02021R0605 — IT — 06.08.2022 — 020.001
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/605 DELLA COMMISSIONE del 7 aprile 2021 che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 129 del 15.4.2021, pag. 1) |
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REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/605 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2021
che stabilisce misure speciali di controllo della peste suina africana
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce norme riguardanti:
le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che devono essere applicate per un periodo di tempo limitato dagli Stati membri ( 1 ) nei quali sono presenti zone soggette a restrizioni I, II o III elencate nell’allegato I («gli Stati membri interessati»).
Tali misure speciali di controllo delle malattie si applicano ai suini detenuti e selvatici e ai prodotti ottenuti da suini, in aggiunta alle misure applicabili nelle zone di protezione, nelle zone di sorveglianza, nelle ulteriori zone soggette a restrizioni e nelle zone infette istituite dall’autorità competente dello Stato membro interessato conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, e all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687;
le misure speciali di controllo delle malattie per la peste suina africana che tutti gli Stati membri devono applicare per un periodo di tempo limitato.
Il presente regolamento si applica:
ai movimenti di partite di:
suini detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone;
materiale germinale, prodotti di origine animale e sottoprodotti di origine animale ottenuti dai suini detenuti di cui alla lettera a), punto i);
ai movimenti di:
partite di suini selvatici in tutti gli Stati membri;
partite e movimenti per uso privato, effettuati da cacciatori, di prodotti di origine animale e di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici nelle zone soggette a restrizioni I, II e III o trasformati in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III;
agli operatori del settore alimentare che manipolano le partite di cui alle lettere a) e b);
a tutti gli Stati membri per quanto riguarda la sensibilizzazione in merito alla peste suina africana.
Le norme di cui al paragrafo 1 riguardano quanto segue:
il capo II stabilisce norme speciali per l’istituzione di zone soggette a restrizioni I, II e III in caso di focolaio di peste suina africana, come pure per l’applicazione di misure speciali di controllo delle malattie in tutti gli Stati membri;
il capo III stabilisce misure speciali di controllo delle malattie applicabili alle partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e ai prodotti da essi ottenuti negli Stati membri interessati;
il capo IV stabilisce misure speciali di riduzione dei rischi per quanto riguarda la peste suina africana per le aziende alimentari negli Stati membri interessati;
il capo V stabilisce misure speciali di controllo delle malattie applicabili ai suini selvatici negli Stati membri;
il capo VI stabilisce obblighi speciali di informazione e di formazione negli Stati membri;
il capo VII stabilisce le disposizioni finali.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/687.
Si applicano inoltre le definizioni seguenti:
«suino»: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Suidae di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429;
«materiale germinale»: sperma, ovociti ed embrioni di suini ottenuti da suini detenuti destinati alla riproduzione artificiale;
«zona soggetta a restrizioni I»: un’area di uno Stato membro elencata nell’allegato I, parte I, con una delimitazione geografica precisa, sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie e confinante con le zone soggette a restrizioni II o III;
«zona soggetta a restrizioni II»: un’area di uno Stato membro elencata nell’allegato I, parte II, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie;
«zona soggetta a restrizioni III»: un’area di uno Stato membro elencata nell’allegato I, parte III, con una delimitazione geografica precisa e sottoposta a misure speciali di controllo delle malattie;
«Stato membro precedentemente indenne da malattia»: uno Stato membro in cui non è stata confermata la peste suina africana in suini detenuti nei 12 mesi precedenti;
«materiali di categoria 2»: i sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 9 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ottenuti da suini detenuti;
«materiali di categoria 3»: i sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1069/2009 ottenuti da suini detenuti.
CAPO II
NORME SPECIALI PER L’ISTITUZIONE DI ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI I, II E III IN CASO DI FOCOLAIO DI PESTE SUINA AFRICANA, COME PURE PER L’APPLICAZIONE DI MISURE SPECIALI DI CONTROLLO DELLE MALATTIE IN TUTTI GLI STATI MEMBRI
Articolo 3
Norme speciali per l’istituzione di zone soggette a restrizioni e di zone infette in caso di focolaio di peste suina africana
In caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici, l’autorità competente dello Stato membro istituisce:
in caso di focolaio in suini detenuti, una zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687 e alle condizioni stabilite in tale articolo; oppure
in caso di focolaio in suini selvatici, una zona infetta conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Articolo 4
Norme speciali per l’istituzione di un’ulteriore zona soggetta a restrizioni In caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici
Articolo 5
Norme speciali per l’inserimento nell’elenco delle zone soggette a restrizioni I in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti o selvatici in un’area di uno Stato membro confinante con un’area in cui non è stato ufficialmente confermato alcun focolaio di peste suina africana
Articolo 6
Norme speciali per l’inserimento nell’elenco delle zone soggette a restrizioni II in caso di focolaio di peste suina africana in suini selvatici in uno Stato membro
Articolo 7
Norme speciali per l’inserimento nell’elenco delle zone soggette a restrizioni III in caso di focolaio di peste suina africana in suini detenuti in uno Stato membro
Tuttavia, qualora sia stato confermato solo un primo e unico focolaio di peste suina africana in suini detenuti in un’area di uno Stato membro precedentemente indenne da malattia, tale area non è inserita nell’elenco di cui all’allegato I, parte III, del presente regolamento come zona soggetta a restrizioni III.
Articolo 8
Applicazione generale di misure speciali di controllo delle malattie nelle zone soggette a restrizioni I, II e III
Gli Stati membri interessati applicano le misure speciali di controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento nelle zone soggette a restrizioni I, II e III, in aggiunta alle misure di controllo delle malattie da applicare conformemente al regolamento delegato (UE) 2020/687:
nelle zone soggette a restrizioni istituite conformemente all’articolo 21, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
nelle zone infette istituite conformemente all’articolo 63 del regolamento delegato (UE) 2020/687.
CAPO III
MISURE SPECIALI DI CONTROLLO DELLE MALATTIE APPLICABILI ALLE PARTITE DI SUINI DETENUTI NELLE ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI I, II E III E AI PRODOTTI DA ESSI OTTENUTI NEGLI STATI MEMBRI INTERESSATI
SEZIONE 1
Applicazione di divieti specifici alle partite di suini detenuti e dei relativi prodotti negli Stati membri interessati
Articolo 9
Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone
Articolo 10
Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone
L’autorità competente dello Stato membro interessato vieta i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone.
Articolo 11
Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone
Articolo 12
Divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone
Articolo 13
Divieti generali in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti e dei relativi prodotti che si ritiene possano presentare un rischio di diffusione della peste suina africana
L’autorità competente dello Stato membro interessato può vietare, all’interno del territorio dello stesso Stato membro, i movimenti di partite di suini detenuti e di prodotti ottenuti da suini detenuti se ritiene che esista un rischio di diffusione della peste suina africana a tali suini detenuti o ai relativi prodotti, a partire dagli stessi o tramite gli stessi.
SEZIONE 2
Condizioni generali e specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone
Articolo 14
Condizioni generali per le deroghe a divieti specifici in relazione ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone
In deroga ai divieti specifici di cui all’articolo 9, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone nei casi contemplati agli articoli 22, 23, 24, 25, 28 e 29 e alle condizioni specifiche previste in tali articoli, e:
alle condizioni generali di cui all’articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687; e
alle condizioni generali supplementari riguardanti:
i movimenti di partite di suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all’articolo 15;
gli stabilimenti per suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all’articolo 16;
i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare i suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all’articolo 17.
