52004PC0092(01)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare /* COM/2004/0092 def. - CNS 2004/0033 */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

I. Contesto politico e giuridico

Con decisione del 28 novembre 2002, il Consiglio Giustizia e affari interni (GAI) ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di riammissione tra la Comunità europea e l'Albania. Alla fine del marzo 2003, la Commissione ha trasmesso alle autorità albanesi un progetto di testo dell'accordo di riammissione. I cicli di negoziato si sono svolti rispettivamente a Tirana il 15/16 maggio 2003, a Bruxelles il 18 settembre 2003 e a Tirana il 5 novembre 2003. L'accordo è stato siglato a Bruxelles il 18 novembre 2003.

Gli Stati membri sono stati regolarmente informati e consultati in tutte le fasi (informali e formali) dei negoziati.

Per quanto riguarda la Comunità, la base giuridica dell'accordo è l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 300 del trattato CE.

Le proposte allegate costituiscono lo strumento giuridico per la firma e la conclusione dell'accordo. Il Consiglio delibererà all'unanimità (articolo 300, paragrafo 2, primo comma in combinato disposto con l'articolo 67 del trattato CE). Il Parlamento europeo dovrà essere consultato formalmente in merito alla conclusione dell'accordo a norma dell'articolo 300, paragrafo 3 del trattato CE.

La proposta di decisione relativa alla conclusione dell'accordo stabilisce le modalità interne per la sua applicazione pratica. Essa specifica, in particolare, che la Commissione, assistita da esperti degli Stati membri, rappresenta la Comunità nel comitato misto istituito dall'articolo 18 dell'accordo. Considerato inoltre che l'accordo autorizza il comitato di riammissione a prendere decisioni aventi effetti giuridici in merito a determinati aspetti tecnici, si ritiene opportuno prevedere una procedura semplificata di adozione delle posizioni comunitarie in questi casi, identica a quella adottata dal Consiglio nella decisione relativa alla conclusione dell'accordo di riammissione con Hong Kong.

La decisione prevede al riguardo che il regolamento interno del comitato misto sia adottato dalla Commissione in consultazione con un comitato speciale designato dal Consiglio. Per quanto riguarda le altre decisioni del comitato misto, si propone che la posizione della Comunità sia adottata dal Consiglio, che delibererebbe a maggioranza qualificata in base a una proposta della Commissione.

II. Esito dei negoziati

La Commissione ritiene che gli obiettivi di cui alle direttive di negoziato del Consiglio siano stati raggiunti e che il progetto di accordo di riammissione sia accettabile per la Comunità.

In sintesi:

- l'accordo è suddiviso in 8 sezioni che comprendono in tutto 23 articoli, a cui si aggiungono 6 allegati, che costituiscono parte integrante dell'accordo, e cinque dichiarazioni comuni.

- Gli obblighi di riammissione sanciti dall'accordo (articoli 2-5) sono del tutto reciproci e si applicano sia ai cittadini rispettivi (articoli 2 e 4) sia ai cittadini dei paesi terzi e agli apolidi (articoli 3 e 5). Viene specificato sistematicamente che la riammissione avviene senza ulteriori formalità tranne quelle previste dall'accordo.

- L'obbligo di riammettere i cittadini dei paesi terzi e gli apolidi (articoli 3 e 5) è subordinato alle seguenti condizioni preliminari: (a) la persona da riammettere deve possedere, al momento dell'ingresso, un'autorizzazione di residenza valida o un visto valido rilasciati dalla Parte interpellata; (b) la persona da riammettere entra nel territorio della Parte richiedente dopo aver soggiornato o transitato (legalmente o illegalmente) nel territorio della Parte interpellata. Sono esonerate da questi obblighi solo le persone in transito aeroportuale e tutte le persone a cui la Parte richiedente abbia concesso un'autorizzazione di residenza con un periodo di validità superiore o il cui visto/la cui autorizzazione di residenza sia stato(a) ottenuto(a) mediante documenti contraffatti o falsificati.

- Avendo la Repubblica di Albania accettato di assumere obblighi così vasti in merito alla riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi (articoli 3 e 5), la Comunità europea ha accolto le richieste albanesi di (1) rinviare di due anni l'entrata in vigore di tali obblighi (articolo 22, paragrafi 2 e 3) e (2) inserire una "clausola di riammissione" in caso di riammissione indebita (articolo 12).

- La Repubblica di Albania accetta, in determinate circostanze, l'uso del documento di viaggio standard dell'UE a scopo di espulsione (articolo 2, paragrafo 2 e articolo 3, paragrafo 3).

- L'accordo contiene una sezione sulle operazioni di transito (articoli 13 e 14).

- La sezione III dell'accordo (articoli 6-12 in combinato disposto con gli allegati da 1 a 6) contiene le necessarie disposizioni tecniche sulla procedura di riammissione (domanda di riammissione, prove, termini, modalità di trasferimento e modi di trasporto). È prevista una certa flessibilità procedurale poiché, quando la persona da riammettere sia in possesso di documenti di viaggio validi, basta una comunicazione scritta senza che sia necessario presentare formalmente una domanda di riammissione (articolo 6).

- Gli articoli 15-17 contengono le necessarie disposizioni sui costi, sulla protezione dei dati e sulla non incidenza rispetto agli altri diritti e obblighi internazionali applicabili alle Parti.

- La composizione, i compiti e i poteri del comitato di esperti sono specificati all'articolo 18.

- Ai fini dell'applicazione pratica dell'accordo, l'articolo 19 autorizza gli Stati membri a concludere protocolli di attuazione bilaterali con la Repubblica di Albania. L'articolo 20 chiarisce il nesso tra i protocolli di attuazione e il presente accordo.

- Le disposizioni finali (articoli 21-23) riguardano l'entrata in vigore, la durata, il recesso e lo status giuridico degli allegati dell'accordo. A norma dell'articolo 22, l'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si notificano reciprocamente l'espletamento delle rispettive procedure giuridiche. Gli articoli 3 e 5 sulla riammissione dei cittadini di paesi terzi e degli apolidi, tuttavia, entreranno in vigore due anni dopo l'accordo.

- I riferimenti alla situazione specifica della Danimarca figurano nel preambolo all'articolo 1, lettera a), all'articolo 21 e in una dichiarazione comune allegata all'accordo. Un'altra dichiarazione comune allegata all'accordo rispecchia il fatto che Norvegia e Islanda sono strettamente associate all'attuazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen.

III. Conclusioni

In considerazione di quanto precede, la Commissione propone che il Consiglio

- decida che l'accordo venga firmato a nome della Comunità e autorizzi il presidente del Consiglio a nominare la(le) persona(e) debitamente autorizzata(e) a firmarlo a nome della Comunità;

- approvi, previa consultazione del Parlamento europeo, l'accordo allegato tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma dell'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3, lettera b), in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

vista la proposta della Commissione [1],

[1] GU C...

considerando quanto segue:

(1) con decisione del 28 novembre 2002, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare;

(2) i relativi negoziati si sono svolti nei giorni 15 e 16 maggio, 18 settembre e 5 novembre 2003;

(3) occorre firmare l'accordo siglato a Bruxelles il 18 dicembre, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo unico

Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(e) persone abilitata(e) a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Albania sulla riammissione delle persone in soggiorno irregolare.

Fatto a Bruxelles, il.......................2004.

Per il Consiglio

Il Presidente