Proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria /* COM/2003/0121 def. */
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria (presentata dalla Commissione) RELAZIONE 1. L'accordo interinale tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia sugli scambi e sulle questioni commerciali [1] è stato concluso il 28 gennaio 2002 ed è entrato in vigore il 1° marzo 2002. Il protocollo n. 6 sul traffico di transito stradale allegato a tale accordo dispone che dal 1° gennaio 2003 si applichi un sistema di ecopunti al traffico della Repubblica di Croazia in transito attraverso l'Austria. [1] GU L 330 del 14.12.2001, pag. 3. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b) di tale protocollo, il metodo di calcolo e le modalità dettagliate per la gestione e il controllo degli ecopunti sono determinati mediante uno scambio di lettere tra le Parti contraenti e devono conformarsi al disposto degli articoli 11 e 14, paragrafo 2, del protocollo n. 9 dell'atto di adesione all'Unione europea dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, relativi al regime di ecopunti vigente nella Comunità. 2. I negoziati sullo scambio di lettere si sono svolti nei mesi di luglio e novembre 2002. Per tutto il corso dei negoziati i servizi della Commissione hanno informato e consultato gli Stati membri. I documenti qui allegati sono stati siglati il 15 novembre 2002 nell'ambito del sottocomitato Trasporti istituito ai sensi dell'accordo interinale. Nella stessa occasione è stato esaminato il funzionamento del sistema applicato tra la Repubblica d'Austria e la Repubblica di Croazia nel corso del 2002, senza ravvisare in esso effetti discriminatori. 3. L'accordo stabilisce il numero di ecopunti assegnati agli autocarri croati per il 2003 sulla base del principio del "trattamento non meno favorevole dei veicoli pesanti comunitari" e definisce i documenti necessari, le procedure e i metodi di gestione e di controllo del sistema. La Commissione invita in Consiglio ad adottare una decisione in merito alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo e ad avviare la procedura di conclusione. Essa trasmette pertanto al Consiglio le due proposte seguenti: 1. proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo sotto forma di scambio di lettere ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria; 2. proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo. Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 71(1) in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, vista la proposta della Commissione [2], [2] GU C [...] del [...], pag. [...]. considerando quanto segue: (1) La Commissione ha negoziato un accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria. (2) Fatta salva l'eventuale conclusione in una data successiva, occorre firmare l'accordo siglato il 15 novembre 2002. (3) È opportuno dettare disposizioni per l'applicazione provvisoria dell'accordo dal 1° gennaio 2003, DECIDE: Articolo 1 Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo sotto forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia ai fini dell'applicazione di un regime di ecopunti al traffico croato in transito attraverso l'Austria, fatta salva la conclusione dell'accordo medesimo in una data successiva. Il testo dell'accordo è allegato alla presente decisione. Articolo 2 L'accordo di cui all'articolo 1 si applica a titolo provvisorio dal 1° gennaio 2003. Articolo 3 La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Fatto a Bruxelles, il Per il Consiglio Il Presidente