L’autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che le condizioni generali supplementari di cui agli articoli 15 e 16 non si applichino ai movimenti di partite di suini detenuti in macelli situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III purché:
i suini detenuti debbano essere spostati in un altro macello a causa di circostanze eccezionali, come un grave guasto nel macello;
il macello di destinazione sia situato:
nelle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro; o
in circostanze eccezionali, come l’assenza dei macelli di cui alla lettera b), punto i), al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro;
i movimenti siano autorizzati dall’autorità competente dello Stato membro interessato.
Articolo 15
Condizioni generali supplementari relative ai movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone
L’autorità competente dello Stato membro interessato autorizza i movimenti di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone nei casi contemplati agli articoli da 22 a 25 e da 28 a 30 alle condizioni specifiche previste in tali articoli purché:
i suini siano stati detenuti nello stabilimento di spedizione e non siano stati spostati da tale stabilimento per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data del movimento, o dalla nascita, se di età inferiore a 30 giorni, e durante questo periodo non siano stati introdotti altri suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni II e III:
nello stabilimento in questione; o
nell’unità epidemiologica in cui i suini destinati a essere spostati sono stati tenuti completamente separati. L’autorità competente, dopo aver eseguito una valutazione del rischio, determina i confini di tale unità epidemiologica e conferma che la struttura e le dimensioni delle diverse unità epidemiologiche, come pure la distanza tra di esse, nonché le operazioni che vengono effettuate garantiscono impianti separati per la stabulazione, la detenzione e l’alimentazione dei suini detenuti, in modo che il virus della peste suina africana non possa diffondersi da un’unità epidemiologica all’altra;
sia stato effettuato un esame clinico dei suini detenuti nello stabilimento di spedizione, compresi gli animali destinati a essere spostati o utilizzati per la raccolta di materiale germinale, con esito favorevole in relazione alle peste suina africana:
da un veterinario ufficiale;
nelle 24 ore precedenti il movimento della partita di suini o la raccolta del materiale germinale; e
conformemente all’articolo 3, paragrafi 1 e 2, e all’allegato I, sezione A.1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
se necessario, in base alle istruzioni dell’autorità competente, siano stati effettuati test di identificazione dell’agente patogeno prima della data del movimento della partita dallo stabilimento di spedizione o prima della data di raccolta del materiale germinale:
a seguito dell’esame clinico di cui alla lettera b) per i suini detenuti nello stabilimento, compresi gli animali destinati a essere spostati o utilizzati per la raccolta di materiale germinale; e
conformemente all’allegato I, sezione A.2, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
L’autorità competente di uno Stato membro interessato può decidere che, nel caso di movimenti di partite di suini detenuti da stabilimenti di spedizione situati nelle zone soggette a restrizioni I e II al di fuori di tali zone verso stabilimenti situati nello stesso Stato membro interessato, l’esame clinico di cui al paragrafo 1, lettera b):
sia effettuato unicamente per gli animali destinati a essere spostati; o
non debba essere effettuato purché:
lo stabilimento di spedizione sia stato visitato da un veterinario ufficiale con la frequenza di cui all’articolo 16, lettera a), punto i), e tutte le visite effettuate da un veterinario ufficiale nel periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data del movimento abbiano avuto un esito favorevole da cui risulta:
nello stabilimento di spedizione sia in vigore la sorveglianza continua di cui all’articolo 16, lettera c), da un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data del movimento.
Articolo 16
Condizioni generali supplementari relative agli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III
L’autorità competente dello Stato membro interessato autorizza i movimenti di suini detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone unicamente nei casi contemplati agli articoli da 22 a 25 e da 28 a 30 e alle condizioni specifiche previste in tali articoli purché:
lo stabilimento di spedizione sia stato visitato da un veterinario ufficiale almeno una volta dopo l’inserimento delle zone soggette a restrizioni I, II e III negli elenchi di cui all’allegato I del presente regolamento o nei tre mesi precedenti il movimento e sia oggetto di visite periodiche di veterinari ufficiali come previsto all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 con la seguente frequenza:
nelle zone soggette a restrizioni I e II: almeno due volte all’anno, con un intervallo di almeno quattro mesi tra tali visite;
in una zona soggetta a restrizioni III: almeno una volta ogni tre mesi.
L’autorità competente può decidere di effettuare visite presso lo stabilimento situato in una zona soggetta a restrizioni III con la frequenza di cui alla lettera a), punto i), sulla base dell’esito favorevole dell’ultima visita effettuata dopo l’inserimento delle zone soggette a restrizioni I, II e III negli elenchi di cui all’allegato I del presente regolamento, o nei tre mesi precedenti il movimento, da cui risulta che nello stabilimento in questione sono applicate le prescrizioni in materia di biosicurezza di cui alla lettera b) ed è in vigore la sorveglianza continua di cui alla lettera c);
lo stabilimento di spedizione applichi prescrizioni in materia di biosicurezza per la peste suina africana:
conformemente alle misure di biosicurezza rafforzate di cui all’allegato II; e
stabilite dallo Stato membro interessato;
nello stabilimento di spedizione sia realizzata una sorveglianza continua mediante test di identificazione dell’agente patogeno della peste suina africana:
conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, e all’allegato I del regolamento delegato (UE) 2020/687;
ogni settimana, con esito negativo, almeno sui primi due suini detenuti morti di età superiore a 60 giorni o, in mancanza di questi, su qualsiasi suino detenuto che sia morto dopo lo svezzamento, in ciascuna unità epidemiologica;
almeno durante il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687 prima del movimento della partita dallo stabilimento di spedizione.
L’autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che la recinzione a prova di bestiame di cui all’allegato II, punto 2, lettera h), cui è fatto riferimento al paragrafo 1, lettera b), punto i), del presente articolo non è richiesta per gli stabilimenti di suini detenuti per un periodo di tre mesi dalla conferma di un primo focolaio di peste suina africana nello Stato membro in questione purché:
l’autorità competente dello Stato membro abbia valutato i rischi derivanti da tale decisione e la valutazione indichi che il rischio di diffusione della peste suina africana è trascurabile;
sia posto in essere un sistema alternativo che garantisce la separazione tra i suini detenuti negli stabilimenti e i suini selvatici negli Stati membri dove esiste una popolazione di suini selvatici;
i suini detenuti di tali stabilimenti non siano spostati in un altro Stato membro.
Articolo 17
Condizioni generali supplementari relative ai mezzi di trasporto utilizzati per trasportare suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone
L’autorità competente dello Stato membro interessato autorizza i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone unicamente se i mezzi di trasporto utilizzati per trasportare tali partite:
soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687; e
sono puliti e disinfettati conformemente all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell’autorità competente dello Stato membro interessato.
SEZIONE 3
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari
Articolo 18
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone
Gli operatori spostano partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone all’interno dello Stato membro interessato o verso un altro Stato membro nei casi contemplati agli articoli da 22 a 25 e da 28 a 30 unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene almeno uno dei seguenti attestati di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:
«Suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.»;
«Suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.»;
«Suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.».
Tuttavia, in caso di movimenti all’interno dello stesso Stato membro interessato, l’autorità competente può decidere che non deve essere rilasciato un certificato sanitario come previsto all’articolo 143, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/429.
Articolo 19
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini provenienti dalle zone soggette a restrizioni I, II e III
Gli operatori spostano partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I e II al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro nei casi contemplati agli articoli 38 e 39 unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all’articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene:
le informazioni richieste conformemente all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e
almeno uno dei seguenti attestati di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:
«Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.»;
«Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.».
Gli operatori spostano partite di prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro unicamente purché:
i prodotti di origine animale siano stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687;
tali partite siano accompagnate da un certificato sanitario di cui all’articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene:
le informazioni richieste conformemente all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e
il seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:
«Prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.».
