Proposta di regolamento (CE) del Consiglio relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro  /* COM/2004/0039 def. - CNS 2004/0010 */  
 Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. Antefatti La legislazione proposta mira a regolamentare l'uso dei termini "euro" ed "euro cent" e del simbolo euro (EUR) sugli oggetti metallici aventi la parvenza e/o le caratteristiche tecniche  di monete metalliche (medaglie e gettoni) e a definire altresì i livelli di similitudine alle monete metalliche in euro che andrebbero vietati per medaglie e gettoni. In tal modo si intende proteggere il pubblico contro la frode e la confusione relative alle monete metalliche in euro, stabilendo al contempo delle condizioni paritarie per la produzione di tali medaglie e gettoni. In particolare, il corrispondente rischio che si pone al pubblico è di duplice natura. In primo luogo, i cittadini potrebbero ritenere che oggetti metallici, quali medaglie e gettoni, abbiano corso legale qualora rechino le diciture presenti sulle monete metalliche in euro o utilizzino il simbolo euro. In secondo luogo, medaglie o gettoni potrebbero essere usati in modo illecito nei distributori automatici a moneta nel caso in cui le proprie dimensioni e proprietà del metallo siano analoghe a quelle delle monete metalliche in euro. La circolazione delle monete metalliche in euro in numerosi Stati membri rende necessaria una serie di norme che tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare. Diverse misure già adottate a livello comunitario non si sono dimostrate sufficienti ad impedire in maniera efficace la messa in circolazione di oggetti simili alle monete euro. In particolare, prima dell'introduzione delle monete metalliche in euro, la Comunità ha assegnato alle autorità competenti degli Stati membri i diritti da essa detenuti che le consentivano di rivendicare i diritti d'autore per quanto concerne i disegni della faccia comune delle monete metalliche in euro [1]. Ne consegue che il diritto nazionale è ora applicabile alla tutela dei diritti d'autore sulla base di norme comuni che sono obbligatorie e che, tra l'altro, vietano la riproduzione dei disegni su medaglie e gettoni di metallo. Poiché tali norme si riferiscono esclusivamente ai disegni, gli Stati membri non hanno potuto applicarle per vietare medaglie e gettoni aventi un disegno simile a quello delle monete metalliche in euro. [1]   Comunicazione della Commissione concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro, GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3, COM(2001) 600 def. La raccomandazione della Commissione del 19 agosto 2002 relativa a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro [2] mira a garantire la tutela dall'uso su medaglie e gettoni dei termini "euro" ed "euro cent", nonché del simbolo euro [3]. A prescindere dal fatto che la raccomandazione riguardava soltanto le caratteristiche estetiche, in termini generali essa non è stata recepita nel diritto nazionale in quanto gli Stati membri hanno dichiarato di preferire la normativa comunitaria vincolante. Pur rappresentando un utile strumento di orientamento, la raccomandazione in sé non si è rivelata pienamente efficace. Nel complesso, le norme esistenti a livello nazionale relative a medaglie e gettoni sono rare e prevalentemente di carattere generale. Infine, dall'introduzione delle monete metalliche in euro l'esperienza pratica ha evidenziato come, oltre alle caratteristiche estetiche, fosse necessario stabilire delle norme vincolanti relative alle caratteristiche tecniche, come contenuto nella normativa proposta. [2]   GU L 225 del 22.8.2002, pag. 34. [3]   Tale raccomandazione ha rinnovato una simile raccomandazione della Commissione, risalente al 13 gennaio 1999, relativa alle monete da collezione, alle medaglie e ai gettoni, GU L 20 del 27.1.1999, pag. 61. I sempre più frequenti incidenti implicanti medaglie molto simili alle monete metalliche in euro hanno evidenziato la necessità di misure più rigorose e vincolanti volte a creare condizioni omogenee relative a medaglie e gettoni sull'intero territorio della Comunità. Nella fattispecie si tratta di casi sia di medaglie di aspetto simile alle monete in euro, una delle quali è stata messa in circolazione al posto di monete in euro, che di oggetti simili alle monete in euro utilizzati in maniera illecita nei distributori automatici a moneta. Il sottocomitato per le monete in euro del Comitato economico e finanziario e i direttori delle zecche nazionali dell'Unione hanno analizzato con attenzione questi incidenti e sono giunti alla conclusione che, per far fronte a tali casi, fosse necessario uno strumento giuridico vincolante relativo a medaglie e gettoni. La presente proposta tiene conto delle opinioni espresse in occasione di questi dibattimenti. La questione è stata inoltre largamente discussa insieme a rappresentanti dell'industria dei distributori automatici a moneta nell'ambito delle riunioni periodiche con la Commissione e i direttori delle zecche nazionali dell'Unione. L'industria dei distributori automatici a moneta appoggia fermamente un quadro normativo come quello proposto in quanto grazie ad esso si potrebbero ridurre i costi cagionati dalle frodi compiute a danno dei distributori automatici. Nella proposta di regolamento si sono infine tenute in considerazione le osservazioni mosse dai fabbricanti di gettoni. 2. Regolamento del Consiglio oggetto della proposta L'articolo 1 contiene le definizioni conformi ai testi comunitari ufficiali, ove esse siano disponibili. La definizione di medaglie e gettoni è conforme a quella contenuta nella raccomandazione della Commissione del 19 agosto 2002. Per quanto attiene a medaglie e gettoni in oro, argento e platino, in assenza di una legislazione europea in materia di contenuto dei metalli preziosi e di punzonatura degli articoli, i livelli proposti per l'obiettivo esclusivo del presente regolamento si basano sulle norme minime dei diversi Stati membri. La struttura organizzativa del già operante Centro tecnico-scientifico europeo (CTSE) sarà rafforzata da una decisione del Consiglio in merito alla quale la Commissione ha già presentato una proposta (COM (2003)426 del 17.7.2003). Le autorità nazionali designate di cui si fa menzione sono quelle incaricate dell'emissione di monete metalliche negli Stati membri (allegato II). Poiché alcune richieste relative a medaglie simili alle monete in euro provengono da paesi extracomunitari, si propone di designare la Commissione come autorità competente per tali casi. Infine, la banda di riferimento relativa alle dimensioni di medaglie e gettoni è fondamentale per la presente proposta di regolamento. Essa stabilisce delle combinazioni tra i valori per diametro e i valori per altezza del bordo entro le quali le dimensioni di medaglie o gettoni sono considerate simili a quelle delle monete metalliche in euro. L'articolo 2 stabilisce le restrizioni cui sono sottoposti medaglie e gettoni. In particolare, la lettera a) vieta l'uso dei termini "euro" o "euro cent" o il simbolo euro (definito all'allegato I) sulla superficie di medaglie e gettoni poiché ciò potrebbe determinare l'impressione erronea che tali oggetti abbiano corso legale [4]. La lettera b) vieta medaglie e gettoni di dimensioni simili alle monete metalliche in euro, ossia rientranti nella banda di riferimento. Il divieto riguarda i disegni che sono "simili", in quanto i disegni in sé sono tutelati dalle disposizioni nazionali. Infine, la lettera c) tutela il disegno del contorno delle monete da 2 euro. I disegni delle facce comuni e nazionali delle monete metalliche in euro, oltre ai disegni dei contorni, figurano nella pubblicazione della Commissione del dicembre 2001 [5]. [4]   Tale disposizione è simile a quella della raccomandazione della Commissione del 19 agosto 2002. [5]   GU C 373 del 28.12.2001. L'articolo 3 illustra le esenzioni automatiche da tali norme. In particolare, il paragrafo 1 consente l'uso dei termini "euro" ed "euro cent" ovvero il simbolo euro, senza un associato valore nominale, su medaglie e gettoni di dimensioni molto diverse rispetto a quelle delle monete metalliche in euro (ossia non rientranti nella banda di riferimento). L'articolo 3, paragrafo 2, contempla una deroga alla restrizione relativa alle dimensioni (di cui all'articolo  2, paragrafo 1, lettera b)) per medaglie e gettoni aventi un grande foro nel centro e proprietà del metallo differenti, o che sono fabbricate in oro, argento o platino. L'articolo 4, paragrafo 1, prevede la possibilità per le autorità designate di autorizzare deroghe specifiche inerenti alle caratteristiche estetiche (Articolo 2, lettera a)) a condizioni specifiche. Tali condizioni si riferiscono principalmente ai casi in cui vi sia un uso pratico dei termini euro, euro cent ovvero del simbolo euro. È il tipico caso delle case da gioco, nelle quali i gettoni recanti impresso un valore nominale in euro sono venduti all'importo equivalente in euro. In alcuni casi tali gettoni sono comodi per il funzionamento di queste società. Onde limitare la possibilità di abuso, l'origine della medaglia o del gettone autorizzati deve essere inequivocabilmente identificabile, così come deve essere chiaramente impressa sulla medaglia o sul gettone la dicitura "non avente corso legale". L'articolo 4, paragrafo 2, prevede la possibilità di autorizzare deroghe alle restrizioni relative alle dimensioni (articolo 2, lettera b)) in presenza di entrambe le condizioni di seguito riportate: (i) le dimensioni di medaglie e gettoni, pur rientrando nella banda di riferimento, non devono essere troppo simili a quelle delle monete metalliche in euro; e (ii) le proprietà del metallo devono essere sufficientemente distinte da quelle delle monete metalliche in euro. Ne consegue che le medaglie e i gettoni a cui si applica tale deroga non possono normalmente essere usate al posto delle monete metalliche in euro nei distributori automatici a moneta. L'aspetto rilevante dell'articolo 4, paragrafo 2, riguarda la flessibilità relativa all'applicazione conforme alle norme e alle prassi nazionali fintantoché saranno rispettati i rigorosi requisiti minimi. In particolare, i paesi che tradizionalmente non sono soliti autorizzare medaglie e gettoni rientranti nella banda di riferimento possono continuare a farlo, anche se si potrebbero verificare taluni effetti transfrontalieri. Altri paesi possono continuare a concedere autorizzazioni nel rispetto dei suddetti requisiti. L'articolo 4, paragrafo 3, stabilisce la competenza delle autorità designate a dichiarare l'accettabilità del grado di similitudine di cui all'articolo 2, lettera c). Per fornire un'illustrazione visiva delle caratteristiche tecniche, l'allegato III comprende una sezione contenente una rappresentazione grafica indicativa della banda di riferimento e delle relative definizioni. Al fine di realizzare un certo grado di armonizzazione nell'interpretazione del regolamento che determina la concessione di deroghe da parte degli Stati membri, l'articolo 5, paragrafo 1, propone un meccanismo per mezzo del quale tutte le deroghe vengono comunicate al CTSE, il quale stila un elenco che gli Stati membri possono consultare e, se del caso, prepara relazioni.  È stato altresì ritenuto necessario evitare di disturbare il funzionamento di quelle società che utilizzano gettoni come parte della loro attività (ad es., le case da gioco). L'articolo 5, paragrafo 2, propone quindi che medaglie e gettoni non interessati dalla normativa ma esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento debbano essere sostituiti al momento in cui saranno giunti al termine del proprio ciclo di diffusione, entro e non oltre la fine del 2012. Questi gettoni devono essere registrati in base alle procedure nazionali applicabili e comunicati al CTSE. In alcuni casi tale registrazione non sarà necessaria in quanto non esistono medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro in virtù della normativa o della prassi nazionale. L'articolo 6 impone agli Stati membri di adottare le misure atte a garantire la corretta attuazione del regolamento proposto, attraverso opportune sanzioni che dovranno essere adottate entro gennaio 2005 e comunicate alla Commissione. L'articolo 7 limita l'applicabilità del regolamento agli Stati membri partecipanti nel rispetto dell'articolo 123, paragrafo 4, del trattato CE che ha funto da base giuridica. Come è già avvenuto, tra l'altro, con il regolamento 1338/2001, un secondo regolamento, basato sull'articolo 308 del trattato, dovrà estendere l'applicabilità del regolamento proposto agli Stati membri non partecipanti. 2004/0010 (CNS) Proposta di REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO relativo a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare la terza frase dell'articolo 123, paragrafo 4, vista la proposta della Commissione [6], [6]   GU C  del , pag. . visto il parere del Parlamento europeo [7], [7]   GU C  del , pag. . visto il parere della Banca centrale europea [8], [8]   GU C  del , pag. . considerando quanto segue: (1) Il 1° gennaio 1999 l'euro è diventato la moneta legale degli Stati membri partecipanti in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 974/1998 del Consiglio, del  3 maggio 1998, relativo all'introduzione dell'euro [9] e dei paesi terzi che hanno concluso un accordo con la Comunità europea sull'introduzione dell'euro, ossia  Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. [9]   GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 1. (2) Il regolamento (CE) n. 975/1998 del Consiglio, del 3 maggio 1998, riguardante i valori unitari e le specificazioni tecniche delle monete metalliche in euro destinate alla circolazione [10], ha definito le caratteristiche essenziali delle monete metalliche in euro. Queste ultime, dopo l'introduzione nel gennaio 2002, sono in circolazione in tutta l'area dell'euro come moneta legale unica in forma metallica. [10]   GU L 139 dell'11.5.1998, pag. 6. Il regolamento è stato modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 423/1999 (GU L 52 del 27.2.1999, pag. 2). (3) Nella raccomandazione 2002/664/CE della Commissione, del 19 agosto 2002 , relativa a medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro [11], si suggerivano determinate caratteristiche estetiche da evitare nella vendita, nella produzione, nello stoccaggio, nell'importazione e nella distribuzione a fini di vendita o ad altri fini commerciali, di  medaglie e gettoni di dimensioni analoghe a quelle delle monete metalliche in euro. [11]   GU L 225 del 22.8.2002, pag. 34. (4) La comunicazione della Commissione, del 23 luglio 1997, relativa all'uso del simbolo euro [12] ha stabilito il simbolo (EUR) e invitato gli utilizzatori della moneta ad usare il simbolo per indicare gli importi monetari denominati in euro. [12]   COM(97) 418 del 23 luglio 1997 (5) La comunicazione della Commissione, del 13 novembre 2001, concernente la tutela dei diritti d'autore relativi ai disegni della faccia comune delle monete in euro [13] ha definito le disposizioni da applicare per quanto riguarda la riproduzione dei disegni della faccia comune delle monete metalliche in euro. [13]   GU C 318 del 13.11.2001, pag. 3, COM(2001) 600 def. (6) Le caratteristiche estetiche delle monete euro sono state pubblicate dalla Commissione il 28 dicembre 2001 [14]. [14]   GU C 373 del 28.12.2001 (7) I cittadini potrebbero essere portati a credere che medaglie e gettoni recanti impressi i termini "euro" o "euro cent", il simbolo euro, ovvero un disegno simile a quello figurante sulla faccia comune o su una qualsiasi di quelle nazionali delle monete metalliche in euro, abbiano corso legale in qualunque Stato membro che ha adottato l'euro come moneta unica, ovvero in un paese terzo partecipante. (8) Si registra un rischio sempre crescente che medaglie e gettoni di dimensioni e proprietà del metallo simili alle monete metalliche in euro possano essere usati illegalmente al posto delle monete metalliche in euro. (9) È pertanto opportuno che medaglie e gettoni aventi caratteristiche estetiche, dimensioni o proprietà del metallo simili alle monete metalliche in euro non siano vendute, fabbricate, importate o distribuite a fini di vendita o a fini commerciali. (10) Onde semplificare l'armonizzazione delle decisioni da parte delle autorità nazionali designate, il Centro tecnico-scientifico europeo, sulla base della comunicazione degli Stati membri, deve istituire un registro ove riportare medaglie e gettoni simili alle monete metalliche in euro ed elaborare apposite relazioni. HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO: Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni: (a) con "euro" si intende la moneta legale degli Stati membri partecipanti ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio e di quei paesi terzi partecipanti che hanno concluso un accordo con la Comunità europea sull'introduzione dell'euro (in appresso 'paesi terzi partecipanti'); (b) con "simbolo euro" si intende il simbolo che rappresenta l'euro (EUR) come raffigurato e descritto all'allegato I; (c) con "medaglie e gettoni" si intendono quegli oggetti metallici, diversi dagli stampi destinati alla coniazione delle monete, aventi la parvenza e/o le caratteristiche tecniche di una moneta ma non emessi in base a disposizioni legislative nazionali o dei paesi terzi partecipanti o in base ad altre disposizioni estere, e che non costituiscono pertanto né uno strumento legale di pagamento né sono provvisti di corso legale; (d) con "oro", "argento" e "platino" si intendono leghe contenenti oro, argento e platino con purezza in millesimi di peso di almeno 375, 500 e 850 rispettivamente. La presente definizione non riguarda le convenzioni sulla punzonatura applicabili negli Stati membri; (e) con "Centro tecnico-scientifico europeo" (in appresso "CTSE") si intende l'ente istituito dalla decisione n. [...] della Commissione; (f) con "autorità designate" responsabili a livello nazionale per medaglie e gettoni si intendono quelle autorità riportate nell'elenco dell'allegato II, ovvero, nei casi esterni all'Unione europea, la Commissione stessa; (g) "banda di riferimento" rientra nel significato attribuitovi alle sezione 1 dell'allegato III. Articolo 2 Disposizioni protettive In base agli articoli 3 e 4, la produzione e vendita di medaglie e gettoni, nonché la relativa importazione e distribuzione a fini di vendita o ad altri fini commerciali, sono vietate nelle seguenti circostanze: (a) quando i termini "euro" o "euro cent" ovvero il simbolo euro sono impressi sulla superficie; oppure (b) quando le loro dimensioni rientrano nella banda di riferimento; oppure (c) quando un disegno, figurante sulla superficie di medaglie e gettoni, è simile ad uno qualsiasi dei disegni nazionali del diritto o del rovescio comune delle monete metalliche in euro, oppure è identico o simile al disegno del contorno della moneta da 2 euro. Articolo 3 Eccezioni 1. Non sono vietati medaglie e gettoni recanti impressi i termini "euro" o "euro cent" ovvero il simbolo euro senza un associato valore nominale quando le relative dimensioni non rientrano nella banda di riferimento. 2. Non devono essere vietati medaglie e gettoni di dimensioni rientranti nella banda di riferimento quando: (a) al centro degli oggetti vi è un foro superiore a 6 millimetri, oppure la loro forma è poligonale ma non eccede i sei bordi, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b); oppure (b) sono fabbricati in oro, argento o platino. Articolo 4 Deroghe autorizzate 1. L'autorità designata dello Stato membro in cui vengono prodotti o in un primo momento importati medaglie o gettoni, ovvero la Commissione in caso di richiesta da parte dei paesi terzi, può concedere autorizzazioni specifiche ad usare i termini "euro" o "euro cent" in condizioni di utilizzo controllate ove non sussista il rischio di confusione. In tali casi, il relativo operatore economico di uno Stato membro deve essere chiaramente identificabile sulla superficie di medaglie o gettoni, che devono recare impressa su una delle due facce la dicitura "non avente corso legale". 2. L'autorità designata dello Stato membro in cui vengono prodotti o in un primo momento importati medaglie o gettoni, ovvero la Commissione in caso di richiesta da parte dei paesi terzi, può concedere autorizzazioni specifiche per medaglie e gettoni di dimensioni rientranti nella banda di riferimento, nei casi in cui non sussista il rischio di confusione, qualora siano soddisfatti i seguenti requisiti: (a) i valori combinati di diametro e altezza del bordo di medaglie e gettoni devono essere abbondantemente al di fuori dei margini previsti in ciascuno dei casi riportati nella sezione 2 dell'allegato III ; e (b) i valori combinati di diametro e proprietà del metallo di medaglie e gettoni devono essere abbondantemente al di fuori dei margini previsti in ciascuno dei casi riportati nella sezione 3 dell'allegato III. 3. L'autorità designata dello Stato membro in cui vengono prodotti o in un primo momento importati medaglie o gettoni, ovvero la Commissione in caso di richiesta da parte dei paesi terzi, è competente a dichiarare la "similitudine" di un disegno ai sensi della definizione di cui all'articolo 2, lettera c). Articolo 5 Comunicazione e registrazione 1. Le autorità competenti degli Stati membri devono comunicare tutte le autorizzazioni di cui all'articolo 4 al CTSE, che dovrà trascriverle in un apposito registro per medaglie e gettoni. Tale registro deve essere messo a disposizione delle autorità designate degli Stati membri per consultazione. 2. Medaglie e gettoni emessi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento che non soddisfano i requisiti stabiliti agli articoli 2, 3 e 4 possono continuare ad essere utilizzati fino al termine ultimo della fine del 2012. Tali medaglie e gettoni devono essere registrati, se opportuno, in base alle procedure applicabili negli Stati membri e comunicati al CTSE. Articolo 6 Sanzioni 1. Incombe agli Stati membri definire norme in materia di sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottare le misure necessarie a garantirne l'applicazione. Le pene previste devono essere efficaci, proporzionate e dissuasive. 2. Gli Stati membri adottano entro il 1° gennaio 2005 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per l'applicazione del presente articolo.  Essi ne informano immediatamente la Commissione. Articolo 7 Applicabilità Il presente regolamento entra in vigore negli Stati membri partecipanti di cui alla definizione del regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio. Articolo 8 Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea. Fatto a Bruxelles, [...] Per il Consiglio Il Presidente ALLEGATO I  Raffigurazione del simbolo euro di cui all'articolo 1 >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> ALLEGATO II  Elenco delle autorità designate di cui all'articolo 1 BELGIO: Ministère des Finances - Administration de la Trésorerie (Ministero delle finanze - amministrazione del Tesoro) DANIMARCA: Danmarks Nationalbank (Banca nazionale di Danimarca) GERMANIA: Bundesministerium der Finanzen (Ministero federale delle finanze) GRECIA: Õðïõñãåßï ÅèíéêÞò Ïéêïíïìßáò êáé Ïéêïíïìéêþí - Ãåíéêü ËïãéóôÞñéï ôïõ ÊñÜôïõò (Ministero delle finanze e dell'economia nazionale - Ragioneria generale dello Stato) SPAGNA: Dirección General del Tesoro y Política Financiera (Direzione generale per gli affari politici e finanziari) FRANCIA: Direction des Monnaies et médailles - Ministère de l'Economie des Finances et de l'Industrie de la République Française (Direzione delle monete e delle medaglie - Ministero dell'economia e dell'industria della Repubblica francese) IRLANDA: Central Bank and Financial Services Authority of Ireland (Banca centrale e autorità preposta ai servizi finanziari d'Irlanda) ITALIA: Ministero dell'economia e delle finanze LUSSEMBURGO: Ministère de Finances - Service de la Trésorerie (Ministero delle finanze - servizio di tesoreria) PAESI BASSI: Ministerie van Financiën - Direktie Binnenlands Geldwezen (Ministero delle finanze - direzione degli affari monetari e finanziari interni) AUSTRIA: Münze Österreich AG (Zecca austriaca) PORTOGALLO: Imprensa Nacional - Casa da Moeda (Poligrafico e Zecca portoghese) FINLANDIA: Valtiovarainministeriö (Ministero delle finanze) SVEZIA: Sveriges Riksbank - Avdelningen för Marknadsoperationer (Servizi per le operazioni di mercato) REGNO UNITO: HM Treasury (Ministero del Tesoro) ALLEGATO III 1. Definizione della banda di riferimento di cui all'articolo 1 (a) La banda di riferimento relativa alle dimensioni di medaglie e gettoni è costituita dall'insieme delle combinazioni dei valori per diametro e dei valori per altezza del bordo compresi rispettivamente nel margine di riferimento per diametro e nel margine di riferimento per altezza del bordo. (b) Il margine di riferimento per diametro è quello compreso tra 19,00 millimetri e 28,00 millimetri. (c) Il margine di riferimento per altezza del bordo è quello compreso tra 7,00% e 12,00% di ciascuno valore rientrante nel margine di riferimento per diametro. 2. Margini di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a) >SPAZIO PER TABELLA> 3. Margini di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b) >SPAZIO PER TABELLA> 4. Rappresentazione grafica Il seguente grafico fornisce un'illustrazione indicativa delle definizioni riportate nel presente allegato: >RIFERIMENTO A UN GRAFICO> IMPATTO FINANZIARIO Nessun impatto finanziario sul bilancio comunitario.