Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma di un accordo di partenariato e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra /* COM/2004/0520 def. */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma di un accordo di partenariato e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra (presentato dalla Commissione) RELAZIONE 1. Le relazioni tra il Tagikistan e le Comunità europee sono attualmente disciplinate dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione firmato con la ex Unione sovietica il 18 dicembre 1989 (entrato in vigore il 1° aprile 1990), sottoscritto dalla Repubblica di Tagikistan mediante scambio di lettere in data 4 febbraio 1994. Nel novembre 2003, la Commissione ha avviato ufficialmente i negoziati per un accordo di partenariato e di cooperazione in base alle direttive adottate dal Consiglio il 5 ottobre 1992, modificate il 10 ottobre 2003. In seguito al secondo ciclo di negoziati, il testo dell'accordo è stato siglato a Bruxelles dai negoziatori della Commissione e del governo tagiko il 16 dicembre 2003. 2. L'accordo di partenariato e di cooperazione proposto contribuirà a consolidare e a rafforzare la presenza politica, economica e commerciale dell'Unione in Tagikistan e, più in generale, nella regione dell'Asia centrale. Esso promuoverà inoltre la crescita economica e favorirà lo sviluppo sostenibile, la lotta contro la povertà e la stabilità in Tagikistan e nell'Asia centrale. L'accordo fornirà inoltre un quadro alla cooperazione futura tra l'Unione europea e il Tagikistan. 3. L'accordo UE-Tagikistan ha una struttura simile a quella di altri accordi di partenariato e di cooperazione, ma senza precedenti per quanto riguarda l'inserimento di clausole riguardanti la lotta contro il terrorismo e le armi di distruzione di massa. L'accordo verrà concluso per dieci anni e sarà tacitamente rinnovabile di anno in anno. Esso permetterà di approfondire le relazioni in numerosi settori, in base a principi di reciprocità e di partenariato. Il rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto, nonché la promozione dello sviluppo sostenibile e il collegamento tra i diversi strumenti di assistenza (collegamento tra aiuto umanitario, riabilitazione e sviluppo) costituiranno i principi fondamentali sui quali poggia l'accordo. 4. L'accordo proposto è imperniato su tre elementi principali: dialogo politico, cooperazione e commercio, completati dalle opportune disposizioni generali e istituzionali. i) Dialogo politico: l'Unione e la Repubblica di Tagikistan instaurano un dialogo politico regolare; le Parti collaborano in particolare per combattere il terrorismo e la proliferazione delle armi di distruzione di massa, nonché traffici illeciti come quello degli stupefacenti. ii) Cooperazione: l'accordo comprende disposizioni riguardanti i seguenti settori: cooperazione socioeconomica, finanziaria e commerciale; scienza; tecnologia e società dell'informazione; cultura; istruzione e mezzi audiovisivi; riforma dello Stato e pubblica amministrazione; cooperazione sociale e cooperazione in campo legislativo. Le Parti si impegnano inoltre a collaborare per quanto riguarda la riammissione, il controllo dell'immigrazione clandestina e la lotta contro la droga e la criminalità organizzata. L'accordo contempla anche la cooperazione in materia di democrazia e di diritti dell'uomo. Le disposizioni relative all'assistenza reciproca in materia doganale figurano in un protocollo distinto. iii) L'accordo comprende inoltre disposizioni in materia di scambi di beni e servizi, commercio ed investimenti. 5. L'accordo di partenariato e di cooperazione è un accordo misto che contempla settori di competenza delle Comunità europee e degli Stati membri; esso è concluso per un periodo iniziale di dieci anni. L'accordo prevede una clausola di sospensione unilaterale qualora si ritenga che una parte importante dell'accordo non venga applicata (ad esempio, rispetto della democrazia, diritti dell'uomo e principi dell'economia di mercato). L'accordo instaura un meccanismo istituzionale per l'attuazione, con un consiglio di cooperazione, un comitato di cooperazione e un comitato parlamentare. L'accordo non incide sul bilancio. 6. In attesa dell'entrata in vigore dell'accordo di partenariato e di cooperazione, si propone di concludere un accordo interinale tra le Comunità europee e il Tagikistan riguardante prevalentemente il commercio, la cooperazione e il quadro istituzionale, come risulta dall'articolo 101 dell'accordo di partenariato e di cooperazione. 