02019R0287 — IT — 01.06.2024 — 001.001
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REGOLAMENTO (UE) 2019/287 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 febbraio 2019 (GU L 053 del 22.2.2019, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1362 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2024 |
L 1362 |
1 |
17.5.2024 |
REGOLAMENTO (UE) 2019/287 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 13 febbraio 2019
recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Tali disposizioni si applicano fatte salve eventuali disposizioni specifiche, contenute negli accordi commerciali ed elencate nell'allegato, riguardanti clausole di salvaguardia bilaterali o altri meccanismi per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali, ove tali disposizioni non siano conformi al presente regolamento.
Il presente regolamento non impedisce pertanto alla Commissione di negoziare tali disposizioni specifiche in futuri accordi commerciali.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«accordo», un accordo commerciale di cui all'allegato del presente regolamento;
«clausola di salvaguardia bilaterale», una disposizione relativa alla sospensione temporanea delle preferenze tariffarie che figura in un accordo;
«parti interessate», le parti interessate dalle importazioni del prodotto;
«industria dell'Unione», il complesso dei produttori dell'Unione di un prodotto simile o direttamente concorrente che operano all'interno del territorio dell'Unione, o i produttori dell'Unione la cui produzione complessiva del prodotto simile o direttamente concorrente rappresenta una quota rilevante della produzione totale dell'Unione di tale prodotto, o, qualora un prodotto simile o direttamente concorrente sia solo uno tra i vari prodotti fabbricati dai produttori dell'Unione, l'industria dell'Unione è definita in relazione alle attività specifiche volte alla produzione del prodotto simile o direttamente concorrente;
«grave pregiudizio», un danno generale significativo alla posizione dell'industria dell'Unione;
«minaccia di grave pregiudizio», un grave pregiudizio che sia chiaramente imminente, la determinazione della cui esistenza si basa su informazioni verificabili;
«prodotto sensibile», un prodotto identificato in un accordo specifico come relativamente più vulnerabile ad un'impennata delle importazioni rispetto ad altri prodotti;
«periodo transitorio», un periodo di 10 anni a decorrere dall'entrata in vigore di un accordo, salvo diversa definizione nell'accordo pertinente;
«paese interessato», un paese terzo che è parte di un accordo.
Articolo 3
Principi
Una misura di salvaguardia può essere istituita conformemente al presente regolamento qualora un prodotto originario di un paese interessato sia importato nell'Unione:
in quantità talmente elevate, in termini assoluti o relativi alla produzione dell'Unione; e
a condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione; e
qualora l'aumento delle importazioni sia dovuto all'effetto degli obblighi assunti nel quadro del rispettivo accordo, tra cui la riduzione o la soppressione dei dazi doganali su tale prodotto.
Una misura di salvaguardia può assumere una delle seguenti forme:
una sospensione di un'ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato, prevista nella tabella di soppressione dei dazi dell'accordo con il paese interessato;
un aumento dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello che non superi quello corrispondente alla più bassa delle seguenti aliquote:
l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita applicata al prodotto interessato in vigore al momento dell'adozione della misura di salvaguardia; o
l'aliquota di base del dazio doganale specificata nella tabella di soppressione dei dazi dell'accordo con il paese interessato.
Articolo 4
Monitoraggio
Articolo 5
Apertura di un'inchiesta
La richiesta relativa all'apertura di un'inchiesta contiene le seguenti informazioni:
il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni del prodotto interessato, in termini assoluti e relativi;
la quota del mercato interno assorbita dall'aumento delle importazioni e le variazioni per quanto riguarda l'industria dell'Unione con riferimento al livello di vendite, di produzione, di produttività, di utilizzo degli impianti, di profitti e perdite e di occupazione.
L'avviso di apertura dell'inchiesta contiene i seguenti elementi:
una sintesi delle informazioni ricevute da parte della Commissione e una richiesta che tutte le informazioni pertinenti siano comunicate alla Commissione;
il periodo entro il quale le parti interessate possono comunicare per iscritto le proprie osservazioni e presentare informazioni alla Commissione, affinché tali osservazioni e informazioni siano prese in considerazione durante l'inchiesta;
il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione conformemente all'articolo 6, paragrafo 9.
Articolo 6
Conduzione dell'inchiesta
Articolo 7
Misure di vigilanza preventive
Articolo 8
Adozione di misure di salvaguardia provvisorie
La Commissione adotta misure di salvaguardia provvisorie in circostanze critiche nelle quali è probabile che un ritardo provochi un danno difficilmente riparabile, che richiedono un'azione immediata qualora essa determini preliminarmente, sulla base dei fattori di cui all'articolo 6, paragrafo 5, l'esistenza di sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che un prodotto originario del paese interessato sia importato:
in quantità talmente elevate, in assoluto o in relazione alla produzione dell'Unione; e;
a condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione; e
qualora l'aumento delle importazioni sia dovuto alla riduzione o alla soppressione dei dazi doganali su tale prodotto.
Tali misure di salvaguardia provvisorie sono adottate per mezzo di atti di esecuzione in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
Articolo 9
Chiusura delle inchieste e dei procedimenti senza adozione di misure
Articolo 10
Adozione di misure di salvaguardia definitive
Articolo 11
Durata e riesame delle misure di salvaguardia
Articolo 12
Riservatezza
Articolo 13
Relazione
Articolo 14
Altri meccanismi e criteri per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali
Qualora un accordo preveda altri meccanismi o criteri che consentono la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali nei confronti di alcuni prodotti, come, ad esempio, un meccanismo di stabilizzazione in relazione alle regioni ultraperiferiche dell'Unione, laddove le condizioni previste nell'accordo pertinente siano soddisfatte, la Commissione adotta atti di esecuzione che:
sospendano le preferenze tariffarie o altri trattamenti tariffari, o ne confermino la non sospensione, per il prodotto interessato;
ripristinino le preferenze tariffarie o altri trattamenti tariffari laddove siano soddisfatte le condizioni previste nell'accordo pertinente;
adattino la sospensione per conformarsi alle condizioni di cui all'accordo pertinente; o
adottino qualsiasi altra misura specificata nell'accordo pertinente.
Tali atti sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
Articolo 15
Atti delegati
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16, al fine di di modificare l'allegato aggiungendo o eliminando voci relative a:
un accordo;
disposizioni specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma;
prodotti sensibili;
disposizioni che stabiliscono norme specifiche per altri meccanismi di cui all'articolo 14 in materia, ove applicabile, fra l'altro, di monitoraggio, termini per le indagini e relazioni.
Articolo 16
Esercizio della delega
Articolo 17
Procedura di comitato
Articolo 18
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
DISPOSIZIONI SPECIFICHE CONTENUTE NEGLI ACCORDI E ATTUATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO
Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore
Data di applicazione |
21.11.2019 |
Clausole di salvaguardia bilaterali o altri meccanismi |
Capo 3 Misure di difesa commerciale, sezione C Clausola di salvaguardia bilaterale |
Disposizioni contenute nell’accordo |
Articolo 3.11, paragrafo 3 «3. La decisione di cui all’articolo 3.10 (Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale) non viene presa salvo che l’inchiesta dimostri, sulla base di prove oggettive, l’esistenza di un nesso di causalità tra l’incremento delle importazioni dell’altra parte e il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio. A tal fine sono tenuti in debita considerazione altri fattori, tra cui le importazioni dello stesso prodotto da altri paesi.» Articolo 3.11, paragrafo 4 «4. Le parti provvedono a che le rispettive autorità competenti concludano tale inchiesta entro un anno dalla data di apertura.» Articolo 3.11, paragrafo 5, lettera c) «5. Le parti non possono applicare una misura di salvaguardia bilaterale di cui all’articolo 3.10 (Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale), paragrafo 1: […] c) oltre la scadenza del periodo transitorio, tranne nei casi in cui vi sia il consenso dell’altra parte.» Articolo 3.11, paragrafo 6 «6. Nessuna misura è applicata nuovamente alle importazioni della stessa merce durante il periodo transitorio, a meno che non sia trascorso un periodo di tempo uguale alla metà del periodo durante il quale la misura di salvaguardia era stata precedentemente applicata. In tal caso non si applica l’articolo 3.13 (Compensazione), paragrafo 3.» Articolo 3.11, paragrafo 7 «7. Quando una parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l’aliquota del dazio doganale è quella che, secondo la tabella figurante nell’allegato 2-A, sarebbe stata in vigore in assenza della misura.» |
Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam
Data di applicazione |
1.8.2020 |
Clausole di salvaguardia bilaterali o altri meccanismi |
Capo 3 Misure di difesa commerciale, sezione C Clausola di salvaguardia bilaterale |
Disposizioni contenute nell’accordo |
Articolo 3.11, paragrafo 4 «4. L’inchiesta dimostra inoltre, sulla base di prove oggettive, l’esistenza di un legame causale tra l’aumento delle importazioni e il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio. L’inchiesta tiene inoltre conto dell’esistenza di fattori, diversi dall’aumento delle importazioni, che possono nel contempo a loro volta arrecare un pregiudizio.» Articolo 3.11, paragrafo 5 «5. Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti concludano l’inchiesta di cui al paragrafo 1 entro un anno dalla data di apertura.» Articolo 3.11, paragrafo 6, lettera c) «6. Una parte non applica una misura di salvaguardia bilaterale: […] c) oltre la scadenza del periodo transitorio, salvo nei casi in cui vi sia il consenso dell’altra parte.» Articolo 3.11, paragrafo 7 «7. Al fine di agevolare l’adeguamento in una situazione in cui la durata prevista di una misura di salvaguardia bilaterale sia superiore a due anni, la parte che applica la misura la liberalizza progressivamente a intervalli regolari nel corso del periodo di applicazione.» Articolo 3.11, paragrafo 8 «8. Quando una parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l’aliquota del dazio doganale è quella che, secondo la tabella di cui all’allegato 2-A (Riduzione o soppressione dei dazi doganali), sarebbe stata in vigore in assenza della misura.» Articolo 3.14 «Al fine di assicurare la massima efficienza nell’applicazione delle norme relative alle misure di difesa commerciale a norma del presente capo, le autorità incaricate dell’inchiesta delle parti utilizzano la lingua inglese come base per le comunicazioni e i documenti scambiati nel contesto delle inchieste in materia di misure di difesa commerciale tra le parti.» |
Accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e il Giappone
Data di applicazione |
1.2.2019 |
Clausole di salvaguardia bilaterali o altri meccanismi |
Capo 5 Misure di difesa commerciale, sezione A Disposizioni generali e sezione B Misure di salvaguardia bilaterali, e allegato 2-C Veicoli a motore e loro parti, articolo 18 Salvaguardia |
Disposizioni contenute nell’accordo |
Articolo 5.1, lettera d) «d) “periodo transitorio”: in relazione a una particolare merce originaria, il periodo che inizia alla data di entrata in vigore del presente accordo e che termina 10 anni dopo la data di completamento della riduzione o della soppressione dei dazi per tale merce conformemente all’allegato 2-A.» Articolo 5.2, paragrafo 2, lettera b), punto ii) «ii) l’aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita in vigore il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente accordo.» Articolo 5.3, paragrafo 2 «2. Le misure di salvaguardia bilaterali possono essere applicate solo durante il periodo transitorio.» Articolo 5.3, paragrafo 3 «3. Al fine di agevolare l’adeguamento in una situazione in cui la durata prevista di una misura di salvaguardia bilaterale sia superiore a un anno, la parte che mantiene in vigore la misura di salvaguardia bilaterale la liberalizza progressivamente a intervalli regolari nel corso del periodo di applicazione.» Articolo 5.3, paragrafo 4 «4. Non sono applicate misure di salvaguardia bilaterali all’importazione di una particolare merce originaria che sia già stata soggetta a una siffatta misura di salvaguardia bilaterale per un periodo di tempo pari alla durata della precedente misura di salvaguardia bilaterale o pari a un anno, a seconda di quale sia maggiore.» Articolo 5.3, paragrafo 5 «5. Una volta revocata una misura di salvaguardia bilaterale, l’aliquota del dazio doganale per la merce originaria soggetta alla misura di salvaguardia bilaterale è quella che sarebbe stata in vigore in assenza di tale misura.» Articolo 5.4, paragrafo 2 «2. L’inchiesta è in ogni caso completata entro un anno dalla data di apertura.» Articolo 5.4, paragrafo 4 «4. Non viene stabilito che l’aumento delle importazioni di una merce originaria ha arrecato o minaccia di arrecare un grave pregiudizio a un’industria interna, salvo che l’inchiesta dimostri, sulla base di prove oggettive, l’esistenza di un nesso di causalità tra l’aumento delle importazioni della merce originaria e il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio all’industria interna. In tale decisione si tiene conto di fattori, diversi dall’aumento delle importazioni della merce originaria, che stanno nel contempo a loro volta arrecando un pregiudizio all’industria interna.» Articolo 5.8 «8. Le notifiche di cui all’articolo 5.5, paragrafo 1, e all’articolo 5.7, paragrafo 2, e ogni altra comunicazione tra le parti a norma della presente sezione sono effettuate in inglese.» Allegato 2-C Veicoli a motore e loro parti, articolo 18 Salvaguardia «1. Nei 10 anni successivi all’entrata in vigore del presente accordo, ciascuna delle parti si riserva il diritto di sospendere concessioni o altri obblighi equivalenti qualora l’altra parte (*): a) non applichi o cessi di applicare un regolamento UN, come specificato all’appendice 2-C-1; oppure b) introduca una misura di regolamentazione, oppure ne modifichi qualsiasi altra, che annulla o pregiudica i benefici derivanti dall’applicazione di un regolamento UN, come specificato all’appendice 2-C-1. 2. Le sospensioni a norma del paragrafo 1 rimangono applicabili solo finché non venga adottata una decisione conformemente alla procedura accelerata di risoluzione delle controversie di cui all’articolo 19 del presente allegato o non sia raggiunta una soluzione reciprocamente accettabile, se anteriore, anche mediante consultazioni a norma dell’articolo 19, lettera b), del presente allegato. (*) Il livello di sospensione delle concessioni o altri obblighi non supera il livello dell’importo degli scambi commerciali bilaterali tra le parti dei prodotti contemplati dal regolamento UN di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), del presente articolo.» |
Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda
Data di applicazione |
1.6.2024 |
Clausole di salvaguardia bilaterali o altri meccanismi |
Capo 5 Misure di difesa commerciale, sezione D Misure di salvaguardia bilaterali |
Disposizioni contenute nell’accordo |
Articolo 5.7, lettere c), e) e g) «c) «grave deterioramento»: gravi difficoltà in un settore dell’economia che produce merci simili o direttamente concorrenti; […] e) «minaccia di grave deterioramento»: un grave deterioramento che è chiaramente imminente, sulla base di fatti e non semplicemente di supposizioni, congetture o remote possibilità; […] g) «periodo di transizione»: un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.» Articolo 5.8, paragrafo 2, lettera b), punto ii) «ii) l’aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita in vigore il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente accordo.» Articolo 5.9, paragrafo 1, lettere a) e c) «1. Una misura di salvaguarda bilaterale non è applicata: a) se non nella misura e per il tempo necessari per prevenire o riparare il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio all’industria interna o il grave deterioramento o la minaccia di grave deterioramento della situazione economica della regione o delle regioni ultraperiferiche; […] c) oltre la scadenza del periodo di transizione.» Articolo 5.9, paragrafo 2, lettera a) «2. Il periodo di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere prorogato di un anno purché: a) le autorità competenti incaricate dell’inchiesta della parte importatrice stabiliscano, in conformità delle procedure di cui alla sottosezione 1 (Norme procedurali applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali), che la misura di salvaguardia bilaterale continua a essere necessaria per prevenire o riparare il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio all’industria interna o il grave deterioramento o la minaccia di grave deterioramento della situazione economica della regione o delle regioni ultraperiferiche;» Articolo 5.9, paragrafo 3 «3. Quando una parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l’aliquota del dazio doganale è quella che sarebbe stata in vigore per la merce in questione conformemente all’allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi).» Articolo 5.9, paragrafo 4 «4. Non sono applicate misure di salvaguardia bilaterali all’importazione di una merce di una parte che sia già stata soggetta a una siffatta misura di salvaguardia bilaterale per un periodo di tempo pari alla metà della durata della precedente misura di salvaguardia bilaterale.» Articolo 5.9, paragrafo 5 «5. Una parte non applica contemporaneamente, in relazione alla stessa merce: a) una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria, una misura di salvaguardia bilaterale o una misura di salvaguardia per le regioni ultraperiferiche a norma del presente accordo; e b) una misura di salvaguardia a norma dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’accordo sulle misure di salvaguardia.» Articolo 5.10, paragrafo 1 «1. In circostanze critiche nelle quali un ritardo arrecherebbe un danno difficilmente riparabile, una parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria se accerta in via preliminare l’esistenza di prove evidenti che le importazioni di una merce originaria dell’altra parte sono aumentate a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale a norma del presente accordo e che tali importazioni comportano un grave pregiudizio o una minaccia di grave pregiudizio per l’industria interna o un grave deterioramento o una minaccia di grave deterioramento della situazione economica della regione o delle regioni ultraperiferiche.» Articolo 5.10, paragrafo 3 «3. Il dazio doganale istituito a seguito della misura di salvaguardia bilaterale provvisoria è tempestivamente rimborsato se dalla successiva inchiesta di cui alla sottosezione 1 (Norme procedurali applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali) non risulta che l’aumento delle importazioni della merce soggetta alla misura di salvaguardia bilaterale provvisoria comporta un grave pregiudizio o una minaccia di grave pregiudizio per l’industria interna o un grave deterioramento o una minaccia di grave deterioramento della situazione economica della regione o delle regioni ultraperiferiche.» Articolo 5.11 «Regioni ultraperiferiche 1. Qualora un prodotto originario della Nuova Zelanda sia direttamente importato nel territorio di una o più regioni ultraperiferiche dell’Unione (*) in quantità talmente elevate e a condizioni tali da provocare un grave deterioramento o minacciare di provocare un grave deterioramento della situazione economica della regione o delle regioni ultraperiferiche interessate, l’Unione, dopo aver esaminato soluzioni alternative, può applicare in via eccezionale misure di salvaguardia bilaterali limitate al territorio della regione ultraperiferica o delle regioni interessate. 2. Ai fini del paragrafo 1, la determinazione del grave deterioramento si basa su fattori oggettivi, compresi gli elementi seguenti: a) l’aumento del volume delle importazioni in termini assoluti o in relazione alla produzione interna e alle importazioni da altre fonti; e b) l’effetto di tali importazioni sulla situazione dell’industria pertinente o del settore economico interessato, compreso l’effetto sul livello delle vendite, sulla produzione, sulla situazione finanziaria e sull’occupazione. 3. Fatto salvo il paragrafo 1, la presente sezione si applica mutatis mutandis a qualsiasi misura di salvaguardia adottata a norma del presente articolo. (*) Alla data di entrata in vigore del presente accordo, le regioni ultraperiferiche dell’Unione sono la Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, la Riunione, Mayotte, Saint-Martin, le Azzorre, Madera e le isole Canarie. Il presente articolo si applica anche a un paese o territorio d’oltremare che modifica il proprio status in regione ultraperiferica con decisione del Consiglio europeo secondo la procedura di cui all’articolo 355, paragrafo 6, TFUE a decorrere dalla data di adozione di tale decisione. Qualora una regione ultraperiferica dell’Unione modifichi il proprio status a norma della stessa procedura, l’articolo 5.11 (Regioni ultraperiferiche) cessa di essere applicabile a decorrere dalla la data di entrata in vigore della relativa decisione del Consiglio europeo. L’Unione notifica alla Nuova Zelanda qualsiasi modifica riguardante lo status dei territori considerati regioni ultraperiferiche dell’Unione.» Articolo 5.14, paragrafo 2 «2. Ai fini dell’applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale, l’autorità competente incaricata dell’inchiesta dimostra, sulla base di prove oggettive, l’esistenza di un legame causale tra l’aumento delle importazioni del prodotto interessato e il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio o l’esistenza di un legame causale tra l’aumento delle importazioni del prodotto interessato e il grave deterioramento o la minaccia di grave deterioramento. L’autorità competente incaricata dell’inchiesta esamina anche i fattori noti diversi dall’aumento delle importazioni per accertarsi che il pregiudizio causato da tali altri fattori non sia imputato all’aumento delle importazioni.» Articolo 5.14, paragrafo 3 «3. L’inchiesta è in ogni caso completata entro un anno dalla data di apertura.» |
Dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione
Il Parlamento europeo e la Commissione concordano sull'importanza di una stretta collaborazione nell'attuazione degli accordi elencati nell'allegato al regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi A tal fine convengono che, qualora il Parlamento europeo adotti una raccomandazione ai fini dell'avvio di un'inchiesta di salvaguardia, la Commissione esaminerà attentamente il rispetto delle condizioni a norma del regolamento per l'avvio d'ufficio dell'inchiesta. Qualora la Commissione ritenga che le condizioni non siano soddisfatte, essa presenterà una relazione alla competente commissione del Parlamento europeo comprendente tutti i fattori rilevanti per l'avvio di tale inchiesta.
( 1 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).
( 2 ) Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).