02019R0287 — IT — 01.06.2024 — 001.001


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REGOLAMENTO (UE) 2019/287 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 febbraio 2019

recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi

(GU L 053 del 22.2.2019, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/1362 DELLA COMMISSIONE  del 13 marzo 2024

  L 1362

1

17.5.2024




▼B

REGOLAMENTO (UE) 2019/287 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 febbraio 2019

recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1.  
Il presente regolamento stabilisce disposizioni per l'attuazione di clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali contenuti negli accordi commerciali conclusi tra l'Unione e uno più paesi terzi di cui all'allegato del presente regolamento.

Tali disposizioni si applicano fatte salve eventuali disposizioni specifiche, contenute negli accordi commerciali ed elencate nell'allegato, riguardanti clausole di salvaguardia bilaterali o altri meccanismi per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali, ove tali disposizioni non siano conformi al presente regolamento.

Il presente regolamento non impedisce pertanto alla Commissione di negoziare tali disposizioni specifiche in futuri accordi commerciali.

2.  
L'articolo 194 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ) continua ad applicarsi all'applicazione delle misure di salvaguardia per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali contenuti negli accordi commerciali conclusi tra l'Unione e i paesi terzi che non sono indicati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1) 

«accordo», un accordo commerciale di cui all'allegato del presente regolamento;

2) 

«clausola di salvaguardia bilaterale», una disposizione relativa alla sospensione temporanea delle preferenze tariffarie che figura in un accordo;

3) 

«parti interessate», le parti interessate dalle importazioni del prodotto;

4) 

«industria dell'Unione», il complesso dei produttori dell'Unione di un prodotto simile o direttamente concorrente che operano all'interno del territorio dell'Unione, o i produttori dell'Unione la cui produzione complessiva del prodotto simile o direttamente concorrente rappresenta una quota rilevante della produzione totale dell'Unione di tale prodotto, o, qualora un prodotto simile o direttamente concorrente sia solo uno tra i vari prodotti fabbricati dai produttori dell'Unione, l'industria dell'Unione è definita in relazione alle attività specifiche volte alla produzione del prodotto simile o direttamente concorrente;

5) 

«grave pregiudizio», un danno generale significativo alla posizione dell'industria dell'Unione;

6) 

«minaccia di grave pregiudizio», un grave pregiudizio che sia chiaramente imminente, la determinazione della cui esistenza si basa su informazioni verificabili;

7) 

«prodotto sensibile», un prodotto identificato in un accordo specifico come relativamente più vulnerabile ad un'impennata delle importazioni rispetto ad altri prodotti;

8) 

«periodo transitorio», un periodo di 10 anni a decorrere dall'entrata in vigore di un accordo, salvo diversa definizione nell'accordo pertinente;

9) 

«paese interessato», un paese terzo che è parte di un accordo.

Articolo 3

Principi

1.  

Una misura di salvaguardia può essere istituita conformemente al presente regolamento qualora un prodotto originario di un paese interessato sia importato nell'Unione:

a) 

in quantità talmente elevate, in termini assoluti o relativi alla produzione dell'Unione; e

b) 

a condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione; e

c) 

qualora l'aumento delle importazioni sia dovuto all'effetto degli obblighi assunti nel quadro del rispettivo accordo, tra cui la riduzione o la soppressione dei dazi doganali su tale prodotto.

2.  

Una misura di salvaguardia può assumere una delle seguenti forme:

a) 

una sospensione di un'ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato, prevista nella tabella di soppressione dei dazi dell'accordo con il paese interessato;

b) 

un aumento dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello che non superi quello corrispondente alla più bassa delle seguenti aliquote:

i) 

l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita applicata al prodotto interessato in vigore al momento dell'adozione della misura di salvaguardia; o

ii) 

l'aliquota di base del dazio doganale specificata nella tabella di soppressione dei dazi dell'accordo con il paese interessato.

Articolo 4

Monitoraggio

1.  
La Commissione provvede regolarmente a monitorare l'evoluzione delle statistiche sulle importazioni di prodotti sensibili, indicati nell'allegato del presente regolamento in relazione a ciascun accordo. A tal fine la Commissione coopera e procede a scambi periodici di dati con gli Stati membri e con l'industria dell'Unione.
2.  
Su richiesta debitamente motivata da parte dell'industria dell'Unione interessata, la Commissione può estendere la portata del monitoraggio di cui al paragrafo 1 ad altri prodotti o settori, oltre a quelli indicati nell'allegato.
3.  
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale di monitoraggio relativa alle statistiche sulle importazioni di prodotti sensibili e ai prodotti o settori ai quali il monitoraggio è stato esteso.

Articolo 5

Apertura di un'inchiesta

1.  
Un'inchiesta è aperta dalla Commissione su richiesta di uno Stato membro, di una persona fisica o giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione, o di un'associazione priva di personalità giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione, o su iniziativa della Commissione stessa, qualora esistano sufficienti elementi di prova prima facie, accertati in base ai fattori di cui all'articolo 6, paragrafo 5.
2.  
La richiesta relativa all'apertura di un'inchiesta può anche essere presentata congiuntamente dall'industria dell'Unione, o da una persona fisica o giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione o da un'associazione priva di personalità giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione, nonché dai sindacati, oppure essere sostenuta dai sindacati. Ciò non pregiudica la possibilità per l'industria dell'Unione di ritirare la richiesta.
3.  

La richiesta relativa all'apertura di un'inchiesta contiene le seguenti informazioni:

a) 

il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni del prodotto interessato, in termini assoluti e relativi;

b) 

la quota del mercato interno assorbita dall'aumento delle importazioni e le variazioni per quanto riguarda l'industria dell'Unione con riferimento al livello di vendite, di produzione, di produttività, di utilizzo degli impianti, di profitti e perdite e di occupazione.

4.  
L'ambito del prodotto oggetto dell'inchiesta può interessare una o più linee tariffarie o uno o più sottosegmenti di una o più linee tariffarie, a seconda delle circostanze specifiche del mercato, oppure può seguire una segmentazione del prodotto comunemente applicata nell'industria dell'Unione.
5.  
Un'inchiesta può inoltre essere aperta qualora si verifichi un'impennata delle importazioni concentrata in uno o più Stati membri, purché esistano sufficienti elementi di prova prima facie di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio per l'industria dell'Unione, accertati in base ai fattori di cui all'articolo 6, paragrafo 5.
6.  
La Commissione fornisce agli Stati membri una copia della richiesta di apertura di un'inchiesta prima che questa sia aperta. Qualora intenda avviare un'inchiesta di propria iniziativa a norma del paragrafo 1, la Commissione fornisce informazioni agli Stati membri una volta stabilita la necessità di aprire tale inchiesta.
7.  
Qualora la Commissione ritenga che esistano elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, essa avvia un'inchiesta e pubblica un avviso sull'apertura dell'inchiesta («avviso di apertura») nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'inchiesta è aperta entro un mese dal ricevimento, da parte della Commissione, della richiesta a norma del paragrafo 1.
8.  

L'avviso di apertura dell'inchiesta contiene i seguenti elementi:

a) 

una sintesi delle informazioni ricevute da parte della Commissione e una richiesta che tutte le informazioni pertinenti siano comunicate alla Commissione;

b) 

il periodo entro il quale le parti interessate possono comunicare per iscritto le proprie osservazioni e presentare informazioni alla Commissione, affinché tali osservazioni e informazioni siano prese in considerazione durante l'inchiesta;

c) 

il periodo entro il quale le parti interessate possono chiedere di essere sentite dalla Commissione conformemente all'articolo 6, paragrafo 9.

