02014R1352 — IT — 04.04.2020 — 007.001


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►B

REGOLAMENTO (UE) N. 1352/2014 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2014

concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen

(GU L 365 del 19.12.2014, pag. 60)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO (UE) 2015/878 DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2015

  L 143

1

9.6.2015

►M2

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/879 DEL CONSIGLIO dell'8 giugno 2015

  L 143

3

9.6.2015

 M3

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2015/1920 DEL CONSIGLIO del 26 ottobre 2015

  L 281

3

27.10.2015

►M4

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1737 DEL CONSIGLIO del 29 settembre 2016

  L 264

13

30.9.2016

►M5

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2017/628 DEL CONSIGLIO del 3 aprile 2017

  L 90

1

4.4.2017

►M6

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2018/689 DEL CONSIGLIO del 7 maggio 2018

  L 117

1

8.5.2018

►M7

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2019/1163 DELLA COMMISSIONE del 5 luglio 2019

  L 182

33

8.7.2019

►M8

REGOLAMENTO (UE) 2020/488 DEL CONSIGLIO del 2 aprile 2020

  L 105

1

3.4.2020




▼B

REGOLAMENTO (UE) N. 1352/2014 DEL CONSIGLIO

del 18 dicembre 2014

concernente misure restrittive in considerazione della situazione nello Yemen



Articolo 1

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

«richiesta» :

qualsiasi richiesta, sotto forma contenziosa o meno, presentata anteriormente o posteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento e connessa all'esecuzione di un contratto o di una transazione, e in particolare:

i) 

una richiesta volta ad ottenere l'adempimento di un obbligo derivante da un contratto o da una transazione o a essi collegata;

ii) 

una richiesta volta ad ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma;

iii) 

una richiesta di compensazione relativa a un contratto o a una transazione;

iv) 

una domanda riconvenzionale;

v) 

una richiesta volta ad ottenere, anche mediante exequatur, il riconoscimento o l'esecuzione di una sentenza, di un lodo arbitrale o di una decisione equivalente, indipendentemente dal luogo in cui sono stati emessi;

b)

«contratto o transazione» : qualsiasi transazione, indipendentemente dalla sua forma e dalla legge ad essa applicabile, che comprenda uno o più contratti o obblighi analoghi stipulati fra le stesse parti o fra parti diverse; a tal fine il termine «contratto» include qualsiasi forma di garanzia, in particolare una garanzia o controgaranzia finanziaria, e qualsiasi credito, anche giuridicamente indipendente, nonché qualsiasi clausola annessa derivante da siffatta transazione o ad essa correlata;

c)

«autorità competenti» : le autorità competenti degli Stati membri identificate sui siti web elencati nell'allegato II;

d)

«risorse economiche» : le attività di qualsiasi tipo, tangibili o intangibili, mobili o immobili, che non sono fondi ma che possono essere utilizzate per ottenere fondi, beni o servizi;

e)

«congelamento di risorse economiche» : il divieto di utilizzare risorse economiche per ottenere fondi, beni o servizi in qualsiasi modo, anche attraverso la vendita, l'affitto e le ipoteche;

f)

«congelamento di fondi» : il divieto di spostare, trasferire, alterare, utilizzare o gestire i fondi o di avere accesso ad essi in modo da modificarne il volume, l'importo, la collocazione, la proprietà, il possesso, la natura e la destinazione o da introdurre altri cambiamenti tali da consentire l'uso dei fondi in questione, compresa la gestione di portafoglio;

g)

«fondi» :

tutte le attività e i benefici finanziari di qualsiasi natura, compresi, ma si tratta di un elenco non limitativo:

i) 

i contanti, gli assegni, le cambiali, i vaglia postali e gli altri strumenti di pagamento;

ii) 

i depositi presso istituti finanziari o altre entità, i saldi sui conti, i debiti e gli obblighi;

iii) 

i titoli negoziati a livello pubblico e privato e i prestiti obbligazionari, comprese le azioni, i certificati azionari, le obbligazioni, i pagherò, i warrant, le obbligazioni ipotecarie e i contratti finanziari derivati;

iv) 

gli interessi, i dividendi o altri redditi generati dalle attività;

v) 

il credito, il diritto di compensazione, le garanzie, le fideiussioni o altri impegni finanziari;

vi) 

le lettere di credito, le polizze di carico e gli atti di cessione e

vii) 

i documenti da cui risulti un interesse riguardante capitali o risorse finanziarie;

h)

«comitato delle sanzioni» : il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 19 dell'UNSCR 2140 (2014);

i)

«territorio dell'Unione» : i territori degli Stati membri cui si applica il trattato, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo;

▼M1

j)

«assistenza tecnica» : qualsiasi supporto tecnico connesso a riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico e che può assumere le seguenti forme: istruzione, pareri, formazione, trasmissione dell'apprendimento del funzionamento o delle competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza.

Articolo 1 bis

È vietato:

a) 

fornire assistenza tecnica collegata ad attività militari nonché alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo — compresi armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamenti paramilitari e relativi pezzi di ricambio –, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo figurante nell'elenco dell'allegato I;

b) 

fornire finanziamenti o assistenza finanziaria in relazione ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché l'assicurazione e la riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e materiale connesso, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica, direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo figurante nell'elenco dell'allegato I.

▼B

Articolo 2

1.  Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, posseduti, detenuti o controllati, direttamente o indirettamente, da una qualsiasi delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I del presente regolamento.

2.  È vietato mettere, direttamente o indirettamente, fondi o risorse economiche a disposizione delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I, o destinarli a loro vantaggio.

Articolo 3

▼M8

1.  Nell’allegato I figurano le persone fisiche o giuridiche, le entità e gli organismi identificati dal comitato delle sanzioni che commettono o sostengono atti tali da minacciare la pace, la stabilità o la sicurezza nello Yemen, tra cui:

a) 

atti che ostacolano o compromettono il buon esito della transizione politica, come specificato nell’iniziativa del Consiglio di cooperazione del Golfo e nell’accordo sul relativo meccanismo di attuazione;

b) 

atti che impediscono con la violenza di applicare le conclusioni della relazione finale della conferenza globale sul dialogo nazionale o attacchi alle infrastrutture chiave;

c) 

la pianificazione, la direzione o l’esecuzione di atti che violano il diritto internazionale dei diritti umani o il diritto internazionale umanitario applicabili, o di atti che costituiscono abusi o violazioni dei diritti umani, nello Yemen, compresi la violenza sessuale nei conflitti armati ovvero il reclutamento o l’impiego di minori nei conflitti armati in violazione del diritto internazionale;

d) 

atti che violano l’embargo sulle armi imposto dall’articolo 1 della decisione 2014/932/PESC o che impediscono l’inoltro di aiuti umanitari allo Yemen, oppure l’accesso agli aiuti umanitari nello Yemen o la loro distribuzione.

▼B

2.  L'allegato I indica i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi interessati.

3.  L'allegato I contiene, se disponibili, informazioni fornite dal Consiglio di sicurezza o dal comitato delle sanzioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero del passaporto e della carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, e la funzione o professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività. L'allegato I contiene, altresì, la data di designazione da parte del Consiglio di sicurezza o del comitato delle sanzioni.

▼M8

Articolo 3 bis

In deroga agli articoli 1 bis e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare:

a) 

la fornitura di assistenza tecnica, finanziamenti o assistenza finanziaria pertinenti alle attività descritte all’articolo 1 bis;

b) 

lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche,

alle condizioni che ritengono appropriate e purché il comitato per le sanzioni abbia accertato preventivamente, caso per caso, che è necessaria una deroga per agevolare il lavoro delle Nazioni Unite e di altre organizzazioni umanitarie nello Yemen o per qualsiasi altra finalità coerente con gli obiettivi dell’UNSCR 2140 (2014) e dell’UNSCR 2216 (2015).

▼B

Articolo 4

In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, purché:

a) 

l'autorità competente interessata abbia accertato che i fondi o le risorse economiche sono:

i) 

necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenza di servizi pubblici;

ii) 

destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli o al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali oppure

iii) 

destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati e

b) 

lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni dell'accertamento di cui alla lettera a) e della sua intenzione di concedere un'autorizzazione, e il comitato delle sanzioni non abbia sollevato obiezioni in merito entro cinque giorni lavorativi dalla notifica.

Articolo 5

In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, purché l'autorità competente interessata abbia accertato che i fondi o le risorse economiche sono necessari per coprire spese straordinarie, lo Stato membro interessato abbia informato il comitato delle sanzioni di tale accertamento e il comitato delle sanzioni l'abbia approvato.

Articolo 6

In deroga all'articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) 

i fondi o le risorse economiche in questione sono oggetto di un vincolo di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale, sorto prima della data in cui la persona, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 sono stati inseriti nell'allegato I, o di una decisione giudiziaria, amministrativa o arbitrale emessa prima di tale data;

b) 

i fondi o le risorse economiche in questione saranno usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale vincolo o riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei soggetti titolari di tali crediti;

c) 

il vincolo o la decisione non va a favore di una delle persone, delle entità o degli organismi elencati nell'allegato I;

d) 

il riconoscimento del vincolo o della decisione non è contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato e

e) 

lo Stato membro interessato ha notificato il vincolo o la decisione al comitato delle sanzioni.

Articolo 7

In deroga all'articolo 2 e purché un pagamento da parte di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo di cui all'allegato I sia dovuto in forza di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo in questione prima della data di designazione di tale persona fisica o giuridica, entità o organismo da parte del Consiglio di sicurezza dell'ONU o del comitato delle sanzioni, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare, alle condizioni che ritengono appropriate, lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati purché l'autorità competente interessata abbia accertato che:

a) 

i fondi o le risorse economiche saranno usati per un pagamento da una persona fisica o giuridica, da un'entità o da un organismo di cui all'allegato I;

b) 

il pagamento non viola l'articolo 2, paragrafo 2, e

c) 

lo Stato membro interessato ha informato il comitato delle sanzioni della sua intenzione di concedere un'autorizzazione con un preavviso di dieci giorni lavorativi.

Articolo 8

1.  L'articolo 2, paragrafo 2, non osta a che gli enti finanziari o creditizi accreditino sui conti congelati fondi trasferiti da terzi verso i conti di una persona fisica o giuridica, di un'entità o di un organismo che figura nell'elenco, purché tali versamenti siano anch'essi congelati. L'ente finanziario o creditizio informa senza indugio l'autorità competente in merito a tali transazioni.

2.  L'articolo 2, paragrafo 2, non si applica al versamento sui conti congelati di:

a) 

interessi o altri profitti dovuti su detti conti;

b) 

pagamenti dovuti nel quadro di contratti o accordi conclusi o obbligazioni sorte anteriormente alla data in cui la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo di cui all'articolo 2 sono stati inseriti nell'allegato I; o

c) 

pagamenti dovuti in virtù di un vincolo o di una decisione di natura giudiziaria, amministrativa o arbitrale di cui all'articolo 6;

purché tali interessi, altri profitti e pagamenti siano congelati a norma dell'articolo 2, paragrafo 1.

Articolo 9

1.  Fatte salve le norme applicabili in materia di relazioni, riservatezza e segreto professionale, le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi sono tenuti:

a) 

a fornire immediatamente qualsiasi informazione atta a facilitare il rispetto del presente regolamento, quali le informazioni relative ai conti e agli importi congelati a norma dell'articolo 2, all'autorità competente dello Stato membro in cui risiedono o sono situati e a trasmettere tali informazioni, direttamente o attraverso lo Stato membro, alla Commissione e

b) 

a collaborare con l'autorità competente alla verifica di tali informazioni.

2.  Le ulteriori informazioni ricevute direttamente dalla Commissione sono messe a disposizione degli Stati membri.

3.  Le informazioni fornite o ricevute ai sensi del presente articolo sono utilizzate unicamente per gli scopi per i quali sono state fornite o ricevute.

Articolo 10

È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere le misure di cui all'articolo 2.

Articolo 11

1.  Il congelamento di fondi e risorse economiche, o il rifiuto di rendere disponibili fondi o risorse economiche, se effettuato ritenendo in buona fede che tale azione sia conforme al presente regolamento, non comporta alcun genere di responsabilità per la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo che lo realizza, né per i suoi direttori o dipendenti, a meno che non si dimostri che i fondi e le risorse economiche sono stati congelati o trattenuti in seguito a negligenza.

2.  Le azioni compiute da persone fisiche o giuridiche, entità o organismi non comportano alcun genere di responsabilità a loro carico se non sapevano, e non avevano alcun motivo ragionevole di sospettare, che le loro azioni avrebbero violato i divieti previsti dal presente regolamento.

Articolo 12

1.  Non è concesso alcun diritto in relazione a contratti o operazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite ai sensi del presente regolamento, anche a fini di indennizzo o diritto analogo, ad esempio un diritto di compensazione o un diritto coperto da garanzia, segnatamente una proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:

a) 

persone fisiche o giuridiche, entità o organismi designati elencati nell'allegato I;

b) 

qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità o organismi di cui alla lettera a).

2.  In ogni procedura volta all'esercizio di un diritto, l'onere della prova che l'esercizio del diritto non è vietato dal paragrafo 1 incombe alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo che intende esercitare tale diritto.

3.  Il presente articolo lascia impregiudicato il diritto delle persone fisiche o giuridiche, delle entità e degli organismi di cui al paragrafo 1 al controllo giurisdizionale dell'inadempimento degli obblighi contrattuali a norma del presente regolamento.

Articolo 13

1.  La Commissione e gli Stati membri si informano reciprocamente delle misure adottate a norma del presente regolamento e condividono tutte le altre informazioni pertinenti in loro possesso attinenti al presente regolamento, in particolare quelle riguardanti

▼M8

a) 

i fondi congelati a norma dell’articolo 2 e le autorizzazioni concesse a norma degli articoli 3 bis, 4, 5, 6 e 7;

▼B

b) 

i problemi di violazione e di applicazione delle norme e le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali nazionali.

2.  Ciascuno Stato membro comunica immediatamente agli altri Stati membri e alla Commissione tutte le altre informazioni pertinenti in suo possesso tali da pregiudicare l'effettiva attuazione del presente regolamento.

Articolo 14

La Commissione è autorizzataa modificare l'allegato II in base alle informazioni fornite dagli Stati membri.

Articolo 15

1.  Qualora il Consiglio di sicurezza o il comitato delle sanzioni designi una persona fisica o giuridica, entità o organismo, e ha dato motivazione sulle ragioni della designazione, il Consiglio inserisce nell'allegato I tale persona fisica o giuridica, entità o organismo. Il Consiglio trasmette la sua decisione e i motivi dell'inserimento nell'elenco alla persona fisica o giuridica, entità o organismo interessato direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona fisica o giuridica, entità o organismo la possibilità di presentare osservazioni.

2.  Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, entità o organismo interessato.

3.  Qualora il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite o il comitato delle sanzioni decidano di espungere dall'elenco una persona, un'entità o un organismo o di modificare i dati identificativi di una persona, di un'entità o di un organismo ivi elencati, il Consiglio modifica di conseguenza l'allegato I.

Articolo 16

1.  Gli Stati membri stabiliscono norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni del presente regolamento e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l'attuazione. Le sanzioni emanate devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

2.  Gli Stati membri notificano senza indugio tali norme alla Commissione dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, come pure ogni successiva modifica.

Articolo 17

1.  Gli Stati membri designano le autorità competenti di cui al presente regolamento e le identificano sui siti web elencati nell'allegato II. Gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali modifiche degli indirizzi dei loro siti web elencati nell'allegato II.

2.  Gli Stati membri notificano alla Commissione le proprie autorità competenti, compresi gli estremi delle stesse, subito dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e informano immediatamente la Commissione di qualsiasi successiva modifica.

3.  Laddove il presente regolamento imponga di notificare, informare o comunicare in altro modo con la Commissione, l'indirizzo e gli altri estremi da usare per queste comunicazioni sono quelli indicati nell'allegato II.

Articolo 18

Il presente regolamento si applica:

a) 

nel territorio dell'Unione, compreso il suo spazio aereo;

b) 

a bordo di tutti gli aeromobili o di tutti i natanti sotto la giurisdizione di uno Stato membro;

c) 

a qualsiasi cittadino di uno Stato membro che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione;

d) 

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che si trovi all'interno o all'esterno del territorio dell'Unione e sia costituita/o conformemente alla legislazione di uno Stato membro;

e) 

a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo relativamente ad attività economiche esercitate interamente o parzialmente all'interno dell'Unione.

Articolo 19

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

▼M2




ALLEGATO I

ELENCO DELLE PERSONE, DELLE ENTITÀ E DEGLI ORGANISMI DI CUI ALL'ARTICOLO 2

A.   PERSONE

▼M5

1. 

Abdullah Yahya Al Hakim (alias: a) Abu Ali al Hakim; b) Abu-Ali al-Hakim; c) Abdallah al-Hakim; d) Abu Ali Alhakim; e) Abdallah al-Mùayyad).

Nome nella grafia originale:image

Designazione: Vice comandante militare del gruppo Houthi. Indirizzo: Dahyan, Sàdah Governorate, Yemen. Data di nascita: a) intorno al 1985; b) tra il 1984 e il 1986. Luogo di nascita: a) Dahyan, Yemen; b) Sàdah Governorate, Yemen. Cittadinanza: yemenita. Altre informazioni: sesso: maschile. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837273. Data di designazione da parte dell'ONU:7.11.2014 (modificata il 20.11.2014).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Abdullah Yahya al Hakim è stato iscritto nell'elenco delle persone oggetto di sanzioni il 7 novembre 2014 ai sensi dei punti 11 e 15 dell'UNSCR 2140 (2014), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui ai punti 17 e 18 della risoluzione stessa.

Abdullah Yahya al Hakim ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen, quali atti che ostacolano l'attuazione dell'accordo del 23 novembre 2011 tra il governo dello Yemen e l'opposizione — che prevede un passaggio di poteri pacifico nello Yemen — e che ostacolano il processo politico nello Yemen.

Nel giugno 2014, Abdullah Yahya al Hakim avrebbe tenuto una riunione al fine di ordire un colpo di Stato contro il presidente yemenita Abdrabuh Mansour Hadi. Al Hakim si è incontrato con comandanti militari e di sicurezza e capi di tribù; anche personalità partigiane fedeli all'ex presidente yemenita Ali Abdullah Saleh hanno assistito alla riunione, volta a coordinare gli sforzi militari per impadronirsi di Sanàa, la capitale dello Yemen.

In una dichiarazione pubblica del 29 agosto 2014, il presidente del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha dichiarato che il Consiglio ha condannato le azioni delle forze sotto il comando di Abdullah Yahya al Hakim che hanno invaso Amran, nello Yemen, compreso il quartier generale della brigata dell'esercito yemenita l'8 luglio 2014. Al Hakim ha guidato nel luglio 2014 l'occupazione violenta del governatorato di Amran ed è stato il comandante militare responsabile dell'assunzione di decisioni per quanto riguarda i conflitti in corso nel governatorato di Amran e ad Hamdan, nello Yemen.

Dall'inizio del settembre 2014, Abdullah Yahya al Hakim è rimasto a Sanàa per sorvegliare le operazioni in caso di inizio dei combattimenti. Il suo ruolo consisteva nell'organizzare le operazioni militari per poter rovesciare il governo yemenita, ed era anche responsabile della sicurezza e del controllo di tutte le rotte in entrata e in uscita da Sanàa.

2. 

Abd Al-Khaliq Al-Houthi (alias: a) Abd-al-Khaliq al-Huthi; b) Abd-al-Khaliq Badr-al-Din al Huthi; c) 'Abd al-Khaliq Badr al-Din al-Huthi; d) Abd al-Khaliq al-Huthi; e) Abu-Yunus).

Nome nella grafia originale:image

Designazione: Comandante militare del gruppo Houthi. Data di nascita: 1984. Cittadinanza: yemenita. Altre informazioni: sesso: maschile. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837297. Data di designazione da parte dell'ONU:7.11.2014 (modificata il 20.11.2014 e il 26.08.2016).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Abd al-Khaliq al-Houthi è stato iscritto nell'elenco delle persone oggetto di sanzioni il 7 novembre 2014 ai sensi dei punti 11 e 15 dell'UNSCR 2140 (2014), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui ai punti 17 e 18 della risoluzione stessa.

Abd al-Khaliq al-Houthi ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen, quali atti che ostacolano l'attuazione dell'accordo del 23 novembre 2011 tra il governo dello Yemen e l'opposizione — che prevede un passaggio di poteri pacifico nello Yemen — e atti che ostacolano il processo politico nello Yemen.

Alla fine dell'ottobre 2013, Abd al-Khaliq al-Houthi ha diretto l'attacco sferrato da un gruppo di combattenti in uniforme militare yemenita contro alcune località situate a Dimaj, nello Yemen. I conseguenti combattimenti hanno provocato numerose vittime.

Secondo alcune fonti, a fine settembre 2014 un numero indeterminato di combattenti non identificati si apprestava ad attaccare delle strutture diplomatiche a Sanàa, previo ordine di Abd al-Khaliq al-Houthi. Il 30 agosto 2014 al-Houthi ha coordinato il trasporto di armi da Amran ad un campo di protesta a Sanàa.

▼M6

3. 

Ali Abdullah Saleh (alias: Ali Abdallah Salih).

Nome nella grafia originale:image

Designazione: a) presidente del partito del Congresso generale del popolo yemenita; b) ex presidente della Repubblica dello Yemen. Data di nascita: a) 21.3.1945; b) 21.3.1946; c) 21.3.1942; d) 21.3.1947. Luogo di nascita: a) Bayt al-Ahmar, Sanàa Governorate, Yemen; b) Sanàa, Yemen; c) Sanàa, Sanhan, Al-Rib' al-Sharqi. Cittadinanza: yemenita. Passaporto n.: 00016161 (Yemen). Numero di identificazione nazionale: 01010744444. Altre informazioni: sesso: maschile. Sarebbe deceduto. Link all'avviso speciale INTERPOL-Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5837306. Data di designazione da parte dell'ONU: 7.11.2014 (modificata il 20.11.2014, 23 aprile 2018).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Ali Abdullah Saleh è stato iscritto nell'elenco delle persone oggetto di sanzioni il 7 novembre 2014 ai sensi dei punti 11 e 15 della risoluzione 2140 (2014), in quanto soddisfa i criteri di designazione di cui ai punti 17 e 18 della risoluzione stessa.

Ali Abdullah Saleh ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen, quali atti che ostacolano l'applicazione dell'accordo del 23 novembre 2011 tra il governo dello Yemen e l'opposizione — che prevede un passaggio di poteri pacifico nello Yemen — e atti che ostacolano il processo politico nello Yemen.

Ai sensi dell'accordo del 23 novembre 2011, approvato dal Consiglio di cooperazione del Golfo, Ali Abdullah Saleh ha lasciato la presidenza dello Yemen dopo più di 30 anni.

Dall'autunno 2012, Ali Abdullah Saleh, stando alle informazioni disponibili, è diventato uno dei principali sostenitori delle azioni violente perpetrate dagli Houthi nel nord dello Yemen.

