52004PC0736(01)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea /* COM/2004/0736 def. - AVC 2004/0265 */


Bruxelles, 29.10.2004

COM(2004) 736 definitivo

2004/0265 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

In conformità dell'articolo 6, paragrafo 2, dell'atto di adesione dei nuovi Stati membri all'UE, l'adesione di questi ultimi all'accordo euromediterraneo di associazione con la Tunisia viene concordata mediante la conclusione di un protocollo allo stesso. Lo stesso articolo prevede una procedura semplificata nell'ambito della quale il protocollo è concluso tra il Consiglio, che delibera all'unanimità a nome degli Stati membri, ed il paese terzo interessato. Tale procedura lascia impregiudicate le competenze proprie della Comunità.

Il 10 febbraio 2004 il Consiglio ha approvato un mandato con il quale incarica la Commissione di negoziare tale protocollo con la Repubblica tunisina. Le trattative si sono concluse in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione. Il testo del protocollo è stato siglato dalla Commissione e dalle autorità tunisine il 18 giugno 2004 a Tunisi.

Al presente documento sono allegate: 1) una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma del protocollo; 2) una decisione del Consiglio relativa alla conclusione del protocollo.

Si allega il testo del protocollo negoziato con la Tunisia. Gli aspetti più importanti del protocollo sono le disposizioni riguardanti l'adesione dei nuovi Stati membri all'accordo di associazione UE-Tunisia, l'adeguamento del protocollo riguardo ai prodotti agricoli e l'inclusione delle nuove lingue ufficiali dell'UE.

La Commissione chiede al Consiglio di approvare le allegate proposte di decisione del Consiglio relative alla firma e alla conclusione del protocollo.

Il Parlamento europeo sarà invitato a dare il proprio accordo al presente protocollo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

visto l'atto di adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) Il 10 febbraio il Consiglio ha autorizzato la Commissione, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, ad avviare negoziati con la Tunisia per adeguare l'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione dei nuovi Stati membri all'UE.

(2) Le trattative si sono concluse in modo ritenuto soddisfacente dalla Commissione.

(3) Il testo del protocollo negoziato con la Repubblica tunisina prevede, all'articolo 12, paragrafo 3, l'applicazione provvisoria del protocollo prima della sua entrata in vigore.

(4) Fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, il protocollo deve essere firmato a nome della Comunità e applicato in via provvisoria,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri, il protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea. Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

Il protocollo si applica provvisoriamente, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data della firma.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

2004/0265 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione di un protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

visto l'atto di adesione dei nuovi Stati membri all'Unione europea, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

(1) Il protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, è stato firmato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri il

(2) È opportuno approvare il protocollo,

DECIDE:

Articolo unico

Il protocollo all'accordo euromediterraneo di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, è approvato a nome della Comunità europea e dei suoi Stati membri. Il testo del protocollo è allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

PROTOCOLLO

all'accordo euromediterraneo che stabilisce un’associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

il Regno del Belgio,

la Repubblica ceca,

il Regno di Danimarca,

la Repubblica federale di Germania,

la Repubblica di Estonia,

la Repubblica ellenica,

il Regno di Spagna,

la Repubblica francese,

l'Irlanda,

la Repubblica italiana,

la Repubblica di Cipro,

la Repubblica di Lettonia,

la Repubblica di Lituania,

il Granducato di Lussemburgo,

la Repubblica di Ungheria,

la Repubblica di Malta,

il Regno dei Paesi Bassi,

la Repubblica d'Austria,

la Repubblica di Polonia,

la Repubblica portoghese,

la Repubblica di Slovenia,

la Repubblica slovacca,

la Repubblica di Finlandia,

il Regno di Svezia,

il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

(in appresso denominati "Stati membri CE")

rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea

e

la Comunità europea

(in appresso denominata “la Comunità”),

rappresentata dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione europea,

da una parte,

e la Repubblica tunisina,

in appresso denominata “Tunisia”,

dall'altra,

considerando quanto segue:

(1) L'accordo euromediterraneo tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, in appresso denominato "l'accordo euromediterraneo", è stato firmato a Bruxelles il 17 luglio 1995 ed è entrato in vigore il 1° marzo 1998.

(2) Il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in appresso denominato “il trattato di adesione”) è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003 ed è entrato in vigore il 1° maggio 2004.

(3) A norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del trattato di adesione, l'adesione delle nuove Parti contraenti all'accordo euromediterraneo deve essere sancita dalla conclusione di un protocollo a questo stesso accordo.

(4) Si sono svolte consultazioni ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, dell’accordo euromediterraneo, per assicurare che si sia tenuto conto dei mutui interessi della Comunità e della Tunisia.

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono Parti contraenti dell'accordo euromediterraneo concluso tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, e di conseguenza adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri della Comunità, dei testi dell'accordo nonché delle dichiarazioni congiunte, delle dichiarazioni unilaterali e degli scambi di lettere.

Articolo 2

Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, tra le Parti è convenuto che, scaduto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le disposizioni dell'accordo attinenti alla medesima si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla CECA.

MODIFICHE AL TESTO DELL’ACCORDO EUROMEDITERRANEO, COMPRESI I SUOI PROTOCOLLI

Articolo 3 (prodotti agricoli)

1) L’articolo 3, paragrafi 1 e 2, del protocollo n. 1 dell’accordo di associazione è sostituito dal testo seguente:

1. A decorrere dal 1° gennaio 2001, le importazioni di olio d'oliva non trattato di cui ai codici NC 1509 10 10 e 1509 10 90, interamente ottenuto in Tunisia e trasportato direttamente da questo paese nella Comunità, sono ammesse nella Comunità a dazio zero nei limiti di un quantitativo di 50 000 tonnellate. A decorrere dal 1° maggio 2004 vi è aggiunto un quantitativo annuo pari a 700 tonnellate.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2002, tale quantitativo è aumentato di un importo di 1 500 tonnellate all'anno per un periodo di 4 anni fino a raggiungere un quantitativo annuo di 56 700 tonnellate dal 1° gennaio 2005.

2) Nella tabella figurante nell’allegato al protocollo n. 1 dell’accordo di associazione, relativo al regime applicabile all’importazione nella Comunità dei prodotti agricoli originari della Tunisia, il testo della voce relativa ai prodotti di cui al codice NC 1509 10 è sostituito dal testo seguente:

+++++ TABLE +++++

Articolo 4 (Norme di origine)

Il protocollo 4 è modificato come segue:

1. L'articolo 19, paragrafo 4, è così modificato:

I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

ES « EXPEDIDO A POSTERIORI »

CS « VYSTAVENO DODATEČNĔ »

DA « UDSTEDT EFTERFØLGENDE »

DE « NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT »

ET « VÄLJA ANTUD TAGASIULATUVALT »

EL « ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ »

EN « ISSUED RETROSPECTIVELY »

FR « DÉLIVRÉ À POSTERIORI »

IT « RILASCIATO A POSTERIORI »

LV « IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI »

LT « RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS »

HU « KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL »

MT « MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT »

NL « AFGEGEVEN A POSTERIORI »

PL « WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE »

PT « EMITIDO A POSTERIORI »

SL « IZDANO NAKNADNO »

SK « VYDANÉ DODATOČNE »

FI « ANNETTU JÄLKIKÄTEEN »

SV « UTFÄRDAT I EFTERHAND »

AR [pic]

2. L'articolo 20, paragrafo 2, è così modificato:

Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

ES « DUPLICADO »

CS « DUPLIKÁT »

DA « DUPLIKÁT »

DE « DUPLIKAT »

ET « DUPLIKAAT »

EL « ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ »

EN « DUPLICATE »

FR « DUPLICATA »

IT « DUPLICATO »

LV « DUBLIKĀTS »

LT « DUBLIKATAS »

HU « MÁSODLAT »

MT « DUPLIKAT »

NL « DUPLICAAT »

PL « DUPLIKAT »

PT « SEGUNDA VIA »

SL « DVOJNIK »

SK « DUPLIKÁT »

FI « KAKSOISKAPPALE »

SV « DUPLIKAT »

AR [pic]

3. L'articolo 22, paragrafo 4, è così modificato:

Nei casi contemplati dal paragrafo 3, lettera a), la casella «Osservazioni» del certificato EUR.1 reca una delle seguenti diciture:

«PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO», «FORENKLET PROCEDURE», «VEREINFACHTES VERFAHREN», «AΠΛΟΥΣΤΕΥΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ», «SIMPLIFIED PROCEDURE», «PROCÉDURE SIMPLIFIÉE», «PROCEDURA SEMPLIFICATA,», «VEREENVOUDIGDE PROCEDURE», «PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO», «YKSINKERTAISTETTU MENETTELY», «FÖRENKLAT FÖRFARANDE», «ZJEDNODUšENÝ POSTUP-čLÁNEK», «LIHTSUSTATUD TOLLIPROTSEDUUR», «VIENKARšOTA PROCEDURA», «SUPAPRASTINTA PROCEDURA», « EGYSZERűSÍTETT ELJÁRÁS», « PROCEDURA SIMPLIFIKATA», «PROCEDURA UPROSZCZONA», « POENOSTAVLJEN POSTOPEK», «ZJEDNODUšENÝ POSTUP », [pic]

Articolo 5 (Presidenza del comitato di associazione)

L'articolo 82, paragrafo 3, è così modificato:

« Il comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante della Commissione delle Comunità europee e da un rappresentante del governo della Repubblica tunisina ».

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Articolo 6 (Prova dell'origine e cooperazione amministrativa)

1. Le prove dell'origine rilasciate a norma di legge dalla Tunisia o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi applicati tra i due Stati sono accettate nei rispettivi paesi in virtù del presente protocollo sempreché:

(a) l'acquisizione di tale origine conferisca un trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'accordo euromediterraneo o nel regime comunitario delle preferenze generalizzate;

(b) la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati emessi non oltre il giorno precedente alla data dell'adesione;

(c) la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione in Tunisia o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicabili in quel momento tra la Tunisia e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

2. La Tunisia e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di “esportatore autorizzato” nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:

(a) tale disposizione sia contemplata anche dall'accordo concluso tra la Tunisia e la Comunità prima della data dell'adesione e

(b) gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo.

Tali autorizzazioni devono essere sostituite, entro e non oltre un anno dalla data dell'adesione, da nuove autorizzazioni rilasciate alle condizioni dell'accordo.

3. Le competenti autorità doganali della Tunisia o dei nuovi Stati membri accettano le richieste di verifiche a posteriori di prove dell'origine rilasciate nel quadro degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 nei tre anni successivi al rilascio delle prove in questione e provvedono alla loro esecuzione nei tre anni successivi all'accettazione della prova dell'origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione.

Articolo 7 (Merci in transito)

1. Le disposizioni dell'accordo euromediterraneo si applicano alle merci esportate dalla Tunisia verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso la Tunisia, che sono conformi alle disposizioni del protocollo 4 e che alla data di adesione si trovano in viaggio o in custodia temporanea, in un deposito doganale o in una zona franca in Tunisia o nel nuovo Stato membro in questione.

2. In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore venga presentata alle autorità doganali del paese importatore.

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Articolo 8

La Repubblica tunisina si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV, paragrafo 6, e XXVIII del GATT con riferimento al presente allargamento della Comunità.

Articolo 9

Per il 2004 l’aumento del volume del contingente tariffario in vigore per le importazioni di olio di oliva non trattato sarà calcolato proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto del periodo di tempo trascorso prima dell’applicazione del presente protocollo.

Articolo 10

Il presente protocollo è parte integrante dell'accordo euromediterraneo. Gli allegati del presente protocollo costituiscono parte integrante dello stesso.

Articolo 11

1. Il presente protocollo è approvato dalla Comunità, dal Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri e dalla Repubblica tunisina, secondo le rispettive procedure.

2. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Articolo 12

1. Il presente protocollo entra in vigore lo stesso giorno del trattato di adesione, sempreché tutti gli strumenti di approvazione del presente protocollo siano stati depositati entro tale data.

2. Ove gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro detta data, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato depositato l'ultimo strumento di approvazione.

3. Ove le condizioni di cui al paragrafo 1 non siano soddisfatte, il presente protocollo si applica provvisoriamente con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data della firma.

Articolo 13

Il presente protocollo è redatto in duplice esemplare in ciascuna delle lingue ufficiali delle Parti contraenti, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Articolo 14

Il testo dell'accordo euromediterraneo, inclusi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale, comprese le dichiarazioni ad esso allegate, sono redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese, tutti i testi facenti fede alla stregua dei testi originali.

Il Consiglio di associazione approva tali testi.

PER GLI STATI MEMBRI

PER LA COMUNITÀ EUROPEA

PER LA REPUBBLICA TUNISINA