Articolo 6

Conduzione dell'inchiesta

1.  
In seguito alla pubblicazione dell'avviso di apertura ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 7 e 8, la Commissione apre un'inchiesta.
2.  
La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni e gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per dare seguito a questo tipo di richieste. Se le informazioni richieste presentano un interesse generale e non sono riservate ai sensi dell'articolo 12, esse sono aggiunte ai fascicoli non riservati secondo quanto previsto al paragrafo 8 del presente articolo.
3.  
Per quanto possibile, l'inchiesta è conclusa entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale termine può essere prorogato di ulteriori tre mesi in circostanze eccezionali, quali il coinvolgimento di un numero insolitamente elevato di parti interessate o situazioni di mercato complesse. La Commissione notifica ogni proroga a tutte le parti interessate e ne illustra i motivi.
4.  
La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per determinare le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e, se del caso, procede alla loro verifica.
5.  
La Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, in particolare il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni del prodotto interessato, in termini assoluti e relativi, la quota di mercato interno assorbita da tale aumento e le variazioni relative all'industria dell'Unione con riferimento al livello delle vendite, della produzione, della produttività, dell'utilizzo degli impianti, dei profitti e perdite e dell'occupazione. Tale elenco non è esaustivo e la Commissione può prendere in considerazione anche altri fattori pertinenti per stabilire l'esistenza di un grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio, quali scorte, prezzi, rendimento del capitale investito, flusso di cassa, livello di quote di mercato e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato, o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.
6.  
Le parti interessate che hanno presentato informazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 8, lettera b), e i rappresentanti del paese interessato possono, previa richiesta scritta, esaminare tutte le informazioni ottenute dalla Commissione nel quadro dell'inchiesta, diverse dai documenti interni elaborati dalle autorità dell'Unione o dalle autorità degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la presentazione del loro caso, non siano riservate ai sensi dell'articolo 12, e siano utilizzate dalla Commissione nell'ambito dell'inchiesta. Le parti interessate possono inoltre comunicare le loro osservazioni su tali informazioni. La Commissione prende in considerazione tali osservazioni se sono suffragate da sufficienti elementi di prova prima facie.
7.  
La Commissione assicura che tutte le statistiche e tutti i dati utilizzati ai fini dell'inchiesta siano rappresentativi, disponibili, comprensibili, trasparenti e verificabili.
8.  
Non appena vi siano i necessari presupposti tecnici la Commissione si impegna a garantire un accesso online protetto da password al file non riservato («piattaforma online») che gestisce e attraverso il quale sono diffuse tutte le informazioni pertinenti e non riservate ai sensi dell'articolo 12. Alle parti interessate, agli Stati membri e al Parlamento europeo è garantito l'accesso a tale piattaforma online.
9.  
La Commissione sente le parti interessate, in particolare qualora ne abbiano fatto richiesta scritta entro il termine fissato nell'avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e abbiano dimostrato che i risultati dell'inchiesta potrebbero avere un'incidenza su di esse e che esistono motivi specifici per una loro audizione. La Commissione sente nuovamente le parti interessate se sussistono motivi specifici in tal senso.
10.  
La Commissione agevola l'accesso all'inchiesta da parte di settori dell'industria diversificati e frammentati, che sono composti prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI), mediante un apposito helpdesk per le PMI, ad esempio favorendone la conoscenza, fornendo informazioni e spiegazioni generali sulle procedure e sulle modalità di presentazione di una richiesta, pubblicando questionari standard in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e rispondendo a quesiti di ordine generale che non riguardano casi specifici. L'helpdesk per le PMI mette a disposizione formulari standard per le statistiche da presentare a fini di legittimazione ad agire e questionari.
11.  
Qualora le informazioni non siano fornite nei termini stabiliti dalla Commissione, o qualora lo svolgimento dell'inchiesta sia gravemente ostacolato, la Commissione può pervenire a una decisione in base agli elementi disponibili. Qualora rilevi che una parte interessata o un terzo le ha fornito informazioni false o ingannevoli, la Commissione non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi degli elementi disponibili.
12.  
La Commissione nomina al suo interno un consigliere-auditore i cui poteri e responsabilità sono stabiliti in un mandato adottato dalla Commissione e che tutela l'effettivo esercizio dei diritti procedurali delle parti interessate.
13.  
La Commissione comunica per iscritto al paese o ai paesi interessati l'apertura di un'inchiesta.

Articolo 7

Misure di vigilanza preventive

1.  
La Commissione può adottare misure di vigilanza preventive per quanto riguarda le importazioni di un prodotto in provenienza da un paese interessato, qualora l'andamento delle importazioni di tale prodotto sia tale da condurre ad una delle situazioni di cui agli articoli 3 e 5. Tali misure di vigilanza preventive sono adottate per mezzo di atti di esecuzione in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 2.
2.  
Le misure di vigilanza preventive sono valide per un periodo limitato. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.

Articolo 8

Adozione di misure di salvaguardia provvisorie

1.  

La Commissione adotta misure di salvaguardia provvisorie in circostanze critiche nelle quali è probabile che un ritardo provochi un danno difficilmente riparabile, che richiedono un'azione immediata qualora essa determini preliminarmente, sulla base dei fattori di cui all'articolo 6, paragrafo 5, l'esistenza di sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che un prodotto originario del paese interessato sia importato:

a) 

in quantità talmente elevate, in assoluto o in relazione alla produzione dell'Unione; e;

b) 

a condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione; e

c) 

qualora l'aumento delle importazioni sia dovuto alla riduzione o alla soppressione dei dazi doganali su tale prodotto.

Tali misure di salvaguardia provvisorie sono adottate per mezzo di atti di esecuzione in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 17, paragrafo 2.

2.  
Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, qualora uno Stato membro chieda l'intervento immediato della Commissione, e qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 4. La Commissione adotta una decisione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.
3.  
Le misure di salvaguardia provvisorie non si applicano per più di duecento giorni di calendario.
4.  
Qualora le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate perché dall'inchiesta risulta che non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, i dazi doganali riscossi in applicazione di tali misure di salvaguardia provvisorie sono automaticamente rimborsati.
5.  
Le misure di salvaguardia provvisorie si applicano a tutti i prodotti immessi in libera pratica dalla data di entrata in vigore di tali misure. Tali misure non pregiudicano tuttavia l'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso l'Unione, qualora non sia possibile mutare la destinazione di detti prodotti.

Articolo 9

Chiusura delle inchieste e dei procedimenti senza adozione di misure

1.  
Qualora un'inchiesta porti a concludere che le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la Commissione pubblica una decisione di chiusura dell'inchiesta e dei procedimenti secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
2.  
La Commissione rende pubblica una relazione in cui illustra i risultati e le conclusioni motivate cui è pervenuta in merito a tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto, tenendo in debito conto la protezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 12.

Articolo 10

Adozione di misure di salvaguardia definitive

1.  
Qualora un'inchiesta porti a concludere che le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione può adottare misure di salvaguardia definitive secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
2.  
La Commissione rende pubblica una relazione contenente una sintesi dei dati di fatto e delle considerazioni pertinenti alla decisione, tenendo in debito conto la protezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 12.

Articolo 11

Durata e riesame delle misure di salvaguardia

1.  
Una misura di salvaguardia resta in vigore solo per il periodo necessario a prevenire o a porre rimedio al grave pregiudizio per l'industria dell'Unione e a facilitare l'adeguamento. Tale periodo non supera due anni, salvo che non sia prorogato a norma del paragrafo 2.
2.  
La durata iniziale della misura di salvaguardia di cui al paragrafo 1 può essere prorogata fino a due anni, purché la misura di salvaguardia continui ad essere necessaria per prevenire o porre rimedio a un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione e purché esistano elementi di prova del fatto che l'adeguamento dell'industria dell'Unione è in corso.
3.  
Ogni Stato membro, persona fisica o giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione o associazione priva di personalità giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione, può richiedere una proroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo. In tale caso, prima di decidere sulla proroga la Commissione può procedere a un riesame per indagare se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte visti i fattori di cui all'articolo 6, paragrafo 5. La Commissione può iniziare tale riesame di propria iniziativa qualora esistano sufficienti elementi di prova prima facie che le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano soddisfatte. Le misure di salvaguardia restano in vigore in attesa dell'esito di tale riesame.
4.  
L'avviso di apertura di cui al paragrafo 3 del presente articolo è pubblicata conformemente all'articolo 5, paragrafi 7 e 8. Il riesame è condotto in conformità dell'articolo 6.
5.  
Ogni decisione relativa a una proroga a norma del paragrafo 2 del presente articolo è adottata conformemente agli articoli 9 e 10.
6.  
La durata totale di una misura di salvaguardia non supera i quattro anni, compresi il periodo di applicazione di eventuali misure di salvaguardia provvisorie, il periodo iniziale di applicazione e ogni relativa proroga.

Articolo 12

Riservatezza

1.  
Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate ai soli fini per cui sono state richieste.
2.  
Le informazioni a carattere riservato e le informazioni fornite in via riservata, ricevute a norma del presente regolamento, non sono divulgate senza l'espresso consenso di chi le ha fornite.
3.  
Ogni richiesta di riservatezza indica i motivi per i quali le informazioni dovrebbero essere riservate. Alle parti interessate che comunicano informazioni riservate è chiesto di fornire una sintesi non riservata delle stesse. Tale sintesi è sufficientemente dettagliata da permettere un ragionevole livello di comprensione della sostanza delle informazioni riservate. In circostanze eccezionali, le parti interessate possono precisare che tali informazioni non possono essere sintetizzate. In tali casi, le parti interessate devono motivare le ragioni per le quali una sintesi non è possibile. Tuttavia, se dovesse risultare evidente che la richiesta di riservatezza non è giustificata e se chi ha fornito le informazioni non desidera né renderle pubbliche né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, si può non tener conto dell'informazione in questione.
4.  
Le informazioni sono in ogni caso considerate riservate se la loro divulgazione può avere conseguenze negative rilevanti per chi le ha fornite o per la fonte di tali informazioni.
5.  
I paragrafi da 1 a 4 non impediscono alle autorità dell'Unione di fare riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Le autorità dell'Unione tengono tuttavia conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche interessate alla non divulgazione dei loro segreti aziendali.