7. Giunta alla conclusione dei negoziati, la Commissione propone al Consiglio di approvare l'esito dei negoziati e di avviare le procedure finalizzate alla firma e alla conclusione dell'accordo in questione. A tale riguardo, la Commissione presenta le seguenti proposte: i) proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo; ii) proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo; iii) proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo interinale a nome della Comunità europea; iv) progetto di decisione della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo interinale a nome della Comunità europea dell'energia atomica. Le procedure per la firma e la conclusione dell'accordo differiscono per ciascuna delle due Comunità europee (Comunità europea e Comunità europea dell'energia atomica). a) Per quanto riguarda la firma, l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase del trattato CE prevede che la firma di un accordo a nome della Comunità europea sia oggetto di una decisione separata del Consiglio; un atto analogo non è previsto dal trattato CEEA. b) Per quanto riguarda la conclusione dell'accordo: - il Consiglio conclude l'accordo a nome della Comunità europea, previo parere conforme del Parlamento europeo, in forza dell'articolo 44, paragrafo 2, dell'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, dell'articolo 55, dell'articolo 57, paragrafo 2, dell'articolo 63, paragrafo 3, dell'articolo 71, dell'articolo 80, paragrafo 2 e degli articoli 93, 94, 133 e 181 A del trattato CE, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma; - il Consiglio approva l'accordo a nome della Comunità europea dell'energia atomica in forza dell'articolo 101, paragrafo 2 del trattato CEEA e l'accordo è successivamente concluso dalla Commissione. c) Per quanto riguarda la conclusione dell'accordo interinale: - il Consiglio conclude l'accordo a nome della Comunità europea in forza dell'articolo 133 e dell'articolo 300, paragrafo 2, prima frase; - il Consiglio approva l'accordo a nome della Comunità europea dell'energia atomica in forza dell'articolo 101, paragrafo 2 del trattato CEEA e l'accordo è successivamente concluso dalla Commissione. Alla luce di quanto precede, la Commissione propone al Consiglio: - di adottare una decisione relativa alla firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan a nome della Comunità europea; - di concludere l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e la Repubblica di Tagikistan a nome della Comunità europea e approvare la conclusione dell'accordo a nome della CEEA; - di concludere l'accordo interinale a nome della Comunità europea; - di approvare la conclusione dell'accordo interinale a nome della CEEA. Per l'entrata in vigore dell'accordo è necessaria la ratifica da parte di tutti gli Stati membri. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma di un accordo di partenariato e di cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare, l'articolo 44, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 55, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 63, paragrafo 3, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2 e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, vista la proposta della Commissione [1], [1] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) Il 5 ottobre 1992, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati relativi alla conclusione di un accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra. Tali direttive di negoziato sono state modificate dal Consiglio il 10 ottobre 2003. (2) I negoziati si sono conclusi e l'accordo è stato siglato il 16 dicembre 2003. (3) È opportuno firmare l'accordo, fatta salva la sua eventuale conclusione in data successiva, DECIDE: Articolo unico 1. Fatta salva l'eventuale conclusione in data successiva, il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità, l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Tagikistan, dall'altra, i relativi allegati e protocolli, nonché le dichiarazioni unilaterali della Comunità e le dichiarazioni comuni allegate all'atto finale. 2. Il testo dell'accordo, gli allegati, i protocolli e l'atto finale sono acclusi alla presente decisione. Fatto a Bruxelles, il [...] Per il Consiglio Il Presidente