Proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee /* COM/2005/0181 def. - CNS 2005/0090 */
[pic] | COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE | Bruxelles, 3.5.2005 COM(2005) 181 definitivo 2005/0090(CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Relazione sull’attuazione delle disposizionidel nuovo regolamento finanziario (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Contesto Il nuovo regolamento finanziario (“RF”) stato adottato dal Consiglio, deliberando all’unanimità, nel giugno 2002, dopo aver concluso con successo una procedura di conciliazione con il Parlamento europeo e dopo aver ricevuto un importante contributo della Corte dei conti. Nel dicembre 2002, previa un’ampia consultazione delle istituzioni, la Commissione ha adottato le modalità d’esecuzione (“ME”) del nuovo RF. Entrambi questi regolamenti, che si applicano a tutte le istituzioni, sono entrati in vigore il 1° gennaio 2003. Il RF soggetto a riesame ogni tre anni, oppure ogni volta che si riveli necessario. Al momento dell’adozione del nuovo RF, nel 2002, la Commissione ha pronunciato dinanzi al Consiglio una dichiarazione, ripresa nel verbale, impegnandosi “ a riferire, entro il 1º gennaio 2006, in merito all’attuazione delle disposizioni contenute nel nuovo regolamento finanziario e, in particolare, sulla soppressione dei controlli ex ante centralizzati, nonché a presentare al Consiglio, se del caso, proposte appropriate”. La relazione elaborata dalla Commissione allegata al presente documento. 2. Obiettivi principali del riesame della Commissione - Migliorare l’ efficienza e la trasparenza nell’operatività delle norme. In molti casi non vi un’assoluta necessità di modificare le norme, ma si deve chiarire come interpretarle e applicarle. - Per i contratti e le sovvenzioni, semplificare le condizioni di tipo procedurale e documentale, specialmente nei casi di valore limitato, e assicurare che tali condizioni siano proporzionate ai relativi costi e rischi. Il processo di semplificazione ha avuto inizio con l’attuale revisione (“procedura accelerata”) delle ME e sarà completato con un’adeguata revisione delle ME in correlazione con la revisione dell’RF. - Per quanto riguarda le sovvenzioni, semplificare le condizioni relative alla verifica preliminare e alle garanzie finanziarie e legali, e assicurare che tali condizioni e gli oneri amministrativi che esse impongono ai beneficiari siano proporzionati ai relativi costi e rischi. - Chiarire e razionalizzare le regole riguardanti i metodi di gestione. 3. Impostazione generale del riesame 3.1. Portata La Commissione ritiene che tali obiettivi si possano conseguire mantenendo la stabilità per quanto riguarda i principi, i concetti e la struttura basilari dell’RF, e auspica che le altre istituzioni condividano questa sua posizione. Per una sana gestione finanziaria, sono necessarie regole stabili. Le regole finanziarie, inoltre, impongono condizioni ai beneficiari di sovvenzioni e di contratti. Cambiare queste regole troppo spesso, o senza una giustificazione adeguata, può avere incidenza negativa sui beneficiari e sull’immagine dell’Unione europea. Di conseguenza, la revisione avrà portata limitata. 3.2. Calendario L’obiettivo giungere all’accordo sulle modifiche per farle entrare in vigore il 1° gennaio 2007. Questa data coinciderà con l’entrata in vigore delle prospettive finanziarie per il periodo 2007-2013. Saranno modificate anche le ME, e le nuove ME dovranno essere adottate alla medesima data. Prima dell’adozione dei nuovi regolamenti, deve esservi un adeguato lasso di tempo perché le istituzioni ed i servizi si preparino ai cambiamenti prima dell’entrata in vigore di tali regolamenti. 4. Metodi e criteri applicati dalla commissione nel suo riesame La Commissione ha applicato criteri rigorosi per accertare quali modifiche siano assolutamente necessarie. Nel luglio 2004, le unità finanziarie di tutti i servizi della Commissione hanno descritto in una relazione speciale, di loro iniziativa, le difficoltà che essi sperimentano con le regole attuali. Anche le altre istituzioni hanno presentato suggerimenti. La Commissione intende procedere ad adeguate consultazioni degli “operatori interessati” per le politiche comunitarie sulle quali le regole eserciteranno i loro effetti. La Commissione ha tenuto conto delle seguenti considerazioni: a) le modifiche normative vanno riservate ai problemi per i quali non vi nessuna alternativa . Ove possibile, si deve ricorrere ad altre soluzioni , quali note interpretative o misure amministrative; b) sono inaccettabili modifiche che ribaltino le riforme interne o ne inficino i loro elementi cruciali; c) le modifiche normative vanno proposte solo in presenza di effettive difficoltà . Ogni proposta di modifica deve avere lo scopo di: - rendere più agevole per la Commissione adempiere all’obbligo impostole dal trattato di eseguire il bilancio e conseguire gli obiettivi politici; - migliorare o assicurare una sana gestione finanziaria; - accrescere la tutela degli interessi finanziari dell’UE contro le frodi e le attività illecite; - contribuire a far ottenere una dichiarazione positiva di affidabilità. 5. Modifiche ritenute necessarie 5.1. Principi del bilancio a) Gli altri atti normativi riguardanti l’esecuzione del bilancio devono ottemperare all’RF. Occorre rafforzare tale principio (articolo 2 RF). b) Si deve estendere il principio della veridicità del bilancio (articolo 5 RF), per evidenziare che agli impegni giuridici deve corrispondere, a titolo di copertura, un’adeguata iscrizione di stanziamenti nel bilancio. c) Per quanto riguarda il principio dell’unità del bilancio , necessario semplificare la regola relativa agli interessi derivanti dai prefinanziamenti (articolo 5, paragrafo 4 RF). Secondo la regola attuale, i prefinanziamenti e gli interessi da essi derivanti appartengono alla Comunità e gli interessi devono essere recuperati, almeno una volta all’anno. Attualmente il campo di applicazione di tale regola limitato alle sovvenzioni soggette alla gestione centralizzata dei servizi della Commissione (art. 3 ME), il che fa gravare un onere sproporzionato sui programmi per i quali sono necessarie risorse amministrative interne per gestire gli ordini di riscossione. Viene quindi proposto di consentire che l’importo degli interessi sia detratto, a titolo di compensazione, dal saldo del pagamento che si deve versare al beneficiario. In tal modo si preservano i principi secondo cui la proprietaria dei prefinanziamenti la Comunità e gli interessi che da essi derivano devono essere contabilizzati. I limiti del campo di applicazione della regola generale vanno inseriti nell’RF invece che nelle ME. d) Riguardo al principio dell’annualità , si devono introdurre maggiori efficienza e trasparenza, per rispondere alle seguenti esigenze. - Il riporto di stanziamenti non dissociati va consentito, a titolo non ufficiale, nel caso delle spese per i pagamenti diretti a favore degli agricoltori. - Nei casi di aiuti erogati per situazioni di crisi e di operazioni di aiuto umanitario, di cui all’articolo 110 RF, si deve autorizzare, a titolo di eccezione, che impegni di spesa vengano assunti in anticipo , dal 15 dicembre dell’esercizio n-1. - Si devono abrogare le restrizioni relative alla soglia massima per gli impegni anticipati (dal 15 novembre dell’esercizio n-1, imputati sul bilancio dell’esercizio n) a carico dell’attuale “FEAOG / sezione garanzia” intesi a coprire le spese di gestione corrente (art. 150, par. 3 RF). Con il nuovo Fondo europeo agricolo di garanzia (COM(2004) 489), le domande di pagamenti si concentreranno prevalentemente all’inizio dell’esercizio di bilancio n. - Gli stanziamenti non dissociati per i provvedimenti nel settore veterinario , imputati all’attuale “FEAOG / sezione garanzia” devono essere trasformati in stanziamenti dissociati, più rispondenti al carattere pluriennale di tali spese (art. 149, par. 1 RF). e) Riguardo al principio dell’universalità , all’elenco delle entrate con destinazione specifica (art. 18) si devono aggiungere due voci: - la possibilità per gli Stati membri di erogare contributi ad hoc a favore di programmi nel settore delle relazioni esterne; - i proventi derivanti dalla vendita di autoveicoli, apparecchiature, impianti, ecc. f) Attualmente, la Commissione deve ottenere l’autorizzazione dell’autorità di bilancio prima di accettare liberalità (art. 19, par. 2). Per evitare procedure gravose e non necessarie, opportuno limitare la necessità dell’autorizzazione alle liberalità comportanti oneri considerevoli. g) Per quanto riguarda il principio della specializzazione del bilancio, si devono semplificare e chiarire quelle norme relative agli storni di stanziamenti che si sono rivelate gravose o non chiare: - la “ procedura di notifica ” (artt. 22 e 23): il testo non indica quando inteso che cominci a decorrere il termine per la decisione dell’autorità di bilancio. È quindi necessaria una precisazione; - ai fini dell’efficienza, si deve consentire alla Commissione di decidere a titolo autonomo riguardo agli storni dalla riserva nel caso che, per l’azione in questione, l’atto di base manchi quando il bilancio già preparato, ma sia adottato nel corso dell’esercizio (art. 23, par. 1, nuova lettera d); - le norme relative agli storni di stanziamenti amministrativi devono essere adattate alla nuova struttura di elaborazione del bilancio in base alle attività (ABB). 5.2. Metodi di gestione (artt. 53-57) a) Si deve sopprimere la limitazione della gestione concorrente al FEAOG, sezione garanzia, e ai fondi strutturali, così da riflettere la prassi attuale basata sulla normativa in vigore e le proposte relative agli atti di base dopo il 2006. b) Riguardo alla gestione congiunta con organizzazioni internazionali, se ne devono chiarire la definizione e le condizioni, completando tali norme in rispondenza alle esigenze operative. c) Si devono semplificare le condizioni ed i criteri per avvalersi degli organismi pubblici nazionali (“ organismi nazionali ”), così da rendere più agevole ricorrere ad essi, e si deve estendere il campo di applicazione di tale disposizione agli organismi pubblici internazionali. d) Si deve includere, come un caso speciale di gestione centralizzata indiretta, il caso specifico dei consulenti speciali / capimissione nominati dal Consiglio per gestire determinate azioni nel settore della politica estera e di sicurezza comune (PESC). e) Si deve modificare il divieto di delegare a organismi privati alcune funzioni di esecuzione, poiché l’esperienza acquisita ha mostrato che i termini di tale divieto erano più rigorosi del necessario. f) Infine, tenuto conto della necessità di un contesto comune in materia di controlli , vengono rafforzati i controlli che la Commissione effettua sulla gestione decentrata o centralizzata indiretta ed eventualmente sulla gestione concorrente, aggiungendo disposizioni riguardanti le responsabilità degli Stati membri nell’ambito della gestione concorrente. 5.3. Operatori finanziari È necessario adeguare le relazioni tra il revisore contabile interno della Commissione e gli organismi (art. 185 RF): questi devono comprendere una funzione di revisione contabile interna, responsabile nei confronti del rispettivo consiglio di amministrazione, mentre il revisore contabile interno della Commissione riferisce al collegio dei commissari sulle procedure e sistemi della Commissione. Per quanto riguarda il contabile, si deve chiarire la sua responsabilità di certificare i conti in base alle informazioni finanziarie trasmessegli dagli ordinatori. 5.4. Recupero di crediti (artt. 72-73 ter ) Si devono chiarire e rafforzare le norme relative al recupero di crediti: a) Il recupero forzato va facilitato assicurando (all’articolo 72 RF) che i crediti della Comunità possano beneficiare anche degli strumenti adottati a norma delle disposizioni del trattato relative alla cooperazione giudiziaria nelle questioni di diritto civile aventi implicazioni transfrontaliere (art. 65 del trattato CE). b) Gli Stati membri devono riservare a tali recuperi il medesimo trattamento previsto per i loro crediti fiscali all’interno della loro giurisdizione, riconoscendo loro i medesimi privilegi . c) L’esperienza che i servizi della Commissione hanno acquisito nella prassi indica che, contrariamente alle autorità statali in numerose giurisdizioni nazionali, la Comunità non soggetta a un termine di prescrizione allo scadere del quale i suoi crediti finanziari si estinguono . L’introduzione di un simile termine di prescrizione corrisponde ai principi di una sana gestione finanziaria e della parità di trattamento tra gli operatori. Il medesimo termine di prescrizione di cinque anni già previsto per le ammende e le penalità di mora nel regolamento del Consiglio riguardante l’applicazione delle regole di concorrenza. 5.5. Appalti pubblici e contratti Uno dei principali obiettivi, e successi, dell’RF adottato nel 2002 consisteva nel recepire le direttive CE riguardanti le procedure di appalto , in modo che le istituzioni comunitarie applichino gli stessi standard degli Stati membri . Con l’adozione, nel 2004, della nuova direttiva CE sui pubblici appalti, sono necessarie altre modifiche dell'RF: a) si deve prevedere la possibilità di dichiarare la segretezza di un appalto; b) si deve distinguere tra i motivi di esclusione più gravi e altri motivi che presentano rischi finanziari minori: i motivi più gravi devono comportare obbligatoriamente l’esclusione, mentre gli altri motivi vanno fatti valere quando necessario, in base alla valutazione dei rischi effettuata dall’amministrazione aggiudicatrice. L’esperienza acquisita ha mostrato la necessità delle seguenti modifiche: a) si deve prevedere la possibilità di condividere una base dati comune relativa ai candidati od offerenti che si trovano in situazioni di esclusione ai sensi degli articoli 93 e 94 RF; b) si devono estendere le norme semplificate all’aggiudicazione di contratti ad esperti esterni, incaricati di procedere a valutazioni e di prestare assistenza tecnica (artt. 91 e 97 RF); c) si devono chiarire gli obblighi delle istituzioni di sospendere una procedura di aggiudicazione o l’esecuzione di un contratto nei casi di frode, ecc. 5.6. Sovvenzioni È necessario semplificare le norme, adeguando meglio ai relativi rischi finanziari le disposizioni in materia di accertamenti e garanzie. a) Si deve chiarire il campo di applicazione del titolo riguardante le sovvenzioni (titolo VI della parte prima dell’RF) con particolare riguardo (art. 108 RF) per i finanziamenti correlati a prestiti ed a partecipazioni azionarie . b) Per quanto riguarda i pubblici appalti, necessario aggiungere il principio della proporzionalità . c) Si deve chiarire la portata della norma di esclusione di profitti e la sua articolazione tra l’RF e le ME. d) In certe situazioni, la natura dell’azione non lascia la scelta nella selezione dei beneficiari: all’articolo 110 RF si deve quindi aggiungere tale caso. e) Non si può accordare a ciascun beneficiario più di una sovvenzione per la medesima azione. Tuttavia, alcuni atti di base consentono di combinare vari finanziamenti comunitari, ritenendo utile, per esempio, che i fondi strutturali siano integrati con interventi previsti in altri programmi (quali le TEN). Si deve anche chiarire che i medesimi costi non possono mai essere finanziati due volte (art. 111 RF). f) Nel caso di sovvenzioni di funzionamento , la norma secondo la quale la relativa convenzione deve essere firmata non oltre quattro mesi dopo l’inizio dell’anno contabile del beneficiario si rivelata più rigorosa del necessario. Poiché vi sono norme tassative che escludono il finanziamento retroattivo, si può tranquillamente stabilire il termine suddetto a sei mesi (art. 112 RF). g) Il metodo dei pagamenti forfettari va autorizzato nell’ambito dell’RF accanto al metodo, più consueto, del rimborso di una percentuale dei costi effettivamente sostenuti (nuovo articolo 113 bis ). h) Si devono abrogare alcune restrizioni relative all’ammissibilità dei beneficiari (art. 114 RF), per consentire sovvenzioni a persone fisiche ed a determinati tipi di associazioni prive di personalità giuridica . i) Le norme relative all’esclusione dalle procedure di sovvenzione devono includere la medesima distinzione prevista per gli appalti (vedasi il precedente punto 5.6, 1 b), in funzione del grado di gravità (art. 114 RF). j) Si deve prevedere esplicitamente il caso in cui l’attuazione di un’azione richiede la concessione di un sostegno finanziario a terzi. 5.7. Contabilità Non sono proposte modifiche sostanziali per il titolo VII della parte prima (artt. 121-138 RF). È necessario soltanto chiarire e precisare la possibilità di ampliare la portata del consolidamento nel rispetto delle norme contabili comunitarie. 5.8. Settori politici specifici nella parte seconda dell’RF a) Titolo I: Agricoltura. Di alcune modifiche si già trattato in precedenza, al punto 5.1 (Principi del bilancio). Inoltre: - si deve adeguare la terminologia per tener conto del nuovo Fondo europeo agricolo di garanzia ( FEAGA ); - nei casi in cui si attende una decisione per lo storno di stanziamenti, gli impegni provvisori si possono assumere al di là del termine normale di due mesi dopo la data alla quale si sono ricevuti gli stati delle spese degli Stati membri; - l’articolo 153 RF riguardante gli storni non abbastanza preciso: vi si deve fare riferimento soltanto alla procedura di notifica di cui all’articolo 23. b) Titolo II: Fondi strutturali. - Nel titolo e all’articolo 155, paragrafi 1 e 3, si deve adeguare la terminologia per riferirsi specificamente ai fondi strutturali, al Fondo di coesione, al Fondo per la pesca e al Fondo agricolo per lo sviluppo rurale. - Nei nuovi atti di base che la Commissione proporrà per le azioni strutturali dopo il 2006, la norma del disimpegno automatico degli stanziamenti sospesa in casi di forza maggiore che intralcino gravemente l’attuazione delle azioni. Di conseguenza, in tali casi non più necessario ricostituire gli stanziamenti. Nondimeno, la Commissione ritiene giustificato continuare a prevedere l’eventualità di “errore manifesto” da parte sua (art. 157), il che consentirà di reperire stanziamenti d’impegno senza turbare la programmazione generale degli stanziamenti per il periodo settennale. c) Titolo III: Ricerca A titolo di eccezione, si deve consentire di ricostituire stanziamenti d’impegno disimpegnati nel caso del programma quadro di ricerca, a condizioni rigorosamente definite. In tal modo, sarà possibile disimpegnare stanziamenti accantonati per progetti che non sono stati attuati in misura totale o parziale e riutilizzarli per progetti alternativi di sufficiente livello qualitativo. 5.9. Uffici Si devono autorizzare gli uffici europei interistituzionali ad agire come ordinatori delegati per i corrispondenti stanziamenti iscritti nel bilancio di altre istituzioni. 5.10. Il trattato costituzionale La Commissione ha elaborato la presente proposta in funzione della situazione in sede giuridica alla data alla quale la proposta stessa stata adottata. Una volta ratificato il trattato costituzionale, saranno proposte le modifiche dell’RF eventualmente necessarie. 2005/0090 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO del […] recante modifica del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 279, visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 183, vista la proposta della Commissione[1], visto il parere del Parlamento europeo[2], visto il parere della Corte dei conti[3], considerando quanto segue: (1) Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio[4], qui di seguito denominato “il regolamento finanziario”, getta le basi giuridiche della riforma della gestione finanziaria. In quanto tale, se ne devono mantenere e rafforzare gli elementi essenziali. Inoltre, tale regolamento enuncia i principi di bilancio che si devono rispettare in tutti gli atti normativi, contenendo le deroghe al minimo strettamente necessario. (2) Alcune modifiche sono giustificate dall’esperienza acquisita nella prassi, nell’intento di facilitare l’esecuzione del bilancio e il conseguimento dei relativi obiettivi politici e di adeguare alcune disposizioni di ordine procedurale e documentale, così da renderle più proporzionate ai relativi rischi e costi. (3) Tutte le modifiche sono intese a conseguire gli obiettivi delle riforme della Commissione, ad assicurare una sana gestione finanziaria ed a potenziare la tutela degli interessi finanziari delle Comunità contro le frodi e le attività illecite, contribuendo così ad ottenere una ragionevole assicurazione della legalità e regolarità delle operazioni finanziarie. (4) Alcune modifiche sono necessarie per tener conto delle disposizioni di esecuzione delle entrate e delle spese del bilancio, contenute in atti legislativi da adottare per il periodo dal 2007 al 2013, allo scopo di assicurare la coerenza tra tali atti e il regolamento finanziario. (5) Si deve rafforzare il principio secondo cui gli altri atti legislativi relativi all’esecuzione del bilancio devono conformarsi al regolamento finanziario. (6) In alcuni punti, sono necessarie maggiori efficienza e trasparenza per quanto riguarda l’applicazione dei principi di bilancio al fine di rispondere meglio ad esigenze operative. (7) Riguardo al principio dell’unità del bilancio, si deve semplificare la norma relativa agli interessi derivanti dai prefinanziamenti. L’onere amministrativo necessario per recuperare tali interessi sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito. Sarebbe più efficace prevedere che gli interessi siano detratti, a titolo di compensazione, dal saldo del pagamento da versare al beneficiario. (8) Riguardo al principio dell’annualità, per rispondere alle esigenze funzionali si devono introdurre maggiori flessibilità e trasparenza. A titolo eccezionale, si deve consentire il riporto di stanziamenti nel caso delle spese per i pagamenti diretti a favore degli agricoltori, previsti nell’ambito del nuovo Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA). Si deve autorizzare l’impegno anticipato di spese per gli aiuti da erogare in situazioni di crisi e per operazioni di aiuto umanitario, cosicché la Comunità possa reagire adeguatamente se una calamità internazionale si verifica al termine dell’esercizio. (9) I pagamenti richiesti agli Stati membri a norma dei nuovi regolamenti nel settore agricolo s’incentreranno prevalentemente all’inizio dell’esercizio n. Di conseguenza, si deve sopprimere la soglia massima per gli impegni anticipati da imputare al FEAGA (dal 15 novembre dell’esercizio n-1) a copertura delle spese di gestione corrente (a carico del bilancio dell’esercizio n) per l’ultimo bilancio agricolo adottato. Riguardo al limite previsto per gli impegni anticipati per le spese amministrative, si deve modificare il testo per introdurvi il riferimento agli stanziamenti decisi dall’autorità di bilancio. (10) L’impiego di stanziamenti non dissociati per i provvedimenti veterinari, a carico del FEAGA costituisce un indebito ostacolo all’attuazione di tali azioni, in particolare a causa delle limitazioni frapposte alla possibilità di riporti. Per queste spese si deve quindi consentire l’impiego di stanziamenti dissociati, il che risponde meglio al carattere pluriennale delle azioni. (11) Per quanto riguarda il principio dell’universalità, all’elenco delle entrate con destinazione specifica si devono aggiungere due voci. Anzitutto, come possibile attualmente nell’ambito di programmi specifici di ricerca, si dovrebbe consentire agli Stati membri di erogare contributi ad hoc , a titolo di entrate con destinazione specifica, per progetti attinenti ai programmi di relazioni esterne gestiti dalla Commissione. Inoltre, i proventi derivanti dalla vendita di autoveicoli, macchinari, impianti, materiali ed apparecchiature scientifiche e tecniche che vengono sostituiti o rottamati devono essere considerati entrate con destinazione specifica, quale stimolo per gli ordinatori a riscuotere da tale vendita i massimi prezzi. (12) Attualmente, la Commissione deve ottenere l’autorizzazione dell’autorità di bilancio prima di accettare liberalità, quali doni o legati, che comportino oneri. Per evitare procedure gravose e non necessarie, l’autorizzazione deve essere prevista soltanto nel caso di oneri considerevoli. (13) Per quanto riguarda il principio della specializzazione del bilancio, si devono semplificare e chiarire, in certi punti, le norme che disciplinano gli storni di stanziamenti, perché nella prassi si sono rivelate gravose o non chiare. L’intenzione era che l’articolo 22 del regolamento finanziario si applicasse alle istituzioni eccettuata la Commissione, poiché questa ha un regime proprio. Tale disposizione va modificata di conseguenza. (14) Riguardo alla “procedura di notifica”, la Commissione e le altre istituzioni notificano le proposte di storni all’autorità di bilancio, la quale può ricorrere alla procedura normale se intende sollevare obiezioni. In simili casi, per la decisione dell’autorità di bilancio riguardo allo storno si applicano in teoria i consueti termini temporali, ma il testo attuale non precisa da quale momento inteso che decorra il termine. Si deve porre rimedio a tale omissione. (15) Come misura di semplificazione per la gestione del rispettivo bilancio, si deve consentire alle altre istituzioni, ad eccezione della Commissione, di effettuare storni di stanziamenti da un articolo a un altro, all’interno del medesimo capitolo, senza doverlo notificare preliminarmente all’autorità di bilancio. (16) Ai fini dell’efficienza, si deve consentire alla Commissione di prendere decisioni autonome riguardo a storni dalla riserva nei casi in cui per l’azione in questione l’atto di base, ai sensi dell’articolo 49 del regolamento finanziario, manca al momento in cui viene elaborato il bilancio, ma adottato nel corso dell’esercizio. (17) Le norme relative agli storni amministrativi effettuati dalla Commissione devono essere adattate alla nuova struttura di elaborazione del bilancio in base alle attività (ABB). La “procedura di notifica” va quindi limitata a quegli storni tra articoli, all’interno del capitolo amministrativo di ciascun titolo, che sono superiori al 10% degli stanziamenti dell’esercizio. La Commissione dovrebbe invece decidere a titolo autonomo gli storni tra articoli di titoli diversi che finanziano spese della medesima natura. (18) In seguito alla soppressione della riserva prevista per i prestiti comunitari e per le garanzie comunitarie sui prestiti a paesi terzi e in seguito all’adozione del nuovo dispositivo di dotazione del fondo di garanzia per le azioni esterne, necessario modificare gli articoli 26, 45 e 46 del regolamento finanziario. (19) Per quanto riguarda la procedura di bilancio, il disposto dell’articolo 29 del regolamento finanziario, secondo cui il bilancio deve essere pubblicato entro due mesi dall’adozione, si rivelato irrealistico: sarebbe più pragmatico fissare tale termine a tre mesi. All’articolo 33 si deve introdurre il concetto di “rendiconti di attività”, per rendere ufficiale uno degli elementi cruciali dell’ABB. All’articolo 46 riguardante il contenuto del bilancio, lo scadenzario dei pagamenti va incluso nei documenti di lavoro che corredano il progetto preliminare di bilancio invece che nel bilancio stesso, poiché esso non pertinente alla procedura di bilancio ed inutilmente gravoso. (20) Per quanto riguarda i metodi di gestione, all’articolo 53, paragrafo 3 del regolamento finanziario si deve sopprimere la limitazione della gestione concorrente al Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e ai fondi strutturali, poiché altri programmi supplementari saranno ora attuati in regime di gestione concorrente. Si deve rendere più chiaro il disposto dell’articolo 53, paragrafo 7, relativo alla gestione congiunta. Si devono semplificare i criteri enunciati all’articolo 54 per ricorrere agli organismi pubblici nazionali per facilitare tale ricorso e per rispondere alle crescenti esigenze operative. Inoltre, si deve estendere il campo di applicazione di tale disposizione agli organismi pubblici internazionali. All’articolo 54 si deve anche chiarire la posizione riguardo al caso speciale dei consulenti e dei capimissione nominati dal Consiglio per gestire determinate azioni nel contesto della politica estera e di sicurezza comune. (21) Si devono stabilire con maggiore precisione le responsabilità degli Stati membri nell’ambito della gestione concorrente, per tener conto degli attuali dibattiti tra le istituzioni relativi alla procedura di discarico e agli adeguati sistemi di controllo da prevedere, così da rispecchiare le responsabilità reciproche tra gli Stati membri e la Commissione. Considerata la necessità di un contesto comune di controllo, dovrebbero essere rafforzati i controlli da parte della Commissione nell’ambito della gestione decentrata o centralizzata indiretta ed eventualmente della gestione concorrente. (22) All’articolo 57 del regolamento finanziario si deve modificare il divieto di delegare atti d’esecuzione a organismi privati, poiché i termini di tale divieto si sono rivelati più rigorosi del necessario. Per esempio, la Commissione deve avere la possibilità di assicurarsi i servizi di un’agenzia di viaggi o di un organizzatore di conferenze per rimborsare i costi ai partecipanti a conferenze, vigilando peraltro affinché tali imprese private non esercitino nessun potere di apprezzamento discrezionale. (23) Si deve conferire all’ordinatore delegato il diritto di sottoporre una questione ad un organo specializzato in materia d’irregolarità finanziare, se ritiene che si sia verificata un’irregolarità finanziaria. (24) Per quanto riguarda il contabile, se ne deve chiarire la responsabilità per la certificazione dei conti in base alle informazioni finanziarie trasmessegli dagli ordinatori. (25) Per quanto riguarda il revisore contabile interno, si devono chiarire le relazioni tra il revisore contabile interno della Commissione e gli organismi costituiti dalle Comunità. Tali organismi devono comprendere una funzione di revisione contabile interna, responsabile nei confronti del rispettivo consiglio di amministrazione, mentre il revisore contabile interno della Commissione riferisce al collegio dei commissari sulle procedure e sistemi della Commissione. Per il revisore contabile interno della Commissione, dovrebbe essere necessario soltanto certificare che le funzioni di revisione contabile interna di tali organismi rispondano agli standard internazionali. A tale scopo, il revisore contabile interno deve essere in grado di procedere ad accertamenti qualitativi. (26) Si devono chiarire e rafforzare le norme relative al recupero dei crediti, per tener conto della giurisprudenza recente e per meglio salvaguardare gli interessi finanziari delle Comunità. Si deve facilitare il recupero forzato assicurando, all’articolo 72 del regolamento finanziario, che i crediti della Comunità possano beneficiare anche delle misure adottate in base alle disposizioni del Trattato CE riguardanti la cooperazione giudiziaria nelle questioni di diritto civile aventi implicazioni transfrontaliere, il che significa, in particolare, che un diritto sancito dai tribunali di una giurisdizione dovrebbe essere riconosciuto nelle altre giurisdizioni mediante procedura semplificata. Per potenziare l’efficacia dei recuperi, si deve introdurre un nuovo articolo 73 bis , a norma del quale gli Stati membri sono tenuti a riservare ai crediti comunitari il medesimo trattamento che essi riservano ai crediti di natura fiscale all’interno della loro giurisdizione. (27) Si deve introdurre un termine di prescrizione per i crediti. Al contrario di molti dei suoi Stati membri, la Comunità non soggetta a un termine di prescrizione alla scadenza del quale i suoi crediti finanziari si estinguono, né a un termine di prescrizione per adire le vie legali contro terzi allo scopo di far valere i suoi crediti. L’introduzione del termine di prescrizione nel nuovo articolo 73 ter risponde all’esigenza di una sana gestione finanziaria. (28) Per quanto riguarda le norme relative agli appalti pubblici, sono necessari alcuni adeguamenti tecnici per assicurare che la terminologia del regolamento finanziario corrisponda perfettamente a quella della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi[5]. Si deve conferire alle istituzioni comunitarie, all’articolo 91 del regolamento finanziario, la possibilità, prevista in tale direttiva per gli Stati membri di dichiarare segrete le procedure di aggiudicazione di un appalto. (29) Le norme del regolamento finanziario riguardanti l’esclusione di offerenti impongono alle istituzioni comunitarie un regime più rigoroso di quello previsto nella direttiva 2004/18/CE. Nel regolamento finanziario non si fa distinzione tra i motivi più gravi di esclusione ed altri motivi. Nella direttiva 2004/18/CE, invece, tale distinzione presente e la si deve applicare alle istituzioni comunitarie. Gli articoli 93 e 94 del regolamento finanziario devono prevedere l’esclusione obbligatoria nei casi più gravi, lasciando all’amministrazione aggiudicatrice la possibilità di aggiungere altri casi di esclusione, in base a una valutazione dei rischi. La medesima distinzione va introdotta all’articolo 114 del regolamento finanziario per quanto riguarda le sovvenzioni. Le norme relative alle sanzioni, previste all’articolo 96 del regolamento finanziario, devono esser modificate di conseguenza. (30) All’articolo 93 del regolamento finanziario si deve rendere obbligatorio, per i candidati od offerenti nell’ambito delle procedure di appalto, di certificare, se loro richiesto, la proprietà, l’amministrazione, il controllo o il potere di rappresentanza dell’entità giuridica che presenta l’offerta. (31) L’articolo 95 del regolamento finanziario prevede che tutte le istituzioni tengano basi di dati relative ai candidati od offerenti che si trovano nelle situazioni di esclusione di cui all’articolo 93 o 94 ed abbiano accesso alle rispettive basi. Sarebbe più efficace in termini di costi, e pur sempre in linea con tale principio, consentire alle istituzioni di piccole dimensioni, che organizzano soltanto poche gare d’appalto, di ottemperare a tale obbligo condividendo una base di dati. (32) I successivi programmi quadro di ricerca hanno facilitato le attività della Commissione, stabilendo norme semplificate specifiche per disciplinare l’aggiudicazione di contratti a esperti esterni, incaricati di procedere a valutazioni o di prestare assistenza tecnica. Agli articoli 91 e 97 del regolamento finanziario si devono prevedere disposizioni analoghe per tutti gli altri programmi per i quali si riveli necessaria una tale procedura. (33) Si devono chiarire, per renderli ben comprensibili e l’assicurarne l’adempimento, gli obblighi delle istituzioni di sospendere la procedura di aggiudicazione di un appalto o l’esecuzione di un contratto, a norma dell’articolo 103 del regolamento finanziario, nei casi di frodi e d’irregolarità. (34) È necessario semplificare le norme riguardanti le sovvenzioni. Le disposizioni relative agli accertamenti e alle garanzie devono essere più proporzionate ai relativi rischi finanziari. Si devono apportare alcune modifiche essenziali anzitutto al regolamento finanziario, per poi enunciare minuziose disposizioni nelle modalità d’esecuzione. All’articolo 108 del regolamento finanziario si deve chiarire il campo di applicazione delle sovvenzioni, con particolare riguardo per i finanziamenti correlati con operazioni di prestito e di partecipazione azionaria. Inoltre, si deve aggiungere il principio della proporzionalità. (35) È opportuno includere nel regolamento finanziario le eccezioni alla regola dell’assenza di profitti, prevista nelle modalità d’esecuzione. Inoltre, all’articolo 109 del regolamento finanziario si deve ben chiarire che lo scopo di concedere sovvenzioni a favore di determinate azioni consiste interamente nel contribuire a rafforzare la capacità finanziaria o nel produrre un reddito. (36) La norma secondo la quale le sovvenzioni vanno accordate in base a un invito a presentare proposte ha dimostrato la propria validità. Tuttavia, l’esperienza ha mostrato che, in certe situazioni, la natura dell’azione non lascia scelte per la selezione dei beneficiari: all’articolo 110 del regolamento finanziario si deve riconoscere espressamente che si verificano simili casi eccezionali. (37) Si deve adeguare la norma secondo la quale per la medesima azione non si può accordare più di una sovvenzione a favore di ogni singolo beneficiario, poiché alcuni atti di base consentono invece di combinare più finanziamenti comunitari e tali casi potrebbero essere più numerosi in futuro, nell’intento di assicurare l’efficacia delle spese. Nondimeno, ci si deve avvalere di tale opportunità per chiarire, all’articolo 111 del regolamento finanziario, che i medesimi costi non possono essere mai finanziati due volte dal bilancio comunitario. (38) Quando vengono concesse sovvenzioni per i costi correnti, la norma secondo la quale non si può firmare la necessaria convenzione oltre quattro mesi dopo l’inizio dell’anno contabile del beneficiario si rivelata più rigorosa del necessario. All’articolo 112 del regolamento finanziario si può tranquillamente fissare tale termine a sei mesi. (39) Ai fini della chiarezza e della trasparenza, in un nuovo articolo 113 bis del regolamento finanziario si deve autorizzare il ricorso a pagamenti forfettari, accanto al più consueto metodo del rimborso dei costi effettivamente sostenuti. (40) All’articolo 114 del regolamento finanziario si devono sopprimere alcune restrizioni relative all’ammissibilità dei beneficiari, per consentire le sovvenzioni a favore di persone fisiche e di determinati tipi di entità prive di personalità giuridica. (41) Fintantoché si continuerà ad accordare sovvenzioni in base a criteri di selezione e di concessione, non vi la necessità concreta di far valutare tali criteri da un unico e medesimo comitato: di conseguenza, all’articolo 116 del regolamento finanziario si deve sopprimere tale disposizione. (42) Per quanto riguarda i criteri che devono applicare i beneficiari di sovvenzioni nel procedere all'aggiudicazione di appalti, la norma attuale di cui all’articolo 120 non chiara e deve essere semplificata. È inoltre necessario prevedere esplicitamente il caso in cui per attuare un’azione occorre concedere un sostegno finanziario a terzi. (43) Per quanto riguarda le norme sulla contabilità ed i conti, all’articolo 121 del regolamento finanziario si deve prevedere la possibilità per l’ordinatore della Commissione di determinare, nel rispetto degli standard internazionali, quali altri organismi, oltre a quelli che ricevono sussidi comunitari, rientrino nell’ambito del consolidamento. (44) Nella prospettiva dell’entrata in vigore del nuovo FEAGA, che dal 2007 sostituirà il FEAOG, necessario adeguare la terminologia nel titolo del Titolo I della parte seconda e negli articoli da 148 a 151. Si devono apportare chiarimenti all’articolo 151 in modo che, nei casi in cui si in attesa di una decisione relativa a uno storno di stanziamenti, sia possibile assumere gli impegni provvisori dopo il consueto termine di due mesi successivo alla data alla quale si sono ricevuti gli stati delle spese degli Stati membri. Sono necessari chiarimenti relativi agli storni anche per l’articolo 153. (45) Come per il titolo II della parte seconda, si deve adeguare la terminologia all’articolo 155, paragrafi 1 e 3 del regolamento finanziario, cosicché il riferimento riguardi soltanto i fondi strutturali, il Fondo di coesione, il Fondo per la pesca e il Fondo per lo sviluppo rurale. Si devono sopprimere i riferimenti allo strumento per le politiche strutturali di preadesione (ISPA) e per i provvedimenti di sviluppo nel settore agricolo (SAPARD), poiché questi implicano la gestione di paesi terzi su base decentrata, a norma dell’articolo 164, e continueranno ad essere attuati in gran parte secondo le modalità attuali. Per quanto riguarda la ricostituzione di stanziamenti disimpegnati, a norma dei nuovi atti di base per le azioni strutturali nel periodo 2007-2013, che comprendono i casi di “forza maggiore”, la disposizione al riguardo va preservata nel regolamento finanziario soltanto per i casi di “errore manifesto” imputabile alla Commissione. (46) All’articolo 160 del regolamento finanziario, necessario aggiungere una disposizione relativa alle entrate con destinazione specifica derivanti dalla dissoluzione della Comunità europea del carbone e dell’acciaio e dalla messa a disposizione dei corrispondenti stanziamenti. (47) È necessario consentire la ricostituzione degli stanziamenti disimpegnati come conseguenza della non attuazione totale o parziale dei progetti per i quali essi erano stati accantonati. Tuttavia ciò deve essere possibile solo a determinate condizioni e soltanto nel settore della ricerca, dato che i progetti di ricerca presentano rischi finanziari maggiori rispetto a quelli di altre politiche. (48) Per quanto riguarda le azioni esterne, si deve chiarire che le procedure di concessione di sovvenzioni che i paesi terzi devono applicare in caso di gestione decentrata vanno precisate nelle convenzioni di finanziamento concluse con tali paesi. Si tratta qui di codificare la prassi esistente. (49) Per quanto riguarda gli uffici europei, si deve conferire alle istituzioni la possibilità di delegare ai direttori degli uffici europei interistituzionali i poteri di ordinatore per la gestione degli stanziamenti iscritti nelle rispettive sezioni del bilancio, allo scopo di facilitare tale gestione. Pur mantenendone invariato il contenuto, si devono lievemente ristrutturare gli articoli 171, 173 e 176 del regolamento finanziario, per chiarire la subdelega dei poteri di ordinatore ai direttori degli uffici. (50) È quindi necessario modificare di conseguenza il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002, HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 così modificato: (1) All’articolo 1, il primo comma sostituito dal seguente: “Il presente regolamento specifica le norme relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio generale delle Comunità europee, qui di seguito denominato «il bilancio», e alla presentazione e alla revisione dei conti.” (2) L’articolo 2 sostituito dal seguente: “Articolo 2 Le disposizioni relative all’esecuzione del bilancio in entrate o in spese contenute in un altro atto normativo devono rispettare, in particolare, i principi di bilancio enunciati nel titolo II.” (3) All’articolo 5, il paragrafo 4 sostituito dal seguente: “4. Gli interessi prodotti dai fondi che sono proprietà delle Comunità sono iscritti in bilancio come entrate varie, fatto salvo il disposto degli articoli 5 bis , 18 e 74.” (4) Nella parte prima, titolo II, capo 1 aggiunto il seguente articolo 5 bis : “Articolo 5 bis 1. Gli interessi derivanti da pagamenti di prefinanziamento sono imputati al programma o progetto in questione e sono detratti dal pagamento del saldo degli importi dovuti al beneficiario. Il regolamento recante modalità d’esecuzione del presente regolamento, qui di seguito denominato «le modalità d’esecuzione» prevede i casi nei quali, a titolo di eccezione, l’ordinatore responsabile emette, una volta all’anno, un ordine di riscossione per il recupero di tali interessi. Tali interessi sono versati in bilancio come entrate varie. 