02020D0440 — IT — 19.02.2021 — 002.001
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DECISIONE (UE) 2020/440 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 24 marzo 2020 su un programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (BCE/2020/17) (GU L 091 del 25.3.2020, pag. 1) |
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Gazzetta ufficiale |
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DECISIONE (UE) 2020/1143 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 28 luglio 2020 |
L 248 |
24 |
31.7.2020 |
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DECISIONE (UE) 2021/174 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA del 10 febbraio 2021 |
L 50 |
29 |
15.2.2021 |
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DECISIONE (UE) 2020/440 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 24 marzo 2020
su un programma temporaneo di acquisto per l’emergenza pandemica (BCE/2020/17)
Articolo 1
Istituzione e ambito del PEPP
Nell'ambito del PEPP le banche centrali dell'Eurosistema, salvo che sia altrimenti espressamente disposto nella presente decisione, acquistano:
titoli di debito negoziabili idonei nell'accezione di cui alla decisione (UE) 2020/188 della Banca centrale europea (BCE/2020/9) e in conformità alle disposizioni della stessa;
obbligazioni societarie e altri strumenti di debito negoziabili idonei nell'accezione di cui alla decisione (UE) 2016/948 della Banca centrale europea (BCE/2016/16) ( 1 ) e in conformità alle disposizioni della stessa;
obbligazioni garantite idonee nell'accezione di cui alla decisione (UE) 2020/187 della Banca centrale europea (BCE/2020/8) ( 2 ) e in conformità alle disposizioni della stessa;
titoli garantiti da attività (ABS) idonei nell'accezione di cui alla decisione (UE) 2015/5 della Banca centrale europea (BCE/2014/45) ( 3 ) e in conformità alle disposizioni della stessa.
Articolo 2
Scadenza dei titoli di debito pubblici negoziabili
Per essere idonei all’acquisto nell'ambito del PEPP, i titoli di debito negoziabili, nell’accezione di cui all’articolo1, paragrafo 2, lettera a), devono avere una scadenza residua minima di 70 giorni e massima di 30 anni al momento del loro acquisto da parte della banca centrale dell'Eurosistema competente. Per facilitare la regolare attuazione, gli strumenti di debito negoziabili con una scadenza residua di 30 anni e 364 giorni sono idonei nell'ambito del PEPP.
Articolo 3
Deroga per i titoli di debito negoziabili emessi dalla Repubblica ellenica
Nonostante i requisiti stabiliti nell’articolo 3, paragrafo 2, della decisione (UE) 2020/188 (BCE/2020/9), i titoli di debito negoziabili denominati in euro emessi dall’amministrazione centrale della Repubblica ellenica sono idonei all’acquisto nell’ambito del PEPP, purché soddisfino i requisiti di cui all’articolo 3, paragrafo 4, della decisione (UE) 2020/188 (BCE/2020/9).
Articolo 4
Importi degli acquisti
Gli acquisti sono effettuati nell’ambito del PEPP nella misura ritenuta necessaria e proporzionata a contrastare le minacce poste dalle straordinarie condizioni economiche e di mercato alla capacità dell’Eurosistema di assolvere il proprio mandato. Affinché la presente decisione di carattere eccezionale risulti efficace, il consolidamento di quote di cui all’articolo 5 della decisione (UE) 2020/188 (BCE/2020/9) non si applica alle quote ai fini del PEPP.
Articolo 5
Allocazione dei portafogli
Articolo 6
Trasparenza
Articolo 7
Concessione in prestito di titoli
L'Eurosistema rende disponibili per il prestito i titoli acquistati nell'ambito del PEPP, compresi i pronti contro termine, al fine di garantire l'efficacia del PEPP.
Articolo 8
Disposizione finale
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
( 1 ) Decisione (UE) 2016/948 della Banca centrale europea, del 1o giugno 2016, sull'attuazione del programma di acquisto per il settore societario (BCE/2016/16) (GU L 157 del 15.6.2016, pag. 28).
( 2 ) Decisione (UE) 2020/187 della Banca centrale europea, del 3 febbraio 2020, sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2020/8) (GU L 39 del 22.11.2014, pag. 6).
( 3 ) Decisione (UE) 2015/5 della Banca centrale europea, del 19 novembre 2014, sull'attuazione di un programma di acquisto di titoli garantiti da attività (BCE/2014/45) (GU L 1 del 6.1.2015, pag. 4).