02014R0717 — IT — 25.10.2023 — 003.001
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REGOLAMENTO (UE) N. 717/2014 DELLA COMMISSIONE del 27 giugno 2014 (GU L 190 del 28.6.2014, pag. 45) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) 2020/2008 DELLA COMMISSIONE dell’8 dicembre 2020 |
L 414 |
15 |
9.12.2020 |
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REGOLAMENTO (UE) 2022/2514 DELLA COMMISSIONE del 14 dicembre 2022 |
L 326 |
8 |
21.12.2022 |
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REGOLAMENTO (UE) 2023/2391 DELLA COMMISSIONE del 4 ottobre 2023 |
L |
1 |
5.10.2023 |
REGOLAMENTO (UE) N. 717/2014 DELLA COMMISSIONE
del 27 giugno 2014
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore della pesca e dell'acquacoltura
Articolo 1
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica agli aiuti concessi alle imprese che operano nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura, con le seguenti eccezioni:
aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti acquistati o commercializzati;
aiuti concessi ad attività connesse all’esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l’attività d’esportazione;
aiuti subordinati all’impiego di prodotti nazionali rispetto a quelli d’importazione;
aiuti per l’acquisto di pescherecci;
aiuti per la sostituzione o l’ammodernamento di motori principali o ausiliari dei pescherecci;
aiuti a favore di operazioni dirette ad aumentare la capacità di pesca di un peschereccio o a favore di attrezzature atte ad aumentarne la capacità di ricerca del pesce;
aiuti per la costruzione di nuovi pescherecci o per l’importazione di pescherecci;
aiuti all’arresto definitivo o temporaneo delle attività di pesca ad eccezione degli aiuti che soddisfano le condizioni di cui agli articoli 20 e 21 del regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *1 );
aiuti alle attività di pesca sperimentale;
aiuti al trasferimento di proprietà di un’impresa;
aiuti al ripopolamento diretto, salvo se esplicitamente previsto come misura di conservazione da un atto giuridico dell’Unione o nel caso di ripopolamento sperimentale.
Ai fini dell’applicazione del presente regolamento, il paragrafo 1, lettere da d) a g), non si applica alle imprese situate nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui all’articolo 349 del trattato rispetto alle imbarcazioni di lunghezza fuori tutto inferiore a 12 metri.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) |
«prodotti della pesca e dell’acquacoltura» : i prodotti di cui all’articolo 5, lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *4 ); |
b) |
«produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura» : tutte le operazioni relative alla pesca, all’allevamento o alla coltura di organismi acquatici nonché le attività svolte nell’azienda o a bordo necessarie per preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita, compresi il taglio, la sfilettatura o il congelamento e la prima vendita a rivenditori o a imprese di trasformazione; |
c) |
«trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura» : l’intera serie di operazioni, comprese la movimentazione, il trattamento e la lavorazione, effettuate successivamente al momento dello sbarco – o della raccolta, nel caso dell’acquacoltura – che danno luogo a un prodotto trasformato, nonché la sua distribuzione. |
d) |
“imprese situate nelle regioni ultraperiferiche dell’Unione di cui all’articolo 349 del trattato” : imprese che hanno il luogo principale di registrazione in una regione ultraperiferica di cui all’articolo 349 del trattato e che operano in tale regione. |
Ai fini del presente regolamento, si intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.
Articolo 3
Aiuti «de minimis»
Gli aiuti erogabili in più quote sono attualizzati al loro valore al momento della concessione. Il tasso d’interesse da applicare ai fini dell’attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione al momento della concessione dell’aiuto.
Articolo 4
Calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo
Gli aiuti concessi sotto forma di prestiti sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:
il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; nonché
per le misure che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell’importo preso in prestito e ammonta a 150 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 75 000 EUR su un periodo di dieci anni, oppure, per le misure che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2 bis, il prestito è assistito da una garanzia pari ad almeno il 50 % dell’importo preso in prestito e ammonta a 200 000 EUR su un periodo di cinque anni oppure a 100 000 EUR su un periodo di dieci anni; se un prestito è inferiore a tali importi o è concesso per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale prestito è calcolato in proporzione ai massimali «de minimis» di cui all’articolo 3, paragrafi 2 o 2 bis; o
l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato sulla base del tasso di riferimento applicabile al momento della concessione.
Gli aiuti concessi sotto forma di garanzie sono considerati aiuti «de minimis» trasparenti se:
il beneficiario non è oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o non soddisfa le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori. Nel caso di grandi imprese, il beneficiario si trova in una situazione comparabile a un rating del credito pari almeno a B-; nonché
per le misure che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2, la garanzia non eccede l’80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito che non supera 225 000 EUR e una durata di cinque anni oppure un importo garantito che non supera 112 500 EUR e una durata di dieci anni, oppure, per le misure che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 3, paragrafo 2 bis, la garanzia non eccede l’80 % del prestito sotteso e ha un importo garantito che non supera 300 000 EUR e una durata di cinque anni o un importo garantito che non supera 150 000 EUR e una durata di dieci anni; se l’importo garantito è inferiore a tali importi o la garanzia è concessa per un periodo inferiore rispettivamente a cinque o dieci anni, l’equivalente sovvenzione lordo di tale garanzia viene calcolato in proporzione ai massimali «de minimis» di cui all’articolo 3, paragrafi 2 o 2 bis; o
l'equivalente sovvenzione lordo è stato calcolato in base ai premi «esenti» di cui in una comunicazione della Commissione; oppure
prima dell'attuazione dell'aiuto,
il metodo di calcolo dell'equivalente sovvenzione lordo relativo alla garanzia è stato notificato alla Commissione a norma di un altro regolamento da questa adottato nel settore degli aiuti di Stato in vigore in quel momento ed è stato accolto dalla Commissione come conforme alla comunicazione sulle garanzie o a comunicazioni successive, e
tale metodo si riferisce esplicitamente al tipo di garanzia e al tipo di operazioni sottese in questione nel contesto dell'applicazione del presente regolamento.
Articolo 5
Cumulo
Articolo 6
Monitoraggio
Se concede un aiuto ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 bis, lo Stato membro si sarà dotato di un registro centrale degli aiuti «de minimis» contenente informazioni complete su tutti gli aiuti «de minimis» concessi da qualsiasi autorità di tale Stato membro. Il paragrafo 1 cessa di applicarsi dal momento in cui il registro centrale copre un periodo di tre esercizi finanziari.
Articolo 7
Disposizioni transitorie
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
Limite nazionale di cui all’articolo 3, paragrafo 3
(EUR) |
|
Stato membro |
Importo cumulativo massimo degli aiuti «de minimis» concessi per Stato membro alle imprese operanti nella produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura (1) |
Belgio |
4 496 000 |
Bulgaria |
760 118 |
Repubblica ceca |
1 208 000 |
Danimarca |
20 688 000 |
Germania |
22 208 000 |
Estonia |
1 572 000 |
Irlanda |
11 969 529 |
Grecia |
25 343 906 |
Spagna |
66 336 000 |
Francia |
56 551 178 |
Croazia |
6 372 370 |
Italia |
38 524 000 |
Cipro |
1 324 372 |
Lettonia |
1 780 000 |
Lituania |
3 328 000 |
Lussemburgo |
0 |
Ungheria |
846 353 |
Malta |
4 234 963 |
Paesi Bassi |
13 633 923 |
Austria |
613 703 |
Polonia |
16 532 000 |
Portogallo |
11 786 313 |
Romania |
1 443 731 |
Slovenia |
396 000 |
Slovacchia |
344 000 |
Finlandia |
3 149 148 |
Svezia |
7 544 000 |
Regno Unito per quanto riguarda l’Irlanda del Nord |
1 206 336 |
(1)
In particolare, gli importi cumulativi massimi degli aiuti «de minimis» si basano su una media triennale del fatturato annuo delle attività di cattura e acquacoltura in ciascuno Stato membro, ottenuta escludendo l’anno con il fatturato più elevato e quello con il fatturato più basso del quinquennio 2014-2018. Per garantire continuità nella pianificazione e nella distribuzione degli aiuti «de minimis» alla produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacoltura e un margine d’azione sufficiente a tutti gli Stati membri, la Commissione ritiene che nessuno Stato membro debba perdere più del 60 % dell’importo cumulativo massimo precedentemente stabilito dal presente regolamento. |
( *1 ) Regolamento (UE) 2021/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura e che modifica il regolamento (UE) 2017/1004 (GU L 247 del 13.7.2021, pag. 1).
( *2 ) Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 1).
( *3 ) Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo (GU L 352 del 24.12.2013, pag. 9).
( *4 ) Regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013 relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, recante modifica ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 1).