Gli scontri del febbraio 2013 nel sud dello Yemen sono stati il risultato degli sforzi congiunti di Saleh, dell'AQAP e del secessionista sudista Ali Salim al-Bayd volti a creare disordini prima della conferenza sul dialogo nazionale nello Yemen del 18 marzo 2013. Più di recente, dal settembre 2014, Saleh si adopera per destabilizzare lo Yemen utilizzando altre persone al fine di indebolire il governo centrale e creare un clima sufficientemente instabile, propizio a un colpo di Stato. Secondo una relazione pubblicata nel settembre 2014 dal gruppo di esperti delle Nazioni Unite per lo Yemen, alcuni interlocutori hanno affermato che Saleh sostiene le azioni violente di alcuni cittadini yemeniti fornendo loro finanziamenti e sostegno politico, nonché adoperandosi affinché i membri del Congresso generale del popolo continuino a contribuire alla destabilizzazione dello Yemen in vari modi.

▼M4

4. 

Abdulmalik al-Houthi (alias: Abdulmalik al-Huthi)

Altre informazioni: Leader del movimento Houthi dello Yemen. Ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen. Data di designazione da parte dell'ONU:14.4.2015 (modificata il 26.8.2016).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Abdulmalik al-Houthi è stato iscritto nell'elenco delle persone oggetto di sanzioni il 14 aprile 2015 ai sensi dei punti 11 e 15 della risoluzione 2140 (2014) e del punto 14 della risoluzione 2216 (2015).

Abdul Malik al-Houthi è leader di un gruppo che ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen.

Nel settembre 2014 le forze Houthi hanno conquistato Sanàa e nel gennaio 2015 hanno tentato di sostituire unilateralmente il legittimo governo dello Yemen con un'autorità governativa illegittima dominata dagli Houthi. Al-Houthi ha assunto il ruolo di leader del movimento Houthi dello Yemen nel 2004 dopo la morte di suo fratello, Hussein Badredden al-Houthi. Come leader del gruppo, al-Houthi ha ripetutamente minacciato le autorità yemenite di ulteriori disordini se queste non avessero dato seguito alle sue richieste e ha arrestato il presidente Hadi, il primo ministro e membri importanti del gabinetto. Hadi è fuggito successivamente a Aden. Gli Houthi hanno lanciato poi un'altra offensiva contro Aden assistiti da unità militari fedeli all'ex presidente Saleh e a suo figlio, Ahmed Ali Saleh.

▼M5

5. 

Ahmed Ali Abdullah Saleh (alias: Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar)

Titolo: Ex ambasciatore, ex brigadier generale. Data di nascita:25.7.1972. Cittadinanza: yemenita. Passaporto n.: a) passaporto yemenita numero 17979 rilasciato a nome di Ahmed Ali Abdullah Saleh (figurante nella carta d'identità diplomatica con numero 31/2013/20/003140 di cui sotto) b) passaporto yemenita numero 02117777 rilasciato l'8.11.2005 a nome di Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar c) passaporto yemenita numero 06070777 rilasciato il 3.12.2014 a nome di Ahmed Ali Abdullah Al-Ahmar. Indirizzo: Emirati arabi uniti. Altre informazioni: ha svolto un ruolo essenziale nel facilitare l'espansione militare degli Houthi. Ha perpetrato atti che minacciano la pace, la sicurezza o la stabilità dello Yemen. Ahmed Saleh è figlio dell'ex presidente della Repubblica dello Yemen, Ali Abdullah Saleh (YEi.003). Ahmed Ali Abdullah Saleh proviene da una zona conosciuta come Bayt al-Ahmar, situata a circa 20 chilometri a sud-est della capitale Sanàa. Carta d'identità diplomatica n. 31/2013/20/003140, rilasciata il 7.7.2013 dal ministero degli affari esteri degli Emirati arabi uniti a nome di Ahmed Ali Abdullah Saleh; stato attuale: annullata. Link all'avviso speciale INTERPOL — Consiglio di sicurezza dell'ONU: https://www.interpol.int/en/notice/search/un/5895854. Data di designazione da parte dell'ONU:14.4.2015 (modificata il 16.9.2015).

