Proposta di decisione del Consiglio concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei /* COM/2004/0829 def. - CNS 2004/0289 */
Bruxelles, 23.12.2004 COM(2004)829 definitivo 2004/0289 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei (presentate dalla Commissione) RELAZIONE Le relazioni in materia di aviazione internazionale tra Stati membri e paesi terzi sono tradizionalmente basate su accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra i singoli Stati membri e i paesi terzi, sugli allegati agli accordi e sui relativi ulteriori accordi bilaterali o multilaterali. Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia delle Comunità europee (cause C-466/98, C-467/98, C-468/98, C-471/98, C-472/98, C-475/98 e C-476/98) la Comunità ha competenza esclusiva su numerosi aspetti relativi ai servizi con i paesi terzi. La Corte di giustizia ha altresì stabilito il diritto dei vettori aerei comunitari di godere del diritto di stabilimento all’interno della Comunità, compreso il diritto di accesso non discriminatorio al mercato. Le tradizionali clausole di designazione negli accordi bilaterali sui servizi aerei stipulati dagli Stati membri violano il diritto comunitario, consentendo a un paese terzo di rifiutare, revocare o sospendere le autorizzazioni o le licenze di un vettore aereo designato da uno Stato membro che non sia sostanzialmente di proprietà e controllato effettivamente da tale Stato membro o dai suoi cittadini. Tutto ciò costituisce una discriminazione nei confronti dei vettori comunitari stabiliti sul territorio di uno Stato membro, ma che sono di proprietà di un altro Stato membro o controllato dai suoi cittadini. Questa situazione configura una violazione dell’articolo 43 del trattato che ai cittadini degli Stati membri che hanno esercitato la loro libertà di stabilimento garantisce lo stesso trattamento che Stato membro ospitante accorda ai propri cittadini. Conformemente alla giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia, nel giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario[1]. Conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire con un accordo comunitario alcune disposizioni degli accordi bilaterali vigenti, la Commissione ha negoziato, con la Repubblica del Cile, un accordo che sostituisce alcune disposizioni del vigente accordo bilaterale sui servizi aerei tra gli Stati membri e la Repubblica del Cile. L’articolo 2 dell’accordo sostituisce le precedenti clausole di designazione con una clausola di designazione comunitaria, la quale consente a tutti i vettori aerei comunitari di beneficiare del diritto di stabilimento. Gli articoli 4 e 5 dell’accordo riguardano delle questioni giuridiche derivanti dalla violazione delle competenze della Comunità. L’articolo 4 (Tassazione del carburante) risolve i conflitti interpretativi tra gli accordi bilaterali di servizio attualmente in vigore e la direttiva 2003/96/CE del Consiglio che ristruttura il quadro normativo comunitario relativo alla tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità, in particolare il suo articolo 14, paragrafo 2. L’articolo 5 (Tariffe di trasporto) risolve i conflitti tra gli accordi bilaterali sui servizi aerei attualmente in vigore e il regolamento (CEE) n. 2409/92 del Consiglio sulle tariffe aeree per il trasporto di passeggeri e di merci, il quale vieta ai vettori dei paesi terzi di avere una posizione dominante sui prezzi per i collegamenti aerei esclusivamente intracomunitari. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la firma e l’applicazione provvisoria dell’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase del primo comma, vista la proposta della Commissione[2], considerando quanto segue: (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a aprire negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica del Cile su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. (3) Occorre firmare ed applicare in via provvisoria l’accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, DECIDE: Articolo unico 1. Fatta salva l’eventuale conclusione in data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei. 2. In attesa della sua entrata in vigore, l’accordo è applicato in via transitoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono reciprocamente notificate l’avvenuto compimento delle procedure necessarie a tal fine. Il presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 2 dell’accordo. 3. Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione. Fatto a Bruxelles, […] Per il Consiglio Il Presidente 2004/0289 (CNS) Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO concernente la conclusione dell’Accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei IL CONSIGLIO DELL ’UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, prima frase del primo comma, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma, vista la proposta della Commissione[3], visto il parere del Parlamento europeo[4], considerando quanto segue: (1) Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a aprire negoziati con paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. (2) La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica del Cile su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all’allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario. (3) Fatta salva l’eventuale conclusione in data successiva, il presente accordo è stato firmato a nome della Comunità europea, in data [...], conformemente alla decisione .../.../CE del Consiglio, del [...][5]. (4) L’accordo deve essere approvato, DECIDE: Articolo 1 1. L’accordo tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvato a nome della Comunità europea. 2. Il testo dell’accordo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 Il presidente del Consiglio è autorizzato a nominare la persona abilitata ad effettuare la notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 1 dell’accordo. . Fatto a Bruxelles, […] Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO ACCORDO tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei LA COMUNITÀ EUROPEA da un lato, e LA REPUBBLICA DEL CILE dall’altro (di seguito denominate “le Parti”) CONSTATANDO che dieci Stati membri della Comunità europea e la Repubblica del Cile hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto con la legislazione della Comunità europea, CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con i paesi terzi, CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno il diritto all’accesso non discriminatorio alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi, VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata dagli Stati membri della Comunità europea, RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica del Cile che sono in contrasto con la legislazione comunitaria devono essere rese integralmente conformi a quest’ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile e per garantire la continuità di tali servizi aerei, CONSTATANDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei fra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica del Cile che non sono in contrasto con la legislazione della Comunità europea non devono essere né modificate né sostituite, CONSTATANDO che la Comunità europea non ha l’intenzione, nell’ambito di questi negoziati, di accrescere il volume totale del traffico aereo fra la Comunità europea e la Repubblica del Cile, di compromettere l’equilibrio fra i vettori comunitari e i vettori della Repubblica del Cile, né di negoziare emendamenti delle disposizioni dei vigenti accordi bilaterali sui servizi aerei in relazione ai diritti di traffico, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: Articolo 1 Disposizioni generali Ai fini del presente Accordo, si intende per “Stati membri” gli Stati membri della Comunità europea e per “Stati membri della CLAC” gli Stati membri della commissione latinoamericana dell’aviazione civile. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato 1, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea. In ciascuno degli accordi indicati nell’allegato 1, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro. Articolo 2 Designazione, autorizzazione e revoca 1. Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera a) e lettera b) in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica del Cile, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi. Le disposizioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera a) e lettera b) in relazione alla designazione, da parte della Repubblica del Cile, dei vettori aerei, alle autorizzazioni e ai permessi ad essi rilasciati dallo Stato membro, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi. 2. Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Repubblica del Cile rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che: i. il vettore sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria; ii. lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo (COA) eserciti e mantenga l’effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e che l’autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e iii. il vettore appartenga e continui ad appartenere, direttamente o tramite partecipazione maggioritaria, a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri, ovvero ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e che sia da questi effettivamente e costantemente controllato. 3. La Repubblica del Cile può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora si verifichi une delle seguenti circostanze: i. il vettore non sia stabilito nel territorio dello Stato membro che ha proceduto alla designazione a norma del trattato che istituisce la Comunità europea ovvero non possieda una licenza di esercizio valida conforme alle prescrizioni della legislazione comunitaria; ii. il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo, (COA), ovvero se l’autorità aeronautica competente non è chiaramente indicata nella designazione; iii. il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri o ad altri Stati indicati nell’allegato 3 e/o a cittadini di questi altri Stati, e non sia da questi effettivamente controllato; iv. il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in virtù di un accordo bilaterale concluso tra la Repubblica del Cile ed un altro Stato membro e la Repubblica del Cile dimostri che, esercitando i suoi diritti di traffico a norma del presente Accordo su una rotta che comprende un punto situato in quest’altro Stato membro, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall’altro accordo; v. il vettore aereo sia titolare di un certificato di operatore aereo (COA) rilasciato da uno Stato membro col quale non esista alcun accordo bilaterale relativo a servizi aerei fra la Repubblica del Cile e tale Stato membro, e al vettore designato dalla Repubblica del Cile siano stati negati i diritti di traffico verso tale Stato membro. La Repubblica del Cile esercita i diritti di cui al presente paragrafo senza discriminare i vettori aerei comunitari in base alla loro nazionalità. 4. Una volta ricevuta la designazione da parte della Repubblica del Cile, ciascuno Stato membro rilascia, con tempi procedurali minimi, le autorizzazioni ed i permessi opportuni, qualora siano soddisfatte le seguenti condizioni: i. il vettore aereo sia stabilito nella Repubblica del Cile, e ii. la Repubblica del Cile eserciti e continui ad esercitare un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo e sia competente per il rilascio del certificato di operatore aereo, e iii. il vettore aereo appartenga, direttamente o tramite una partecipazione maggioritaria, a Stati membri della CLAC e/o cittadini di Stati membri della CLAC e sia da questi effettivamente controllato. 5. Ciascuno Stato membro può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o i permessi rilasciati ad un vettore aereo designato dalla Repubblica del Cile qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: i. il vettore aereo non sia stabilito nella Repubblica del Cile; ii. la Repubblica del Cile non eserciti o non mantenga un controllo regolamentare effettivo sul vettore aereo ovvero non sia competente per il rilascio del suo certificato di operatore aereo; iii. il vettore aereo non appartenga, direttamente o tramite una partecipazione di maggioranza, agli Stati membri della CLAC e/o a cittadini di Stati membri della CLAC, e non sia da questi effettivamente controllato; iv. il vettore aereo sia già autorizzato ad operare in forza di un accordo bilaterale fra lo Stato membro ed un altro Stato membro della CLAC e lo Stato membro dimostri che, esercitando i diritti di traffico a norma del presente Accordo su una rotta che comprende un punto situato nel menzionato Stato membro della CLAC, il vettore eluderebbe le restrizioni sui diritti di traffico imposte dall’altro accordo. Articolo 3 Diritti relativi ai controlli regolamentari 1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli indicati all’allegato 2, lettera c). 2. Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti della Repubblica del Cile in relazione alle disposizioni sulla sicurezza contenute nell’accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica del Cile si applicano parimenti all’adozione, all’esercizio o al mantenimento di norme di sicurezza da parte di questo Stato membro per quanto riguarda l’autorizzazione all’esercizio rilasciata a tale vettore aereo. Articolo 4 Tassazione del carburante 1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all’allegato 2, lettera d). 2. Fatta salva ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato 2, lettera d) osta a che gli Stati membri impongano, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul loro rispettivo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Repubblica del Cile che operano tra due punti situati nel territorio di tale Stato membro o fra un punto situato nello stesso Stato membro e un punto situato in un altro Stato membro. 3. Fatta salva ogni altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell’allegato 2, lettera d) osta a che la Repubblica del Cile imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore designato da uno Stato membro che operano tra due punti situati nel territorio della Repubblica del Cile o tra un punto situato nella Repubblica del Cile e un punto situato in un altro Stato membro della CLAC. Articolo 5 Tariffe di trasporto 1. Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano gli articoli di cui all’allegato 2, lettera e). 2. Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica del Cile in forza di un accordo di cui all’allegato 1 che contengano una disposizione indicata all’allegato 2, lettera e) per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea sono soggetti alla legislazione della Comunità europea. La legislazione europea è applicata su base non discriminatoria. 3. Le tariffe praticate dal vettore aereo o dai vettori aerei designati da uno Stato membro in forza di un accordo di cui all’allegato 1 che contengano una disposizione indicata all’allegato 2, lettera e) per trasporti fra la Repubblica del Cile ed un altro Stato membro della CLAC sono soggette alla legislazione del Cile per quanto riguarda la price leadership e sono applicate su base non discriminatoria. Articolo 6 Applicazione di altre disposizioni Le disposizioni degli accordi dell’allegato 1 sulle quali non incidono gli articoli da 1 a 5 del presente Accordo continuano ad applicarsi se ed in quanto non siano in contrasto con tali articoli. Articolo 7 Allegati all’Accordo Gli allegati al presente Accordo ne costituiscono parte integrante. Articolo 8 Revisione o modificazione Le Parti possono rivedere o modificare il presente Accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso. Articolo 9 Entrata in vigore e applicazione transitoria 1. Il presente Accordo entra in vigore alla data in cui le Parti si sono reciprocamente notificate per iscritto l’avvenuto compimento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore. 2. Fermo restando il paragrafo 1, le Parti convengono di applicare in via transitoria il presente Accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono notificate l’avvenuto compimento delle procedure necessarie a tal fine. 3. Gli accordi e le altre intese concluse tra Stati membri e la Repubblica del Cile che, alla data della firma del presente Accordo non siano ancora entrati in vigore e non siano applicati in via transitoria sono indicati all’allegato 1, lettera b). Il presente Accordo si applica a tutti questi accordi ed intese alla data della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria. Articolo 10 Denuncia 1. La denuncia di uno degli accordi dell’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia di tutte le disposizioni del presente Accordo relative all’accordo in questione. 2. La denuncia di tutti gli accordi dell’allegato 1 comporta automaticamente l’inefficacia delle disposizioni del presente Accordo. IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a [….] in duplice esemplare, il […] data […. …] nelle lingue ceco, danese, estone, finnico, francese, greco, inglese, italiano, lettone, lituano, olandese, polacco, portoghese, slovacco, sloveno, spagnolo, svedese, tedesco e ungherese. In caso di divergenza, il testo in lingua inglese prevale sulle altre versioni. Quando le istituzioni della Comunità europea saranno tenute a pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea tutti gli atti ufficiali in lingua maltese, del presente Accordo sarà redatta anche una versione in lingua maltese, in duplice esemplare. PER LA COMUNITÀ EUROPEA: ………… PER LA REPUBBLICA DEL CILE: ………… Allegato 1 Elenco degli accordi richiamati all’articolo 1 del presente Accordo (a) Accordi in materia di servizi aerei fra la Repubblica del Cile e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o applicati in via transitoria alla data della firma del presente Accordo - Accordo relativo ai servizi aerei tra il governo della Repubblica del Cile e il governo del Regno del Belgio, firmato a Bruxelles il 13 settembre 2001, nel seguito: “Accordo Cile-Belgio”; - Accordo relativo ai servizi aerei tra il governo del Regno di Danimarca e il governo della Repubblica del Cile, firmato a Copenhagen il 27 giugno 2001, nel seguito: “Accordo Cile-Danimarca”; - Accordo fra il governo della Repubblica del Cile e il governo della Repubblica francese relativo ai servizi aerei fra i loro territori rispettivi ed al di là di essi, firmato a Parigi il 6 dicembre 1979, nel seguito: “Accordo Cile-Francia”; - Accordo relativo ai trasporti aerei fra la Repubblica federale di Germania e la Repubblica del Cile, firmato a Santiago del Cile il 30 marzo 1964, come modificato, nel seguito: “Accordo Cile-Germania”; - Accordo relativo ai servizi aerei tra il governo della Repubblica del Cile e il governo della Repubblica italiana, firmato a Roma il 27 febbraio 2002, nel seguito: “Accordo Cile-Italia”; - Accordo fra il governo del Granducato di Lussemburgo e il governo della Repubblica del Cile relativo ai servizi aerei fra i loro territori rispettivi, firmato a Lussemburgo il 25 febbraio 2002, nel seguito: “Accordo Cile-Lussemburgo”; - Accordo relativo ai servizi aerei fra il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica del Cile, firmato a Santiago del Cile il 13 luglio 1962, nel seguito: “Accordo Cile-Paesi Bassi”; - Progetto di Accordo relativo ai servizi aerei fra la Repubblica del Cile e il Regno dei Paesi Bassi relativo ai servizi aerei fra i loro territori rispettivi, siglato ed allegato come Allegato B al verbale concordato della riunione consultiva aeronautica fra i Paesi Bassi e il Cile, firmato a Santiago del Cile il 12 aprile 2001, nel seguito: “Progetto rivisto di Accordo Cile-Paesi Bassi”; - Accordo fra il governo del Cile e il governo di Spagna relativo ai servizi di trasporto aereo commerciale, firmato a Santiago del Cile il 17 dicembre 1974, nel seguito: “Accordo Cile-Spagna”; - Accordo relativo ai servizi aerei tra il governo della Repubblica del Cile e il governo del Regno di Svezia, firmato a Copenhagen il 27 giugno 2001, nel seguito: “Accordo Cile-Svezia”; - Accordo fra la Repubblica del Cile e il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord relativo ai servizi aerei, firmato a Santiago del Cile il 16 settembre 1947, nel seguito: “Accordo Cile-Regno Unito”; - Progetto di Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord e il governo della Repubblica del Cile relativo ai servizi aerei, siglato ed allegato come Allegato B al Memorandum di intesa fra le autorità aeronautiche del Regno Unito ed il Cile, firmato a Santiago del Cile il 31 maggio 2000, nel seguito: “Progetto rivisto di Accordo Cile-Regno Unito”; (b) Accordi ed altre intese relativi a servizi aerei siglati o firmati fra la Repubblica del Cile e Stati membri della Comunità europea non ancora entrati in vigore e non ancora oggetto di applicazione transitoria alla data della firma del presente Accordo [ L’Allegato 1b è lasciato intenzionalmente in bianco. ] Allegato 2 Elenco degli articoli facenti parte degli accordi dell’Allegato 1 e richiamati negli articoli da 2 a 5 del presente Accordo (a) Designazione da parte di uno Stato membro: - Articolo 3 dell’Accordo Cile-Belgio; - Articolo 3 dell’Accordo Cile-Danimarca; - Articolo 4 dell’Accordo Cile-Francia; - Articolo 3 dell’Accordo Cile-Germania; - Articolo 3 dell’Accordo Cile-Italia; - Articolo 3 dell’Accordo Cile-Lussemburgo; - Articolo 3 del progetto rivisto di Accordo Cile-Paesi Bassi; - Articolo 3 dell’Accordo Cile-Spagna; - Articolo 3 dell’Accordo Cile-Svezia; - Articolo 4 del progetto rivisto di Accordo Cile-Regno Unito; (b) Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi: - Articolo 4 dell’Accordo Cile-Belgio; - Articolo 4 dell’Accordo Cile-Danimarca; - Articolo 5 dell’Accordo Cile-Francia; - Articolo 4 dell’Accordo Cile-Germania; - Articolo 4 dell’Accordo Cile-Italia; - Articolo 4 dell’Accordo Cile-Lussemburgo; - Articolo V dell’Accordo Cile-Paesi Bassi; - Articolo 4 del progetto rivisto di Accordo Cile-Paesi Bassi; - Articolo 4 dell’Accordo Cile-Spagna; - Articolo 4 dell’Accordo Cile-Svezia; - Articolo 4 dell’Accordo Cile-Regno Unito; - Articolo 5 del progetto rivisto di Accordo Cile-Regno Unito; (c) Controllo regolamentare: - Articolo 6 dell’Accordo Cile-Belgio; - Articolo 14 dell’Accordo Cile-Danimarca; - Annesso C al Protocollo fra le autorità aeronautiche della Repubblica federale di Germania e la Repubblica del Cile, firmato a Berlino il 2 aprile 1998, quale applicato in via transitoria nel quadro dell’Accordo Germania-Cile; - Articolo 6 dell’Accordo Cile-Italia; - Articolo 6 dell’Accordo Cile-Lussemburgo; - Articolo 6 del progetto rivisto di Accordo Cile-Paesi Bassi; - Articolo 14 dell’Accordo Cile-Svezia; - Articolo 14 del progetto rivisto di Accordo Cile-Regno Unito; (d) Tassazione del carburante per l’aviazione: - Articolo 9 dell’Accordo Cile-Belgio; - Articolo 6 dell’Accordo Cile-Danimarca; - Articolo 10 dell’Accordo Cile-Francia; - Articolo 6 dell’Accordo Cile-Germania; - Articolo 9 dell’Accordo Cile-Italia; - Articolo 15 dell’Accordo Cile-Lussemburgo; - Articolo III dell’Accordo Cile-Paesi Bassi; - Articolo 15 del progetto rivisto di Accordo Cile-Paesi Bassi; - Articolo 5 dell’Accordo Cile-Spagna; - Articolo 6 dell’Accordo Cile-Svezia; - Articolo 8 del progetto rivisto di Accordo Cile-Regno Unito; (e) Tariffe di trasporto all’interno della Comunità europea: - Articolo 12 dell’Accordo Cile-Belgio; - Articolo 10 dell’Accordo Cile-Danimarca; - Articolo 9 dell’Accordo Cile-Francia; - Articolo 8 dell’Accordo Cile-Germania; - Articolo 12 dell’Accordo Cile-Italia; - Articolo 14 dell’Accordo Cile-Lussemburgo; - Articolo 14 del progetto rivisto di Accordo Cile-Paesi Bassi; - Articolo 8 dell’Accordo Cile-Spagna; - Articolo 10 dell’Accordo Cile-Svezia; - Articolo 9 dell’Accordo Cile-Regno Unito; - Articolo 7 del progetto rivisto di Accordo Cile-Regno Unito. Allegato 3 Elenco degli altri Stati di cui all’articolo 2 del presente Accordo La Repubblica d’Islanda (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo); Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo); Il Regno di Norvegia (ai sensi dell’Accordo sullo Spazio economico europeo); La Confederazione svizzera (ai sensi dell’Accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul trasporto aereo). [1] Decisione n. 11323/03 del Consiglio del 5 giugno 2003 (documento riservato). [2] GU C […] del […], pag. […]. [3] GU C […] del […], pag. […]. [4] GU C […] del […], pag. […]. [5] GU C […] del […], pag. […].