Articolo 13

Relazione

1.  
La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione, sull'attuazione e sul rispetto degli obblighi contenuti in ciascun accordo anche in ordine al capitolo relativo al commercio e allo sviluppo sostenibile, se tale capitolo sia contenuto nell'accordo, e nel presente regolamento.
2.  
La relazione comprende, tra l'altro, informazioni sull'applicazione delle misure di salvaguardia provvisorie e delle misure di salvaguardia definitive, delle misure di vigilanza preventive, delle misure di salvaguardia e di vigilanza regionale, della chiusura delle inchieste e dei procedimenti senza adozione di misure, nonché informazioni sulle attività dei vari organi responsabili dell'attuazione dell'accordo e sulle attività dei gruppi consultivi nazionali.
3.  
La relazione presenta una sintesi delle statistiche e dell'andamento degli scambi con ciascun paese interessato.
4.  
Il Parlamento europeo può, entro due mesi dalla presentazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione della propria commissione competente per presentare e illustrare eventuali questioni connesse all'attuazione del presente regolamento.
5.  
La Commissione rende pubblica la relazione entro tre mesi dalla presentazione della stessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 14

Altri meccanismi e criteri per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali

1.  

Qualora un accordo preveda altri meccanismi o criteri che consentono la revoca temporanea delle preferenze tariffarie o di altri trattamenti preferenziali nei confronti di alcuni prodotti, come, ad esempio, un meccanismo di stabilizzazione in relazione alle regioni ultraperiferiche dell'Unione, laddove le condizioni previste nell'accordo pertinente siano soddisfatte, la Commissione adotta atti di esecuzione che:

a) 

sospendano le preferenze tariffarie o altri trattamenti tariffari, o ne confermino la non sospensione, per il prodotto interessato;

b) 

ripristinino le preferenze tariffarie o altri trattamenti tariffari laddove siano soddisfatte le condizioni previste nell'accordo pertinente;

c) 

adattino la sospensione per conformarsi alle condizioni di cui all'accordo pertinente; o

d) 

adottino qualsiasi altra misura specificata nell'accordo pertinente.

Tali atti sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 3.

2.  
Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, qualora un ritardo nell'adottare le azioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo provochi un danno difficilmente riparabile, oppure per evitare un impatto negativo sulla situazione del mercato dell'Unione, in particolare derivante da un aumento delle importazioni o, come altrimenti disposto nel pertinente accordo, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 4.

Articolo 15

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16, al fine di di modificare l'allegato aggiungendo o eliminando voci relative a:

a) 

un accordo;

b) 

disposizioni specifiche di cui all'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma;

c) 

prodotti sensibili;

d) 

disposizioni che stabiliscono norme specifiche per altri meccanismi di cui all'articolo 14 in materia, ove applicabile, fra l'altro, di monitoraggio, termini per le indagini e relazioni.

Articolo 16

Esercizio della delega

1.  
Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.  
Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 15 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 14 marzo 2019. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.
3.  
La delega di potere di cui all'articolo 15 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.  
Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio».
5.  
Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.  
L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 15 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 17

Procedura di comitato

1.  
La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4.  
Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 4.

Articolo 18

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M1




ALLEGATO

DISPOSIZIONI SPECIFICHE CONTENUTE NEGLI ACCORDI E ATTUATI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica di Singapore



Data di applicazione

21.11.2019

Clausole di salvaguardia bilaterali o altri meccanismi

Capo 3 Misure di difesa commerciale, sezione C Clausola di salvaguardia bilaterale

Disposizioni contenute nell’accordo

Articolo 3.11, paragrafo 3

«3.  La decisione di cui all’articolo 3.10 (Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale) non viene presa salvo che l’inchiesta dimostri, sulla base di prove oggettive, l’esistenza di un nesso di causalità tra l’incremento delle importazioni dell’altra parte e il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio. A tal fine sono tenuti in debita considerazione altri fattori, tra cui le importazioni dello stesso prodotto da altri paesi.»

Articolo 3.11, paragrafo 4

«4.  Le parti provvedono a che le rispettive autorità competenti concludano tale inchiesta entro un anno dalla data di apertura.»

Articolo 3.11, paragrafo 5, lettera c)

«5.  Le parti non possono applicare una misura di salvaguardia bilaterale di cui all’articolo 3.10 (Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale), paragrafo 1:

[…]

c)  oltre la scadenza del periodo transitorio, tranne nei casi in cui vi sia il consenso dell’altra parte.»

Articolo 3.11, paragrafo 6

«6.  Nessuna misura è applicata nuovamente alle importazioni della stessa merce durante il periodo transitorio, a meno che non sia trascorso un periodo di tempo uguale alla metà del periodo durante il quale la misura di salvaguardia era stata precedentemente applicata. In tal caso non si applica l’articolo 3.13 (Compensazione), paragrafo 3.»

Articolo 3.11, paragrafo 7

«7.  Quando una parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l’aliquota del dazio doganale è quella che, secondo la tabella figurante nell’allegato 2-A, sarebbe stata in vigore in assenza della misura.»

Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Repubblica socialista del Vietnam



Data di applicazione

1.8.2020

Clausole di salvaguardia bilaterali o altri meccanismi

Capo 3 Misure di difesa commerciale, sezione C Clausola di salvaguardia bilaterale

Disposizioni contenute nell’accordo

Articolo 3.11, paragrafo 4

«4.  L’inchiesta dimostra inoltre, sulla base di prove oggettive, l’esistenza di un legame causale tra l’aumento delle importazioni e il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio. L’inchiesta tiene inoltre conto dell’esistenza di fattori, diversi dall’aumento delle importazioni, che possono nel contempo a loro volta arrecare un pregiudizio.»

Articolo 3.11, paragrafo 5

«5.  Ciascuna parte provvede affinché le proprie autorità competenti concludano l’inchiesta di cui al paragrafo 1 entro un anno dalla data di apertura.»

Articolo 3.11, paragrafo 6, lettera c)

«6.  Una parte non applica una misura di salvaguardia bilaterale:

[…]

c)  oltre la scadenza del periodo transitorio, salvo nei casi in cui vi sia il consenso dell’altra parte.»

Articolo 3.11, paragrafo 7

«7.  Al fine di agevolare l’adeguamento in una situazione in cui la durata prevista di una misura di salvaguardia bilaterale sia superiore a due anni, la parte che applica la misura la liberalizza progressivamente a intervalli regolari nel corso del periodo di applicazione.»

Articolo 3.11, paragrafo 8

«8.  Quando una parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l’aliquota del dazio doganale è quella che, secondo la tabella di cui all’allegato 2-A (Riduzione o soppressione dei dazi doganali), sarebbe stata in vigore in assenza della misura.»

Articolo 3.14

«Al  fine di assicurare la massima efficienza nell’applicazione delle norme relative alle misure di difesa commerciale a norma del presente capo, le autorità incaricate dell’inchiesta delle parti utilizzano la lingua inglese come base per le comunicazioni e i documenti scambiati nel contesto delle inchieste in materia di misure di difesa commerciale tra le parti.»

Accordo di partenariato economico tra l’Unione europea e il Giappone



Data di applicazione

1.2.2019

Clausole di salvaguardia bilaterali o altri meccanismi

Capo 5 Misure di difesa commerciale, sezione A Disposizioni generali e sezione B Misure di salvaguardia bilaterali, e allegato 2-C Veicoli a motore e loro parti, articolo 18 Salvaguardia

Disposizioni contenute nell’accordo

Articolo 5.1, lettera d)

«d)  “periodo transitorio”: in relazione a una particolare merce originaria, il periodo che inizia alla data di entrata in vigore del presente accordo e che termina 10 anni dopo la data di completamento della riduzione o della soppressione dei dazi per tale merce conformemente all’allegato 2-A.»

Articolo 5.2, paragrafo 2, lettera b), punto ii)

«ii)  l’aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita in vigore il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente accordo.»

Articolo 5.3, paragrafo 2

«2.  Le misure di salvaguardia bilaterali possono essere applicate solo durante il periodo transitorio.»

Articolo 5.3, paragrafo 3

«3.  Al fine di agevolare l’adeguamento in una situazione in cui la durata prevista di una misura di salvaguardia bilaterale sia superiore a un anno, la parte che mantiene in vigore la misura di salvaguardia bilaterale la liberalizza progressivamente a intervalli regolari nel corso del periodo di applicazione.»

Articolo 5.3, paragrafo 4

«4.  Non sono applicate misure di salvaguardia bilaterali all’importazione di una particolare merce originaria che sia già stata soggetta a una siffatta misura di salvaguardia bilaterale per un periodo di tempo pari alla durata della precedente misura di salvaguardia bilaterale o pari a un anno, a seconda di quale sia maggiore.»

Articolo 5.3, paragrafo 5

«5.  Una volta revocata una misura di salvaguardia bilaterale, l’aliquota del dazio doganale per la merce originaria soggetta alla misura di salvaguardia bilaterale è quella che sarebbe stata in vigore in assenza di tale misura.»

Articolo 5.4, paragrafo 2

«2.  L’inchiesta è in ogni caso completata entro un anno dalla data di apertura.»

Articolo 5.4, paragrafo 4

«4.  Non viene stabilito che l’aumento delle importazioni di una merce originaria ha arrecato o minaccia di arrecare un grave pregiudizio a un’industria interna, salvo che l’inchiesta dimostri, sulla base di prove oggettive, l’esistenza di un nesso di causalità tra l’aumento delle importazioni della merce originaria e il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio all’industria interna. In tale decisione si tiene conto di fattori, diversi dall’aumento delle importazioni della merce originaria, che stanno nel contempo a loro volta arrecando un pregiudizio all’industria interna.»

Articolo 5.8

«8.  Le notifiche di cui all’articolo 5.5, paragrafo 1, e all’articolo 5.7, paragrafo 2, e ogni altra comunicazione tra le parti a norma della presente sezione sono effettuate in inglese.»

Allegato 2-C Veicoli a motore e loro parti, articolo 18 Salvaguardia

«1.  Nei 10 anni successivi all’entrata in vigore del presente accordo, ciascuna delle parti si riserva il diritto di sospendere concessioni o altri obblighi equivalenti qualora l’altra parte (*): a) non applichi o cessi di applicare un regolamento UN, come specificato all’appendice 2-C-1; oppure b) introduca una misura di regolamentazione, oppure ne modifichi qualsiasi altra, che annulla o pregiudica i benefici derivanti dall’applicazione di un regolamento UN, come specificato all’appendice 2-C-1.

2.  Le sospensioni a norma del paragrafo 1 rimangono applicabili solo finché non venga adottata una decisione conformemente alla procedura accelerata di risoluzione delle controversie di cui all’articolo 19 del presente allegato o non sia raggiunta una soluzione reciprocamente accettabile, se anteriore, anche mediante consultazioni a norma dell’articolo 19, lettera b), del presente allegato.

(*)  Il livello di sospensione delle concessioni o altri obblighi non supera il livello dell’importo degli scambi commerciali bilaterali tra le parti dei prodotti contemplati dal regolamento UN di cui al paragrafo 1, lettera a) o b), del presente articolo.»

Accordo di libero scambio tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda



Data di applicazione

1.6.2024

Clausole di salvaguardia bilaterali o altri meccanismi

Capo 5 Misure di difesa commerciale, sezione D Misure di salvaguardia bilaterali

Disposizioni contenute nell’accordo

Articolo 5.7, lettere c), e) e g)

«c)  «grave deterioramento»: gravi difficoltà in un settore dell’economia che produce merci simili o direttamente concorrenti;

[…]

e)  «minaccia di grave deterioramento»: un grave deterioramento che è chiaramente imminente, sulla base di fatti e non semplicemente di supposizioni, congetture o remote possibilità;

[…]

g)  «periodo di transizione»: un periodo di sette anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.»

Articolo 5.8, paragrafo 2, lettera b), punto ii)

«ii)  l’aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita in vigore il giorno immediatamente precedente la data di entrata in vigore del presente accordo.»

Articolo 5.9, paragrafo 1, lettere a) e c)

«1.  Una misura di salvaguarda bilaterale non è applicata:

a)  se non nella misura e per il tempo necessari per prevenire o riparare il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio all’industria interna o il grave deterioramento o la minaccia di grave deterioramento della situazione economica della regione o delle regioni ultraperiferiche;

[…]

c)  oltre la scadenza del periodo di transizione.»

Articolo 5.9, paragrafo 2, lettera a)

«2.  Il periodo di cui al paragrafo 1, lettera b), può essere prorogato di un anno purché:

a)  le autorità competenti incaricate dell’inchiesta della parte importatrice stabiliscano, in conformità delle procedure di cui alla sottosezione 1 (Norme procedurali applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali), che la misura di salvaguardia bilaterale continua a essere necessaria per prevenire o riparare il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio all’industria interna o il grave deterioramento o la minaccia di grave deterioramento della situazione economica della regione o delle regioni ultraperiferiche;»

Articolo 5.9, paragrafo 3

«3.  Quando una parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l’aliquota del dazio doganale è quella che sarebbe stata in vigore per la merce in questione conformemente all’allegato 2-A (Tabelle di soppressione dei dazi).»

Articolo 5.9, paragrafo 4

«4.  Non sono applicate misure di salvaguardia bilaterali all’importazione di una merce di una parte che sia già stata soggetta a una siffatta misura di salvaguardia bilaterale per un periodo di tempo pari alla metà della durata della precedente misura di salvaguardia bilaterale.»

Articolo 5.9, paragrafo 5

«5.  Una parte non applica contemporaneamente, in relazione alla stessa merce:

a)  una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria, una misura di salvaguardia bilaterale o una misura di salvaguardia per le regioni ultraperiferiche a norma del presente accordo; e

b)  una misura di salvaguardia a norma dell’articolo XIX del GATT 1994 e dell’accordo sulle misure di salvaguardia.»

Articolo 5.10, paragrafo 1

«1.  In circostanze critiche nelle quali un ritardo arrecherebbe un danno difficilmente riparabile, una parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale provvisoria se accerta in via preliminare l’esistenza di prove evidenti che le importazioni di una merce originaria dell’altra parte sono aumentate a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale a norma del presente accordo e che tali importazioni comportano un grave pregiudizio o una minaccia di grave pregiudizio per l’industria interna o un grave deterioramento o una minaccia di grave deterioramento della situazione economica della regione o delle regioni ultraperiferiche.»

Articolo 5.10, paragrafo 3

«3.  Il dazio doganale istituito a seguito della misura di salvaguardia bilaterale provvisoria è tempestivamente rimborsato se dalla successiva inchiesta di cui alla sottosezione 1 (Norme procedurali applicabili alle misure di salvaguardia bilaterali) non risulta che l’aumento delle importazioni della merce soggetta alla misura di salvaguardia bilaterale provvisoria comporta un grave pregiudizio o una minaccia di grave pregiudizio per l’industria interna o un grave deterioramento o una minaccia di grave deterioramento della situazione economica della regione o delle regioni ultraperiferiche.»

Articolo 5.11

«Regioni ultraperiferiche

1.  Qualora un prodotto originario della Nuova Zelanda sia direttamente importato nel territorio di una o più regioni ultraperiferiche dell’Unione (*) in quantità talmente elevate e a condizioni tali da provocare un grave deterioramento o minacciare di provocare un grave deterioramento della situazione economica della regione o delle regioni ultraperiferiche interessate, l’Unione, dopo aver esaminato soluzioni alternative, può applicare in via eccezionale misure di salvaguardia bilaterali limitate al territorio della regione ultraperiferica o delle regioni interessate.

2.  Ai fini del paragrafo 1, la determinazione del grave deterioramento si basa su fattori oggettivi, compresi gli elementi seguenti:

a)  l’aumento del volume delle importazioni in termini assoluti o in relazione alla produzione interna e alle importazioni da altre fonti; e

b)  l’effetto di tali importazioni sulla situazione dell’industria pertinente o del settore economico interessato, compreso l’effetto sul livello delle vendite, sulla produzione, sulla situazione finanziaria e sull’occupazione.

3.  Fatto salvo il paragrafo 1, la presente sezione si applica mutatis mutandis a qualsiasi misura di salvaguardia adottata a norma del presente articolo.

(*)  Alla data di entrata in vigore del presente accordo, le regioni ultraperiferiche dell’Unione sono la Guadalupa, la Guyana francese, la Martinica, la Riunione, Mayotte, Saint-Martin, le Azzorre, Madera e le isole Canarie. Il presente articolo si applica anche a un paese o territorio d’oltremare che modifica il proprio status in regione ultraperiferica con decisione del Consiglio europeo secondo la procedura di cui all’articolo 355, paragrafo 6, TFUE a decorrere dalla data di adozione di tale decisione. Qualora una regione ultraperiferica dell’Unione modifichi il proprio status a norma della stessa procedura, l’articolo 5.11 (Regioni ultraperiferiche) cessa di essere applicabile a decorrere dalla la data di entrata in vigore della relativa decisione del Consiglio europeo. L’Unione notifica alla Nuova Zelanda qualsiasi modifica riguardante lo status dei territori considerati regioni ultraperiferiche dell’Unione.»

Articolo 5.14, paragrafo 2

«2.  Ai fini dell’applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale, l’autorità competente incaricata dell’inchiesta dimostra, sulla base di prove oggettive, l’esistenza di un legame causale tra l’aumento delle importazioni del prodotto interessato e il grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio o l’esistenza di un legame causale tra l’aumento delle importazioni del prodotto interessato e il grave deterioramento o la minaccia di grave deterioramento. L’autorità competente incaricata dell’inchiesta esamina anche i fattori noti diversi dall’aumento delle importazioni per accertarsi che il pregiudizio causato da tali altri fattori non sia imputato all’aumento delle importazioni.»

Articolo 5.14, paragrafo 3

«3.  L’inchiesta è in ogni caso completata entro un anno dalla data di apertura.»

▼B




Dichiarazione comune del Parlamento europeo e della Commissione

Il Parlamento europeo e la Commissione concordano sull'importanza di una stretta collaborazione nell'attuazione degli accordi elencati nell'allegato al regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi A tal fine convengono che, qualora il Parlamento europeo adotti una raccomandazione ai fini dell'avvio di un'inchiesta di salvaguardia, la Commissione esaminerà attentamente il rispetto delle condizioni a norma del regolamento per l'avvio d'ufficio dell'inchiesta. Qualora la Commissione ritenga che le condizioni non siano soddisfatte, essa presenterà una relazione alla competente commissione del Parlamento europeo comprendente tutti i fattori rilevanti per l'avvio di tale inchiesta.



( 1 ) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

( 2 ) Regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo al regime comune applicabile alle importazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 16).