seguenti obiettivi per la produzione biologica:

- tutelare gli interessi dei consumatori, stimolare la fiducia del consumatore ed evitare indicazioni fuorvianti nell’etichettatura;

- sviluppare la produzione biologica tenendo in considerazione le differenze regionali in fatto di clima, condizioni agricole e stadio di sviluppo dell’agricoltura biologica;

- garantire un alto livello di protezione dell’ambiente, della biodiversità e delle risorse naturali;

- rispettare criteri rigorosi in materia di benessere animale, atti a soddisfare le specifiche esigenze degli animali secondo la specie.

18. Quanto ai principi che sottendono la produzione biologica, la maggior parte di essi sono già formulati negli allegati del regolamento (CEE) n. 2092/91. La presente proposta riformula tali principi nell’articolato, ponendoli in parallelo con gli obiettivi.

19. Per facilitare la comprensione, oltre agli obiettivi e ai principi, la proposta introduce nel regolamento riveduto le “norme di produzione” fondamentali. Queste norme devono definire i parametri per le modalità di applicazione che saranno adottate mediante regolamenti della Commissione.

Flessibilità

20. La proposta mira a creare le condizioni propizie allo sviluppo del settore, affinché quest’ultimo possa prosperare economicamente e stare al passo con l’evoluzione della produzione e del mercato. A questo scopo, la proposta prevede una certa flessibilità, sottoposta a regole precise. Questa norma di flessibilità autorizza gli Stati membri, mediante procedura di comitatologia, ad applicare norme di produzione meno rigorose in funzione delle variazioni delle condizioni climatiche, di sviluppo e di produzione locali. In sostanza, intende sostituire l’attuale molteplicità di deroghe con un sistema generale ma strettamente regolamentato. Tuttavia, a differenza del sistema vigente, le condizioni, la portata e la ripartizione di competenze tra gli attori che intervengono nella concessione delle eccezioni sono chiaramente definite.

Etichettatura

21. Per continuare a tutelare la denominazione biologica, è opportuno mantenere le norme vigenti sull’uso del termine “biologico” e dei relativi derivati, abbreviazioni e traduzioni.

22. Tutti i prodotti conformi al regolamento, compresi quelli importati, devono continuare a recare il logo UE. In sede di elaborazione del PAE, in esito alle discussioni con i portatori di interesse e gli Stati membri, si è giunti alla conclusione che il logo UE non deve essere reso obbligatorio per il momento, in quanto potrebbe essere visto come un’indebita interferenza della Comunità nella libertà di commercio in altri settori. Tuttavia, nei casi in cui il prodotto non reca il logo UE, si propone di rendere obbligatoria una semplice dicitura standard “UE – BIOLOGICO” nell’etichettatura dei prodotti ottenuti nella Comunità. Tale messaggio indicherebbe chiaramente a tutti gli operatori della filiera e al consumatore che il prodotto è conforme ad un’unica norma UE.

23. Per tutelare la fiducia del consumatore, si deve continuare a vietare l’uso di OGM e di prodotti ottenuti o derivati da OGM nell’agricoltura biologica, come già avviene nel regolamento in vigore. Ciò nonostante, in caso di contaminazione accidentale da OGM, la vigente normativa sulla produzione biologica non vieta di etichettare simultaneamente “biologico” e “OGM”. Come annunciato nel PAE, la proposta vieta l’uso del termine “biologico” per i prodotti etichettati OGM. Infine, le soglie di etichettatura per i prodotti biologici e non biologici devono essere identiche, tranne se le modalità di applicazione prevedono soglie specifiche, ad esempio per le sementi biologiche.

24. La disposizione che prescrive che almeno il 95% degli ingredienti di origine agricola sia biologico deve essere mantenuta. Sarà tuttavia soppressa la categoria che ammette un riferimento al metodo di produzione biologico nell’elenco degli ingredienti se il prodotto contiene tra il 70 e il 95% degli ingredienti di origine agricola ottenuti con il metodo biologico. Infatti, con lo sviluppo del settore biologico negli ultimi anni, tale categoria di prodotti non è più ritenuta necessaria.

Controlli

25. Per quanto riguarda i controlli, il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali in materia di mangimi e alimenti, nel quale rientra anche l’agricoltura biologica, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2006. I requisiti specifici dell’agricoltura biologica devono essere adeguati alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004. A questo riguardo, la proposta riformula le disposizioni in materia di controllo della produzione biologica allineandole per quanto possibile all’assetto del regolamento (CE) n. 882/2004, in modo da ottenere le ristrutturazioni e gli aggiornamenti auspicati. Le modalità di applicazione specifiche alla produzione biologica faranno riferimento al nuovo regolamento sulla produzione biologica.

26. Come previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004, gli Stati membri dovranno includere tutta la produzione e le operazioni contemplate dal nuovo regolamento nei loro piani di controllo nazionali pluriennali e soddisfare le esigenze in materia di assistenza reciproca. I piani di controllo nazionali pluriennali devono essere notificati alla Commissione, che può chiederne la modifica e avvalersene per condurre le ispezioni comunitarie. Inoltre, a norma del regolamento (CE) n. 882/2004, dovranno essere accreditati organismi di controllo privati. Infine, la proposta prescrive alle autorità competenti e agli organismi di controllo di non contrastare, ma anzi di promuovere, la norma CE sulla produzione biologica, in ossequio al principio di un “unico concetto di produzione biologica”.

27. Per garantire la libera circolazione dei prodotti biologici all’interno della Comunità, saranno mantenute le vigenti disposizioni che prescrivono agli Stati membri di sostenere il mercato unico. Particolarmente pertinente risulta, in questo contesto, la prescrizione del regolamento (CE) n. 882/2004 relativa all’obbligo di accreditamento di organismi di controllo privati e all’imparzialità e libertà da qualsiasi conflitto di interessi degli organismi di controllo designati. Una delle principali finalità della riforma del quadro normativo sulla produzione biologica è di eliminare gli ostacoli agli scambi sul mercato interno posti da una molteplicità di certificazioni pubbliche e private. Per promuovere l’imparzialità e ridurre i conflitti di interessi, si propone di integrare gli organismi di controllo privati nel sistema di controllo, di favorire una sana concorrenza tra organismi di controllo e di riconoscere le dichiarazioni di certificazione preventive per le norme equivalenti.

28. Quanto al diritto di utilizzare i loghi e i marchi di conformità nazionali, la proposta intende conferire tale diritto a tutti i prodotti che sono conformi alla normativa comunitaria.

29. Il rilascio di certificati attestanti che un dato operatore o una particolare partita di prodotti è conforme ai principi e alle norme dell’agricoltura biologica è uno strumento di uso corrente nel commercio dei prodotti biologici e spesso costituisce una condizione per l’uso dei marchi di conformità. Le procedure di certificazione impiegate dalle autorità competenti o dagli organismi di controllo ai quali l’autorità competente ha delegato determinati compiti di controllo non devono avere come effetto diretto o indiretto di ostacolare la libera circolazione dei prodotti biologici né la libertà di stabilimento o la libera prestazione di servizi in materia di rilascio di certificati. A tale scopo, le procedure di certificazione devono essere soggette ad una supervisione più rigorosa, in particolare sotto il profilo del mutuo riconoscimento dei certificati e della riscossione di tasse. Detta supervisione non deve ostare all’applicazione degli articoli 43 e 49 del trattato. Relativamente all’uso di loghi e marchi di conformità privati, la proposta reca disposizioni intese ad agevolarne l’uso per i prodotti conformi a norme equivalenti, imponendo l’onere della prova della non conformità alle norme equivalenti all’organismo di controllo di cui l’operatore desidera utilizzare il logo. Infine, la proposta intende assicurare che le tasse di controllo e certificazione siano congrue.

30. La definizione di un “concetto unico” di ciò che debba intendersi per produzione biologica contribuirà a migliorare la percezione e la fiducia da parte del consumatore, il che a sua volta dovrebbe stimolare la libera circolazione dei prodotti biologici. A questo scopo è opportuno vietare, sui prodotti biologici, nella loro pubblicità o nel materiale pubblicitario, le affermazioni generiche secondo cui certe norme garantiscono una qualità biologica migliore, più rigorosa o superiore. Saranno invece consentite le affermazioni veritiere e non fuorvianti.

31. Un alto livello di armonizzazione limita ulteriormente la ragione d’essere dei loghi e dei marchi di conformità privati. La proposta persegue quindi l’obiettivo ambizioso di un alto livello di armonizzazione enunciato nel PAE. Alla realizzazione di tale obiettivo dovrebbero contribuire il già citato meccanismo di flessibilità e l’adozione di modalità di applicazione da parte di un comitato di gestione (cfr. la sezione “flessibilità”).

32. Infine, le garanzie offerte dal sistema di controllo sono fondate sulla verifica dei controlli documentali, su ispezioni condotte nelle aziende biologiche, sul raffronto dei flussi commerciali e sull’analisi dei prodotti per accertare l’assenza di sostanze vietate. Non esistono in commercio procedimenti di analisi atti a verificare le caratteristiche intrinseche dei prodotti biologici in modo inequivocabile e riproducibile. Sono in corso ricerche per mettere a punto simili procedimenti presso l’Istituto dei materiali e misure di riferimento di Geel, che dipende dal Centro comune di ricerca.

Importazioni

33. In materia di scambi con i paesi terzi, si propone di autorizzare l’accesso al mercato comunitario sulla base della conformità alla normativa UE o di garanzie equivalenti fornite dalle autorità del paese terzo o certificate da un organismo di controllo riconosciuto dall’UE. La valutazione dell’equivalenza ai fini dell’importazione sarà effettuata in riferimento alla norma internazionale ( Codex Alimentarius ) o al regolamento comunitario. I paesi terzi possono eventualmente aggiungere le loro condizioni. L’attuale sistema dell’elenco comunitario dei paesi terzi sarà mantenuto. Sono previste relazioni annuali e visite di controllo a posteriori con la partecipazione degli Stati membri. L’accesso di singoli prodotti al mercato comunitario sarà autorizzato sulla base della conformità alle norme UE, soggetta al sistema comunitario di controlli, o di garanzie equivalenti certificate da organismi di controllo appositamente riconosciuti dalla Comunità.

Entrata in vigore e applicazione della nuova normativa

34. La proposta non reca le modalità di applicazione attualmente contenute negli allegati del regolamento (CEE) n. 2092/91. Per consentire una transizione graduale al nuovo regime, bisogna prevedere un termine abbastanza lungo per la sua applicazione. Si propone di differire l’applicazione al 1° gennaio 2009, onde consentire la rielaborazione delle vigenti modalità di applicazione e la loro trasposizione al nuovo regolamento.

35. Una parte delle disposizioni in materia di importazione del vigente regolamento (CEE) n. 2092/91 scade il 31 dicembre 2006. Pertanto, il nuovo regime d’importazione deve applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2007. Tuttavia, questo termine lascia poco tempo per la sua attuazione, e in particolare per il riconoscimento degli organismi di controllo competenti ad eseguire controlli nei paesi che non figurano nell’elenco dei paesi terzi riconosciuti. Per non perturbare gli scambi internazionali, si ritiene necessario prorogare la facoltà degli Stati membri di continuare a concedere autorizzazioni d’importazione per singoli prodotti finché non siano adottate le misure necessarie per il funzionamento del nuovo regime d’importazione. A questo scopo si acclude una seconda proposta recante modifica del regolamento (CEE) n. 2092/91.

Incidenza sul bilancio

36. La presente proposta non comporta alcuna incidenza diretta sul bilancio comunitario.

2005/0278 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[7],

considerando quanto segue:

(1) La produzione biologica è un sistema globale di gestione dell’azienda agricola e di produzione agroalimentare basato sull’interazione tra le migliori pratiche ambientali, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali, l’applicazione di norme esigenti in materia di benessere animale e una produzione confacente alle preferenze di taluni consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali. Il metodo di produzione biologico esplica pertanto una duplice funzione sociale, rispondendo da un lato ad una specifica domanda del consumatore e, dall’altro, fornendo beni pubblici che contribuiscono alla tutela dell’ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.

(2) La quota di mercato del comparto agroalimentare biologico è in aumento nella maggior parte degli Stati membri. La domanda dei consumatori è cresciuta notevolmente negli ultimi anni. Le recenti riforme della politica agricola comune, improntate ad un chiaro orientamento al mercato e all’offerta di prodotti di qualità confacenti alle esigenze dei consumatori, sembrano andare nel senso di un’ulteriore incentivazione del mercato dei prodotti biologici. In questo contesto, la normativa sulla produzione biologica assume una funzione sempre più rilevante nell’ambito della politica agricola ed è strettamente correlata all’evoluzione dei mercati agricoli.

(3) Il quadro normativo comunitario che disciplina il settore della produzione biologica deve porsi come obiettivo quello di garantire la concorrenza leale e l’efficace funzionamento del mercato interno per i prodotti biologici, nonché di tutelare e giustificare la fiducia del consumatore nei prodotti etichettati biologici. Deve inoltre proporsi di creare le condizioni propizie allo sviluppo del settore, affinché quest’ultimo possa stare al passo con l’evoluzione della produzione e del mercato.

(4) La comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo su un Piano d’azione europeo per l’agricoltura biologica e gli alimenti biologici[8] propone di migliorare e rafforzare le norme comunitarie applicabili all’agricoltura biologica e i regimi di importazione e di controllo in questo settore. Nelle conclusioni del 18 ottobre 2004, il Consiglio ha invitato la Commissione a rivedere il quadro normativo comunitario in materia, nell’intento di semplificarlo, curarne la coerenza d’insieme e, in particolare, porre i capisaldi per un’armonizzazione delle norme e, ove possibile, ridurre il livello di dettaglio.

(5) È pertanto opportuno esplicitare maggiormente gli obiettivi, i principi e le norme applicabili alla produzione biologica, in modo da favorire la trasparenza, la fiducia del consumatore e una percezione uniforme del concetto di produzione biologica.

(6) A tale fine, il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari[9] deve essere abrogato e sostituito da un nuovo regolamento.

(7) Occorre stabilire un quadro normativo comunitario generale per la produzione biologica, applicabile alle produzioni sia vegetali che animali e comprendente norme sulla conversione nonché sulla produzione di alimenti trasformati e di mangimi. È necessario conferire alla Commissione la competenza a definire le modalità di applicazione di tali norme generali e ad adottare norme di produzione per l’acquacoltura.

(8) Occorre favorire l’ulteriore sviluppo della produzione biologica, in particolare promuovendo l’impiego di nuove tecniche e sostanze più adatte alla produzione biologica.

(9) Gli organismi geneticamente modificati (OGM) e i prodotti ottenuti o derivati da OGM sono incompatibili con il concetto di produzione biologica e con la percezione che i consumatori hanno dei prodotti biologici. Essi non devono quindi essere intenzionalmente utilizzati in agricoltura biologica o nella trasformazione di prodotti biologici.

(10) L’agricoltura biologica deve fare affidamento prevalentemente sulle risorse rinnovabili in sistemi agricoli organizzati localmente. Al fine di limitare al minimo l’uso di risorse non rinnovabili, i rifiuti di origine animale e vegetale devono essere riciclati per restituire gli elementi nutritivi alla terra e per produrre energia.

(11) La produzione biologica vegetale deve contribuire a mantenere e a potenziare la fertilità del suolo nonché a prevenirne l’erosione. Le piante vanno nutrite preferibilmente attraverso l’ecosistema del suolo anziché mediante apporto di fertilizzanti solubili nel terreno.

(12) Gli elementi essenziali del sistema di gestione della produzione biologica vegetale sono la regolazione della fertilità del suolo, la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione pluriennale delle colture, il riciclaggio delle materie organiche e le tecniche colturali. L’aggiunta di concimi, ammendanti e prodotti fitosanitari sarà ammessa soltanto se tali prodotti sono compatibili con gli obiettivi e i principi dell’agricoltura biologica.

(13) L’allevamento è una componente essenziale dell’organizzazione produttiva delle aziende agricole biologiche, in quanto fornisce la materia organica e gli elementi nutritivi necessari alle colture e quindi contribuisce al miglioramento del suolo e allo sviluppo di un’agricoltura sostenibile.

(14) Al fine di evitare l’inquinamento dell’ambiente, in particolare delle risorse naturali come il suolo e l’acqua, l’allevamento biologico deve prevedere, in linea di principio, uno stretto legame tra animali e terra, idonei sistemi di rotazione pluriennale e l’alimentazione degli animali con foraggi di produzione biologica coltivati nell’azienda stessa o in aziende biologiche vicine.

(15) Data la complementarità tra animali e terra nell’allevamento biologico, è opportuno che gli animali abbiano accesso ad aree di pascolo all’aperto.

(16) L’allevamento biologico deve assicurare il massimo benessere degli animali e soddisfare le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie, mentre le cure veterinarie devono mirare soprattutto alla prevenzione delle malattie. A questo proposito, particolare attenzione sarà rivolta alle condizioni di stabulazione, alle pratiche zootecniche e alla densità degli animali. Inoltre, la scelta delle razze dovrebbe orientarsi di preferenza su ceppi a crescita lenta, tenendo conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali. Le modalità di applicazione relative alla produzione animale e all’acquacoltura devono garantire quanto meno l’osservanza delle disposizioni della Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti e delle successive raccomandazioni ad essa relative.

(17) La produzione biologica animale deve tendere a completare i cicli produttivi delle diverse specie con animali allevati secondo il metodo biologico. Si provvederà pertanto ad accrescere il patrimonio genetico di animali biologici, a migliorare l’autosufficienza e a favorire così lo sviluppo del settore.

(18) In attesa dell’adozione di norme di produzione comunitarie per l’acquacoltura, gli Stati membri devono avere la facoltà di applicare norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private da essi accettate o riconosciute. Tuttavia, per evitare perturbazioni sul mercato interno, è opportuno prescrivere agli Stati membri di riconoscere reciprocamente le rispettive norme di produzione in materia.

(19) I prodotti biologici trasformati devono essere ottenuti mediante procedimenti atti a garantire la persistenza dell’integrità biologica e delle qualità essenziali del prodotto attraverso tutte le fasi della catena di produzione.

(20) Essendo aumentata negli ultimi anni la disponibilità in commercio di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica, l’uso di ingredienti non biologici negli alimenti e nei mangimi biologici trasformati può essere ulteriormente limitato.

(21) È opportuno prevedere un’applicazione flessibile delle norme di produzione, che consenta di adattare le norme e i requisiti della produzione biologica alle condizioni climatiche o geografiche locali, alle particolari pratiche zootecniche e ai vari stadi di sviluppo. Deve essere pertanto autorizzata l’applicazione di norme meno restrittive, ma solo nei limiti di precise condizioni specificate nella normativa comunitaria.

(22) È importante preservare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici. Le eccezioni ai requisiti della produzione biologica devono essere pertanto strettamente limitate ai casi in cui sia ritenuta giustificata l’applicazione di norme meno restrittive.

(23) A tutela del consumatore e a garanzia della concorrenza leale, i termini utilizzati per designare i prodotti biologici devono essere protetti, nell’insieme della Comunità e indipendentemente dalla lingua, contro il loro uso abusivo nell’etichettatura di prodotti non biologici. Detta protezione vale anche per i derivati e le abbreviazioni di uso corrente di tali termini, utilizzati singolarmente o in abbinamento.

(24) È altresì necessario precludere ogni altra forma di etichettatura o di pubblicità fuorviante.

(25) A fini di chiarezza nell’insieme del mercato comunitario, occorre rendere obbligatorio un semplice riferimento standard per tutti i prodotti biologici ottenuti nella Comunità o almeno per quelli che non recano il logo comunitario di produzione biologica. L’uso di tale riferimento deve essere ammesso, ma non reso obbligatorio, per i prodotti biologici importati da paesi terzi.

(26) La normativa comunitaria deve promuovere un concetto armonizzato di produzione biologica, che sia riconosciuto, definito e difeso da tutti i portatori di interesse. Occorre pertanto vietare il ricorso, nell’etichettatura e nella pubblicità, ad affermazioni generiche facenti riferimento ad una qualità biologica migliore, più rigorosa o superiore, in quanto simili affermazioni sono tali da indurre in confusione e da nuocere al concetto armonizzato. Si devono peraltro ammettere riferimenti a particolari aspetti del metodo di produzione, purché si tratti di affermazioni oggettive e veritiere, conformi alle disposizioni generali in materia di etichettatura di cui alla direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l’etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità[10].

(27) È vietato l’uso deliberato di OGM nella produzione biologica. A fini di chiarezza e di coerenza, occorre precludere la possibilità di etichettare come biologico un prodotto che sia etichettato allo stesso tempo come contenente OGM, costituito da OGM o derivato da OGM.

(28) Per garantire che i prodotti biologici siano ottenuti in conformità ai requisiti stabiliti dal quadro normativo comunitario sulla produzione biologica, tutte le attività contemplate dalla normativa comunitaria devono essere soggette a controllo lungo l’intera catena di produzione ed essere conformi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali[11].

(29) In certi casi può sembrare esagerato imporre gli obblighi di notifica e di controllo a determinate categorie di dettaglianti. È pertanto opportuno che gli Stati membri abbiano facoltà di esonerare questi operatori da tali obblighi.

(30) Il rilascio di certificati attestanti che un dato operatore o una particolare partita di prodotti è conforme ai principi e alle norme dell’agricoltura biologica è uno strumento di uso corrente nel commercio dei prodotti biologici e spesso costituisce una condizione per l’uso dei marchi di conformità. Le procedure di certificazione impiegate dalle autorità competenti o dagli organismi di controllo ai quali l’autorità competente ha delegato determinati compiti di controllo non devono avere come effetto diretto o indiretto di ostacolare la libera circolazione dei prodotti biologici. Le procedure di certificazione devono pertanto essere soggette a determinate condizioni, in particolare al riconoscimento reciproco delle valutazioni di conformità per le norme equivalenti e alla limitazione della riscossione di tasse, onde evitare di ostacolare il corretto funzionamento del mercato interno.

(31) I prodotti biologici importati nella Comunità europea devono poter essere commercializzati sul mercato comunitario con il marchio biologico se sono stati prodotti secondo norme di produzione e sottoposti ad un regime di controllo conformi o equivalenti a quelli stabiliti dalla legislazione comunitaria, vale a dire se rispondono agli stessi obiettivi e principi. Inoltre, i prodotti importati nell’ambito di un regime equivalente devono essere scortati da un certificato rilasciato dall’autorità competente o da un organismo di controllo riconosciuto del paese terzo di provenienza.

(32) La valutazione dell’equivalenza per i prodotti importati dovrà basarsi sulle norme internazionali del Codex Alimentarius .

(33) È ritenuto opportuno mantenere l’elenco dei paesi terzi riconosciuti dalla Commissione come aventi norme di produzione e regimi di controllo equivalenti a quelli stabiliti dalla legislazione comunitaria. Per i paesi terzi che non figurano in tale elenco, la Commissione dovrà compilare un elenco degli organismi di controllo riconosciuti competenti ad espletare le funzioni di controllo e di certificazione in quei paesi.

(34) Occorre raccogliere informazioni statistiche che permettano di ricavare dati attendibili utili ai fini dell’applicazione e della valutazione continua del presente regolamento, nonché a fini di orientamento dei produttori, degli operatori di mercato e dei responsabili politici. Le informazioni statistiche necessarie vanno definite nel contesto del programma statistico comunitario.

(35) Il presente regolamento deve applicarsi a decorrere da una data fissata in modo da lasciare alla Commissione il tempo sufficiente per adottare le misure necessarie per l’applicazione del regolamento stesso.

(36) Le misure necessarie per l’applicazione del presente regolamento devono essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione[12]. Poiché la normativa sulla produzione biologica costituisce un fattore importante nell’ambito della politica agricola comune, essendo strettamente correlata all’evoluzione dei mercati agricoli, è opportuno adeguarla alle vigenti procedure legislative utilizzate per la gestione di tale politica. Le competenze conferite alla Commissione a norma del presente regolamento devono essere quindi esercitate secondo la procedura di gestione di cui all’articolo 4 della decisione 1999/468/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Titolo I Oggetto, campo di applicazione e definizioni

ARTICOLO 1 Oggetto e campo di applicazione

1. Il presente regolamento stabilisce obiettivi, principi e norme concernenti:

a) la produzione, la commercializzazione, l’importazione, l’esportazione e il controllo dei prodotti biologici;

b) l’uso di indicazioni relative alla produzione biologica nell’etichettatura e nella pubblicità.

2. Il presente regolamento si applica ai seguenti prodotti, provenienti dall’agricoltura o dall’acquacoltura, qualora siano destinati ad essere commercializzati come prodotti biologici:

a) prodotti vegetali e animali non trasformati e animali vivi;

b) prodotti vegetali e animali trasformati destinati al consumo umano (di seguito “alimenti trasformati”);

c) prodotti dell’acquacoltura vivi o non trasformati;

d) prodotti dell’acquacoltura trasformati destinati al consumo umano;

e) mangimi.

Tuttavia, il presente regolamento non si applica ai prodotti della caccia e della pesca di animali selvatici.

3. Il presente regolamento si applica, nel territorio della Comunità europea, a qualsiasi operatore che esercita le seguenti attività:

a) produzione primaria;

b) trasformazione di alimenti e di mangimi;

c) confezionamento, etichettatura e pubblicità;

d) magazzinaggio, trasporto e distribuzione;

e) esportazione e importazione da e verso la Comunità;

f) immissione sul mercato.

Tuttavia, il presente regolamento non si applica alle operazioni di catering, alle mense aziendali, alla ristorazione istituzionale, ai ristoranti o ad altre simili prestazioni di servizi alimentari.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) “produzione biologica”: l’impiego di metodi di produzione biologici nell’azienda agricola, nonché le attività inerenti alla trasformazione, al confezionamento e all’etichettatura dei prodotti, svolte in conformità con gli obiettivi, i principi e le norme stabiliti nel presente regolamento;

b) “prodotto biologico”: un prodotto agricolo ottenuto mediante la produzione biologica;

c) “produzione vegetale”: la produzione di prodotti agricoli vegetali e la raccolta di piante selvatiche a fini commerciali;

d) “produzione animale”: la produzione di animali terrestri domestici o addomesticati (compresi gli insetti);

e) “acquacoltura”: l’allevamento o la coltura di organismi acquatici con l’impiego di tecniche finalizzate ad aumentare la produzione al di là delle capacità naturali dell’ambiente; gli organismi in questione rimangono di proprietà di una o più persone fisiche o giuridiche durante tutta la fase di allevamento o di coltura, compreso il raccolto;

f) “conversione”: la transizione dall’agricoltura non biologica a quella biologica;

g) “preparazione”: le operazioni di conservazione e/o di lavorazione di prodotti biologici (compresa la macellazione e il sezionamento per i prodotti animali), nonché il confezionamento e/o modifiche apportate all’etichettatura riguardo all’indicazione del metodo di produzione biologico;

h) “immissione sul mercato”: la definizione data dall’articolo 3, punto 8, del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio[13];

i) “etichettatura”: le diciture, le indicazioni, i marchi di fabbrica, i nomi commerciali, le immagini o i simboli presenti su imballaggi, documenti, cartoncini, etichette, nastri e fascette che accompagnano o riguardano i prodotti di cui all’articolo 1, paragrafo 2, primo comma;

j) “autorità competente”: l’autorità centrale di uno Stato membro competente per l’organizzazione dei controlli ufficiali nel settore della produzione biologica o qualsiasi altra autorità investita di tale competenza e, se del caso, l’autorità omologa di un paese terzo;

k) “organismo di controllo”: un terzo indipendente al quale l’autorità competente ha delegato talune funzioni di controllo;

l) “certificato”: un documento scritto rilasciato da un’autorità competente o da un organismo di controllo, con cui si attesta che un dato operatore o una particolare partita di prodotti è conforme ai principi e alle norme applicabili alla produzione biologica;

m) “marchio di conformità”: un marchio attestante la conformità ad un determinato insieme di norme o ad altri documenti normativi;

n) “ingredienti”: la definizione data dall’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[14];

o) “prodotti fitosanitari”: i prodotti definiti all’articolo 2, punto 1, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio[15];

p) “organismo geneticamente modificato (OGM)”: qualsiasi organismo cui si applica la definizione contenuta nell’articolo 2 della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio[16];

q) “derivato da OGM”: derivato interamente o parzialmente da OGM, ma non contenente OGM o da essi costituito;

r) “prodotti ottenuti da OGM”: additivi alimentari e per mangimi, aromi, vitamine, enzimi, ausiliari di fabbricazione, taluni prodotti utilizzati nell’alimentazione animale (a norma della direttiva 82/471/CEE[17]), prodotti fitosanitari, concimi e ammendanti, ottenuti somministrando nell’alimentazione di un organismo materiali interamente o parzialmente costituiti da OGM;

s) “alimento”: la definizione data dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 178/2002;

t) “mangime”: la definizione data dall’articolo 3, punto 4, del regolamento (CE) n. 178/2002;

u) “additivi per mangimi”: i prodotti definiti all’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio[18];

v) “equivalente” (nella descrizione di sistemi o norme differenti): atto a realizzare gli stessi obiettivi e rispondente agli stessi principi.

Titolo IIObiettivi e principi della produzione biologica

Articolo 3 Obiettivi

Il sistema di produzione biologico persegue i seguenti obiettivi:

a) produrre, con un sistema di gestione funzionale ed economicamente praticabile dell’attività agricola, un’ampia varietà di prodotti secondo metodi che:

i) riducano al minimo gli effetti negativi sull’ambiente;

ii) mantengano e favoriscano un alto livello di diversità biologica nelle aziende e nei loro dintorni;

iii) salvaguardino il più possibile le risorse naturali come l’acqua, il suolo, la materia organica e l’aria;

iv) rispettino criteri rigorosi in materia di benessere animale e soddisfino, in particolare, le specifiche esigenze comportamentali degli animali secondo la specie;

b) produrre derrate alimentari e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda del consumatore di prodotti ottenuti con procedimenti naturali o ad essi affini e con l’uso di sostanze presenti in natura.

Articolo 4 Principi generali

La produzione biologica si basa sui seguenti principi:

a) l’uso di organismi viventi e di metodi di produzione meccanici è da preferirsi all’impiego di materiali sintetici;

b) l’uso di sostanze naturali è da preferirsi all’utilizzo di sostanze chimiche di sintesi, le quali possono essere impiegate solo se le sostanze naturali non sono disponibili in commercio;

c) non è consentito l’uso di OGM e di prodotti ottenuti o derivati da OGM, ad eccezione dei medicinali veterinari;

d) le norme che disciplinano la produzione biologica devono essere adeguate alle condizioni locali, ai vari stadi di sviluppo e alle particolari pratiche zootecniche, pur attenendosi ad un concetto univoco di produzione biologica.

Articolo 5 Principi applicabili all’agricoltura biologica

Oltre ai principi generali di cui all ’articolo 4, i seguenti principi si applicano all’agricoltura biologica:

a) l’agricoltura biologica mantiene e potenzia la fertilità del suolo, previene e combatte l’erosione del suolo e limita al minimo l’inquinamento;

b) l’agricoltura biologica mira a produrre derrate di alta qualità anziché a massimizzare la produzione;

c) l’impiego di risorse non rinnovabili e di fattori di produzione di origine esterna è ridotto al minimo;

d) i rifiuti e i sottoprodotti di origine vegetale e animale sono riciclati come fattori di produzione per le colture e l’allevamento, nonché per la produzione di energia;

e) le scelte produttive tengono conto dell’equilibrio ecologico locale o regionale;

f) le piante sono nutrite prevalentemente attraverso l’ecosistema del suolo;

g) la salute degli animali e delle piante è tutelata principalmente mediante interventi profilattici, tra cui la selezione di razze e varietà adatte;

h) il mangime è prodotto prevalentemente nell’azienda stessa in cui sono allevati gli animali, o in collaborazione con altre aziende biologiche della regione;

i) gli animali sono allevati in condizioni di massimo benessere;

j) la produzione biologica animale proviene da animali allevati sin dalla nascita in aziende biologiche;

k) nella scelta delle razze è data la preferenza ai ceppi a crescita lenta, tenuto conto della loro capacità di adattamento alle condizioni locali, della loro vitalità e della loro resistenza alle malattie o ai problemi sanitari;

l) il mangime somministrato agli animali è composto essenzialmente di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola;

m) è fatto ricorso a pratiche zootecniche che rafforzano il sistema immunitario e stimolano le difese naturali contro le malattie;

n) l’acquacoltura biologica riduce al minimo gli effetti negativi sull’ambiente acquatico;

o) il mangime utilizzato in acquacoltura proviene da vivai sostenibili o è composto essenzialmente di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica e di sostanze naturali di origine non agricola;

p) non è consentito l’uso di organismi poliploidi.

Articolo 6 Principi applicabili alla trasformazione di prodotti biologici

Oltre ai principi generali di cui all ’articolo 4, i seguenti principi si applicano alla produzione di alimenti e mangimi biologici trasformati:

a) gli alimenti e i mangimi biologici sono composti essenzialmente di ingredienti provenienti dall’agricoltura biologica, tranne qualora un ingrediente biologico non sia disponibile in commercio;

b) gli additivi e gli ausiliari di fabbricazione sono utilizzati in proporzioni minime e soltanto in caso di impellente necessità tecnologica;

c) non è consentito l’uso di radiazioni ionizzanti.

Titolo IIINorme di produzione

CAPITOLO 1 PRODUZIONE AGRICOLA

ARTICOLO 7 Norme generali di produzione agricola

1. Tutte le attività commerciali di un ’azienda agricola sono gestite in conformità ai requisiti applicabili alla produzione biologica o alla conversione all’agricoltura biologica.

Tuttavia, a specifiche condizioni stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, un’azienda può essere suddivisa in unità ben distinte, non tutte necessariamente in produzione biologica.

Qualora, secondo il disposto del secondo comma, un’azienda non sia interamente dedita alla produzione biologica, la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per la produzione biologica sono tenuti separati dal resto e la separazione è debitamente documentata.

2. L’agricoltore si astiene dall’utilizzare OGM o prodotti derivati da OGM qualora sia a conoscenza della loro presenza da informazioni contenute nell’etichetta o in altri documenti che accompagnano il prodotto.

Se l’agricoltore acquista presso terzi i prodotti che utilizza per la produzione di alimenti o mangimi biologici, egli si accerta presso il venditore che i prodotti forniti non siano stati ottenuti da OGM.

Articolo 8 Norme di produzione vegetale

1. Oltre alle norme generali di cui all ’articolo 7, le seguenti norme si applicano alla produzione biologica vegetale:

a) la produzione biologica vegetale si basa su tecniche di lavorazione del terreno e pratiche colturali atte a salvaguardare o ad aumentare il contenuto di materia organica del suolo, ad accrescere la stabilità del suolo e la sua biodiversità, nonché a prevenire la compattazione e l’erosione del suolo;

b) la fertilità e l’attività biologica del terreno sono mantenute e potenziate mediante la rotazione pluriennale delle colture, compreso il sovescio, e la concimazione con concime naturale e materia organica provenienti da aziende biologiche;

c) l’uso complementare di fertilizzanti e ammendanti compatibili con gli obiettivi e i principi dell’agricoltura biologica è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati ai sensi dell’articolo 11;

d) non è consentito l’uso di concimi minerali azotati;

e) tutte le tecniche di produzione vegetale devono evitare o limitare al minimo l’inquinamento dell’ambiente;

f) la prevenzione dei danni provocati da parassiti, malattie e infestanti è ottenuta principalmente attraverso la scelta delle specie e delle varietà, la rotazione delle colture e le tecniche colturali;

g) in caso di grave rischio per una coltura, l’uso di prodotti fitosanitari compatibili con gli obiettivi e i principi dell’agricoltura biologica è ammesso solo se tali prodotti sono stati autorizzati ai sensi dell’articolo 11;

h) l’uso di sostanze sintetiche autorizzate è soggetto a limiti e condizioni quanto alle colture cui possono essere applicate, alle modalità di applicazione, al dosaggio, ai tempi di applicazione e al contatto con la coltura;

i) possono essere utilizzati soltanto sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa prodotti biologicamente. A questo scopo, la pianta madre da cui provengono le sementi e la pianta genitrice da cui proviene il materiale di moltiplicazione vegetativo devono essere prodotte secondo le norme stabilite nel presente regolamento per almeno una generazione o, nel caso di colture perenni, per due cicli vegetativi.

2. La raccolta di vegetali commestibili e delle loro parti, che crescono naturalmente nelle aree naturali, nelle foreste e nelle aree agricole, è considerata metodo di produzione biologico a condizione che:

a) queste aree non abbiano subito trattamenti con prodotti diversi da quelli autorizzati ai sensi dell’articolo 11 per un periodo di tre anni precedente la raccolta;

b) la raccolta non comprometta l’equilibrio dell’habitat naturale e la conservazione delle specie nella zona di raccolta.

Articolo 9 Norme di produzione animale

Oltre alle norme generali di cui all ’articolo 7, le seguenti norme si applicano alla produzione biologica animale:

a) riguardo all’origine degli animali:

i) gli animali biologici devono essere nati e allevati in aziende biologiche;

ii) a fini di riproduzione, possono essere introdotti in un’azienda biologica animali allevati in modo non biologico, a specifiche condizioni stabilite secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2;

b) riguardo alle pratiche zootecniche e alle condizioni di stabulazione:

i) le persone addette alla cura degli animali devono possedere conoscenze e competenze adeguate in materia di salute e benessere degli animali;

ii) le pratiche zootecniche, compresa la densità degli animali, e le condizioni di stabulazione devono garantire che siano soddisfatte le esigenze fisiologiche, etologiche e di sviluppo degli animali;

iii) gli animali hanno in permanenza accesso a spazi liberi all’aperto, di preferenza pascoli, sempreché lo permettano le condizioni atmosferiche e la configurazione del terreno;

iv) il numero di animali è limitato al fine di evitare il sovrappascolo, il calpestio del terreno, l’erosione o l’inquinamento provocato dagli animali o dallo spandimento delle loro deiezioni;

v) gli animali biologici sono tenuti separati o facilmente separabili dagli altri animali;

vi) è vietato tenere gli animali legati o in isolamento, salvo singoli capi per un periodo limitato e per fondati motivi veterinari, di sicurezza o di benessere animale;

vii) il trasporto degli animali al macello deve avere una durata il più possibile limitata;

viii) agli animali sono risparmiate il più possibile le sofferenze, comprese le mutilazioni;

ix) gli apiari devono essere ubicati in aree con sufficiente disponibilità di fonti di nettare e polline costituite essenzialmente da coltivazioni biologiche e/o flora spontanea e trovarsi ad una distanza sufficiente da fonti potenzialmente contaminanti per i prodotti dell’apicoltura;

x) le arnie e il materiale utilizzato in apicoltura devono essere fabbricati in materie naturali;

xi) è vietata la distruzione delle api nei favi come metodo associato alla raccolta dei prodotti dell’apicoltura;

c) riguardo alla riproduzione:

i) la riproduzione non deve essere indotta da trattamenti ormonali, eccetto per la cura di disturbi riproduttivi;

ii) non sono consentiti la clonazione e il trasferimento di embrioni;

iii) le sofferenze e la mutilazione degli animali sono evitate grazie ad una scelta oculata della razza;

d) riguardo all’alimentazione:

i) gli animali sono nutriti con mangimi biologici, che possono includere una certa proporzione di mangimi provenienti da unità aziendali in via di conversione all’agricoltura biologica, atti a soddisfare il fabbisogno nutrizionale dell’animale nei vari stadi del suo sviluppo;

ii) gli animali hanno in permanenza accesso al pascolo o a foraggi grossolani;

iii) gli additivi per mangimi possono essere utilizzati solo se autorizzati ai sensi dell’articolo 11;

iv) non è consentito l’uso di stimolanti della crescita e di aminoacidi sintetici;

v) i mammiferi lattanti sono nutriti con latte naturale, di preferenza materno;

e) riguardo alla prevenzione delle malattie e alle cure veterinarie:

i) la prevenzione delle malattie è realizzata mediante la selezione delle razze e dei ceppi, le pratiche zootecniche, la somministrazione di mangimi di qualità, l’esercizio, un’adeguata densità degli animali e idonee condizioni di stabulazione e d’igiene;

ii) i focolai di malattia sono trattati immediatamente per evitare sofferenze agli animali; i medicinali allopatici, compresi gli antibiotici, possono essere utilizzati in caso di necessità, ove risultino inappropriati i prodotti omeopatici, fitoterapici e altre terapie.

Articolo 10 Norme di produzione per l’acquacoltura

1. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all ’articolo 31, paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, norme di produzione, comprese norme sulla conversione, applicabili all’acquacoltura biologica.

2. In attesa dell’adozione delle norme di cui al paragrafo 1, si applicano norme nazionali o, in mancanza di queste, norme private accettate o riconosciute dagli Stati membri, sempreché esse rispondano agli stessi obiettivi e principi enunciati nel titolo II.

Articolo 11 Uso di taluni prodotti e sostanze in agricoltura

1. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all ’articolo 31, paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, criteri specifici per l’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze che possono essere utilizzati in agricoltura biologica, segnatamente:

a) prodotti fitosanitari;

b) concimi e ammendanti;

c) materie prime per mangimi di origine vegetale, animale e minerale;

d) additivi per mangimi;

e) prodotti per la pulizia;

f) altre sostanze.

2. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, in merito all’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze di cui al paragrafo 1 e stabilisce le condizioni e i limiti per il loro uso.

Articolo 12 Conversione

Le seguenti norme si applicano alle aziende agricole che iniziano la produzione biologica:

a) anteriormente al primo ciclo vegetativo delle colture che si intende coltivare secondo il metodo di produzione biologico, i prodotti il cui uso è vietato in agricoltura biologica non devono essere stati utilizzati per un periodo da definirsi secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2;

b) gli animali presenti nell’azienda si considerano allevati biologicamente dopo un periodo transitorio da definirsi secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2;

c) il latte e i prodotti lattiero-caseari provenienti da animali precedentemente non biologici possono essere venduti come prodotti biologici dopo un periodo transitorio da definirsi secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2;

d) nelle aziende costituite da unità aziendali distinte, in parte in produzione biologica e in parte in via di conversione alla produzione biologica, la terra, gli animali e i prodotti utilizzati per la produzione biologica sono tenuti separati e la separazione è debitamente documentata.

CAPITOLO 2 PRODUZIONE DI MANGIMI

ARTICOLO 13 Norme di produzione per i mangimi

1. La produzione di mangimi biologici è separata dalla produzione di mangimi non biologici.

2. Nella composizione dei mangimi biologici non possono entrare congiuntamente materie prime biologiche e/o provenienti da aziende o unità aziendali in via di conversione, e materie prime prodotte secondo metodi non biologici.

3. Non è consentito l’uso di esano o di altri solventi organici.

4. I fabbricanti di mangimi si astengono dall’utilizzare OGM o prodotti derivati da OGM qualora siano a conoscenza della loro presenza da informazioni contenute nell’etichetta o in altri documenti che accompagnano il prodotto.

Se il fabbricante di mangimi acquista presso terzi gli ingredienti e gli additivi che utilizza per la produzione di mangimi destinati ad animali biologici, egli si accerta presso il venditore che i prodotti forniti non siano stati ottenuti da OGM.

CAPITOLO 3 TRASFORMAZIONE DI PRODOTTI AGRICOLI

ARTICOLO 14 Norme generali applicabili alla produzione di alimenti trasformati

1. I seguenti criteri si applicano alla composizione degli alimenti biologici trasformati:

a) almeno il 95% in peso degli ingredienti di origine agricola che entrano nella composizione del prodotto sono biologici;

b) gli ingredienti di origine non agricola e gli ausiliari di fabbricazione possono essere utilizzati solo se autorizzati ai sensi dell’articolo 15;

c) gli ingredienti di origine agricola non biologici possono essere utilizzati solo se autorizzati ai sensi dell’articolo 15.

2. L’estrazione, la trasformazione e il magazzinaggio di alimenti biologici sono effettuati con cura, in modo da preservare le proprietà degli ingredienti. Non è consentito l’impiego di sostanze e di tecniche intese a ripristinare tali proprietà o ad ovviare a negligenze nella trasformazione dei prodotti.

3. I trasformatori si astengono dall’utilizzare OGM o prodotti derivati da OGM qualora siano a conoscenza della loro presenza da informazioni contenute nell’etichetta o in altri documenti che accompagnano il prodotto.

Se il trasformatore acquista presso terzi gli ingredienti e gli ausiliari di fabbricazione che utilizza per la produzione di alimenti o mangimi biologici, egli si accerta presso il venditore che i prodotti forniti non siano stati ottenuti da OGM.

Articolo 15 Uso di taluni prodotti e sostanze nella trasformazione

1. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all ’articolo 31, paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, criteri specifici per l’autorizzazione degli ingredienti di origine non agricola e degli ausiliari di fabbricazione che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati.

2. La Commissione stabilisce, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, criteri specifici per l’autorizzazione degli ingredienti di origine agricola non biologici che possono essere utilizzati per la produzione di alimenti biologici trasformati qualora gli ingredienti biologici non siano disponibili in commercio.

3. La Commissione decide, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, in merito all’autorizzazione dei prodotti e delle sostanze di cui ai paragrafi 1 e 2 e, se necessario, stabilisce le condizioni e i limiti per il loro uso.

CAPITOLO 4 FLESSIBILITÀ

ARTICOLO 16 Norme di produzione meno restrittive

1. La Commissione può accordare, secondo la procedura di cui all ’articolo 31, paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, eccezioni alle norme di produzione di cui ai capitoli da 1 a 3.

2. Le eccezioni di cui al paragrafo 1 sono limitate al minimo e possono essere concesse solo nei seguenti casi:

a) ove siano necessarie per consentire ad unità aziendali in fase di avvio della produzione biologica di diventare redditizie, in particolare quando si tratti di aziende situate in zone in cui la produzione biologica è appena agli inizi;

b) ove siano necessarie per assicurare il mantenimento della produzione biologica in aziende soggette a vincoli climatici, geografici o strutturali;

c) ove siano necessarie per garantire l’approvvigionamento di mangimi, sementi e materiali di moltiplicazione vegetativa, animali vivi ed altri fattori di produzione, i quali non siano disponibili in commercio in forma biologica;

d) ove siano necessarie per garantire l’approvvigionamento di ingredienti di origine agricola che non siano disponibili in commercio in forma biologica;

e) ove siano necessarie per risolvere particolari problemi connessi alla conduzione degli allevamenti biologici;

f) ove siano necessarie per salvaguardare la produzione di prodotti alimentari tradizionali di provata notorietà da almeno una generazione;

g) ove occorrano misure temporanee a sostegno del proseguimento o del ripristino della produzione biologica in seguito a circostanze calamitose;

h) ove siano imposti, a norma del diritto comunitario, restrizioni e obblighi per motivi di tutela della salute umana e animale.

3. La Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, specifiche condizioni per l’applicazione delle eccezioni di cui al paragrafo 1.

Titolo IVEtichettatura

ARTICOLO 17 Uso di termini designanti la produzione biologica

1. I termini elencati nell ’allegato I, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, nell’insieme della Comunità e in qualsiasi lingua comunitaria, nell’etichettatura e nella pubblicità di prodotti ottenuti e controllati o importati a norma del presente regolamento.

2. I termini elencati nell’allegato I, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, non possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, in alcun luogo della Comunità e in nessuna lingua comunitaria, nell’etichettatura e nella pubblicità di prodotti che non sono stati ottenuti e controllati o importati a norma del presente regolamento, salvo qualora tali termini non siano direttamente riconducibili alla produzione agricola.

3. I termini elencati nell’allegato I, nonché i rispettivi derivati e abbreviazioni, non possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, per designare prodotti recanti in etichetta l’indicazione che contengono OGM, sono costituiti da OGM o sono derivati da OGM.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni del presente articolo.

5. La Commissione può aggiornare, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, l’elenco dei termini di cui all’allegato I.

Articolo 18 Indicazioni obbligatorie

1. Se nell ’etichettatura di un prodotto ottenuto nella Comunità figurano i termini di cui all’articolo 17, o i rispettivi derivati e abbreviazioni, l’etichetta deve recare anche le seguenti indicazioni:

a) il numero di codice di cui all’articolo 22, paragrafo 7, dell’organismo competente per i controlli cui è soggetto l’operatore;

b) se non è utilizzato il logo di cui all’articolo 19, almeno una delle diciture elencate nell’allegato II, in lettere maiuscole.

2. Le indicazioni di cui al paragrafo 1 sono apposte in modo facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile.

La Commissione può inoltre stabilire, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, specifici criteri relativi alla presentazione e al formato delle indicazioni di cui al paragrafo 1.

3. La Commissione può aggiornare, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, l’elenco delle diciture di cui all’allegato II.

4. Per i prodotti importati da paesi terzi, l’uso delle indicazioni di cui al paragrafo 1 è facoltativo.

Articolo 19 Logo comunitario della produzione biologica

La Commissione definisce, secondo la procedura di cui all ’articolo 31, paragrafo 2, un logo comunitario che può essere utilizzato nell’etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti ottenuti e controllati o importati a norma del presente regolamento.

Articolo 20 Affermazioni nell’etichettatura e nella pubblicità

1. Sono vietate, nell ’etichettatura o nella pubblicità, le affermazioni generiche secondo cui una particolare normativa nazionale o privata in materia di produzione biologica è più rigorosa, più biologica o comunque superiore alle disposizioni del presente regolamento o a qualsiasi altra normativa.

Sono peraltro ammessi, nell’etichettatura o nella pubblicità, riferimenti a particolari aspetti del metodo di produzione, purché si tratti di affermazioni oggettive e veritiere, e comunque conformi ai requisiti generali in materia di etichettatura di cui alla direttiva 2000/13/CE.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni del presente articolo.

3. La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, misure atte a garantire l’osservanza delle disposizioni del presente articolo.

Articolo 21 Requisiti specifici in materia di etichettatura

La Commissione può stabilire, secondo la procedura di cui all ’articolo 31, paragrafo 2, requisiti specifici in materia di etichettatura applicabili ai mangimi biologici e ai prodotti provenienti da aziende in via di conversione.

Titolo VControlli

ARTICOLO 22 Sistema di controllo

1. Gli Stati membri, conformemente alle dispo sizioni del regolamento (CE) n. 882/2004, istituiscono un sistema di controllo applicabile alle attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

2. In applicazione dell’articolo 3 del regolamento (CE) n. 882/2004, le modalità e la frequenza dei controlli sono determinate in base ad un’analisi del rischio di irregolarità in ciascuno dei campi di attività di cui all’articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento.

3. Gli Stati membri, conformemente al disposto dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 882/2004, designano l’autorità competente responsabile per l’esecuzione dei controlli nell’ambito del sistema di controllo.

4. L’autorità competente può, a norma dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 882/2004, delegare taluni compiti di controllo a uno o più organismi di controllo.

Gli organismi di controllo devono soddisfare i requisiti della norma europea EN 45011 o della guida ISO 65 “Requisiti generali relativi agli organismi che gestiscono sistemi di certificazione dei prodotti”, nella versione più recente pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C.

5. Gli organismi di controllo riconosciuti consentono all’autorità competente il libero accesso ai loro uffici e impianti, comunicano qualsiasi informazione e forniscono tutta la collaborazione ritenuta necessaria dall’autorità competente per l’adempimento degli obblighi ad essa incombenti a norma del presente articolo.

6. L’autorità competente non può delegare agli organismi di controllo le seguenti funzioni:

a) la supervisione e l’audit di altri organismi di controllo;

b) la competenza a concedere eccezioni, ai sensi dell’articolo 16, salvo se così previsto dalle specifiche condizioni stabilite dalla Commissione secondo il disposto dell’articolo 16, paragrafo 3.

7. Gli Stati membri attribuiscono un numero di codice a ciascun organismo competente ad eseguire controlli a norma del presente regolamento.

8. Entro il 31 gennaio di ogni anno, gli organismi di controllo riconosciuti trasmettono all’autorità competente un elenco degli operatori da essi controllati al 31 dicembre dell’anno precedente, unitamente ad una relazione di sintesi sulle attività di controllo svolte nel corso dell’anno precedente.

Articolo 23 Adesione al sistema di controllo

1. Gli operatori che producono, preparano, immagazzinano, importano da un paese terzo o esportano verso un paese terzo i prodotti di cui all ’articolo 1, paragrafo 1, primo comma, ai fini della loro commercializzazione, o che commercializzano tali prodotti, devono:

a) notificare tale attività all’autorità competente dello Stato membro in cui l’attività stessa è esercitata;

b) assoggettare la loro impresa al sistema di controllo.

2. Gli Stati membri possono esentare dall’applicazione del presente paragrafo gli operatori che rivendono tali prodotti direttamente al consumatore o utilizzatore finale e che non li producono, non li preparano, li immagazzinano solo in connessione con il punto di vendita o non li importano da un paese terzo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli operatori che ottemperano alle disposizioni del presente regolamento e che pagano una congrua tassa a titolo di contributo alle spese di controllo siano coperti dal sistema di controllo.

4. L’autorità competente mantiene aggiornato un elenco contenente i nomi e gli indirizzi degli operatori soggetti al sistema di controllo.

Articolo 24 Certificazione

1 L ’autorità competente e gli organismi di controllo riconosciuti possono rilasciare certificati e accordare il diritto di utilizzare i loro marchi di conformità alle norme di produzione biologica agli operatori soggetti al sistema di controllo.

2. L’autorità competente non può rifiutare il rilascio di certificati o l’uso del proprio marchio di conformità per prodotti che soddisfano i requisiti di cui al presente regolamento.

3. Un organismo di controllo non può rifiutare il rilascio di certificati o l’uso del proprio marchio di conformità per prodotti che sono stati certificati da un altro organismo di controllo riconosciuto, se quest’ultimo ha valutato e certificato la conformità a norme di produzione biologica equivalenti a quelle del primo organismo di controllo.

Se un organismo di controllo rifiuta di rilasciare un certificato o di autorizzare l’uso del proprio marchio di conformità, esso deve fornire la prova che le norme di produzione biologica in base alle quali il prodotto in questione è già stato certificato non sono equivalenti alle proprie norme.

Per il rilascio del certificato o dell’autorizzazione a utilizzare il marchio di conformità viene riscossa una congrua tassa.

Articolo 25 Misure in caso di irregolarità o infrazioni

1. L ’autorità competente:

a) ove sia constatata un’irregolarità in relazione al rispetto delle disposizioni del presente regolamento, proibisce l’uso delle diciture, delle indicazioni e del logo di cui agli articoli 17, 18 e 19 nell’intera partita o ciclo di produzione in cui è stata riscontrata l’irregolarità;

b) ove sia accertata un’infrazione manifesta o avente effetti prolungati, vieta all’operatore in causa di commercializzare prodotti con indicazioni relative al metodo di produzione biologico per un periodo determinato dall’autorità competente.

2. Gli organismi di controllo, le autorità competenti e gli Stati membri interessati si comunicano a vicenda nel più breve tempo possibile e, se del caso, trasmettono alla Commissione informazioni sui casi di irregolarità o di infrazioni riguardanti la qualificazione di un prodotto come biologico.

Il livello di tali comunicazioni dipende dalla gravità e dall’entità dell’irregolarità o dell’infrazione constatata.

La Commissione può specificare, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, la forma che devono assumere dette comunicazioni.

Articolo 26 Scambio di informazioni

Su richiesta debitamente giustificata dalla necessità di garantire la conformità di un prodotto alle disposizioni del presente regolamento, le autorità competenti e gli organismi di controllo scambiano con altre autorità competenti e organismi di controllo informazioni utili sui risultati dei rispettivi controlli. Essi possono scambiare informazioni anche di propria iniziativa.

Titolo VIScambi con i paesi terzi

ARTICOLO 27 Importazioni da paesi terzi

1. Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario etichettato come biologico se è conforme alle disposizioni dei titoli II, III e IV del presente regolamento.

2. Un operatore di un paese terzo che desidera immettere sul mercato comunitario i propri prodotti etichettati come biologici, alle condizioni precisate nel paragrafo 1, deve sottoporre le proprie attività all’autorità competente o all’organismo di controllo di cui al titolo V, se tale autorità od organismo effettua controlli nel paese terzo di produzione, oppure ad un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5.

3. Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario etichettato come biologico anche nei seguenti casi:

a) il prodotto in questione è stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle applicate alla produzione biologica nella Comunità o conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale, enunciate nelle linee guida del Codex Alimentarius ;

b) il produttore è soggetto ad un regime di controllo equivalente al sistema di controllo vigente nella Comunità o conforme alle linee guida del Codex Alimentarius ;

c) l’operatore del paese terzo che desidera immettere sul mercato comunitario i propri prodotti etichettati come biologici, alle condizioni precisate nel presente paragrafo, ha sottoposto le proprie attività ad un sistema di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 4 o ad un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5;

d) il prodotto è scortato da un certificato rilasciato dall’autorità competente o da un organismo di controllo del paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 4, o da un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5, attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.

4. La Commissione riconosce, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, i paesi terzi le cui norme di produzione e i cui regimi di controllo sono equivalenti a quelli vigenti nella Comunità o sono conformi alle norme riconosciute a livello internazionale, enunciate nelle linee guida del Codex Alimentarius , e compila un elenco di detti paesi.

Nell’esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita il paese terzo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può incaricare esperti di verificare sul posto le norme di produzione e il regime di controllo del paese terzo interessato.

5. Per i prodotti importati da un paese terzo non riconosciuto ai sensi del paragrafo 4 e nel caso in cui l’operatore non abbia sottoposto le proprie attività all’autorità competente o all’organismo di controllo di cui al titolo V, la Commissione riconosce, secondo la procedura di cui all’articolo 31, paragrafo 2, gli organismi di controllo competenti ad eseguire controlli e a rilasciare certificati nel paese terzo in questione, ai fini del paragrafo 3, e compila un elenco di detti organismi di controllo.

La Commissione esamina le domande di riconoscimento presentate dagli organismi di controllo pubblici o privati dei paesi terzi.

Nell’esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l’organismo di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può inoltre incaricare esperti di verificare sul posto le norme di produzione e le attività di controllo svolte nel paese terzo dall’organismo di controllo in questione.

Titolo VIIDisposizioni finali e transitorie

ARTICOLO 2 8 Libera circolazione dei prodotti biologici

Gli Stati membri non possono, per motivi concernenti il metodo di produzione, l ’etichettatura o l’indicazione del metodo stesso, vietare o limitare la commercializzazione dei prodotti biologici che sono conformi alle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 29 Trasmissione di informazioni alla Commissione

Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commis sione le seguenti informazioni:

a) nomi e indirizzi delle autorità competenti;

b) elenco degli organismi di controllo con i rispettivi numeri di codice e, se del caso, i loro marchi di conformità alle norme di produzione biologica.

Articolo 3 0 Informazioni statistiche

Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni statistiche necessarie per l ’applicazione e la valutazione continua del presente regolamento. Tali informazioni statistiche sono definite nel contesto del programma statistico comunitario.

Articolo 31 Comitato di gestione per la produzione biologica

1. La Commissione è assistita dal comitato di gestione per la produzione biologica (di seguito “il comitato”).

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 4 e 7 della decisione 1999/468/CE[19].

3. Il periodo previsto all’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è di tre mesi.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 3 2 Modalità di applicazione

La Commissione adotta, secondo la procedura di cui all ’articolo 31, paragrafo 2, e nel rispetto degli obiettivi e dei principi enunciati nel titolo II, le modalità di applicazione del presente regolamento. Esse comprendono in particolare:

a) modalità di applicazione delle norme di produzione di cui al titolo III, con particolare riguardo alle condizioni e ai requisiti specifici prescritti agli agricoltori e ad altri produttori di prodotti biologici;

b) modalità di applicazione delle norme in materia di etichettatura di cui al titolo IV;

c) modalità di applicazione del sistema di controllo di cui al titolo V, con particolare riguardo ai criteri specifici per la delega di funzioni di controllo ad organismi di controllo privati e ai criteri per il riconoscimento di tali organismi;

d) modalità di applicazione delle norme d’importazione da paesi terzi di cui al titolo VI, con particolare riguardo ai criteri e alle procedure per il riconoscimento dei paesi terzi e degli organismi di controllo ai sensi dell’articolo 27, compresa la pubblicazione degli elenchi dei paesi terzi e degli organismi di controllo riconosciuti, nonché ai certificati di cui all’articolo 27, paragrafo 3, lettera d).

Articolo 3 3 Abrogazione del regolamento (CEE) n. 2092/91

1. Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2009.

2. I riferimenti al regolamento abrogato (CEE) n. 2092/91 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 34 Misure transitorie

Possono essere adottate, secondo la procedura di cui all ’articolo 31, paragrafo 2, misure intese ad agevolare la transizione dal regolamento (CEE) n. 2092/91 al presente regolamento.

Articolo 35 Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il ...

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO I

Termini di cui all’articolo 17, paragrafo 1

- ES: ecológico,

- CS: ekologické,

- DA: økologisk,

- DE: ökologisch, biologisch,

- ET: mahe, ökoloogiline,

- EL: βιολογικό,

- EN: organic,

- FR: biologique,

- GA: orgánach,

- IT: biologico,

- LV: bioloģiskā,

- LT: ekologiškas,

- HU: ökológiai,

- MT: organiku,

- NL: biologisch,

- PL: ekologiczne,

- PT: biológico,

- SK: ekologické,

- SL: ekološki,

- FI: luonnonmukainen,

- SV: ekologisk.

ALLEGATO II

Diciture di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b)

- UE-ECOLÓGICO,

- EU-EKOLOGICKÉ,

- EU-ØKOLOGISK,

- EU-ÖKOLOGISCH,

- EL-MAHE,

- EL-ÖKOLOOGILINE,

- EE-ΒΙΟΛΟΓΙΚΌ,

- EU-ORGANIC,

- UE-BIOLOGIQUE,

- AE-ORGÁNACH,

- UE-BIOLOGICO,

- ES-BIOLOĢISKĀ,

- ES-EKOLOGIŠKAS,

- EU-ÖKOLÓGIAI,

- EU-ORGANIKU,

- EU-BIOLOGISCH,

- UE-EKOLOGICZNE

- EU-EKOLOGICKE,

- EU-EKOLOSKI,

- EU-LUONNONMUKAINEN,

- EU-EKOLOGISK.

2005/0279 (CNS)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (CEE) n. 2092/91 relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e all’indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo[20],

considerando quanto segue:

(1) Data la necessità di portare avanti l’attuazione del Piano d’azione europeo per l’agricoltura biologica e gli alimenti biologici[21] mediante misure concrete tendenti a favorire la semplificazione e la coerenza d’insieme, il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio[22] sarà abrogato a decorrere dal [1° gennaio 2009] e sostituito dal regolamento (CE) n. …./2006 del … relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici[23].

(2) In virtù del nuovo regime istituito dal regolamento (CE) n. …./2006 per l’importazione di prodotti biologici dai paesi terzi, i prodotti biologici importati nella Comunità possono essere immessi sul mercato comunitario etichettati come biologici se sono stati ottenuti secondo norme di produzione e soggetti ad un regime di controllo conformi o equivalenti a quelli previsti dalla normativa comunitaria.

(3) A questo scopo, i paesi terzi le cui norme di produzione e i cui regimi di controllo sono equivalenti a quelli vigenti nella Comunità sono riconosciuti e ne viene pubblicato l’elenco. Gli organismi di controllo competenti ad eseguire controlli nei paesi che non figurano nell’elenco dei paesi terzi riconosciuti devono essere anch’essi riconosciuti ed elencati. Gli operatori dei paesi terzi che producono in conformità con la normativa comunitaria devono essere autorizzati a sottoporre le proprie attività alle autorità competenti e agli organismi di controllo designati dagli Stati membri.

(4) A norma dell’articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CEE) n. 2092/91, gli Stati membri possono concedere fino al 31 dicembre 2006, a determinate condizioni, autorizzazioni d’importazione per singoli prodotti. È quindi opportuno modificare il suddetto articolo per consentire la sostituzione dell’attuale regime d’importazione con il nuovo regime a decorrere da tale data.

(5) Pertanto, il nuovo regime d’importazione deve applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2007. Tuttavia, questo termine lascia poco tempo per la sua attuazione, e in particolare per il riconoscimento degli organismi di controllo competenti ad eseguire controlli nei paesi che non figurano nell’elenco dei paesi terzi riconosciuti. Per non perturbare gli scambi internazionali, si ritiene necessario prorogare la facoltà degli Stati membri di continuare a concedere autorizzazioni d’importazione per singoli prodotti finché non siano adottate le misure necessarie per il funzionamento del nuovo regime d’importazione.

(6) Il regolamento (CEE) n. 2092/91 deve essere pertanto modificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 2092/91 è così modificato:

1) All’articolo 10, paragrafo 1, il testo della lettera b) è sostituito dal seguente:

“b) sono stati soggetti al sistema di controllo di cui all’articolo 9 o, nel caso di prodotti importati a norma dell’articolo 11, paragrafi 3 e 6, a misure equivalenti;”

2) L’articolo 11 è sostituito dal testo seguente:

“Articolo 11

1. Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario etichettato come biologico se è conforme alle norme di produzione stabilite nel presente regolamento.

2. Un operatore di un paese terzo che desidera immettere sul mercato comunitario i propri prodotti etichettati come biologici ai sensi del paragrafo 1 deve sottoporre le proprie attività all’autorità o all’organismo di controllo di cui all’articolo 9, se tale autorità od organismo effettua controlli nel paese terzo di produzione, oppure ad un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo.

3. Un prodotto importato da un paese terzo può essere immesso sul mercato comunitario etichettato come biologico anche nei seguenti casi:

a) il prodotto in questione è stato ottenuto secondo norme di produzione equivalenti a quelle applicate alla produzione biologica nella Comunità o conformemente alle norme riconosciute a livello internazionale, enunciate nelle linee guida del Codex Alimentarius ;

b) il produttore è soggetto ad un regime di controllo equivalente al sistema di controllo vigente nella Comunità o conforme alle linee guida del Codex Alimentarius ;

c) l’operatore del paese terzo che desidera immettere sul mercato comunitario i propri prodotti etichettati come biologici, alle condizioni precisate nel presente paragrafo, ha sottoposto le proprie attività ad un sistema di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 4 o ad un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5;

d) il prodotto è scortato da un certificato rilasciato dall’autorità competente o da un organismo di controllo del paese terzo riconosciuto ai sensi del paragrafo 4, o da un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5, attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.

4. La Commissione riconosce, secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2, i paesi terzi le cui norme di produzione e i cui regimi di controllo sono equivalenti a quelli vigenti nella Comunità o sono conformi alle norme riconosciute a livello internazionale, enunciate nelle linee guida del Codex Alimentarius , e pubblica un elenco di detti paesi.

Nell’esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita il paese terzo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può incaricare esperti di verificare sul posto le norme di produzione e il regime di controllo del paese terzo interessato.

5. Per i prodotti importati da un paese terzo non riconosciuto ai sensi del paragrafo 4 e nel caso in cui l’operatore non abbia sottoposto le proprie attività all’autorità competente o all’organismo di controllo di cui all’articolo 9, la Commissione riconosce, secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2, gli organismi di controllo competenti ad eseguire controlli e a rilasciare certificati nel paese terzo in questione, ai fini del paragrafo 2 o del paragrafo 3 del presente articolo, e pubblica un elenco di detti organismi di controllo.

La Commissione esamina le domande di riconoscimento presentate dagli organismi di controllo pubblici o privati dei paesi terzi.

Nell’esame delle domande di riconoscimento, la Commissione invita l’organismo di controllo a fornire tutte le informazioni necessarie. La Commissione può incaricare esperti di verificare sul posto le norme di produzione e le attività di controllo svolte nel paese terzo dall’organismo di controllo in questione.

6. Per un periodo che termina sei mesi dopo la pubblicazione del primo elenco degli organismi di controllo riconosciuti ai sensi del paragrafo 5, l’autorità competente di uno Stato membro può autorizzare gli importatori dello stesso Stato membro ad immettere sul mercato prodotti importati da paesi terzi che non figurano nell’elenco di cui al paragrafo 4, purché l’importatore fornisca prove sufficienti del rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b). Se tali condizioni non sono più soddisfatte, l’autorizzazione è immediatamente revocata.

Il prodotto importato è scortato da un certificato rilasciato dall’autorità competente dello Stato membro che concede l’autorizzazione o da un organismo di controllo riconosciuto ai sensi del paragrafo 5, attestante che il prodotto soddisfa le condizioni di cui al presente paragrafo.

Ciascuno Stato membro informa gli altri Stati membri e la Commissione di ogni autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo, fornendo ragguagli sulle norme di produzione e sui regimi di controllo di cui trattasi.

Su richiesta di uno Stato membro o su iniziativa della Commissione, un’autorizzazione concessa a norma del presente paragrafo è sottoposta all’esame del comitato di cui all’articolo 14. Se risulta da tale esame che le condizioni di cui al paragrafo 3, lettere a) e b), del presente articolo non sono soddisfatte, la Commissione invita lo Stato membro che ha concesso l’autorizzazione a revocarla.

7. La Commissione può adottare, secondo la procedura di cui all’articolo 14, paragrafo 2, modalità di applicazione del presente articolo, con particolare riguardo:

a) ai criteri e alle procedure per il riconoscimento dei paesi terzi e degli organismi di controllo ai sensi dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo, compresa la pubblicazione degli elenchi dei paesi terzi e degli organismi di controllo riconosciuti;

b) ai certificati di cui al paragrafo 3, lettera d), e al paragrafo 6 del presente articolo.”

3) All’articolo 16, paragrafo 3, il secondo comma è soppresso.

4) Nell’allegato III, la sezione C è modificata secondo l’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il ...

Per il Consiglio

Il Presidente

ALLEGATO

Nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2092/91, la sezione C delle “Disposizioni specifiche” è così modificata:

1) Nel primo paragrafo, il secondo trattino è sostituito dal testo seguente:

“– “primo destinatario”: la persona fisica o giuridica a cui è consegnata la partita e che si incarica di effettuare una preparazione supplementare e/o di commercializzarla.”

2) Al punto 5, il primo comma è sostituito dal testo seguente:

“L’organismo o l’autorità di controllo verifica la contabilità di magazzino e la contabilità finanziaria di cui alla sezione C, punto 2, e i certificati di cui all’articolo 11, paragrafo 3, lettera d), o all’articolo 11, paragrafo 6.”

[1] Revisione CEE/2092/91 (agricoltura biologica) SSPE-CT-2004-502397: Ricerca a sostegno della revisione del regolamento UE sull’agricoltura biologica.

[2] ORGAP SSPE-CT-2005-006591: Piano d’azione europeo per l’agricoltura biologica e gli alimenti biologici, Definizione di criteri e procedure per la valutazione del piano d’azione UE in materia di agricoltura biologica.

[3] Comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento Europeo “Una strategia per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura europea” COM(2002) 511 def.

[4] Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali.

[5] COM(2005) 535 def. del 25 ottobre 2005.

[6] COM(2005) 509 def. del 19 ottobre 2005.

[7] GU C … del …, pag. ….

[8] COM(2004) 415 def. del 10 giugno 2004.

[9] GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1567/2005 (GU L 252 del 28.9.2005, pag. 1).

[10] GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2003/89/CE (GU L 308 del 25.11.2003, pag. 15).

[11] GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1. Versione rettificata in GU L 191 del 25.5.2004, pag. 1.

[12] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[13] GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1642/2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 4).

[14] GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

[15] GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

[16] GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.

[17] GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 1999/20/CE (GU L 80 del 25.3.1999, pag. 20).

[18] GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

[19] GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

[20] GU C … del …, pag. ….

[21] COM(2004) 415 def.

[22] GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo da ...

[23] GU L ... del ....2006, pag. ...