Gli operatori spostano partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e macellati in macelli situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro unicamente se tali partite sono accompagnate:
da un certificato sanitario di cui all’articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene le informazioni richieste conformemente all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e
dal seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:
«Carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e macellati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.».
Gli operatori spostano partite di prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e trasformati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone all'interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all'articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene:
le informazioni richieste conformemente all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e
il seguente attestato di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:
«Prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e trasformati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.»
L’autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che un bollo sanitario o, se del caso, un marchio di identificazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 853/2004, apposto sulle carni fresche o trasformate e sui prodotti a base di carne, compresi i budelli, in stabilimenti designati conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, del presente regolamento, o in stabilimenti che trattano carni fresche o trasformate e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I o in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III possa sostituire il certificato sanitario per i movimenti delle partite di:
carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I e II al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 1;
prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I e II al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 2;
carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e macellati in macelli situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 3;
prodotti trasformati a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III e trasformati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro, come stabilito al paragrafo 4.
Articolo 20
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone
Gli operatori spostano partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro nei casi contemplati agli articoli 31 e 32 unicamente se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all’articolo 161, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene almeno uno dei seguenti attestati di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:
«Materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605della Commissione.»;
«Materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III in conformità delle misure speciali di controllo relative alla peste suina africana di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/605 della Commissione.».
Tuttavia, in caso di movimenti all’interno dello stesso Stato membro interessato, l’autorità competente può decidere che non deve essere rilasciato un certificato sanitario come previsto all’articolo 161, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2016/429.
Articolo 21
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di materiali di categoria 2 e 3 ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone
Gli operatori spostano partite di materiali di categoria 2 e 3 ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro interessato o verso un altro Stato membro nei casi contemplati agli articoli da 33 a 37 unicamente se tali partite sono accompagnate:
dal documento commerciale di cui all’allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011; e
da un certificato sanitario di cui all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Tuttavia, in caso di movimenti all’interno dello stesso Stato membro interessato, l’autorità competente può decidere che non sia rilasciato un certificato sanitario come previsto all’articolo 22, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
SEZIONE 4
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I al di fuori di tale zona
Articolo 22
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I al di fuori di tale zona
In deroga ai divieti di cui all’articolo 9, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni I al di fuori di tale zona verso:
uno stabilimento situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato:
in un’altra zona soggetta a restrizioni I;
nelle zone soggette a restrizioni II e III;
al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III;
uno stabilimento situato nel territorio di un altro Stato membro;
paesi terzi.
L’autorità competente concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente se sono soddisfatte:
le condizioni generali di cui all’articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
le condizioni generali supplementari di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché agli articoli 16 e 17.
SEZIONE 5
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona
Articolo 23
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona nel territorio dello stesso Stato membro interessato
In deroga ai divieti di cui all’articolo 9, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso uno stabilimento situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato:
in un’altra zona soggetta a restrizioni II;
nelle zone soggette a restrizioni I e III;
al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III.
L’autorità competente concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente se sono soddisfatte:
le condizioni generali di cui all’articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
le condizioni generali supplementari di cui all’articolo 14, paragrafo 2, e agli articoli 15, 16 e 17.
Articolo 24
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso un macello situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato ai fini della macellazione immediata
In deroga ai divieti di cui all’articolo 9, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso un macello situato nel territorio dello stesso Stato membro interessato purché:
i suini detenuti siano spostati ai fini della macellazione immediata;
il macello di destinazione sia designato conformemente all’articolo 41, paragrafo 1.
L’autorità competente concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente se sono soddisfatte:
le condizioni generali di cui all’articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
le condizioni generali supplementari di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché agli articoli 16 e 17.
Articolo 25
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso le zone soggette a restrizioni II o III in un altro Stato membro
L’autorità competente concede le autorizzazioni di cui al paragrafo 1 unicamente purché:
siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all’articolo 14, paragrafo 2, e agli articoli 15, 16 e 17;
sia stata predisposta una procedura di incanalamento a norma dell’articolo 26;
i suini detenuti rispettino ogni altra garanzia supplementare adeguata in relazione alla peste suina africana in base all’esito positivo di una valutazione del rischio delle misure contro la diffusione di tale malattia:
richiesta dall’autorità competente dello stabilimento di spedizione;
approvata dalle autorità competenti degli Stati membri di passaggio e dello stabilimento di destinazione, prima dei movimenti dei suini detenuti;
nello stabilimento di spedizione non sia stato ufficialmente confermato alcun focolaio di peste suina africana nei suini detenuti conformemente all’articolo 11 del regolamento delegato (UE) 2020/687 almeno nei 12 mesi precedenti;
l’operatore abbia notificato in anticipo all’autorità competente l’intenzione di spostare la partita di suini detenuti conformemente all’articolo 152, lettera b), del regolamento (UE) 2016/429 e all’articolo 96 del regolamento delegato (UE) 2020/688.
L’autorità competente dello stabilimento di spedizione:
redige un elenco degli stabilimenti che rispettano le garanzie di cui al paragrafo 2, lettera d);
informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri delle garanzie di cui al paragrafo 2, lettera d), e della loro approvazione da parte delle autorità competenti di cui al paragrafo 2, lettera d), punto ii).
Articolo 26
Procedura specifica di incanalamento per la concessione di deroghe per i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso le zone soggette a restrizioni II o III in un altro Stato membro
L’autorità competente dello Stato membro interessato predispone una procedura di incanalamento come previsto all’articolo 25, paragrafo 2, lettera c), per i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso uno stabilimento situato in una zona soggetta a restrizioni II o III in un altro Stato membro sotto il controllo delle autorità competenti:
dello stabilimento di spedizione;
del luogo di passaggio;
dello stabilimento di destinazione.
L’autorità competente dello stabilimento di spedizione:
provvede affinché ogni mezzo di trasporto utilizzato per i movimenti di cui al paragrafo 1 sia:
individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale;
sigillato da un veterinario ufficiale immediatamente dopo il carico della partita di suini detenuti; solo un veterinario ufficiale o un’autorità incaricata dell’applicazione della legge dello Stato membro interessato, come concordato con l’autorità competente, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo, se del caso;
informa in anticipo l’autorità competente del luogo in cui è situato lo stabilimento di destinazione e, se del caso, l’autorità competente del luogo di passaggio dell’intenzione di spostare la partita di suini detenuti;
predispone un sistema in base al quale gli operatori sono tenuti a notificare immediatamente all’autorità competente del luogo in cui è situato lo stabilimento di spedizione qualsiasi incidente o guasto di un mezzo di trasporto utilizzato per trasportare la partita di suini detenuti;
provvede affinché si stabilisca un piano di emergenza, si definisca un ordine gerarchico e si prendano gli accordi necessari per la cooperazione tra le autorità competenti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), in caso di possibili incidenti durante il trasporto, guasti gravi o azioni fraudolente da parte degli operatori.
Articolo 27
Obblighi dell’autorità competente dello Stato membro interessato in cui è situato lo stabilimento di destinazione di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II di un altro Stato membro
L’autorità competente dello Stato membro interessato in cui è situato lo stabilimento di destinazione di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II di un altro Stato membro:
notifica senza indugio all’autorità competente dello stabilimento di spedizione l’arrivo della partita;
provvede affinché i suini detenuti:
rimangano nello stabilimento di destinazione almeno per il periodo di monitoraggio della peste suina africana di cui all’allegato II del regolamento delegato (UE) 2020/687; o
siano spostati direttamente in un macello designato conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, del presente regolamento.
SEZIONE 6
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona
Articolo 28
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona verso una zona soggetta a restrizioni II nello stesso Stato membro interessato
In deroga ai divieti di cui all’articolo 9, in circostanze eccezionali, qualora tali divieti comportino problemi di benessere degli animali in uno stabilimento che detiene suini, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona verso uno stabilimento situato in una zona soggetta a restrizioni II nel territorio dello stesso Stato membro purché:
siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all’articolo 14, paragrafo 2, e agli articoli 15, 16 e 17;
lo stabilimento di destinazione appartenga alla stessa filiera di approvvigionamento e i suini debbano essere spostati per completare il ciclo produttivo.
Articolo 29
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona per la macellazione immediata nello stesso Stato membro interessato
In deroga ai divieti di cui all’articolo 9, in circostanze eccezionali, qualora il divieto di cui all’articolo 5, paragrafo 1, comporti problemi di benessere degli animali in uno stabilimento che detiene suini, e in caso di limiti logistici della capacità di macellazione dei macelli situati in una zona soggetta a restrizioni III e designati conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, o in assenza di macelli designati in una zona soggetta a restrizioni III, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare, ai fini della macellazione immediata, i movimenti di suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III al di fuori di tale zona verso un macello designato conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, nello stesso Stato membro il più vicino possibile allo stabilimento di spedizione e situato:
in una zona soggetta a restrizioni II;
in una zona soggetta a restrizioni I, quando non è possibile macellare gli animali in una zona soggetta a restrizioni II;
al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III, quando non è possibile macellare gli animali nelle zone soggette a restrizioni I, II e III.
L’autorità competente dello Stato membro interessato concede un’autorizzazione di cui al paragrafo 1 unicamente purché:
siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, nonché agli articoli 16 e 17.
L’autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché:
i suini detenuti siano destinati alla macellazione immediata direttamente in un macello designato conformemente all’articolo 41, paragrafo 1;
all’arrivo al macello designato, i suini provenienti da una zona soggetta a restrizioni III siano tenuti separati dagli altri suini e siano macellati:
in un giorno specifico in cui sono macellati unicamente suini provenienti da una zona soggetta a restrizioni III; o
al termine di un giorno di macellazione, in modo da garantire che successivamente non siano macellati altri suini detenuti;
dopo la macellazione dei suini provenienti da una zona soggetta a restrizioni III e prima dell’inizio della macellazione di altri suini detenuti, il macello sia pulito e disinfettato conformemente alle istruzioni dell’autorità competente dello Stato membro interessato.
L’autorità competente dello Stato membro interessato provvede affinché:
i sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III e spostati al di fuori di tale zona siano trattati o smaltiti conformemente agli articoli 33 e 36;
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III e spostati al di fuori di tale zona siano trasformati e immagazzinati conformemente all’articolo 40.
SEZIONE 7
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone verso un impianto riconosciuto che tratta sottoprodotti di origine animale
Articolo 30
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III verso un impianto riconosciuto che tratta sottoprodotti di origine animale situato al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nello stesso Stato membro interessato
In deroga ai divieti di cui all’articolo 9, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III verso un impianto riconosciuto che tratta sottoprodotti di origine animale situato al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nello stesso Stato membro interessato in cui:
i suini detenuti sono immediatamente abbattuti; e
i sottoprodotti di origine animale ottenuti sono smaltiti conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009.
L’autorità competente dello Stato membro interessato concede un’autorizzazione di cui al paragrafo 1 unicamente purché:
siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all’articolo 14, paragrafo 2, e all’articolo 17.
SEZIONE 8
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona
Articolo 31
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da tale zona nel territorio dello stesso Stato membro interessato
In deroga ai divieti di cui all’articolo 10, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiale germinale da uno stabilimento di materiale germinale situato in una zona soggetta a restrizioni II verso un’altra zona soggetta a restrizioni II, zone soggette a restrizioni I e III o aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro purché:
il materiale germinale sia stato raccolto o prodotto, trasformato e immagazzinato in stabilimenti e ottenuto da suini detenuti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, nonché all’articolo 16;
i suini donatori, maschi e femmine, siano stati detenuti in stabilimenti di materiale germinale in cui non siano stati introdotti altri suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni II e III per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta o di produzione del materiale germinale.
Articolo 32
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da tale zona verso le zone soggette a restrizioni II e III in un altro Stato membro
In deroga ai divieti di cui all’articolo 10, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II da uno stabilimento riconosciuto di materiale germinale situato in una zona soggetta a restrizioni II verso le zone soggette a restrizioni II e III nel territorio di un altro Stato membro interessato purché:
il materiale germinale sia stato raccolto o prodotto, trasformato e immagazzinato in stabilimenti di materiale germinale alle condizioni di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafo 2, nonché all’articolo 16;
i suini donatori, maschi e femmine, siano stati detenuti in stabilimenti riconosciuti di materiale germinale in cui non siano stati introdotti altri suini detenuti dalle zone soggette a restrizioni II e III per un periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di raccolta o di produzione del materiale germinale;
le partite di materiale germinale rispettino ogni altra garanzia adeguata in materia di sanità animale in base all’esito positivo di una valutazione del rischio delle misure contro la diffusione della peste suina africana:
richiesta dall’autorità competente dello stabilimento di spedizione;
approvata dall’autorità competente dello Stato membro dello stabilimento di destinazione, prima del movimento del materiale germinale.
L’autorità competente dello Stato membro interessato:
redige un elenco di stabilimenti riconosciuti di materiale germinale che soddisfano le condizioni di cui al paragrafo 1 e che sono autorizzati per i movimenti di materiale germinale da una zona soggetta a restrizioni II in tale Stato membro interessato verso le zone soggette a restrizioni II e III in un altro Stato membro interessato; tale elenco contiene le informazioni che l’autorità competente dello Stato membro interessato deve conservare in merito agli stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di suini di cui all’articolo 7 del regolamento delegato (UE) 2020/686;
mette l’elenco di cui alla lettera a) a disposizione del pubblico sul proprio sito web e lo mantiene aggiornato;
fornisce alla Commissione e agli Stati membri il link al sito web di cui alla lettera b).
SEZIONE 9
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone
Articolo 33
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro a fini di trattamento o smaltimento
L’operatore di trasporto responsabile dei movimenti dei sottoprodotti di origine animale di cui al paragrafo 1:
consente all’autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto;
conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento.
L’autorità competente può decidere che il sistema di navigazione satellitare di cui al paragrafo 1 sia sostituito dalla sigillatura individuale del mezzo di trasporto, purché:
le partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III siano spostate all’interno dello stesso Stato membro unicamente per gli usi di cui al paragrafo 1;
ogni mezzo di trasporto sia sigillato da un veterinario ufficiale immediatamente dopo il carico della partita di sottoprodotti di origine animale; solo un veterinario ufficiale o un’autorità incaricata dell’applicazione della legge dello Stato membro, come concordato con l’autorità competente, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo, se del caso.
Articolo 34
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di letame ottenuto da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro
L’operatore di trasporto responsabile dei movimenti delle partite di letame, compresi le lettiere e il materiale da lettiera utilizzato, di cui ai paragrafi 1 e 2:
consente all’autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto;
conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento.
Solo un veterinario ufficiale o un’autorità incaricata dell’applicazione della legge dello Stato membro, come concordato con l’autorità competente, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo, se del caso.
Articolo 35
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II al di fuori di tali zone all’interno dello stesso Stato membro a fini di trattamento dei sottoprodotti di origine animale di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere a), e) e g), del regolamento (CE) n. 1069/2009
In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso un impianto o uno stabilimento riconosciuto dall’autorità competente a fini di ulteriore trattamento per ottenere mangimi trasformati, per la fabbricazione di alimenti trasformati per animali da compagnia e prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in biogas o compost di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere a), e) e g), del regolamento (CE) n. 1069/2009 situato al di fuori di una zona soggetta a restrizioni II all’interno dello stesso Stato membro, purché:
siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all’articolo 14, paragrafo 2;
i materiali di categoria 3 provengano da suini detenuti e da stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché all’articolo 16;
i materiali di categoria 3 siano ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II e macellati:
in una zona soggetta a restrizioni II:
o
al di fuori di una zona soggetta a restrizioni II situata nello stesso Stato membro interessato conformemente all’articolo 24;
il mezzo di trasporto sia individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale;
le partite di materiali di categoria 3 siano spostate direttamente dal macello designato conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, verso:
un impianto di trasformazione per la trasformazione dei prodotti derivati di cui all’allegato X del regolamento (UE) n. 142/2011;
un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuto per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia di cui all’allegato XIII, capo II, punto 3, lettera a) e lettera b), punti da i) a iii), del regolamento (UE) n. 142/2011;
un impianto di produzione di biogas o di compostaggio riconosciuto per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in compost o biogas conformemente ai parametri standard applicabili alla trasformazione di cui all’allegato V, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011; o
un impianto di trasformazione per la trasformazione dei prodotti derivati di cui all’allegato XIII del regolamento (UE) n. 142/2011.
L’operatore di trasporto responsabile dei movimenti di partite di materiali di categoria 3:
consente all’autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto;
conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento.
L’autorità competente può decidere che il sistema di navigazione satellitare di cui al paragrafo 1, lettera e), sia sostituito dalla sigillatura individuale del mezzo di trasporto, purché:
i materiali di categoria 3 siano:
ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II;
spostati unicamente all’interno dello stesso Stato membro per gli usi di cui al paragrafo 1;
ogni mezzo di trasporto sia sigillato da un veterinario ufficiale immediatamente dopo il carico della partita di materiali di categoria 3; solo un veterinario ufficiale o un’autorità incaricata dell’applicazione della legge dello Stato membro, come concordato con l’autorità competente, possono rompere il sigillo e sostituirlo con uno nuovo, se del caso.
Articolo 36
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiali di categoria 2 ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone a fini di trattamento e smaltimento in un altro Stato membro
In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiali di categoria 2 ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III verso un impianto di trasformazione per la trasformazione con i metodi da 1 a 5 di cui all’allegato IV, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011, o verso un impianto di incenerimento o coincenerimento di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere a), b) e c), del regolamento (CE) n. 1069/2009, situato in un altro Stato membro, purché:
siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all’articolo 14, paragrafo 2;
il mezzo di trasporto sia individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale.
L’operatore di trasporto responsabile dei movimenti di partite di materiali di categoria 2:
consente all’autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto; e
conserva la documentazione elettronica di tale movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento.
Articolo 37
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona a fini di ulteriore trattamento o trasformazione in un altro Stato membro
In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di materiali di categoria 3 ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso un impianto o uno stabilimento riconosciuto dall’autorità competente per la trasformazione di materiali di categoria 3 in mangimi trasformati, alimenti trasformati per animali da compagnia o prodotti derivati destinati ad usi esterni alla catena dei mangimi o per la trasformazione di materiali di categoria 3 in biogas o compost di cui all’articolo 24, paragrafo 1, lettere a), e) e g), del regolamento (CE) n. 1069/2009, situato in un altro Stato membro, purché:
siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all’articolo 14, paragrafo 2;
i materiali di categoria 3 provengano da suini detenuti e da stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui all’articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché all’articolo 16;
i materiali di categoria 3 siano ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II e macellati:
in una zona soggetta a restrizioni II:
o
al di fuori di una zona soggetta a restrizioni II situata nello stesso Stato membro interessato conformemente all’articolo 24;
il mezzo di trasporto sia individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale;
i sottoprodotti di origine animale siano spostati direttamente dal macello designato conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, verso:
un impianto di trasformazione per la trasformazione dei prodotti derivati di cui agli allegati X e XIII del regolamento (UE) n. 142/2011;
un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuto per la produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia di cui all’allegato XIII, capo II, punto 3, lettera b), punti i), ii) e iii), del regolamento (UE) n. 142/2011;
un impianto di produzione di biogas o di compostaggio riconosciuto per la trasformazione di sottoprodotti di origine animale in compost o biogas conformemente ai parametri standard applicabili alla trasformazione di cui all’allegato V, capo III, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011.
L’operatore di trasporto responsabile dei movimenti di partite di materiali di categoria 3:
consente all’autorità competente di controllare, per mezzo di un sistema di navigazione satellitare, il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto; e
conserva la documentazione elettronica del movimento per un periodo di almeno due mesi dalla data del movimento.
SEZIONE 10
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone
Articolo 38
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona nel territorio dello stesso Stato membro interessato
In deroga ai divieti di cui all’articolo 12, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona nel territorio dello stesso Stato membro interessato, purché:
siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano ottenuti da suini detenuti in stabilimenti che soddisfano le condizioni generali supplementari di cui all’articolo 14, paragrafo 2, all’articolo 15, paragrafo 1, lettere b) e c), e paragrafi 2 e 3, nonché all’articolo 16;
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati prodotti in stabilimenti designati conformemente all’articolo 41, paragrafo 1.
In deroga ai divieti di cui all’articolo 12, se non sono soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona nel territorio dello stesso Stato membro interessato, purché:
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati prodotti in stabilimenti designati conformemente all’articolo 41, paragrafo 1;
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli:
nel caso delle sole carni fresche, siano marcate e spostate conformemente alle condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di carni fresche ottenute da animali detenuti delle specie elencate da determinati stabilimenti di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposte a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII del medesimo regolamento;
o
siano stati marcati conformemente all’articolo 44 con un bollo sanitario speciale o, se del caso, un marchio di identificazione che non è ovale e non può essere confuso con il bollo sanitario o il marchio di identificazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 853/2004; e
siano destinati unicamente ai movimenti all’interno dello stesso Stato membro interessato.
Articolo 39
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso altri Stati membri e paesi terzi
In deroga ai divieti di cui all’articolo 12, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona verso altri Stati membri e paesi terzi, purché:
siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all’articolo 14, paragrafo 2;
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano ottenuti da suini detenuti in stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui agli articoli 15 e 16;
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati prodotti in stabilimenti designati conformemente all’articolo 41, paragrafo 1.
Articolo 40
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III o aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro
In deroga ai divieti di cui all’articolo 12, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di partite di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III o aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro, purché:
siano soddisfatte le condizioni generali di cui all’articolo 28, paragrafi da 2 a 7, del regolamento delegato (UE) 2020/687;
siano soddisfatte le condizioni generali supplementari di cui all’articolo 14, paragrafo 2;
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano ottenuti da suini:
detenuti in stabilimenti che soddisfano le condizioni generali di cui agli articoli 15 e 16; e
macellati:
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, siano stati prodotti in stabilimenti designati conformemente all’articolo 41, paragrafo 1; e
nel caso delle sole carni fresche, siano marcate e spostate conformemente alle condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti di carni fresche ottenute da animali detenuti delle specie elencate da determinati stabilimenti di cui all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposte a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII del medesimo regolamento;
o
siano stati marcati conformemente all’articolo 44 con un bollo sanitario speciale o, se del caso, un marchio di identificazione che non è ovale e non può essere confuso con il bollo sanitario o il marchio di identificazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 853/2004; e
siano destinati unicamente ai movimenti all’interno dello stesso Stato membro interessato.
CAPO IV
MISURE SPECIALI DI RIDUZIONE DEI RISCHI RIGUARDANTI LA PESTE SUINA AFRICANA PER LE AZIENDE ALIMENTARI NEGLI STATI MEMBRI INTERESSATI
Articolo 41
Designazione speciale di macelli, laboratori di sezionamento, depositi frigoriferi, stabilimenti di trasformazione delle carni e centri di lavorazione della selvaggina
L’autorità competente dello Stato membro interessato, a seguito di una domanda presentata da un operatore del settore alimentare, designa stabilimenti per:
la macellazione immediata di suini detenuti provenienti dalle zone soggette a restrizioni II e III:
all’interno di tali zone soggette a restrizioni II e III;
al di fuori di tali zone soggette a restrizioni II e III, come previsto agli articoli 24 e 29;
il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III di cui agli articoli 38, 39 e 40;
la preparazione di carni di selvaggina di cui all’allegato I, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004 e la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne di suini selvatici ottenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III come previsto agli articoli 48 e 49 del presente regolamento;
la preparazione di carni di selvaggina di cui all’allegato I, punto 1.18, del regolamento (CE) n. 853/2004 e la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne di suini selvatici, se tali stabilimenti sono situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III come previsto agli articoli 48 e 49 del presente regolamento.
L’autorità competente può decidere che la designazione di cui al paragrafo 1 non è richiesta per gli stabilimenti che trasformano, sezionano e immagazzinano carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III e da suini selvatici ottenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III, e per gli stabilimenti di cui al paragrafo 1, lettera d), purché:
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, di origine suina siano marcati con un bollo sanitario speciale o, se del caso, con un marchio di identificazione di cui all’articolo 44 in tali stabilimenti;
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, di origine suina provenienti da tali stabilimenti siano destinati unicamente allo stesso Stato membro interessato;
i sottoprodotti di origine suina provenienti da tali stabilimenti siano trattati o smaltiti unicamente all’interno dello stesso Stato membro conformemente all’articolo 33.
L’autorità competente dello Stato membro interessato:
fornisce alla Commissione e agli altri Stati membri un link al sito web dell’autorità competente contenente un elenco degli stabilimenti designati e delle loro attività di cui al paragrafo 1;
mantiene aggiornato l’elenco di cui alla lettera a).
Articolo 42
Condizioni speciali per la designazione di stabilimenti per la macellazione immediata di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III
L’autorità competente dello Stato membro interessato designa stabilimenti per la macellazione immediata di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III unicamente purché:
la macellazione di suini detenuti al di fuori delle zone soggette a restrizioni II e III e di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III che sono oggetto di movimenti autorizzati a norma degli articoli 24 e 29 e la produzione e lo stoccaggio dei relativi prodotti siano effettuati separatamente dalla macellazione di suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e dalla produzione e dallo stoccaggio dei relativi prodotti che non soddisfano le pertinenti condizioni che seguono:
le condizioni generali supplementari di cui agli articoli 15, 16 e 17; e
le condizioni specifiche di cui agli articoli 24 e 29;
l’operatore dello stabilimento disponga di procedure o istruzioni documentate approvate dall’autorità competente dello Stato membro interessato per garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a).
Articolo 43
Condizioni speciali per la designazione di stabilimenti per il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III
L’autorità competente dello Stato membro interessato designa stabilimenti per il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio di carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III che sono oggetto di movimenti autorizzati a norma degli articoli 38, 39 e 40 unicamente purché:
il sezionamento, la trasformazione e lo stoccaggio delle carni fresche e dei prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti al di fuori delle zone soggette a restrizioni II e III e da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III siano effettuati separatamente dalle carni fresche e dai prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III che non soddisfano:
le condizioni generali supplementari di cui agli articoli 15, 16 e 17; e
le condizioni specifiche di cui agli articoli 38, 39 e 40;
l’operatore dello stabilimento disponga di procedure o istruzioni documentate approvate dall’autorità competente dello Stato membro interessato per garantire che siano soddisfatte le condizioni di cui alla lettera a).
Articolo 44
Bolli sanitari speciali o marchi di identificazione
L’autorità competente degli Stati membri interessati provvede affinché i seguenti prodotti di origine animale siano marcati con un bollo sanitario speciale o, se del caso, un marchio di identificazione che non è ovale e non può essere confuso con il bollo sanitario o il marchio di identificazione di cui all’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 853/2004:
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni III come previsto all’articolo 40, lettera d), punto ii);
le carni fresche e i prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II, se non sono soddisfatte le condizioni specifiche per l’autorizzazione dei movimenti di tali partite al di fuori di una zona soggetta a restrizioni II di cui all’articolo 38, paragrafo 1, come previsto all’articolo 38, paragrafo 2, lettera b), punto ii);
le carni fresche e i prodotti a base di carne di suini selvatici spostati all’interno di una zona soggetta a restrizioni I o al di fuori di tale zona dallo stabilimento designato conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, come previsto all’articolo 49, paragrafo 1, lettera c), punto iii), primo trattino.
CAPO V
MISURE SPECIALI DI CONTROLLO DELLE MALATTIE APPLICABILI AI SUINI SELVATICI NEGLI STATI MEMBRI
Articolo 45
Divieti specifici in relazione ai movimenti di suini selvatici
Le autorità competenti di tutti gli Stati membri vietano i movimenti di suini selvatici da parte degli operatori di cui all’articolo 101 del regolamento delegato (UE) 2020/688:
all’interno dell’intero territorio dello Stato membro;
dall’intero territorio dello Stato membro verso:
altri Stati membri; e
paesi terzi.
Articolo 46
Divieti specifici in relazione ai movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano
Le autorità competenti degli Stati membri interessati vietano i movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale, sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano:
per uso domestico privato;
connessi alle attività dei cacciatori che forniscono piccole quantità di suini selvatici o di carni di selvaggina selvatica di origine suina direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004.
Articolo 47
Divieti generali relativi ai movimenti di partite di prodotti ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano, tenuto conto del rischio di diffusione della peste suina africana
L’autorità competente dello Stato membro interessato può vietare all’interno del territorio dello stesso Stato membro i movimenti di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano, se l’autorità competente ritiene che esista un rischio di diffusione della peste suina africana a tali suini selvatici o ai relativi prodotti, a partire dagli stessi o tramite gli stessi.
Articolo 48
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone di partite di prodotti trasformati a base di carne ottenuti da suini selvatici
In deroga al divieto di cui all’articolo 46, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III e da tali zone di partite di prodotti trasformati a base di carne ottenuti da suini selvatici da stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III verso:
altre zone soggette a restrizioni I, II e III situate nello stesso Stato membro interessato;
aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro interessato; e
altri Stati membri e paesi terzi.
L’autorità competente dello Stato membro interessato autorizza i movimenti di partite di prodotti trasformati a base di carne ottenuti da suini selvatici da stabilimenti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui al paragrafo 1 unicamente purché:
siano stati effettuati test di identificazione dell’agente patogeno della peste suina africana per ciascun suino selvatico utilizzato per la produzione e la trasformazione di prodotti a base di carne nelle zone soggette a restrizioni I, II e III;
l’autorità competente abbia ottenuto i risultati negativi dei test di identificazione dell’agente patogeno della peste suina africana di cui alla lettera a) prima del trattamento di cui alla lettera c), punto ii);
i prodotti a base di carne ottenuti da suini selvatici:
siano stati prodotti, trasformati e immagazzinati in stabilimenti designati conformemente all’articolo 41, paragrafo 1; e
siano stati sottoposti al pertinente trattamento di riduzione dei rischi per i prodotti di origine animale provenienti da zone soggette a restrizioni conformemente all’allegato VII del regolamento delegato (UE) 2020/687, per quanto riguarda la peste suina africana.
Articolo 49
Condizioni specifiche per le deroghe che autorizzano i movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III e da una zona soggetta a restrizioni I di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano
In deroga ai divieti di cui all’articolo 46, paragrafi 1 e 2, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti all’interno di una zona soggetta a restrizioni I e da tale zona di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III o aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro, purché:
siano stati effettuati test di identificazione dell’agente patogeno della peste suina africana per ogni suino selvatico pertinente prima del movimento di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da tali suini selvatici;
l’autorità competente dello Stato membro interessato abbia ottenuto i risultati negativi dei test di identificazione dell’agente patogeno della peste suina africana di cui alla lettera a) prima del movimento;
le carni fresche, i prodotti a base di carne e gli altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e i corpi di suini selvatici destinati al consumo umano siano spostati all’interno di una zona soggetta a restrizioni I o al di fuori di tale zona all’interno dello stesso Stato membro:
per uso domestico privato; o
in collegamento con le attività dei cacciatori che forniscono piccole quantità di suini selvatici o di carni di selvaggina selvatica di origine suina direttamente al consumatore finale o ai laboratori annessi agli esercizi di commercio al dettaglio o di somministrazione a livello locale che riforniscono il consumatore finale, di cui all’articolo 1, paragrafo 3, lettera e), del regolamento (CE) n. 853/2004; o
dallo stabilimento designato conformemente all’articolo 41, paragrafo 1, in cui le carni fresche e i prodotti a base di carne sono stati marcati:
In deroga ai divieti di cui all’articolo 46, paragrafo 2, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano all’interno delle zone soggette a restrizioni II e III dello stesso Stato membro, purché:
siano stati effettuati test di identificazione dell’agente patogeno della peste suina africana per ogni suino selvatico pertinente prima del movimento di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da tale suino selvatico o del corpo di tale suino selvatico destinato al consumo umano;
l’autorità competente dello Stato membro interessato abbia ottenuto i risultati negativi dei test di identificazione dell’agente patogeno della peste suina africana di cui alla lettera a) prima del movimento;
le carni fresche, i prodotti a base di carne e gli altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e i corpi di suini selvatici destinati al consumo umano siano spostati all’interno delle zone soggette a restrizioni II e III all’interno dello stesso Stato membro:
per uso domestico privato;
o
conformemente all’articolo 33, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687, in uno stabilimento di trasformazione per essere sottoposti a uno dei pertinenti trattamenti di riduzione dei rischi di cui all’allegato VII del medesimo regolamento.
Articolo 50
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per le partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano per i movimenti al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III
Gli operatori spostano al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III partite di carni fresche, prodotti a base di carne e altri prodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici e corpi di suini selvatici destinati al consumo umano unicamente:
nei casi contemplati agli articoli 48 e 49; e
se tali partite sono accompagnate da un certificato sanitario di cui all’articolo 167, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 che contiene:
le informazioni richieste conformemente all’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2020/2154; e
almeno uno dei seguenti attestati di conformità alle prescrizioni di cui al presente regolamento:
Tuttavia, in caso di movimenti all’interno dello stesso Stato membro interessato, l’autorità competente può decidere che non deve essere rilasciato un certificato sanitario di cui all’articolo 167, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2016/429.
Articolo 51
Condizioni specifiche per l’autorizzazione di movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III e al di fuori di tali zone di partite di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati ottenuti da suini selvatici
In deroga ai divieti di cui all’articolo 46, paragrafo 1, l’autorità competente dello Stato membro interessato può autorizzare i movimenti all’interno delle zone soggette a restrizioni I, II e III e al di fuori di tali zone di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici verso altre zone soggette a restrizioni I, II e III e verso aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III dello stesso Stato membro, purché:
i sottoprodotti di origine animale siano raccolti, trasportati e smaltiti conformemente al regolamento (CE) n. 1069/2009;
per i movimenti al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III, il mezzo di trasporto sia individualmente equipaggiato con un sistema di navigazione satellitare per determinarne, trasmetterne e registrarne la posizione in tempo reale. L’operatore di trasporto consente all’autorità competente di controllare il movimento in tempo reale del mezzo di trasporto e conserva la documentazione elettronica del movimento per un periodo di almeno due mesi dal movimento della partita.
Articolo 52
Obblighi degli operatori per quanto riguarda i certificati sanitari per i movimenti di partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nel territorio dello stesso Stato membro interessato
Gli operatori spostano partite di sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini selvatici al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III all’interno dello stesso Stato membro interessato nel caso di cui all’articolo 51, paragrafo 2, unicamente se tali partite sono accompagnate da:
un documento commerciale di cui all’allegato VIII, capo III, del regolamento (UE) n. 142/2011; e
un certificato sanitario di cui all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
Tuttavia l’autorità competente dello Stato membro interessato può decidere che non sia rilasciato un certificato sanitario come previsto all’articolo 22, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/687.
CAPO VI
OBBLIGHI SPECIALI DI INFORMAZIONE E DI FORMAZIONE NEGLI STATI MEMBRI
Articolo 53
Obblighi speciali di informazione degli Stati membri interessati
A tal fine, gli Stati membri interessati organizzano e conducono periodicamente campagne di sensibilizzazione del pubblico volte a promuovere e diffondere informazioni sulle misure speciali di controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento.
Gli Stati membri interessati informano la Commissione e gli altri Stati membri, nel quadro del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, in merito a quanto segue:
i cambiamenti della situazione epidemiologica per quanto riguarda la peste suina africana nel loro territorio;
i risultati della sorveglianza della peste suina africana effettuata nelle zone soggette a restrizioni I, II e III e nelle aree al di fuori delle zone soggette a restrizioni I, II e III nei suini detenuti e selvatici;
le altre misure e iniziative adottate per prevenire, controllare ed eradicare la peste suina africana.
Articolo 54
Obblighi speciali di formazione degli Stati membri interessati
Gli Stati membri interessati organizzano e svolgono, periodicamente o a intervalli adeguati, corsi di formazione specifici sui rischi della peste suina africana e sulle possibili misure di prevenzione, controllo ed eradicazione almeno per i seguenti gruppi destinatari:
veterinari;
allevatori che detengono suini;
cacciatori.
Articolo 55
Obblighi speciali di informazione di tutti gli Stati membri
Gli Stati membri provvedono affinché:
sui principali assi delle infrastrutture terrestri, quali le strade di comunicazione internazionali e le ferrovie, e sulle reti di trasporto terrestre a esse collegate siano portate all’attenzione dei viaggiatori informazioni adeguate sui rischi di trasmissione della peste suina africana e sulle misure speciali di controllo delle malattie stabilite nel presente regolamento:
in maniera chiara e visibile;
presentandole in maniera facilmente comprensibile per i viaggiatori provenienti da, o diretti verso:
siano adottate le misure necessarie per sensibilizzare le parti interessate attive nel settore dei suini detenuti, compresi gli stabilimenti di piccole dimensioni, in merito ai rischi di introduzione del virus della peste suina africana e per fornire loro le informazioni più adeguate sulle misure di biosicurezza rafforzate per gli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III di cui all’allegato II, in particolare per quanto riguarda le misure da applicare nelle zone soggette a restrizioni I, II e III, con i mezzi più idonei a portare tali informazioni alla loro attenzione.
Tutti gli Stati membri sensibilizzano in merito alla peste suina africana:
i cittadini, come previsto all’articolo 15 del regolamento (UE) 2016/429;
i veterinari, gli allevatori e i cacciatori e forniscono loro le informazioni più adeguate in merito alle misure di riduzione dei rischi e alle misure di biosicurezza rafforzate in base:
all’allegato II del presente regolamento;
agli orientamenti dell’Unione sulla peste suina africana concordati con gli Stati membri in sede di comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi;
ai dati scientifici disponibili forniti dall’Autorità europea per la sicurezza alimentare;
al codice sanitario per gli animali terrestri dell’Organizzazione mondiale per la salute animale.
CAPO VII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 56
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica dal 21 aprile 2021 al 20 aprile 2028.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI
PARTE I
1. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Germania:
Bundesland Brandenburg:
Bundesland Sachsen:
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
2. Estonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Estonia:
3. Grecia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Grecia:
4. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lettonia:
5. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Lituania:
6. Ungheria
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Ungheria:
7. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Polonia:
w województwie kujawsko - pomorskim:
w województwie warmińsko-mazurskim:
w województwie podlaskim:
w województwie mazowieckim:
w województwie podkarpackim:
w województwie świętokrzyskim:
w województwie łódzkim:
w województwie śląskim:
w województwie pomorskim:
w województwie lubuskim:
w województwie dolnośląskim:
w województwie wielkopolskim:
w województwie opolskim:
w województwie zachodniopomorskim:
w województwie małopolskim:
8. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Slovacchia:
9. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni I in Italia:
Regione Piemonte:
Regione Liguria:
Regione Emilia-Romagna:
Regione Lombardia:
Regione Lazio:
PARTE II
1. Bulgaria
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Bulgaria:
2. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Germania:
Bundesland Brandenburg:
Bundesland Sachsen:
Bundesland Mecklenburg-Vorpommern:
3. Estonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Estonia:
4. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lettonia:
5. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Lituania:
6. Ungheria
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Ungheria:
7. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Polonia:
w województwie warmińsko-mazurskim:
w województwie podlaskim:
w województwie mazowieckim:
w województwie lubelskim:
w województwie podkarpackim:
w województwie małopolskim:
w województwie pomorskim:
w województwie świętokrzyskim:
w województwie lubuskim:
w województwie dolnośląskim:
w województwie wielkopolskim:
w województwie łódzkim:
w województwie zachodniopomorskim:
w województwie opolskim:
8. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Slovacchia:
9. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni II in Italia:
Regione Piemonte:
Regione Liguria:
PARTE III
1. Bulgaria
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Bulgaria:
2. Germania
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Germania:
Bundesland Brandenburg:
3. Italia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Italia:
4. Lettonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lettonia:
5. Lituania
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Lituania:
6. Polonia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Polonia:
w województwie zachodniopomorskim:
w województwie warmińsko-mazurskim:
w województwie lubelskim:
w województwie podkarpackim:
w województwie lubuskim:
w województwie wielkopolskim:
w województwie dolnośląskim:
w województwie świętokrzyskim:
w województwie małopolskim:
7. Romania
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Romania:
8. Slovacchia
Le seguenti zone soggette a restrizioni III in Slovacchia:
ALLEGATO II
MISURE DI BIOSICUREZZA RAFFORZATE PER GLI STABILIMENTI DI SUINI DETENUTI SITUATI NELLE ZONE SOGGETTE A RESTRIZIONI I, II E III
[di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i)]
1. Le seguenti misure di biosicurezza rafforzate di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), punto i), si applicano agli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III negli Stati membri interessati in caso di movimenti autorizzati di partite di:
suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni I, II e III al di fuori di tali zone come previsto agli articoli 22, 23, 24, 25, 28 e 29;
materiale germinale ottenuto da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona come previsto agli articoli 31 e 32;
sottoprodotti di origine animale ottenuti da suini detenuti in una zona soggetta a restrizioni II al di fuori di tale zona come previsto agli articoli 35 e 37;
carni fresche e prodotti a base di carne, compresi i budelli, ottenuti da suini detenuti nelle zone soggette a restrizioni II e III al di fuori di tali zone come previsto agli articoli 38, 39 e 40.
2. Gli operatori degli stabilimenti di suini detenuti situati nelle zone soggette a restrizioni I, II e III negli Stati membri interessati provvedono affinché, in caso di movimenti autorizzati al di fuori di tali zone, negli stabilimenti di suini detenuti siano applicate le seguenti misure di biosicurezza rafforzate:
assenza di contatto, diretto o indiretto, tra i suini detenuti e almeno:
altri suini detenuti provenienti da altri stabilimenti;
i suini selvatici;
misure igieniche adeguate, come il cambio di abiti e calzature all’ingresso e all’uscita dai locali in cui sono detenuti i suini;
lavaggio e disinfezione delle mani e disinfezione delle calzature all’ingresso dei locali in cui sono detenuti i suini;
assenza di qualsiasi contatto con suini detenuti per un periodo di almeno 48 ore dopo qualsiasi attività di caccia relativa a suini selvatici o qualsiasi altro contatto con suini selvatici;
divieto di ingresso nello stabilimento, compresi i locali, in cui sono detenuti i suini per persone o mezzi di trasporto non autorizzati;
adeguata tenuta di registri con l’indicazione delle persone e dei mezzi di trasporto che accedono allo stabilimento in cui sono detenuti i suini;
i locali e gli edifici degli stabilimenti in cui sono detenuti i suini devono:
essere costruiti in modo tale che nessun altro animale possa entrare nei locali e negli edifici o entrare in contatto con i suini detenuti o con il loro mangime e materiale da lettiera;
consentire il lavaggio e la disinfezione delle mani;
consentire la pulizia e la disinfezione dei locali;
disporre di strutture adeguate per il cambio delle calzature e degli abiti all’ingresso dei locali in cui sono detenuti i suini;
recinzione a prova di bestiame almeno attorno ai locali in cui sono detenuti i suini e agli edifici in cui sono tenuti mangimi e lettiere;
predisposizione di un piano di biosicurezza approvato dall’autorità competente dello Stato membro interessato, che tenga conto del profilo dello stabilimento e della legislazione nazionale; tale piano di biosicurezza deve comprendere almeno:
l’istituzione di zone «pulite» e «sporche» per il personale in funzione della tipologia di azienda, quali spogliatoi, docce, mensa;
la predisposizione e la revisione, se del caso, delle condizioni logistiche per l’ingresso di nuovi suini detenuti nello stabilimento;
le procedure per la pulizia e la disinfezione delle strutture, dei mezzi di trasporto, delle attrezzature e per l’igiene del personale;
norme per quanto riguarda l’alimentazione del personale in loco e un divieto per il personale di detenere suini, se del caso e ove applicabile;
un programma specifico e periodico di sensibilizzazione del personale dello stabilimento;
la predisposizione e la revisione, se del caso, delle condizioni logistiche destinate a garantire un’adeguata separazione tra le diverse unità epidemiologiche e ad evitare che i suini entrino in contatto, direttamente o indirettamente, con sottoprodotti di origine animale e altre unità;
le procedure e le istruzioni per l’applicazione delle prescrizioni in materia di biosicurezza durante la costruzione o la riparazione dei locali o degli edifici;
un audit interno o un’autovalutazione per verificare l’applicazione delle misure di biosicurezza.
( 1 ) Conformemente all’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente regolamento i riferimenti all’«Unione» si intendono fatti anche al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord.