02019R2033 — IT — 09.01.2024 — 001.001
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REGOLAMENTO (UE) 2019/2033 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 novembre 2019 relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1) |
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REGOLAMENTO (UE) 2023/2869 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 dicembre 2023 |
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20.12.2023 |
Rettificato da:
REGOLAMENTO (UE) 2019/2033 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
del 27 novembre 2019
relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014
(Testo rilevante ai fini del SEE)
PARTE UNO
DISPOSIZIONI GENERALI
TITOLO I
OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Articolo 1
Oggetto e ambito di applicazione
Il presente regolamento stabilisce requisiti prudenziali uniformi che si applicano alle imprese di investimento autorizzate e soggette a vigilanza a norma della direttiva 2014/65/UE e soggette a vigilanza ai fini del controllo del rispetto dei requisiti prudenziali a norma della direttiva (UE) 2019/2034 in relazione a quanto segue:
i requisiti di fondi propri relativi a elementi quantificabili, uniformi e standardizzati di rischio per l’impresa, rischio per il cliente e rischio per il mercato;
i requisiti che limitano il rischio di concentrazione;
i requisiti di liquidità relativi a elementi quantificabili, uniformi e standardizzati del rischio di liquidità;
gli obblighi di segnalazione in relazione alle lettere a), b) e c);
gli obblighi di informativa al pubblico.
In deroga al paragrafo 1, un’impresa di investimento autorizzata e soggetta a vigilanza a norma della direttiva 2014/65/UE che svolga una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE applica i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 se l’impresa non è un negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni, un organismo di investimento collettivo o un’impresa di assicurazione e ricorre qualsiasi delle condizioni seguenti:
il valore totale delle attività consolidate dell’impresa di investimento è pari o superiore a 15 miliardi di EUR, calcolato come media dei precedenti 12 mesi escluso il valore delle singole attività di eventuali filiazioni stabilite al di fuori dell’Unione che svolgono una o più delle attività di cui al presente comma;
il valore totale delle attività consolidate dell’impresa di investimento è inferiore a 15 miliardi di EUR e l’impresa di investimento fa parte di un gruppo in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le imprese del gruppo che individualmente detengono attività totali inferiori a 15 miliardi di EUR e svolgono una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE è pari o superiore a 15 miliardi di EUR, tutti calcolati come media dei precedenti 12 mesi escluso il valore delle singole attività di eventuali filiazioni stabilite al di fuori dell’Unione che svolgono una o più delle attività di cui al presente comma; o
l’impresa di investimento è oggetto di una decisione dell’autorità competente in conformità dell’articolo 5 della direttiva (UE) 2019/2034.
Le imprese di investimento di cui al presente paragrafo sono soggette a vigilanza per quanto riguarda il rispetto dei requisiti prudenziali a norma dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, anche ai fini della determinazione dell’autorità di vigilanza su base consolidata qualora tali imprese di investimento appartengano a un gruppo di imprese di investimento quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 25), del presente regolamento.
In deroga al paragrafo 1, le autorità competenti possono autorizzare un’impresa di investimento autorizzata e soggetta a vigilanza a norma della direttiva 2014/65/UE che svolge una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE ad applicare i requisiti del regolamento (UE) 575/2013 se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
l’impresa di investimento è una filiazione e rientra nella vigilanza su base consolidata di un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, conformemente alle disposizioni della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
l’impresa di investimento informa l’autorità competente ai sensi del presente regolamento e, se del caso, l’autorità di vigilanza su base consolidata;
l’autorità competente ha accertato che l’applicazione dei requisiti di fondi propri di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 su base individuale all’impresa di investimento e, ove opportuno, su base consolidata al gruppo, è solida sotto il profilo prudenziale, non comporta una riduzione dei requisiti di fondi propri dell’impresa di investimento ai sensi del presente regolamento e non è attuata a fini di arbitraggio regolamentare.
Le autorità competenti informano l’impresa di investimento della decisione di consentire l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE a norma del primo comma entro due mesi dal ricevimento della notifica di cui al primo comma, lettera b), del presente paragrafo, e ne informano l’ABE. Qualora un’autorità competente rifiuti di autorizzare l’applicazione del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE, fornisce spiegazioni esaurienti.
Le imprese di investimento di cui al presente paragrafo sono soggette a vigilanza per il rispetto dei requisiti prudenziali a norma dei titoli VII e VIII della direttiva 2013/36/UE, anche ai fini della determinazione dell’autorità di vigilanza su base consolidata qualora tali imprese di investimento appartengano a un gruppo di imprese di investimento quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 25), del presente regolamento.
Ai fini del presente paragrafo non si applica l’articolo 7 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 2
Poteri di vigilanza
Per garantire la conformità al presente regolamento, le autorità competenti dispongono dei poteri e seguono le procedure di cui alla direttiva (UE) 2019/2034.
Articolo 3
Applicazione di requisiti più rigorosi da parte delle imprese di investimento
Il presente regolamento non impedisce alle imprese di investimento di detenere fondi propri e loro componenti e attività liquide in eccesso né di applicare misure più rigorose di quelle previste dal presente regolamento.
Articolo 4
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«impresa strumentale»: un’impresa la cui attività principale consiste nella proprietà o nella gestione di immobili, nell’elaborazione dati, o in qualsiasi altra attività analoga di natura ausiliaria rispetto all’attività principale di una o più imprese di investimento;
«società di gestione del risparmio»: una società di gestione del risparmio quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 19), del regolamento (UE) n. 575/2013;
«partecipante diretto»: un’impresa stabilita in uno Stato membro che rientra nella definizione di cui all’articolo 2, punto 14), del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
«cliente»: un cliente quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 9), della direttiva 2014/65/UE, tranne che, ai fini della parte quattro del presente regolamento, per «cliente» si intende qualsiasi controparte dell’impresa di investimento;
«negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni»: un negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 150), del regolamento (UE) n. 575/2013;
«derivati su merci»: i derivati su merci quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 30), del regolamento (UE) n. 600/2014;
«autorità competente»: un’autorità competente quale definita all’articolo 3, paragrafo 1, punto 5), della direttiva (UE) 2019/2034;
«ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013;
«negoziazione per conto proprio»: negoziazione per conto proprio quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 6), della direttiva 2014/65/UE;
«strumenti derivati»: gli strumenti derivati quali definiti all’articolo 2, paragrafo 1, punto 29), del regolamento (UE) n. 600/2014;
«situazione consolidata»: la situazione che risulta dall’applicazione dei requisiti del presente regolamento a norma dell’articolo 7 a un’impresa di investimento madre nell’Unione o a una holding di investimento madre nell’Unione o a una società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione come se detta impresa formasse, insieme a tutte le imprese di investimento, agli enti finanziari, alle società strumentali e agli agenti collegati del gruppo di imprese di investimento, un’unica impresa di investimento; ai fini della presente definizione, i termini «impresa di investimento», «ente finanziario», «impresa strumentale» e «agente collegato» si applicano anche alle imprese stabilite in paesi terzi che, se fossero stabilite nell’Unione, rientrerebbero nelle definizioni di tali termini;
«base consolidata»: sulla base della situazione consolidata;
«esecuzione di ordini per conto dei clienti»: l’esecuzione degli ordini per conto dei clienti ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 5), della direttiva 2014/65/UE;
«ente finanziario»: un’impresa diversa da un ente creditizio o da un’impresa di investimento e diversa da una società di partecipazione industriale pura la cui attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle attività di cui all’allegato I, punti da 2) a 12) e punto 15), della direttiva 2013/36/UE, comprese una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, una holding di investimento, un istituto di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), e una società di gestione patrimoniale, ma escluse le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione assicurativa miste quali definite all’articolo 212, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 );
«strumento finanziario»: uno strumento finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 15), della direttiva 2014/65/UE;
«società di partecipazione finanziaria»: una società di partecipazione finanziaria quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 20), del regolamento (UE) n. 575/2013;
«soggetto del settore finanziario»: un soggetto del settore finanziario quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 27), del regolamento (UE) n. 575/2013;
«capitale iniziale»: il capitale iniziale quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 18), della direttiva (UE) 2019/2034;
«gruppo di clienti connessi»: un gruppo di clienti connessi quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 39), del regolamento (UE) n. 575/2013;
«consulenza in materia di investimenti»: la consulenza in materia di investimenti quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 4), della direttiva 2014/65/UE;
«consulenza in materia di investimenti a carattere continuativo»: la fornitura ricorrente di consulenza in materia di investimenti nonché la valutazione e il monitoraggio o il riesame continui o periodici del portafoglio di strumenti finanziari di un cliente, compresi gli investimenti effettuati dal cliente sulla base di un accordo contrattuale;
«impresa di investimento»: un’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE;
«holding di investimento»: un ente finanziario le cui filiazioni sono, esclusivamente o principalmente, imprese di investimento o enti finanziari, e almeno una di esse è un’impresa di investimento, e che non è una società di partecipazione finanziaria quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 20), del regolamento (UE) n. 575/2013;
«servizi e attività di investimento»: i servizi e le attività di investimento quali definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 2), della direttiva 2014/65/UE;
«gruppo di imprese di investimento»: un gruppo di imprese che consiste in un’impresa madre e nelle sue filiazioni o in imprese che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 22 della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ), di cui almeno una è un’impresa di investimento e che non comprende un ente creditizio;
«fattori K»: i requisiti di fondi propri di cui alla parte tre, titolo II, per i rischi che un’impresa di investimento pone per i clienti, i mercati e sé stessa;
«attività gestite» o «AUM» (assets under management): il valore delle attività che un’impresa di investimento gestisce per i suoi clienti nell’ambito di accordi discrezionali di gestione del portafoglio e di accordi non discrezionali che costituiscono consulenza in materia di investimenti a carattere continuativo;
«denaro dei clienti detenuto» o «CMH» (client money held): la quantità di denaro dei clienti che un’impresa di investimento detiene, tenendo conto delle disposizioni giuridiche relative alla separazione delle attività e indipendentemente dalla disciplina contabile nazionale applicabile al denaro dei clienti detenuto dall’impresa di investimento;
«attività salvaguardate e gestite» o «ASA» (assets safeguarded and administered): il valore delle attività che un’impresa di investimento salvaguarda e gestisce per i clienti, indipendentemente dal fatto che le attività figurino nello stato patrimoniale dell’impresa di investimento o siano separate in altri conti;
«ordini dei clienti trattati» o «COH» (client orders handled): il valore degli ordini che un’impresa di investimento tratta per i clienti, ricevendo e trasmettendo gli ordini dei clienti e eseguendo gli ordini per conto dei clienti;
«rischio di concentrazione» o «CON»: le esposizioni, nel portafoglio di negoziazione di un’impresa di investimento, verso un cliente o un gruppo di clienti connessi il cui valore supera i limiti di cui all’articolo 37, paragrafo 1;
«margine di compensazione fornito» o «CMG (clearing margin given)»: l’importo del margine totale richiesto da un partecipante diretto o da una controparte centrale qualificata, se l’esecuzione e il regolamento delle operazioni di un’impresa di investimento che negozia per conto proprio avvengono sotto la responsabilità di un partecipante diretto o di una controparte centrale qualificata;
o «flusso di negoziazione giornaliero» o «DTF» (daily trading flow): il valore giornaliero delle operazioni che un’impresa di investimento effettua negoziando per conto proprio o eseguendo gli ordini per conto dei clienti a suo nome, ad esclusione del valore degli ordini che un’impresa di investimento tratta per i clienti, ricevendo e trasmettendo gli ordini dei clienti ed eseguendo gli ordini per conto dei clienti, che sono già presi in considerazione nell’ambito degli ordini dei clienti trattati;
o «rischio di posizione netta» o « NPR» (net position risk): il valore delle operazioni registrate nel portafoglio di negoziazione di un’impresa di investimento;
o «default della controparte della negoziazione» o «TCD» (trading counterparty default): le esposizioni nel portafoglio di negoziazione di un’impresa di investimento per gli strumenti e le operazioni di cui all’articolo 25 che comportano il rischio di default della controparte della negoziazione;
«valore di mercato corrente» o «CMV» (current market value): il valore di mercato netto del portafoglio di operazioni o componenti (legs) titoli soggette a compensazione in conformità dell’articolo 31; ai fini del suo calcolo si considerano sia i valori di mercato positivi sia quelli negativi;
«operazioni con regolamento a lungo termine»: le operazioni con regolamento a lungo termine quali definite all’articolo 272, punto 2), del regolamento (UE) 575/2013;
«finanziamenti con margini»: i finanziamenti con margini quali definiti all’articolo 3, punto 10), del regolamento (UE) n. 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 5 );
«organo di gestione»: un organo di gestione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 36), della direttiva 2014/65/UE;
«società di partecipazione finanziaria mista»: una società di partecipazione finanziaria mista quale definita all’articolo 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 );
«elemento fuori bilancio»: uno qualsiasi degli elementi di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 575/2013;
«impresa madre»: un’impresa madre ai sensi dell’articolo 2, punto 9), e dell’articolo 22 della direttiva 2013/34/UE;
«partecipazione»: la partecipazione quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 35), del regolamento (UE) n. 575/2013;
«profitto»: il profitto quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 121), del regolamento (UE) n. 575/2013;
«controparte centrale qualificata» o «QCCP» (qualifying central counterparty): una controparte centrale qualificata quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 88), del regolamento (UE) n. 575/2013;
«gestione del portafoglio»: la gestione del portafoglio quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 8), della direttiva 2014/65/UE;
«partecipazione qualificata»: una partecipazione qualificata quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 36), del regolamento (UE) n. 575/2013;
«operazione di finanziamento tramite titoli» o «SFT» (securities financing transaction): una SFT quale definita all’articolo 3, punto 11), del regolamento (UE) 2015/2365;
«conti separati»: ai fini della tabella 1 dell’articolo 15, paragrafo 2, conti presso soggetti in cui il denaro dei clienti detenuto da un’impresa di investimento è depositato conformemente all’articolo 4 della direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione ( 7 ) e in relazione ai quali il diritto nazionale applicabile prevede che, in caso di insolvenza o di avvio della risoluzione o dell’amministrazione dell’impresa di investimento, il denaro dei clienti non possa essere utilizzato per soddisfare crediti connessi all’impresa di investimento diversi dai crediti vantati dal cliente;
«operazione di vendita con patto di riacquisto»: un’operazione di vendita con patto di riacquisto quale definita all’articolo 3, punto 9), del regolamento (UE) 2015/2365;
«filiazione»: un’impresa figlia quale definita all’articolo 2, punto 10), e ai sensi dell’articolo 22 della direttiva 2013/34/UE, compresa qualsiasi impresa figlia di un’impresa figlia dell’impresa madre apicale;
«agente collegato»: un agente collegato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 29), della direttiva 2014/65/UE;
«ricavi totali lordi»: i ricavi operativi annuali di un’impresa di investimento, connessi ai servizi e alle attività di investimento dell’impresa di investimento che questa è autorizzata a prestare o svolgere, compresi i redditi provenienti da interessi maturati, da azioni e altri titoli a rendimento fisso o variabile, da commissioni e provvigioni, utili e perdite dell’impresa di investimento sulle attività per negoziazione, sulle attività detenute al fair value (valore equo) o sulle attività di copertura, ma esclusi i redditi non connessi ai servizi di investimento prestati e alle attività di investimento svolte;
«portafoglio di negoziazione»: l’insieme delle posizioni in strumenti finanziari e su merci detenute da un’impresa di investimento per la negoziazione o per la copertura del rischio inerente a posizioni detenute a fini di negoziazione;
«posizioni detenute a fini di negoziazione»:
posizioni in proprio e posizioni derivanti da servizi alla clientela e di supporto agli scambi;
posizioni che si intende rivendere nel breve periodo;
posizioni per le quali si intende beneficiare nel breve periodo di differenze di prezzo effettive o attese tra prezzi di acquisto e di vendita, o di altre variazioni di prezzo o di tasso d’interesse;
«impresa di investimento madre nell’Unione»: un’impresa di investimento in uno Stato membro che è parte di un gruppo di imprese di investimento e ha come filiazione un’impresa di investimento o un ente finanziario o che detiene una partecipazione in detta impresa di investimento o in detto ente finanziario, e che non è a sua volta una filiazione di un’altra impresa di investimento autorizzata in un qualsiasi Stato membro o di una holding di investimento o di una società di partecipazione finanziaria mista costituita in un qualsiasi Stato membro;
«holding di investimento madre nell’Unione»: una holding di investimento in uno Stato membro che è parte di un gruppo di imprese di investimento e non è una filiazione di un’altra impresa di investimento autorizzata in uno Stato membro né di un’altra holding di investimento in uno Stato membro;
«società di partecipazione finanziaria mista madre nell’Unione»: un’impresa madre di un gruppo di imprese di investimento che è una società di partecipazione finanziaria mista quale definita all’articolo 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 56 per integrare il presente regolamento chiarendo le definizioni di cui al paragrafo 1:
per garantire l’applicazione uniforme del presente regolamento;
per tenere conto, nell’applicazione del presente regolamento, dell’evoluzione dei mercati finanziari.
TITOLO II
LIVELLO DI APPLICAZIONE DEI REQUISITI
CAPO 1
Applicazione dei requisiti su base individuale
Articolo 5
Principio generale
Le imprese di investimento si conformano ai requisiti di cui alle parti da due a sette su base individuale.
Articolo 6
Esenzioni
Le autorità competenti possono esentare un’impresa di investimento dall’applicazione dell’articolo 5 in relazione alle parti due, tre, quattro, sei e sette in presenza di tutte le condizioni elencate di seguito:
l’impresa di investimento soddisfa le condizioni per qualificarsi come impresa di investimento piccola e non interconnessa di cui all’articolo 12, paragrafo 1;
è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
l’impresa di investimento è una filiazione e rientra nella vigilanza su base consolidata di un ente creditizio, una società di partecipazione finanziaria o una società di partecipazione finanziaria mista, conformemente alle disposizioni della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
l’impresa di investimento è una filiazione e rientra in un gruppo di imprese di investimento soggette a vigilanza su base consolidata ai sensi dell’articolo 7;
sia l’impresa di investimento che l’impresa madre sono soggette all’autorizzazione e alla vigilanza dello stesso Stato membro;
le autorità competenti per la vigilanza su base consolidata in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013 o ai sensi dell’articolo 7 del presente regolamento concordano su detta esenzione;
i fondi propri sono adeguatamente distribuiti tra l’impresa madre e l’impresa di investimento e tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:
non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento del capitale o il rimborso di passività da parte dell’impresa madre;
previa approvazione dell’autorità competente, l’impresa madre dichiara di garantire gli impegni assunti dall’impresa di investimento o che i rischi dell’impresa di investimento sono trascurabili;
le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell’impresa madre coprono anche l’impresa di investimento; e
l’impresa madre detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni dell’impresa di investimento o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo di gestione dell’impresa di investimento.
Le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento dall’applicazione dell’articolo 5 in relazione alla parte sei in presenza di tutte le condizioni seguenti:
l’impresa di investimento soddisfa le condizioni per qualificarsi come impresa di investimento piccola e non interconnessa di cui all’articolo 12, paragrafo 1;
l’impresa di investimento è una filiazione e rientra nella vigilanza su base consolidata di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione conformemente all’articolo 228 della direttiva 2009/138/CE;
sia l’impresa di investimento che l’impresa madre sono soggette all’autorizzazione e alla vigilanza dello stesso Stato membro;
le autorità competenti per la vigilanza su base consolidata in conformità della direttiva 2009/138/CE concordano su detta esenzione;
i fondi propri sono adeguatamente distribuiti tra l’impresa madre e l’impresa di investimento e tutte le condizioni seguenti sono soddisfatte:
non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento del capitale o il rimborso di passività da parte dell’impresa madre;
previa approvazione dell’autorità competente, l’impresa madre dichiara di garantire gli impegni assunti dall’impresa di investimento o che i rischi dell’impresa di investimento sono trascurabili;
le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell’impresa madre coprono anche l’impresa di investimento; e
l’impresa madre detiene più del 50 % dei diritti di voto connessi con la detenzione di quote o azioni dell’impresa di investimento o ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri dell’organo di gestione dell’impresa di investimento.
Le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento dall’applicazione dell’articolo 5 in relazione alla parte cinque se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
l’impresa di investimento rientra nella vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 o rientra in un gruppo di imprese di investimento cui si applica l’articolo 7, paragrafo 3, del presente regolamento e non si applica l’esenzione di cui all’articolo 7, paragrafo 4;
l’impresa madre, su base consolidata, controlla e sorveglia costantemente le posizioni di liquidità di tutti gli enti e imprese di investimento all’interno del gruppo o del sottogruppo oggetto di deroga e assicura un sufficiente livello di liquidità per la totalità di tali enti e imprese di investimento;
l’impresa madre e l’impresa di investimento hanno concluso contratti che, secondo modalità ritenute soddisfacenti dalle autorità competenti, prevedono la libera circolazione di fondi tra l’impresa madre e l’impresa di investimento per consentire loro di soddisfare le obbligazioni singole e le obbligazioni congiunte, quando giungono a scadenza;
non vi sono e non sono previsti rilevanti impedimenti di fatto o di diritto che ostacolino l’adempimento dei contratti di cui alla lettera c);
le autorità competenti per la vigilanza su base consolidata in conformità del regolamento (UE) n. 575/2013 o ai sensi dell’articolo 7 del presente regolamento concordano su detta esenzione.
CAPO 2
Consolidamento prudenziale ed esenzioni per un gruppo di imprese di investimento
Articolo 7
Consolidamento prudenziale
A tal fine, nell’applicare le disposizioni dell’articolo 84, paragrafo 1, dell’articolo 85, paragrafo 1 e dell’articolo 87, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, si applicano solo i riferimenti all’articolo 92, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, che, di conseguenza, vanno intesi come facenti riferimento ai requisiti di fondi propri di cui alle corrispondenti disposizioni del presente regolamento.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 dicembre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 8
Verifica del capitale del gruppo
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«strumenti di fondi propri»: i fondi propri quali definiti all’articolo 9 del presente regolamento senza applicare le deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), all’articolo 56, lettera d), e all’articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013;
i termini «impresa di investimento», «ente finanziario», «impresa strumentale» e «agente collegato» si applicano anche alle imprese stabilite in paesi terzi che, se fossero stabilite nell’Unione, rientrerebbero nelle definizioni di tali termini di cui all’articolo 4.
Le imprese di investimento madri nell’Unione, le holding di investimento madri nell’Unione e le società di partecipazione finanziaria mista madri nell’Unione e altre società che siano imprese di investimento, enti finanziari, società strumentali o agenti collegati del gruppo di imprese di investimento, dispongono come minimo di strumenti di fondi propri sufficienti a coprire la somma degli elementi seguenti:
la somma dell’intero valore contabile di tutte le loro partecipazioni, crediti subordinati e strumenti di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), all’articolo 56, lettera d), e all’articolo 66, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013 in imprese di investimento, enti finanziari, società strumentali e agenti collegati del gruppo di imprese di investimento; e
l’importo totale di tutte le loro passività potenziali nei confronti di imprese di investimento, enti finanziari, società strumentali e agenti collegati del gruppo di imprese di investimento.
Ai fini del presente paragrafo, i requisiti di fondi propri per le imprese che sono filiazioni di cui al primo comma che sono situate in paesi terzi sono i requisiti di fondi propri nozionali che garantiscono un livello di prudenza soddisfacente per coprire i rischi derivanti da tali imprese che sono filiazioni, quali approvati dalle pertinenti autorità competenti.
PARTE DUE
FONDI PROPRI
Articolo 9
Composizione dei fondi propri
Le imprese di investimento dispongono di fondi propri che consistono nella somma del loro capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 e soddisfano in ogni momento tutte le condizioni seguenti:
dove:
il capitale primario di classe 1 è definito conformemente alle disposizioni della parte due, titolo I, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, il capitale aggiuntivo di classe 1 è definito conformemente alle disposizioni della parte due, titolo I, capo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 e il capitale di classe 2 è definito conformemente alle disposizioni della parte due, titolo I, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013; e
D è definito all’articolo 11.
In deroga al paragrafo 1:
le deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 si applicano integralmente, senza l’applicazione degli articoli 39 e 48 di detto regolamento;
le deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 si applicano integralmente, senza l’applicazione dell’articolo 41 di detto regolamento;
le deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera h), all’articolo 56, lettera c), e all’articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013, nella misura in cui si riferiscono a detenzioni di strumenti di capitale che non sono detenute nel portafoglio di negoziazione si applicano integralmente, senza l’applicazione dei meccanismi previsti agli articoli 46, 60 e 70 di detto regolamento;
le deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013 si applicano integralmente, senza l’applicazione dell’articolo 48 di detto regolamento;
le disposizioni seguenti non si applicano alla determinazione dei fondi propri delle imprese di investimento:
l’articolo 49 del regolamento (UE) n. 575/2013;
le deduzioni di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera h), all’articolo 56, lettera c), e all’articolo 66, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e le relative disposizioni agli articoli 46, 60 e 70 di detto regolamento, nella misura in cui tali deduzioni si riferiscono a detenzioni di strumenti di capitale detenuti nel portafoglio di negoziazione;
l’evento attivatore di cui all’articolo 54, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; l’evento attivatore è invece specificato dall’impresa di investimento in termini di strumento aggiuntivo di classe 1 di cui al paragrafo 1;
l’importo aggregato di cui all’articolo 54, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013; l’importo da svalutare o convertire è l’intero valore nominale dello strumento aggiuntivo di classe 1 di cui al paragrafo 1.
Le detenzioni di strumenti di fondi propri di un soggetto del settore finanziario in seno a un gruppo di imprese di investimento non sono dedotte ai fini del calcolo dei fondi propri di un’impresa di investimento del gruppo su base individuale, a condizione che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento del capitale o il rimborso di passività da parte dell’impresa madre;
le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell’impresa madre coprono anche il soggetto del settore finanziario;
la deroga di cui all’articolo 8 non è utilizzata dalle autorità competenti.
Articolo 10
Partecipazioni qualificate al di fuori del settore finanziario
Ai fini della presente parte, un’impresa di investimento deduce gli importi che superano i limiti specificati alle seguenti lettere a) e b) dalla determinazione degli elementi del capitale primario di classe 1 di cui all’articolo 26 del regolamento (UE) n. 575/2013:
una partecipazione qualificata, il cui importo supera il 15 % dei fondi propri dell’impresa di investimento calcolati conformemente all’articolo 9 del presente regolamento ma senza applicare la deduzione di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013, in un’impresa che non sia un soggetto del settore finanziario;
l’importo totale delle partecipazioni qualificate di un’impresa di investimento in imprese diverse dai soggetti del settore finanziario che supera il 60 % dei fondi propri calcolati conformemente all’articolo 9 del presente regolamento ma senza applicare la deduzione di cui all’articolo 36, paragrafo 1, lettera k, punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013.
Le azioni o quote in imprese diverse dai soggetti del settore finanziario non sono incluse nel calcolo di cui al paragrafo 1 se è soddisfatta una delle condizioni seguenti:
dette azioni o quote sono detenute in via temporanea nel corso di un’operazione di assistenza finanziaria, a norma dell’articolo 79 del regolamento (UE) n. 575/2013;
la detenzione di dette azioni o quote costituisce una posizione in impegni irrevocabili detenuta per un massimo di cinque giorni lavorativi;
dette azioni o quote sono detenute a nome dell’impresa di investimento e per conto altrui.
PARTE TRE
REQUISITI PATRIMONIALI
TITOLO I
REQUISITI GENERALI
Articolo 11
Requisiti di fondi propri
Le imprese di investimento dispongono in ogni momento di fondi propri in conformità dell’articolo 9 equivalenti almeno a D, dove D è definito come il più elevato tra gli elementi seguenti:
il loro requisito relativo alle spese fisse generali calcolato conformemente all’articolo 13;
il loro requisito patrimoniale minimo permanente conforme all’articolo 14; oppure
il loro requisito relativo ai fattori K calcolato conformemente all’articolo 15.
Articolo 12
Imprese di investimento piccole e non interconnesse
Le imprese di investimento sono considerate imprese di investimento piccole e non interconnesse ai fini del presente regolamento se soddisfano tutte le condizioni seguenti:
l’AUM misurato in conformità dell’articolo 17 è inferiore a 1,2 miliardi di EUR;
il COH misurato in conformità dell’articolo 20 è inferiore a:
100 milioni di EUR al giorno per le operazioni a pronti; o
1 miliardo di EUR al giorno per i derivati;
l’ASA misurato in conformità dell’articolo 19 è pari a zero;
il CMH misurato in conformità dell’articolo 18 è pari a zero;
il DTF misurato in conformità dell’articolo 33 è pari a zero;
l’NPR o il CMG misurato in conformità degli articoli 22 e 23 è pari a zero;
il TCD misurato in conformità dell’articolo 26 è pari a zero;
il totale delle attività in bilancio e fuori bilancio dell’impresa di investimento è inferiore a 100 milioni di EUR;
i ricavi totali lordi annuali derivanti dai servizi e dalle attività di investimento dell’impresa di investimento sono inferiori a 30 milioni di EUR calcolati quale media in base ai dati annuali del periodo di due anni immediatamente precedente un dato esercizio finanziario.
In deroga alle disposizioni del titolo II, ai fini del primo comma, lettere a), b), c), e), f) nella misura in cui tale lettera si riferisce all’NPR, e g) si applicano i valori di fine giornata.
Ai fini del primo comma, lettera f), nella misura in cui tale lettera si riferisce al CMG, si applicano i valori infragiornalieri.
Ai fini del presente paragrafo, primo comma, lettera d), e fatto salvo l’articolo 16, paragrafo 9, della direttiva 2014/65/UE e gli articoli 2 e 4 della direttiva delegata (UE) 2017/593, si applicano i valori infragiornalieri, salvo ove vi sia stato un errore nella registrazione o nella riconciliazione dei conti che indichi erratamente che un’impresa di investimento ha violato la soglia zero di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera d), e che è risolto entro il termine del giorno lavorativo. L’impresa di investimento informa senza indugio l’autorità competente in merito all’errore, alle cause che lo hanno provocato e alla sua correzione.
Ai fini del primo comma, lettere h) e i), si applicano i livelli al termine dell’ultimo esercizio finanziario per cui i conti sono stati finalizzati e approvati dall’organo di gestione. Se i conti non sono stati finalizzati e approvati dopo che siano trascorsi sei mesi dal termine dell’ultimo esercizio finanziario l’impresa di investimento utilizza conti provvisori.
Le imprese di investimento possono misurare i valori di cui al primo comma, lettere a) e b), utilizzando i metodi specificati al titolo II, con l’eccezione che la misurazione è effettuata per un periodo di 12 mesi senza escludere gli ultimi tre valori mensili. Le imprese di investimento che scelgono questo metodo di misurazione ne informano l’autorità competente e applicano il metodo scelto per un periodo ininterrotto non inferiore a 12 mesi consecutivi.
Le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da c) a g), si applicano a ciascuna impresa di investimento su base individuale.
In deroga al primo comma, se un’impresa di investimento non soddisfa più le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b), h) o i) ma continua a soddisfare le condizioni di cui alle lettere da c) a g) del medesimo paragrafo, essa cessa di essere considerata una piccola impresa di investimento non interconnessa dopo un periodo di tre mesi, calcolato a decorrere dalla data in cui la soglia è stata superata. L’impresa di investimento informa senza indugio l’autorità competente di eventuali violazioni di una soglia.
Articolo 13
Requisito relativo alle spese fisse generali
L’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per integrare il calcolo del requisito di cui al paragrafo 1 che include almeno gli elementi seguenti per la deduzione:
bonus per il personale e altra retribuzione, nella misura in cui dipendono dal profitto netto dell’impresa di investimento nell’anno in questione;
quote di partecipazione agli utili per dipendenti, amministratori e soci;
altre forme di partecipazione agli utili e altra retribuzione variabile, nella misura in cui sono pienamente discrezionali;
commissioni e provvigioni pagabili condivise che sono direttamente collegate a commissioni e provvigioni ricevibili, incluse nel totale delle entrate, e qualora il pagamento delle prime sia subordinato all’effettiva riscossione delle seconde;
provvigioni per gli agenti collegati;
spese non ricorrenti da attività non ordinarie.
L’ABE specifica inoltre ai fini del presente articolo la nozione di cambiamento sostanziale.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 dicembre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 14
Requisito patrimoniale minimo permanente
Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), il requisito patrimoniale minimo permanente è pari almeno ai livelli di capitale iniziale di cui all’articolo 9 della direttiva (UE) 2019/2034.
TITOLO II
REQUISITO RELATIVO AI FATTORI K
CAPO 1
Principi generali
Articolo 15
Requisito relativo ai fattori K e coefficienti applicabili
Ai fini dell’articolo 11, paragrafo 1, lettera c), il requisito relativo ai fattori K è pari ad almeno la somma degli elementi seguenti:
fattori K del rischio per il cliente (RtC) calcolati conformemente al capo 2;
fattori K del rischio per il mercato (RtM) calcolati conformemente al capo 3;
fattori K del rischio per l’impresa (RtF) calcolati conformemente al capo 4.
Ai corrispondenti fattori K si applicano i coefficienti seguenti:
Tabella 1
FATTORI K |
COEFFICIENTE |
|
Attività gestite sia nell’ambito della gestione discrezionale del portafoglio che nell’ambito di accordi non discrezionali consultivi di carattere continuativo |
K-AUM |
0,02 % |
Denaro dei clienti detenuto |
K-CMH (su conti separati) |
0,4 % |
K-CMH (su conti non separati) |
0,5 % |
|
Attività salvaguardate e gestite |
K-ASA |
0,04 % |
Ordini dei clienti trattati |
K-COH - operazioni a pronti |
0,1 % |
|
K-COH - derivati |
0,01 % |
Flusso di negoziazione giornaliero |
K-DTF - operazioni a pronti |
0,1 % |
|
K-DTF - derivati |
0,01 % |
Al fine di garantire l’applicazione uniforme del presente regolamento e di tener conto dell’evoluzione dei mercati finanziari, l’ABE elabora, in consultazione con l’ESMA, progetti di norme tecniche di regolamentazione per:
specificare i metodi di misurazione dei fattori K di cui alla parte tre, titolo II;
specificare la nozione di conti separati ai fini del presente regolamento per quanto riguarda le condizioni che garantiscono la protezione del denaro dei clienti in caso di fallimento di un’impresa di investimento;
specificare gli adeguamenti dei coefficienti del K-DTF di cui alla tabella 1 del paragrafo 2 del presente articolo qualora, in situazioni di stress dei mercati ai sensi del regolamento delegato (UE) 2017/578 della Commissione ( 9 ), i requisiti del K-DTF risultino eccessivamente restrittivi e pregiudizievoli per la stabilità finanziaria.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 dicembre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
CAPO 2
Fattori K RtC
Articolo 16
Requisito relativo ai fattori K RtC
Il requisito relativo ai fattori K RtC è determinato con la formula seguente:
K-AUM + K-CMH + K-ASA + K-COH
dove:
K-AUM è uguale all’AUM misurato conformemente all’articolo 17, moltiplicato per il coefficiente corrispondente di cui all’articolo 15, paragrafo 2;
K-CMH è uguale al CMH misurato conformemente all’articolo 18, moltiplicato per il coefficiente corrispondente di cui all’articolo 15, paragrafo 2;
K-ASA è uguale all’ASA misurato conformemente all’articolo 19, moltiplicato per il coefficiente corrispondente di cui all’articolo 15, paragrafo 2;
K-COH è uguale al COH misurato conformemente all’articolo 20, moltiplicato per il coefficiente corrispondente di cui all’articolo 15, paragrafo 2.
Articolo 17
Misurazione dell’AUM ai fini del calcolo del K-AUM
L’AUM è la media aritmetica dei restanti 12 valori mensili.
Il K-AUM è calcolato il primo giorno lavorativo di ogni mese.
Se un altro soggetto finanziario ha formalmente delegato la gestione delle attività all’impresa di investimento, tali attività sono escluse dall’importo totale delle attività gestite misurato in conformità del paragrafo 1.
Se un’impresa di investimento gestisce le attività da meno di 15 mesi o se lo è stata per un periodo più lungo in quanto piccola impresa di investimento non interconnessa e ora supera la soglia per l’AUM, essa utilizza dati storici dell’AUM per il periodo specificato al paragrafo 1, non appena gli stessi diventano disponibili, per calcolare il K-AUM. L’autorità competente può sostituire i punti di dati storici mancanti con determinazioni regolamentari basate su proiezioni delle attività dell’impresa di investimento presentate in conformità dell’articolo 7 della direttiva 2014/65/UE.
Articolo 18
Misurazione del CMH ai fini del calcolo del K-CMH
IL CMH è la media aritmetica dei valori giornalieri dei sei mesi restanti.
Il K-CMH è calcolato il primo giorno lavorativo di ogni mese.
L’autorità competente può sostituire i punti di dati storici mancanti con determinazioni regolamentari basate su proiezioni delle attività dell’impresa di investimento presentate in conformità dell’articolo 7 della direttiva 2014/65/UE.
Articolo 19
Misurazione dell’ASA ai fini del calcolo del K-ASA
L’ASA è la media aritmetica dei valori giornalieri dei sei mesi restanti.
Il K-ASA è calcolato il primo giorno lavorativo di ogni mese.
Articolo 20
Misurazione del COH ai fini del calcolo del K-COH
Il COH è la media aritmetica dei valori giornalieri dei tre mesi restanti.
Il K-COH è calcolato il primo giorno lavorativo di ogni mese.
Il COH è misurato come la somma del valore assoluto degli acquisti e del valore assoluto delle vendite sia per le operazioni a pronti sia per i derivati come segue:
per le operazioni a pronti, il valore è l’importo pagato o ricevuto per ciascuna negoziazione;
per i derivati, il valore della negoziazione è l’importo nozionale del contratto.
L’importo nozionale dei derivati su tassi d’interesse è adeguato per la vita residua (in anni) di tali contratti. L’importo nozionale è moltiplicato per la durata determinata con la formula seguente:
Durata = vita residua (in anni) / 10
Fatto salvo il quinto comma, il COH include le operazioni eseguite dalle imprese di investimento che forniscono servizi di gestione di portafoglio per conto di fondi di investimento.
Il COH include le operazioni che derivano da consulenza in materia di investimenti in relazione alle quali un’impresa di investimento non calcola il K-AUM.
Il COH esclude le operazioni gestite dall’impresa di investimento che derivano dalla gestione del portafoglio investimenti di un cliente laddove l’impresa di investimento già calcoli il K-AUM relativo agli investimenti di detto cliente o laddove tale attività si riferisca alla delega della gestione delle attività all’impresa di investimento che non contribuisce all’AUM di detta impresa di investimento a norma dell’articolo 17, paragrafo 2.
Il COH esclude le operazioni eseguite dall’impresa di investimento a proprio nome, per se stessa o per conto di un cliente.
Le imprese di investimento possono escludere dalla misurazione del COH qualsivoglia ordine che non sia stato eseguito in ragione della tempestiva cancellazione di detto ordine da parte del cliente.
CAPO 3
Fattori K RtM
Articolo 21
Requisito relativo ai fattori K RtM
Articolo 22
Calcolo del K-NPR
Ai fini del calcolo del K-NPR, il requisito di fondi propri per le posizioni del portafoglio di negoziazione di un’impresa di investimento che negozia per conto proprio, per se stessa o per conto di un cliente, è calcolato secondo uno dei metodi seguenti:
il metodo standardizzato di cui alla parte tre, titolo IV, capi 2, 3 e 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;
il metodo standardizzato alternativo di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 bis, del regolamento (UE) n. 575/2013;
il metodo alternativo dei modelli interni di cui alla parte tre, titolo IV, capo 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 23
Calcolo del K-CMG
Ai fini dell’articolo 21, l’autorità competente consente a un’impresa di investimento di calcolare il K-CMG per tutte le posizioni soggette a compensazione, o in base al portafoglio, se l’intero portafoglio è soggetto a compensazione o a marginazione, alle condizioni seguenti:
l’impresa di investimento non fa parte di un gruppo comprendente un ente creditizio;
la compensazione e il regolamento di queste operazioni avvengono sotto la responsabilità di un partecipante diretto di una QCCP e tale partecipante diretto è un ente creditizio o un’impresa di investimento di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento, e le operazioni sono compensate a livello centrale in una QCCP o altrimenti regolate su una base di consegna dietro pagamento sotto la responsabilità di detto partecipante diretto;
il calcolo del margine totale richiesto dal partecipante diretto è basato su un modello di margine del partecipante diretto;
l’impresa di investimento ha dimostrato all’autorità competente che la scelta di calcolare l’RtM con il K-CMG è giustificata da determinati criteri, che possono includere la natura delle principali attività dell’impresa che sono essenzialmente attività di negoziazione soggette a compensazione e a marginazione sotto la responsabilità di un partecipante diretto e il fatto che le altre attività svolte dall’impresa di investimento sono irrilevanti rispetto a tali attività principali; e
l’autorità competente ha valutato che la scelta del portafoglio soggetto o dei portafogli soggetti al K-CMG non è stata operata al fine di partecipano all’arbitraggio regolamentare dei requisiti di fondi propri in modo sproporzionato o non solido sotto il profilo prudenziale.
Ai fini del primo comma, lettera c), l’autorità competente procede a una valutazione periodica per confermare che il modello di margine comporta dei requisiti in materia di margini che rispecchiano le caratteristiche di rischio dei prodotti che le imprese di investimento negoziano e tiene conto dell’intervallo tra le riscossioni dei margini, della liquidità del mercato e della possibilità di variazioni nel corso della durata dell’operazione.
I requisiti in materia di margini sono sufficienti a coprire le perdite che possono derivare almeno dal 99 % dei movimenti delle esposizioni nel corso di un periodo di tempo appropriato con un periodo di detenzione di almeno due giorni lavorativi. I modelli di margine utilizzati dal partecipante diretto per richiedere il margine di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera c), sono sempre concepiti per raggiungere un livello di prudenza analogo a quello richiesto nelle disposizioni sui requisiti in materia di margini di cui all’articolo 41 del regolamento (UE) n. 648/2012.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 dicembre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
CAPO 4
Fattori K RtF
Articolo 24
Requisito relativo ai fattori K RtF
Il requisito relativo ai fattori K RtF è determinato con la formula seguente:
K-TCD +K-DTF + K-CON
dove:
il K-TCD è pari all’importo calcolato conformemente all’articolo 26;
il K-DTF è pari al DTF misurato conformemente all’articolo 33, moltiplicato per il coefficiente corrispondente di cui all’articolo 15, paragrafo 2; e
il K-CON è pari all’importo calcolato conformemente all’articolo 39.
Il K-TCD e il K-CON sono basati sulle operazioni registrate nel portafoglio di negoziazione di un’impresa di investimento che negozia per conto proprio, per se stessa o per conto di un cliente.
Il K-DTF è basato sulle operazioni registrate nel portafoglio di negoziazione di un’impresa di investimento che negozia per conto proprio, per se stessa o per conto di un cliente, e sulle operazioni che un’impresa di investimento intraprende attraverso l’esecuzione di ordini per conto dei clienti a suo nome.
Articolo 25
Ambito di applicazione
La presente sezione si applica ai contratti e operazioni seguenti:
i contratti derivati elencati nell’allegato II del regolamento (UE) n. 575/2013, ad eccezione dei seguenti:
i contratti derivati compensati direttamente o indirettamente mediante una controparte centrale (CCP) se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
i contratti derivati negoziati in borsa;
i contratti derivati detenuti a fini di copertura di una posizione dell’impresa di investimento risultante da un’attività al di fuori del portafoglio di negoziazione;
le operazioni con regolamento a lungo termine;
le operazioni di vendita con patto di riacquisto;
le operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito;
i finanziamenti con margini;
qualsiasi altro tipo di SFT;
i crediti e i prestiti di cui all’allegato I, sezione B, punto 2), della direttiva 2014/65/UE, qualora l’impresa di investimento esegua la negoziazione a nome del cliente o riceva e trasmetta l’ordine senza eseguirlo.
Ai fini del primo comma, lettera a), punto i), si considera che i contratti compensati direttamente o indirettamente mediante una QCCP soddisfino le condizioni ivi enunciate.
Sono escluse dal calcolo del K-TCD le operazioni con i seguenti tipi di controparti:
amministrazioni centrali o banche centrali, qualora alle esposizioni sottostanti sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma dell’articolo 114 del regolamento (UE) n. 575/2013;
banche multilaterali di sviluppo di cui all’articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;
organizzazioni internazionali di cui all’articolo 118 del regolamento (UE) n. 575/2013.
Fatta salva l’approvazione preliminare delle autorità competenti, un’impresa di investimento può escludere dal calcolo del K-TCD le operazioni con una controparte che sia sua impresa madre, sua filiazione o filiazione della sua impresa madre o un’impresa legata da una relazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE. Le autorità competenti concedono l’approvazione se sono soddisfatte le condizioni seguenti:
la controparte è un ente creditizio, un’impresa di investimento o un ente finanziario cui si applicano requisiti prudenziali adeguati;
la controparte è inclusa integralmente nello stesso consolidamento prudenziale dell’impresa di investimento a norma del regolamento (UE) n. 575/2013 o dell’articolo 7 del presente regolamento, oppure la controparte e l’impresa di investimento sono soggette a vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo conformemente all’articolo 8 del presente regolamento;
la controparte è soggetta alle stesse procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell’impresa di investimento;
la controparte ha sede nello stesso Stato membro dell’impresa di investimento;
non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento dei fondi propri o il rimborso di passività da parte della controparte all’impresa di investimento.
Le imprese di investimento che rientrano nella vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono calcolare il relativo requisito di fondi propri moltiplicando per l’8 % gli importi delle esposizioni ponderati per il rischio, calcolati conformemente alla parte tre, titolo II, capo 2, sezione 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Anziché applicare il moltiplicatore del fattore di CVA, le imprese di investimento che rientrano nella vigilanza su base consolidata conformemente alla parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 possono calcolare i requisiti di fondi propri per il rischio di aggiustamento della valutazione del credito conformemente alla parte tre, titolo VI, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 26
Calcolo del K-TCD
Ai fini del calcolo del K-TCD, il requisito patrimoniale è determinato con la formula seguente:
Requisito di fondi propri = α • EV • RF • CVA
dove:
α = 1,2;
EV = il valore dell’esposizione calcolato conformemente all’articolo 27;
RF = il fattore di rischio definito in base al tipo di controparte secondo la tabella 2; e
CVA = l’aggiustamento della valutazione del credito calcolato conformemente all’articolo 32.
Tabella 2
Tipo di controparte |
Fattore di rischio |
Amministrazioni centrali, banche centrali e organismi del settore pubblico |
1,6 % |
Enti creditizi e imprese di investimento |
1,6 % |
Altre controparti |
8 % |
Articolo 27
Calcolo del valore dell’esposizione
Il calcolo del valore dell’esposizione è determinato con la formula seguente:
Valore dell’esposizione = Max (0; RC + PFE - C)
dove:
RC = il costo di sostituzione determinato conformemente all’articolo 28;
PFE = l’esposizione potenziale futura determinata conformemente all’articolo 29; e
C = le garanzie reali di cui all’articolo 30.
Il costo di sostituzione (RC) e le garanzie reali (C) si applicano a tutte le operazioni di cui all’articolo 25.
L’esposizione potenziale futura (PFE) si applica solo ai contratti derivati.
Un’impresa di investimento può calcolare un unico valore dell’esposizione a livello di attività soggette a compensazione per tutte le operazioni coperte da un accordo di compensazione contrattuale, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 31. Qualora una o più di queste condizioni non sia soddisfatta, l’impresa di investimento tratta ogni operazione come se fosse il proprio insieme di attività soggette a compensazione.
Articolo 28
Costo di sostituzione (RC)
Il costo di sostituzione di cui all’articolo 27 è determinato nel modo seguente:
per i contratti derivati, l’RC è determinato come il CMV;
per le operazioni con regolamento a lungo termine, l’RC è determinato come l’importo del regolamento del contante che l’impresa di investimento deve versare o ricevere all’atto del regolamento; i crediti sono trattati come importi positivi e i debiti devono essere trattati come importi negativi;
per le operazioni di vendita con patto di riacquisto e le operazioni di concessione o di assunzione di titoli o di merci in prestito, l’RC è determinato come l’importo del contante concesso o preso in prestito; il contante concesso in prestito dall’impresa di investimento deve essere trattato come un importo positivo e il contante preso in prestito dall’impresa di investimento deve essere trattato come un importo negativo;
per le operazioni di finanziamento tramite titoli, se entrambe le componenti dell’operazione sono titoli, l’RC è determinato dal CMV del titolo concesso in prestito dall’impresa di investimento; il CMV è maggiorato della corrispondente rettifica per volatilità di cui alla tabella 4 dell’articolo 30;
per i finanziamenti con margini e per i crediti e i prestiti di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera g), l’RC è determinato dal valore contabile delle attività conformemente alla disciplina contabile applicabile.
Articolo 29
Esposizione potenziale futura
L’esposizione potenziale futura (PFE) di cui all’articolo 27 è calcolata per ogni strumento derivato come il prodotto di quanto segue:
l’importo nozionale effettivo (EN) dell’operazione fissato conformemente ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo; e
il fattore di vigilanza (SF) fissato conformemente al paragrafo 7 del presente articolo.
L’importo nozionale, a meno che non sia chiaramente indicato e fissato fino a scadenza, è determinato nel modo seguente:
per i contratti derivati su tassi di cambio, l’importo nozionale è definito come l’importo nozionale della componente in valuta estera del contratto, convertito nella valuta nazionale; se entrambe le componenti di un derivato su tassi di cambio sono denominate in valute diverse dalla valuta nazionale, l’importo nozionale di ciascuna componente è convertito in valuta nazionale e la componente con il valore più elevato in valuta nazionale è l’importo nozionale;
per i contratti derivati su strumenti rappresentativi di capitale e i derivati su merci e per le quote di emissioni e i derivati sulle stesse, l’importo nozionale è definito come il prodotto del prezzo di mercato di una singola unità dello strumento e il numero di unità cui si riferisce l’operazione;
per le operazioni con più payoff dipendenti dallo stato che includono opzioni digitali o forward di tipo target redemption, le imprese di investimento calcolano l’importo nozionale di ciascuno stato e utilizzano il risultato di calcolo più elevato;
se il nozionale è una formula dei valori di mercato, le imprese di investimento utilizzano i CMV per determinare l’importo nozionale dell’operazione;
per gli swap nozionali variabili come gli amortising swap e gli accreting swap, le imprese di investimento utilizzano come importo nozionale dell’operazione il nozionale medio per la durata restante dello swap;
gli swap con leva finanziaria sono convertiti nell’importo nozionale dell’equivalente swap senza leva finanziaria in modo che, se tutti i tassi di uno swap sono moltiplicati per un fattore, l’importo nozionale dichiarato è moltiplicato per il fattore sui tassi d’interesse per determinare l’importo nozionale;
per un contratto derivato con scambi multipli di capitale, l’importo nozionale è moltiplicato per il numero di scambi di capitale del contratto derivato per determinare l’importo nozionale.
Durata = (1 – exp (-0,05 • vita residua))/0,05
Per i contratti derivati diversi dai contratti derivati su tassi di interesse e dai contratti su crediti, la durata è pari a 1.
Se il derivato rinvia al valore di un altro strumento su tassi di interesse o crediti, il periodo di tempo è determinato sulla base dello strumento sottostante.
Per le opzioni, la scadenza corrisponde all’ultima data di esercizio del contratto specificata nel contratto stesso.
Per i contratti derivati strutturati in modo tale che a determinate date le esposizioni in essere sono regolate e le condizioni sono rifissate per cui il fair value (valore equo) del contratto è pari a zero, la durata residua è pari al periodo intercorrente fino alla successiva data di rifissazione.
Il fattore di vigilanza (fattore di vigilanza – SF) per ogni classe di attività è fissato in base alla tabella riportata di seguito.
Tabella 3
Classe di attività |
Fattore di vigilanza |
Tasso di interesse |
0,5 % |
Cambi |
4 % |
Credito |
1 % |
Azioni single-name |
32 % |
Indice azionario |
20 % |
Materie prime e quote di emissioni |
18 % |
Altro |
32 % |
L’esposizione potenziale futura di un insieme di attività soggette a compensazione è la somma dell’esposizione potenziale futura di tutte le operazioni incluse in tale insieme, moltiplicata per:
0,42, per gli insiemi di attività soggette a compensazione di operazioni con controparti finanziarie e non finanziarie per le quali le garanzie reali sono scambiate bilateralmente con la controparte, ove richiesto, conformemente alle condizioni di cui all’articolo 11 del regolamento (UE) n. 648/2012;
1, per gli altri insiemi di attività soggette a compensazione.
Articolo 30
Garanzie reali
Tutte le garanzie reali sia nelle operazioni bilaterali che nelle operazioni compensate di cui all’articolo 25 sono soggette a rettifiche per volatilità secondo la tabella riportata di seguito:
Tabella 4
Classe di attività |
Rettifica per volatilità - operazioni di vendita con patto di riacquisto |
Rettifica per volatilità - altre operazioni |
|
Titoli di debito emessi dalle amministrazioni centrali o dalle banche centrali |
≤ 1 anno |
0,707 % |
1 % |
> 1 anno ≤ 5 anni |
2,121 % |
3 % |
|
> 5 anni |
4,243 % |
6 % |
|
Titoli di debito emessi da altri soggetti |
≤ 1 anno |
1,414 % |
2 % |
> 1 anno ≤ 5 anni |
4,243 % |
6 % |
|
> 5 anni |
8,485 % |
12 % |
|
Posizioni verso la cartolarizzazione |
≤ 1 anno |
2,828 % |
4 % |
> 1 anno ≤ 5 anni |
8,485 % |
12 % |
|
> 5 anni |
16,970 % |
24 % |
|
Strumenti rappresentativi di capitale e titoli convertibili quotati |
14,143 % |
20 % |
|
Altri titoli o merci |
17,678 % |
25 % |
|
Oro |
10,607 % |
15 % |
|
Contanti |
0 % |
0 % |
Ai fini della tabella 4, le posizioni verso la cartolarizzazione non comprendono le posizioni verso la ricartolarizzazione.
Le autorità competenti possono modificare la rettifica per volatilità di alcuni tipi di merci per cui sussistono diversi livelli di volatilità dei prezzi. Esse informano l’ABE di tali decisioni, accludendo i motivi delle modifiche.
Il valore delle garanzie reali è determinato come segue:
ai fini dell’articolo 25, paragrafo 1, lettere a), e) e g), dall’importo delle garanzie reali che l’impresa di investimento ha ricevuto dalla sua controparte, diminuito come indicato nella tabella 4;
per le operazioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettere b), c), d) e f), dalla somma del CMV della componente in titoli e dell’importo netto delle garanzie reali fornite o ricevute dall’impresa di investimento.
Per le operazioni di finanziamento tramite titoli, se entrambe le componenti dell’operazione sono titoli, le garanzie reali sono determinate dal CMV del titolo preso in prestito dall’impresa di investimento.
Se l’impresa di investimento acquista o ha concesso in prestito il titolo, il CMV del titolo è trattato come un importo negativo ed è ridotto a un importo negativo maggiore, utilizzando la rettifica per volatilità di cui alla tabella 4. Se l’impresa di investimento vende o ha preso in prestito il titolo, il CMV del titolo è trattato come un importo positivo ed è ridotto utilizzando la rettifica per volatilità di cui alla tabella 4.
Fatte salve le condizioni di cui all’articolo 31, qualora un accordo di compensazione contrattuale copra diversi tipi di operazioni, le rettifiche per volatilità applicabili alle «altre operazioni» della tabella 4 si applicano ai rispettivi importi calcolati a norma del primo comma, lettere a) e b), in base all’emittente all’interno di ciascuna classe di attività.
Articolo 31
Compensazione
Ai fini della presente sezione, le imprese di investimento possono, in primo luogo, considerare i contratti perfettamente congruenti inclusi nell’accordo di compensazione come un unico contratto con un capitale nozionale equivalente agli importi netti; in secondo luogo, possono compensare le altre operazioni soggette a novazione in cui tutti gli obblighi tra l’impresa di investimento e la sua controparte sono automaticamente riuniti in modo che la novazione sostituisca giuridicamente con un unico importo netto le precedenti obbligazioni lorde; in terzo luogo, possono compensare le altre operazioni in cui l’impresa di investimento assicura che sono soddisfatte le condizioni seguenti:
l’esistenza di un contratto di compensazione con la controparte o di un altro accordo crea un obbligo giuridico unico per tutte le operazioni incluse, in modo tale che l’impresa di investimento avrebbe diritto a ricevere o sarebbe tenuta a pagare soltanto il saldo netto dei valori di mercato positivi e negativi delle singole operazioni incluse in caso di inadempimento della controparte dovuto a uno dei motivi seguenti:
default;
fallimento;
liquidazione; o
circostanze analoghe;
il contratto di compensazione non contiene una clausola che, in caso di default di una controparte, consente a una controparte non in default di effettuare soltanto pagamenti limitati, oppure di non effettuare alcun pagamento, a favore della parte in default, anche se quest’ultima risultasse un creditore netto;
l’impresa di investimento ha ottenuto un parere giuridico indipendente, scritto e motivato in base al quale, in caso di impugnazione dell’accordo di compensazione, i crediti e le obbligazioni dell’impresa di investimento sarebbero equivalenti a quelli di cui alla lettera a) in forza del regime giuridico seguente:
la legislazione del paese in cui ha sede la controparte;
la legislazione del paese in cui ha sede la succursale, qualora sia coinvolta una succursale estera di una controparte:
la legislazione che disciplina le singole operazioni incluse nell’accordo di compensazione; o
la legislazione che disciplina qualsiasi contratto o accordo necessario per applicare la compensazione.
Articolo 32
Aggiustamento della valutazione del credito
Ai fini della presente sezione, per «CVA» si intende un aggiustamento della valutazione intermedia di mercato del portafoglio di operazioni con una controparte che riflette il CMV del rischio di credito della controparte nei confronti dell’impresa di investimento, ma non riflette il CMV del rischio di credito dell’impresa di investimento nei confronti della controparte.
Il CVA è pari a 1,5 per tutte le operazioni diverse dalle operazioni seguenti, per le quali il CVA è pari a 1:
le operazioni con controparti non finanziarie ai sensi dell’articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) n. 648/2012 o con controparti non finanziarie stabilite in un paese terzo, se tali operazioni non superano la soglia di compensazione di cui all’articolo 10, paragrafi 3 e 4, di tale regolamento;
le operazioni infragruppo di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 648/2012;
le operazioni con regolamento a lungo termine;
le SFT, inclusi i finanziamenti con margini, a meno che l’autorità competente stabilisca che le esposizioni al rischio di CVA dell’impresa di investimento derivanti da tali operazioni sono significative; e
i crediti e i prestiti di cui all’articolo 25, paragrafo 1, lettera g).
Articolo 33
Misurazione del DTF ai fini del calcolo del K-DTF
Il DTF è la media aritmetica dei valori giornalieri dei sei mesi restanti.
Il K-DTF è calcolato il primo giorno lavorativo di ogni mese.
Il DTF è misurato come la somma del valore assoluto degli acquisti e del valore assoluto delle vendite sia per le operazioni a pronti sia per i derivati come segue:
per le operazioni a pronti, il valore è l’importo pagato o ricevuto per ciascuna negoziazione;
per i derivati, il valore della negoziazione è l’importo nozionale del contratto.
L’importo nozionale dei derivati su tassi d’interesse è adeguato per la vita residua (in anni) di tali contratti. L’importo nozionale è moltiplicato per la durata determinata con la formula seguente:
Durata = vita residua (in anni)/10.
Il DTF include le operazioni eseguite dalle imprese di investimento a proprio nome per sé stesse o per conto di un cliente.
CAPO 5
Obiettivi ambientali e sociali
Articolo 34
Trattamento prudenziale delle attività esposte ad attività associate ad obiettivi ambientali o sociali
L’ABE, previa consultazione del Comitato europeo per il rischio sistemico, valuta, sulla base dei dati disponibili e delle conclusioni del gruppo di esperti ad alto livello sulla finanza sostenibile della Commissione, se un trattamento prudenziale dedicato delle attività esposte ad attività sostanzialmente associate ad obiettivi ambientali o sociali, sotto forma di fattori K adeguati o di coefficienti applicati a fattori K adeguati, sia giustificato da una prospettiva prudenziale. In particolare l’ABE valuta gli elementi seguenti:
le opzioni metodologiche per valutare le esposizioni delle classi di attività verso attività sostanzialmente associate ad obiettivi ambientali o sociali;
i profili di rischio specifici delle attività esposte ad attività sostanzialmente associate ad obiettivi ambientali o sociali;
i rischi collegati al deprezzamento delle attività dovuto a modifiche normative quali la mitigazione dei cambiamenti climatici;
i potenziali effetti sulla stabilità finanziaria di un trattamento prudenziale dedicato delle attività esposte ad attività sostanzialmente associate ad obiettivi ambientali o sociali.
PARTE QUATTRO
RISCHIO DI CONCENTRAZIONE
Articolo 35
Obbligo di monitoraggio
Articolo 36
Calcolo del valore dell’esposizione
Le imprese di investimento che non soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, calcolano il valore dell’esposizione verso un cliente o un gruppo di clienti connessi ai fini della presente parte sommando tra loro gli elementi seguenti:
la differenza positiva tra le posizioni lunghe dell’impresa di investimento rispetto alle posizioni corte in tutti gli strumenti finanziari del portafoglio di negoziazione emessi dal cliente in questione, calcolando la posizione netta per ciascuno strumento conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 22, lettere a), b) e c);
il valore dell’esposizione dei contratti e delle operazioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, con il cliente in questione, calcolato secondo il metodo di cui all’articolo 27.
Ai fini del primo comma, lettera a), un’impresa di investimento che, ai fini del requisito relativo al fattore K RtM, calcola i requisiti patrimoniali per le posizioni del portafoglio di negoziazione secondo il metodo di cui all’articolo 23, calcola la posizione netta ai fini del rischio di concentrazione di tali posizioni conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 22, lettera a).
Ai fini del primo comma, lettera b), del presente paragrafo un’impresa di investimento che, ai fini del K-TCD, calcola i requisiti di fondi propri applicando i metodi di cui all’articolo 25, paragrafo 4, del presente regolamento, calcola il valore dell’esposizione dei contratti e delle operazioni di cui all’articolo 25, paragrafo 1, del presente regolamento, applicando i metodi di cui alla parte tre, titolo II, capo 6, sezione 3, 4 o 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.
Articolo 37
Limiti in relazione al rischio di concentrazione e superamento del valore dell’esposizione
Se il singolo cliente è un ente creditizio o un’impresa di investimento, o se il gruppo di clienti connessi include uno o più enti creditizi o imprese di investimento, il limite in relazione al rischio di concentrazione è pari al 25 % dei fondi propri dell’impresa di investimento o a 150 milioni di EUR, se tale importo è superiore, purché, per la somma dei valori delle esposizioni verso tutti i clienti connessi che non sono enti creditizi o imprese di investimento, il limite al rischio di concentrazione resti al 25 % dei fondi propri dell’impresa di investimento.
Se l’importo di 150 milioni di EUR è superiore al 25 % dei fondi propri dell’impresa di investimento, il limite al rischio di concentrazione non supera il 100 % dei fondi propri dell’impresa di investimento.
Le imprese di investimento calcolano il superamento del valore dell’esposizione verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi secondo la formula seguente:
superamento del valore dell’esposizione = EV – L
dove:
EV = valore dell’esposizione calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 36;
L = limite in relazione al rischio di concentrazione quale determinato al paragrafo 1 del presente articolo.
Il valore dell’esposizione verso un singolo cliente o un gruppo di clienti connessi non supera:
il 500 % dei fondi propri dell’impresa di investimento, qualora siano trascorsi al massimo dieci giorni dal momento in cui si è verificato il superamento;
in forma aggregata, il 600 % dei fondi propri dell’impresa di investimento, per qualsiasi superamento protrattosi per oltre dieci giorni.
Articolo 38
Obbligo di notifica
Articolo 39
Calcolo del K-CON
Il requisito di fondi propri K-CON è l’importo aggregato del requisito di fondi propri calcolato per ciascun cliente o gruppo di clienti connessi come il requisito di fondi propri di cui alla riga appropriata nella colonna 1 della tabella 6 che rappresenta una parte del superamento individuale totale, moltiplicato per:
il 200 % se il superamento non si è protratto per più di dieci giorni;
il corrispondente fattore di cui alla colonna 2 della tabella 6 dopo il periodo di dieci giorni calcolato a partire dalla data in cui si è verificato il superamento, imputando ciascuna proporzione del superamento alla riga appropriata nella colonna 1 della tabella 6.
dove:
OFRE = requisito di fondi propri per il superamento;
OFR = requisito di fondi propri delle esposizioni verso un singolo cliente o gruppi di clienti connessi, calcolato sommando i requisiti di fondi propri delle esposizioni verso i singoli clienti all’interno del gruppo, che sono trattate come un’unica esposizione;
EV = valore dell’esposizione calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 36;
EVE = superamento del valore dell’esposizione calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 37, paragrafo 2.
Ai fini del calcolo del K-CON, i requisiti di fondi propri delle esposizioni derivanti dalla differenza positiva tra le posizioni lunghe dell’impresa di investimento rispetto alle posizioni corte in tutti gli strumenti finanziari del portafoglio di negoziazione emessi dal cliente in questione, calcolando la posizione netta per ciascuno strumento conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 22, lettere a), b) e c), comprendono solo i requisiti per il rischio specifico.
L’impresa di investimento che, ai fini del requisito relativo ai fattori K RtM, calcola i requisiti di fondi propri per le posizioni del portafoglio di negoziazione secondo il metodo di cui all’articolo 23 calcola il requisito di fondi propri dell’esposizione ai fini del rischio di concentrazione di tali posizioni conformemente alle disposizioni di cui all’articolo 22, lettera a).
Tabella 6
Colonna 1: Superamento del valore dell’esposizione in percentuale dei fondi propri |
Colonna 2: Fattori |
Fino al 40 % |
200 % |
Tra il 40 % e il 60 % |
300 % |
Tra il 60 % e l’80 % |
400 % |
Tra l’80 % e il 100 % |
500 % |
Tra il 100 % e il 250 % |
600 % |
Oltre il 250 % |
900 % |
Articolo 40
Procedure volte a impedire alle imprese di investimento l’elusione del requisito di fondi propri K-CON
Articolo 41
Esclusioni
Le esposizioni seguenti sono escluse dal soddisfacimento dei requisiti di cui all’articolo 37:
le esposizioni che sono interamente dedotte dai fondi propri dell’impresa di investimento;
le esposizioni assunte nel corso ordinario del regolamento dei servizi di pagamento, delle operazioni in valuta estera, delle operazioni su titoli e della prestazione di servizi di trasferimento di denaro;
le esposizioni che rappresentano crediti nei confronti di:
amministrazioni centrali, banche centrali, enti pubblici, organizzazioni internazionali o banche multilaterali di sviluppo e le esposizioni garantite da o attribuibili a tali soggetti, qualora a tali esposizioni sia attribuito un fattore di ponderazione del rischio dello 0 % a norma degli articoli da 114 a 118 del regolamento (UE) n. 575/2013;
amministrazioni regionali e autorità locali dei paesi membri dello Spazio economico europeo;
controparti centrali e contributi a fondi di garanzia verso controparti centrali.
Le autorità competenti possono esentare in tutto o in parte dall’applicazione dell’articolo 37 le esposizioni seguenti:
le obbligazioni garantite;
le esposizioni assunte da un’impresa di investimento nei confronti della sua impresa madre, di altre filiazioni dell’impresa madre o di sue filiazioni, sempre che dette imprese siano incluse nella vigilanza su base consolidata conformemente all’articolo 7 del presente regolamento o al regolamento (UE) n. 575/2013, siano soggette a vigilanza sulla conformità alla verifica del capitale del gruppo conformemente all’articolo 8 del presente regolamento o siano soggette a vigilanza in conformità di norme equivalenti in vigore in un paese terzo, e sempre che siano soddisfatte le condizioni seguenti:
non ci sono rilevanti impedimenti di diritto o di fatto, attuali o previsti, che ostacolino il rapido trasferimento del capitale o il rimborso di passività da parte dell’impresa madre; e
le procedure di valutazione, misurazione e controllo del rischio dell’impresa madre coprono anche il soggetto del settore finanziario.
Articolo 42
Esenzione per i negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni
Le disposizioni della presente parte non si applicano ai negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni se sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
l’altra controparte è una controparte non finanziaria;
entrambe le controparti sono soggette ad adeguate procedure centralizzate per la valutazione, la misurazione e il controllo del rischio;
l’operazione può essere valutata come atta ad attenuare i rischi direttamente connessi all’attività commerciale o di finanziamento di tesoreria della controparte non finanziaria o del gruppo interessato.
PARTE CINQUE
LIQUIDITÀ
Articolo 43
Requisito di liquidità
In deroga al primo comma del presente paragrafo, le autorità competenti possono esentare le imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, dall’applicazione del primo comma del presente paragrafo e ne informano debitamente l’ABE.
Ai fini del primo comma, le attività liquide sono le seguenti, senza limitazione riguardo alla loro composizione:
le attività di cui agli articoli da 10 a 13 del regolamento delegato (UE) 2015/61, alle stesse condizioni relative ai criteri di ammissibilità e agli stessi coefficienti di scarto applicabili di quelle previste da tali articoli;
le attività di cui all’articolo 15 del regolamento delegato (UE) 2015/61, fino a un importo assoluto di 50 milioni di EUR o all’importo equivalente in valuta nazionale, alle stesse condizioni relative ai criteri di ammissibilità, ad eccezione della soglia di 500 milioni di EUR di cui all’articolo 15, paragrafo 1, di tale regolamento, e agli stessi coefficienti di scarto applicabili di quelle previste al medesimo articolo;
gli strumenti finanziari non contemplati al presente comma, lettere a) e b), negoziati in una sede di negoziazione e per i quali esiste un mercato liquido quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, punto 17), del regolamento (UE) n. 600/2014 e agli articoli da 1 a 5 del regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione ( 10 ), soggetti a un coefficiente di scarto del 55 %;
i depositi a breve termine non vincolati presso un ente creditizio.
Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, le imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento, e le imprese di investimento che non soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, del presente regolamento, ma che non svolgono nessuna delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE possono includere nelle proprie attività liquide anche crediti commerciali e onorari o commissioni da ricevere entro 30 giorni, se tali crediti soddisfano le condizioni seguenti:
rappresentano al massimo fino a un terzo dei requisiti minimi di liquidità di cui al presente articolo, paragrafo 1;
non vanno conteggiati in relazione ai requisiti di liquidità aggiuntiva previsti dall’autorità competente per i rischi specifici dell’impresa conformemente all’articolo 39, paragrafo 2, lettera k), della direttiva (UE) 2019/2034;
sono soggetti a un coefficiente di scarto del 50 %.
Articolo 44
Riduzione temporanea del requisito di liquidità
Articolo 45
Garanzie per i clienti
Le imprese di investimento aumentano le loro attività liquide dell’1,6 % dell’importo totale delle garanzie fornite ai clienti.
PARTE SEI
PUBBLICAZIONE DELLE INFORMAZIONI DA PARTE DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO
Articolo 46
Ambito di applicazione
Articolo 46 bis
Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo
Tali informazioni soddisfano i requisiti seguenti:
sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell'articolo 2, punto 3, del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell'Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell'articolo 2, punto 4, di tale regolamento;
sono corredate dei metadati seguenti:
tutte le denominazioni dell'impresa di investimento a cui le informazioni fanno riferimento;
l'identificativo della persona giuridica dell'impresa di investimento, come specificato ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;
le dimensioni dell'impresa di investimento per categoria, come specificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;
il tipo di informazioni come classificate ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;
un'indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.
Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse in conformità del paragrafo 1, l'ABE elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare:
eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;
la strutturazione dei dati nelle informazioni;
per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.
Ai fini della lettera c), l'ABE valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo a tale fine.
L'ABE presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 47
Obiettivi e politiche di gestione del rischio
Le imprese di investimento comunicano i propri obiettivi e le proprie politiche di gestione del rischio per ciascuna categoria di rischio di cui alle parti tre, quattro e cinque, in conformità dell’articolo 46, compresa una sintesi delle strategie e dei processi per la gestione di tali rischi e una breve dichiarazione sul rischio approvata dall’organo di gestione dell’impresa di investimento in cui sia descritto sinteticamente il profilo di rischio complessivo dell’impresa di investimento associato alla strategia aziendale.
Articolo 48
Governance
Le imprese di investimento pubblicano le informazioni seguenti sui dispositivi di governance interni, conformemente all’articolo 46:
il numero di incarichi di amministratore affidati ai membri dell’organo di gestione;
la politica di diversità adottata nella selezione dei membri dell’organo di gestione, i relativi obiettivi ed eventuali target stabiliti nel quadro di detta politica nonché la misura in cui tali obiettivi e target siano stati raggiunti;
se l’impresa di investimento ha istituito un comitato di rischio distinto e il numero di riunioni annuali di quest’ultimo.
Articolo 49
Fondi propri
Le imprese di investimento pubblicano le informazioni seguenti sui loro fondi propri, conformemente all’articolo 46:
la riconciliazione completa tra, da un lato, gli elementi di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2, nonché filtri e deduzioni applicabili applicati ai fondi propri dell’impresa di investimento, e, dall’altro, lo stato patrimoniale nel bilancio dell’impresa di investimento sottoposto a revisione contabile;
la descrizione delle principali caratteristiche degli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 e di capitale di classe 2 emessi dall’impresa di investimento;
la descrizione di tutte le restrizioni applicate al calcolo dei fondi propri conformemente al presente regolamento e gli strumenti e le deduzioni cui si applicano tali restrizioni.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 26 giugno 2021.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 50
Requisiti di fondi propri
Per quanto riguarda l’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del presente regolamento, e all’articolo 24 della direttiva (UE) 2019/2034, le imprese di investimento pubblicano le informazioni seguenti in conformità dell’articolo 46 del presente regolamento:
la descrizione sintetica del metodo adottato dall’impresa di investimento nella valutazione dell’adeguatezza del proprio capitale interno per il sostegno delle attività correnti e prospettiche;
su richiesta dell’autorità competente, i risultati del processo di valutazione dell’adeguatezza del capitale interno dell’impresa di investimento, inclusa la composizione dei fondi propri aggiuntivi sulla base del processo di revisione prudenziale di cui all’articolo 39, paragrafo 2, lettera a), della direttiva 2019/2034;
i requisiti di fondi propri relativi ai fattori K calcolati, conformemente all’articolo 15 del presente regolamento, in forma aggregata per l’RtM, l’RtF e l’RtC, sulla base della somma dei fattori K applicabili; e
il requisito relativo alle spese fisse generali determinato conformemente all’articolo 13 del presente regolamento.
Articolo 51
Politica e prassi di remunerazione
In merito alla politica e alle prassi di remunerazione, compresi gli aspetti connessi alla neutralità di genere e al divario retributivo di genere, relative alle categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell’impresa di investimento, le imprese di investimento pubblicano le informazioni seguenti, in conformità dell’articolo 46;
le caratteristiche di maggior rilievo del sistema di remunerazione, compresi il livello della componente variabile della remunerazione e i criteri per il suo riconoscimento, la politica relativa al pagamento in strumenti, le politiche di differimento e i criteri di attribuzione;
i rapporti tra le componenti fissa e variabile della remunerazione stabiliti conformemente all’articolo 30, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2019/2034;
informazioni quantitative aggregate sulle remunerazioni, ripartite per alta dirigenza e membri del personale le cui azioni hanno un impatto rilevante sul profilo di rischio dell’impresa di investimento, con indicazione degli elementi seguenti:
gli importi della remunerazione riconosciuta nell’esercizio finanziario, suddivisi in remunerazione fissa (con la descrizione delle componenti fisse) e remunerazione variabile, e il numero dei beneficiari;
gli importi e le forme della componente variabile riconosciuta della remunerazione, suddivisa in contanti, azioni, strumenti collegati alle azioni e altre tipologie, separatamente per la parte versata in anticipo e per la parte differita;
gli importi delle remunerazioni differite riconosciute per periodi di prestazione precedenti, suddivisi tra l’importo che matura nel corso dell’esercizio e l’importo che maturerà negli esercizi successivi;
l’importo della remunerazione differita che matura nel corso dell’esercizio che è versato nel corso dello stesso, ridotto mediante correzioni delle performance;
la remunerazione variabile garantita riconosciuta durante l’esercizio e il numero dei beneficiari;
i trattamenti di fine rapporto riconosciuti in periodi precedenti che sono stati versati nel corso dell’esercizio;
gli importi dei trattamenti di fine rapporto riconosciuti durante l’esercizio, suddivisi tra quelli versati in anticipo e quelli differiti, il numero di beneficiari e il trattamento di fine rapporto più elevato che è stato riconosciuto a una singola persona;
informazioni indicanti se l’impresa di investimento beneficia di una deroga di cui all’articolo 32, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/2034+.
Ai fini del primo comma, lettera d), le imprese di investimento che beneficiano di detta deroga indicano se la deroga è stata concessa in virtù dell’articolo 32, paragrafo 4, lettera a) o b), della direttiva (UE) 2019/2034 o in virtù di entrambe. Esse indicano inoltre a quale dei principi di remunerazione applicano la deroga o le deroghe, il numero dei membri del personale che ne beneficiano e la loro remunerazione complessiva, suddivisa in remunerazione fissa e variabile.
Il presente articolo lascia impregiudicate le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 12 ).
Articolo 52
Politica di investimento
Gli Stati membri assicurano che le imprese di investimento che non rispettano i criteri di cui all’articolo 32, paragrafo 4, lettera a), della direttiva (UE) 2019/2034 comunichino quanto segue conformemente all’articolo 46 del presente regolamento:
la proporzione dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute, direttamente o indirettamente, dall’impresa di investimento, ripartiti per Stato membro e settore;
una descrizione completa del comportamento di voto nelle riunioni generali delle società le cui azioni o quote sono detenute a norma del paragrafo 2, una motivazione di voto nonché il rapporto delle proposte presentate dall’organo amministrativo o di gestione della società che l’impresa di investimento ha approvato; e
una spiegazione del ricorso alle imprese di consulenza in materia di voto;
gli orientamenti di voto relativi alle società le cui azioni o quote sono detenute a norma del paragrafo 2.
L’obbligo di informativa di cui al primo comma, lettera b), non si applica se le disposizioni contrattuali di tutti gli azionisti rappresentati dall’impresa di investimento nell’assemblea degli azionisti non autorizzano l’impresa di investimento a votare a loro nome a meno che gli azionisti non diano ordini di voto espliciti dopo aver ricevuto l’ordine del giorno della riunione.
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 giugno 2021.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 53
Rischi ambientali, sociali e di governance
A decorrere dal 26 dicembre 2022, le imprese di investimento che non soddisfano i criteri di cui all’articolo 32, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2019/2034 pubblicano informazioni sui rischi ambientali, sociali e di governance, compresi i rischi fisici e i rischi di transizione, definiti nella relazione di cui all’articolo 35 della direttiva (UE) 2019/2034.
Le informazioni di cui al primo comma sono pubblicate una volta il primo anno di pubblicazione e successivamente due volte all’anno.
PARTE SETTE
SEGNALAZIONE DA PARTE DELLE IMPRESE DI INVESTIMENTO
Articolo 54
Obblighi di segnalazione
Le imprese di investimento segnalano alle autorità competenti con cadenza trimestrale tutte le informazioni seguenti:
livello e composizione dei fondi propri;
requisiti di fondi propri;
calcolo dei requisiti di fondi propri;
livello di attività in relazione alle condizioni di cui all’articolo 12, paragrafo 1, compresa la scomposizione del bilancio e delle entrate per servizio di investimento e fattore K applicabile;
rischio di concentrazione;
requisiti di liquidità.
In deroga al primo comma, le imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, presentano tale relazione su base annuale.
Le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), includono i livelli di rischio seguenti e sono segnalate alle autorità competenti almeno una volta l’anno:
il livello di rischio di concentrazione associato al default delle controparti e alle posizioni del portafoglio di negoziazione, per le singole controparti e su base aggregata;
il livello di rischio di concentrazione in relazione a enti creditizi, imprese di investimento e altri soggetti che detengono denaro dei clienti;
il livello di rischio di concentrazione in relazione a enti creditizi, imprese di investimento e altri soggetti in cui sono depositati titoli dei clienti;
il livello di rischio di concentrazione in relazione a enti creditizi in cui si trovano i depositi dell’impresa di investimento;
il livello di rischio di concentrazione derivante dagli utili;
il livello di rischio descritto alle lettere da a) a e), calcolato tenendo conto degli attivi e degli elementi fuori bilancio non registrati nel portafoglio di negoziazione in aggiunta alle esposizioni derivanti da posizioni del portafoglio di negoziazione.
Ai fini del presente paragrafo, i termini «ente creditizio» e «impresa di investimento» includono le imprese private o pubbliche, comprese le loro succursali, che, se fossero stabilite nell’Unione, sarebbero enti creditizi o imprese di investimento ai sensi del presente regolamento e che siano state autorizzate in un paese terzo che applica requisiti prudenziali di vigilanza e normativi almeno equivalenti a quelli applicati nell’Unione.
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, le imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1, non sono tenute a comunicare le informazioni di cui al paragrafo 1, lettera e), del presente articolo e, nella misura in cui è stata concessa una deroga a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, secondo comma, al paragrafo 1, lettera f), del presente articolo.
Ai fini degli obblighi di segnalazione di cui al presente articolo, l’ABE, in consultazione con l’ESMA, elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare:
i formati;
le date per le segnalazioni, le definizioni e le relative istruzioni che indicano come utilizzare tali formati.
I progetti di norme tecniche di attuazione di cui primo comma sono concisi e proporzionati alla natura, all’ambito di applicazione e alla complessità delle attività delle imprese di investimento, tenendo conto delle differenze nel livello di dettaglio di informazioni presentate da un’impesa di investimento che soddisfi le condizioni per per qualificarsi come piccola impresa di investimento non interconnessa di cui all’articolo 12, paragrafo 1.
L’ABE elabora i progetti di norme tecniche di attuazione di cui al primo comma entro il 26 dicembre 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
Articolo 55
Obblighi di segnalazione per determinate imprese di investimento, anche ai fini delle soglie di cui all’Articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento e all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
L’ABE presenta i progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 dicembre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010.
PARTE OTTO
ATTI DELEGATI
Articolo 56
Esercizio della delega
PARTE NOVE
DISPOSIZIONI TRANSITORIE, RELAZIONI, RIESAMI E MODIFICHE
TITOLO I
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Articolo 57
Disposizioni transitorie
In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e c), le imprese di investimento possono applicare requisiti di fondi propri più bassi per un periodo di cinque anni dal 26 giugno 2021 pari a:
due volte il pertinente requisito di fondi propri a norma della parte tre, titolo I, capo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, subordinatamente all’articolo 93, paragrafo 1, di detto regolamento, con riferimento ai livelli di capitale iniziale fissati dal titolo IV della direttiva 2013/36/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878, che si sarebbero applicati se l’impresa di investimento avesse continuato ad essere soggetta ai requisiti di fondi propri di detto regolamento come modificato dal regolamento (UE) 2019/630; o
due volte il requisito applicabile relativo alle spese fisse generali di cui all’articolo 13 del presente regolamento, se l’impresa di investimento non esisteva al 26 giugno 2021 o precedentemente;
In deroga all’articolo 11, paragrafo 1, lettera b), le imprese di investimento possono applicare requisiti di fondi propri più bassi per un periodo di cinque anni dal 26 giugno 2021 come segue:
le imprese di investimento che erano soggette solo a un requisito patrimoniale iniziale prima del 26 giugno 2021 possono limitare il loro requisito di fondi propri a due volte il requisito applicabile in materia di capitale iniziale di cui al titolo IV della direttiva 2013/36/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878, ad eccezione rispettivamente dell’articolo 31, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 31, paragrafo 2, di detta direttiva;
le imprese di investimento che esistevano prima del 26 giugno 2021 possono limitare i loro requisiti patrimoniali minimi permanenti a quelli previsti all’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, come modificato dal regolamento (UE) 2019/876, con riferimento ai livelli di capitale iniziale fissati dal titolo IV della direttiva 2013/36/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2019/878, che si sarebbero applicati se l’impresa di investimento avesse continuato ad essere soggetta a detto regolamento, fatto salvo un aumento annuale dell’importo di tali requisiti di almeno 5 000 EUR nel periodo di cinque anni;
le imprese di investimento che esistevano prima del 26 giugno 2021, che non sono autorizzate a prestare i servizi accessori di cui all’allegato I, sezione B, punto 1), della direttiva 2014/65/UE, che prestano soltanto uno o più servizi e attività di investimento elencati all’allegato I, sezione A, punti 1), 2), 4) e 5), di tale direttiva, che non sono autorizzate a detenere denaro dei clienti o titoli appartenenti ai loro clienti e che, pertanto, non possono mai trovarsi in situazione di debito con tali clienti, possono limitare il loro requisito patrimoniale minimo permanente ad almeno 50 000 EUR, fatto salvo un aumento annuale di almeno 5 000 nel periodo di cinque anni.
A prescindere dal fatto che un’impresa di investimento di cui al presente paragrafo si avvalga o meno della deroga di cui al primo comma, il paragrafo 4, lettera a), non le si applica.
Articolo 58
Deroga per le imprese di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013
Le imprese di investimento che, al 25 dicembre 2019, soddisfano le condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 e non hanno ancora ottenuto l’autorizzazione come enti creditizi in conformità dell’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE continuano ad essere soggette al regolamento (UE) n. 575/2013 e alla direttiva 2013/36/UE.
Articolo 59
Deroga per le imprese di investimento di cui all’articolo 1, paragrafo 2
Le imprese di investimento che, al 25 dicembre 2019, soddisfano le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento continuano a essere soggette al regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE.
TITOLO II
RELAZIONI E RIESAME
Articolo 60
Clausola di riesame
Entro il 26 giugno 2024 la Commissione, previa consultazione con l’ABE e l’ESMA, procede a un riesame e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, accompagnata, se del caso, da una proposta legislativa riguardo almeno agli aspetti seguenti:
le condizioni affinché le imprese di investimento possano qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse in conformità dell’articolo 12;
i metodi di misurazione dei fattori K di cui alla parte tre, titolo II, compresa la consulenza in materia di investimenti nell’ambito di applicazione dell’AUM, e all’articolo 39;
i coefficienti di cui all’articolo 15, paragrafo 2;
il metodo usato per il calcolo del K-CMG, il livello dei requisiti di fondi propri derivanti dal K-CMG rispetto al K-NPR, nonché la calibratura del fattore di moltiplicazione di cui all’articolo 23;
le disposizioni di cui agli articoli 43, 44 e 45, in particolare l’ammissibilità al requisito di liquidità delle attività liquide di cui all’articolo 43, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
le disposizioni di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, sezione 1;
l’applicazione della parte tre ai negoziatori per conto proprio di merci e di quote di emissioni.
la modifica della definizione di «ente creditizio» nel regolamento (UE) n. 575/2013 in conseguenza dell’articolo 62, paragrafo 3, lettera a), del presente regolamento e possibili conseguenze negative indesiderate;
le disposizioni di cui agli articoli 47 e 48 del regolamento (UE) n. 600/2014 e il loro allineamento a un quadro coerente per l’equivalenza nei servizi finanziari;
le soglie di cui all’articolo 12, paragrafo 1;
l’applicazione delle norme della parte tre, titolo IV, capi 1 bis e 1 ter, del regolamento (UE) n. 575/2013, alle imprese di investimento;
il metodo di misurazione del valore di un derivato di cui all’articolo 20, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 33, paragrafo 2, lettera b), e l’opportunità di introdurre una metrica e/o una calibratura alternative;
le disposizioni di cui alla parte due, in particolare quelle concernenti l’autorizzazione che ulteriori strumenti o di fondi propri siano considerati fondi propri a norma dell’articolo 9, paragrafo 4, nonché la possibilità di concedere tale autorizzazione alle imprese di investimento che soddisfano le condizioni per qualificarsi come imprese di investimento piccole e non interconnesse di cui all’articolo 12, paragrafo 1;
le condizioni in base alle quali le imprese di investimento applicano i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 a norma dell’articolo 1, paragrafo 2, del presente regolamento;
la disposizione di cui all’articolo 1, paragrafo 5;
l’importanza di applicare gli obblighi di informativa di cui all’articolo 52 del presente regolamento per altri settori, comprese le imprese di investimento di cui all’articolo 1, paragrafi 2 e 5, del presente regolamento e gli enti creditizi definiti all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013.
TITOLO III
MODIFICHE DI ALTRI REGOLAMENTI
Articolo 61
Modifica del regolamento (UE) n. 1093/2010
All’articolo 4, punto 2), del regolamento (UE) n. 1093/2010 è aggiunto il punto seguente:
Articolo 62
Modifiche del regolamento (UE) n. 575/2013
Il regolamento (UE) n. 575/2013 è così modificato:
il titolo è sostituito dal seguente:
«Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012»;
all’articolo 2 è aggiunto il paragrafo seguente:
all’articolo 4, il paragrafo 1 è così modificato:
il punto 1) è sostituito dal seguente:
“ente creditizio”, un’impresa che svolge una delle attività seguenti:
raccogliere depositi o altri fondi rimborsabili dal pubblico e concedere crediti per proprio conto;
svolgere una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *5 ) se ricorre una delle condizioni seguenti ma l’impresa non è un negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni, un organismo di investimento collettivo o un’impresa di assicurazione:
il valore totale delle attività consolidate dell’impresa è pari o superiore a 30 miliardi di EUR;
il valore totale delle attività dell’impresa è inferiore a 30 miliardi di EUR e l’impresa fa parte di un gruppo in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le imprese di tale gruppo che individualmente detengono attività totali inferiori a 30 miliardi di EUR e svolgono una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE è pari o superiore a 30 miliardi di EUR; oppure
il valore totale delle attività dell’impresa è inferiore a 30 miliardi di EUR e l’impresa fa parte di un gruppo in cui il valore totale delle attività consolidate di tutte le imprese del gruppo che svolgono una qualsiasi delle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE è pari o superiore a 30 miliardi di EUR, ove l’autorità di vigilanza su base consolidata - in consultazione con il collegio delle autorità di vigilanza - decida in tal senso per far fronte ai potenziali rischi di elusione e ai potenziali rischi per la stabilità finanziaria dell’Unione.
Ai fini della lettera b), punti ii) e iii), se l’impresa fa parte di un gruppo di un paese terzo, le attività totali di ciascuna succursale del gruppo di un paese terzo autorizzata nell’Unione sono incluse nel valore totale combinato delle attività di tutte le imprese del gruppo.
il punto 2) è sostituito dal seguente:
“impresa di investimento”, un’impresa di investimento secondo la definizione di cui all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/CE autorizzata a norma della medesima direttiva, ad eccezione degli enti creditizi;»;
il punto 3) è sostituito dal seguente:
“ente”, un ente creditizio autorizzato a norma dell’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE o un’impresa di cui all’articolo 8 bis, paragrafo 3, della stessa;»;
il punto 4) è soppresso;
il punto 26) è sostituito dal seguente:
“ente finanziario”, un’impresa diversa da un ente e da una società di partecipazione industriale pura la cui attività principale consiste nell’assunzione di partecipazioni o nell’esercizio di una o più delle attività elencate all’allegato I, punti da 2) a 12) e punto 15), della direttiva 2013/36/UE, comprese un’impresa di investimento, una società di partecipazione finanziaria, una società di partecipazione finanziaria mista, una holding di investimento, un istituto di pagamento ai sensi della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *6 ), e una società di gestione patrimoniale, ma escluse le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione assicurativa miste quali definite all’articolo 212, paragrafo 1, lettere f) e g), della direttiva 2009/138/CE;»
il punto 29 bis) è sostituito dal seguente:
“impresa di investimento madre in uno Stato membro”, un’impresa madre in uno Stato membro che è un’impresa di investimento;»;
il punto 29 ter) è sostituito dal seguente:
“impresa di investimento madre nell’UE”, un’impresa madre nell’UE che è un’impresa di investimento;»;
il punto 51) è sostituito dal seguente:
“capitale iniziale”, l’importo e la tipologia di fondi propri di cui all’articolo 12 della direttiva 2013/36/UE;»
il punto 60) è sostituito dal seguente:
“strumento assimilato al contante”, un certificato di deposito, un’obbligazione, compresa l’obbligazione garantita, o qualsiasi altro strumento non subordinato emesso da un ente o da un’impresa di investimento, per il quale l’ente o l’impresa di investimento ha già ricevuto il pagamento integrale e che deve essere rimborsato incondizionatamente dall’ente o dall’impresa di investimento al valore nominale;»;
al punto 72), la lettera a) è sostituita dalla seguente:
è un mercato regolamentato o un mercato di un paese terzo che è considerato equivalente a un mercato regolamentato in conformità della procedura di cui all’articolo 25, paragrafo 4, lettera a), della direttiva 2014/65/UE;»:
è aggiunto il punto seguente:
“negoziatore per conto proprio di merci e di quote di emissioni”, un’impresa la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o lo svolgimento di attività di investimento in strumenti derivati su merci o contratti derivati su merci di cui all’allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7), 9) e 10), della direttiva 2014/65/UE, strumenti derivati su quote di emissioni di cui all’allegato I, sezione C, punto 4), della direttiva 2014/65/UE o quote di emissioni di cui all’allegato I, sezione C, punto 11), della direttiva 2014/65/UE;»;
l’articolo 6 è così modificato:
il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
Gli enti si conformano su base individuale agli obblighi fissati alla parte sei e all’articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento.
Agli enti seguenti non è richiesto di conformarsi all’articolo 413, paragrafo 1, e ai pertinenti requisiti di comunicazione in materia di liquidità di cui alla parte sette bis del presente regolamento:
gli enti che sono altresì autorizzati conformemente all’articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012;
gli enti che sono altresì autorizzati conformemente all’articolo 16 e all’articolo 54, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *7 ), a condizione che non effettuino alcuna significativa trasformazione delle scadenze; e
gli enti che sono designati conformemente all’articolo 54, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) N. 909/2014, a condizione che:
le loro attività siano limitate a offrire servizi di tipo bancario, di cui alla sezione C dell’allegato di detto regolamento, a depositari centrali di titoli autorizzati a norma dell’articolo 16 di detto regolamento; e
non effettuino alcuna significativa trasformazione delle scadenze.»;
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
alla parte uno, titolo II, capo 2, sezione 1, è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 10 bis
Applicazione dei requisiti prudenziali su base consolidata laddove le imprese di investimento siano imprese madri
Ai fini dell’applicazione del presente capo, le imprese di investimento sono considerate società di partecipazione finanziaria madri in uno Stato membro o società di partecipazione finanziaria madri nell’Unione se tali imprese di investimento sono le imprese madri di un ente o di un’impresa di investimento soggetti al presente regolamento di cui all’articolo 1, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033.»;
all’articolo 11, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
Gli enti imprese madri nell’UE si conformano alla parte sei e all’articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento sulla base della loro situazione consolidata se il gruppo comprende uno o più enti creditizi o imprese di investimento autorizzati a fornire i servizi e le attività di investimento elencati all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE.
Se è stata concessa una deroga a norma dell’articolo 8, paragrafi da 1 a 5, gli enti e, se del caso, le società di partecipazione finanziaria o le società di partecipazione finanziaria mista che sono parte di un sottogruppo di liquidità si conformano alla parte sei e all’articolo 430, paragrafo 1, lettera d), del presente regolamento su base consolidata o subconsolidata del sottogruppo di liquidità.»;
gli articoli 15, 16 e 17 sono soppressi;
all’articolo 81, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
la filiazione è:
un ente;
un’impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;
una società di partecipazione finanziaria intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia soggetta ai requisiti del presente regolamento su base subconsolidata o una holding di investimento intermedia soggetta ai requisiti del regolamento (UE) 2019/2033. su base consolidata;
un’impresa di investimento;
una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo, a condizione che tale società di partecipazione finanziaria intermedia sia soggetta a requisiti prudenziali rigorosi quanto quelli applicati agli enti creditizi di tale paese terzo e la Commissione abbia adottato una decisione conformemente all’articolo 107, paragrafo 4, che stabilisce che tali requisiti prudenziali sono almeno equivalenti a quelli del presente regolamento;»;
all’articolo 82, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
la filiazione è:
un ente;
un’impresa soggetta, in virtù della normativa nazionale applicabile, ai requisiti del presente regolamento e della direttiva 2013/36/UE;
una società di partecipazione finanziaria intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia soggetta ai requisiti del presente regolamento su base subconsolidata o una holding di investimento intermedia soggetta ai requisiti del regolamento (UE) 2019/2033 su base consolidata;
un’impresa di investimento;
una società di partecipazione finanziaria intermedia in un paese terzo, a condizione che tale società di partecipazione finanziaria intermedia sia soggetta a requisiti prudenziali rigorosi quanto quelli applicati agli enti creditizi di tale paese terzo e la Commissione abbia adottato una decisione conformemente all’articolo 107, paragrafo 4, che stabilisce che tali requisiti prudenziali sono almeno equivalenti a quelli del presente regolamento;»;
l’articolo 84 è così modificato:
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Gli enti stabiliscono l’importo degli interessi di minoranza di una filiazione incluso nel capitale primario di classe 1 consolidato sottraendo dagli interessi di minoranza di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l’importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b) come segue:
il capitale primario di classe 1 della filiazione meno l’importo inferiore tra i seguenti:
l’importo del capitale primario di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:
l’importo del capitale primario di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, punto 6), di tale direttiva e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale primario di classe 1;
le partecipazioni di minoranza della filiazione espresse in percentuale di tutti gli elementi del capitale di base di classe 1 di tale impresa.»;
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
l’articolo 85 è così modificato:
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Gli enti stabiliscono l’importo del capitale di classe 1 ammissibile di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati sottraendo dal capitale di classe 1 ammissibile di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l’importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b) come segue:
il capitale di classe 1 della filiazione meno l’importo inferiore tra i seguenti:
l’importo del capitale di classe 1 della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:
l’importo del capitale di classe 1 consolidato relativo alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, punto 6), di tale direttiva e a ulteriori regolamenti di vigilanza locali dei paesi terzi, nella misura in cui detti requisiti devono essere soddisfatti mediante il capitale di classe 1;
il capitale di classe 1 ammissibile della filiazione espresso in percentuale di tutti gli elementi di capitale primario di classe 1 e del capitale aggiuntivo di classe 1 di tale impresa.»;
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
l’articolo 87 è così modificato:
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Gli enti stabiliscono l’importo dei fondi propri ammissibili di una filiazione incluso nei fondi propri consolidati sottraendo dai fondi propri ammissibili di tale impresa il risultato ottenuto moltiplicando l’importo di cui alla lettera a) per la percentuale di cui alla lettera b) come segue:
i fondi propri della filiazione meno l’importo inferiore tra i seguenti:
l’importo dei fondi propri della filiazione necessario per soddisfare quanto segue:
l’importo dei fondi propri relativi alla filiazione necessario, su base consolidata, per soddisfare il requisito di cui all’articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del presente regolamento sommato ai requisiti di cui agli articoli 458 e 459 del presente regolamento, ai requisiti specifici di fondi propri di cui all’articolo 104 della direttiva 2013/36/UE, al requisito combinato di riserva di capitale di cui all’articolo 128, punto 6), di tale direttiva e a ulteriori requisiti locali di fondi propri di vigilanza in paesi terzi;
i fondi propri ammissibili dell’impresa, espressi in percentuale della somma di tutti gli elementi del capitale di base di classe 1, degli elementi aggiuntivi di classe 1 e degli elementi di classe 2, esclusi gli importi di cui all’articolo 62, lettere c) e d), di tale impresa.»;
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
l’articolo 93 è così modificato:
il paragrafo 3 è soppresso;
i paragrafi 4, 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:
alla parte tre, titolo I, capo 1, la sezione 2 (articoli da 95 a 98) è soppressa con effetto dal 26 giugno 2026;
all’articolo 119, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
Le esposizioni verso enti finanziari autorizzati e sottoposti a vigilanza dalle autorità competenti e sottoposti a requisiti prudenziali comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità sono trattate come esposizioni verso enti.
Ai fini del presente paragrafo, i requisiti prudenziali stabiliti nel regolamento (UE) 2019/2033 sono considerati comparabili a quelli applicati agli enti in termini di solidità.»;
all’articolo 162, paragrafo 3, secondo comma, la lettera a) è così modificata:
le esposizioni verso enti o imprese di investimento derivanti dal regolamento di obbligazioni in valuta estera;»;
l’articolo 197 è così modificato:
al paragrafo 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
i titoli di debito emessi da enti o imprese di investimento, per i quali sia disponibile una valutazione del merito di credito di un’ECAI che è stata associata dall’ABE alla classe di merito di credito 3 o a una classe superiore, in applicazione delle regole per la ponderazione del rischio delle esposizioni verso enti di cui al capo 2;»;
al paragrafo 4, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:
all’articolo 200, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
gli strumenti emessi da un ente terzo o da un’impresa di investimento che devono essere riacquistati da tale ente o da tale impresa di investimento su richiesta.»;
all’articolo 202, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:
«Gli enti possono utilizzare gli enti, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione e riassicurazione e le agenzie per il credito all’esportazione come fornitori ammissibili di protezione del credito di tipo personale in possesso dei requisiti per il trattamento di cui all’articolo 153, paragrafo 3, se soddisfano tutte le condizioni elencate in appresso:»;
all’articolo 224, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
all’articolo 227, paragrafo 3, è inserita la lettera seguente:
imprese di investimento;»;
all’articolo 243, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nel caso dei crediti commerciali, il primo comma, lettera b), non si applica se il rischio di credito di tali crediti è integralmente coperto da una protezione del credito ammissibile conformemente al capo 4, purché il fornitore della protezione sia un ente, un’impresa di investimento, un’impresa di assicurazione o un’impresa di riassicurazione.»;
all’articolo 382, paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
le operazioni infragruppo di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) n. 648/2012, a meno che gli Stati membri adottino normative nazionali in cui si impone la separazione strutturale all’interno di un gruppo bancario, nel qual caso le autorità competenti possono esigere l’inclusione nei requisiti di fondi propri delle suddette operazioni infragruppo tra i soggetti sottoposti a separazione strutturale;»;
l’articolo 388 è soppresso;
all’articolo 395, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:
all’articolo 402, il paragrafo 3 è così modificato:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
la controparte è un ente o un’impresa di investimento;»
la lettera e) è sostituita dalla seguente:
l’ente segnala alle autorità competenti in conformità dell’articolo 394 l’importo totale delle esposizioni nei confronti di ogni altro ente o ogni altra impresa di investimento che sono trattate conformemente al presente paragrafo.»;
all’articolo 412, il paragrafo 4 bis è sostituito dal seguente:
all’articolo 422, paragrafo 8, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:
un’impresa madre o un ente filiazione dell’ente oppure un’impresa di investimento madre o filiazione dell’ente, ovvero un’altra filiazione della stessa impresa madre o della stessa impresa di investimento madre;»
all’articolo 428 bis, la lettera d) è soppressa;
all’articolo 430 ter, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
all’articolo 456, paragrafo 1, le lettere f) e g) sono soppresse;
l’articolo 493 è così modificato:
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
«Fino al 26 giugno 2021 le disposizioni riguardanti le grandi esposizioni di cui agli articoli da 387 a 403 del presente regolamento non si applicano alle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui all’allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7), 9), 10) e 11), della direttiva 2014/65/UE, e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( *8 ).
il paragrafo 2 è soppresso;
l’articolo 498 è sostituito dal seguente:
«Articolo 498
Esenzione per i negoziatori per conto proprio di merci
Fino al 26 giugno 2021 le disposizioni sui requisiti di fondi propri stabilite dal presente regolamento non si applicano alle imprese di investimento la cui attività principale sia esclusivamente la fornitura di servizi di investimento o operazioni collegate agli strumenti finanziari di cui all’allegato I, sezione C, punti 5), 6), 7), 9), 10) e 11), della direttiva 2014/65/UE e che al 31 dicembre 2006 non rientravano nell’ambito di applicazione della direttiva 2004/39/CE.»;
all’articolo 508, i paragrafi 2 e 3 sono soppressi;
all’allegato I, punto 1), la lettera d) è sostituita dalla seguente:
girate su effetti non a nome di un altro ente o di un’altra impresa di investimento;»;
l’allegato III è così modificato:
al punto 3), la lettera b) è sostituita dalla seguente:
non rappresentano un’obbligazione di un ente o di un’impresa di investimento ovvero di uno dei suoi soggetti affiliati.»;
al punto 5), la lettera b) è sostituita dalla seguente:
non rappresentano un’obbligazione di un ente o di un’impresa di investimento ovvero di uno dei suoi soggetti affiliati.»;
al punto 6), la lettera a) è sostituita dalla seguente:
non rappresentano un credito nei confronti di una società veicolo per la cartolarizzazione, un ente o un’impresa di investimento ovvero uno dei suoi soggetti affiliati;»;
il punto 7) è sostituito dal seguente:
Titoli trasferibili diversi da quelli di cui ai punti da 3) a 6) ammissibili ad una ponderazione del rischio del 50 % o migliore ai sensi della parte tre, titolo II, capo 2, o che sono valutati internamente come aventi una qualità creditizia equivalente, e non rappresentano un credito nei confronti di una società veicolo per la cartolarizzazione, un ente o un’impresa di investimento ovvero uno dei suoi soggetti affiliati.»;
il punto 11) è sostituito dal seguente:
Azioni del capitale primario negoziate in mercati e compensate a livello centrale che compongono un indice azionario principale, denominate nella valuta nazionale dello Stato membro e non emesse da un ente o da un’impresa di investimento ovvero da uno dei suoi soggetti affiliati.».
Articolo 63
Modifiche del regolamento (UE) n. 600/2014
Il regolamento (UE) n. 600/2014 è così modificato:
all’articolo 1 è inserito il paragrafo seguente:
l’intestazione del titolo III è sostituita dalla seguente:
«TRASPARENZA PER GLI INTERNALIZZATORI SISTEMATICI E LE IMPRESE DI INVESTIMENTO CHE EFFETTUANO NEGOZIAZIONI OTC E REGIME IN MATERIA DI DIMENSIONI DEI TICK DI NEGOZIAZIONE PER GLI INTERNALIZZATORI SISTEMATICI»;
è inserito l’articolo seguente:
«Articolo 17 bis
Dimensioni dei tick di negoziazione
Le quotazioni degli internalizzatori sistematici, i miglioramenti dei prezzi su tali quotazioni e i prezzi di esecuzione sono conformi alle dimensioni dei tick di negoziazione a norma dell’articolo 49 della direttiva 2014/65/UE.
L’applicazione delle dimensioni dei tick di negoziazione non impedisce agli internalizzatori sistematici di abbinare ordini di dimensione elevata al punto mediano dei prezzi correnti di acquisto e di vendita.»;
l’articolo 46 è così modificato:
al paragrafo 2 è aggiunta la lettera seguente:
l’impresa ha stabilito i necessari dispositivi e procedure per comunicare le informazioni di cui al paragrafo 6 bis.»;
al paragrafo 4, il quinto comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri possono autorizzare le imprese di paesi terzi a prestare servizi di investimento o a svolgere attività di investimento nonché servizi accessori a favore delle controparti qualificate e di clienti professionali ai sensi dell’allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE nel loro territorio in conformità dei regimi nazionali qualora non sia stata adottata alcuna decisione della Commissione a norma dell’articolo 47, paragrafo 1, o qualora tale decisione sia stata adottata ma non sia più vigente o non contempli i servizi o le attività interessati.»;
al paragrafo 5, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Gli Stati membri provvedono a che quando una controparte qualificata o un cliente professionale ai sensi dell’allegato II, sezione I, della direttiva 2014/65/UE, avente sede o stabilito nell’Unione dia inizio di propria esclusiva iniziativa alla fornitura di un servizio o di un’attività di investimento da parte di un’impresa di un paese terzo, il presente articolo non si applichi alla prestazione di detto servizio o di detta attività da parte di un’impresa di un paese terzo a tale soggetto, compreso un rapporto specificamente connesso alla prestazione di detto servizio o attività. Fatte salve le relazioni infragruppo, se un’impresa di un paese terzo, anche mediante un’entità che agisce per suo conto o presenta stretti legami con tale impresa di paese terzo o un’altra persona che agisce per conto di tale entità, contatta clienti o potenziali clienti nell’Unione, questo non è considerato un servizio prestato su iniziativa esclusiva del cliente. L’iniziativa di siffatti clienti non abilita l’impresa di un paese terzo a commercializzare a detto soggetto singolo nuove categorie di prodotti o servizi di investimento.»;
sono aggiunti i paragrafi seguenti:
Le imprese di paesi terzi che prestano servizi o svolgono attività conformemente al presente articolo informano annualmente l’ESMA in merito a quanto segue:
l’entità e la portata dei servizi prestati e delle attività svolte dalle imprese nell’Unione, compresa la ripartizione geografica tra i vari Stati membri;
per le imprese che svolgono l’attività di cui all’allegato I, sezione A, punto 3), della direttiva 2014/65/UE, la rispettiva esposizione mensile minima, media e massima nei confronti di controparti dell’UE;
per le imprese che prestano i servizi di cui all’allegato I, sezione A, punto 6), della direttiva 2014/65/UE, il valore totale degli strumenti finanziari originati da controparti dell’UE assunti a fermo o collocati sulla base di un impegno irrevocabile nei 12 mesi precedenti;
il fatturato e il valore aggregato delle attività corrispondenti ai servizi prestati e alle attività svolte di cui alla lettera a);
se sono state adottati dispositivi di protezione degli investitori e una descrizione dettagliata degli stessi;
la politica e i dispositivi di gestione del rischio applicati dall’impresa alla fornitura dei servizi e allo svolgimento delle attività di cui alla lettera a);
i dispositivi di governance, compreso il personale che riveste ruoli chiave per le attività dell’impresa nell’Unione;
ogni altra informazione necessaria per consentire all’ESMA o alle autorità competenti di svolgere i propri compiti a norma del presente regolamento.
L’ESMA comunica le informazioni ricevute a norma del presente paragrafo alle autorità competenti degli Stati membri in cui un’impresa di un paese terzo presta servizi di investimento o svolge attività di investimento in conformità del presente articolo.
Qualora necessario allo svolgimento dei compiti dell’ESMA o delle autorità competenti a norma del presente regolamento, l’ESMA può, anche su richiesta delle autorità competenti degli Stati membri in cui un’impresa di un paese terzo presta servizi o svolge attività di investimento in conformità del presente articolo, chiedere ad imprese di paesi terzi che prestano servizi di investimento o svolgono attività in conformità del presente articolo di fornire ulteriori informazioni riguardo alle loro attività.
Laddove un’impresa di un paese terzo presti servizi o svolga attività in conformità del presente articolo, tiene a disposizione dell’ESMA, per un periodo di cinque anni, i dati riguardanti tutti gli ordini e tutte le operazioni nell’Unione su strumenti finanziari che ha concluso per conto proprio o per conto dei clienti.
Su richiesta dell’autorità competente di uno Stato membro in cui un’impresa di un paese terzo presta servizi di investimento o svolge attività di investimento in conformità del presente articolo, l’ESMA ha accesso ai pertinenti dati tenuti a sua disposizione a norma del primo comma e mette tali dati a disposizione dell’autorità competente richiedente.
Laddove un’impresa di un paese terzo non cooperi nell’ambito di un’indagine o di un’ispezione in loco svolte a norma dell’articolo 47, paragrafo 2, o non soddisfi una richiesta dell’ESMA a norma del paragrafo 6 bis o 6 ter del presente articolo a tempo debito e in modo opportuno, l’ESMA può revocare la registrazione dell’impresa oppure proibirne o limitarne temporaneamente le attività in conformità dell’articolo 49.»;
il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il 26 settembre 2020.
Alla Commissione è delegato il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
è aggiunto il paragrafo seguente:
L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 26 settembre 2020.
Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.»;
l’articolo 47 è così modificato:
il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
La Commissione può adottare una decisione conformemente alla procedura di esame di cui all’articolo 51, paragrafo 2, in relazione a un paese terzo per attestare che il regime giuridico e di vigilanza del paese terzo garantisca quanto segue:
che le imprese autorizzate nel paese terzo in questione si conformano a requisiti prudenziali, organizzativi e in materia di norme di comportamento giuridicamente vincolanti che hanno un effetto equivalente ai requisiti enunciati nel presente regolamento, nel regolamento (UE) n. 575/2013 e nel regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *9 ), nella direttiva 2013/36/UE, nella direttiva 2014/65/UE e nella direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *10 ), nonché nelle misure di esecuzione adottate a norma di tali atti legislativi;
che le imprese autorizzate nel paese terzo in questione sono soggette a una vigilanza e una messa in applicazione efficaci delle norme che garantiscono il rispetto dei pertinenti requisiti prudenziali, organizzativi e in materia di norme di comportamento giuridicamente vincolanti; e
che il quadro normativo del paese terzo in questione prevede un sistema equivalente effettivo per il riconoscimento delle imprese di investimento autorizzate conformemente ai regimi giuridici di paesi terzi.
Se l’entità e la portata dei servizi prestati e delle attività svolte da imprese di paesi terzi nell’Unione successivamente all’adozione della decisione di cui al primo comma hanno la probabilità di essere di importanza sistemica per l’Unione, i requisiti prudenziali, organizzativi e in materia di norme di comportamento giuridicamente vincolanti di cui al primo comma possono essere considerati come aventi un effetto equivalente ai requisiti enunciati negli atti di cui al medesimo comma solo dopo una valutazione particolareggiata e granulare. A tal fine, la Commissione valuta e considera altresì la convergenza in materia di vigilanza tra il paese terzo interessato e l’Unione.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 50 per integrare il presente regolamento precisando ulteriormente in quali circostanze l’entità e la portata dei servizi prestati e delle attività svolte da imprese di paesi terzi nell’Unione successivamente all’adozione di una decisione di equivalenza di cui al paragrafo 1 hanno la probabilità di essere di importanza sistemica per l’Unione.
Laddove l’entità e la portata dei servizi prestati e delle attività svolte da imprese di paesi terzi abbiano la probabilità di essere di importanza sistemica per l’Unione, la Commissione può subordinare le decisioni di equivalenza a condizioni operative specifiche per garantire che l’ESMA e le autorità nazionali competenti dispongano degli strumenti necessari per prevenire l’arbitraggio regolamentare e possano monitorare le attività delle imprese di investimento di paesi terzi registrate a norma dell’articolo 46, paragrafo 2, relativamente ai servizi prestati e alle attività svolte nell’Unione assicurando che tali imprese soddisfino:
gli obblighi che hanno un effetto equivalente agli obblighi di cui agli articoli 20 e 21;
gli obblighi di segnalazione che hanno un effetto equivalente agli obblighi di cui all’articolo 26, qualora non sia possibile ottenere tali informazioni in maniera diretta e su base continuativa mediante un memorandum d’intesa concluso con l’autorità competente del paese terzo;
gli obblighi che hanno un effetto equivalente all’obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28, se applicabile.
Quando adotta la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione tiene conto del fatto che il paese terzo sia identificato come giurisdizione non cooperativa ai fini fiscali nell’ambito della pertinente politica dell’Unione o come paese ad alto rischio ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/849.
Il quadro prudenziale, organizzativo e in materia di norme di comportamento di un paese terzo può essere considerato come avente effetto equivalente se soddisfa tutte le condizioni seguenti:
le imprese che forniscono servizi di investimento o svolgono attività di investimento in quel paese terzo sono soggette ad autorizzazione e a una vigilanza e messa in applicazione delle norme efficace e permanente;
le imprese che forniscono servizi di investimento o svolgono attività di investimento in quel paese terzo sono soggette a requisiti patrimoniali sufficienti e, in particolare, le imprese che prestano i servizi o svolgono le attività di cui all’allegato I, sezione A, punto 3) o 6), della direttiva 2014/65/UE sono soggette a requisiti patrimoniali comparabili a quelli che applicherebbero se avessero sede nell’Unione;
le imprese che forniscono servizi di investimento o svolgono attività di investimento in quel paese terzo sono soggette a requisiti appropriati applicabili agli azionisti e ai membri dell’organo di gestione;
le imprese che forniscono servizi di investimento o svolgono attività di investimento sono soggette a opportuni requisiti organizzativi e in materia di norme di comportamento;
sono garantite la trasparenza e l’integrità del mercato attraverso misure volte a impedire gli abusi di mercato sotto forma di abuso di informazioni privilegiate e manipolazioni di mercato.
Ai fini del paragrafo 1 bis del presente articolo, nel valutare l’equivalenza delle norme del paese terzo riguardo all’obbligo di negoziazione di cui agli articoli 23 e 28, la Commissione valuta altresì se la legislazione del paese terzo preveda criteri per la designazione di sedi di negoziazione ammissibili ai fini del rispetto dell’obbligo di negoziazione aventi un effetto simile a quelli di cui al presente regolamento o alla direttiva 2014/65/UE.
il paragrafo 2 è così modificato:
la lettera a) è sostituita dalla seguente:
il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l’ESMA e le autorità competenti dei paesi terzi interessati, compreso l’accesso a tutte le informazioni relative alle imprese non dell’Unione autorizzate nei paesi terzi, richiesto dall’ESMA stessa, nonché, ove opportuno, i dispositivi per l’ulteriore condivisione di tali informazioni, da parte dell’ESMA, con le autorità competenti degli Stati membri;»;
la lettera c) è sostituita dalla seguente:
le procedure riguardanti il coordinamento delle attività di vigilanza, comprese le indagini e le ispezioni in loco, che l’ESMA può svolgere, in cooperazione con le autorità competenti degli Stati membri in cui l’impresa di un paese terzo presta servizi di investimento o svolge attività di investimento in conformità dell’articolo 46, laddove necessario per lo svolgimento dei compiti dell’ESMA o delle autorità competenti a norma del presente regolamento, dopo aver debitamente informato l’autorità competente del suddetto paese terzo;»;
è aggiunta la lettera seguente:
le procedure riguardanti una richiesta di informazioni a norma dell’articolo 46, paragrafi 6 bis e 6 ter, che l’ESMA può presentare a un’impresa di un paese terzo registrata a norma dell’articolo 46, paragrafo 2.»;
è aggiunto il paragrafo seguente:
L’ESMA controlla gli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza, le pratiche attuative e altri pertinenti sviluppi del mercato nei paesi terzi per i quali la Commissione ha adottato decisioni di equivalenza a norma del paragrafo 1 al fine di verificare che le condizioni in base alle quali sono state prese tali decisioni siano ancora soddisfatte. L’ESMA trasmette annualmente alla Commissione una relazione riservata sulle sue conclusioni, in merito alla quale può consultarsi con l’ABE, se lo ritiene opportuno.
La relazione riflette altresì le tendenze osservate sulla base dei dati raccolti conformemente all’articolo 46, paragrafo 6 bis, in particolare riguardo alle imprese che prestano i servizi o svolgono le attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE.
Sulla base della relazione di cui al paragrafo 5, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio almeno una volta all’anno. La relazione comprende un elenco delle decisioni di equivalenza prese o ritirate dalla Commissione nell’anno di riferimento, come pure le eventuali misure prese dall’ESMA a norma dell’articolo 49, oltre a fornire una motivazione per tali decisioni e misure.
La relazione della Commissione contiene informazioni sul monitoraggio degli sviluppi in materia di regolamentazione e di vigilanza, delle pratiche attuative e di altri pertinenti sviluppi del mercato nei paesi terzi per i quali sono state adottate le decisioni di equivalenza. La relazione fa inoltre il punto dell’evoluzione generale della fornitura transfrontaliera dei servizi di investimento da parte di imprese di paesi terzi, con particolare riguardo ai servizi e alle attività di cui all’allegato I, sezione A, punti 3) e 6), della direttiva 2014/65/UE. In aggiunta la relazione include, in tempo utile, informazioni circa le valutazioni dell’equivalenza relative a un paese terzo che la Commissione sta effettuando.»;
l’articolo 49 è sostituito dal seguente:
«Articolo 49
Misure la cui adozione compete all’ESMA
Fatto salvo il paragrafo 1, l’ESMA revoca la registrazione di un’impresa di un paese terzo nel registro istituito ai sensi dell’articolo 48 qualora l’ESMA abbia investito della questione l’autorità competente del paese terzo, ma quest’ultima non abbia adottato misure appropriate per tutelare gli investitori o il regolare funzionamento dei mercati nell’Unione, o non sia stata in grado di dimostrare che l’impresa del paese terzo si conforma ai requisiti applicabili alla stessa in quel paese ovvero alle condizioni in base alle quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 47, paragrafo 1, e qualora ricorra una delle condizioni seguenti:
l’ESMA ha fondati motivi basati su elementi documentati, comprese, ma non solo, le informazioni annuali fornite a norma dell’articolo 46, paragrafo 6 bis, per ritenere che, nel fornire servizi e attività di investimento nell’Unione, l’impresa del paese terzo agisca in modo tale da mettere chiaramente in pericolo gli interessi degli investitori o l’ordinato funzionamento dei mercati;
l’ESMA ha fondati motivi basati su elementi documentati, comprese, ma non solo, le informazioni annuali fornite a norma dell’articolo 46, paragrafo 6 bis, per ritenere che, nel fornire servizi e attività di investimento nell’Unione, l’impresa del paese terzo abbia commesso una grave violazione delle disposizioni applicabili alla stessa nel paese terzo, sulla base delle quali la Commissione ha adottato la decisione ai sensi dell’articolo 47, paragrafo 1.
L’ESMA informa l’autorità competente del paese terzo circa la sua intenzione di intervenire conformemente al paragrafo 1 o 2 in tempo utile.
Nel decidere l’intervento opportuno in forza del presente articolo, l’ESMA tiene conto della natura e della gravità del rischio per gli investitori e per il regolare funzionamento dei mercati nell’Unione, considerando i criteri seguenti:
la durata e la frequenza del rischio emergente;
se il rischio abbia messo in luce debolezze gravi o sistemiche nelle procedure dell’impresa del paese terzo;
se il rischio abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile al rischio;
se il rischio sia emerso intenzionalmente o per negligenza.
L’ESMA informa senza indugio la Commissione e l’impresa del paese terzo interessata in merito a qualsiasi misura adottata conformemente al paragrafo 1 o 2 e pubblica la decisione sul proprio sito Internet.
La Commissione valuta se le condizioni in base alle quali è stata adottata una decisione conformemente all’articolo 47, paragrafo 1, persistono in relazione al paese terzo interessato.»;
l’articolo 50 è così modificato:
il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
all’articolo 52 è aggiunto il paragrafo seguente:
all’articolo 54, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
Articolo 64
Modifica del regolamento (UE) n. 806/2014
All’articolo 12 bis del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 13 ) è aggiunto il paragrafo seguente:
Conformemente all’articolo 65 del regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *11 ), i riferimenti all’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013 contenuti nel presente regolamento per quanto riguarda i requisiti di fondi propri su base individuale delle imprese di investimento di cui all’articolo 2, lettera c), del presente regolamento e che non sono imprese d’investimento di cui all’articolo 1, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033 si intendono fatti come segue:
i riferimenti all’articolo 92, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda il requisito relativo al coefficiente di capitale totale contenuti nel presente regolamento si riferiscono all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033;
i riferimenti all’articolo 92, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 per quanto riguarda l’importo complessivo dell’esposizione al rischio contenuti nel presente regolamento si riferiscono al requisito applicabile dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/2033, moltiplicati per 12,5.
Conformemente all’articolo 65 della direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio ( *12 ), i riferimenti all’articolo 104 bis della direttiva 2013/36/UE contenuti nel presente regolamento per quanto riguarda i requisiti aggiuntivi di fondi propri delle imprese di investimento di cui all’articolo 2, lettera c), del presente regolamento e che non sono imprese di investimento di cui all’articolo 1, paragrafo 2 o 5, del regolamento (UE) 2019/2033 si intendono fatti all’articolo 40 della direttiva (EU) 2019/2034.
PARTE DIECI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 65
Riferimenti al regolamento (UE) n. 575/2013 in altri atti dell’Unione
Ai fini dei requisiti prudenziali delle imprese di investimento, i riferimenti al regolamento (UE) n. 575/2013 negli altri atti dell’Unione si intendono fatti al presente regolamento.
Articolo 66
Entrata in vigore e data di applicazione
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
( 2 ) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2015 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).
( 3 ) Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).
( 4 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
( 5 ) Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).
( 6 ) Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1).
( 7 ) Direttiva delegata (UE) 2017/593 della Commissione, del 7 aprile 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, gli obblighi di governance dei prodotti e le regole applicabili per la fornitura o ricezione di onorari, commissioni o benefici monetari o non monetari (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 500).
( 8 ) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio dell’8 dicembre 1986 relativa ai conti annuali ed ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).
( 9 ) Regolamento delegato (UE) 2017/578 della Commissione, del 13 giugno 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai mercati degli strumenti finanziari per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli obblighi in materia di accordi e sistemi di market making (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 183).
( 10 ) Regolamento delegato (UE) 2017/567 della Commissione, del 18 maggio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le definizioni, la trasparenza, la compressione del portafoglio e le misure di vigilanza in merito all’intervento sui prodotti e alle posizioni (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 90).
( 11 ) Regolamento (UE) 2023/2859. del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj).
( 12 ) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1)
( *1 ) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).
( *2 ) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).».
( *3 ) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).
( *4 ) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).»;
( *5 ) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;
( *6 ) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).»;
( *7 ) Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell’Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).»;
( *8 ) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).»;
( *9 ) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).
( *10 ) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).»;
( 13 ) Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1).
( *11 ) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).
( *12 ) Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64).».