52003DC0258(01)

Relazione della Commissione al Consiglio nel quadro dell'azione comune sulle nuove droghe sintetiche (97/396/GAI) relativa alla TMA-2 /* COM/2003/0258 def. */


RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO nel quadro dell'azione comune sulle nuove droghe sintetiche (97/396/GAI) relativa alla TMA-2

1. L'8 aprile 2003, la Commissione europea ha ricevuto dall'OEDT la relazione sulla valutazione dei rischi per quanto riguarda la TMA-2 (2,4,5-trimethoxyamphetamine), intitolata: "Relazione sulla valutazione dei rischi per quanto riguarda la TMA-2 nell'ambito dell'azione comune sulle nuove droghe sintetiche". La relazione è stata elaborata a seguito di una riunione del comitato scientifico dell'OEDT, di esperti nominati dagli Stati membri, di rappresentanti della Commissione, dell'Europol e dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali, svoltasi dal 31 marzo al 1° aprile 2003. La valutazione dei rischi era stata richiesta il 12 dicembre 2002 dal Gruppo orizzontale "droghe", nell'ambito dell'azione comune sulle nuove droghe sintetiche del 16 giugno 1997. La TMA-2 è stata notificata ufficialmente come nuova droga sintetica, ai sensi dell'articolo 3 dell'azione comune sulle nuove droghe sintetiche, in tre distinte occasioni: agosto 2001, giugno 2002 e settembre 2002.

2. L'articolo 5 dell'azione comune stabilisce che, successivamente all'elaborazione della relazione, può essere presentata al Consiglio, entro il termine di un mese, un'iniziativa per sottoporre la nuova droga sintetica a misure di controllo, ovvero "[q]ualora la Commissione non ritenga necessario presentare un'iniziativa ... essa presenta una relazione al Consiglio in cui illustra le sue opinioni".

3. L'articolo 1 dell'azione comune fissa come proprio obiettivo quello di "istituire un sistema di scambio rapido d'informazioni sulle nuove droghe sintetiche e di valutazione dei rischi che esse comportano, così da poter applicare anche a queste nuove droghe le misure di controllo in vigore negli Stati membri per le sostanze psicotrope".

4. L'articolo 4, paragrafo 1, dell'azione comune stabilisce che "a richiesta di uno degli Stati membri o della Commissione, l'OEDT convoca, sotto l'egida del comitato scientifico, una riunione speciale aperta agli esperti indicati dagli Stati membri, alla quale saranno invitati rappresentanti della Commissione, dell'UDE e dell'Agenzia europea di valutazione dei medicinali". Il comitato dovrà valutare i possibili rischi, anche sul piano sanitario e sociale, causati dall'uso e dal traffico di nuove droghe sintetiche, nonché le eventuali conseguenze del divieto dell'uso di tali sostanze.

5. La Commissione, dopo aver esaminato le conclusioni della relazione, osserva quanto riportato in appresso.

5.1. La TMA-2 è una droga sintetica il cui processo di sintetizzazione è stato descritto dal chimico americano Shulgin. La TMA-2 potrebbe altresì essere prodotta dal principio attivo asarone, che viene ricavato dal germoglio della pianta Acorus calamus. Ricette per estrarre l'asarone e produrre la TMA-2 sono disponibili su Internet corredate di avvertenze sulle controindicazioni. Attualmente la TMA-2 non ha alcun uso medico o industriale.

5.2. Non sono stati denunciati decessi o casi di intossicazione non mortale dovuti alla TMA-2.

5.3. Nessuno Stato membro dispone di informazioni che potrebbero far pensare ad una produzione, distribuzione e/o traffico su larga scala di TMA-2, ovvero ad un coinvolgimento della criminalità organizzata in tali attività. Nel 1999 vi è stata la denuncia da parte di uno Stato membro di un caso di produzione di una piccola quantità di TMA-2 in un laboratorio domestico. Un altro Stato membro ha denunciato un caso di traffico internazionale che vedeva coinvolto uno Stato membro.

5.4. Uno Stato membro ha denunciato il sequestro di una piccola quantità di TMA-2. Questo fatto si riferiva al laboratorio domestico sequestrato di cui al punto 5.3. È stata inoltre riscontrata la presenza di TMA-2 in altri quattro Stati membri. L'ultimo ritrovamento di TMA-2 risale al 2002.

5.5. Al momento esistono soltanto pochi dati relativi agli animali e nessuno relativo agli esseri umani che riguardano la tossicità generale, la tossicità riproduttiva, la neurotossicità, ovvero la mutagenicità ed il potenziale cancerogeno della TMA-2.

5.6. A tutt'oggi non vi sono prove né di conseguenze sociali negative, né di conseguenze specifiche dovute all'uso di TMA-2 che potrebbero essere collegate a disordini pubblici, alla criminalità connessa alla tossicodipendenza o alla violenza.

6. Basandosi esclusivamente sulla relazione sulla valutazione dei rischi relativi alla TMA-2 e sul principio della proporzionalità, la Commissione conclude che non è opportuno presentare al Consiglio un'iniziativa che proponga di sottoporre la TMA-2 a misure di controllo a livello comunitario, secondo quanto previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, dell'azione comune sulle nuove droghe sintetiche. La Commissione incoraggerà, tuttavia, l'OEDT e l'Europol a continuare a monitorare le tendenze relative all'uso "ricreativo" della TMA-2 nell'ambito del sistema di rapida allerta previsto dall'azione comune e ad informare il Gruppo orizzontale "droghe" qualora si dovessero riscontrare nuovi elementi, in particolare prove di una minaccia per la salute pubblica o di un rischio sociale.