52003PC0835(01)

Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria dal 1° gennaio al 30 aprile 2004 /* COM/2003/0835 def. */


Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria dal 1° gennaio al 30 aprile 2004

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Il protocollo aggiuntivo all'accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia nel settore dei trasporti [1] dispone che, dal 1° gennaio 1997 al 31 dicembre 2003, il traffico stradale di merci sloveno in transito attraverso l'Austria sia soggetto a un sistema di ecopunti analogo a quello cui sono soggetti gli automezzi pesanti comunitari.

[1] GU L 351 del 23.12.1997, pag. 62.

2. Il protocollo n. 9 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia all'Unione europea concernente il trasporto su strada, ferroviario e combinato in Austria [2] stabilisce un regime speciale per gli automezzi pesanti che transitano dall'Austria. L'articolo 11, paragrafo 2, lettera a) del protocollo prevede che il sistema degli ecopunti giunga a scadenza il 31 dicembre 2003.

[2] GU C 241 del 29.8.1994.

3. Il Consiglio europeo di Laeken del 14-15 dicembre 2001 ha chiesto la proroga del regime di ecopunti. Il 20 dicembre 2001 la Commissione ha adottato una proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce per l'anno 2004 un sistema di ecopunti per gli automezzi pesanti che transitano attraverso l'Austria [3]. Su tale proposta il Parlamento europeo e il Consiglio hanno raggiunto un accordo il 25 novembre 2003 nell'ambito della procedura di conciliazione. Sulla base di tale accordo sarà adottato un regolamento che entrerà in vigore il 1° gennaio 2004.

[3] COM(2001) 807 def. del 20.12.2001.

4. Dal 1° maggio 2004 i nuovi Stati membri, tra i quali la Slovenia, parteciperanno al nuovo regime transitorio di punti istituito da tale regolamento per il transito degli automezzi pesanti sul territorio austriaco.

Per motivi di parità di trattamento e per garantire la continuità degli impegni internazionali assunti dalla Comunità e dalla Slovenia, è opportuno applicare alla Slovenia il nuovo regime transitorio di punti per il periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2004.

5. È quindi giunto il momento che la Comunità avvii negoziati con la Slovenia per pervenire a un accordo formale.

6. Dati i tempi molto brevi entro i quali dev'essere applicato l'accordo (a partire dal 1° gennaio 2004), la Commissione invita il Consiglio a pronunciarsi contemporaneamente sulla raccomandazione di negoziato e sulle proposte di decisione del Consiglio riguardanti la firma, l'applicazione provvisoria e la conclusione dell'accordo. Essa trasmette pertanto al Consiglio la raccomandazione e le proposte di decisione in questione.

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria dal 1° gennaio al 30 aprile 2004

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71, paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione [4],

[4] GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

(1) La Commissione ha negoziato un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria.

(2) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, occorre firmare l'accordo siglato il ...

(3) Occorre adottare disposizioni per l'applicazione provvisoria dell'accordo dal 1° gennaio 2004,

DECIDE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Slovenia ai fini dell'applicazione di un regime provvisorio di punti agli automezzi pesanti che attraversano l'Austria dal 1° gennaio al 30 aprile 2004, fatta salva la conclusione dell'accordo medesimo in una data successiva.

Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione.

Articolo 2

L'accordo di cui all'articolo 1 si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2004.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente