02018R0858 — IT — 06.12.2022 — 003.001
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REGOLAMENTO (UE) 2018/858 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 30 maggio 2018 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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REGOLAMENTO (UE) 2019/2144 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 |
L 325 |
1 |
16.12.2019 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1445 DELLA COMMISSIONE del 23 giugno 2021 |
L 313 |
4 |
6.9.2021 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2022/2236 DELLA COMMISSIONE del 20 giugno 2022 |
L 296 |
1 |
16.11.2022 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2018/858 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 30 maggio 2018
relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONE
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce inoltre le disposizioni per l'immissione sul mercato e l'entrata in circolazione di parti e accessori che possono comportare gravi rischi per il corretto funzionamento dei sistemi essenziali dei veicoli di cui all'articolo 2, paragrafo 1.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento non si applica ai seguenti veicoli:
veicoli agricoli o forestali come definiti nel regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
veicoli a motore a due o tre ruote e quadricicli come definiti nel regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 );
veicoli cingolati;
veicoli progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati esclusivamente dalle forze armate.
Per i seguenti veicoli il costruttore può chiedere l'omologazione, anche individuale, a norma del presente regolamento, a condizione che tali veicoli soddisfino le prescrizioni del presente regolamento:
veicoli progettati e costruiti per essere essenzialmente utilizzati in cantieri edili, cave, infrastrutture portuali o aeroportuali;
veicoli progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dalla protezione civile, dai servizi antincendio e dai servizi responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico;
veicoli semoventi specificamente progettati e costruiti per eseguire lavori che, per le loro caratteristiche costruttive, non sono idonei al trasporto di passeggeri o di merci e che non sono macchine montate su un telaio di veicolo a motore.
Tali omologazioni fanno salva l'applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ).
Per i veicoli seguenti il costruttore può chiedere l'omologazione individuale a norma del presente regolamento:
veicoli destinati esclusivamente alle corse automobilistiche su strada;
prototipi di veicoli utilizzati su strada sotto la responsabilità di un costruttore per lo svolgimento di specifici programmi di prove, purché siano stati progettati e costruiti specificamente a tal fine.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento e degli atti normativi elencati nell'allegato II, salvo disposizioni contrarie ivi contenute, si intende per:
1) |
«omologazione» : la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti; |
2) |
«omologazione UE» : la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti del presente regolamento; |
3) |
«omologazione nazionale» : la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti stabilite nel diritto nazionale di uno Stato membro; la validità di questa omologazione è limitata al territorio di tale Stato membro; |
4) |
«certificato di omologazione» : il documento con cui l'autorità di omologazione certifica ufficialmente l'omologazione di un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente; |
5) |
«certificato di conformità» : il documento rilasciato dal costruttore in cui si attesta che un veicolo prodotto è conforme al tipo di veicolo omologato e a tutti gli atti normativi che erano applicabili al momento della sua produzione; |
6) |
«omologazione individuale» : la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un determinato veicolo, unico o meno, è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti per l'omologazione individuale UE o per l'omologazione individuale nazionale; |
7) |
«omologazione globale di un tipo di veicolo» : la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di veicolo incompleto, completo o completato è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti; |
8) |
«omologazione in più fasi» : la procedura con cui una o più autorità di omologazione certificano che, a seconda del suo stato di completamento, un tipo di veicolo incompleto o completato è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti; |
9) |
«omologazione a tappe» : la procedura che consiste nell'ottenere gradualmente la serie completa di certificati di omologazione UE o certificati di omologazione UN per i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti che fanno parte di un veicolo e che conduce, nella fase finale, all'omologazione globale di un tipo di veicolo; |
10) |
«omologazione in un'unica tappa» : la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica, con un'unica operazione, che un tipo di veicolo, di sistema, di componente o di entità tecnica indipendente nel suo complesso è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti; |
11) |
«omologazione mista» : un'omologazione a tappe per la quale sono state ottenute una o più omologazioni di sistemi durante la fase finale dell'omologazione globale di un tipo di veicolo, senza bisogno di rilasciare i certificati di omologazione UE per tali sistemi; |
12) |
«omologazione di un sistema» : la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di sistema è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti; |
13) |
«omologazione di un'entità tecnica indipendente» : la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di entità tecnica indipendente è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti in relazione a uno o più tipi di veicoli specificati; |
14) |
«omologazione di un componente» : la procedura con cui un'autorità di omologazione certifica che un tipo di componente, in modo indipendente da un veicolo, è conforme alle disposizioni amministrative e alle prescrizioni tecniche pertinenti; |
15) |
«veicolo» : ogni veicolo a motore o relativo rimorchio; |
16) |
«veicolo a motore» : ogni veicolo azionato da un motore che sia progettato e costruito per muoversi con mezzi propri, abbia almeno quattro ruote, sia completo, completato o incompleto e abbia una velocità massima di progetto superiore a 25 km/h; |
17) |
«rimorchio» : ogni veicolo su ruote non semovente, progettato e costruito per essere trainato da un veicolo a motore, che possa ruotare almeno intorno a un asse orizzontale perpendicolare al piano mediano longitudinale e intorno a un asse verticale parallelo al piano mediano longitudinale del veicolo trattore; |
18) |
«sistema» : un insieme di dispositivi combinati che svolge una o più funzioni specifiche in un veicolo ed è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti normativi elencati nell'allegato II; |
19) |
«componente» : un dispositivo che è destinato a far parte di un veicolo, può essere omologato indipendentemente da un veicolo ed è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti normativi elencati nell'allegato II, qualora lo specifico atto normativo lo preveda espressamente; |
20) |
«entità tecnica indipendente» : un dispositivo, destinato a far parte di un veicolo, che può essere omologato separatamente, ma soltanto in relazione a uno o più tipi di veicoli determinati, e che è soggetto alle prescrizioni del presente regolamento o di uno degli atti normativi elencati nell'allegato II, qualora lo specifico atto normativo lo preveda espressamente; |
21) |
«parti» : i prodotti usati per l'assemblaggio, la riparazione e la manutenzione di un veicolo, nonché i pezzi di ricambio; |
22) |
«accessori» : i prodotti diversi dalle parti che possono essere aggiunti a un veicolo o montati su di esso; |
23) |
«pezzi di ricambio» : i prodotti destinati a essere montati su un veicolo per sostituirne parti originali, compresi i prodotti che sono necessari per l'utilizzo di un veicolo, ad eccezione del carburante; |
24) |
«veicolo base» : qualsiasi veicolo usato nella fase iniziale di un'omologazione in più fasi; |
25) |
«veicolo incompleto» : un veicolo che, per conformarsi alle prescrizioni tecniche pertinenti del presente regolamento, deve essere completato in almeno una fase successiva; |
26) |
«veicolo completato» : un veicolo che risulta dalla procedura di omologazione in più fasi e che è conforme alle prescrizioni tecniche pertinenti del presente regolamento; |
27) |
«veicolo completo» : un veicolo che non deve essere completato per essere conforme alle prescrizioni tecniche pertinenti del presente regolamento; |
28) |
«veicolo di fine serie» : un veicolo che fa parte di uno stock e non può o non può più essere messo a disposizione sul mercato, immatricolato o fatto entrare in circolazione a causa dell'entrata in vigore di nuove prescrizioni tecniche per le quali non è stato omologato; |
29) |
«veicolo alimentato da carburante alternativo» : un veicolo progettato per essere in grado di funzionare utilizzando almeno un tipo di carburante che sia gassoso a temperatura e pressione atmosferiche o che sia derivato sostanzialmente da oli non minerali; |
30) |
«veicolo prodotto in piccole serie» : un tipo di veicolo il cui numero di unità messe a disposizione sul mercato, immatricolate o fatte entrare in circolazione non supera i limiti quantitativi annuali stabiliti all'allegato V; |
31) |
«veicolo per uso speciale» : un veicolo della categoria M, N od O con caratteristiche tecniche specifiche che gli consentono di svolgere una funzione che richiede disposizioni o attrezzature speciali; |
32) |
«tipo di veicolo» : un determinato gruppo di veicoli identici almeno per quanto riguarda le caratteristiche specificate nell'allegato I, parte B, incluso un gruppo di veicoli che comprenda le varianti e versioni ivi indicate; |
33) |
«semirimorchio» : un veicolo trainato il cui asse o i cui assi sono posizionati dietro al baricentro del veicolo (caricato in modo uniforme) e che è munito di un dispositivo di traino che consente di trasmettere forze orizzontali e verticali al veicolo trattore; |
34) |
«vigilanza del mercato» : le attività svolte e le misure adottate dalle autorità di vigilanza del mercato per garantire che veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti nonché parti e accessori messi a disposizione sul mercato siano conformi alle prescrizioni fissate nella pertinente normativa di armonizzazione dell'Unione e non presentino rischi per la salute, la sicurezza, l'ambiente o qualsiasi altro aspetto di tutela del pubblico interesse; |
35) |
«autorità di vigilanza del mercato» : l'autorità o le autorità nazionali preposte alla vigilanza del mercato nel territorio dello Stato membro; |
36) |
«autorità di omologazione» : l'autorità o le autorità di uno Stato membro, da questo notificate alla Commissione, che sono competenti per tutti gli aspetti dell'omologazione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente, o per l'omologazione individuale, per la procedura di autorizzazione di parti e accessori, per il rilascio e l'eventuale revoca o rifiuto dei certificati di omologazione, fungono da punto di contatto per le autorità di omologazione degli altri Stati membri e sono responsabili della designazione dei servizi tecnici e di garantire che il costruttore rispetti gli obblighi in materia di conformità della produzione; |
37) |
«autorità nazionale» : un'autorità di omologazione o qualsiasi altra autorità che partecipa alla vigilanza del mercato, al controllo alle frontiere o all'immatricolazione in uno Stato membro in relazione a veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o accessori e ne è responsabile; |
38) |
«servizio tecnico» : un organismo o un ente che l'autorità di omologazione designa come laboratorio presso il quale effettuare prove oppure come organismo di valutazione della conformità presso il quale effettuare le valutazioni iniziali e altre prove o ispezioni; |
39) |
«organismo nazionale di accreditamento» : un organismo nazionale di accreditamento quale definito all'articolo 2, punto 11), del regolamento (CE) n. 765/2008; |
40) |
«costruttore» : una persona fisica o giuridica che è responsabile di tutti gli aspetti dell'omologazione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente o dell'omologazione individuale o della procedura di autorizzazione di parti e accessori, della garanzia di conformità della produzione e delle questioni di vigilanza del mercato concernenti i veicoli, i sistemi, i componenti, le entità tecniche indipendenti, le parti e gli accessori prodotti, indipendentemente dal fatto che tale persona sia o non sia direttamente coinvolta in tutte le fasi di progettazione e costruzione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica indipendente in questione; |
41) |
«rappresentante del costruttore» : la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che, debitamente nominata dal costruttore, lo rappresenta davanti all'autorità di omologazione o all'autorità di vigilanza del mercato e agisce in suo nome negli ambiti oggetto del presente regolamento; |
42) |
«importatore» : una persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che immette sul mercato un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica indipendente, una parte o un accessorio costruiti in un paese terzo; |
43) |
«distributore» : un concessionario o qualsiasi altra persona fisica o giuridica nella catena di fornitura, diversa dal costruttore o dall'importatore, che mette a disposizione sul mercato un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica indipendente, una parte o un accessorio; |
44) |
«operatore economico» : il costruttore, il rappresentante del costruttore, l'importatore o il distributore; |
45) |
«operatore indipendente» : una persona fisica o giuridica, diversa da un concessionario o da un riparatore autorizzato, coinvolta direttamente o indirettamente nella riparazione e manutenzione di veicoli, compresi riparatori, costruttori o distributori di utensili, apparecchiature per la riparazione o pezzi di ricambio, editori di informazioni tecniche, club automobilistici, addetti al soccorso stradale, addetti a servizi d'ispezione e di prova e alla formazione di installatori, costruttori e riparatori di equipaggiamenti per veicoli alimentati da carburanti alternativi; indica altresì i riparatori, i concessionari e i distributori autorizzati in seno al sistema di distribuzione di un certo costruttore di veicoli nella misura in cui forniscono servizi di riparazione e manutenzione di veicoli relativamente ai quali non sono membri del sistema di distribuzione del costruttore del veicolo; |
46) |
«riparatore autorizzato» : una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di riparazione e manutenzione di veicoli e opera nell'ambito del sistema di distribuzione del costruttore; |
47) |
«riparatore indipendente» : una persona fisica o giuridica che fornisce servizi di riparazione e manutenzione di veicoli e che non opera nell'ambito del sistema di distribuzione del costruttore; |
48) |
«informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo» : tutte le informazioni, successivi supplementi e modifiche compresi, che sono richieste per la diagnosi, la manutenzione e l'ispezione di un veicolo, la sua preparazione al controllo tecnico, la sua riparazione, riprogrammazione o reinizializzazione, o sono richieste per il supporto diagnostico a distanza del veicolo o per il montaggio su un veicolo di parti e accessori, e che sono fornite dal costruttore ai propri partner, concessionari e riparatori autorizzati o sono utilizzate dal costruttore a fini di riparazione o manutenzione; |
49) |
«informazioni diagnostiche di bordo (OBD) del veicolo» : le informazioni generate da un sistema che è a bordo di un veicolo o che è collegato a un motore ed è in grado di individuare un malfunzionamento ed eventualmente di segnalarne la comparsa mediante un sistema di allarme, di identificare la probabile zona di malfunzionamento mediante informazioni salvate nella memoria di un computer e di comunicare tali informazioni all'esterno; |
50) |
«immissione sul mercato» : la messa a disposizione per la prima volta nell'Unione di un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica indipendente, una parte o un accessorio; |
51) |
«messa a disposizione sul mercato» : la fornitura di un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica indipendente, una parte o un accessorio, a titolo oneroso o gratuito, affinché sia distribuito o usato sul mercato nel quadro di un'attività commerciale; |
52) |
«entrata in circolazione» : il primo uso nell'Unione, conforme allo scopo per cui è stato progettato, di un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica indipendente, una parte o un accessorio; |
53) |
«immatricolazione» : l'autorizzazione amministrativa all'entrata in circolazione di un veicolo omologato nel traffico stradale che comporta l'identificazione del veicolo e l'attribuzione al medesimo di un numero di serie, denominato numero di immatricolazione, a titolo permanente o temporaneo; |
54) |
«metodo di prova virtuale» : simulazioni al computer e calcoli atti a dimostrare che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente soddisfa le prescrizioni tecniche di un atto normativo elencato nell'allegato II senza ricorrere all'uso di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente reale; |
55) |
«prescrizioni alternative» : disposizioni amministrative e prescrizioni tecniche intese a garantire un livello di sicurezza funzionale, di tutela dell'ambiente e di sicurezza sul lavoro il più possibile equivalente a quello previsto da uno o più degli atti normativi elencati nell'allegato II; |
56) |
«valutazione in loco» : una verifica nei locali di un servizio tecnico o di uno dei suoi subappaltatori o una delle sue affiliate; |
57) |
«valutazione in loco di sorveglianza» : una valutazione in loco periodica di routine diversa dalla valutazione in loco svolta per la designazione iniziale del servizio tecnico o di uno dei suoi subappaltatori o una delle sue affiliate e da quella effettuata per il rinnovo della designazione; |
58) |
«data di costruzione del veicolo» : la data in cui è stata completata la costruzione di un veicolo conformemente all'omologazione ottenuta da tale costruttore. |
Articolo 4
Categorie di veicoli
Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti categorie di veicoli:
la categoria M comprende i veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di passeggeri e dei loro bagagli, ed è suddivisa in:
i) |
categoria M1 : veicoli a motore con non più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente e senza spazio per passeggeri in piedi, indipendentemente dal fatto che il numero di posti a sedere sia limitato al posto a sedere del conducente; |
ii) |
categoria M2 : veicoli a motore con più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente e con una massa massima non superiore a 5 tonnellate, indipendentemente dal fatto che tali veicoli a motore abbiano uno spazio per passeggeri in piedi; e |
iii) |
categoria M3 : veicoli a motore con più di otto posti a sedere oltre al posto a sedere del conducente e con una massa massima superiore a 5 tonnellate, indipendentemente dal fatto che tali veicoli a motore abbiano uno spazio per passeggeri in piedi; |
la categoria N comprende i veicoli a motore progettati e costruiti essenzialmente per il trasporto di merci ed è suddivisa in:
i) |
categoria N1 : veicoli a motore con una massa massima non superiore a 3,5 tonnellate; |
ii) |
categoria N2 : veicoli a motore con una massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 12 tonnellate; e |
iii) |
categoria N3 : veicoli a motore con una massa massima superiore a 12 tonnellate; |
la categoria O comprende i rimorchi ed è suddivisa in:
i) |
categoria O1 : rimorchi con una massa massima non superiore a 0,75 tonnellate; |
ii) |
categoria O2 : rimorchi con una massa massima superiore a 0,75 tonnellate ma non superiore a 3,5 tonnellate; |
iii) |
categoria O3 : rimorchi con una massa massima superiore a 3,5 tonnellate ma non superiore a 10 tonnellate; e |
iv) |
categoria O4 : rimorchi con una massa massima superiore a 10 tonnellate. |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 che modifichino l'allegato I in relazione ai tipi di veicoli e ai tipi di carrozzeria al fine di tenere conto del progresso tecnico.
CAPO II
OBBLIGHI GENERALI
Articolo 5
Prescrizioni tecniche
I veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti sono considerati non conformi al presente regolamento, in particolare, nei casi seguenti:
se divergono rispetto ai dati riportati nei certificati di omologazione UE e nei relativi allegati o ai dati descrittivi riportati nei verbali di prova più di quanto permesso dal pertinente atto normativo;
se i criteri di prestazione o i valori limite per la produzione in serie stabiliti nel pertinente atto normativo non sono soddisfatti in relazione a tutte le condizioni stabilite dal pertinente atto normativo;
se le informazioni fornite dal costruttore nella scheda informativa non sono riproducibili a tutte le condizioni previste dal pertinente atto normativo da parte delle autorità di omologazione, delle autorità di vigilanza del mercato o della Commissione.
Nella valutazione della conformità ai fini del presente paragrafo sono presi in considerazione soltanto i controlli, le prove, le ispezioni e le valutazioni condotti dalle autorità di omologazione, dalle autorità di vigilanza del mercato o dalla Commissione o per loro conto.
Articolo 6
Obblighi degli Stati membri
Tale notifica include il nome di tali autorità, il loro indirizzo (anche elettronico) e i loro settori di competenza. La Commissione pubblica sul proprio sito web un elenco e gli estremi delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato.
Gli Stati membri assicurano che le proprie autorità di omologazione e autorità di vigilanza del mercato si attengano a una rigorosa separazione dei ruoli e delle responsabilità e operino ciascuna in modo indipendente dalle altre. Tali autorità possono appartenere allo stesso organismo, purché le loro attività siano gestite autonomamente nel quadro di strutture separate.
In deroga al presente paragrafo, primo comma, gli Stati membri possono decidere di non autorizzare la circolazione su strada, l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione di veicoli che sono stati omologati conformemente al presente regolamento ma superano le dimensioni, i pesi e i carichi per asse armonizzati di cui all'allegato I della direttiva 96/53/CE del Consiglio ( 4 ).
Gli Stati membri interessati rendono pubblica una sintesi dei risultati degli esami e delle valutazioni periodici.
Gli Stati membri riferiscono alla Commissione e al forum in merito al modo in cui danno seguito alle raccomandazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5, emanate dal forum.
Gli Stati membri rendono pubblica una sintesi dei risultati degli esami e delle valutazioni periodici.
Gli Stati membri riferiscono alla Commissione e al forum in merito al modo in cui danno seguito alle raccomandazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 5, emanate dal forum.
Articolo 7
Obblighi delle autorità di omologazione
Le autorità di omologazione collaborano in modo efficace ed efficiente e si scambiano le informazioni pertinenti al loro ruolo e alle loro funzioni.
Articolo 8
Obblighi delle autorità di vigilanza del mercato
Nell'effettuare tali controlli, le autorità di vigilanza del mercato tengono conto:
dei principi consolidati di valutazione del rischio;
dei reclami motivati; e
di eventuali altre informazioni pertinenti, compresi le informazioni scambiate in seno al forum e i risultati delle prove pubblicati da terzi riconosciuti che rispettano le prescrizioni stabilite dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 10.
Ciascuna prova verifica la conformità con gli atti normativi applicabili elencati nell'allegato II.
Le autorità di vigilanza del mercato collaborano con gli operatori economici in merito ad interventi che potrebbero prevenire o ridurre i rischi causati da veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti che tali operatori hanno messo a disposizione sul mercato.
Articolo 9
Verifica della conformità da parte della Commissione
Le prove e le ispezioni sono effettuate, tra l'altro, tramite prove di laboratorio e su strada, sulla base di campioni statisticamente rilevanti, e sono integrate da controlli documentali.
Nell'effettuare tali prove e ispezioni, la Commissione tiene conto:
dei principi consolidati di valutazione del rischio;
dei reclami motivati; e
di eventuali altre informazioni pertinenti, compresi le informazioni scambiate in seno al forum, i risultati delle prove pubblicati da terzi riconosciuti che rispettano le prescrizioni stabilite negli atti di esecuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 10, le informazioni riguardanti le nuove tecnologie sul mercato e le relazioni risultanti dal telerilevamento stradale.
La Commissione può affidare l'esecuzione di prove o ispezioni a servizi tecnici, nel qual caso il servizio tecnico agisce a nome della Commissione. Qualora affidi l'esecuzione di prove o ispezioni a servizi tecnici ai fini del presente articolo, la Commissione assicura che il servizio tecnico utilizzato non sia lo stesso che ha eseguito la prova relativa all'omologazione originaria.
Tali prove e ispezioni possono essere effettuate:
su veicoli nuovi forniti dai costruttori o da altri operatori economici secondo quanto previsto al paragrafo 2;
su veicoli immatricolati, con l'accordo del titolare del certificato di immatricolazione del veicolo.
Gli Stati membri cooperano con la Commissione quando quest'ultima effettua le prove e le ispezioni.
Tali dati comprendono tutti i parametri e le impostazioni necessari per riprodurre in maniera precisa le condizioni di prova applicate al momento delle prove relative all'omologazione. La Commissione adotta atti di esecuzione che specifichino i dati che devono essere messi a disposizione, fatta salva la tutela di segreti commerciali e la protezione dei dati personali in conformità del diritto nazionale e dell'Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 83, paragrafo 2.
Qualora le prove e le ispezioni mettano in discussione la correttezza dell'omologazione stessa, la Commissione informa immediatamente l'autorità o le autorità di omologazione interessate nonché il forum.
La Commissione informa le pertinenti autorità di omologazione e autorità di vigilanza del mercato affinché adottino provvedimenti adeguati per avvisare gli utenti nell'Unione, entro un termine adeguato, di eventuali non conformità rilevate in relazione a un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente, al fine di prevenire o ridurre il rischio di infortunio o di altri danni.
La Commissione rende disponibile al pubblico un resoconto dei risultati ottenuti in esito alle prove di verifica della conformità da essa effettuate e trasmette i risultati agli Stati membri e al forum. Tale resoconto comprende i dettagli dei veicoli, dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti sottoposti a valutazione e l'identità del costruttore interessato, unitamente a una breve descrizione dei risultati, compresa la natura dell'eventuale non conformità.
Articolo 10
Valutazioni della Commissione
In deroga al primo comma, la valutazione di un'autorità di omologazione può avvenire con frequenza minore se la Commissione ritiene che la prima valutazione di tale autorità dimostri che le procedure poste in essere garantiscono l'applicazione efficace del presente regolamento, tenuto conto dell'oggetto e della portata delle omologazioni UE rilasciate.
Articolo 11
Forum per lo scambio di informazioni sull'applicazione
Il forum è composto da rappresentanti delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato nominati da ciascuno degli Stati membri.
Ogniqualvolta sia opportuno, possono essere invitati al forum in qualità di osservatori, in conformità del regolamento interno di cui al paragrafo 7 del presente articolo, i servizi tecnici, i terzi riconosciuti che rispettano le prescrizioni stabilite negli atti di esecuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 10, rappresentanti del Parlamento europeo, dell'industria, di altri operatori economici pertinenti nonché di soggetti interessati dei settori della sicurezza e dell'ambiente.
Le funzioni di consulenza del forum hanno quali obiettivi la promozione delle migliori pratiche per favorire l'interpretazione e l'attuazione uniformi del presente regolamento, lo scambio di informazioni riguardanti i problemi di applicazione, la cooperazione, in particolare per quanto concerne la valutazione, la designazione e il monitoraggio dei servizi tecnici, lo sviluppo di metodi e strumenti di lavoro, lo sviluppo di una procedura per lo scambio elettronico di informazioni e la valutazione di progetti di applicazione armonizzati e le sanzioni.
Il forum prende in considerazione:
le questioni relative all'interpretazione uniforme delle prescrizioni stabilite nel presente regolamento e negli atti normativi elencati nell'allegato II durante l'applicazione di tali prescrizioni;
i risultati delle attività relative all'omologazione e alla vigilanza del mercato svolte dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 8 e 9;
i risultati delle prove e delle ispezioni effettuate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 9;
le valutazioni effettuate dalla Commissione ai sensi dell'articolo 10;
i verbali di prova relativi a eventuali non conformità presentati da terzi riconosciuti che rispettano le prescrizioni stabilite dagli atti di esecuzione di cui all'articolo 13, paragrafo 10;
i risultati delle attività relative alla conformità della produzione svolte dalle autorità di omologazione ai sensi dell'articolo 31;
le informazioni presentate dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 6, sulle loro procedure per la valutazione, la designazione e la notifica dei servizi tecnici e per il loro monitoraggio;
le questioni di rilevanza generale per l'applicazione delle prescrizioni stabilite nel presente regolamento in relazione alla valutazione, alla designazione e al monitoraggio dei servizi tecnici ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 10, e dell'articolo 78, paragrafo 4;
le violazioni da parte degli operatori economici;
l'attuazione delle misure correttive o restrittive stabilite al capo XI;
la pianificazione, il coordinamento e i risultati delle attività di vigilanza del mercato;
le questioni relative all'accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo di cui al capo XIV e, in particolare, le questioni relative all'attuazione delle procedure a norma dell'articolo 65.
Quando esprime un parere o formula una raccomandazione, il forum si adopera per raggiungere un consenso. Qualora non sia possibile raggiungere un consenso, il forum esprime il suo parere o formula le sue raccomandazioni a maggioranza semplice degli Stati membri. Ciascuno Stato membro dispone di un voto. Gli Stati membri con posizioni divergenti possono chiedere che le loro posizioni e le relative motivazioni siano riportate nel parere o nelle raccomandazioni del forum.
Articolo 12
Scambi di dati online
La Commissione e gli Stati membri utilizzano il sistema d'informazione rapida (RAPEX) istituito ai sensi della direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 ) e il sistema di informazione e comunicazione per la vigilanza del mercato (ICSMS) istituito ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 per la vigilanza del mercato, i richiami e altre attività pertinenti tra le autorità di sorveglianza del mercato, gli Stati membri e la Commissione.
A partire dal 5 luglio 2026 gli Stati membri rendono accessibili al pubblico le informazioni contenute nel certificato di conformità, ad esclusione dei numeri di identificazione dei veicoli, nel sistema comune sicuro di trasmissione elettronica sotto forma di dati strutturati in formato elettronico ai sensi dell'articolo 37.
La Commissione adotta atti di esecuzione volti a definire il formato delle informazioni di cui al primo e secondo comma del presente paragrafo e i criteri per l'accesso del pubblico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 83, paragrafo 2.
La Commissione adotta atti di esecuzione volti a definire il formato delle informazioni di cui al primo comma del presente paragrafo e i criteri per l'accesso del pubblico. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 83, paragrafo 2.
Articolo 13
Obblighi generali dei costruttori
Nel caso di un'omologazione in più fasi, i costruttori sono responsabili anche dell'omologazione e della conformità della produzione dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti che hanno aggiunto nella fase di completamento del veicolo. I costruttori che modificano componenti, sistemi o entità tecniche indipendenti già omologati in fasi precedenti sono responsabili dell'omologazione e della conformità della produzione dei componenti, dei sistemi e delle entità tecniche indipendenti modificati. I costruttori della fase precedente forniscono ai costruttori della fase successiva informazioni in merito a qualsiasi variazione che possa influire sull'omologazione di un componente, di un sistema o di un'entità tecnica indipendente o sull'omologazione globale di un tipo di veicolo. Tali informazioni sono fornite non appena sia stata rilasciata la nuova estensione dell'omologazione globale di un tipo di veicolo e al più tardi alla data di inizio della costruzione del veicolo incompleto.
I costruttori tengono un registro di tali reclami comprendente, per ciascuno di essi, una descrizione del problema e i dettagli necessari a individuare con precisione il tipo interessato di veicolo, sistema, componente, entità tecnica indipendente, parte o accessorio e, in caso di reclami motivati, ne tengono informati i propri distributori e importatori.
Ai fini del primo comma del presente paragrafo, la Commissione adotta atti di esecuzione che specifichino i dati che devono essere messi a disposizione gratuitamente nonché le prescrizioni che i terzi devono rispettare per dimostrare il loro legittimo interesse nei settori della sicurezza pubblica o la protezione ambientale nonché il loro ricorso a impianti di prova adeguati. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 83, paragrafo 2.
Articolo 14
Obblighi dei costruttori in caso di veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti e accessori non conformi o che presentano un grave rischio
Il costruttore informa immediatamente l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione, specificando nel dettaglio la non conformità e le misure adottate.
I costruttori del veicolo tengono a disposizione delle autorità di omologazione una copia dei certificati di conformità di cui all'articolo 36 per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di costruzione del veicolo.
I costruttori, su richiesta motivata di un'autorità nazionale, collaborano con tale autorità in merito a qualsiasi provvedimento adottato in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 per eliminare i rischi presentati dal veicolo, dal sistema, dal componente, dall'entità tecnica indipendente, dalla parte o dall'accessorio che hanno messo a disposizione sul mercato.
Articolo 15
Obblighi dei rappresentanti del costruttore
Il rappresentante del costruttore esegue i compiti specificati nel mandato ricevuto dal costruttore. Il mandato stipula, almeno, che il rappresentante:
abbia accesso al certificato di omologazione UE e ai relativi allegati di cui all'articolo 28, paragrafo 1, e al certificato di conformità in una delle lingue ufficiali dell'Unione; tale documentazione è tenuta a disposizione delle autorità di omologazione e delle autorità di vigilanza del mercato per un periodo di 10 anni dopo il termine di validità dell'omologazione UE di un veicolo e per un periodo di 5 anni dopo il termine di validità dell'omologazione UE di un sistema, di un componente o di un'entità tecnica indipendente;
fornisca a un'autorità di omologazione, su richiesta motivata di quest'ultima, tutte le informazioni, la documentazione ed eventuali altre specifiche tecniche, compreso l'accesso a software e algoritmi, necessarie a dimostrare la conformità della produzione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente;
collabori con le autorità di omologazione o le autorità di vigilanza del mercato, su loro richiesta, in merito a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i gravi rischi presentati dai veicoli, dai sistemi, dai componenti, dalle entità tecniche indipendenti, dalle parti o dagli accessori che rientrano nel mandato;
informi immediatamente il costruttore in merito ai reclami e alle segnalazioni relative a rischi, presunti incidenti o questioni di non conformità attinenti ai veicoli, ai sistemi, ai componenti, alle entità tecniche indipendenti, alle parti o agli accessori che rientrano nel mandato;
abbia il diritto di porre fine al mandato senza penale se il costruttore agisce in contrasto con gli obblighi che gli derivano dal presente regolamento.
Le informazioni da fornire specificano almeno:
la data di cessazione del mandato;
la data fino alla quale il rappresentante uscente può figurare nelle informazioni fornite dal costruttore, compreso il materiale promozionale;
il trasferimento dei documenti, compresi gli aspetti relativi alla riservatezza e i diritti di proprietà;
l'obbligo per il rappresentante del costruttore uscente di trasmettere al costruttore o al nuovo rappresentante del costruttore, dopo la fine del proprio mandato, qualsiasi reclamo o segnalazione di rischi e presunti incidenti relativi a veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o accessori per i quali il rappresentante del costruttore uscente era stato designato come rappresentante del costruttore.
Articolo 16
Obblighi degli importatori
Per i veicoli, l'importatore si accerta che siano accompagnati dal certificato di conformità prescritto.
Articolo 17
Obblighi degli importatori in caso di veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o accessori non conformi o che presentano un grave rischio
Gli importatori informano altresì le autorità di omologazione e le autorità di vigilanza del mercato in merito a qualsiasi azione intrapresa e forniscono, in particolare, i dettagli relativi al grave rischio e a qualsiasi misura adottata dal costruttore.
Gli importatori collaborano con l'autorità nazionale, su richiesta motivata di quest'ultima, in merito a qualsiasi provvedimento adottato in conformità dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008 per eliminare i rischi presentati dal veicolo, dal sistema, dal componente, dall'entità tecnica indipendente, dalla parte o dall'accessorio che hanno messo a disposizione sul mercato.
Articolo 18
Obblighi dei distributori
Articolo 19
Obblighi dei distributori in caso di veicoli, sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti e accessori non conformi o che presentano un grave rischio
I distributori li informano altresì delle azioni intraprese e forniscono i dettagli relativi a qualsiasi misura adottata dal costruttore.
Articolo 20
Casi in cui gli obblighi dei costruttori si applicano agli importatori e ai distributori
Un importatore o un distributore è considerato un costruttore ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del costruttore ai sensi degli articoli 8, 13 e 14 nei seguenti casi:
qualora metta a disposizione sul mercato o sia responsabile dell'entrata in circolazione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente con il proprio nome o marchio commerciale oppure qualora modifichi un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente in modo da comprometterne la conformità alle prescrizioni applicabili; o
qualora metta a disposizione sul mercato o sia responsabile dell'entrata in circolazione di un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente sulla base di un'omologazione UN rilasciata a un costruttore al di fuori dell'Unione e non sia possibile individuare alcun rappresentante del costruttore nel territorio dell'Unione.
Articolo 21
Identificazione degli operatori economici
Su richiesta di un'autorità di omologazione o di un'autorità di vigilanza del mercato, per un periodo di 10 anni dopo l'immissione sul mercato di un veicolo e per un periodo di 5 anni dopo l'immissione sul mercato di un sistema, un componente, un'entità tecnica indipendente, una parte o un accessorio, gli operatori economici forniscono informazioni sui seguenti elementi:
l'identità di ogni operatore economico che abbia fornito loro un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica indipendente, una parte o un accessorio;
l'identità di ogni operatore economico cui abbiano fornito un veicolo, un sistema, un componente, un'entità tecnica indipendente, una parte o un accessorio.
CAPO III
PROCEDURE DI OMOLOGAZIONE UE
Articolo 22
Procedure di omologazione UE
Per chiedere l'omologazione globale di un tipo di veicolo, il costruttore può scegliere una delle seguenti procedure:
omologazione a tappe;
omologazione in un'unica tappa;
omologazione mista.
Inoltre, il costruttore può scegliere un'omologazione in più fasi per un veicolo incompleto o completato.
L'omologazione in più fasi si applica anche ai veicoli completi trasformati o modificati da un altro costruttore successivamente al loro completamento.
Articolo 23
Domanda di omologazione UE
Non è possibile presentare in un altro Stato membro una nuova domanda per lo stesso tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente se:
un'autorità di omologazione ha rifiutato di rilasciare un'omologazione del tipo in questione;
un'autorità di omologazione ha revocato l'omologazione del tipo in questione; oppure
il costruttore ha revocato la domanda di omologazione del tipo in questione.
L'autorità di omologazione respinge la domanda di omologazione per una designazione di tipo diversa o per una modifica relativa a una precedente domanda se le variazioni non sono sufficienti per costituire un nuovo tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente.
La domanda di omologazione UE di un tipo particolare di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente comprende una dichiarazione in cui il costruttore certifica, conformemente al paragrafo 2, secondo comma, che:
non ha presentato domanda di omologazione UE per lo stesso tipo presso altre autorità di omologazione, né altre autorità di omologazione hanno rilasciato al costruttore tale omologazione;
nessuna autorità di omologazione ha rifiutato di rilasciare un'omologazione del tipo in questione;
nessuna autorità di omologazione ha revocato l'omologazione del tipo in questione; e
non ha revocato la domanda di omologazione per il tipo in questione.
Articolo 24
Fascicolo informativo
Il fascicolo informativo include quanto segue:
una scheda informativa, conformemente al modello stabilito negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 4, per l'omologazione in un'unica tappa o l'omologazione globale di un tipo di veicolo mista o per l'omologazione globale di un tipo di veicolo a tappe oppure, in caso di omologazione di un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente, in conformità dell'atto normativo pertinente elencato nell'allegato II;
tutti i dati, i disegni, le fotografie e le altre informazioni pertinenti;
per i veicoli, l'indicazione della procedura o delle procedure scelte conformemente all'articolo 22, paragrafo 1;
ogni ulteriore informazione richiesta dall'autorità di omologazione nell'ambito della procedura di omologazione UE.
Articolo 25
Informazioni supplementari da fornire unitamente alla domanda di omologazione UE
In caso di omologazione di un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente a norma degli atti normativi elencati nell'allegato II, l'autorità di omologazione ha accesso al fascicolo informativo e, se del caso, ai certificati di omologazione UE e ai relativi allegati fino alla data in cui l'omologazione globale di un tipo di veicolo è rilasciata o rifiutata.
Per i sistemi per i quali non è stato presentato alcun certificato di omologazione UE o certificato di omologazione UN, la domanda è corredata, oltre che del fascicolo informativo di cui all'articolo 24, delle informazioni richieste per l'omologazione di tali sistemi durante la fase di omologazione del veicolo e di un verbale di prova in luogo del certificato di omologazione UE o del certificato di omologazione UN.
Una domanda di omologazione in più fasi è corredata delle seguenti informazioni:
nella prima fase, delle parti del fascicolo informativo e dei certificati di omologazione UE, dei certificati di omologazione UN o, se del caso, dei verbali di prova riguardanti lo stato di completamento del veicolo base;
nella seconda fase e nelle fasi successive, delle parti del fascicolo informativo e dei certificati di omologazione UE o dei certificati di omologazione UN riguardanti lo stadio di completamento corrente, unitamente a una copia del certificato di omologazione globale UE rilasciato nel precedente stadio di costruzione, oltre a un elenco completo delle variazioni o delle aggiunte che il costruttore ha apportato al veicolo.
Le informazioni di cui al presente paragrafo sono comunicate in conformità dell'articolo 24, paragrafo 3.
L'autorità di omologazione e i servizi tecnici possono anche chiedere al costruttore di fornire documentazione o ulteriori informazioni necessarie per consentire all'autorità di omologazione o ai servizi tecnici di sviluppare una comprensione adeguata dei sistemi, compresi il processo di sviluppo e la concezione del sistema nonché le funzioni del software e degli algoritmi necessari per verificare la conformità alle prescrizioni del presente regolamento, al fine di decidere quali prove siano necessarie e di agevolare l'esecuzione di tali prove.
CAPO IV
APPLICAZIONE DELLE PROCEDURE DI OMOLOGAZIONE UE
Articolo 26
Disposizioni generali sull'applicazione delle procedure di omologazione UE
L'autorità di omologazione che riceve una domanda conformemente all'articolo 23 rilascia un'omologazione UE solo dopo aver verificato tutti i seguenti elementi:
le disposizioni relative alla conformità della produzione di cui all'articolo 31;
l'avvenuta presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 23, paragrafo 3;
la conformità del tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente alle prescrizioni applicabili;
nel caso di omologazioni globali di un tipo di veicolo secondo la procedura di omologazione a tappe, la procedura di omologazione mista o la procedura di omologazione in più fasi, l'autorità di omologazione verifica, a norma dell'articolo 22, paragrafo 4, che i sistemi, i componenti e le entità tecniche indipendenti siano oggetto di omologazioni distinte e valide rilasciate conformemente alle prescrizioni applicabili al momento del rilascio dell'omologazione globale di un tipo di veicolo.
Per tenere conto degli sviluppi normativi e tecnologici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 volti a modificare gli allegati III e IX aggiornandone le procedure riguardo all'omologazione UE e all'omologazione in più fasi.
Il fascicolo di omologazione può essere conservato su supporto elettronico. Contiene un indice che indica chiaramente tutte le pagine e il formato di ciascun documento e che riporta in ordine cronologico ogni modifica dell'omologazione UE.
L'autorità di omologazione tiene il fascicolo di omologazione a disposizione per un periodo di 10 anni dopo il termine di validità dell'omologazione UE in questione.
L'autorità di omologazione chiede alle autorità di omologazione che hanno rilasciato l'omologazione per i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti di agire a norma dell'articolo 54, paragrafo 2.
Articolo 27
Notifica delle omologazioni UE rilasciate, modificate, rifiutate e revocate
Articolo 28
Certificato di omologazione UE
Il certificato di omologazione UE contiene i seguenti allegati:
il fascicolo di omologazione di cui all'articolo 26, paragrafo 4;
i verbali di prova di cui all'articolo 30 in caso di omologazione di un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente oppure la scheda dei risultati delle prove in caso di omologazione globale di un tipo di veicolo;
in caso di omologazione globale di un tipo di veicolo, il nome e il facsimile della firma della persona o delle persone autorizzate a firmare i certificati di conformità e una dichiarazione relativa alle loro mansioni nella società;
in caso di omologazione globale di un tipo di veicolo, un facsimile compilato del certificato di conformità del tipo di veicolo.
Per ciascun tipo di veicolo, sistema, componente ed entità tecnica indipendente, l'autorità di omologazione:
completa tutte le sezioni pertinenti del certificato di omologazione UE, compresi gli allegati;
compila l'indice del fascicolo di omologazione di cui all'articolo 26, paragrafo 4;
rilascia immediatamente al costruttore il certificato di omologazione UE completato i suoi allegati.
Articolo 29
Disposizioni specifiche relative alle omologazioni UE di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti
In questi casi, il certificato di omologazione UE specifica le eventuali limitazioni d'uso del componente o dell'entità tecnica indipendente e indica le condizioni particolari per il montaggio di tale componente o entità tecnica indipendente su un veicolo.
In caso di montaggio di tale componente o entità tecnica indipendente su un veicolo, l'autorità di omologazione verifica, al momento dell'omologazione del veicolo, che il componente o l'entità tecnica indipendente sia conforme a tutte le limitazioni applicabili relative all'uso o alle condizioni di montaggio.
Articolo 30
Prove prescritte per l'omologazione UE
Articolo 31
Disposizioni relative alla conformità della produzione
Conformemente all'allegato IV, l'autorità di omologazione adotta le misure necessarie per effettuare tali controlli o prove con la frequenza stabilita negli atti normativi elencati nell'allegato II oppure, qualora detti atti non specifichino una frequenza, almeno una volta ogni tre anni.
Per accertare che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente sia conforme al tipo omologato, l'autorità di omologazione o i servizi tecnici:
qualora le procedure di prova stabilite nei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato II prevedano un intervallo di valori, fissano i valori in maniera casuale all'interno di detto intervallo quando eseguono controlli o prove; e
hanno accesso al software, agli algoritmi, alla documentazione e a qualsiasi altra informazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4.
Articolo 32
Diritti
Gli Stati membri assicurano la disponibilità di risorse sufficienti a coprire i costi delle attività di vigilanza del mercato. Fatto salvo il diritto nazionale, è possibile recuperare tali costi tramite diritti riscossi dagli Stati membri in cui i veicoli sono immessi sul mercato.
CAPO V
MODIFICHE E VALIDITÀ DELLE OMOLOGAZIONI UE
Articolo 33
Disposizioni generali sulle modifiche delle omologazioni UE
L'autorità di omologazione decide se tale variazione richiede una modifica, sotto forma di revisione o estensione dell'omologazione UE, in conformità dell'articolo 34, oppure se è necessaria una nuova omologazione UE.
Articolo 34
Revisioni ed estensioni delle omologazioni UE
In tal caso, l'autorità di omologazione rilascia senza indugio le pagine del fascicolo di omologazione debitamente rivedute, indicando chiaramente su ciascuna di esse la natura della variazione e la data di nuovo rilascio, oppure rilascia una versione aggiornata consolidata del fascicolo di omologazione corredata di una descrizione particolareggiata delle variazioni.
Una modifica è considerata «estensione» quando l'autorità di omologazione ritiene che i dati contenuti nel fascicolo di omologazione siano cambiati e si verifica uno dei casi seguenti:
sono necessarie ulteriori ispezioni o prove per verificare se le prescrizioni su cui si basava l'omologazione esistente UE siano ancora soddisfatte;
qualsivoglia informazione contenuta nel certificato di omologazione UE, ad eccezione degli allegati, è cambiata; o
nuove prescrizioni previste dagli atti normativi elencati nell'allegato II diventano applicabili al tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente omologato.
In caso di estensione, l'autorità di omologazione rilascia senza indugio un certificato di omologazione UE aggiornato, contrassegnato da un numero di estensione progressivo corrispondente al numero di estensioni successive già concesse. Tale certificato di omologazione riporta chiaramente il motivo dell'estensione, le date di nuovo rilascio e, se del caso, il periodo di validità.
Articolo 35
Cessazione della validità
Ove l'autorità di omologazione effettui la verifica di cui al presente paragrafo, primo comma, non è necessario ripetere le prove di cui all'articolo 30.
La validità dell'omologazione UE cessa in ciascuno dei casi seguenti:
quando nuove prescrizioni applicabili al tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente omologato diventano obbligatorie per la messa a disposizione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione e non è possibile estendere l'omologazione UE per i motivi di cui all'articolo 34, paragrafo 2, lettera c);
quando a seguito della verifica effettuata a norma del paragrafo 1 del presente articolo si stabilisce che il veicolo non è conforme a tutti gli atti normativi pertinenti al tipo in questione;
se la produzione di veicoli in conformità al tipo di veicolo omologato cessa definitivamente e volontariamente, il che si considera avvenuto ove non sia stato prodotto alcun veicolo del tipo interessato nei due anni precedenti; tale omologazione mantiene tuttavia la sua validità ai fini dell'immatricolazione o dell'entrata in circolazione nella misura in cui non si applichi la lettera a) del presente paragrafo;
se l'omologazione è stata revocata a norma dell'articolo 31, paragrafo 7;
se la validità del certificato di omologazione scade a causa di una limitazione di cui all'articolo 39, paragrafo 6;
se è stato appurato che l'omologazione si basa su dichiarazioni mendaci o risultati delle prove falsificati o se sono stati tenuti nascosti dati che avrebbero comportato il rifiuto del rilascio dell'omologazione.
Entro un mese dal ricevimento della notifica di cui al primo comma, l'autorità di omologazione che ha rilasciato l'omologazione UE del tipo di veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente ne informa le autorità di omologazione degli altri Stati membri.
Nel caso dei veicoli, la comunicazione di cui al primo comma del presente paragrafo precisa la data di costruzione e il numero di identificazione del veicolo («VIN»), quale definito all'articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) n. 19/2011 della Commissione ( 6 ), dell'ultimo veicolo prodotto.
CAPO VI
CERTIFICATO DI CONFORMITÀ E MARCATURA
Articolo 36
Certificato di conformità in formato cartaceo
Il certificato di conformità in formato cartaceo descrive le principali caratteristiche del veicolo e le sue prestazioni tecniche in termini concreti. Il certificato di conformità in formato cartaceo include la data di costruzione del veicolo. Il certificato di conformità in formato cartaceo è concepito in modo da non poter essere falsificato.
Il certificato di conformità in formato cartaceo è rilasciato gratuitamente all'acquirente insieme al veicolo. Il rilascio del certificato non può essere subordinato a una richiesta esplicita o alla presentazione di ulteriori informazioni al costruttore.
La Commissione adotta atti di esecuzione relativi al certificato di conformità in formato cartaceo in cui siano definiti, in particolare:
il modello del certificato di conformità;
gli elementi di sicurezza volti a prevenire la falsificazione del certificato di conformità; e
la specifica relativa alle modalità di firma del certificato di conformità.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 83, paragrafo 2. Il primo di tali atti di esecuzione è adottato prima del 1o settembre 2020.
Articolo 37
Certificato di conformità in formato elettronico
Tenuto conto dei dati che è necessario fornire nel certificato di conformità in formato cartaceo, la Commissione adotta atti di esecuzione relativi ai certificati di conformità sotto forma di dati strutturati in formato elettronico in cui siano definiti, in particolare:
il formato e la struttura di base degli elementi di dati dei certificati di conformità in formato elettronico e i messaggi utilizzati nello scambio;
le prescrizioni minime per lo scambio sicuro di dati, incluse la prevenzione della corruzione e dell'abuso dei dati, e misure volte a garantire l'autenticità dei dati elettronici, come l'utilizzo di una firma digitale;
le modalità di scambio dei dati del certificato di conformità in formato elettronico;
le prescrizioni minime per l'identificatore unico specifico di un veicolo e per la forma delle informazioni destinate all'acquirente in conformità del paragrafo 5;
l'accesso in sola lettura di cui al paragrafo 5;
le esenzioni per i costruttori di particolari categorie di veicoli e tipi di veicoli prodotti in piccole serie.
Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 83, paragrafo 2. Il primo di tali atti di esecuzione è adottato prima del 1o settembre 2020.
Articolo 38
Targhetta regolamentare e targhette aggiuntive del costruttore, marcature e marchio di omologazione di componenti ed entità tecniche indipendenti
Se tale marchio di omologazione non è richiesto, il costruttore appone sul componente o sull'entità tecnica indipendente almeno la sua denominazione o il suo marchio commerciale e il numero del tipo o un numero di identificazione.
CAPO VII
NUOVE TECNOLOGIE O NUOVE CONCEZIONI
Articolo 39
Deroghe per nuove tecnologie o nuove concezioni
L'autorità di omologazione rilascia l'omologazione UE di cui al paragrafo 1 se tutte le seguenti condizioni sono soddisfatte:
la domanda di omologazione UE indica i motivi per cui le nuove tecnologie o le nuove concezioni rendono i veicoli, i sistemi, i componenti o le entità tecniche indipendenti incompatibili con uno o più atti normativi elencati nell'allegato II;
la domanda di omologazione UE descrive le implicazioni per la sicurezza e l'ambiente della nuova tecnologia o della nuova concezione e le misure adottate per garantire un livello di sicurezza e di tutela dell'ambiente almeno equivalente a quello assicurato dalle prescrizioni alle quali si chiede di derogare;
sono presentati descrizioni e risultati delle prove in grado di dimostrare che la condizione di cui alla lettera b) è soddisfatta.
La Commissione adotta atti di esecuzione per decidere se concedere l'autorizzazione di cui al primo comma del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 83, paragrafo 2.
La natura provvisoria e la validità territoriale limitata dell'omologazione UE risultano evidenti dall'intestazione del certificato di omologazione UE e del certificato di conformità.
Tuttavia, i veicoli costruiti in conformità all'omologazione UE provvisoria prima della cessazione della sua validità possono essere immessi sul mercato, immatricolati o entrare in circolazione negli Stati membri che hanno accettato l'omologazione UE provvisoria a norma del paragrafo 5.
Articolo 40
Adeguamento successivo di atti normativi
Se la deroga ai sensi dell'articolo 39 riguarda un regolamento UN, la Commissione propone di modificarlo secondo la procedura applicabile a norma dell'accordo del 1958 riveduto.
CAPO VIII
VEICOLI PRODOTTI IN PICCOLE SERIE
Articolo 41
Omologazione UE di veicoli prodotti in piccole serie
Articolo 42
Omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccole serie
Articolo 43
Validità di un'omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccole serie
L'autorità nazionale dell'altro Stato membro autorizza l'immissione sul mercato, l'immatricolazione o l'entrata in circolazione di tale veicolo, a meno che non abbia fondati motivi per ritenere che le prescrizioni tecniche nazionali in base alle quali il tipo di veicolo è stato omologato non siano equivalenti alle proprie.
CAPO IX
OMOLOGAZIONI INDIVIDUALI
Articolo 44
Omologazioni individuali UE
Il presente capo non si applica ai veicoli incompleti.
Articolo 45
Omologazioni individuali nazionali
Articolo 46
Validità delle omologazioni individuali nazionali
Articolo 47
Disposizioni specifiche
CAPO X
MESSA A DISPOSIZIONE SUL MERCATO, IMMATRICOLAZIONE O ENTRATA IN CIRCOLAZIONE
Articolo 48
Messa a disposizione sul mercato, immatricolazione o entrata in circolazione di veicoli diversi dai veicoli di fine serie
L'immatricolazione e l'entrata in circolazione di veicoli incompleti possono essere rifiutate fintantoché i veicoli rimangono incompleti. L'immatricolazione e l'entrata in circolazione di veicoli incompleti non sono utilizzate per eludere l'applicazione dell'articolo 49.
Articolo 49
Messa a disposizione sul mercato, immatricolazione o entrata in circolazione di veicoli di fine serie
Il primo comma si applica soltanto ai veicoli all'interno del territorio dell'Unione che erano oggetto di un'omologazione UE valida al momento della loro produzione e che non erano stati immatricolati o fatti entrare in circolazione prima della cessazione della validità di tale omologazione UE.
Gli Stati membri interessati decidono, entro 3 mesi dal ricevimento della domanda, se tali veicoli possano essere immatricolati o entrare in circolazione nel loro territorio e, in caso positivo, il numero di tali veicoli.
Articolo 50
Messa a disposizione sul mercato o entrata in circolazione di componenti ed entità tecniche indipendenti
CAPO XI
CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA
Articolo 51
Valutazione nazionale relativa ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti che si suppone presentino gravi rischi o non conformità
Qualora, sulla base delle proprie attività di vigilanza del mercato, sulla base di informazioni fornite da un'autorità di omologazione o da un costruttore o sulla base di reclami, le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano ragioni sufficienti per ritenere che un veicolo, un sistema, un componente o un'entità tecnica indipendente comporti un grave rischio per la salute o la sicurezza delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente regolamento, o non sia conforme alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, valutano il veicolo, il sistema, il componente o l'entità tecnica indipendente in questione in relazione alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento. Gli operatori economici interessati e le autorità di omologazione competenti collaborano pienamente con le autorità di vigilanza del mercato, anche attraverso la trasmissione dei risultati di tutti i controlli e tutte le prove pertinenti effettuati ai sensi dell'articolo 31.
Alla valutazione del rischio del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica indipendente interessata si applica l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Articolo 52
Procedure nazionali applicabili ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti che presentano gravi rischi o non conformità
Gli operatori economici, in conformità degli obblighi indicati agli articoli da 13 a 21, garantiscono l'adozione di tutte le misure correttive appropriate in relazione alla totalità dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti in questione che hanno immesso sul mercato, hanno immatricolato o sono entrati in circolazione nell'Unione.
Alle misure restrittive di cui al presente paragrafo, primo comma, si applica l'articolo 21 del regolamento (CE) n. 765/2008.
Articolo 53
Misure correttive e restrittive a livello dell'Unione
Le informazioni fornite includono tutti i dettagli disponibili, in particolare i dati necessari all'identificazione del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica indipendente in questione, l'origine degli stessi, la natura della presunta non conformità e del rischio connesso, la natura e la durata delle misure correttive e restrittive nazionali adottate nonché le argomentazioni addotte dall'operatore economico interessato.
Lo Stato membro che prenda misure correttive o restrittive indica inoltre se il rischio o la non conformità sono dovuti alle cause seguenti:
il mancato rispetto, da parte del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica indipendente, delle prescrizioni relative alla salute o alla sicurezza delle persone, alla tutela dell'ambiente o ad altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente regolamento; o
carenze nei pertinenti atti normativi elencati nell'allegato II.
Sulla base della consultazione di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione adotta atti di esecuzione per decidere in merito alle misure correttive o restrittive armonizzate a livello di Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 83, paragrafo 2.
La Commissione comunica immediatamente la decisione di cui al secondo comma all'operatore economico o agli operatori economici interessati. Gli Stati membri attuano tali atti senza indugio e ne informano la Commissione.
Se la Commissione ritiene che una misura nazionale notificata sia ingiustificata, lo Stato membro in questione revoca o adegua la misura in conformità della decisione della Commissione di cui al secondo comma.
Sulla base della consultazione di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione adotta atti di esecuzione per decidere in merito alle misure correttive o restrittive interessate a livello di Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 83, paragrafo 2.
La Commissione comunica immediatamente la decisione di cui al secondo comma all'operatore economico o agli operatori economici interessati. Gli Stati membri attuano tali atti senza indugio e ne informano la Commissione.
Se il rischio o la non conformità sono imputati a carenze negli atti normativi elencati all'allegato II, la Commissione propone misure appropriate come segue:
se si tratta di atti giuridici dell'Unione, la Commissione propone le modifiche necessarie degli atti interessati;
se si tratta di regolamenti UN, la Commissione propone i progetti di modifica necessari dei regolamenti UN in questione secondo la procedura applicabile a norma dell'accordo del 1958 riveduto.
Articolo 54
Omologazione UE non conforme
La Commissione comunica immediatamente la decisione di cui al primo comma agli operatori economici interessati. Gli Stati membri attuano tali atti senza indugio e ne informano la Commissione.
Sulla base delle consultazioni di cui al primo comma del presente paragrafo, la Commissione adotta un atto di esecuzione per decidere in merito al rifiuto del riconoscimento dell'omologazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 83, paragrafo 2.
Articolo 55
Immissione sul mercato ed entrata in circolazione di parti o accessori che possono comportare un grave rischio per il corretto funzionamento di sistemi essenziali
Tali prescrizioni possono essere basate sugli atti normativi elencati nell'allegato II o possono consistere in un confronto tra le prestazioni ambientali o di sicurezza delle parti o gli accessori e le prestazioni ambientali o di sicurezza delle parti o degli accessori originali, secondo i casi. In ogni caso, le prescrizioni garantiscono che le parti o gli accessori non compromettano il funzionamento dei sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per le sue prestazioni ambientali.
Per tener conto degli sviluppi normativi e tecnici, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 82 volti a modificare l'allegato VI redigendo e aggiornando l'elenco delle parti o degli accessori sulla base di una valutazione di quanto segue:
in che misura esista un grave rischio per la sicurezza o per le prestazioni ambientali dei veicoli muniti delle parti o degli accessori in questione;
quale sia il possibile effetto sui consumatori e sui costruttori di parti e accessori per il servizio postvendita dell'eventuale autorizzazione delle parti o degli accessori a norma dell'articolo 56, paragrafo 1.
Ai fini del presente articolo, con «parti o accessori originali» s'intendono parti o accessori costruiti secondo le specifiche e le norme di produzione fornite dal costruttore del veicolo per l'assemblaggio del veicolo in questione.
Articolo 56
Prescrizioni riguardanti le parti o gli accessori che possono comportare un grave rischio per il corretto funzionamento di sistemi essenziali
L'autorità di omologazione autorizza l'immissione sul mercato e l'entrata in circolazione delle parti o degli accessori qualora constati, tenendo conto del verbale di prova di cui al paragrafo 1 del presente articolo e di altri elementi probanti, che le parti o gli accessori in questione sono conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 55, paragrafo 3.
L'autorità di omologazione rilascia senza indugio al costruttore un certificato di autorizzazione.
La Commissione adotta atti di esecuzione che stabiliscano il modello e il sistema di numerazione per il certificato di autorizzazione di cui al terzo comma del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 83, paragrafo 2.
Il costruttore garantisce che le parti o gli accessori siano prodotti e continuino a essere prodotti alle condizioni alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione.
L'autorità di omologazione, qualora ritenga che le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione non siano più soddisfatte, chiede al costruttore di adottare i provvedimenti necessari ad assicurare che le parti o gli accessori siano resi conformi. Se necessario, revoca l'autorizzazione.
CAPO XII
REGOLAMENTI INTERNAZIONALI
Articolo 57
Regolamenti UN prescritti ai fini dell'omologazione UE
Tali atti delegati precisano le date a partire da cui il regolamento UN o le relative modifiche devono essere obbligatori e comprende disposizioni transitorie, se del caso e se applicabile ai fini dell'omologazione UE, della prima immatricolazione ed entrata in circolazione dei veicoli e della messa a disposizione sul mercato di sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti.
Articolo 58
Equivalenza dei regolamenti UN ai fini dell'omologazione UE
CAPO XIII
COMUNICAZIONE DI INFORMAZIONI TECNICHE
Articolo 59
Informazioni destinate agli utilizzatori
Articolo 60
Informazioni destinate ai costruttori
I costruttori di veicoli possono imporre ai costruttori di sistemi, componenti, entità tecniche indipendenti, parti o accessori un accordo vincolante per proteggere la riservatezza delle informazioni che non sono di dominio pubblico, comprese quelle riguardanti i diritti di proprietà intellettuale.
CAPO XIV
ACCESSO ALLE INFORMAZIONI OBD DEL VEICOLO E ALLE INFORMAZIONI SULLA RIPARAZIONE E LA MANUTENZIONE DEL VEICOLO
Articolo 61
Obblighi del costruttore di fornire le informazioni OBD del veicolo e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo
I costruttori forniscono un sistema standardizzato, sicuro e a distanza per consentire ai riparatori indipendenti di realizzare operazioni che comportano l'accesso al sistema di sicurezza del veicolo.
Le informazioni OBD del veicolo e le informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo sono messe a disposizione sui siti web dei costruttori in un formato standardizzato o, nel caso ciò non sia possibile a causa della loro natura, in un altro formato adeguato. Gli operatori indipendenti diversi dai riparatori hanno inoltre accesso alle informazioni in un formato leggibile a macchina trattabile elettronicamente tramite strumenti informatici e software comunemente reperibili che consenta loro di svolgere i compiti associati alla loro attività nella catena di fornitura postvendita.
Tuttavia, nei casi seguenti è sufficiente che il costruttore fornisca le informazioni necessarie in modo rapido e facilmente accessibile quando un operatore indipendente ne fa richiesta:
per i tipi di veicoli che hanno ottenuto un'omologazione nazionale di veicoli prodotti in piccole serie di cui all'articolo 42;
per i veicoli per uso speciale;
per i tipi di veicoli delle categorie O1 e O2 che non utilizzano strumenti diagnostici o una comunicazione fisica o senza fili con la centralina o le centraline di controllo a bordo ai fini della diagnosi o riprogrammazione dei veicoli;
per la fase finale dell'omologazione nell'ambito di una procedura di omologazione in più fasi quando la fase finale riguarda solo la carrozzeria che non contiene sistemi di controllo elettronico del veicolo e tutti i sistemi di controllo elettronico del veicolo base rimangono invariati.
I costruttori mettono a disposizione sui propri siti web eventuali successivi supplementi e modifiche delle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo nello stesso momento in cui li rendono accessibili ai riparatori autorizzati.
Articolo 62
Obblighi nei confronti dei titolari di più omologazioni
Articolo 63
Spese di accesso alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione dei veicoli
Oltre a un accesso basato sulla durata, i costruttori possono offrire un accesso a transazione, per il quale il canone è fissato per transazione e non in funzione della durata dell'accesso.
Se il costruttore offre entrambi i sistemi di accesso, i riparatori indipendenti scelgono i sistemi di accesso, che possono basarsi sulla durata o sulla transazione.
Articolo 64
Prova del rispetto degli obblighi in materia di informazioni OBD del veicolo e di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo
Articolo 65
Rispetto degli obblighi relativi all'accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo
Tali provvedimenti possono comprendere la revoca o la sospensione dell'omologazione, l'irrogazione di sanzioni o altre misure adottate a norma dell'articolo 84.
Articolo 66
Forum sull'accesso alle informazioni relative ai veicoli
Il Forum sull'accesso alle informazioni relative ai veicoli esercita le sue attività in conformità dell'allegato X del presente regolamento.
La Commissione può decidere di mantenere riservate le discussioni e le risultanze del Forum sull'accesso alle informazioni relative ai veicoli.
CAPO XV
VALUTAZIONE, DESIGNAZIONE, NOTIFICA E MONITORAGGIO DEI SERVIZI TECNICI
Articolo 67
Autorità di omologazione responsabile dei servizi tecnici
Le valutazioni inter pares riguardano le valutazioni che sono state svolte dalle autorità di omologazione sulla totalità o su parte delle operazioni dei servizi tecnici in conformità dell'articolo 73, paragrafo 4, comprese la competenza del personale, la correttezza della metodologia di prova e d'ispezione e la correttezza dei risultati delle prove in base a una serie definita di atti normativi elencati nell'allegato II, parte I.
Le attività relative alla valutazione e al monitoraggio dei servizi tecnici che si occupano solo di omologazioni individuali nazionali rilasciate in conformità dell'articolo 45 o di omologazioni nazionali di veicoli prodotti in piccole serie rilasciate in conformità dell'articolo 42 sono esentate dalle valutazioni inter pares.
Le valutazioni di servizi tecnici accreditati da parte delle autorità di omologazione sono esentate dalle valutazioni inter pares.
La Commissione può adottare atti di esecuzione che definiscano il modello per la fornitura di informazioni sulle procedure degli Stati membri di cui al primo comma del presente paragrafo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 83, paragrafo 2.
La Commissione può decidere di partecipare al gruppo di valutazione inter pares sulla base di un'analisi della valutazione dei rischi.
La valutazione inter pares è condotta sotto la responsabilità dell'autorità di omologazione soggetta a valutazione e comprende una visita ai locali di un servizio tecnico selezionato a discrezione del gruppo di valutazione inter pares.
Le autorità di omologazione che non sono sottoposte a valutazione inter pares in conformità dell'articolo 67, paragrafo 3, non partecipano ad alcuna delle attività connesse al gruppo di valutazione inter pares.
Articolo 68
Designazione dei servizi tecnici
Le autorità di omologazione designano servizi tecnici per una o più delle seguenti categorie di attività a seconda della loro sfera di competenza:
categoria A: prove previste nel presente regolamento e negli atti normativi elencati nell'allegato II che i servizi tecnici eseguono presso strutture proprie;
categoria B: supervisione delle prove, che comprende la preparazione delle prove, previste nel presente regolamento e negli atti normativi elencati nell'allegato II, quando tali prove sono eseguite presso il costruttore o presso terzi;
categoria C: valutazione e monitoraggio su base regolare delle procedure del costruttore per controllare la conformità della produzione;
categoria D: supervisione o esecuzione di prove o ispezioni volte a controllare la conformità della produzione.
Articolo 69
Indipendenza dei servizi tecnici
Si può considerare che un organismo o un ente appartenente a un'associazione di categoria o a una federazione professionale che rappresenti imprese coinvolte nella progettazione, nella costruzione, nella fornitura o nella manutenzione dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti che valuta, sottopone a prova o ispeziona soddisfi le prescrizioni di cui al primo comma, purché la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interessi siano dimostrate all'autorità di omologazione dello Stato membro interessato.
Articolo 70
Competenza dei servizi tecnici
Un servizio tecnico è in grado di svolgere tutte le attività per le quali chiede di essere designato in conformità all'articolo 68, paragrafo 1. Esso dimostra all'autorità di omologazione o all'organismo nazionale di accreditamento che effettua la valutazione o il monitoraggio di tale servizio tecnico di soddisfare tutte le condizioni seguenti:
il suo personale possiede le competenze appropriate, le conoscenze tecniche specifiche, la formazione professionale e un'esperienza sufficiente e adeguata per svolgere le attività per le quali chiede di essere designato;
possiede le descrizioni delle procedure utili per lo svolgimento delle attività per le quali chiede di essere designato, tenuto debitamente conto del grado di complessità della tecnologia del veicolo, del sistema, del componente o dell'entità tecnica indipendente in questione e della natura seriale o di massa del processo produttivo. Il servizio tecnico dimostra la trasparenza e la riproducibilità di tali procedure;
dispone dei mezzi necessari per svolgere le mansioni connesse alla categoria o alle categorie di attività per le quali chiede di essere designato e ha accesso a tutti gli impianti o le attrezzature occorrenti.
Articolo 71
Affiliate e subappaltatori dei servizi tecnici
Articolo 72
Servizio tecnico interno del costruttore
Un servizio tecnico interno di cui al paragrafo 1 rispetta le seguenti prescrizioni:
è stato accreditato da un organismo nazionale di accreditamento ed è conforme alle prescrizioni stabilite nell'allegato III, appendici 1 e 2;
è identificabile, al pari del relativo personale, per quanto concerne l'organizzazione e dispone, all'interno dell'impresa del costruttore di cui fa parte, di metodi di comunicazione tali da garantirne e dimostrarne l'imparzialità all'autorità di omologazione e all'organismo nazionale di accreditamento pertinente;
né il servizio tecnico interno né il suo personale sono impegnati in attività che possano essere in conflitto con la loro indipendenza o la loro integrità nell'ambito dello svolgimento delle attività per le quali il servizio tecnico interno è stato designato;
fornisce i suoi servizi solo all'impresa del costruttore di cui fa parte.
Articolo 73
Valutazione e designazione dei servizi tecnici
Se il servizio tecnico chiede di essere designato in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui è stabilito, uno dei rappresentanti del gruppo di valutazione congiunta proviene dall'autorità di omologazione dello Stato membro in cui è stabilito, a meno che tale autorità di omologazione decida di non partecipare al gruppo di valutazione congiunta.
Il gruppo di valutazione congiunta partecipa alla valutazione del servizio tecnico candidato, compresa la valutazione in loco. L'autorità di omologazione designante dello Stato membro in cui il servizio tecnico candidato ha chiesto di essere designato presta al gruppo di valutazione congiunta tutta l'assistenza necessaria e concede loro accesso tempestivo a tutta la documentazione necessaria per valutare il servizio tecnico candidato.
Articolo 74
Notifica alla Commissione riguardante la designazione dei servizi tecnici
Tali notifiche avvengono prima che il servizio tecnico designato interessato svolga qualsivoglia attività di cui all'articolo 68, paragrafo 1.
Articolo 75
Modifiche e rinnovo delle designazioni dei servizi tecnici
L'autorità di omologazione notifica immediatamente alla Commissione e alle autorità di omologazione degli altri Stati membri qualsiasi limitazione, sospensione o revoca di una designazione.
La Commissione aggiorna di conseguenza l'elenco di cui all'articolo 74, paragrafo 3.
Entro 2 mesi dalla comunicazione delle modifiche della designazione, l'autorità di omologazione presenta una relazione sulla non conformità alla Commissione e alle altre autorità di omologazione. Ove necessario per garantire la sicurezza dei veicoli, dei sistemi, dei componenti o delle entità tecniche indipendenti già immessi sul mercato, l'autorità di omologazione designante richiede alle autorità di omologazione interessate di sospendere o revocare, entro un termine ragionevole, i certificati di omologazione UE rilasciati indebitamente.
Le estensioni della portata della designazione di un servizio tecnico unicamente per gli atti normativi elencati nell'allegato II possono essere effettuate in conformità delle procedure stabilite all'allegato III, appendice 2, e previa notifica di cui all'articolo 74.
Articolo 76
Monitoraggio dei servizi tecnici
Il primo comma del presente paragrafo non si applica alle attività dei servizi tecnici che sono monitorati da organismi di accreditamento a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, al fine di garantire la conformità alle prescrizioni stabilite agli articoli da 68 a 72, agli articoli 80 e 81 e all'allegato III, appendice 2.
I servizi tecnici forniscono, su richiesta, tutte le informazioni e i documenti pertinenti necessari per consentire all'autorità di omologazione designante o all'organismo nazionale di accreditamento di verificare la conformità a tali prescrizioni.
I servizi tecnici informano senza indugio l'autorità di omologazione designante o l'organismo nazionale di accreditamento in merito a qualsiasi cambiamento, in particolare concernente il loro personale, gli impianti, le affiliate o i subappaltatori, che possa influire sulla conformità alle prescrizioni di cui agli articoli da 68 a 72, agli articoli 80 e 81 e all'allegato III, appendice 2, o sulla loro capacità di svolgere le mansioni di valutazione della conformità relative ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle entità tecniche indipendenti per cui sono stati designati.
Quando tale autorità di omologazione riconosce un motivo legittimo, ne informa la Commissione.
La Commissione consulta senza indugio gli Stati membri. Sulla base di tale consultazione, la Commissione adotta atti di esecuzione per decidere se il motivo legittimo sia giustificato oppure no. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 83, paragrafo 2.
Il servizio tecnico e l'autorità di omologazione designante possono chiedere che le informazioni trasmesse all'autorità di omologazione di un altro Stato membro o alla Commissione siano considerate riservate.
Entro 2 mesi dal completamento della valutazione del servizio tecnico, ogni Stato membro riferisce alla Commissione e agli altri Stati membri in merito alle proprie attività di monitoraggio. Tali relazioni contengono una sintesi della valutazione, che è resa accessibile al pubblico.
Articolo 77
Contestazione della competenza dei servizi tecnici
La Commissione indaga sulle responsabilità del servizio tecnico nel caso in cui sia dimostrato o vi siano giustificati motivi per ritenere che sia stata rilasciata un'omologazione sulla base di dati falsi, che i risultati delle prove siano stati falsificati o che siano stati tenuti nascosti dati o specifiche tecniche che avrebbero comportato il rifiuto del rilascio dell'omologazione.
La Commissione chiede a tale Stato membro di adottare misure restrittive, comprese, ove necessario, la limitazione, la sospensione o la revoca della designazione.
Se uno Stato membro non adotta le necessarie misure restrittive, la Commissione può adottare atti di esecuzione per decidere di limitare, sospendere o revocare la designazione del servizio tecnico in questione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all'articolo 83, paragrafo 2. La Commissione notifica tali atti di esecuzione allo Stato membro interessato e aggiorna di conseguenza le informazioni pubblicate di cui all'articolo 74, paragrafo 3.
Articolo 78
Scambio di informazioni sulla valutazione, la designazione e il monitoraggio dei servizi tecnici
Lo scambio di informazioni è coordinato dal forum.
Articolo 79
Cooperazione con gli organismi nazionali di accreditamento
Articolo 80
Obblighi operativi dei servizi tecnici
I servizi tecnici in ogni momento:
consentono alla propria autorità di omologazione designante di presenziare alle loro attività all'atto delle prove ai fini dell'omologazione; e
su richiesta, forniscono alla propria autorità di omologazione designante informazioni sulle categorie di attività per le quali sono stati designati.
Articolo 81
Obblighi di informazione dei servizi tecnici
I servizi tecnici informano l'autorità di omologazione designante in merito a:
qualsiasi non conformità riscontrata che possa comportare il rifiuto, la limitazione, la sospensione o la revoca di un certificato di omologazione;
qualsiasi circostanza che influisca sulla portata e sulle condizioni della loro designazione;
eventuali richieste di informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza del mercato in relazione alle proprie attività.
CAPO XVI
POTERI DELEGATI E COMPETENZE DI ESECUZIONE
Articolo 82
Esercizio della delega
Articolo 83
Procedura di comitato
Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.
CAPO XVII
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 84
Sanzioni
I tipi di violazioni da parte degli operatori economici e dei servizi tecnici soggetti a sanzioni sono almeno i seguenti:
rilascio di dichiarazioni mendaci durante le procedure di omologazione o l'imposizione di misure correttive o restrittive a norma del capo XI;
falsificazione dei risultati delle prove di omologazione o della vigilanza del mercato;
mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero condurre al richiamo di veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti o al rifiuto o alla revoca del certificato di omologazione UE;
non conformità, da parte dei servizi tecnici, alle prescrizioni concernenti la loro designazione.
Oltre ai tipi di violazioni di cui al paragrafo 2, sono soggetti a sanzioni almeno anche i seguenti tipi di violazioni da parte degli operatori economici:
rifiuto di dare accesso a informazioni;
messa a disposizione sul mercato di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti soggetti a omologazione senza tale omologazione oppure falsificazione di documenti, certificati di conformità, targhette regolamentari o marchi di omologazione a tale scopo.
Articolo 85
Sanzioni amministrative a sostegno di misure correttive e restrittive a livello di Unione
Le sanzioni amministrative irrogate dalla Commissione non si aggiungono alle sanzioni imposte dagli Stati membri a norma dell'articolo 84 per la stessa violazione. Le sanzioni amministrative irrogate dalla Commissione non superano i 30 000 EUR per veicolo, sistema, componente o entità tecnica indipendente non conforme.
La Commissione può non avviare, ricominciare ex novo o proseguire procedimenti nei confronti di operatori economici ai sensi del presente articolo per violazioni del presente regolamento per le quali gli operatori economici interessati sono stati sanzionati o dichiarati non responsabili in conformità dell'articolo 84 in forza di una precedente decisione non più impugnabile.
Gli atti delegati di cui al paragrafo 2 rispettano i seguenti principi:
la procedura della Commissione rispetta il diritto a una buona amministrazione, in particolare il diritto di essere ascoltati e il diritto di accedere al fascicolo nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e dei segreti commerciali;
nel calcolare la sanzione amministrativa appropriata la Commissione si ispira ai principi di effettività, proporzionalità e dissuasività, tenendo in considerazione, se del caso, la gravità e gli effetti della violazione, la buona fede dell'operatore economico, il suo grado di diligenza e di cooperazione, la ripetizione, la frequenza o la durata della violazione, nonché precedenti sanzioni irrogate nei confronti dello stesso operatore economico;
le sanzioni amministrative sono riscosse, senza indebito ritardo, fissando termini per il pagamento e, se del caso, prevedendo anche la possibilità di dilazionare i pagamenti in più rate e in più periodi.
Articolo 86
Modifiche del regolamento (CE) n. 715/2007
Il regolamento (CE) n. 715/2007 è così modificato:
il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6)»;
all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
all'articolo 3, i punti 14 e 15 sono soppressi;
il capo III è soppresso;
all'articolo 13, paragrafo 2, la lettera e) è soppressa.
Articolo 87
Modifiche del regolamento (CE) n. 595/2009
Il regolamento (CE) n. 595/2009 è così modificato:
il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e che modifica il regolamento (CE) n. 715/2007 e la direttiva 2007/46/CE e che abroga le direttive 80/1269/CEE, 2005/55/CE e 2005/78/CE»;
all'articolo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Il presente regolamento stabilisce inoltre regole per la conformità in servizio di veicoli e motori, la durabilità dei dispositivi di controllo dell'inquinamento, i sistemi diagnostici di bordo (OBD) del veicolo e la misura del consumo di combustibile e di emissioni di CO2.»;
all'articolo 3, i punti 11) e 13) sono soppressi;
l'articolo 6 è soppresso;
all'articolo 11, paragrafo 2, la lettera e) è soppressa.
Articolo 88
Abrogazione della direttiva 2007/46/CE
La direttiva 2007/46/CE è abrogata a decorrere dal 1o settembre 2020.
I riferimenti alla direttiva 2007/46/CE si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato XI, punto 3, del presente regolamento.
Articolo 89
Disposizioni transitorie
La designazione dei servizi tecnici già designati prima del 4 luglio 2018 è rinnovata entro il 5 luglio 2022 laddove tali servizi tecnici siano conformi alle pertinenti prescrizioni del presente regolamento.
La validità delle designazioni dei servizi tecnici effettuate prima del 4 luglio 2018 scade al più tardi il 5 luglio 2022.
Articolo 90
Relazioni
Articolo 91
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica dal 1o settembre 2020.
Tuttavia, a partire dal 5 luglio 2020, le autorità nazionali non rifiutano il rilascio dell'omologazione UE o dell'omologazione nazionale di un nuovo tipo di veicolo, né vietano l'immatricolazione, l'immissione sul mercato o l'entrata in circolazione di un nuovo veicolo qualora il veicolo in questione sia conforme al presente regolamento, se un costruttore lo richiede.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ELENCO DEGLI ALLEGATI
Allegato I |
Definizioni generali, criteri di classificazione dei veicoli, tipi di veicoli e tipi di carrozzeria |
Appendice 1: |
Procedura per verificare se un veicolo può essere classificato come veicolo fuoristrada |
Appendice 2: |
Cifre usate per integrare i codici da utilizzare per identificare i diversi tipi di carrozzeria |
Allegato II |
Prescrizioni per l'omologazione UE di veicoli, sistemi, componenti o entità tecniche indipendenti |
Parte I |
Atti normativi per l'omologazione UE di veicoli prodotti in serie illimitata |
Appendice 1: |
Atti normativi per l'omologazione UE dei veicoli prodotti in piccole serie a norma dell'articolo 41 |
Appendice 2: |
Requisiti per l'omologazione UE individuale di un veicolo a norma dell'articolo 44 |
Parte II |
Elenco di regolamenti UN riconosciuti come alternativi alle direttive o ai regolamenti di cui alla parte I |
Parte III |
Elenco degli atti normativi che fissano le prescrizioni per l'omologazione UE dei veicoli per uso speciale |
Appendice 1: |
Autocaravan — Ambulanze — Autofunebri |
Appendice 2: |
Veicoli blindati |
Appendice 3: |
Veicoli con accesso per sedie a rotelle |
Appendice 4: |
Altri veicoli per uso speciale (inclusi gruppo speciale, veicoli predisposti per attrezzature intercambiabili e caravan) |
Appendice 5: |
Gru mobili |
Appendice 6: |
Veicoli per trasporto eccezionale |
Allegato III |
Procedure da seguire per l'omologazione UE |
Appendice 1: |
Norme alle quali devono conformarsi i servizi tecnici di cui all'articolo 68 |
Appendice 2: |
Procedura per la valutazione dei servizi tecnici |
Allegato IV |
Procedure relative alla conformità della produzione |
Allegato V |
Limiti applicabili alle piccole serie e ai veicoli di fine serie |
Allegato VI |
Elenco di parti o accessori che possono comportare un grave rischio per il corretto funzionamento di sistemi essenziali per la sicurezza del veicolo o per le sue prestazioni ambientali, delle prescrizioni relative alle prestazioni di tali parti e accessori, delle procedure di prova appropriate e delle disposizioni in materia di marcatura e imballaggio |
Allegato VII |
Atti normativi per i quali un costruttore può essere designato come servizio tecnico |
Appendice: |
Designazione di un servizio tecnico interno di un costruttore come servizio tecnico e subappalti |
Allegato VIII |
Condizioni per l'utilizzo dei metodi di prova virtuali da parte di un costruttore o un servizio tecnico |
Appendice 1: |
Condizioni generali per l'utilizzo dei metodi di prova virtuale |
Appendice 2: |
Condizioni particolari per l'utilizzo dei metodi di prova virtuale |
Appendice 3: |
Processo di convalida |
Allegato IX |
Procedure da seguire per l'omologazione in più fasi |
Appendice: |
Modello della targhetta supplementare del costruttore |
Allegato X |
Accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo |
Appendice 1: |
Certificato del costruttore relativo all'accesso alle informazioni OBD del veicolo e alle informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo |
Appendice 2: |
Informazioni OBD del veicolo |
Allegato XI |
Tavola di concordanza |
ALLEGATO I
DEFINIZIONI GENERALI, CRITERI DI CLASSIFICAZIONE DEI VEICOLI, TIPI DI VEICOLI E TIPI DI CARROZZERIA
INTRODUZIONE
Definizioni e disposizioni generali
1. Definizioni
1.1. |
«Posto a sedere» : qualsiasi spazio in grado di alloggiare una persona seduta il cui ingombro è pari almeno a:
a)
il manichino uomo adulto del 50o percentile, nel caso del conducente;
b)
il manichino donna adulta del 5o percentile, in tutti gli altri casi. |
1.2. |
«Sedile» : una struttura, completa di rivestimento, che può essere parte integrante o meno della struttura del veicolo, destinata ad alloggiare una persona seduta. Il termine «sedile» comprende sia i sedili singoli, sia i sedili a panchina, nonché i sedili pieghevoli e i sedili amovibili. |
1.3. |
«Merci» : essenzialmente qualsiasi cosa mobile. Il termine «merci» comprende prodotti sfusi, manufatti, liquidi, animali vivi, vegetali e carichi indivisibili. |
1.4. |
«Massa massima» : la «massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile». |
2. Disposizioni generali
2.1. Numero di posti a sedere
2.1.1. |
Le prescrizioni riguardanti il numero di posti a sedere si applicano ai sedili progettati per essere utilizzati mentre il veicolo è in marcia. |
2.1.2. |
Esse non si applicano ai sedili destinati ad essere utilizzati quando il veicolo è fermo e che sono chiaramente indicati agli utenti con un pittogramma o un cartello accompagnati da un testo appropriato. |
2.1.3. |
Le seguenti prescrizioni si applicano al conteggio dei posti a sedere:
a)
ciascun sedile singolo conta come un posto a sedere;
b)
nel caso di un sedile a panchina, qualsiasi spazio largo almeno 400 mm, misurato a livello del cuscino del sedile, conta come un posto a sedere. Questa condizione non impedisce al costruttore di usare le disposizioni generali di cui al punto 1.1;
c)
tuttavia, uno spazio così come indicato alla lettera b), non conta come un posto a sedere se:
i)
le caratteristiche del sedile a panchina impediscono al manichino di sedersi in modo naturale - ad esempio: presenza di un bracciolo portaoggetti, zona priva di imbottitura o cucitura interna che interrompe la superficie nominale del sedile;
ii)
le caratteristiche del pavimento situato immediatamente davanti al posto a sedere presunto impediscono ai piedi del manichino di posizionarsi in modo naturale (ad esempio per la presenza di un tunnel). |
2.1.4. |
Per quanto riguarda i veicoli che rientrano nell'ambito di applicazione dei regolamenti UN n. 66 e n. 107, le dimensioni di cui al punto 2.1.3, lettera b), vanno allineate allo spazio minimo richiesto per una persona in riferimento alle diverse classi di veicoli. |
2.1.5. |
Quando su un veicolo sono presenti gli ancoraggi per un sedile amovibile, tale sedile va contato per determinare il numero di posti a sedere. |
2.1.6. |
Una zona destinata a una sedia a rotelle occupata va considerata come un posto a sedere.
|
2.2. Massa massima
2.2.1. |
Nel caso di una motrice per semirimorchio, la massa massima da considerare ai fini della classificazione del veicolo deve comprendere la massa massima del semirimorchio sostenuta dalla ralla. |
2.2.2. |
Nel caso di un veicolo a motore in grado di trainare un rimorchio ad asse centrale o un rimorchio a timone rigido, la massa massima da considerare ai fini della classificazione del veicolo a motore deve comprendere la massa massima trasferita al veicolo trattore dal dispositivo di traino. |
2.2.3. |
Nel caso di un semirimorchio, di un rimorchio ad asse centrale e di un rimorchio a timone rigido, la massa massima da considerare ai fini della classificazione del veicolo deve corrispondere alla massa massima trasmessa al suolo dalle ruote di un asse o di un gruppo di assi quando il semirimorchio o il rimorchio è agganciato al veicolo trattore. |
2.2.4. |
Nel caso di un carrello «dolly»: la massa massima da considerare ai fini della classificazione del veicolo deve comprendere la massa massima del semirimorchio sostenuta dalla ralla. |
2.3. Accessori speciali
2.3.1. |
I veicoli muniti essenzialmente di impianti fissi quali macchinari o apparecchiature vanno considerati di categoria N od O. |
2.4. Unità
2.4.1. |
Salvo diversa indicazione, qualsiasi unità di misura e il relativo simbolo devono soddisfare la direttiva 80/181/CEE del Consiglio ( 8 ). |
3. Classificazione in categorie di veicoli
3.1. |
Il costruttore è responsabile della classificazione di un tipo di veicolo in una categoria specifica. A tal fine, tutti i criteri pertinenti descritti nel presente allegato vanno rispettati. |
3.2. |
L'autorità di omologazione può richiedere al costruttore ulteriori informazioni pertinenti allo scopo di dimostrare che un tipo di veicolo deve essere classificato come veicolo per uso speciale nel gruppo speciale («codice SG»). |
PARTE A
Criteri per la classificazione dei veicoli
1. Categorie di veicoli
Ai fini dell'omologazione UE e dell'omologazione nazionale nonché dell'omologazione individuale UE e dell'omologazione individuale nazionale dei veicoli, questi ultimi devono essere classificati in conformità della classificazione di cui all'articolo 4.
L'omologazione può essere rilasciata solo per le categorie di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
2. Sottocategorie di veicoli
2.1. Veicoli fuoristrada
«Veicolo fuoristrada» (off-road vehicle – ORV)» :
un veicolo della categoria M o N con caratteristiche tecniche specifiche che ne consentono l'uso al di fuori dei percorsi stradali usuali.
Per queste categorie di veicoli si deve aggiungere la lettera «G» quale suffisso alla lettera e al numero identificativi della categoria di veicolo.
I criteri di sottoclassificazione dei veicoli quali «ORV» sono riportati nel punto 4 della presente parte.
2.2. Veicoli per uso speciale (special purpose vehicle – SPV)
2.2.1. |
Per i veicoli incompleti destinati a rientrare nella sottocategoria SPV, si deve aggiungere la lettera «S» quale suffisso alla lettera e al numero identificativi della categoria di veicolo. I diversi tipi di veicoli per uso speciale sono definiti ed elencati al punto 5. |
2.3. Veicoli fuoristrada per uso speciale
2.3.1. |
«Veicolo fuoristrada per uso speciale» (ORV-SPV) : un veicolo della categoria M o N con le caratteristiche tecniche specifiche di cui ai punti 2.1 e 2.2. Per queste categorie di veicoli si deve aggiungere la lettera «G» quale suffisso alla lettera e al numero identificativi della categoria di veicolo. Inoltre, per i veicoli incompleti destinati a rientrare nella sottocategoria SPV, si deve aggiungere la lettera «S» quale secondo suffisso. |
3. Criteri per la classificazione dei veicoli nella categoria N
3.1. |
La classificazione di un tipo di veicolo nella categoria N deve basarsi sulle caratteristiche tecniche del veicolo di cui ai punti da 3.2 a 3.6. |
3.2. |
In linea di massima, i vani in cui si trovano tutti i posti a sedere devono essere completamente separati dalla zona di carico. |
3.3. |
In deroga alle prescrizioni di cui al punto 3.2, persone e merci possono essere trasportate nello stesso vano a condizione che la zona di carico sia munita di dispositivi di fissaggio progettati per proteggere le persone trasportate dallo spostamento del carico durante la marcia, anche in caso di brusche frenate e sterzate. |
3.4. |
I dispositivi di fissaggio/di ancoraggio destinati a mantenere fermo il carico come richiesto al punto 3.3 e i dispositivi di separazione destinati ai veicoli fino a 7,5 tonnellate devono essere progettati a norma delle disposizioni delle sezioni 3 e 4 della norma internazionale ISO 27956:2009 «Road vehicles — Securing of cargo in delivery vans — Requirements and test methods».
|
3.5. |
Il numero di posti a sedere escluso il posto a sedere del conducente non deve essere superiore a:
a)
6 nel caso di veicoli della categoria N1;
b)
8 nel caso di veicoli della categoria N2 o N3. |
3.6. |
La capacità di trasporto merci dei veicoli deve essere pari o superiore alla capacità di trasporto passeggeri espressa in kg.
|
3.7. |
Le prescrizioni di cui ai punti da 3.2 a 3.6 vanno soddisfatte per tutte le varianti e per tutte le versioni che rientrano nel tipo di veicolo. |
3.8. |
Criteri per la classificazione dei veicoli nella categoria N1.
|
4. Criteri per la sottoclassificazione dei veicoli quali veicoli fuoristrada
4.1. |
I veicoli M1 o N1 vanno sottoclassificati quali veicoli fuoristrada se soddisfano tutte le prescrizioni a seguire:
a)
almeno un asse anteriore e un asse posteriore sono progettati per essere simultaneamente motori, indipendentemente dalla possibilità di disinnestare la motricità di un asse;
b)
sono muniti di almeno un meccanismo di bloccaggio del differenziale o di un meccanismo avente effetto analogo;
c)
possono percorrere una pendenza di almeno il 25 % senza rimorchio;
d)
soddisfano cinque delle sei prescrizioni a seguire:
i)
avere un angolo d'attacco di almeno 25 gradi;
ii)
avere un angolo di uscita di almeno 20 gradi;
iii)
avere un angolo di rampa di almeno 20 gradi;
iv)
avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse anteriore di almeno 180 mm;
v)
avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse posteriore di almeno 180 mm;
vi)
avere un'altezza libera dal suolo tra gli assi di almeno 200 mm. |
4.2. |
I veicoli delle categorie M2, N2 o M3 la cui massa massima non supera le 12 tonnellate vanno sottoclassificati quali veicoli fuoristrada, se soddisfano la prescrizione di cui alla lettera a) o le prescrizioni di cui a entrambe le lettere b) e c):
a)
tutti i loro assi sono simultaneamente motori, indipendentemente dalla possibilità di disinnestare la motricità di uno o più assi;
b)
i)
almeno un asse anteriore e un asse posteriore sono progettati per essere simultaneamente motori, indipendentemente dalla possibilità di disinnestare la motricità di un asse;
ii)
sono muniti di almeno un meccanismo di bloccaggio del differenziale o di un meccanismo avente il medesimo effetto;
iii)
possono percorrere una pendenza del 25 % senza rimorchio;
c)
soddisfano almeno cinque delle sei prescrizioni a seguire, se la loro massa massima non supera le 7,5 tonnellate, e almeno quattro, se la loro massa massima supera le 7,5 tonnellate:
i)
avere un angolo d'attacco di almeno 25 gradi;
ii)
avere un angolo di uscita di almeno 25 gradi;
iii)
avere un angolo di rampa di almeno 25 gradi;
iv)
avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse anteriore di almeno 250 mm;
v)
avere un'altezza libera dal suolo tra gli assi di almeno 300 mm;
vi)
avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse posteriore di almeno 250 mm. |
4.3. |
I veicoli delle categorie M3 o N3 la cui massa massima supera le 12 tonnellate vanno sottoclassificati quali veicoli fuoristrada se soddisfano o la prescrizione di cui alla lettera a) o le prescrizioni di cui a entrambe le lettere b) e c):
a)
tutti i loro assi sono simultaneamente motori, indipendentemente dalla possibilità di disinnestare la motricità di uno o più assi;
b)
i)
almeno la metà degli assi (o due assi su tre nel caso di un veicolo a tre assi e tre assi nel caso di un veicolo a cinque assi) sono progettati per essere simultaneamente motori, indipendentemente dalla possibilità di disinnestare la motricità di un asse;
ii)
sono muniti di almeno un meccanismo di bloccaggio del differenziale o di un meccanismo avente effetto analogo;
iii)
possono percorrere una pendenza del 25 % senza rimorchio;
c)
soddisfano almeno quattro delle sei prescrizioni a seguire:
i)
avere un angolo d'attacco di almeno 25 gradi;
ii)
avere un angolo di uscita di almeno 25 gradi;
iii)
avere un angolo di rampa di almeno 25 gradi;
iv)
avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse anteriore di almeno 250 mm;
v)
avere un'altezza libera dal suolo tra gli assi di almeno 300 mm;
vi)
avere un'altezza libera dal suolo sotto l'asse posteriore di almeno 250 mm. |
4.4. |
La procedura di controllo della conformità secondo le prescrizioni geometriche di cui alla presente parte è descritta nell'appendice 1. |
4.5. |
Le prescrizioni di cui al punto 4.1, lettera a), al punto 4.2, lettere a) e b), e al punto 4.3, lettere a) e b), relative alla motricità simultanea degli assi, sono considerate soddisfatte se è soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
a)
la trasmissione della potenza di trazione a tutti gli assi è effettuata unicamente mediante mezzi meccanici che forniscono trazione in condizioni di fuoristrada pesanti; o
b)
ciascuna delle ruote dell'asse in questione è azionata da un motore elettrico o idraulico individuale. Se gli assi conformi alle prescrizioni di cui al punto 4.1, lettera a), al punto 4.2, lettere a) e b), e al punto 4.3, lettere a) e b), riguardanti la motricità simultanea degli assi non sono azionati unicamente mediante mezzi meccanici, la propulsione delle singole ruote deve essere progettata per il funzionamento su fuoristrada pesanti. In tal caso, occorre garantire che almeno il 75 % della potenza di trazione totale possa essere trasmesso alla ruota in questione quando le condizioni di trazione nelle altre ruote non consentono di trasmettere correttamente la potenza di trazione attraverso tali ruote. Il sistema di trazione ausiliario di cui al punto 4.5, lettera b), non deve permettere di disattivare automaticamente la potenza di trazione fino a quando il veicolo non raggiunge il 75 % della velocità massima di progetto del veicolo o 65 km/h. |
5. Veicoli per uso speciale
|
Nome |
Codice |
Definizione |
5.1. |
Camper |
SA |
Un veicolo della categoria M con vano abitabile contenente almeno le seguenti attrezzature: a) posti a sedere e tavolo; b) cuccette eventualmente ottenute ribaltando i sedili; c) impianti di cottura; d) armadi o ripostigli. Queste attrezzature devono essere fisse. Tuttavia, il tavolo può essere di tipo amovibile. |
5.2. |
Veicolo blindato |
SB |
Un veicolo destinato alla protezione delle persone o delle merci trasportate, con carrozzeria a prova di proiettile. |
5.3. |
Ambulanza |
SC |
Un veicolo della categoria M adibito al trasporto di feriti o ammalati e dotato di apposite attrezzature speciali. |
5.4. |
Autofunebre |
SD |
Un veicolo della categoria M adibito al trasporto delle salme e dotato di apposite attrezzature speciali. |
5.5. |
Veicolo con accesso per sedie a rotelle |
SH |
Un veicolo della categoria M1 costruito o trasformato in modo specifico per accogliere una o più persone su sedia a rotelle durante il trasporto su strada. |
5.6. |
Caravan |
SE |
Un veicolo della categoria O come definito al punto 3.2.1.3. della norma internazionale ISO 3833:1977. |
5.7. |
Gru mobile |
SF |
Un veicolo della categoria N3, non equipaggiato per il trasporto di merci, munito di una gru il cui momento di sollevamento è pari o superiore a 400 kNm. |
5.8. |
Gruppo speciale |
SG |
Un veicolo per uso speciale che non rientra in nessuna delle definizioni riportate nella presente parte. |
5.9. |
Carrello «dolly» |
SJ |
Un veicolo della categoria O munito di ralla che sostiene un semirimorchio al fine di trasformarlo in un rimorchio. |
5.10. |
Rimorchio per trasporto eccezionale |
SK |
Un veicolo della categoria O4 destinato al trasporto di carichi indivisibili, soggetto a limitazioni della velocità e di circolazione a causa delle sue dimensioni. Rientrano in questa voce anche i rimorchi modulari idraulici, indipendentemente dal numero di moduli. |
5.11. |
Veicolo a motore per trasporti eccezionali |
SL |
Un trattore stradale o un'unità trattrice per semirimorchi della categoria N3 che soddisfa tutte le condizioni seguenti: a) ha più di due assi e almeno la metà degli assi (due assi su tre nel caso di un veicolo a tre assi e tre assi su cinque nel caso di un veicolo a cinque assi) sono progettati per essere simultaneamente motori, indipendentemente dalla possibilità di disinnestare la motricità di un asse; b) è progettato per rimorchiare e spingere un rimorchio per trasporti eccezionali della categoria O4; c) ha una potenza minima del motore di 350 kW; e d) può essere dotato di un ulteriore dispositivo anteriore di traino per le masse rimorchiabili pesanti. |
5.12. |
Veicolo predisposto per accessori intercambiabili |
SM |
Un veicolo fuoristrada della categoria N (come definito al punto 2.3) progettato e costruito per trainare, spingere, trasportare e azionare taluni accessori intercambiabili: a) con almeno due zone di montaggio di tali accessori; b) con interfacce meccaniche, idrauliche e/o elettriche standardizzate (ad esempio presa di forza) per alimentare ed azionare i suddetti accessori; e c) che soddisfa la definizione della norma internazionale ISO 3833:1977, punto 3.1.4. (veicolo speciale). Se il veicolo è dotato di una piattaforma di carico ausiliaria, la sua lunghezza massima non deve superare: a) nel caso di veicoli a due assi, 1,4 volte la larghezza di carreggiata anteriore o posteriore del veicolo, a seconda di quale sia la più larga; o b) nel caso di veicoli a più di due assi, 2,0 volte la larghezza di carreggiata anteriore o posteriore del veicolo, a seconda di quale sia la più larga. |
6. Osservazioni
6.1. |
L'omologazione non viene rilasciata:
a)
ai carrelli «dolly» come definiti nella presente parte, punto 5.9;
b)
ai rimorchi a timone rigido come definiti nella parte C, punto 5.4;
c)
ai rimorchi che possono trasportare persone su strada. |
6.2. |
Il punto 6.1 non pregiudica l'articolo 42 sull'omologazione nazionale delle piccole serie. |
PARTE B
Criteri per i tipi, le varianti e le versioni di veicoli
1. Categoria M1
1.1. Tipo di veicolo
1.1.1. |
Un «tipo di veicolo» è costituito da veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche seguenti:
a)
nome del costruttore. Se cambia la forma giuridica della società, non è necessario rilasciare una nuova omologazione;
b)
nel caso di una struttura autoportante, la progettazione e l'assemblaggio delle parti fondamentali della struttura della carrozzeria. Lo stesso si applica ai veicoli la cui carrozzeria è imbullonata o saldata a un telaio separato. |
1.1.2. |
In deroga alle prescrizioni di cui al punto 1.1.1, lettera b), quando il costruttore usa il pavimento della struttura della carrozzeria e gli elementi costitutivi fondamentali che formano la parte anteriore della struttura della carrozzeria situata immediatamente di fronte all'alloggiamento del parabrezza nella costruzione di diversi tipi di carrozzerie (ad esempio una berlina e una coupé), tali veicoli possono considerarsi appartenenti allo stesso tipo. Spetta al costruttore comprovare quanto sopra. |
1.1.3. |
Un tipo di veicolo è costituito almeno da una variante e da una versione. |
1.2. Variante
1.2.1. |
Una «variante» di un tipo di veicolo raggruppa i veicoli che hanno in comune le caratteristiche costruttive seguenti:
a)
il numero di porte laterali o il tipo di carrozzeria come definito nella parte C, punto 2, quando il costruttore applica il criterio di cui al punto 1.1.2;
b)
il propulsore per quanto riguarda le seguenti caratteristiche costruttive:
i)
il tipo di alimentazione (motore a combustione interna, motore elettrico o altro);
ii)
il principio di funzionamento (accensione comandata, accensione spontanea o altro);
iii)
il numero e la disposizione dei cilindri nel caso di motore a combustione interna (L4, V6 o altro);
c)
il numero di assi;
d)
il numero e l'interconnessione degli assi motore;
e)
il numero di assi sterzanti;
f)
la fase di completamento (ad esempio: completo/incompleto);
g)
nel caso di veicoli costruiti in più fasi, il costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente. |
1.3. Versione
1.3.1. |
Una «versione»: all'interno di una variante, raggruppa i veicoli che hanno in comune le caratteristiche seguenti:
a)
la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;
b)
la cilindrata, nel caso di motore a combustione interna;
c)
la potenza massima del motore o la potenza nominale continua massima (motore elettrico);
d)
il tipo di carburante (benzina, gasolio, GPL, bicarburante o altro);
e)
il numero massimo di posti a sedere;
f)
il livello sonoro in marcia;
g)
il livello delle emissioni dei gas di scarico (ad esempio Euro 5, Euro 6 o altro);
h)
ciclo misto o ponderato, emissioni di CO2 ciclo misto;
i)
il consumo di energia elettrica (ponderato, misto);
j)
ciclo misto o ponderato, consumo di carburante ciclo misto. In alternativa ai criteri di cui alle lettere h), i) e j), i veicoli raggruppati in una versione devono avere in comune tutte le prove svolte per calcolare le emissioni di CO2, il consumo di energia elettrica e il consumo di carburante in conformità dell'allegato XXI, suballegato 6, del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione ( 9 ). |
2. Categorie M2 e M3
2.1. Tipo di veicolo
2.1.1. |
Un «tipo di veicolo» è costituito da veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche seguenti:
a)
nome del costruttore. Se cambia la forma giuridica della società, non è necessario rilasciare una nuova omologazione;
b)
la categoria;
c)
i seguenti aspetti di costruzione e di progettazione:
i)
la progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi fondamentali del telaio;
ii)
nel caso di una struttura autoportante, la progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi fondamentali della struttura della carrozzeria;
d)
il numero di piani (uno o due);
e)
il numero di unità (rigido/snodato);
f)
il numero di assi;
g)
la modalità di alimentazione (a bordo o esterna). |
2.1.2. |
Un tipo di veicolo è costituito almeno da una variante e da una versione. |
2.2. Variante
2.2.1. |
Una «variante» di un tipo di veicolo raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche costruttive seguenti:
a)
il tipo di carrozzeria come definito nella parte C, punto 3;
b)
la classe o la combinazione di classi dei veicoli, come definita al punto 2.1.1 del regolamento UN n. 107 (solo nel caso di veicoli completi e completati);
c)
la fase di completamento (ad esempio: completo/incompleto/completato);
d)
il propulsore per quanto riguarda le seguenti caratteristiche costruttive:
i)
il tipo di alimentazione (motore a combustione interna, motore elettrico o altro);
ii)
il principio di funzionamento (accensione comandata, accensione spontanea o altro);
iii)
il numero e la disposizione dei cilindri nel caso di motore a combustione interna (L6, V8 o altro);
e)
nel caso di veicoli costruiti in più fasi, il costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente. |
2.3. Versione
2.3.1. |
Una «versione»: all'interno di una variante, raggruppa i veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche seguenti:
a)
la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;
b)
la capacità o meno del veicolo di trainare un rimorchio;
c)
la cilindrata, nel caso di motore a combustione interna;
d)
la potenza massima del motore o la potenza nominale continua massima (motore elettrico);
e)
il tipo di carburante (benzina, gasolio, GPL, bicarburante o altro);
f)
il livello sonoro in marcia;
g)
il livello delle emissioni dei gas di scarico (ad esempio Euro IV, Euro V o altro). |
3. Categoria N1
3.1. Tipo di veicolo
3.1.1. |
Un «tipo di veicolo» è costituito da veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche seguenti:
a)
nome del costruttore. Se cambia la forma giuridica della società, non è necessario rilasciare una nuova omologazione;
b)
nel caso di una struttura autoportante, la progettazione e l'assemblaggio delle parti fondamentali della struttura della carrozzeria;
c)
nel caso di una struttura non autoportante, la progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi fondamentali del telaio. |
3.1.2. |
In deroga alle prescrizioni di cui al punto 3.1.1, lettera b), quando il costruttore usa il pavimento della struttura della carrozzeria e gli elementi costitutivi fondamentali che formano la parte anteriore della struttura della carrozzeria situata immediatamente di fronte all'alloggiamento del parabrezza nella costruzione di diversi tipi di carrozzerie (ad esempio un furgone e un cabinato, interassi diversi e altezze del tetto diverse), tali veicoli possono considerarsi appartenenti allo stesso tipo. Spetta al costruttore comprovare quanto sopra. |
3.1.3. |
Un tipo di veicolo è costituito almeno da una variante e da una versione. |
3.2. Variante
3.2.1. |
Una «variante» di un tipo di veicolo raggruppa i veicoli che hanno in comune le caratteristiche costruttive seguenti:
a)
il numero di porte laterali o il tipo di carrozzeria come definito nella parte C, punto 4 (per i veicoli completi e completati), quando il costruttore applica il criterio di cui al punto 3.1.2;
b)
la fase di completamento (ad esempio: completo/incompleto/completato);
c)
il propulsore per quanto riguarda le seguenti caratteristiche costruttive:
i)
il tipo di alimentazione (motore a combustione interna, motore elettrico o altro);
ii)
il principio di funzionamento (accensione comandata, accensione spontanea o altro);
iii)
il numero e la disposizione dei cilindri nel caso di motore a combustione interna (L6, V8 o altro);
d)
il numero di assi;
e)
il numero e l'interconnessione degli assi motore;
f)
il numero di assi sterzanti;
g)
nel caso di veicoli costruiti in più fasi, il costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente. |
3.3. Versione
3.3.1. |
Una «versione»: all'interno di una variante, raggruppa i veicoli che hanno in comune le caratteristiche seguenti:
a)
la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;
b)
la cilindrata, nel caso di motore a combustione interna;
c)
la potenza massima del motore o la potenza nominale continua massima (motore elettrico);
d)
il tipo di carburante (benzina, gasolio, GPL, bicarburante o altro);
e)
il numero massimo di posti a sedere;
f)
il livello sonoro in marcia;
g)
il livello delle emissioni dei gas di scarico (ad esempio Euro 5, Euro 6 o altro);
h)
ciclo misto o ponderato, emissioni di CO2 ciclo misto;
i)
il consumo di energia elettrica (ponderato, misto);
j)
ciclo misto o ponderato, consumo di carburante ciclo misto;
k)
l'esistenza di un unico insieme di tecnologie innovative, come definite all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ). In alternativa ai criteri di cui alle lettere h), i) e j), i veicoli raggruppati in una versione devono avere in comune tutte le prove svolte per calcolare le emissioni di CO2, il consumo di energia elettrica e il consumo di carburante, in conformità dell'allegato XXI, suballegato 6, del regolamento (UE) 2017/1151. |
4. Categorie N2 e N3
4.1. Tipo di veicolo
4.1.1. |
Un «tipo di veicolo» è costituito da veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche seguenti:
a)
nome del costruttore. Se cambia la forma giuridica della società, non è necessario rilasciare una nuova omologazione;
b)
la categoria;
c)
la progettazione e la costruzione del telaio comuni a un'unica linea di prodotto;
d)
il numero di assi. |
4.1.2. |
Un tipo di veicolo è costituito almeno da una variante e da una versione. |
4.2. Variante
4.2.1. |
Una «variante» di un tipo di veicolo raggruppa i veicoli che hanno in comune le caratteristiche costruttive seguenti:
a)
la concezione della struttura della carrozzeria o il tipo di carrozzeria di cui alla parte C, punto 4, e all'appendice 2 (solo per i veicoli completi e completati);
b)
la fase di completamento (ad esempio: completo/incompleto/completato);
c)
il propulsore per quanto riguarda le seguenti caratteristiche costruttive:
i)
il tipo di alimentazione (motore a combustione interna, motore elettrico o altro);
ii)
il principio di funzionamento (accensione comandata, accensione spontanea o altro);
iii)
il numero e la disposizione dei cilindri nel caso di motore a combustione interna (L6, V8 o altro);
d)
il numero e l'interconnessione degli assi motore;
e)
il numero di assi sterzanti;
f)
nel caso di veicoli costruiti in più fasi, il costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente. |
4.3. Versione
4.3.1. |
Una «versione»: all'interno di una variante, raggruppa i veicoli che hanno in comune le caratteristiche seguenti:
a)
la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;
b)
la capacità o meno di trainare un rimorchio, come segue:
i)
un rimorchio non frenato;
ii)
un rimorchio con un sistema di frenatura a inerzia, come definito al punto 2.12 del regolamento UN n. 13;
iii)
un rimorchio con un sistema di frenatura continuo o semicontinuo, come definito ai punti 2.9 e 2.10 del regolamento UN n. 13;
iv)
un rimorchio della categoria O4 che comporta una massa massima del veicolo combinato non superiore alle 44 tonnellate;
v)
un rimorchio della categoria O4 che comporta una massa massima del veicolo combinato non superiore alle 44 tonnellate;
c)
la cilindrata;
d)
la potenza massima del motore;
e)
il tipo di carburante (benzina, gasolio, GPL, bicarburante o altro);
f)
il livello sonoro in marcia;
g)
il livello delle emissioni dei gas di scarico (ad esempio Euro IV, Euro V o altro). |
5. Categorie O1 e O2
5.1. Tipo di veicolo
5.1.1. |
Un «tipo di veicolo» è costituito da veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche seguenti:
a)
nome del costruttore. Se cambia la forma giuridica della società, non è necessario rilasciare una nuova omologazione;
b)
la categoria;
c)
la concezione, come definita nella parte C, punto 5;
d)
i seguenti aspetti di costruzione e di progettazione:
i)
la progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi fondamentali del telaio;
ii)
nel caso di una struttura autoportante, la progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi fondamentali della struttura della carrozzeria;
e)
il numero di assi. |
5.1.2. |
Un tipo di veicolo è costituito almeno da una variante e da una versione. |
5.2. Variante
5.2.1. |
Una «variante» di un tipo di veicolo raggruppa i veicoli che hanno in comune le caratteristiche costruttive seguenti:
a)
il tipo di carrozzeria di cui all'appendice 2 (per i veicoli completi e completati);
b)
la fase di completamento (ad esempio: completo/incompleto/completato);
c)
il tipo di sistema di frenatura (per esempio non frenato/a inerzia/assistito);
d)
nel caso di veicoli costruiti in più fasi, il costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente. |
5.3. Versione
5.3.1. |
Una «versione»: all'interno di una variante, raggruppa i veicoli che hanno in comune le caratteristiche seguenti:
a)
la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;
b)
la concezione delle sospensioni (pneumatiche, di acciaio o di gomma, barra di torsione o altro);
c)
la concezione del timone (triangolare, tubolare o altro). |
6. Categorie O3 e O4
6.1. Tipo di veicolo
6.1.1. |
Un «tipo di veicolo» è costituito da veicoli che hanno in comune tutte le caratteristiche seguenti:
a)
nome del costruttore. Se cambia la forma giuridica della società, non è necessario rilasciare una nuova omologazione;
b)
la categoria;
c)
la concezione del rimorchio in relazione alle definizioni di cui alla parte C, punto 5;
d)
i seguenti aspetti di costruzione e di progettazione:
i)
la progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi fondamentali del telaio;
ii)
nel caso di rimorchi con una struttura autoportante, la progettazione e la costruzione degli elementi costitutivi fondamentali della struttura della carrozzeria;
e)
il numero di assi. |
6.1.2. |
Un tipo di veicolo è costituito almeno da una variante e da una versione. |
6.2. Varianti
6.2.1. |
Una variante di un tipo di veicolo raggruppa i veicoli che hanno in comune le caratteristiche costruttive e di progettazione seguenti:
a)
il tipo di carrozzeria di cui all'appendice 2 (per i veicoli completi e completati);
b)
la fase di completamento (ad esempio: completo/incompleto/completato);
c)
la concezione delle sospensioni (di acciaio, pneumatiche o idrauliche);
d)
le seguenti caratteristiche tecniche:
i)
la capacità o meno del telaio di estendersi;
ii)
l'altezza del piano (normale, caricatore basso, caricatore semi-basso ecc.).
e)
nel caso di veicoli costruiti in più fasi, il costruttore e il tipo di veicolo della fase precedente. |
6.3. Versioni
6.3.1. |
Una «versione»: all'interno di una variante, raggruppa i veicoli che hanno in comune le caratteristiche seguenti:
a)
la massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile;
b)
le suddivisioni o le combinazioni di suddivisioni di cui all'allegato I, punti 3.2 e 3.3, della direttiva 96/53/CE in cui rientra la distanza tra due assi consecutivi che costituiscono un gruppo;
c)
la definizione degli assi in relazione a:
i)
gli assi sollevabili (numero e posizione);
ii)
gli assi scaricabili (numero e posizione);
iii)
gli assi sterzanti (numero e posizione). |
7. Prescrizioni comuni a tutte le categorie di veicoli
7.1. |
Se un veicolo rientra in diverse categorie in virtù della sua massa massima o del numero di posti a sedere o di entrambi, il costruttore può scegliere di usare i criteri dell'una o dell'altra categoria di veicoli per la definizione delle varianti e delle versioni.
|
7.2. |
Un veicolo della categoria N può essere omologato in riferimento alle prescrizioni delle categorie M1 o M2, secondo i casi, se è destinato a essere trasformato in un veicolo di una di tali categorie nella fase successiva di una procedura di omologazione in più fasi.
|
7.3. |
Denominazioni dei tipi, delle varianti e delle versioni
|
7.4. |
Numero di caratteri che compongono il TVV
|
PARTE C
Definizione dei tipi di carrozzeria
1. Generalità
1.1. |
Il tipo di carrozzeria e il codice della carrozzeria devono essere indicati per mezzo di codici. L'elenco di codici si applica essenzialmente ai veicoli completi e completati. |
1.2. |
Per quanto concerne i veicoli delle categorie M, il tipo di carrozzeria è identificato tramite due lettere, come specificato ai punti 2 e 3. |
1.3. |
Per quanto concerne i veicoli delle categorie N e O, il tipo di carrozzeria è identificato tramite due lettere, come specificato ai punti 4 e 5. |
1.4. |
Se necessario (in particolare per i tipi di carrozzeria di cui ai punti 4.1 e 4.6 e ai punti da 5.1 a 5.4 rispettivamente), tali lettere possono essere integrate da due cifre.
|
1.5. |
Per i veicoli per uso speciale, il tipo di carrozzeria da usare è legato alla categoria del veicolo. |
2. Veicoli appartenenti alla categoria M1
Rif. |
Codice |
Nome |
Definizione |
2.1. |
AA |
Berlina |
Un veicolo definito al punto 3.1.1.1 della norma internazionale ISO 3833:1977, munito di almeno quattro finestrini laterali. |
2.2. |
AB |
Due volumi |
Una berlina, come definita al punto 2.1, munita di un portellone nella parte posteriore del veicolo. |
2.3. |
AC |
Familiare |
Un veicolo definito al punto 3.1.1.4 della norma internazionale ISO 3833:1977. |
2.4. |
AD |
Coupé |
Un veicolo definito al punto 3.1.1.5 della norma internazionale ISO 3833:1977. |
2.5. |
AE |
Decappottabile |
Un veicolo definito al punto 3.1.1.6 della norma internazionale ISO 3833:1977. Tuttavia una decappottabile può non essere munita di porte. |
2.6. |
AF |
Veicolo multiuso |
Un veicolo diverso da AG e dai veicoli di cui alle lettere da AA a AE, destinato al trasporto di passeggeri e dei loro bagagli o occasionalmente al trasporto di merci in un unico vano. |
2.7. |
AG |
Furgoncino |
Un veicolo definito al punto 3.1.1.4.1 della norma internazionale ISO 3833:1977. Tuttavia, il vano bagagli deve essere completamente separato dal vano passeggeri. Inoltre, il punto di riferimento del posto a sedere del conducente non deve necessariamente trovarsi ad almeno 750 mm dalla superficie di sostegno del veicolo. |
3. Veicoli appartenenti alla categoria M2 o M3
Rif. |
Codice |
Nome |
Definizione |
3.1. |
CA |
Veicolo a un piano |
Un veicolo in cui gli spazi destinati alle persone sono disposti su un unico livello o in modo da non costituire due livelli sovrapposti. |
3.2. |
CB |
Veicolo a due piani |
Un veicolo definito al punto 2.1.6 del regolamento UN n. 107. |
3.3. |
CC |
Autoarticolato a un piano |
Un veicolo definito al punto 2.1.3 del regolamento UN n. 107 a un unico piano. |
3.4. |
CD |
Autoarticolato a due piani |
Un veicolo definito al punto 2.1.3.1 del regolamento UN n. 107. |
3.5. |
CE |
Veicolo a un piano e pianale ribassato |
Un veicolo definito al punto 2.1.4 del regolamento UN n. 107 a un unico piano. |
3.6. |
CF |
Veicolo a due piani e pianale ribassato |
Un veicolo definito al punto 2.1.4 del regolamento UN n. 107 a due piani. |
3.7. |
CG |
Autoarticolato a un piano e pianale ribassato |
Un veicolo che possiede le caratteristiche tecniche di cui ai punti 3.3 e 3.5 della presente tabella. |
3.8. |
CH |
Autoarticolato a due piani e pianale ribassato |
Un veicolo che possiede le caratteristiche tecniche di cui ai punti 3.4 e 3.6 della presente tabella. |
3.9. |
CI |
Veicolo a cielo aperto a un piano |
Un veicolo con una parte di tetto o senza tetto. |
3.10. |
CJ |
Veicolo a cielo aperto a due piani |
Un veicolo privo di tetto su tutto o parte del piano superiore. |
3.11. |
CX |
Telaio di autobus |
Un veicolo incompleto composto solamente dall'insieme delle traverse o dei tubi del telaio, dal motopropulsore e dagli assi, destinato ad essere completato con la carrozzeria e personalizzato secondo le esigenze del trasportatore. |
4. Veicoli a motore della categoria N1, N2 o N3
Rif. |
Codice |
Nome |
Definizione |
4.1. |
BA |
Autocarro |
Un veicolo progettato e costruito esclusivamente o principalmente per trasportare merci. Può anche trainare un rimorchio. |
4.2. |
BB |
Furgone |
Un autocarro in cui il vano del conducente e il vano di carico si trovano in un'unica unità. |
4.3. |
BC |
Motrice per semirimorchio |
Un veicolo trattore progettato e costruito esclusivamente o principalmente per trainare semirimorchi. |
4.4. |
BD |
Trattore stradale |
Un veicolo trattore progettato e costruito esclusivamente per trainare rimorchi diversi dai semirimorchi. |
4.5. |
BE |
Furgone con vano di carico aperto |
Un veicolo la cui massa massima non supera i 3 500 kg e in cui i posti a sedere e il vano di carico non sono situati in un unico vano. |
4.6. |
BX |
Telaio cabinato o telaio coperto |
Un veicolo incompleto composto solamente da una cabina (completa o parziale), dalle traverse del telaio, dal motopropulsore e dagli assi, destinato ad essere completato con la carrozzeria e personalizzato secondo le esigenze del trasportatore. |
5. Veicoli della categoria O
Rif. |
Codice |
Nome |
Definizione |
5.1. |
DA |
Semirimorchio |
Un rimorchio progettato e costruito per essere agganciato a una motrice o a un carrello «dolly» e per trasferire un carico verticale significativo sulla motrice o sul carrello «dolly». Il dispositivo di traino da usare per un veicolo combinato deve essere costituito da un perno di ralla e da una ralla. |
5.2. |
DB |
Rimorchio a timone |
Un rimorchio munito di almeno due assi di cui almeno uno è un asse sterzante: a) munito di un dispositivo di traino che può spostarsi verticalmente (rispetto al rimorchio); e b) che trasferisce un carico verticale statico inferiore a 100 daN sul veicolo trattore. |
5.3. |
DC |
Rimorchio ad asse centrale |
Un rimorchio il cui asse o i cui assi sono posizionati vicino al centro di gravità del veicolo (se caricato in modo uniforme), cosicché solo un carico verticale statico ridotto, che non supera il 10 % del carico corrispondente alla massa massima del rimorchio o un carico di 1 000 daN (il minore tra i due), è trasferito al veicolo trattore. |
5.4. |
DE |
Rimorchio a timone rigido |
Un rimorchio con un asse o un gruppo di assi montato con un timone che trasferisce un carico statico non superiore a 4 000 daN al veicolo trattore per il modo in cui è costruito e che non corrisponde alla definizione di rimorchio ad asse centrale. Il dispositivo di traino da usare per un veicolo combinato non deve essere costituito da un perno di ralla e da una ralla. |
5.5. |
DF |
Semirimorchio di collegamento |
Un semirimorchio dotato di una ralla montata nella parte posteriore in modo tale che il semirimorchio di collegamento possa trainare un altro semirimorchio. |
5.6. |
DG |
Rimorchio di collegamento a timone |
Un rimorchio a timone dotato di una ralla montata nella parte posteriore in modo tale che il rimorchio di collegamento possa trainare un altro semirimorchio. |
Appendice 1
Procedura per verificare se un veicolo può essere classificato come veicolo fuoristrada
1. Generalità
1.1. |
La procedura descritta nella presente appendice si applica al fine di classificare un veicolo quale veicolo fuoristrada. |
2. Condizioni di prova per le misurazioni geometriche
2.1. |
I veicoli delle categorie M1 or N1 devono essere scarichi, con un manichino uomo del 50o percentile seduto sul sedile del conducente e completi di liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzi e ruota di scorta (se fornita di serie). Il manichino può essere sostituito da un dispositivo simile avente la stessa massa. |
2.2. |
I veicoli diversi da quelli di cui al punto 2.1 devono essere caricati alla rispettiva massa massima a pieno carico tecnicamente ammissibile. La distribuzione della massa sugli assi deve rappresentare il caso peggiore in relazione alla conformità ai relativi criteri. |
2.3. |
Un veicolo rappresentativo del tipo deve essere presentato al servizio tecnico nelle condizioni di cui al punto 2.1 o 2.2. Il veicolo deve essere fermo, con le ruote nella direzione del suo asse longitudinale. Il pavimento su cui si effettuano le misurazioni deve essere il più possibile piatto e orizzontale (inclinazione massima 0,5 %). |
3. Misurazione degli angoli di attacco, di uscita e di rampa
3.1. |
L'angolo di attacco deve essere misurato secondo il punto 6.10 della norma internazionale ISO 612:1978. |
3.2. |
L'angolo di uscita deve essere misurato secondo il punto 6.11 della norma internazionale ISO 612:1978. |
3.3. |
L'angolo di rampa deve essere misurato secondo il punto 6.9 della norma internazionale ISO 612:1978. |
3.4. |
Quando si misura l'angolo di uscita, si possono collocare dispositivi di protezione posteriore antincuneamento regolabili in altezza fissati nella posizione superiore. |
3.5. |
La prescrizione di cui al punto 3.4 non deve essere interpretata come un obbligo di dotare il veicolo base di una protezione posteriore antincuneamento di serie. Tuttavia, il costruttore del veicolo base deve informare il costruttore della fase successiva in merito al fatto che il veicolo deve soddisfare le prescrizioni relative all'angolo di uscita se munito di una protezione posteriore antincuneamento. |
4. Misurazione dell'altezza libera dal suolo
4.1. Altezza libera dal suolo tra gli assi
4.1.1. |
«Altezza libera dal suolo tra gli assi»: la distanza minima tra il piano di appoggio e il punto fisso più basso del veicolo. Per l'applicazione della definizione è necessario considerare la distanza tra l'ultimo asse di un gruppo di assi anteriore e il primo asse di un gruppo di assi posteriore.
|
4.1.2. |
Nessuna parte rigida del veicolo deve sporgere nell'area ombreggiata indicata nella figura. |
4.2. Altezza libera dal suolo di un asse
4.2.1. |
«Altezza libera dal suolo di un asse»: la distanza misurata dal punto più alto di un arco di circonferenza che passa per il centro della superficie di appoggio delle ruote di un asse (delle ruote interne nel caso di pneumatici gemellati) e tocca il punto fisso più basso del veicolo tra le ruote.
|
4.2.2. |
Ove opportuno, si deve misurare l'altezza libera dal suolo per ciascuno degli assi di un gruppo di assi. |
5. Pendenza superabile
5.1. |
«Pendenza superabile»: la massima pendenza che un veicolo può superare. |
5.2. |
È necessario eseguire una prova per controllare la pendenza superabile di un veicolo incompleto e di un veicolo completo delle categorie M2, M3, N2 ed N3. |
5.3. |
La prova deve essere eseguita dal servizio tecnico su un veicolo rappresentativo del tipo da sottoporre a prova. |
5.4. |
Su richiesta del costruttore e alle condizioni di cui all'allegato VIII, la pendenza superabile di un tipo di veicolo può essere comprovata mediante una prova virtuale. |
6. Condizioni di prova e criterio del superamento/fallimento
6.1. |
Si applicano le prescrizioni di cui all'allegato II del regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione ( 11 ). |
6.2. |
Il veicolo deve percorrere la salita a velocità costante senza alcuno slittamento delle ruote in senso longitudinale o laterale. |
Appendice 2
Cifre usate per integrare i codici da utilizzare per identificare i diversi tipi di carrozzeria
01. |
Fondo piatto |
02. |
Sponda ribaltabile |
03. |
Cassone chiuso |
04. |
Condizionato, con pareti isolate e attrezzato per mantenere la temperatura interna |
05. |
Condizionato, con pareti isolate, ma non attrezzato per mantenere la temperatura interna |
06. |
Coperto da telone |
07. |
Cassa mobile (sovrastruttura intercambiabile) |
08. |
Portacontainer |
09. |
Veicoli muniti di gancio di sollevamento |
10. |
A cassone ribaltabile |
11. |
Cisterna |
12. |
Cisterna destinata al trasporto di merci pericolose |
13. |
Camion per il trasporto di bestiame |
14. |
Bisarca |
15. |
Camion betoniera |
16. |
Autopompa per calcestruzzo |
17. |
Camion per il trasporto di legname |
18. |
Veicolo per la raccolta dei rifiuti |
19. |
Spazzatrice, pulitrice e spurgo pozzi neri |
20. |
Compressore |
21. |
Porta-barche |
22. |
Porta-alianti |
23. |
Veicoli destinati alla vendita al dettaglio o da esposizione |
24. |
Carro attrezzi |
25. |
Camion con scala |
26. |
Autogru (diversa da una gru mobile come definita nella parte A, punto 5.7) |
27. |
Camion con piattaforma aerea |
28. |
Gru scavatrice |
29. |
Rimorchio a pianale ribassato |
30. |
Veicolo per il trasporto di lastre di vetro |
31. |
Automezzo antincendio |
32. |
Telone impermeabile sul lato della sponda ribaltabile |
99. |
Carrozzeria esclusa dal presente elenco. |
ALLEGATO II
PRESCRIZIONI PER L'OMOLOGAZIONE UE DI VEICOLI, SISTEMI, COMPONENTI O ENTITÀ TECNICHE INDIPENDENTI
PARTE I
Atti normativi per l’omologazione UE di veicoli prodotti in serie illimitata
NOTE ESPLICATIVE
alla tabella per i veicoli prodotti in serie illimitata
X |
: |
si applica alla categoria di veicoli, all’entità tecnica indipendente o al componente conformemente all’atto normativo indicato. |
IF |
: |
si applica solo se il sistema, l’entità tecnica indipendente o il componente sono montati sul veicolo nella rispettiva categoria di veicoli. |
Voce |
Oggetto |
Atto normativo |
M1 |
M2 |
M3 |
N1 |
N2 |
N3 |
O1 |
O2 |
O3 |
O4 |
Entità tecnica indipendente |
Componente |
A |
SISTEMI DI RITENUTA, PROVE D’URTO, INTEGRITÀ DEL SISTEMA DI ALIMENTAZIONE E SICUREZZA DELL’ELETTRICITÀ AD ALTO VOLTAGGIO |
|||||||||||||
A1 |
Finiture interne |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
A2 |
Sedili e poggiatesta |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
A3 |
Sedili di autobus |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
A4 |
Ancoraggi delle cinture di sicurezza |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
A5 |
Cinture di sicurezza e sistemi di ritenuta |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
A6 |
Cicalini delle cinture di sicurezza |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
A7 |
Dispositivi di separazione |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
A8 |
Ancoraggi di ritenuta per bambini |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
IF X |
IF X |
IF X |
IF X |
IF X |
|
|
|
|
|
|
A9 |
Sistemi di ritenuta per bambini (IF) |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
A10 |
Dispositivi avanzati di ritenuta per bambini (IF) |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
A11 |
Protezione antincastro anteriore |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
|
|
|
|
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
A12 |
Protezione antincastro posteriore |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
A13 |
Protezione laterale |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
|
|
|
|
X |
X |
|
|
X |
X |
|
|
A14 |
Sicurezza dei serbatoi del combustibile (IF) |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
A15 |
Sicurezza del gas di petrolio liquefatto (IF) |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
A16 |
Sicurezza del gas naturale compresso e liquefatto (IF) |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
A17 |
Sicurezza dell’idrogeno (IF) |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
A18 |
Qualificazione del materiale degli impianti a idrogeno (IF) |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
A19 |
Sicurezza elettrica in uso (IF) |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
A20 |
Urto frontale parziale (offset) |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
A21 |
Urto frontale su tutta la larghezza |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
A22 |
Protezione del conducente dal meccanismo dello sterzo in caso d’urto |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
X |
|
A23 |
Airbag sostitutivi |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
|
A24 |
Urto della cabina |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
|
|
|
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
A25 |
Urto laterale |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
A26 |
Urto laterale contro un palo |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
A27 |
Urto posteriore |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
A28 |
Sistemi eCall di bordo basati sul servizio 112 |
Regolamento (UE) 2015/758 |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
X |
X |
B |
UTENTI VULNERABILI DELLA STRADA, CAMPO VISIVO E VISIBILITÀ |
|||||||||||||
B1 |
Protezione di gambe e testa dei pedoni |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
|
|
|
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B2 |
Zona d’urto estesa della testa |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
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X |
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B3 |
Sistema di protezione frontale |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
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X |
|
|
|
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|
|
X |
|
B4 |
Sistemi avanzati di frenata di emergenza per pedoni e ciclisti situati davanti al veicolo |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
|
|
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|
|
|
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|
B5 |
Avvertimento di collisione con pedoni e ciclisti |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
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X |
X |
|
X |
X |
|
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|
X |
|
B6 |
Sistema di informazione degli angoli morti |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
|
X |
X |
|
X |
X |
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|
X |
|
B7 |
Rilevamento in retromarcia |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
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|
|
|
X |
|
B8 |
Campo visivo anteriore |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
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|
B9 |
Visione diretta nei veicoli pesanti |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
|
X |
X |
|
X |
X |
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|
|
|
B10 |
Vetri di sicurezza |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
B11 |
Sbrinamento/disappannamento |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
B12 |
Lavacristalli/tergicristalli |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
|
B13 |
Dispositivi per la visione indiretta |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
B14 |
Sistemi di allarme acustico per veicoli |
Regolamento (UE) n. 540/2014 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
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|
|
|
|
|
C |
TELAIO, FRENI, PNEUMATICI E STERZO DEL VEICOLO |
|||||||||||||
C1 |
Sterzo |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
C2 |
Avviso di deviazione dalla corsia |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
C3 |
Sistema di emergenza per il mantenimento della corsia |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
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|
C4 |
Frenatura |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
C5 |
Ricambi per freni |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
|
|
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|
X |
|
C6 |
Dispositivo di assistenza alla frenata |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
|
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|
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|
|
C7 |
Controllo della stabilità |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
C8 |
Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli pesanti |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
|
C9 |
Sistemi avanzati di frenata di emergenza nei veicoli leggeri |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
|
|
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|
|
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|
|
C10 |
Sicurezza ed efficienza ambientale degli pneumatici |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
|
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|
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|
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|
|
X |
C11 |
Ruote di scorta e sistemi antiforatura (IF) |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
C12 |
Pneumatici rigenerati |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
|
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|
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|
X |
C13 |
Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli leggeri |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
C14 |
Monitoraggio della pressione degli pneumatici nei veicoli pesanti |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
|
X |
X |
|
|
C15 |
Montaggio degli pneumatici |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
C16 |
Ruote sostitutive |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
X |
D |
STRUMENTI DI BORDO, IMPIANTO ELETTRICO, ILLUMINAZIONE DEL VEICOLO E PROTEZIONE DALL’USO NON AUTORIZZATO, COMPRESI GLI ATTACCHI INFORMATICI |
|||||||||||||
D1 |
Segnalatore acustico |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
D2 |
Perturbazioni radioelettriche (compatibilità elettromagnetica) |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
D3 |
Protezione dall’uso non autorizzato, sistemi di immobilizzazione e di allarme |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
IF X |
IF X |
X |
IF X |
IF X |
|
|
|
|
X |
X |
D4 |
Protezione del veicolo dagli attacchi informatici |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
X |
D5 |
Tachimetro |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
D6 |
Contachilometri |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
D7 |
Dispositivi di limitazione della velocità |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
|
X |
X |
|
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
D8 |
Adattamento intelligente della velocità |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
X |
|
D9 |
Identificazione di comandi, spie e indicatori |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
D10 |
Impianti di riscaldamento |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
X |
D11 |
Dispositivi di segnalazione luminosa |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
D12 |
Dispositivi di illuminazione della strada |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
D13 |
Dispositivi catadiottrici |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
D14 |
Sorgenti luminose |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X |
D15 |
Montaggio dei dispositivi catadiottrici, di segnalazione luminosa e di illuminazione della strada |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
D16 |
Segnalazione di arresto di emergenza |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
D17 |
Dispositivi tergifari (IF) |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
X |
D18 |
Indicatori di cambio di marcia |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
E |
CONDUCENTE E COMPORTAMENTO DEL SISTEMA |
|||||||||||||
E1 |
Interfaccia di installazione di dispositivi di tipo alcolock |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
E2 |
Avviso di disattenzione e stanchezza del conducente |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
E3 |
Avviso avanzato della distrazione del conducente |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
X |
|
|
|
|
|
|
E4 |
Sistema di monitoraggio della disponibilità del conducente (in caso di veicoli automatizzati) |
Regolamento (UE) 2019/2144 |
X |
X |
X |
X |
X |
< |