2. Non sono dovuti interessi alle Comunità europee nei casi di: a) prefinanziamenti che, ai sensi delle modalità d’esecuzione, non costituiscono importi ingenti; b) prefinanziamenti versati a norma dei contratti d’appalto di cui all’articolo 88; c) prefinanziamenti versati a Stati membri; d) prefinanziamenti versati nell’ambito di aiuti di preadesione; e) anticipi pagati a membri delle istituzioni e al personale a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee e del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee (qui di seguito «lo statuto»); f) prefinanziamenti versati nell’ambito della gestione congiunta di cui all’articolo 53, paragrafo 1, lettera c).” (5) All’articolo 8, paragrafo 1 aggiunta la seguente frase: “Gli importi versati in anticipo sono considerati entrate dell’esercizio successivo.” (6) All’articolo 12 aggiunto il seguente comma: “Tuttavia, in casi eccezionali debitamente motivati, gli stanziamenti destinati ad aiuti erogati per situazioni di crisi e ad operazioni di aiuto umanitario possono essere impegnati sin dal 15 dicembre di ogni esercizio, attribuendo loro gli stanziamenti previsti per l’esercizio successivo. Tali impegni non possono essere superiori a un quarto degli stanziamenti della corrispondente linea di bilancio dell’ultimo bilancio adottato.” (7) All’articolo 16, il secondo comma sostituito dal seguente: “Tuttavia, per le esigenze della tesoreria di cui all’articolo 61, il contabile e, nel caso delle casse di anticipi, l’amministratore degli anticipi e, per la gestione amministrativa dei servizi esterni della Commissione, l’ordinatore responsabile sono autorizzati ad effettuare operazioni nelle monete nazionali, alle condizioni precisate nellele modalità d’esecuzione.” (8) All’articolo 18, il paragrafo 1 così modificato: (a) È inserita la seguente lettera a bis ): “a bis ) i contributi finanziari degli Stati membri, di altri paesi donatori o di organizzazioni internazionali per taluni progetti o programmi di aiuti esterni finanziati dalla Comunità e gestiti per loro conto dalla Commissione, a norma del pertinente atto di base;” (b) È inserita la seguente lettera e bis ): “e bis ) i proventi della vendita di autoveicoli, macchinari, impianti, materiali e apparecchiature scientifiche e tecniche che vengono sostituiti o rottamati;”. (9) All’articolo 19, paragrafo 2, la prima frase sostituita dalla seguente: “L’accettazione di liberalità comportanti considerevoli oneri finanziari soggetta all’autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio, che si pronunciano entro due mesi dalla data alla quale hanno ricevuto la richiesta della Commissione.” (10) L’articolo 22 sostituto dal seguente: “ Articolo 22 1. Ogni istituzione ad eccezione della Commissione può procedere, all’interno della propria sezione di bilancio, a storni: a) da titolo a titolo entro il limite complessivo del 10% degli stanziamenti dell’esercizio in questione, iscritti nella linea di bilancio dalla quale si procede allo storno; b) da capitolo a capitolo senza limiti. 2. Tre settimane prima di procedere agli storni di cui al paragrafo 1, le istituzioni informano l’autorità di bilancio e la Commissione delle loro intenzioni. Se durante tale periodo uno dei rami dell’autorità di bilancio presenta motivi debitamente giustificati, si applica la procedura di cui all’articolo 24. L’autorità di bilancio decide su tali storni entro i termini di cui all’articolo 24, che decorrono dalla data alla quale l’istituzione ha informato tale autorità dello storno che intende effettuare. 3. Ogni istituzione ad eccezione della Commissione può proporre all’autorità di bilancio storni da titolo a titolo, all’interno della propria sezione di bilancio, superiori al limite del 10% degli stanziamenti dell’esercizio iscritti nella linea di bilancio dalla quale s’intende effettuare lo storno. L’autorità di bilancio ne informa la Commissione. Tali storni sono soggetti alla procedura di cui all’articolo 24. 4. Ogni istituzione ad eccezione della Commissione può procedere, all’interno della propria sezione di bilancio, a storni da articolo ad articolo senza informarne preventivamente l’autorità di bilancio.” (11) L’articolo 23 così modificato: (a) Il paragrafo 1 così modificato: (i) la lettera b) sostituita dalla seguente: b) per le spese di personale e di funzionamento, storni da titolo a titolo soltanto tra articoli che finanziano spese d’identico tipo”; (ii) aggiunta la seguente lettera d): “d) storni dal titolo «stanziamenti accantonati», di cui all’articolo 43, nei casi in cui per l’azione in oggetto l’atto di base manca al momento dell’elaborazione del bilancio, ma adottato nel corso dell’esercizio di bilancio.” (iii) soppresso il secondo comma. (b) È inserito il seguente paragrafo 1 bis : “1 bis La Commissione informa l’autorità di bilancio tre settimane prima di procedere: a) a storni da articolo ad articolo, all’interno del capitolo corrispondente agli stanziamenti amministrativi del medesimo titolo, superiori al 10% degli stanziamenti dell’esercizio iscritti nell’articolo dal quale si effettua lo storno; b) agli storni di cui al paragrafo 1, lettera c). In caso di motivi, debitamente giustificati, fatti valere entro il suddetto periodo da uno dei rami dell’autorità di bilancio, si applica la procedura di cui all’articolo 24. L’autorità di bilancio decide riguardo agli storni entro i termini di cui all’articolo 24, che decorrono dalla data alla quale l’istituzione ha informato l’autorità di bilancio dello storno che intende effettuare.” (c) Al paragrafo 2, i termini “dal paragrafo 1, lettera c)” sono sostituiti da “dai paragrafi 1 e 1 bis ”. (12) All’articolo 26, paragrafo 2, il primo comma sostituito dal seguente: “Gli storni destinati a permettere l’utilizzazione della riserva per aiuti d’urgenza sono decisi dall’autorità di bilancio su proposta della Commissione. Per ogni singola operazione deve essere presentata una proposta distinta.” (13) All’articolo 29, il paragrafo 2 sostituito dal seguente: “2. Il bilancio ed i bilanci rettificativi definitivamente adottati sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea a cura del presidente del Parlamento europeo. La pubblicazione avviene entro tre mesi dalla data alla quale viene constatata l’adozione definitiva del bilancio. I conti annuali consolidati e le relazioni della gestione finanziaria e di bilancio elaborate da ciascuna istituzione sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea .” (14) All’articolo 33, paragrafo 2, la lettera d) sostituita dalla seguente: “d) rendiconti di attività contenenti le informazioni sulla realizzazione di tutti gli obiettivi precedentemente fissati per le varie attività, compresi i nuovi obiettivi misurati mediante indicatori. I risultati delle valutazioni sono esaminati e utilizzati per dimostrare i vantaggi che una modifica di bilancio prospettata può comportare.” (15) All’articolo 40, la lettera a) sostituita dalla seguente: “a) lo stato generale delle entrate e delle spese;” (16) L’articolo 43 così modificato: (a) Al secondo comma del paragrafo 1, i termini “all’articolo 24” sono sostituiti da “agli articoli 23 e 24”; (b) Al paragrafo 2, i termini “all’articolo 24” sono sostituiti da “agli articoli 23 e 24”. (17) Al secondo comma dell’articolo 44, i termini “agli articoli 22, 23 e 25” sono sostituiti da “agli articoli 23 e 25”. (18) L’articolo 45 sostituito dal seguente: “Articolo 45 1. Il bilancio comporta, nella sezione della Commissione, una riserva per gli aiuti d’urgenza a favore di paesi terzi. 2. La riserva di cui al paragrafo 1 mobilitata prima della chiusura dell’esercizio, mediante storni effettuati secondo la procedura di cui agli articoli 24 e 26.” (19) L’articolo 46, paragrafo 1 così modificato: (a) Il punto 1) così modificato: (i) L’alinea sostituito dal seguente: “nello stato generale delle entrate e delle spese:” (ii) La lettera f) soppressa. (iii) La lettera g) sostituita dalla seguente: “g) i commenti appropriati a ciascuna suddivisione, secondo le definizioni di cui all’articolo 41, paragrafo 1;” (b) Il punto 2) sostituito dal seguente: “2) nella sezione corrispondente a ciascuna istituzione, le entrate e le spese figurano con la stessa struttura di cui al punto 1);” (c) Al punto 3), la lettera c) sostituita dalla seguente: “c) per quanto riguarda il personale scientifico e tecnico, la ripartizione può essere indicata per gruppi di gradi, alle condizioni stabilite per ciascun bilancio; la tabella dell’organico specifica quanti sono gli agenti del personale scientifico e tecnico altamente qualificati, ai quali sono attribuiti i vantaggi speciali previsti dalle disposizioni particolari dello statuto dei funzionari;” (d) Il punto 5) sostituito dal seguente: “5) le linee di bilancio, in entrate e in spese, necessarie per l’attivazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne.” (20) Al secondo comma dell’articolo 47, paragrafo 1, i termini “gradi A1, A2 e A3” sono sostituiti da “gradi AD 16, AD 15 e AD 14”. (21) L’articolo 52 sostituito dal seguente: “ Articolo 52 “1. È fatto divieto agli agenti finanziari e ad ogni altra persona partecipante all’esecuzione del bilancio, alla gestione, alla revisione contabile o al controllo, d’intraprendere un’azione da cui possa derivare un conflitto tra i loro interessi e quelli delle Comunità. In tal caso, l’agente interessato tenuto ad astenersi da simili azioni e ad informarne l’autorità competente. 2. Vi conflitto d’interessi quando l’esercizio imparziale e obiettivo delle funzioni dell’agente finanziario o dell’altra persona di cui al paragrafo 1, compromesso da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da qualsiasi altra comunanza d'interessi con il beneficiario.” (22) L’articolo 53 così modificato: (a) I paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: “3. Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione concorrente, le funzioni d’esecuzione del bilancio sono delegate agli Stati membri. Questo metodo si applica, in particolare, alle azioni di cui ai titoli I e II della seconda parte. Per assicurare, nella gestione concorrente, che i fondi siano utilizzati secondo le regole ed i principi previsti, gli Stati membri prendono tutti i provvedimenti necessari allo scopo di: a) accertarsi che le azioni finanziate dal bilancio siano davvero effettuate e assicurare che esse siano attuate correttamente; b) prevenire le irregolarità e le frodi e intervenire se esse si verificano; c) recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati oppure perduti come conseguenza d’irregolarità o errori. A tale scopo, gli Stati membri procedono ad accertamenti regolari e predispongono un efficace sistema di controllo interno. Se necessario ai fini delle lettere b) e c), essi avviano azioni giudiziarie.” 4. Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione decentrata, le funzioni d’esecuzione del bilancio sono delegate a paesi terzi, a norma dell’articolo 56 e del titolo IV della seconda parte.” (b) Il paragrafo 6 soppresso: (c) Il paragrafo 7 sostituito dal seguente: “7. Quando la Commissione esegue il bilancio mediante gestione congiunta, alcune funzioni d’esecuzione sono affidate ad organizzazioni internazionali, in conformità delle modalità d’esecuzione, nei seguenti casi: a) se la Commissione e l’organizzazione internazionale sono vincolate da un accordo quadro a lungo termine nel quale sono stabilite le disposizioni amministrative e finanziarie per la loro cooperazione; b) se la Commissione e l’organizzazione internazionale elaborano un progetto o programma congiunto; c) quando i fondi provenienti da più donatori sono raggruppati e non sono riservati per voci o categorie specifiche di spese, ossia nel caso di azioni finanziate da una pluralità di donatori. Tali organizzazioni applicano in materia di contabilità, di revisione contabile, di controllo e di aggiudicazione degli appalti norme che offrano garanzie equivalenti a quelle delle norme internazionalmente riconosciute. Nell’accordo individuale concluso con l’organizzazione internazionale per la concessione del finanziamento devono figurare disposizioni particolareggiate per l’esecuzione delle funzioni ad essa affidate.” (23) L’articolo 54 così modificato: (a) Al paragrafo 1 aggiunto il seguente comma: “La delega di funzioni d’esecuzione del bilancio deve rispondere alle esigenze di una sana gestione finanziaria e assicurare il rispetto del principio di non discriminazione e la visibilità dell’azione comunitaria. Le funzioni d’esecuzione affidate secondo tale modalità non devono far sorgere conflitti d’interessi.” (b) Il paragrafo 2 così modificato : i) la lettera c) sostituita dalla seguente: “c) ad organismi pubblici nazionali o internazionali o ad entità di diritto privato investite di attribuzioni di servizio pubblico, che presentano sufficienti garanzie finanziarie nelle condizioni previste dalle modalità d'esecuzione.” ii) È aggiunta la seguente lettera d): “d) a persone incaricate di attuare azioni specifiche di cui al titolo V del trattato UE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base ai sensi dell’articolo 49.” (c) Al paragrafo 3, il secondo comma sostituito dal seguente: “Detti organismi adottano le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviano azioni giudiziarie per recuperare i fondi indebitamente versati o non correttamente utilizzati.” (24) Gli articoli 55 e 56 sono sostituiti dai seguenti: “Articolo 55 1. Le agenzie esecutive sono persone giuridiche di diritto comunitario istituite con decisione della Commissione, cui può essere delegata in tutto o in parte l’attuazione, per conto della Commissione e sotto la sua responsabilità, di un programma o di un progetto comunitario, a norma del regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio(*). 2. All’esecuzione degli stanziamenti operativi corrispondenti procede il direttore dell’agenzia. Articolo 56 1. La Commissione quando esegue il bilancio mediante gestione centralizzata indiretta, verifica anzitutto che, in qualsiasi entità alla quale affida l’esecuzione, siano presenti, pertinenti e operino adeguatamente secondo le regole di una sana gestione finanziaria: a) procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni che siano trasparenti e non discriminatorie e impediscano qualsiasi conflitto d’interessi, ai sensi delle pertinenti disposizioni del presente regolamento; b) un sistema efficace di controllo interno delle operazioni di gestione, comprendenti l’effettiva separazione degli incarichi rispettivamente dell’ordinatore e del contabile o delle funzioni equivalenti; c) una contabilità di tali operazioni e procedure di rendicontazione che consentano di accertare la corretta utilizzazione dei fondi comunitari e di riflettere nei conti della Comunità l’effettiva misura di tale utilizzazione; d) una revisione contabile esterna indipendente; e) un accesso del pubblico all’informazione, al livello previsto dalla normativa comunitaria. 2. In caso di gestione decentrata, si applicano i criteri di cui al paragrafo 1, in misura totale o parziale a seconda del grado di decentramento che stato concordato tra la Commissione e il paese terzo interessato. Il paese terzo interessato si impegna ad adempiere i seguenti obblighi: a) rispettare i criteri di cui al paragrafo 1, secondo le modalità stabilite nel primo comma del presente paragrafo; b) assicurare che la revisione contabile di cui al paragrafo 1, lettera d) sia effettuata da un istituto nazionale di revisione contabile esterna indipendente; c) procedere a regolari accertamenti intesi ad assicurare che le azioni da finanziare mediante il bilancio siano state attuate correttamente; d) adottare le misure atte a prevenire le irregolarità e le frodi e, se del caso, avviare azioni giudiziarie per recuperare i fondi indebitamente versati. 3. La Commissione provvede alla sorveglianza, alla valutazione e al controllo dell’esecuzione delle funzioni delegate. Quando procede ai controlli avvalendosi dei propri sistemi di controllo, essa tiene conto dell’equipollenza fra i sistemi di controllo.”_____________________(*) GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.” (25) All’articolo 57, il paragrafo 1 sostituito dal seguente: “1. La Commissione non può affidare atti d’esecuzione relativi a fondi provenienti dal bilancio, compresi il pagamento e la riscossione, ad entità od organismi esterni di diritto privato, eccezion fatta per il caso previsto all’articolo 54, paragrafo 2, lettera c) o per i casi specifici di pagamenti da versare a beneficiari determinati dalla Commissione, il cui importo e le cui condizioni sono stabiliti dalla Commissione e che non implichino l’esercizio di potere discrezionale da parte dell’entità o dell’organismo che procede al loro versamento.” (26) L’articolo 59 così modificato: (a) È inserito il seguente paragrafo 1 bis : “1 bis Ai fini del presente titolo, il termine «agenti» indica le persone soggette allo statuto.” (b) Il paragrafo 3 sostituito dal seguente: “3. Le deleghe e le sottodeleghe delle funzioni di ordinatore sono accordate soltanto ad «agenti».” (27) All’articolo 60, la prima frase del paragrafo 7 sostituita dalla seguente: “L’ordinatore delegato rende conto alla propria istituzione dell’esercizio delle sue funzioni mediante una relazione annuale di attività, corredata di informazioni finanziarie e di gestione e di una dichiarazione di affidabilità, attestante che le informazioni figuranti in tale relazione presentano una visuale veritiera ed equa.” (28) L’articolo 61 così modificato: (a) È inserito il seguente paragrafo 2 bis : “2 bis Il contabile prepara i conti in base alle informazioni presentategli a norma del paragrafo 2. I conti definitivi elaborati ai sensi dell’articolo 129, paragrafi 2 e 3, sono corredati di un certificato redatto dal contabile, nel quale egli dichiara che tali conti sono stati preparati nel rispetto del titolo VII e dei principi, norme e metodi contabili descritti in allegato agli stati finanziari.” (b) Il paragrafo 3 sostituito dal seguente: “3. Salvo le deroghe previste dal presente regolamento, soltanto il contabile autorizzato a maneggiare denaro contante ed equivalenti di liquidità. Egli responsabile della loro custodia.” (29) All’articolo 62, il primo comma sostituito dal seguente: “Ai fini dell’esercizio delle sue funzioni, il contabile può delegare alcune di esse ad agenti subordinati.” (30) L’articolo 63 sostituito dal seguente: “Articolo 63 1. Possono essere create casse di anticipi per l’incasso di somme che non siano le risorse proprie e per il pagamento di spese d’importo limitato ai sensi delle modalità d’esecuzione. Tuttavia, nel settore degli aiuti erogati per situazioni di crisi e delle operazioni d’aiuto umanitario ai sensi dell’articolo 110, si possono utilizzare le casse di anticipi per pagamenti di somme più ingenti. 2. Le casse di anticipi sono alimentate dal contabile dell’istituzione e sono poste sotto la responsabilità di amministratori degli anticipi designati dal contabile dell’istituzione.” 31) All’articolo 65, il paragrafo 1 sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni del presente capo fanno salva l’eventuale responsabilità penale degli agenti finanziari di cui all’articolo 64, secondo il diritto nazionale applicabile e le disposizioni vigenti sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità e sulla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità o degli Stati membri.” (32) L’articolo 66 così modificato: (a) Al paragrafo 1, la prima frase sostituita dalla seguente: “L’ordinatore impegna la propria responsabilità pecuniaria alle condizioni previste dallo statuto, secondo cui un agente al quale si applicano le pertinenti disposizioni può essere tenuto a risarcire, in tutto o in parte, il danno subito dalle Comunità per colpa personale grave da lui commessa nell’esercizio o in occasione dell’esercizio delle sue funzioni, in particolare quando accerta i diritti da recuperare o emette ordini di riscossione, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza conformarsi al presente regolamento e alle sue modalità d’esecuzione. (b) È inserito il seguente paragrafo 2 bis : “2 bis Se ritengono che si sia verificata un’irregolarità finanziaria, gli ordinatori delegati possono rivolgersi all'istanza di cui al paragrafo 4.” (33) All’articolo 72, paragrafo 2, aggiunto il seguente comma: “Inoltre, l’istituzione può ottenere un titolo esecutivo dall’autorità competente, mediante un procedimento giudiziario ordinario. A tale scopo, i suoi crediti sono assimilati a crediti accertati a norma del diritto civile e commerciale, ai sensi delle misure adottate in base all’articolo 65 del trattato CE.” (34) All’articolo 73, paragrafo 2, aggiunto il seguente comma: “Alle condizioni stabilite nelle modalità d’esecuzione, l’ordinatore competente può inoltre annullare un credito accertato o apportarvi un aggiustamento.” (35) Sono inseriti i seguenti articoli 73 bis e 73 ter : “Articolo 73 bis Allo scopo di tutelare gli interessi finanziari delle Comunità, i suoi crediti accertati godono dei medesimi privilegi accordati negli ordinamenti giuridici nazionali ai crediti fiscali degli organismi pubblici negli Stati membri. Articolo 73 ter Fatte salve le disposizioni di normative specifiche e l’applicazione della decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie delle Comunità europee, i crediti delle Comunità nei confronti di terzi ed i crediti di terzi nei confronti delle Comunità sono soggetti a un termine di prescrizione di cinque anni. La data dalla quale calcolare il termine di prescrizione e le condizioni per interrompere il decorso del termine sono stabilite nelle modalità d’esecuzione.” (36) All’articolo 75 i termini “all’articolo 49" sono sostituiti da “all’articolo 49, paragrafo 2, lettera d)”. (37) All’articolo 77, paragrafo 3, il terzo comma sostituito dal seguente: “È oggetto di disimpegno l’importo di un impegno di bilancio, corrispondente a un impegno giuridico, per il quale non stato effettuato nessun pagamento ai sensi dell’articolo 81 entro i tre anni successivi alla firma dell’impegno giuridico.” (38) All’articolo 87, il secondo comma sostituito dal seguente: “Se il revisore interno un agente, egli impegna la sua responsabilità secondo le condizioni previste dallo statuto e precisate nelle modalità d’esecuzione.” (39) L’articolo 88 così modificato: (a) Al paragrafo 1, il primo comma sostituito dal seguente: “Gli appalti pubblici sono contratti a titolo oneroso, conclusi per iscritto tra uno o più operatori economici e una o più amministrazioni aggiudicatrici ai sensi degli articoli 104 e 167, per ottenere, contro pagamento di un prezzo in tutto o in parte a carico del bilancio, la fornitura di un bene mobile o immobile, l’esecuzione di lavori o la prestazione di servizi.” (b) Il paragrafo 2 sostituito dal seguente: “2. Fatti salvi gli articoli 93-96, il presente titolo non si applica alle sovvenzioni.” (40) All’articolo 90 il secondo comma sostituito dal seguente: “La pubblicazione preliminare può essere omessa solo nelle fattispecie previste dall’articolo 91, paragrafo 2 del presente regolamento e per gli appalti di servizi ai quali si applica l’allegato II B della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (**).” _______________________ (**) GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114. (41) L’articolo 91 così modificato: (a) Il paragrafo 1 sostituito dal seguente: “1. Le procedure di aggiudicazione degli appalti assumono una delle seguenti forme: a) procedura aperta; b) procedura ristretta; c) concorso di progettazione; d) procedura negoziata; e) dialogo competitivo.” (b) Al paragrafo 2, il secondo comma soppresso. (c) È aggiunto il seguente paragrafo 4: “4. Nelle modalità d’esecuzione indicata quale delle procedure di aggiudicazione di cui al paragrafo 1 si applica ai contratti di servizi di cui all'allegato II B della direttiva 2004/18/CE e ai contratti di cui si dichiarato il carattere segreto. Inoltre, vi sono enunciate norme specifiche per l’aggiudicazione di contratti ad esperti esterni incaricati di procedere a valutazioni o di prestare assistenza tecnica.” (42) Gli articoli 93 e 94 sono sostituiti dai seguenti: “ Articolo 93 1. Fatto salvo il paragrafo 5, sono esclusi dalla partecipazione a una gara d’appalto i candidati od offerenti: a) i quali siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per frode, corruzione, partecipazione a un’organizzazione criminale, riciclaggio di proventi di attività illecite o per ogni altra attività illecita tale da ledere gli interessi finanziari delle Comunità; b) nei confronti dei quali sia in corso di applicazione una sanzione amministrativa di cui all’articolo 96. 2. Fatto salvo il paragrafo 5 e in base all’analisi dei rischi, l’amministrazione aggiudicatrice può decidere di escludere dalla partecipazione a una gara d’appalto anche i candidati od offerenti: a) i quali si trovino in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione di attività oppure a carico dei quali sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una delle suddette situazioni oppure si trovino in una situazione analoga derivante da una procedura del medesimo tipo prevista dal diritto o dalla normativa nazionale; b) i quali siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incida sulla loro moralità professionale; c) i quali nell’esercizio della loro attività professionale, abbiano commesso un errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dall’amministrazione aggiudicatrice; d) i quali non siano in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi sociali o al pagamento delle imposte e tasse secondo la legislazione dello Stato in cui sono stabiliti o dello Stato dell’amministrazione aggiudicatrice o dello Stato nel quale deve essere eseguito il contratto. 3. Le situazioni di esclusione devono essere definite preliminarmente e devono essere segnalate ai candidati od offerenti. 4. I candidati od offerenti devono attestare di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 1 ed eventualmente in nessuna delle situazioni di cui al paragrafo 2. Inoltre, quando il candidato o offerente un’entità giuridica, si devono fornire informazioni sulla proprietà o l’amministrazione, il controllo o il potere di rappresentanza se chiesto dall’amministrazione aggiudicatrice. 5. Nelle modalità d’esecuzione stabilito il periodo massimo entro il quale le situazioni di cui al paragrafo 1, lettera a) e al paragrafo 2 comportano l’esclusione di candidati od offerenti dalla partecipazione a una gara d’appalto. Articolo 94 Non si possono aggiudicare appalti ai candidati od offerenti i quali, nel corso della procedura di aggiudicazione: a) si trovino in situazione di conflitto d’interessi; b) abbiano dichiarato il falso nel fornire le informazioni chieste dall’amministrazione aggiudicatrice come condizione per la partecipazione all’aggiudicazione dell’appalto oppure non abbiano fornito tali informazioni; c) si trovino in una delle situazioni di esclusione previste nella procedura di aggiudicazione in oggetto; d) incorrano in errori sostanziali o commettano irregolarità o frodi.” (43) All’articolo 95, aggiunto il seguente comma: “Tuttavia, ai fini dell’efficacia in termini di costi, due o più istituzioni possono accordarsi per utilizzare una base di dati comune.” (44) L’articolo 96 sostituito dal seguente: “ Articolo 96 1. L’amministrazione aggiudicatrice può infliggere sanzioni amministrative o finanziarie: a) a candidati od offerenti che si trovino in uno dei casi di esclusione di cui all’articolo 94, lettere b) e d); b) a contraenti o beneficiari dei quali sia stata accertata una grave inadempienza alle obbligazioni contrattuali previste in contratti o convenzioni a carico del bilancio. In tutti i casi l’amministrazione aggiudicatrice deve dare agli interessati la possibilità di presentare le proprie osservazioni. 2. Le sanzioni di cui all’articolo 1 devono essere proporzionali all’entità del contratto e alla gravità della manchevolezza e possono consistere: a) nell’escludere il candidato od offerente dai contratti d’appalto e sovvenzioni finanziati dal bilancio, per il periodo massimo di dieci anni; b) nell’imporre il pagamento di sanzioni finanziarie al candidato od offerente nei casi di cui al comma 1, lettera a) o al contraente o al beneficiario nel caso di cui al comma 1, lettera b), in situazioni di effettiva gravità e senza superare il valore del contratto in questione.” (45) All’articolo 97, il paragrafo 2 sostituito dal seguente: “2. Gli appalti possono essere concessi mediante procedura di attribuzione o mediante aggiudicazione all’offerta più conveniente sotto il profilo economico oppure, nel caso di contratti a esperti esterni incaricati di procedere a valutazioni o di prestare assistenza tecnica, in base alle capacità dei candidati.” (46) L’articolo 98 così modificato: (a) Il paragrafo 1 sostituito dal seguente: “1. Le modalità di presentazione delle offerte o candidature devono essere tali da garantire che vi sia effettiva concorrenza e che il contenuto delle offerte rimanga riservato sinché esse non siano aperte tutte contemporaneamente.” (b) Il paragrafo 4 sostituito dal seguente: “4. Tutte le candidature od offerte che la commissione d’apertura ha dichiarato conformi sono valutate in base ai criteri di selezione e di aggiudicazione indicati nella documentazione d’appalto, nell’intento di proporre all’amministrazione aggiudicatrice a chi attribuire il contratto oppure prima di procedere a un’asta elettronica.” (47) L’articolo 103 sostituito dal seguente: “ Articolo 103 Quando la procedura di aggiudicazione inficiata da errori sostanziali o da irregolarità o frodi, le istituzioni sospendono la procedura e possono adottare ogni provvedimento necessario, incluso l’annullamento della procedura stessa. Quando, dopo l’attribuzione del contratto, si rileva che la procedura di aggiudicazione era inficiata da errori sostanziali o da irregolarità o frodi o che ne inficiata l’esecuzione del contratto, in funzione della fase alla quale giunta la procedura, le istituzioni possono non attribuire il contratto oppure sospenderne l’esecuzione. Quando simili errori, irregolarità o frodi sono imputabili al contraente, le istituzioni possono inoltre, in proporzione alla gravità di tali errori, irregolarità o frodi, rifiutare i pagamenti, recuperare gli importi già pagati oppure risolvere tutti i contratti conclusi con il contraente,” (48) All’articolo 104 aggiunta la seguente frase: “Esse delegano, a norma dell’articolo 59, i poteri necessari per esercitare la funzione di amministrazione aggiudicatrice.” (49) L’articolo 105 sostituito dal seguente: “ Articolo 105 Salvo il disposto del titolo IV della parte seconda del presente regolamento, nella direttiva 2004/18/CE sono stabilite le soglie per determinare: a) le modalità di pubblicazione di cui all’articolo 90; b) la scelta delle procedure di cui all’articolo 91, paragrafo 1; c) i corrispondenti termini temporali.” (50) L’articolo 108 così modificato: (a) Il paragrafo 2 sostituito dal seguente: “2. Non costituiscono sovvenzioni ai sensi del presente titolo: a) le spese di personale delle istituzioni; b) i prestiti, le garanzie sui prestiti, i contratti degli appalti pubblici di cui all’articolo 88 e gli aiuti erogati a titolo di assistenza macrofinanziaria e di sostegno al bilancio; c) gli investimenti azionari effettuati in base al principio dell’investitore privato e gli azionariati o partecipazioni azionarie in istituzioni finanziarie internazionali quali la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) o il Fondo europeo per gli investimenti (FEI); d) le quote versate dalle Comunità a titolo di sottoscrizioni presso gli organismi dei quali esse sono membri; e) le spese effettuate nell’ambito della gestione concorrente, decentrata o congiunta ai sensi dell’articolo 53; f) i pagamenti effettuati a favore degli organismi delegati della Commissione, di cui agli articoli 54 e 55, e degli organismi comunitari di cui all’articolo 185; g) i rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno sostenute dalle persone invitate dalle istituzioni o munite di mandato delle istituzioni.” (b) È aggiunto il seguente paragrafo 3: “3. Sono assimilati a sovvenzionati, e disciplinati, secondo i casi, dal presente titolo: a) i profitti derivanti dall’abbuono d’interessi su determinati prestiti concessi; b) gli investimenti azionari o le partecipazioni azionarie di tipo diverso da quelli di cui al paragrafo 2.” (51) Il titolo del capo 2 del titolo VI della parte prima sostituito dal seguente: “Principi” (52) L’articolo 109 sostituito dal seguente: “ Articolo 109 1. Le sovvenzioni sono soggette ai principi della trasparenza, della proporzionalità e della parità di trattamento. Le sovvenzioni non possono essere cumulative né possono essere concesse retroattivamente. Esse sono soggette al regime del cofinanziamento. 2. Le sovvenzioni non possono avere lo scopo o l’effetto di produrre profitti. 3. Il paragrafo 2 non si applica a: a) borse di studio, di ricerca o di formazione pagate a persone fisiche; b) premi attribuiti in seguito a concorsi; c) azioni il cui obiettivo rafforzare la capacità finanziaria di un beneficiario od a produrre reddito; d) sovvenzioni di valore limitato, che si presentano in una delle forme di cui all’articolo 113 bis , paragrafo 1, lettera b) o c), o in una combinazione di tali forme secondo quanto indicato nelle modalità d’esecuzione.” (53) All’articolo 110, paragrafo 1, il secondo comma sostituito dal seguente: “Tale programma di lavoro attuato mediante la pubblicazione di inviti a presentare proposte, tranne in casi d’urgenza eccezionali e debitamente giustificati oppure se le caratteristiche del beneficiario o dell’azione lo impongano come l’unica scelta per una determinata azione.” (54) L’articolo 111 sostituito dal seguente: “ Articolo 111 Per un’unica azione può essere accordata una sola sovvenzione, a carico del bilancio, a favore di uno stesso beneficiario, a meno che non autorizzino altrimenti i pertinenti atti di base. Per ogni esercizio, un beneficiario può ricevere una sola sovvenzione di funzionamento a carico del bilancio. In ogni caso, il bilancio non finanzia due volte i medesimi costi.” (55) L’articolo 112 così modificato: (a) Al paragrafo 1, il secondo comma sostituito dal seguente: “In tali casi, i costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, salvo in casi eccezionali debitamente giustificati previsti nell’atto di base o per le spese necessarie per la corretta esecuzione degli aiuti in situazioni di crisi e delle operazioni di aiuto umanitario, alle condizioni stabilite nelle modalità d’esecuzione.” (b) Il paragrafo 2 sostituito dal seguente: “2. La firma della convenzione relativa a una sovvenzione di funzionamento non può intervenire più di sei mesi dopo l’inizio dell’anno contabile del beneficiario. I costi ammissibili al finanziamento non possono essere anteriori alla data di deposito della domanda di sovvenzione, né all’inizio dell’anno contabile del beneficiario.” (56) È inserito il seguente articolo 113 bis : “Articolo 113 bis 1. Le sovvenzioni possono assumere una delle seguenti forme: a) rimborso di una determinata percentuale dei costi ammissibili effettivamente sostenuti; b) somme forfettarie; c) finanziamenti a tasso fisso; d) una combinazione delle forme di cui alle lettere a), b) e c). 2. Le sovvenzioni non devono superare un massimale complessivo, in termini di valore assoluto. Si applicano in ogni caso gli articoli 109 e 111.” (57) L’articolo 114 sostituito dal seguente: “ Articolo 114 1. Le domande di sovvenzione devono essere presentate per iscritto. 2. Sono ammissibili le domande di sovvenzione presentate da: a) persone giuridiche; b) persone fisiche, se lo esigono le caratteristiche dell’azione o l’obiettivo perseguito dal richiedente. A titolo eccezionale, le domande di sovvenzione sono ammissibili se presentate da entità non aventi personalità giuridica a norma del rispettivo diritto nazionale, stabilite nella Comunità, purché i loro rappresentanti abbiano la capacità di assumere impegni giuridici in loro nome e assumano le responsabilità finanziarie. 3. Sono esclusi dal beneficio di sovvenzioni i richiedenti che, al momento della procedura di concessione di una sovvenzione, si trovano in una delle situazioni di cui all’articolo 93, paragrafo 1 e all’articolo 94 oppure, a seconda dei casi, in una delle situazioni di cui all’articolo 93, paragrafo 2. I richiedenti devono attestare di non trovarsi in nessuna delle situazioni di cui al comma precedente. 4. L’ordinatore può applicare ai richiedenti sanzioni amministrative e finanziarie efficaci, proporzionate e dissuasive, secondo quanto previsto all’articolo 96. Simili sanzioni possono essere inflitte ai beneficiari che, nel corso dell’attuazione della convenzione di sovvenzione, hanno dichiarato il falso fornendo le informazioni richieste dall’ordinatore oppure non hanno fornito tali informazioni.” (58) All’articolo 116, il paragrafo 1 sostituito dal seguente: “1. Le proposte formano oggetto di valutazione, in base ai criteri di selezione e di concessione preventivamente annunciati, nell’intento di determinare quali di esse possano essere finanziate.” (59) L’articolo 120 sostituito dal seguente: “ Articolo 120 1. Quando l’esecuzione dell’azione richiede che il beneficiario proceda all’aggiudicazione di appalti, le pertinenti procedure sono quelle stabilite nelle modalità d’esecuzione. 2. Quando l’esecuzione dell’azione richiede la concessione di un sostegno finanziario a terzi, il beneficiario della sovvenzione comunitaria può concedere tale sostegno purché : a) la concessione del sostegno non sia lo scopo principale dell’azione; b) le condizioni per la concessione di tale sostegno siano rigorosamente definite nella convenzione di sovvenzione conclusa tra il beneficiario e la Commissione, senza margini discrezionali; c) tale sostegno riguardi importi esigui. 3. Ogni convenzione di sovvenzione prevede espressamente il potere di controllo della Commissione e della Corte dei conti, in base a documenti e sul posto, di tutti i contraenti e subcontraenti che hanno beneficiato di fondi comunitari.” (60) L’articolo 121 così modificato : (a) La lettera a) sostituita dalla seguente: “a) gli stati finanziari delle istituzioni definiti all’articolo 126, degli organismi di cui all’articolo 185 e degli altri organismi i cui conti devono essere consolidati in ottemperanza delle norme contabili comunitarie;” b) La lettera d) sostituita dalla seguente: “d) le relazioni aggregate dell’esecuzione del bilancio, che presentano le informazioni contenute nelle relazioni di cui alla lettera c).” (61) All’articolo 122, i termini “articolo 185” sono sostituiti da “articolo 121”. (62) L’articolo 128 sostituito dal seguente: “ Articolo 128 I contabili delle altre istituzioni e degli organismi di cui all’articolo 121 inviano al contabile della Commissione e alla Corte dei conti, non oltre il 1° marzo dell’esercizio successivo, i loro conti provvisori corredati dalla relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio dell’esercizio precedente. Il contabile della Commissione consolida tali conti provvisori con quelli della Commissione e trasmette alla Corte dei conti, non oltre il 31 marzo del suddetto esercizio successivo, i conti provvisori della Commissione insieme con i conti provvisori consolidati. Il contabile di ciascuna istituzione ed organismo di cui all’articolo 121 invia entro la data di cui al secondo comma la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio anche al Parlamento europeo e al Consiglio.” (63) L’articolo 129 così modificato: (a) Al paragrafo 1, i termini “articolo 185” sono sostituiti da “articolo 121”. (b) Il paragrafo 2 sostituito dal seguente: “2. Le istituzioni, eccettuata la Commissione, e ciascuno degli organismi di cui all’articolo 121 elaborano i loro conti definitivi a norma dell’articolo 61 e li inviano al contabile della Commissione e alla Corte dei conti non oltre il 1° luglio dell’esercizio successivo, ai fini dell’elaborazione dei conti consolidati definitivi.” (c) È inserito il seguente paragrafo 2 bis : “2 bis Il contabile della Commissione prepara i conti consolidati definitivi in base alle informazioni presentategli dalle altre istituzioni a norma del paragrafo 2. I conti consolidati definitivi sono corredati da un certificato redatto dal contabile della Commissione, nel quale egli dichiara che tali conti sono stati preparati nel rispetto del titolo VII e dei principi, norme e metodi contabili descritti in allegato agli stati finanziari.” (d) Il paragrafo 3 sostituito dal seguente: “3. La Commissione approva i conti consolidati definitivi ed i propri conti definitivi e li invia al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti entro il 31 luglio dell’esercizio successivo.” (64) All’articolo 130, il primo comma sostituito dal seguente: “La Commissione, oltre agli stati di cui agli articoli 126 e 127, riferisce una volta all’anno, al Parlamento europeo e al Consiglio, sulla situazione delle garanzie di bilancio e dei rischi corrispondenti.” (65) L’articolo 131 così modificato: (a) Al primo comma del paragrafo 1, i termini “La Commissione” sono sostituiti da “Il contabile della Commissione”. (b) Al primo comma del paragrafo 2, i termini “La Commissione” sono sostituiti da “Il contabile della Commissione”. (66) All’articolo 133, paragrafo 1, i termini “all’articolo 185” sono sostituiti da “all’articolo 121”. (67) All’articolo 134, i termini “all’articolo 185” sono sostituiti da “all’articolo 121”. (68) All’articolo 138, paragrafo 1, i termini “all’articolo 185” sono sostituiti da “all’articolo 121”. (69) Nella parte seconda, al titolo I, il titolo sostituito dal seguente: “TITOLO I FONDO EUROPEO DI GARANZIA AGRICOLA” (70) All’articolo 148, il paragrafo 1 sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano alle spese effettuate dai servizi ed organismi di cui nella normativa sul Fondo europeo agricolo di garanzia (in prosieguo «il FEAGA»), nonché alle entrate, fatte salve le deroghe di cui nel presente titolo.” (71) L’articolo 149 così modificato: (a) Il paragrafo 1 sostituito dal seguente: “1. Per ogni esercizio, il FEAGA prevede stanziamenti non dissociati, tranne che per le spese correlate con i provvedimenti di cui all’articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. [xxxx/xxxx] del Consiglio(***), che saranno coperte con stanziamenti dissociati.”___________________________(***) GU L […] del […], pag. […]. (b) Il paragrafo 3 sostituito dal seguente: “3. Gli stanziamenti non impegnati relativi alle azioni indicate all’articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. [xxxx/xxxx], possono essere riportati soltanto all’esercizio successivo. Tale riporto non può superare, entro il limite del 3% degli stanziamenti iniziali di cui al primo comma, l’importo dell’adattamento degli aiuti diretti, di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio(****), che era stata applicato nell’ultimo esercizio. Gli stanziamenti riportati sono riversati esclusivamente nelle linee di bilancio che coprono le azioni indicate all’articolo 3 paragrafo 1, lettera c) del regolamento (CE) n. [xxxx/xxxx]. Tale riporto può condurre soltanto a un pagamento supplementare a favore dei beneficiari finali ai quali stata applicato, nell’ultimo esercizio, l’adattamento degli aiuti diretti, di cui all’articolo 11 del regolamento (CE) n. 1782/2003. La Commissione adotta la decisione di riporto non oltre il 15 febbraio dell’esercizio verso il quale il riporto stesso previsto, e ne informa l’autorità di bilancio.”___________________________ (****) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. (72) All’articolo 150, i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: “2. Le decisioni della Commissione che stabiliscono l’importo dei pagamenti costituiscono impegni accantonati globali, entro i limiti del totale degli stanziamenti iscritti per il FEAGA. 3. Le spese di gestione corrente del FEAGA possono formare oggetto, dal 15 novembre, d’impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l’esercizio successivo. Tuttavia, tali impegni non possono superare i corrispondenti stanziamenti decisi dall’autorità di bilancio per l’ultimo bilancio adottato. Essi possono riguardare unicamente spese il cui principio si fonda su un atto di base esistente.” (73) All’articolo 151, paragrafo 1, il primo comma sostituito dal seguente: “Le spese effettuate dai servizi ed organismi di cui nella normativa sul FEAGA formano oggetto, entro due mesi dalla ricezione degli stati trasmessi dagli Stati membri, di un impegno per capitolo, articolo e voce. Si può procedere a tale impegno dopo la scadenza del suddetto termine di due mesi qualora sia necessaria una procedura di storno di stanziamenti relativi alle linee di bilancio in questione. Salvo il caso in cui il pagamento da parte degli Stati membri non sia ancora avvenuto oppure vi siano dubbi riguardo all’ammissibilità, l’imputazione in pagamento avviene entro il medesimo termine di due mesi.” (74) L’articolo 152 sostituito dal seguente: “ Articolo 152 Nei conti di bilancio, le spese sono imputate ad un esercizio sulla base dei rimborsi effettuati dalla Commissione agli Stati membri non oltre il 31 dicembre dell’esercizio in questione, a condizione che l’ordine di pagamento sia pervenuto al contabile non oltre il 31 gennaio dell’esercizio successivo.” (75) All’articolo 153, il paragrafo 1 sostituito dal seguente: “1. Quando la Commissione può procedere a storni di stanziamenti a norma dell’articolo 23, essa adotta la decisione non oltre il 31 gennaio dell’esercizio successivo e ne informa l’autorità di bilancio tre settimane prima di effettuare gli storni di cui all’articolo 23, paragrafo 1 , lettera a).” (76) L’articolo 154 sostituito dal seguente: “ Articolo 154 1. Le entrate con destinazione specifica di cui al presente titolo sono destinate in funzione della loro origine, a norma dell’articolo 18, paragrafo 2. 2. Il risultato della decisione di liquidazione dei conti di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. xxxx/xxxx(*****) del Consiglio, [riguardante il finanziamento della politica agricola comune] imputato in un unico articolo.” ___________________________ (*****) GU L […], […], […]. (77) Il titolo del titolo II della parte seconda sostituito dal seguente: “TITOLO II FONDI STRUTTURALI, FONDO DI COESIONE, FONDO PER LA PESCA, FONDO AGRICOLO PER LO SVILUPPO RURALE” (78) L’articolo 155 così modificato: (a) Il paragrafo 1 sostituito dal seguente: “1. Le disposizioni delle parti prima e terza si applicano alle spese effettuate dai servizi e organismi di cui ai regolamenti riguardanti il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo sociale europeo (FSE), il Fondo di coesione, il Fondo europeo per la pesca (FEP) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), in prosieguo «i fondi», nonché alle entrate, fatte salve le deroghe di cui nel presente titolo.” (b) Il paragrafo 3 soppresso. (79) All’articolo 157, il secondo comma sostituito dal seguente: “Gli stanziamenti disimpegnati possono essere ricostituiti in caso di errore manifesto imputabile alla sola Commissione.” (80) L’articolo 158 sostituito dal seguente: “ Articolo 158 Per quanto riguarda le spese operative di cui al presente titolo, tranne che per il FEASR, la Commissione può procedere a storni da titolo a titolo, a condizione che si tratti di stanziamenti destinati al medesimo obiettivo ai sensi dei regolamenti riguardanti i fondi di cui all’articolo 155, o alla stessa categoria di spesa, fra le seguenti categorie: a) le iniziative comunitarie, b) l’assistenza tecnica e le azioni innovatrici .” (81) All’articolo 160, inserito il seguente paragrafo 1 bis : “1 bis Gli stanziamenti correlati alle entrate derivanti dal Fondo di ricerca carbone e acciaio, di cui nel protocollo, allegato al trattato CE, relativo alle conseguenze finanziarie della scadenza del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e al Fondo di ricerca carbone e acciaio, sono considerate entrate con destinazione specifica ai sensi dell’articolo 18. Gli stanziamenti derivanti da tali entrate sono resi disponibili non appena ne stato stimato l’importo ricevibile, per gli stanziamenti d’impegno, e, per gli stanziamenti di pagamento, non appena le entrate sono state percepite.” (82) È inserito il seguente articolo 160 bis : “ Articolo 160 bis 1. Gli stanziamenti d’impegno corrispondenti all’importo dell’impegno disimpegnato in seguito alla non attuazione, in misura totale o parziale, dei progetti di ricerca per i quali erano stati accantonati, possono essere ricostituiti, a titolo eccezionale e in casi debitamente giustificati, quando sono essenziali per attuare il programma inizialmente previsto, a meno che nel bilancio dell’esercizio in corso non siano iscritti fondi a tale scopo. 2. Ai fini del paragrafo 1, all’inizio di ogni esercizio, la Commissione esamina i disimpegni effettuati nell’esercizio precedente e valuta, in base al fabbisogno, la necessità di ricostituire gli stanziamenti. In seguito a tale sua valutazione, entro il 15 febbraio di ogni esercizio la Commissione può sottoporre all’autorità di bilancio adeguate proposte, presentando per ogni voce di bilancio i motivi per i quali essa propone di ricostituire gli stanziamenti. 3. L’autorità di bilancio decide riguardo alle proposte della Commissione entro sei settimane. In mancanza di tale decisione entro il termine suddetto, le proposte si considerano approvate. L’importo degli stanziamenti di impegno da ricostituire nell’esercizio n non può superare in nessun caso il 50% dell’importo totale disimpegnato per la medesima linea di bilancio nell’esercizio n-1. 4. Gli stanziamenti di impegno ricostituiti non possono formare oggetto di riporto. Gli impegni giuridici relativi agli impegni ricostituiti scadono il 31 dicembre dell’esercizio n. Alla conclusione dell’esercizio n, l’ordinatore responsabile disimpegna definitivamente il saldo inutilizzato di tali stanziamenti di impegno ricostituiti.” (83) L’articolo 164 soppresso. (84) All’articolo 166, paragrafo 1, il secondo comma sostituito dal seguente: “I contratti e le convenzioni di cui alle lettere a) e b) del comma precedente stabiliscono le condizioni di gestione dell’aiuto esterno da parte dei beneficiari o dei contraenti.” (85) All’articolo 167, paragrafo 1, la lettera c) sostituita dalla seguente: “(c) un organismo pubblico nazionale o internazionale o persone giuridiche o fisiche che hanno firmato con la Commissione una convenzione di sovvenzione per l’attuazione di un’azione esterna.” (86) Il titolo del capo 4 del titolo IV della parte seconda sostituito dal seguente: “Capo 4SOVVENZIONI” (87) È inserito il seguente articolo 169 bis : “Articolo 169 bis Le procedure in materia di sovvenzioni che i paesi terzi beneficiari devono applicare, in regime di gestione decentrata, sono stabilite nelle convenzioni di finanziamento di cui all’articolo 166. Tali disposizioni sono basate sulle norme enunciate nel titolo VI della parte prima.” (88) All’articolo 171, il paragrafo 2 sostituito dal seguente: “2. Le disposizioni del presente titolo si applicano alle attività dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), ad eccezione degli articoli 174, 174 bis e 175, paragrafo 2.” (89) L’articolo 173 sostituito dal seguente: “Articolo 173 Per gli stanziamenti iscritti nell’allegato per ciascun ufficio europeo, la Commissione delega i poteri di ordinatore al direttore dell’ufficio europeo in questione, a norma dell’articolo 59.” (90) All’articolo 174, paragrafo 1, la seconda frasee sostituita dalla seguente: “Il direttore di ogni ufficio adotta, previa approvazione del comitato di gestione, i criteri di base del sistema contabile.” (91) È inserito il seguente articolo 174 bis : “Articolo 174 bis 1. Per gli stanziamenti iscritti nella propria sezione, ciascuna istituzione può delegare i poteri di ordinatore al direttore di un ufficio europeo interistituzionale, stabilendo i limiti e le condizioni di tale delega. 2. Il revisore contabile interno della Commissione esercita tutte le responsabilità indicate nel titolo IV, capo 8 della parte prima.” (92) L’articolo 175 così modificato: (a) Il paragrafo 1 soppresso. (b) Il paragrafo 2 sostituito dal seguente: “2. Se il mandato di un ufficio europeo implica prestazioni a titolo oneroso a terzi, il direttore di tale ufficio adotta, previa approvazione del comitato direttivo, le disposizioni specifiche riguardanti le condizioni alle quali tali prestazioni sono fornite e la tenuta della corrispondente contabilità.” (93) L’articolo 176 soppresso. (94) L’articolo 178 così modificato: (a) Al paragrafo 1, la seconda frase sostituita dalla seguente: “Tali impegni non possono tuttavia essere superiori a un quarto degli stanziamenti decisi dall’autorità di bilancio per la corrispondente linea di bilancio dell’esercizio in corso.” (b) Al paragrafo 2 aggiunta la frase seguente: “In questo caso, non si applica il limite di cui al paragrafo 1.” (95) All’articolo 185, i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: “3. Ognuno degli organismi di cui al paragrafo 1 istituisce al suo interno una funzione di revisione contabile, che deve essere esercitata in ottemperanza ai pertinenti standard internazionali. Il revisore interno della Commissione certifica che nell’esercizio di tale funzione sono rispettati gli standard internazionali relativi alla revisione contabile. A tale scopo, il revisore contabile della Commissione può procedere a controlli qualitativi. 4. Gli organismi di cui all’articolo 121 applicano le norme contabili menzionate all’articolo 133, cosicché i loro conti possano essere consolidati con i conti della Commissione.” Articolo 2 Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea . Esso si applica dal 1° gennaio 2007. Il presente regolamento obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il […] Per il Consiglio Il Presidente […] RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO E AL PARLAMENTO EUROPEO Relazione sull’attuazione delle disposizioni del nuovo regolamento finanziario 1. In una dichiarazione relativa all’articolo 85 del regolamento finanziario (RF), la Commissione si impegnata “a riferire, entro il 1º gennaio 2006, in merito all’attuazione delle disposizioni contenute nel nuovo regolamento finanziario e, in particolare, sulla soppressione dei controlli ex ante centralizzati, nonché a presentare al Consiglio, se del caso, proposte appropriate”. Esperienza pratica delle amministrazioni delle istituzioni nella gestione finanziaria quotidiana a) Relazione della rete delle unità finanziarie della Commissione 2. La rete delle unità finanziarie della Commissione (RUF) ha elaborato una relazione sulle difficoltà di gestione sperimentate in seguito all'introduzione del nuovo regolamento finanziario (RF) e delle modalità d’esecuzione (ME). Ha provveduto alla redazione un gruppo di funzionari, in rappresentanza delle unità finanziarie della Commissione. Tale relazione, che comprende quasi 100 punti aventi incidenza sulla gestione quotidiana, ha fornito alla Commissione un prezioso feedback interno. 3. Gli appalti di valore limitato, ossia inferiore a 50 mila euro, costituiscono per alcuni servizi sino al 75% del totale dei loro appalti, ossia molto meno in termini di valore, ma molto di più in termini di problemi di gestione, tanto per i servizi quanto nei confronti degli operatori economici interessati. A giudizio della RUF, le ME in tale settore sono più rigorose di quanto sarebbe necessario: la RUF propone quindi di modificare una serie di disposizioni delle ME, allo scopo di prevedere per gli appalti di valore limitato un quadro specifico di gestione. 4. Per quanto riguarda le sovvenzioni , la RUF chiede tra l’altro di prevedere un quadro normativo adeguato per le sovvenzioni rispettivamente di valore non elevato oppure a favore di beneficiari di non ampia entità o aventi particolari caratteristiche. Secondo vari servizi della Commissione che gestiscono programmi una parte considerevole dei quali riguarda azioni di non grande portata, auspicabile che le disposizioni relative alle sovvenzioni consentano che le obbligazioni imposte dalla normativa ai beneficiari e all’ordinatore siano proporzionali agli importi e all’entità e alla natura dei beneficiari. 5. I prefinanziamenti restano di proprietà delle Comunità, salvo se l’atto di base non disponga altrimenti (articolo 3, paragrafo 1 ME). La RUF propone d’interpretare questa disposizione nel senso che nuovi atti di base possano prevedere una deroga a tale principio e, inoltre, propone di adattare le disposizioni in modo da prevedere che gli interessi derivanti da prefinanziamenti inferiori a un determinato importo siano esenti dal computo e dal recupero. 6. Secondo la RUF, l’RF presenta una grave lacuna, che pone difficoltà di gestione e suscita problemi in sede giuridica e nelle relazioni con i beneficiari dei fondi comunitari. Si tratta della mancanza di regole comunitarie in materia di prescrizione . La RUF propone d’introdurre un sistema globale di prescrizione per i fondi comunitari, tanto per le entrate quanto per le spese. 7. Per le norme da attuare riguardo alle decisioni di finanziamento , la RUF ritiene necessaria una revisione approfondita e un consolidamento a livello delle ME, nell’intento di assicurare un contesto di gestione adeguato e stabile. Per le modalità di esecuzione del bilancio , le RUF chiede che sia semplificato e aggiornato il quadro normativo e che sia reso più agevole ricorrere agli organismi nazionali pubblici o privati incaricati di eseguire operazioni di competenza dei pubblici poteri. 8. Per quanto riguarda più in particolare la delega delle funzioni di esecuzione , la RUF suggerisce di prevedere che, sotto adeguata vigilanza, le entità di diritto privato possano essere incaricate di procedere a determinati rimborsi delle spese di viaggio e di soggiorno dei partecipanti a seminari / eventi vari. In effetti, la gestione di simili eventi obbligherebbe i servizi della Commissione, che non ne hanno i mezzi, a effettuare direttamente numerose piccole operazioni. 9. La RUF vorrebbe che fossero riesaminate e convalidate le disposizioni e procedure da applicare fuori sede , ossia presso le rappresentanze e delegazioni, e anche riguardo alle spese per le singole operazioni. b) Informazioni da parte delle amministrazioni delle altre istituzioni e organi 10. Νel novembre 2004 stato chiesto alle amministrazioni delle altre istituzioni di far conoscere le loro esperienze ed i problemi sperimentati nell’applicazione dell’RF e delle ME. Le informazioni fornite non incidono sulla posizione che la rispettiva istituzione può adottare. 11. L'amministrazione del Parlamento europeo spiega che vi sono state difficoltà, dovute soprattutto alla mancanza di personale qualificato, per attuare il decentramento totale dei controlli ex ante . Inoltre, presso il PE il nuovo regime non ha ancora superato la fase di rodaggio: di conseguenza, non ancora possibile procedere a un valido raffronto con il regime precedente. L'amministrazione del PE non presenta proposte intese a rivedere i grandi principi della riforma e reintrodurre i controlli ex ante centralizzati. 12. Per quanto riguarda le altre disposizioni della nuova normativa, l’amministrazione del PE osserva che, tra quelle che hanno posto problemi ai servizi, la maggior parte già forma oggetto della procedura accelerata di modifica prevista nelle ME. Nondimeno, i servizi del PE propongono di modificare l’articolo 9, paragrafo 6 dell’RF, per quanto riguarda il divieto di riporto degli stanziamenti relativi alle spese di personale , limitando tale divieto soltanto alle remunerazioni e indennità dei membri del personale, e di aggiungere all’elenco delle entrate con destinazione specifica i proventi della vendita di beni mobili, incluse le vendite a titolo di permuta parziale. I servizi del PE vorrebbero che fosse modificato l’articolo 22, paragrafi 1 e 2 dell’RF, per agevolare gli storni da articolo ad articolo e da capitolo a capitolo , pur lasciando all’autorità di bilancio la possibilità di pronunciarsi sulle modifiche più sostanziali. Riguardo all'articolo 47, paragrafo 1 dell’RF, l'amministrazione del PE propone di convertire i gradi A1, A2, A3 nei gradi del nuovo statuto (A16, A15, A14, A13) e di prevedere un’eccezione alla regola dell'unicità delle firme, così da consentire all’ordinatore degli anticipi di assumere impegni giuridici dopo che l’ordinatore competente ha firmato l’impegno di bilancio. I servizi del PE suggeriscono di armonizzare le varie relazioni (articolo 60, paragrafo 7 e articolo 122) a livello interistituzionale e di limitare i doppioni d'informazione. 13. L'amministrazione del PE, osservando che, per le spese pluriennali, i conti non riflettono la realtà degli impegni giuridici assunti, propone di stabilire disposizioni precise riguardanti le spese pluriennali nei bilanci amministrativi . Il PE propone di agevolare l’organizzazione di gare d’appalto comuni a varie istituzioni , prevedendo una deroga che consenta all’ordinatore di affidare la gestione a un membro del personale di un’altra istituzione, anche nel caso di sovvenzioni. 14. I servizi del PE propongono di esaminare la questione dell’ impiego delle lingue nelle procedure di gara , per poter redigere le disposizioni in modo da rispettare il principio della parità tra le lingue senza aggravare gli oneri amministrativi quando ciò non sia indispensabile. Essi propongono anche di semplificare le disposizioni relative alle liberalità di modesto valore a favore delle istituzioni diverse dalla Commissione, se tali liberalità non comportano oneri supplementari. 15. L'amministrazione del PE individua determinate difficoltà che possono trovare soluzione nella revisione dell’RF: essa vorrebbe che fossero estese al PE, in generale, le disposizioni relative alle sovvenzioni e, per quanto riguarda le sovvenzioni ai partiti politici europei, suggerisce di prevedere un dispositivo che consenta un riporto limitato e controllabile di una parte della sovvenzione da un esercizio a quello successivo (per esempio se un grande evento previsto per dicembre dell’anno n deve essere rinviato a gennaio/febbraio dell’anno n+1). Secondo il PE, una soluzione consisterebbe nella possibilità di accettare, nei conti finali del risultato, gli accantonamenti per le spese già impegnate, che riguarderebbero l’esercizio n+1. Questi accantonamenti ridurrebbero in misura uguale al loro importo l’eventuale eccedenza delle risorse rispetto alle spese, e quindi l’eventuale somma da rimborsare in caso di “utili” di gestione. 16. I servizi del PE propongono d'introdurre nell’RF la possibilità di riconoscere determinati caratteri specifici dei gruppi politici, che hanno portato a determinate disposizioni di deroga nell’ambito della normativa specifica che disciplina l’impiego degli stanziamenti per le spese dei gruppi politici e, in particolare, il regime di deroga per il riporto degli stanziamenti e il rialzo delle soglie per i pubblici appalti. Infine, l'amministrazione propone di mitigare i vincoli di gestione presso gli uffici d’informazione del PE, per gli appalti di valore limitato riguardanti la politica dell'informazione. 17. L'amministrazione del Consiglio riferisce che, in particolare per appalti di valore limitato banditi all’esterno dell’UE, i fornitori hanno rifiutato di aderire alla richiesta d’indicare i dati bancari (mediante la scheda d’identificazione finanziaria), che sono necessari già prima dell’impegno giuridico. L’amministrazione del Consiglio suggerisce di limitare tale obbligo agli appalti di un certo valore, per esempio al di sopra di 3.500 euro. Riguardo all'articolo 47, paragrafo 1 RF, relativo alla tabella dell’organico , l'amministrazione del Consiglio osserva che necessario far riferimento ai gradi corrispondenti previsti nel nuovo statuto (A*16, A*15, A*14). 18. Per ottimizzare la gestione del bilancio, l’amministrazione del Consiglio ritiene auspicabile modificare la base per gli impegni anticipati per le spese correnti di gestione, che ora pari al quarto degli stanziamenti iscritti nella corrispondente linea di bilancio per l’esercizio in corso, uniformandola al limite previsto per i dodicesimi provvisori, ossia il quarto degli stanziamenti autorizzati per il capitolo in oggetto. Inoltre, l’amministrazione del Consiglio suggerisce di precisare che la limitazione a un quarto degli stanziamenti attuali (articolo 13 e articolo 178, paragrafo 1 RF) non si applica all'articolo 178, paragrafo 2 RF, relativo alle spese che, in base a disposizioni giuridiche o contrattuali, per esempio nel caso dei canoni di locazione, devono effettuarsi in anticipo e possono comportare, dal 1° dicembre in poi, pagamenti da imputare sugli stanziamenti previsti per l’esercizio successivo. 19. L'amministrazione della Corte di giustizia fa notare che si rivelato molto difficile applicare dal 1° gennaio 2003 l’RF e le ME. Considerate le implicazioni giuridiche e amministrative e le modifiche che una riforma di una simile ampiezza imponeva nell’organizzazione e nel funzionamento dei servizi e nella ripartizione delle risorse umane, a stento era possibile attuare tale riforma sei mesi dopo che se ne erano definite le grandi linee e una settimana dopo che ne erano state precisate le modalità d’esecuzione. 20. Il segretario generale della Corte dei conti dichiara che, date le piccole dimensioni della Corte stessa, stata costituita una cellula centrale di accertamenti ex ante , direttamente collegata all’ordinatore delegato. La cellula funge da supporto per il progressivo rafforzamento degli accertamenti ex ante nei servizi di gestione. I risultati degli accertamenti vengono monitorati e contribuiscono all’elaborazione dei piani d’azione intesi a migliorare il controllo interno nei servizi di gestione. È possibile che in futuro gli accertamenti ex ante siano decentrati, ma, secondo il segretario generale della Corte, le dimensioni di questa istituzione costituiscono un fattore contrario a un simile sviluppo. 21. L’amministrazione della Corte dei conti chiede chiarimenti su varie disposizioni - l’articolo 22 RF e l’articolo 16 ME (storni di stanziamenti), e l’articolo 178 RF - e ritiene che sarebbe utile precisare il limite temporale implicito nell’espressione “senza indugio” figurante all’articolo 179, paragrafo 3 RF, riguardante la notifica dell’intenzione di formulare un parere sui progetti di natura immobiliare. L’amministrazione ha constatato nella prassi che le soglie di cui all’articolo 129 delle ME, relative agli appalti di valore limitato, sono troppo basse e comportano procedure amministrative supplementari, senza un corrispondente vantaggio nel controllo interno. La “cellula appalti” della Corte ha presentato vari altri suggerimenti, in particolare che la Commissione dovrebbe registrare alcuni casi, a richiesta delle istituzioni che non hanno una base di dati ai sensi dell’articolo 95 RF poiché concludono soltanto uno scarso numero di contratti. 22. I segretari generali rispettivamente del Comitato economico e sociale europeo (CESE) e del Comitato delle regioni informano che i loro Comitati hanno provveduto a un maggiore decentramento della procedura di autorizzazione, cautelandosi con le necessarie garanzie in materia di formazione e di preparazione degli ordinatori. Essi segnalano che, per le istituzioni di piccole dimensioni, l’entità delle risorse umane assegnate alle attività di controllo ha registrato un forte aumento e costituisce un onere considerevole. Secondo tali Comitati, l'introduzione del nuovo RF non ha comportato un aumento considerevole del numero di controlli ex ante sulle loro operazioni di bilancio, ma essi fanno notare che i controlli sono più approfonditi e richiedono tempi maggiori per gli operatori finanziari, il che si fa sentire in termini di onere della gestione finanziaria. 23. Il CESE ha dubbi riguardo alla pertinenza degli indicatori di efficienza per le spese amministrative e suggerisce di sopprimerli. Inoltre, esso constata la difficoltà di conciliare i progetti immobiliari con il principio dell'annualità del bilancio e, osservando che sono molti aumentati gli obblighi delle istituzioni di presentare relazioni, suggerisce di razionalizzare tali obblighi. Inoltre, il CESE auspica che si costituisca un’infrastruttura comune per una base centrale di dati (articolo 95 RF). Il Comitato delle regioni sottolinea i gravissimi oneri amministrativi derivanti dall'introduzione degli standard per il controllo interno, che oltrepassano i mezzi delle piccole istituzioni, le quali hanno soltanto spese amministrative. 24. Il garante europeo della protezione dei dati fa notare che, avendo iniziato i propri lavori soltanto nel 2004, non ha avuto problemi di adeguamento ad un nuovo sistema e non dispone del giudizio retrospettivo necessario per trarre conclusioni dalla propria esperienza. Conclusioni 25. Il nuovo RF ha gettato le basi giuridiche per un solido sistema di gestione e di controllo imperniato sul decentramento. Si proceduto ai necessari provvedimenti organizzativi, assicurando in generale il rispetto formale dell’RF. A questo stadio, l’attuazione dell’RF può considerarsi soddisfacente, ma la si potrà e dovrà ancora rafforzare e migliorare, mediante l’impegno attivo e la partecipazione degli operatori interessati, in base all’esperienza maturata. In tale processo di attuazione, essenziale che, nell’arduo periodo iniziale, i servizi possano operare con fiducia, nell’ambito di un quadro giuridico stabile. Per giungere a modificare la cultura della gestione e ad integrare la gestione dei rischi nella gestione quotidiana saranno necessari tempi più lunghi. La Commissione proseguirà i suoi lavori a tale scopo, elaborando una metodologia comune per la gestione dei rischi. 26. Dalla valutazione complessiva risulta che la soppressione dei controlli ex ante centralizzati e la loro sostituzione con disposizioni precise per i controlli ex ante al momento di convalidare i progetti completati prima di procedere ai pagamenti hanno conferito agli ordinatori maggiori poteri e responsabilità. La valutazione annuale della gestione degli ordinatori delegati, principalmente nell’ambito delle relazioni annuali di attività, si rivela un pilastro centrale per rafforzare la loro responsabilizzazione. 27. Nessuna delle istituzioni o delle loro amministrazioni ha proposto modifiche della struttura e degli elementi principali della riforma della gestione finanziaria insiti nell’RF. (Si dovrà procedere a qualche chiarimento sulla funzione del contabile, per quanto riguarda la sua responsabilità sistematica e generale in materia d’integrità dei conti senza invadere la sfera di responsabilità dell’ordinatore delegato). Alle manchevolezze constatate nel controllo interno, riguardanti l’attuazione delle disposizioni dell’RF, si può porre rimedio con provvedimenti al livello delle istituzioni, senza che siano necessarie modifiche del quadro giuridico, che si rivelato coerente e privo di ambiguità. Di conseguenza, la Commissione non propone nessuna modifica relativa alle funzioni degli operatori finanziari e al sistema di controllo interno. 28. Nella revisione dell’RF e delle ME si deve tener conto delle osservazioni presentate dalle amministrazioni delle altre istituzioni e dalla RUF riguardo all’esigenza di adattare le disposizioni in materia di vigilanza e di controllo. Le modifiche devono rendere più agevole per la Commissione adempiere all’obbligo di eseguire il bilancio e conseguire gli obiettivi politici, garantendo nel contempo la legalità delle spese e minimizzando il rischio d’irregolarità senza portare i costi amministrativi al di sopra di un livello proporzionato. Nel semplificare le norme e le procedure, lo scopo da perseguire accrescere l’efficienza delle operazioni finanziarie effettuate fuori sede, così da facilitare l’erogazione di aiuti esterni ai paesi terzi. 29. L’esigenza di semplificazione si sentita particolarmente per i contratti e le sovvenzioni di valore limitato. Come primo passo, nel contesto dell’attuale non ampia revisione delle ME iniziata allo scopo di recepire la direttiva armonizzata in materia di appalti, la Commissione ha colto l’occasione di affrontare specifiche difficoltà sperimentate nel settore degli appalti pubblici e delle sovvenzioni, in particolare razionalizzando le disposizioni relative ai contratti di valore limitato e all’applicazione, per le sovvenzioni, di tabelle di costi e importi forfetari. Lo si può considerare un primo provvedimento volto a soddisfare le esigenze della gestione finanziaria. L’imminente revisione dell’RF e delle ME intesa a completare la semplificazione delle disposizioni procedurali e documentali per le operazioni di valore limitato. [1] GU C del […], […], pag. […]. [2] GU C […]del […], pag. […]. [3] GU C […]del […], pag. […]. [4] GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. [5] GU L 134 del 30.4.2004, pag. 114, modificata dal regolamento della Commissione (CE) n. 1874/2004 (GU L 326 del 29.10.2004, pag. 17).