Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma del protocollo aggiuntivo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'allargamento dell'Unione europea /* COM/2005/0191 def. */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 13.5.2005 COM(2005) 191 definitivo 2005/0091 (AVC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma del protocollo aggiuntivo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'allargamento dell'Unione europea Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'allargamento dell'Unione europea (presentate dalla Commissione) RELAZIONE Il 1° maggio 2004, dieci nuovi Stati membri hanno aderito all'Unione europea. Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione 2003, i nuovi Stati membri si sono impegnati ad aderire, fra l'altro, all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia. L'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione prevede una procedura semplificata, ossia la conclusione di un protocollo da parte del Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, e dal paese terzo in questione. Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie della Comunità e non incide sulla ripartizione dei poteri tra la Comunità e gli Stati membri. Le presenti proposte rispettano inoltre le conclusioni del Consiglio europeo del dicembre 2004 relative alla firma del suddetto protocollo. La Commissione ha negoziato il presente protocollo aggiuntivo sulla base di direttive di negoziato adottate dal Consiglio il 9 marzo 2004. Le proposte presentate in allegato riguardano rispettivamente 1) una decisione del Consiglio relativa alla firma del protocollo aggiuntivo e 2) una decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo. L'articolo 1, paragrafo 1, del protocollo aggiuntivo tiene conto di passate procedure di ratifica, incomplete, relative alle precedenti adesioni di sei Stati membri. Anche se in passato tali procedure non sono state completate, un'associazione di fatto e di diritto è comunque esistita tra questi Stati e la Turchia. Ciò è indicato chiaramente nel secondo considerando del protocollo aggiuntivo. Il protocollo aggiuntivo definisce gli adeguamenti tecnici da apportare all'accordo di associazione a seguito dell'adesione delle nuove parti contraenti. Esso comprende una serie di adeguamenti resi necessari dagli sviluppi istituzionali e giuridici intervenuti all'interno della CE, nonché dall'adesione dei nuovi Stati membri a questo accordo misto e dall'aumento del numero delle lingue ufficiali. La Commissione chiede al Consiglio di adottare le allegate proposte di decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione del protocollo aggiuntivo. Il Parlamento europeo sarà invitato a dare il proprio accordo alla conclusione del protocollo aggiuntivo. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma del protocollo aggiuntivo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'allargamento dell'Unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione[?], considerando quanto segue: (1) L'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 (in appresso denominato “l'accordo di Ankara”)[?], è entrato in vigore il 1° dicembre 1964. (2) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, i nuovi Stati membri sono tenuti ad aderire agli accordi con paesi terzi conclusi congiuntamente dagli Stati membri e dalla Comunità. (3) La Commissione, autorizzata dal Consiglio a negoziare con la Turchia un protocollo all'accordo di Ankara per tener conto dell'allargamento dell'Unione europea, ha condotto a termine con successo tali negoziati. (4) Fatta salva la sua conclusione, il protocollo aggiuntivo deve essere firmato a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, DECIDE: Articolo unico Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo aggiuntivo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'allargamento dell'Unione. Il testo del protocollo aggiuntivo è allegato alla presente decisione. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente 2005/0091 (AVC) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione del protocollo aggiuntivo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'allargamento dell'Unione europea IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase, e paragrafo 3, secondo comma, visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2, vista la proposta della Commissione[?], visto il parere conforme del Parlamento europeo[?], considerando quanto segue: (1) L'accordo europeo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 (in appresso denominato “l'accordo di Ankara”)[?], è entrato in vigore il 1° dicembre 1964. (2) Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione, i nuovi Stati membri sono tenuti ad aderire agli accordi con paesi terzi conclusi congiuntamente dagli Stati membri e dalla Comunità. (3) Al fine di tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri, un protocollo aggiuntivo all'accordo di Ankara, negoziato dalla Commissione, è stato firmato il [ ]. (4) Il protocollo aggiuntivo deve essere approvato, DECIDE: Articolo unico Il protocollo aggiuntivo all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia a seguito dell'allargamento dell'Unione europea è approvato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri[?]. Fatto a Bruxelles, Per il Consiglio Il Presidente PROTOCOLLO AGGIUNTIVO all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Turchia a seguito dell'allargamento dell'Unione europea IL REGNO DEL BELGIO, la Repubblica ceca, IL REGNO DI DANIMARCA, la Repubblica federale di Germania, LA REPUBBLICA DI ESTONIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'Irlanda, LA REPUBBLICA ITALIANA, LA REPUBBLICA DI CIPRO, LA REPUBBLICA DI LETTONIA, LA REPUBBLICA DI LITUANIA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, IL REGNO DEI PAESI BASSI, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, la Repubblica di Slovenia, LA REPUBBLICA SLOVACCA, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, il Regno di Svezia, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, in appresso denominati "gli Stati membri", rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e LA COMUNITÀ EUROPEA, rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea da una parte, e LA REPUBBLICA DI TURCHIA, in appresso denominata "la Turchia", dall'altra, CONSIDERANDO QUANTO SEGUE: (1) l'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 (in appresso denominato “l'accordo di Ankara”)[?], è entrato in vigore il 1° dicembre 1964; tale accordo è stato modificato da un protocollo complementare, firmato il 30 giugno 1973[?], in virtù del quale l'accordo medesimo è divenuto applicabile alla Danimarca, all'Irlanda e al Regno Unito; (2) il suddetto accordo, quale modificato, è divenuto applicabile alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica d'Austria, alla Repubblica portoghese, alla Repubblica di Finlandia e al Regno di Svezia successivamente alla loro adesione alla Comunità europea; (3) l'accordo si applica alla Turchia e a tutti gli Stati membri dell'Unione europea allargata in virtù del trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in appresso denominato “il trattato di adesione”)[?], firmato ad Atene il 16 aprile 2003 ed entrato in vigore il 1° maggio 2004; DETERMINATI ad estendere ulteriormente l'associazione nel contesto di un'Unione allargata; HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: PARTI CONTRAENTI E CAMPO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE Articolo 1 1. La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca (in appresso denominati “i nuovi Stati membri”) sono parti contraenti dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra la Comunità economica europea e la Turchia, firmato ad Ankara il 12 settembre 1963 (in appresso denominato “l'accordo di Ankara”) e di conseguenza adottano e prendono atto, come gli altri Stati membri delle Comunità europee – il Regno del Belgio, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese, l'Irlanda, la Repubblica italiana, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, nonché la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica d'Austria, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia, - dei testi dell'accordo, dei protocolli e delle dichiarazioni allegati all'atto finale firmato alla stessa data nonché di tutte le modifiche, gli accordi, i protocolli, le decisioni e le dichiarazioni successivamente adottati in relazione all'accordo di Ankara. 2. L'espressione "Comunità economica europea" o, nella sua versione abbreviata, "Comunità", è sostituita dall'espressione "Comunità europea" nell'insieme dei testi di cui al precedente paragrafo. 3. L'articolo 29 dell'accordo di Ankara è sostituito dal testo seguente: "Il presente accordo si applica al territorio in cui è applicabile il trattato che istituisce le Comunità europee, alle condizioni ivi stabilite, e al territorio della Repubblica di Turchia." SCADENZA DEL TRATTATO CECA E PRODOTTI CECA Articolo 2 Scadenza del trattato CECA Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, tra le parti è convenuto che, scaduto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio (CECA), le attuali disposizioni degli accordi e degli atti correlati di cui all'articolo 1, paragrafo 1, riguardanti detta Comunità, si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla CECA. Articolo 3 Norme d'origine Il protocollo 1 dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio[?] (in appresso denominato "Accordo sui prodotti del carbone e dell'acciaio") è modificato come segue. 1. All'articolo 16, il paragrafo 4 è sostituito dal testo seguente: (...) "I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: ES “EXPEDIDO A POSTERIORI" CS "VYSTAVENO DODATEČNĔ" DA "UDSTEDT EFTERFØLGENDE" DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT" ET "VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT" EL "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ" EN "ISSUED RETROSPECTIVELY" FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI" IT "RILASCIATO A POSTERIORI" LV "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI" LT "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS" HU "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL" MT "MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT" NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI" PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE" PT "EMITIDO A POSTERIORI" SL "IZDANO NAKNADNO" SK "VYDANÉ DODATOČNE" FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN" SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND" TR "SONRADAN VERİLMİŞTİR". 2. Il testo dell'articolo 17, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente: (…) "I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: ES "DUPLICADO" CS "DUPLIKÁT" DA "DUPLIKAT" DE "DUPLIKAT" ET "DUPLIKAAT" EL "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ" EN "DUPLICATE" FR "DUPLICATA" IT "DUPLICATO" LV "DUBLIKĀTS" LT "DUBLIKATAS" HU "MÁSODLAT" MT "DUPLIKAT" NL "DUPLICAAT" PL "DUPLIKAT" PT "SEGUNDA VIA" SL "DVOJNIK" SK "DUPLIKÁT" FI "KAKSOISKAPPALE" SV "DUPLIKAT" TR "İKİNCİ NÜSHADIR" 3. L'allegato IV è sostituito dal testo seguente: “Testo della dichiarazione su fattura La dichiarazione su fattura, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata secondo quanto contenuto nelle note. Le note non devono essere riprodotte. Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2). Versione ceca Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2). Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2). Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind. Versione estone Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. Versione greca Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2). Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin. Versione francese L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2). Versione italiana L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2). Versione lettone Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2). Versione lituana Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinès kilmés prekés. Versione ungherese A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vám-felhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes …(2) származásúak. Versione maltese L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2). Versione olandese De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2). Versione polacca Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie. Versione portoghese O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2). Versione slovena Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo. Versione slovacca Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2). Versione finlandese Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2). Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2). Versione turca İşbu belge (gümrük onay No: … (1) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin … menşeli ve tercihli(2) maddeler olduğunu beyan eder. ............................................................................................(3) (Luogo e data) .............................................................................................. (4) (firma dell'esportatore; inoltre, il nome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile) 1. Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del presente protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev’essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco. 2. Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 33 del presente protocollo, l'esportatore è tenuto ad indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”. 3. Queste indicazioni possono essere omesse qualora l'informazione sia già presente nel documento. 4. Cfr. articolo 19, paragrafo 5 del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, l'esonero dall'obbligo della firma implica anche l'esonero dall'obbligo di apporre il nome del firmatario.”[?] PRODOTTI AGRICOLI Articolo 4 Norme d'origine Il protocollo 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 25 febbraio 1998 relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli[?] (in appresso denominata "Decisione sui prodotti agricoli") è modificata come segue. 1. Il testo dell'articolo 16, paragrafo 4, è sostituito dal testo seguente: (…) "I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture: ES "EXPEDIDO A POSTERIORI" CS "VYSTAVENO DODATEČNĚ" DA "UDSTEDT EFTERFØLGENDE" DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT" ET "VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT" EL "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ" EN "ISSUED RETROSPECTIVELY" FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI" IT "RILASCIATO A POSTERIORI" LV "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI" LT "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS" HU "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL" MT "MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT" NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI" PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE" PT "EMITIDO A POSTERIORI" SL "IZDANO NAKNADNO" SK "VYDANÉ DODATOČNE" FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN" SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND" TR "SONRADAN VERİLMİŞTİR". 2. Il testo dell'articolo 17, paragrafo 2, è sostituito dal testo seguente: (…) "I duplicati così rilasciati devono recare una delle seguenti diciture: ES "DUPLICADO" CS "DUPLIKÁT" DA "DUPLIKAT" DE "DUPLIKAT" ET "DUPLIKAAT" EL "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ" EN "DUPLICATE" FR "DUPLICATA" IT "DUPLICATO" LV "DUBLIKĀTS" LT "DUBLIKATAS" HU "MÁSODLAT" MT "DUPLIKAT" NL "DUPLICAAT" PL "DUPLIKAT" PT "SEGUNDA VIA" SL "DVOJNIK" SK "DUPLIKÁT" FI "KAKSOISKAPPALE" SV "DUPLIKAT" TR " İKİNCİ NÜSHADIR" 3. L'allegato IV è sostituito dal testo seguente: “Testo della dichiarazione su fattura La dichiarazione su fattura, il cui testo è riprodotto qui di seguito, deve essere completata secondo quanto contenuto nelle note. Le note non devono essere riprodotte. Versione spagnola El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n° .. …(1).) declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial . …(2). Versione ceca Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených, mají tyto výrobky preferenční původ v …(2). Versione danese Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. ...(1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ...(2). Versione tedesca Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. ...(1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte ...(2) Ursprungswaren sind. Versione estone Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolliameti kinnitus nr. ...(1)) deklareerib, et need tooted on ...(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul kui on selgelt näidatud teisiti. Versione greca Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ΄αριθ. ...(1)) δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής ...(2). Versione inglese The exporter of the products covered by this document (customs authorization No ...(1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of ...(2) preferential origin. Versione francese L'exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière n° ...(1)) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle ... (2). Versione italiana L'esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. ...(1)) dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale ...(2). Versione lettone Eksportētājs produktiem, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas pilnvara Nr. …(1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir priekšrocību izcelsme no …(2). Versione lituana Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinès liudijimo Nr …(1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra …(2) preferencinės kilmės prekės. Versione ungherese A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vám-felhatalmazási szám: …(1)) kijelentem, hogy eltérő jelzés hiányában az áruk kedvezményes …(2) származásúak. Versione maltese L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. …(1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali …(2). Versione olandese De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. ...(1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële ... oorsprong zijn (2). Versione polacca Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr …(1)) deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie. Versione portoghese O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n°. ...(1)), declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial ...(2). Versione slovena Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št …(1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno …(2) poreklo. Versione slovacca Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)) vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v …(2). Versione finlandese Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o ...(1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja ... alkuperätuotteita (2). Versione svedese Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. ...(1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ... ursprung (2). Versione turca İşbu belge (gümrük onay No: … (1) kapsamındaki maddelerin ihracatçısı aksi açıkça belirtilmedikçe, bu maddelerin … menşeli ve tercihli(2) maddeler olduğunu beyaneder. ............................................................................................(3) (Luogo e data) .............................................................................................. (4) (firma dell'esportatore; inoltre, il nome della persona che firma la dichiarazione deve essere scritto in modo leggibile) 1. Se la dichiarazione su fattura è compilata da un esportatore autorizzato ai sensi dell'articolo 20 del presente protocollo, il numero dell'autorizzazione dell'esportatore dev’essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione su fattura non è compilata da un esportatore autorizzato, le parole tra parentesi possono essere omesse o lo spazio lasciato in bianco. 2. Indicazione obbligatoria dell'origine dei prodotti. Se la dichiarazione su fattura si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla ai sensi dell'articolo 34 del presente protocollo, l'esportatore è tenuto ad indicarlo chiaramente mediante la sigla “CM”. 3. Queste indicazioni possono essere omesse qualora l'informazione sia già presente nel documento. 4. Cfr. articolo 19, paragrafo 5 del protocollo. Nei casi in cui l'esportatore non è tenuto a firmare, l'esonero dall'obbligo della firma implica anche l'esonero dall'obbligo di apporre il nome del firmatario.”[?] Articolo 5 Adeguamento dei contingenti tariffari applicabili ai prodotti agricoli Il regime applicabile all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari della Turchia e il regime applicabile all'importazione in Turchia di taluni prodotti agricoli originari della Comunità devono essere congiuntamente e debitamente approvati dalle parti quanto prima, nell'ambito del quadro istituzionale previsto dall'accordo di Ankara. Nel contesto di tale approvazione, le concessioni commerciali esistenti e i flussi di scambi tradizionali di prodotti agricoli tra la Turchia e i nuovi Stati membri devono essere rispettati. DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'UNIONE DOGANALE Articolo 6 Certificato di circolazione A.TR e cooperazione amministrativa 1. I certificati di circolazione A.TR debitamente rilasciati dalla Turchia o dai nuovi Stati membri sono reciprocamente accettati. Le disposizioni applicabili al rilascio di certificati di circolazione A.TR e alla cooperazione amministrativa in questo settore sono definite nella decisione 1/2001 del comitato di cooperazione doganale CE-Turchia[?]. 2. I duplicati dei certificati di circolazione A.TR rilasciati ai sensi dell'articolo 10 della decisione 1/2001 devono recare una delle seguenti diciture: ES "DUPLICADO" CS "DUPLIKÁT" DA "DUPLIKAT" DE "DUPLIKAT" ET "DUPLIKAAT" EL "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ" EN "DUPLICATE" FR "DUPLICATA" IT "DUPLICATO" LV "DUBLIKĀTS" LT "DUBLIKATAS" HU "MÁSODLAT" MT "DUPLIKAT" NL "DUPLICAAT" PL "DUPLIKAT" PT "SEGUNDA VIA" SL "DVOJNIK" SK "DUPLIKÁT" FI "KAKSOISKAPPALE" SV "DUPLIKAT" TR " İKİNCİ NÜSHADIR" 3. I certificati di circolazione A.TR rilasciati nell'ambito della procedura semplificata ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 6, della decisione 1/2001 devono recare una delle seguenti diciture: 'ES "Procedimiento simplificado" CS "Zjednodušený postup" DA "Forenklet fremgangsmåde" DE "Vereinfachtes Verfahren" ET "Lihtsustatud tolliprotseduur" EL " Απλουστευµένη διαδικασία " EN "Simplified procedure" FR "Procédure simplifiée" IT "Procedura semplificata" LV "Vienkāršota procedūra" LT "Supaprastinta procedūra" HU "Egyszerűsített eljárás" MT "Procedura simplifikata" NL "Vereenvoudigde regeling" PL "Procedura uproszczona" PT "Procedimento simplificado" SL "Poenostavljen postopek" SK "Zjednodušený postup" FI "Yksinkertaistettu menettely" SV "Förenklat förfarande" TR " Basitleştirilmiş işlem" ' 4. I certificati di circolazione A.TR rilasciati a posteriori ai sensi dell'articolo 14 della decisione 1/2001 devono recare una delle seguenti diciture: ES "EXPEDIDO A POSTERIORI" CS "VYSTAVENO DODATEČNĚ" DA "UDSTEDT EFTERFØLGENDE" DE "NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT" ET "VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT" EL "ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ" EN "ISSUED RETROSPECTIVELY" FR "DÉLIVRÉ A POSTERIORI" IT "RILASCIATO A POSTERIORI" LV "IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI" LT "RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS" HU "KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL" MT "MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT" NL "AFGEGEVEN A POSTERIORI" PL "WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE" PT "EMITIDO A POSTERIORI" SL "IZDANO NAKNADNO" SK "VYDANÉ DODATOČNE" FI "ANNETTU JÄLKIKÄTEEN" SV "UTFÄRDAT I EFTERHAND" TR " SONRADAN VERİLMİŞTİR". Articolo 7 Perfezionamento passivo 1. I bollettini di informazione INF 2, debitamente rilasciati dalla Turchia o dai nuovi Stati membri ai sensi degli articoli da 22 a 26 della decisione 1/2001 del comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, sono reciprocamente accettati. 2. I duplicati dei bollettini di informazione INF 2 rilasciati ai sensi dell'articolo 26 della decisione 1/2001 devono recare una delle seguenti diciture: ES "DUPLICADO" CS "DUPLIKÁT" DA "DUPLIKAT" DE "DUPLIKAT" ET "DUPLIKAAT" EL "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ" EN "DUPLICATE" FR "DUPLICATA" IT "DUPLICATO" LV "DUBLIKĀTS" LT "DUBLIKATAS" HU "MÁSODLAT" MT "DUPLIKAT" NL "DUPLICAAT" PL "DUPLIKAT" PT "SEGUNDA VIA" SL "DVOJNIK" SK "DUPLIKÁT" FI "KAKSOISKAPPALE" SV "DUPLIKAT" TR "İKİNCİ NÜSHADIR". Articolo 8 Merci in reintroduzione 1. I bollettini di informazione INF 3, debitamente rilasciati dalla Turchia o dai nuovi Stati membri ai sensi degli articoli da 35 a 41 della decisione 1/2001 del comitato di cooperazione doganale CE-Turchia, sono reciprocamente accettati. 2. I duplicati dei bollettini di informazione INF 3 rilasciati ai sensi dell'articolo 40 della decisione 1/2001 devono recare una delle seguenti diciture: ES "DUPLICADO" CS "DUPLIKÁT" DA "DUPLIKAT" DE "DUPLIKAT" ET "DUPLIKAAT" EL "ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ" EN "DUPLICATE" FR "DUPLICATA" IT "DUPLICATO" LV "DUBLIKĀTS" LT "DUBLIKATAS" HU "MÁSODLAT" MT "DUPLIKAT" NL "DUPLICAAT" PL "DUPLIKAT" PT "SEGUNDA VIA" SL "DVOJNIK" SK "DUPLIKÁT" FI "KAKSOISKAPPALE" SV "DUPLIKAT" TR "İKİNCİ NÜSHADIR" DISPOSIZIONI TRANSITORIE Articolo 9 Prova dello status delle merci nel quadro delle disposizioni sulla libera circolazione dei prodotti industriali 1. Le prove di origine debitamente rilasciate dalla Turchia o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi commerciali preferenziali da essi applicati, che consentono un cumulo dell'origine con la Comunità sulla base di norme d'origine identiche e del divieto di concedere eventuali sgravi o sospensioni dei dazi doganali per le merci in questione, sono reciprocamente accettate come prova di status nell'ambito delle disposizioni sulla libera circolazione dei prodotti industriali di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio d'associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995, a condizione che: a) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati emessi non oltre il 30 aprile 2004; b) la prova dell’origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dal 1° maggio 2004. Nel caso di merci dichiarate anteriormente al 1° maggio 2004 per l'importazione in Turchia o in un nuovo Stato membro, nel quadro dei suindicati accordi commerciali preferenziali, anche le prove di origine rilasciate successivamente in base a tali accordi possono essere accettate a condizione che siano presentate alle autorità doganali al massimo entro il 31 agosto 2004. 2. Le richieste di verifiche a posteriori delle prove di origine di cui al paragrafo 1 sono accettate dalle competenti autorità doganali della Turchia o degli Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di rilascio delle prove in questione e possono essere presentate da dette autorità nei tre anni successivi all'accettazione della prova di origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione. Articolo 1 0 Prova di origine e cooperazione amministrativa nel quadro delle disposizioni di cui agli accordi preferenziali sui prodotti del carbone e dell’acciaio e sui prodotti agricoli [?] 1. Le prove di origine debitamente rilasciate dalla Turchia o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali da essi applicati per prodotti diversi da quelli indicati all'articolo 9 sono reciprocamente accettate, a condizione che: a) l'acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali previste dall'accordo sui prodotti del carbone e dell'acciaio o dalla decisione sui prodotti agricoli; b) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati emessi non oltre il 30 aprile 2004; c) la prova dell’origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dal 1° maggio 2004. Nel caso di merci dichiarate per l'importazione in Turchia o in un nuovo Stato membro anteriormente al 1° maggio 2004, nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi da essi all’epoca applicati, anche le prove di origine rilasciate successivamente in base a tali accordi o regimi possono essere accettate, a condizione che siano presentate alle autorità doganali al massimo entro il 31 agosto 2004. 2. La Turchia e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni che conferiscono lo status di «esportatori autorizzati» nel quadro degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi da essi conclusi, a condizione che: a) una simile disposizione figuri anche negli accordi conclusi tra la Turchia e la Comunità anteriormente al 1° maggio 2004; e b) l’esportatore autorizzato applichi le norme d'origine in vigore nel quadro di detto accordo, stabilite nel protocollo 1 dell'accordo sui prodotti del carbone e dell'acciaio o nel protocollo 3 della decisione sui prodotti agricoli. Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro e non oltre un anno dalla data dell'adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni stabilite dal protocollo 1 dell'accordo sui prodotti del carbone e dell'acciaio o dal protocollo 3 della decisione sui prodotti agricoli. 3. Le richieste di verifiche a posteriori delle prove di origine rilasciate nel quadro degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 sono accettate dalle competenti autorità doganali della Turchia o degli Stati membri per un periodo di tre anni a decorrere dalla data di rilascio delle prove in questione e possono essere presentate da dette autorità nei tre anni successivi all'accettazione della prova di origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione. Articolo 1 1 Merci in transito 1. Le disposizioni relative alla libera circolazione dei prodotti industriali, di cui alla decisione n. 1/95 del Consiglio di associazione CE-Turchia del 22 dicembre 1995, o il regime tariffario preferenziale conferito sulla base delle misure tariffarie preferenziali previste dall'accordo sui prodotti del carbone e dell'acciaio o dalla decisione sui prodotti agricoli, possono essere applicate alle merci esportate dalla Turchia verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso la Turchia che soddisfano le condizioni relative all'attuazione delle disposizioni sulla libera circolazione dei prodotti industriali oppure le disposizioni del protocollo 1 dell'accordo sui prodotti del carbone e dell'acciaio o del protocollo 3 della decisione sui prodotti agricoli e che, alla data dell’adesione, erano in transito, in custodia temporanea, in deposito doganale o in una zona franca in Turchia o nel nuovo Stato membro di cui trattasi. 2. In tali casi, si applicano le disposizioni sulla libera circolazione dei prodotti industriali oppure si concede il trattamento preferenziale purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, alle autorità doganali del paese importatore sia presentata una prova dello status delle merci oppure una prova di origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI Articolo 12 Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo di Ankara. Articolo 13 1. Il presente protocollo è approvato dalle parti secondo le loro rispettive procedure. 2. Le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure di cui al precedente paragrafo. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Articolo 14 Il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione. Esso si applica a decorrere dal 1° maggio 2004. Articolo 15 Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, nederlandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese e nella lingua ufficiale della Turchia, ciascun testo facente ugualmente fede. Articolo 16 Il testo dell'accordo di Ankara, comprensivo degli allegati e dei protocolli che ne costituiscono parte integrante, e l'atto finale con le dichiarazioni ad esso allegate sono stilati nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese e tali testi fanno fede come i testi originali. Il Consiglio di associazione approva tali testi. Fatto a Bruxelles, [...] PER GLI STATI MEMBRI PER LA COMUNITÀ EUROPEA PER LA REPUBBLICA DI TURCHIA [1] GU C [...] del [...], pag. [...]. [2] GU 217 del 29.12.1994, pag. 3687/64. [3] GU C [...] del [...], pag. [...]. [4] GU [5] GU L 217 del 29.12.1994, pag. 3687/64. [6] Il testo del protocollo aggiuntivo è allegato alla decisione xxx (GU L xxx). [7] GU 217 del 29.12.1964, pag. 3687/64. [8] GU L 361 del 31.12.1977, pag. 2. [9] GU L 236 del 23.9.2003, pag. 1. [10] GU L 227 del 7.9.1996, modificato da ultimo dalla decisione n. 2/99 del comitato misto dell'8 luglio 1999 (GU L 212 del 12.8.1999). [11] Il protocollo cui è fatto riferimento nelle presenti note è il protocollo 1 dell'accordo tra la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Turchia sul commercio dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio. [12] GU L 86 del 20.3.1998, pag. 1. [13] Il protocollo cui è fatto riferimento nelle presenti note è il protocollo 3 della decisione n. 1/98 del Consiglio di associazione CE-Turchia, del 25 febbraio 1998, relativa al regime applicabile agli scambi di prodotti agricoli. [14] GU L 98 del 7.4.2001, pag. 31. Decisione modificata dalla decisione 1/2003 (GU L 2003 del 4.2.2003, pag. 51). [15] Di cui all'allegato IV, capitolo 5, paragrafi da 3 a 5 dell'atto allegato al trattato di adesione.