Informazioni supplementari tratte dalla sintesi dei motivi dell'inserimento nell'elenco forniti dal Comitato delle sanzioni:

Ahmed Ali Saleh si è adoperato per indebolire l'autorità del presidente Hadi, ostacolare i tentativi di Hadi di riforma delle forze militari e ostacolare la transizione pacifica dello Yemen verso la democrazia. Saleh ha svolto un ruolo chiave nel facilitare l'espansione militare degli Houthi. Dalla metà di febbraio 2013, Ahmed Ali Saleh ha fornito migliaia di nuovi fucili alle brigate della guardia repubblicana e a capi tribali non identificati. Le armi sono state inizialmente procurate nel 2010 e destinate a comprare la fedeltà dei beneficiari a fine di vantaggio politico in una data successiva.

Dopo che il padre di Saleh, l'ex presidente della Repubblica dello Yemen Ali Abdullah Saleh, ha lasciato la presidenza dello Yemen nel 2011, Ahmed Ali Saleh ha conservato il suo posto di comandante della guardia repubblicana dello Yemen. Poco più di un anno dopo, Saleh è stato destituito dal presidente Hadi, ma ha conservato un'influenza notevole in seno all'esercito yemenita anche dopo essere stato rimosso dal comando. Ali Abdullah Saleh è stato designato nel novembre 2014 dall'ONU ai sensi dell'UNSCR 2140.

▼B




ALLEGATO II

SITI WEB CONTENENTI INFORMAZIONI SULLE AUTORITÀ COMPETENTI E INDIRIZZO PER LE NOTIFICHE ALLA COMMISSIONE EUROPEA

▼M7

BELGIO

https://diplomatie.belgium.be/nl/Beleid/beleidsthemas/vrede_en_veiligheid/sancties

https://diplomatie.belgium.be/fr/politique/themes_politiques/paix_et_securite/sanctions

https://diplomatie.belgium.be/en/policy/policy_areas/peace_and_security/sanctions

BULGARIA

https://www.mfa.bg/en/101

REPUBBLICA CECA

www.financnianalytickyurad.cz/mezinarodni-sankce.html

DANIMARCA

http://um.dk/da/Udenrigspolitik/folkeretten/sanktioner/

GERMANIA

http://www.bmwi.de/DE/Themen/Aussenwirtschaft/aussenwirtschaftsrecht,did=404888.html

ESTONIA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

IRLANDA

http://www.dfa.ie/home/index.aspx?id=28519

GRECIA

http://www.mfa.gr/en/foreign-policy/global-issues/international-sanctions.html

SPAGNA

http://www.exteriores.gob.es/Portal/en/PoliticaExteriorCooperacion/GlobalizacionOportunidadesRiesgos/Paginas/SancionesInternacionales.aspx

FRANCIA

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/autorites-sanctions/

CROAZIA

http://www.mvep.hr/sankcije

ITALIA

https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/politica_europea/misure_deroghe

CIPRO

http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2016.nsf/mfa35_en/mfa35_en?OpenDocument

LETTONIA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LITUANIA

http://www.urm.lt/sanctions

LUSSEMBURGO

https://maee.gouvernement.lu/fr/directions-du-ministere/affaires-europeennes/mesures-restrictives.html

UNGHERIA

http://www.kormany.hu/download/9/2a/f0000/EU%20szankci%C3%B3s%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3_20170214_final.pdf

MALTA

https://foreignaffairs.gov.mt/en/Government/SMB/Pages/Sanctions-Monitoring-Board.aspx

PAESI BASSI

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/internationale-sancties

AUSTRIA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

POLONIA

https://www.gov.pl/web/dyplomacja

PORTOGALLO

http://www.portugal.gov.pt/pt/ministerios/mne/quero-saber-mais/sobre-o-ministerio/medidas-restritivas/medidas-restritivas.aspx

ROMANIA

http://www.mae.ro/node/1548

SLOVENIA

http://www.mzz.gov.si/si/omejevalni_ukrepi

SLOVACCHIA

https://www.mzv.sk/europske_zalezitosti/europske_politiky-sankcie_eu

FINLANDIA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

SVEZIA

http://www.ud.se/sanktioner

REGNO UNITO

https://www.gov.uk/sanctions-embargoes-and-restrictions

Indirizzo per le notifiche alla Commissione europea:

Commissione europea

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1049 Bruxelles, Belgio

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu