02014R0241 — IT — 07.07.2015 — 003.003


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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 241/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2014

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 074 del 14.3.2014, pag. 8)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/488 DELLA COMMISSIONE del 4 settembre 2014

  L 78

1

24.3.2015

►M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/850 DELLA COMMISSIONE del 30 gennaio 2015

  L 135

1

2.6.2015

►M3

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2015/923 DELLA COMMISSIONE dell'11 marzo 2015

  L 150

1

17.6.2015




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 241/2014 DELLA COMMISSIONE

del 7 gennaio 2014

che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sui requisiti di fondi propri per gli enti

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento fissa regole concernenti:

a) 

il significato di «prevedibile» quando si stabilisce se gli oneri e i dividendi prevedibili sono stati dedotti dai fondi propri ai sensi dell’articolo 26, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) 

le condizioni in base alle quali le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuto una società mutua o cooperativa, un ente di risparmio o un ente analogo ai sensi dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c) 

le forme e la natura applicabili del finanziamento indiretto degli strumenti di capitale di cui all’articolo 28, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;

d) 

la natura delle limitazioni del rimborso che si rendono necessarie quando la normativa nazionale applicabile vieta all’ente di rifiutare il rimborso degli strumenti di fondi propri, di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013;

e) 

l’ulteriore specifica del concetto di plusvalenza al momento della vendita di cui all’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

f) 

l’applicazione delle deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1 e di altre deduzioni per il capitale primario di classe 1, il capitale aggiuntivo di classe 1 e il capitale di classe 2 ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

g) 

i criteri in base ai quali un’autorità competente autorizza un ente a ridurre l’importo delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite di cui all’articolo 41, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

h) 

la forma e la natura degli incentivi al rimborso, la natura di un’eventuale rivalutazione del valore nominale di uno strumento aggiuntivo di classe 1 a seguito di una svalutazione del valore nominale a titolo temporaneo, le procedure e le scadenze relative ad eventi attivatori, le caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione e l’uso di società veicolo di cui all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

i) 

il margine di prudenza richiesto in stime utilizzate in alternativa al calcolo delle esposizioni sottostanti per partecipazioni indirette derivanti dalla detenzione di indici di cui all’articolo 76, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013;

j) 

alcune condizioni particolari che devono essere soddisfatte prima che le autorità di vigilanza possano concedere l’autorizzazione a ridurre i fondi propri e la relativa procedura di cui all’articolo 78, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;

k) 

le condizioni per la concessione di una deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri di cui all’articolo 79, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

l) 

i tipi di attività che possono riguardare la gestione di società veicolo e i concetti di «minimo» e «non significativo» ai fini della determinazione del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 ammissibili emessi da società veicolo di cui all’articolo 83, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013;

m) 

le condizioni particolari per gli aggiustamenti da apportare ai fondi propri in base alle disposizioni transitorie di cui all’articolo 481, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 575/2013;

n) 

le condizioni per gli elementi esclusi dalla clausola grandfathering per gli elementi di capitale primario di classe 1 o di capitale aggiuntivo di classe 1 in altri elementi dei fondi propri, di cui all’articolo 487, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013;

▼M3

o) 

le condizioni in base alle quali gli indici sono ritenuti ammissibili come indici generali di mercato ai sensi dell'articolo 73, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

p) 

il calcolo di subconsolidamento necessario ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 2, e degli articoli 85 e 87 del regolamento (UE) n. 575/2013, conformemente all'articolo 84, paragrafo 4, dello stesso regolamento.

▼B



CAPO II

ELEMENTI DEI FONDI PROPRI



SEZIONE 1

Capitale primario di classe 1 e relativi strumenti



Sottosezione 1

Dividendi e oneri prevedibili

Articolo 2

Il significato di «prevedibile» in dividendo prevedibile ai fini dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  L’importo dei dividendi prevedibili che gli enti devono dedurre dagli utili di periodo o di fine esercizio a norma dell’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 è determinato conformemente ai paragrafi da 2 a 4.

2.  Se l’organo di amministrazione dell’ente adotta formalmente o propone una decisione all’organismo competente dell’ente in merito all’importo dei dividendi da distribuire, tale importo è dedotto dagli utili di periodo o di fine esercizio corrispondenti.

3.  Quando si distribuiscono dividendi intermedi, l’importo residuo degli utili di periodo derivante dal calcolo di cui al paragrafo 2, che deve essere aggiunto agli elementi del capitale primario di classe 1, è ridotto, tenendo conto delle norme di cui ai paragrafi 2 e 4, dell’importo di qualsiasi dividendo che si prevede sarà distribuito da quegli utili di periodo residui e versato con i dividendi finali per l’esercizio finanziario completo.

4.  Prima che l’organo di amministrazione adotti formalmente o proponga una decisione all’organo competente in merito alla distribuzione dei dividendi, l’importo dei dividendi prevedibili che gli enti devono dedurre dagli utili di periodo o di fine esercizio è uguale all’importo degli utili di periodo o di fine esercizio moltiplicato per il tasso di distribuzione degli utili.

5.  Il tasso di distribuzione degli utili è determinato sulla base della politica dei dividendi approvata per il periodo pertinente dall’organo di amministrazione o da altri organi competenti.

6.  Se la politica dei dividendi prevede un intervallo di valori, invece di un valore fisso, per il tasso di distribuzione degli utili, ai fini del paragrafo 2 è usato il limite superiore dell’intervallo.

7.  In mancanza di una politica dei dividendi approvata oppure se, a giudizio dell’autorità competente, è probabile che l’ente non applichi la propria politica dei dividendi, o ancora se questa politica non costituisce un principio prudente su cui determinare l’importo della deduzione, il tasso di distribuzione degli utili si basa sul maggiore dei due elementi seguenti:

a) 

la media dei tassi di distribuzione degli utili dei tre anni precedenti all’anno in esame;

b) 

il tasso di distribuzione degli utili dell’anno che precede l’anno in esame.

8.  L’autorità competente può consentire all’ente di aggiustare il calcolo del tasso di distribuzione degli utili di cui al paragrafo 7, lettere a) e b), per escludere i dividendi straordinari distribuiti nel periodo in questione.

9.  Per determinare l’importo dei dividendi prevedibili da dedurre si tiene conto degli eventuali limiti di natura normativa imposti alle distribuzioni, e in particolare dei limiti introdotti ai sensi dell’articolo 141 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ). L’importo degli utili dopo la deduzione degli oneri prevedibili soggetti a tali limiti può essere incluso integralmente negli elementi del capitale primario di classe 1 laddove si soddisfi la condizione di cui all’articolo 26, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013. Se tali limiti sono applicabili, i dividendi prevedibili da dedurre si basano sul piano di conservazione del capitale concordato dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 142 della direttiva 2013/36/UE.

10.  L’importo dei dividendi prevedibili da distribuire in una forma che non riduca l’importo degli elementi del capitale primario di classe 1, ad esempio i dividendi in forma di azioni, non sono dedotti dagli utili di periodo o di fine esercizio da includere tra gli elementi del capitale primario di classe 1.

11.  Prima di consentire all’ente di includere gli utili di periodo o di fine esercizio tra gli elementi del capitale primario di classe 1, l’autorità competente accerta che siano state effettuate tutte le deduzioni necessarie agli utili di periodo o di fine esercizio e tutte quelle connesse ai dividendi prevedibili, conformemente alla disciplina contabile applicabile o nell’ambito di altri aggiustamenti.

Articolo 3

Il significato di «prevedibile» in onere prevedibile ai fini dell’articolo 26, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  L’importo degli oneri prevedibili di cui tener conto comprende i seguenti elementi:

a) 

l’importo delle imposte;

b) 

l’importo connesso a qualsiasi obbligo o circostanza emersi durante il relativo periodo di riferimento per la segnalazione che probabilmente riducono gli utili dell’ente e per i quali l’autorità competente non riscontra che sono state effettuate tutte le rettifiche di valore necessarie, come le rettifiche di valore supplementari di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) n. 575/2013, o i necessari accantonamenti.

2.  Gli oneri prevedibili che non sono già stati inclusi nel conto profitti e perdite sono assegnati al periodo intermedio durante il quale sono stati sostenuti, in modo che a ciascun periodo intermedio corrisponda un importo ragionevole di tali oneri. Degli eventi rilevanti o non ricorrenti si tiene conto integralmente e tempestivamente nel periodo intermedio nel quale si verificano.

3.  Prima di consentire all’ente di includere gli utili di periodo o di fine esercizio tra gli elementi del capitale primario di classe 1, l’autorità competente accerta che siano state effettuate tutte le deduzioni necessarie agli utili di periodo o di fine esercizio e tutte quelle connesse agli oneri prevedibili, conformemente alla disciplina contabile applicabile o nell’ambito di altri aggiustamenti.



Sottosezione 2

Le società cooperative, gli enti di risparmio, le società mutue ed enti analoghi

Articolo 4

Tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile quale società cooperativa ai fini dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  Le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuto una società cooperativa ai fini della parte due del regolamento (UE) n. 575/2013, se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.  Per poter essere considerati società cooperative ai fini del paragrafo 1, gli enti devono avere uno dei seguenti status giuridici:

a) 

in Austria: essere registrati come «eingetragene Genossenschaft (e.Gen.)» oppure «registrierte Genossenschaft» in virtù del «Gesetz über Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (GenG)»;

b) 

in Belgio: essere registrati come «Société Coopérative/Cooperative Vennostchap» e approvati in virtù del regio decreto dell’8 gennaio 1962, il quale fissa le condizioni di approvazione dei raggruppamenti nazionali di società cooperative e delle società cooperative;

c) 

a Cipro: essere registrati come «Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα ή ΣΠΙ» istituiti ai sensi delle leggi sulle società cooperative del 1985;

d) 

nella Repubblica ceca: essere autorizzati come «spořitelní a úvěrní družstvo» in virtù della «zákon upravující činnost spořitelních a úvěrních družstev»;

e) 

in Danimarca: essere registrati come «andelskasser» o «sammenslutninger af andelskasser» in forza della legge danese sull’attività finanziaria;

f) 

in Finlandia: essere registrati come:

1) 

«Osuuspankki» o «andelsbank» in virtù della «laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista» o della «lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform»;

2) 

«Muu osuuskuntamuotoinen luottolaitos» oppure «annat kreditinstitut i andelslagsform» ai sensi della «laki osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista» o della «lag om andelsbanker och andra kreditinstitut i andelslagsform»;

3) 

«Keskusyhteisö» oppure «centralinstitutet» in forza della «laki talletuspankkien yhteenliittymästä» o della «lag om en sammanslutning av inlåningsbanker»;

g) 

in Francia: essere registrati come «sociétés coopératives» ai sensi della «Loi n. 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération» e autorizzati come «banques mutualistes ou coopératives» in virtù del «Code monétaire et financier, partie législative, Livre V, titre Ier, chapitre II»;

h) 

in Germania: essere registrati come «eingetragene Genossenschaft (eG)» in virtù del «Gesetz betreffend die Erwerbs- und Wirtschaftsgenossenschaften (Genossenschaftsgesetz–GenG)»;

i) 

in Grecia: essere registrati come «Πιστωτικοί Συνεταιρισμοί» in forza della legge sulle cooperative n. 1667/1986 che operano come enti creditizi e possono essere classificati come «Συνεταιριστική Τράπεζα» in virtù della legge bancaria n. 3601/2007;

j) 

in Ungheria: essere registrati come «Szövetkezeti hitelintézet» ai sensi della legge CXII del 1996 sugli enti creditizi e le imprese finanziarie;

k) 

in Italia: essere registrati come:

1) 

«Banche popolari» in forza del «decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385»;

2) 

«Banche di credito cooperativo» in forza del «decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385»;

3) 

«Banche di garanzia collettiva dei fidi» ai sensi dell’articolo 13 del «decreto legislativo 30 settembre 2003, n. 269», convertito nella «legge 24 novembre 2003, n. 326»;

l) 

in Lussemburgo: essere registrati come «Sociétés cooperatives» di cui alla sezione VI della legge del 10 agosto 1915 sulle società commerciali;

m) 

nei Paesi Bassi: essere registrati come «coöperaties» oppure «onderlinge waarborgmaatschappijen» in virtù del «Libro 2, titolo 3 Rechtspersonen of the Burgerlijk wetboek»;

n) 

in Polonia: essere registrati come «bank spółdzielczy» conformemente alle disposizioni del «Prawo bankowe»;

o) 

in Portogallo: essere registrati come «Caixa de Crédito Agrícola Mútuo» oppure come «Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo» in virtù del «Regime Jurídico do Crédito Agrícola Mútuo e das Cooperativas de Crédito Agrícola» approvato con Decreto-Lei n. 24/91, de 11 de Janeiro;

p) 

in Romania: essere registrati come «Organizații cooperatiste de credit» conformemente alle disposizioni del decreto ministeriale d’urgenza n. 99/2006 sugli enti creditizi e l’adeguatezza patrimoniale, approvato con modifiche e integrazioni dalla legge n. 227/2007;

q) 

in Spagna: essere registrati come «Cooperativas de Crédito» in virtù della «Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito»;

r) 

in Svezia: essere registrati come «Medlemsbank» ai sensi della «Lag (1995:1570) om medlemsbanker» oppure come «Kreditmarknadsförening» in virtù della «Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse»;

s) 

nel Regno Unito: essere registrati come «cooperative societies» in forza dell’«Industrial and Provident Societies Act» del 1965 e dell’«Industrial and Provident Societies Act» (Irlanda del Nord) del 1969.

3.  Per quanto riguarda il capitale primario di classe 1, per essere considerato una società cooperativa ai fini del paragrafo 1, l’ente deve essere in grado di emettere, ai sensi della normativa nazionale applicabile o dello statuto sociale, a livello di soggetto giuridico, soltanto gli strumenti di capitale di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.  Per essere considerato una società cooperativa ai fini del paragrafo 1, se i possessori — membri dell’ente o persone ad esso esterne — degli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui al paragrafo 3 possono ritirarsi, ai sensi della normativa nazionale applicabile, possono anche avere il diritto di restituire lo strumento di capitale all’ente, ma solo nei limiti della normativa nazionale applicabile, dello statuto sociale, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del presente regolamento. Questo non impedisce all’ente di emettere, ai sensi della normativa nazionale applicabile, a favore di membri dell’ente o persone ad esso esterne, strumenti di capitale primario di classe 1 conformi all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013 che non concedono il diritto di restituire lo strumento di capitale all’ente.

Articolo 5

Tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile quale ente di risparmio ai fini dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  Le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuto un ente di risparmio ai fini della parte due del regolamento (UE) n. 575/2013, se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.  Perché possa essere considerato un ente di risparmio ai fini del paragrafo 1, l’ente deve avere uno dei seguenti status giuridici:

a) 

in Austria: essere registrato come «Sparkasse» a norma del paragrafo 1, primo comma, del «Bundesgesetz über die Ordnung des Sparkassenwesens (Sparkassengesetz – SpG)»;

b) 

in Danimarca: essere registrato come «Sparekasser» ai sensi della legge danese sull’attività finanziaria;

c) 

in Finlandia: essere registrato come «Säästöpankki» oppure «Sparbank» in virtù della «Säästöpankkilaki» o della «Sparbankslag»;

d) 

in Germania: essere registrato come «Sparkasse» ai sensi delle seguenti leggi:

1) 

«Sparkassengesetz für Baden-Württemberg (SpG)»;

2) 

«Gesetz über die öffentlichen Sparkassen (Sparkassengesetz – SpkG) in Bayern»;

3) 

«Gesetz über die Berliner Sparkasse und die Umwandlung der Landesbank Berlin – Girozentrale – in eine Aktiengesellschaft (Berliner Sparkassengesetz – SpkG)»;

4) 

«Brandenburgisches Sparkassengesetz (BbgSpkG)»;

5) 

«Sparkassengesetz für öffentlich-rechtliche Sparkassen im Lande Bremen (Bremisches Sparkassengesetz)»;

6) 

«Hessisches Sparkassengesetz»;

7) 

«Sparkassengesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (SpkG)»;

8) 

«Niedersächsisches Sparkassengesetz (NSpG)»;

9) 

«Sparkassengesetz Nordrhein-Westfalen (Sparkassengesetz – SpkG)»;

10) 

«Sparkassengesetz (SpkG) für Rheinland-Pfalz»;

11) 

«Saarländisches Sparkassengesetz (SSpG)»;

12) 

«Gesetz über die öffentlich-rechtlichen Kreditinstitute im Freistaat Sachsen und die Sachsen-Finanzgruppe»;

13) 

«Sparkassengesetz des Landes Sachsen-Anhalt (SpkG-LSA)»;

14) 

«Sparkassengesetz für das Land Schleswig-Holstein (Sparkassengesetz – SpkG)»;

15) 

«Thüringer Sparkassengesetz (ThürSpkG)»;

e) 

in Spagna: essere registrato come «Cajas de Ahorros» in virtù del «Real Decreto-Ley 2532/1929, de 21 de noviembre, sobre Régimen del Ahorro Popular»;

f) 

in Svezia: essere registrato come «Sparbank» in forza della «Sparbankslag (1987:619)».

3.  Per quanto riguarda il capitale primario di classe 1, per essere considerato un ente di risparmio ai fini del paragrafo 1, l’ente deve essere in grado di emettere, ai sensi della normativa nazionale applicabile o dello statuto sociale, a livello di soggetto giuridico, soltanto gli strumenti di capitale di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.  Perché un ente possa essere considerato un ente di risparmio ai fini del paragrafo 1, ai sensi della normativa nazionale applicabile la somma di capitale, riserve e utili di periodo o di fine esercizio non può essere distribuita ai possessori degli strumenti di capitale primario di classe 1. Si ritiene che tale condizione sia soddisfatta anche se l’ente emette strumenti di capitale primario di classe 1 che conferiscono ai possessori, in situazione di continuità aziendale, il diritto a una parte degli utili e delle riserve, laddove ciò sia consentito dalla normativa nazionale applicabile, purché questa parte sia proporzionata al loro contributo al capitale e alle riserve oppure, laddove ciò sia consentito dalla normativa nazionale applicabile, conformemente ad accordi alternativi. L’ente può emettere strumenti di capitale primario di classe 1 che, nel caso di insolvenza o di liquidazione dell’ente, conferiscono ai possessori il diritto a riserve che non deve essere necessariamente proporzionato al contributo al capitale e alle riserve, purché siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 29, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 6

Tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile quale società mutua ai fini dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto i) del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  Le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuto una società mutua ai fini della parte due del regolamento (UE) n. 575/2013, se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.  Perché l’ente possa essere considerato una società mutua ai fini del paragrafo 1, deve avere uno dei seguenti status giuridici:

a) 

in Danimarca: associazioni («Foreninger») o fondi («Fonde») derivanti dalla conversione in società a responsabilità limitata di imprese di assicurazioni («Forsikringsselskaber»), istituti di credito ipotecario («Realkreditinstitutter»), casse di risparmio («Sparekasser»), casse di risparmio cooperative («Andelskasser») e affiliazioni delle casse di risparmio cooperative («Sammenslutninger af andelskasser») in forza della legge danese sull’attività finanziaria;

b) 

in Irlanda: «building societies» a norma del «Building Societies Act» del 1989;

c) 

nel Regno Unito: «building societies» a norma del «Building Societies Act» del 1986; «savings bank» a norma del «Savings Bank (Scotland) Act» del 1819.

3.  Per quanto riguarda il capitale primario di classe 1, per essere considerato una società mutua ai fini del paragrafo 1, l’ente deve essere in grado di emettere, ai sensi della normativa nazionale applicabile o dello statuto sociale, a livello di soggetto giuridico, soltanto gli strumenti di capitale di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.  Perché un ente possa essere considerato una società mutua ai fini del paragrafo 1, l’importo totale o parziale della somma di capitale e riserve deve essere detenuto dai membri dell’ente che, nel normale svolgimento dell’attività, non beneficiano della distribuzione diretta delle riserve, in particolare mediante il pagamento dei dividendi. Si ritiene che tali condizioni siano soddisfatte anche se l’ente emette strumenti di capitale primario di classe 1 che conferiscono il diritto agli utili e alle riserve, laddove ciò sia consentito dalla normativa nazionale applicabile.

Articolo 7

Tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile quale ente analogo ai fini dell’articolo 27, paragrafo 1, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  Le autorità competenti possono stabilire che un tipo di impresa riconosciuto ai sensi della normativa nazionale applicabile ha i requisiti per essere ritenuto un ente analogo a società mutue e cooperative e ad enti di risparmio ai fini della parte due del regolamento (UE) n. 575/2013, se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

2.  Per essere considerato un ente analogo a società mutue e cooperative e ad enti di risparmio ai fini del paragrafo 1, l’ente deve avere uno dei seguenti status giuridici:

a) 

in Austria: «Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken» in forza del «Bundesgesetz über die Pfandbriefstelle der österreichischen Landes-Hypothekenbanken (Pfandbriefstelle-Gesetz – PfBrStG)»;

b) 

in Finlandia: «Hypoteekkiyhdistys» oppure «Hypoteksförening» a norma della «Laki hypoteekkiyhdistyksistä» o della «Lag om hypoteksföreningar».

3.  Per quanto riguarda il capitale primario di classe 1, per essere considerato un ente analogo a società mutue e cooperative e ad enti di risparmio ai fini del paragrafo 1, l’ente deve essere in grado di emettere ai sensi della normativa nazionale applicabile o dello statuto sociale, a livello di soggetto giuridico, soltanto gli strumenti di capitale di cui all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013.

4.  Perché l’ente sia considerato un ente analogo a società mutue e cooperative e ad enti di risparmio ai fini del paragrafo 1, deve essere inoltre soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:

a) 

se i possessori — membri dell’ente o persone ad esso esterne — degli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui al paragrafo 3 possono ritirarsi, ai sensi della normativa nazionale applicabile, possono anche avere il diritto di restituire lo strumento di capitale all’ente, ma solo nei limiti della normativa nazionale applicabile, dello statuto sociale, del regolamento (UE) n. 575/2013 e del presente regolamento. Questo non impedisce all’ente di emettere, ai sensi della normativa nazionale applicabile, a favore di membri dell’ente o persone ad esso esterne, strumenti di capitale primario di classe 1 conformi all’articolo 29 del regolamento (UE) n. 575/2013 che non concedono il diritto di restituire lo strumento di capitale all’ente;

b) 

ai sensi della normativa nazionale applicabile, la somma di capitale, riserve e utili di periodo o di fine esercizio non può essere distribuita ai possessori degli strumenti di capitale primario di classe 1. Si ritiene che tale condizione sia soddisfatta anche se l’ente emette strumenti di capitale primario di classe 1 che conferiscono ai possessori, in situazione di continuità aziendale, il diritto a una parte degli utili e delle riserve, laddove ciò sia consentito dalla normativa nazionale applicabile, purché questa parte sia proporzionata al loro contributo al capitale e alle riserve oppure, laddove ciò sia consentito dalla normativa nazionale applicabile, conformemente ad accordi alternativi. L’ente può emettere strumenti di capitale primario di classe 1 che, nel caso di insolvenza o di liquidazione dell’ente, conferiscono ai possessori il diritto ad una parte delle riserve che non deve essere necessariamente proporzionata al contributo al capitale e alle riserve, purché siano soddisfatte le condizioni dell’articolo 29, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c) 

l’importo totale o parziale della somma di capitale e riserve è detenuto dai membri dell’ente che, nel normale svolgimento dell’attività, non beneficiano della distribuzione diretta delle riserve, in particolare mediante il pagamento dei dividendi.

▼M2

Articolo 7 bis

Distribuzioni multiple che costituiscono un utilizzo sproporzionato dei fondi propri

1.  Si ritiene che le distribuzioni sugli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 575/2013 non costituiscano un utilizzo sproporzionato del capitale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

il dividendo multiplo è un multiplo della distribuzione pagata sugli strumenti con diritto di voto e non è costituito da un importo fisso predeterminato;

b) 

il dividendo multiplo è fissato contrattualmente o previsto dallo statuto dell'ente;

c) 

il dividendo multiplo non è suscettibile di modifica;

d) 

lo stesso dividendo multiplo si applica a tutti gli strumenti con dividendo multiplo;

e) 

l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo non rappresenta più del 125 % dell'importo della distribuzione su uno strumento di capitale primario di classe 1 con diritto di voto.

Questo viene espresso con la seguente formula:

image

dove:

k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo;
l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo;
f) 

l'importo totale delle distribuzioni pagate su tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1 durante un esercizio non supera il 105 % dell'importo che sarebbe stato pagato se gli strumenti con minori diritti di voto o senza diritti di voto avessero ricevuto le stesse distribuzioni degli strumenti con diritto di voto.

Questo viene espresso con la seguente formula:

image

dove:

k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo;
l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo;
X rappresenta il numero di strumenti con diritto di voto;
Y rappresenta il numero di strumenti senza diritto di voto.

La formula si applica su base annuale.

2.  Se la condizione di cui al paragrafo 1, lettera f), non è soddisfatta, si ritiene che solo l'importo degli strumenti con dividendo multiplo che supera la soglia stabilita alla stessa lettera determini un utilizzo sproporzionato del capitale.

3.  Se una qualsiasi delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettere da a) a e), non è soddisfatta, si ritiene che tutti gli strumenti in essere con dividendo multiplo determinino un utilizzo sproporzionato del capitale.

Articolo 7 ter

Distribuzioni preferenziali relativamente ai diritti preferenziali per i pagamenti delle distribuzioni

1.  Per gli strumenti di capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 28 del regolamento (UE) n. 575/2013, la distribuzione su detti strumenti è considerata preferenziale rispetto ad altri strumenti di capitale primario di classe 1 quando vi sono livelli differenziati di distribuzione, a meno che siano soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 7 bis del presente regolamento.

2.  Per gli strumenti di capitale primario di classe 1 con minori diritti di voto o senza diritti di voto, emessi dagli enti di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 575/2013, se la distribuzione è un multiplo della distribuzione sugli strumenti con diritti di voto e se detta distribuzione multipla è prevista contrattualmente o per statuto, le distribuzioni non sono considerate preferenziali se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

il dividendo multiplo è un multiplo della distribuzione pagata sugli strumenti con diritto di voto e non è costituito da un importo fisso predeterminato;

b) 

il dividendo multiplo è fissato contrattualmente o previsto dallo statuto dell'ente;

c) 

il dividendo multiplo non è suscettibile di modifica;

d) 

lo stesso dividendo multiplo si applica a tutti gli strumenti con dividendo multiplo;

e) 

l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo non rappresenta più del 125 % dell'importo della distribuzione su uno strumento di capitale primario di classe 1 con diritto di voto.

Questo è espresso con la seguente formula:

image

dove:

k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo;
l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo;
f) 

l'importo totale delle distribuzioni pagate su tutti gli strumenti di capitale primario di classe 1 durante un esercizio non supera il 105 % dell'importo che sarebbe stato pagato se gli strumenti con minori diritti di voto o senza diritti di voto avessero ricevuto le stesse distribuzioni degli strumenti con diritto di voto.

Questo è espresso con la seguente formula:

image

dove:

k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo;
l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo;
X rappresenta il numero di strumenti con diritto di voto;
Y rappresenta il numero di strumenti senza diritto di voto.

La formula si applica su base annuale.

3.  Se la condizione di cui al paragrafo 2, lettera f), non è soddisfatta, si ritiene che solo l'importo degli strumenti con dividendo multiplo che supera la soglia stabilita alla stessa lettera determini un utilizzo sproporzionato del capitale.

4.  Se una qualsiasi delle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere da a) a e), non è soddisfatta, tutti gli strumenti in essere con dividendo multiplo non sono classificati nel capitale primario di classe 1.

5.  Ai fini del paragrafo 2, se le distribuzioni su strumenti di capitale primario di classe 1 sono espresse, per gli strumenti con diritto e senza diritto di voto, con riferimento al prezzo di acquisto dello strumento all'emissione, le formule sono adattate come segue per lo strumento o gli strumenti espressi con riferimento al prezzo di acquisto all'emissione:

a) 

l rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento senza dividendo multiplo diviso per il prezzo di acquisto dello strumento all'emissione;

b) 

k rappresenta l'importo della distribuzione su uno strumento con dividendo multiplo diviso per il prezzo di acquisto dello strumento all'emissione.

6.  Per gli strumenti di capitale primario di classe 1 con minori diritti di voto o senza diritti di voto, emessi dagli enti di cui all'articolo 27 del regolamento (UE) n. 575/2013, se la distribuzione non è un multiplo della distribuzione sugli strumenti con diritti di voto, le distribuzioni non sono considerate preferenziali se sono soddisfatte una delle due condizioni di cui al paragrafo 7 ed entrambe le condizioni di cui al paragrafo 8.

7.  Ai fini del paragrafo 6, si applica la condizione di cui alla lettera a) o la condizione di cui alla lettera b):

a) 

sono soddisfatte le condizioni indicate in entrambi i seguenti punti i) e ii):

i) 

lo strumento con minori diritti di voto o senza diritti di voto può essere sottoscritto e detenuto solo dai possessori di strumenti con diritto di voto;

ii) 

il numero di diritti di voto di ogni singolo possessore è limitato;

b) 

alle distribuzioni sugli strumenti con diritto di voto emessi dagli enti si applica un massimale stabilito dalla normativa nazionale applicabile.

8.  Ai fini del paragrafo 6, si applicano entrambe le seguenti condizioni:

a) 

l'ente dimostra che la media delle distribuzioni sugli strumenti con diritto di voto nei precedenti cinque esercizi è bassa rispetto ad altri strumenti analoghi;

b) 

l'ente dimostra che il tasso di distribuzione, calcolato in conformità dell'articolo 7 quater, è basso. È considerato basso un tasso di distribuzione inferiore al 30 %.

9.  Ai fini del paragrafo 7, lettera a), i diritti di voto di ogni singolo possessore sono considerati limitati nei casi seguenti:

a) 

se ogni possessore riceve solo un diritto di voto, indipendentemente dal numero di strumenti con diritto di voto detenuti;

b) 

se il numero di diritti di voto è limitato, indipendentemente dal numero di strumenti con diritto di voto del possessore;

c) 

se il numero di strumenti con diritto di voto che ogni possessore può detenere è limitato a norma dello statuto dell'ente o della normativa nazionale applicabile.

10.  Ai fini del presente articolo, si ritiene che l'esercizio prenda fine alla data dell'ultimo bilancio dell'ente.

11.  Gli enti valutano la conformità alle condizioni di cui ai paragrafi 7 e 8 e informano l'autorità competente del risultato della loro valutazione almeno nelle seguenti situazioni:

a) 

ogni volta che viene adottata una decisione sull'importo delle distribuzioni sugli strumenti di capitale primario di classe 1;

b) 

ogni volta che viene emessa una nuova classe di strumenti di capitale primario di classe 1 con minori diritti di voto o senza diritti di voto.

12.  Se la condizione di cui al paragrafo 8, lettera b), non è soddisfatta, si ritiene che solo l'importo degli strumenti senza diritto di voto per i quali le distribuzioni superano la soglia stabilita alla stessa lettera determini distribuzioni preferenziali.

13.  Se la condizione di cui al paragrafo 8, lettera a), non è soddisfatta, le distribuzioni su tutti gli strumenti in essere senza diritto di voto sono considerate preferenziali, a meno che esse soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 2.

14.  Se nessuna delle condizioni di cui al paragrafo 7 è soddisfatta, le distribuzioni su tutti gli strumenti in essere senza diritto di voto sono considerate preferenziali, a meno che esse soddisfino le condizioni di cui al paragrafo 2.

15.  Il requisito di cui al paragrafo 7, lettera a), punto i), o il requisito di cui al paragrafo 8, lettera b), o entrambi possono essere soggetti a deroga, a seconda dei casi, se sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) 

l'ente viola o, a causa tra l'altro del rapido deterioramento della situazione finanziaria, è probabile che violi nel prossimo futuro i requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) 

l'autorità competente ha chiesto all'ente di aumentare con urgenza il capitale primario di classe 1 entro un determinato periodo e ha accertato che l'ente non è in grado di rettificare o evitare la violazione di cui alla lettera a) entro il termine impartito senza avvalersi della deroga di cui al presente paragrafo.

Articolo 7 quater

Calcolo del tasso di distribuzione ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 8, lettera b)

1.  Ai fini dell'articolo 7 ter, paragrafo 8, lettera b), per il calcolo del tasso di distribuzione l'ente può scegliere il metodo di cui alla lettera a) o quello di cui alla lettera b), e lo applica in maniera costante nel tempo:

a) 

come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nei precedenti cinque esercizi divisa per la somma degli utili relativi ai precedenti cinque esercizi;

b) 

solo per il periodo tra la data di applicazione del presente regolamento e il 31 dicembre 2017:

i) 

nel 2014, come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nel precedente esercizio divisa per la somma degli utili relativi al precedente esercizio;

ii) 

nel 2015, come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nei precedenti due esercizi divisa per la somma degli utili relativi ai precedenti due esercizi;

iii) 

nel 2016, come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nei precedenti tre esercizi divisa per la somma degli utili relativi ai precedenti tre esercizi;

iv) 

nel 2017, come la somma delle distribuzioni relative al totale degli strumenti di capitale primario di classe 1 nei precedenti quattro esercizi divisa per la somma degli utili relativi ai precedenti quattro esercizi.

2.  Ai fini del paragrafo 1, per utili si intende l'importo riportato alla riga 670 del modello 2 dell'allegato III del regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione ( 2 ) o, ove applicabile, l'importo riportato alla riga 670 del modello 2 dell'allegato IV dello stesso regolamento di esecuzione riguardante le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 7 quinquies

Distribuzioni preferenziali relativamente all'ordine dei pagamenti nelle distribuzioni

Ai fini dell'articolo 28 del regolamento (UE) n. 575/2013, una distribuzione su uno strumento di capitale primario di classe 1 è considerata preferenziale rispetto ad altri strumenti di capitale primario di classe 1 relativamente all'ordine dei pagamenti nelle distribuzioni, se è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a) 

le distribuzioni sono decise in momenti diversi;

b) 

le distribuzioni sono pagate in momenti diversi;

c) 

l'emittente ha l'obbligo di pagare le distribuzioni su un tipo di strumenti di capitale primario di classe 1 prima di pagare le distribuzioni su un altro tipo di strumenti di capitale primario di classe 1;

d) 

la distribuzione è pagata su alcuni strumenti di capitale primario di classe 1 e non su altri, a meno che sia rispettata la condizione di cui all'articolo 7 ter, paragrafo 7, lettera a).

▼B



Sottosezione 3

Finanziamento indiretto

Articolo 8

Finanziamento indiretto degli strumenti di capitale ai fini dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera c) e dell’articolo 63, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  Il finanziamento indiretto degli strumenti di capitale ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 63, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013 è considerato finanziamento non diretto.

2.  Ai fini del paragrafo 1, il finanziamento diretto si riferisce a situazioni in cui un ente ha concesso a un investitore, in qualsiasi forma, un prestito o altri finanziamenti che sono utilizzati per l’acquisto dei suoi strumenti di capitale.

3.  Il finanziamento diretto comprende anche finanziamenti concessi, per scopi diversi dall’acquisto degli strumenti di capitale di un ente, a qualsiasi persona fisica o giuridica che detenga nell’ente creditizio una partecipazione qualificata ai sensi dell’articolo 4, punto 36, del regolamento (UE) n. 575/2013, o che sia considerata una parte correlata ai sensi del paragrafo 9 del principio contabile internazionale IAS n. 24 in merito all’informativa di bilancio sulle operazioni con parti correlate applicato nell’Unione a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ), tenuto conto di qualsiasi orientamento supplementare fornito dall’autorità competente, qualora l’ente non sia in grado di dimostrare che:

a) 

l’operazione viene effettuata a condizioni simili a quelle di altre operazioni con terzi; e

b) 

la persona fisica o giuridica o la parte correlata non fanno affidamento sulle distribuzioni o sulla vendita degli strumenti di capitale detenuti per coprire il pagamento degli interessi e il rimborso del finanziamento.

Articolo 9

Forme e natura applicabili del finanziamento indiretto degli strumenti di capitale ai fini dell’articolo 28, paragrafo 1, lettera b), dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera c), e dell’articolo 63, lettera c) del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  Le forme e la natura applicabili del finanziamento indiretto dell’acquisto degli strumenti di capitale di un ente includono:

a) 

il finanziamento dell’acquisto da parte di un investitore, al momento dell’emissione o successivamente, degli strumenti di capitale di un ente, ad opera di soggetti sui quali l’ente esercita un controllo diretto o indiretto oppure di soggetti compresi in uno dei seguenti ambiti:

1) 

l’ambito del consolidamento contabile o prudenziale dell’ente;

2) 

l’ambito dello stato patrimoniale consolidato o del calcolo aggregato esteso, se equivalente al bilancio consolidato di cui all’articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, che è redatto dal sistema di tutela istituzionale o dalla rete degli enti affiliati ad un organismo centrale che non sono organizzati come gruppo a cui l’ente appartiene;

3) 

l’ambito della vigilanza supplementare dell’ente ai sensi della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ) relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario;

b) 

il finanziamento dell’acquisto da parte di un investitore, al momento dell’emissione o successivamente, degli strumenti di capitale di un ente, ad opera di soggetti esterni protetti da una garanzia o dall’uso di un derivato su crediti o garantiti in altro modo così da trasferire il rischio di credito all’ente o a qualsiasi soggetto su cui l’ente eserciti un controllo diretto o indiretto oppure a qualsiasi soggetto compreso in uno dei seguenti ambiti:

1) 

l’ambito del consolidamento contabile o prudenziale dell’ente;

2) 

l’ambito dello stato patrimoniale consolidato o del calcolo aggregato esteso, se equivalente al bilancio consolidato di cui all’articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, che è redatto dal sistema di tutela istituzionale o dalla rete degli enti affiliati ad un organismo centrale che non sono organizzati come gruppo a cui l’ente appartiene;

3) 

l’ambito della vigilanza supplementare dell’ente ai sensi della direttiva 2002/87/CE;

c) 

il finanziamento di un mutuatario che trasferisce il finanziamento all’investitore finale per l’acquisto, al momento dell’emissione o successivamente, degli strumenti di capitale di un ente.

2.  Perché un finanziamento sia considerato un finanziamento indiretto ai fini del paragrafo 1, devono essere altresì soddisfatte le condizioni seguenti, ove applicabili:

a) 

l’investitore non è incluso in alcuno dei seguenti ambiti:

1) 

l’ambito del consolidamento contabile o prudenziale dell’ente;

2) 

l’ambito dello stato patrimoniale consolidato o del calcolo aggregato esteso, se equivalente al bilancio consolidato di cui all’articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, che è redatto dal sistema di tutela istituzionale o dalla rete degli enti affiliati ad un organismo centrale che non sono organizzati come gruppo a cui l’ente appartiene. A tale scopo si presume che un investitore sia incluso nell’ambito del calcolo aggregato esteso se il pertinente strumento di capitale è soggetto al consolidamento o al calcolo aggregato esteso ai sensi dell’articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, in modo tale da eliminare il computo multiplo degli elementi dei fondi propri e la creazione di fondi propri tra i membri del sistema di tutela istituzionale. Qualora le autorità competenti non abbiano concesso l’autorizzazione di cui all’articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, questa condizione si considera soddisfatta quando sia i soggetti di cui al paragrafo 1, lettera a), che l’ente sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale e i soggetti deducono i finanziamenti forniti per l’acquisto degli strumenti di capitale dell’ente a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettere da f) ad i), dell’articolo 56, lettere da a) a d) e dell’articolo 66, lettere da a), a d), del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda del caso;

3) 

l’ambito della vigilanza supplementare dell’ente ai sensi della direttiva 2002/87/CE;

b) 

il soggetto esterno non è incluso in alcuno dei seguenti ambiti:

1) 

l’ambito del consolidamento contabile o prudenziale dell’ente;

2) 

l’ambito dello stato patrimoniale consolidato o del calcolo aggregato esteso, se equivalente al bilancio consolidato di cui all’articolo 49, paragrafo 3, lettera a), punto iv), del regolamento (UE) n. 575/2013, che è redatto dal sistema di tutela istituzionale o dalla rete degli enti affiliati ad un organismo centrale che non sono organizzati come gruppo a cui l’ente appartiene;

3) 

l’ambito della vigilanza supplementare dell’ente ai sensi della direttiva 2002/87/CE.

3.  Al momento di stabilire se l’acquisto di uno strumento di capitale comporti un finanziamento diretto o indiretto in conformità all’articolo 8, l’importo da prendere in considerazione è al netto di qualsiasi riduzione di valore effettuata a seguito di valutazione individuale.

4.  Per evitare la qualifica di finanziamento diretto o indiretto a norma dell’articolo 8 e qualora il prestito o altra forma di finanziamento o garanzia vengano concessi a persone fisiche o giuridiche che detengono una partecipazione qualificata nell’ente creditizio oppure che sono considerate una parte correlata di cui al paragrafo 3, l’ente garantisce, su base continuativa, di non aver erogato il prestito né altre forme di finanziamento o garanzia allo scopo di sottoscrivere direttamente o indirettamente strumenti di capitale dell’ente. Se il prestito o altra forma di finanziamento o garanzia sono erogati ad altre parti, l’ente effettua tale controllo con la massima diligenza possibile.

5.  Per quanto riguarda le società mutue o cooperative e gli enti analoghi, qualora la normativa nazionale o lo statuto dell’ente impongano al cliente di sottoscrivere strumenti di capitale per ottenere un prestito, tale prestito non è considerato un finanziamento diretto o indiretto qualora siano rispettate tutte le condizioni seguenti:

a) 

l’importo della sottoscrizione è considerato non rilevante dall’autorità competente;

b) 

lo scopo del prestito non consiste nell’acquisto di strumenti di capitale dell’ente che eroga il prestito;

c) 

la sottoscrizione di uno o più strumenti di capitale dell’ente è necessaria affinché il beneficiario del prestito divenga membro della società mutua o cooperativa o dell’ente analogo.



Sottosezione 4

Limiti al rimborso di strumenti di capitale

Articolo 10

Limiti al rimborso di strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, da enti di risparmio e da enti analoghi ai fini dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  Un ente può emettere strumenti di capitale primario di classe 1 con possibilità di rimborso soltanto qualora tale possibilità sia prevista dalla normativa nazionale applicabile.

2.  La capacità dell’ente di limitare il rimborso conformemente alle disposizioni che regolano gli strumenti di capitale, di cui all’articolo 29, paragrafo 2, lettera b), e all’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, riguarda sia il diritto di rinviare il rimborso che il diritto di limitare l’importo rimborsabile. L’ente è in grado di rinviare il rimborso o di limitare l’importo rimborsabile per un periodo illimitato in conformità al paragrafo 3.

3.  L’entità dei limiti al rimborso previsti dalle disposizioni che regolano gli strumenti è determinata dall’ente sulla base della sua situazione prudenziale in qualsiasi momento, considerando in particolare, ma non esclusivamente, i seguenti elementi:

a) 

la situazione complessiva dell’ente in termini finanziari, di liquidità e di solvibilità;

b) 

l’importo del capitale primario di classe 1, del capitale di classe 1 e del capitale totale rispetto all’importo complessivo dell’esposizione al rischio calcolato conformemente ai requisiti fissati all’articolo 92, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, agli specifici requisiti di fondi propri di cui all’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, e al requisito combinato di riserva di capitale ai sensi dell’articolo 128, punto 6, della stessa direttiva.

Articolo 11

Limiti al rimborso di strumenti di capitale emessi da società mutue e cooperative, da enti di risparmio e da enti analoghi ai fini dell’articolo 29, paragrafo 2, lettera b), e dell’articolo 78, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  I limiti al rimborso inclusi nelle disposizioni contrattuali o di legge che regolano gli strumenti non impediscono all’autorità competente di limitare ulteriormente il rimborso degli strumenti su una base appropriata come previsto all’articolo 78 del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.  Le autorità competenti valutano la base sulla quale è limitato il rimborso ai sensi delle disposizioni contrattuali e di legge che regolano lo strumento. Esse impongono agli enti di modificare le corrispondenti disposizioni contrattuali se non sono convinte che la base sulla quale è limitato il rimborso sia appropriata. Se gli strumenti sono regolati dalla normativa nazionale in assenza di disposizioni contrattuali, perché gli strumenti abbiano i requisiti per essere considerati capitale primario di classe 1 la legislazione deve consentire all’ente di limitare il rimborso come previsto dall’articolo 10, paragrafi da 1 a 3.

3.  Qualsiasi decisione di limitare il rimborso è documentata internamente e segnalata per iscritto dall’ente all’autorità competente, specificando i motivi per i quali, alla luce dei criteri fissati nel paragrafo 3, un rimborso è stato rifiutato o rinviato in tutto o in parte.

4.  Se nello stesso periodo di tempo si adottano varie decisioni in materia di limitazione del rimborso, gli enti possono documentare tali decisioni in un unico complesso di documenti.



SEZIONE 2

Filtri prudenziali

Articolo 12

Il concetto di plusvalenza ai fini dell’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  Il concetto di plusvalenza di cui all’articolo 32, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 indica qualsiasi plusvalenza rilevata per l’ente che sia contabilizzata come aumento di qualsiasi elemento dei fondi propri e sia connessa al reddito futuro atteso derivante dalla vendita di attività cartolarizzate quando queste sono cancellate dallo stato patrimoniale dell’ente nel contesto di un’operazione di cartolarizzazione.

2.  La plusvalenza rilevata è calcolata come differenza tra gli elementi di cui alle seguenti lettere a) e b) determinati in sede di applicazione della pertinente disciplina contabile:

a) 

il valore netto delle attività ricevute comprensivo di tutte le nuove attività ottenute diminuito di qualsiasi altra attività data o di tutte le nuove passività assunte;

b) 

il valore contabile delle attività cartolarizzate o della parte eliminata contabilmente.

3.  La plusvalenza rilevata connessa al reddito futuro atteso fa riferimento, in questo contesto, al futuro «margine positivo» previsto ai sensi dell’articolo 242 del regolamento (UE) n. 575/2013.



SEZIONE 3

Deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1

Articolo 13

Deduzioni delle perdite relative all’esercizio in corso ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  Per calcolare il capitale primario di classe 1 durante l’anno, e indipendentemente dal fatto che l’ente chiuda o meno i propri conti finanziari alla fine di ogni periodo intermedio, l’ente redige il conto profitti e perdite e deduce le perdite dagli elementi del capitale primario di classe 1 allorché si verificano.

2.  Ai fini della redazione del conto profitti e perdite a norma del paragrafo 1, le entrate e le spese sono determinate secondo la stessa procedura e sulla base degli stessi principi contabili seguiti per la relazione finanziaria di fine anno. Le entrate e le spese sono stimate con prudenza e assegnate al periodo intermedio nel quale si sono verificate, in modo che a ciascun periodo intermedio venga assegnato un importo ragionevole delle entrate e delle spese annuali previste. Degli eventi rilevanti o non ricorrenti si tiene conto integralmente e tempestivamente nel periodo intermedio nel quale si verificano.

3.  Se le perdite relative all’esercizio in corso hanno già ridotto gli elementi del capitale primario di classe 1 in seguito a una relazione finanziaria intermedia o di fine anno, la deduzione non è necessaria. Ai fini del presente articolo, per relazione finanziaria si intende che profitti e perdite sono stati determinati dopo la chiusura dei conti intermedi o annuali, conformemente alla disciplina contabile cui l’ente è soggetto a norma del regolamento (CE) n. 1606/2002 relativo all’applicazione di principi contabili internazionali e della direttiva 86/635/CEE del Consiglio ( 5 ) relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari.

4.  I paragrafi da 1 a 3 si applicano ugualmente ai profitti e alle perdite inclusi nelle altre componenti di conto economico complessivo accumulate.

Articolo 14

Deduzioni delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  Le deduzioni delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura a norma dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 sono effettuate conformemente ai paragrafi 2 e 3.

2.  La compensazione tra le attività fiscali differite e le passività fiscali differite associate si svolge separatamente per ciascun soggetto passivo. Le passività fiscali differite associate si limitano a quelle derivanti dalla normativa fiscale della stessa giurisdizione delle attività fiscali differite. Per calcolare le attività e le passività fiscali differite a livello consolidato, un soggetto passivo comprende, qualunque sia il loro numero, soggetti rientranti nello stesso gruppo fiscale, consolidato fiscale, unità a fini fiscali o dichiarazione dei redditi consolidata ai sensi della normativa nazionale applicabile.

3.  L’importo delle passività fiscali differite associate ammissibili alla compensazione delle attività fiscali differite che si basano sulla redditività futura è pari alla differenza tra l’importo di cui alla lettera a) e quello di cui alla lettera b):

a) 

l’importo delle passività fiscali differite rilevate conformemente alla disciplina contabile applicabile;

b) 

l’importo delle passività fiscali differite associate derivanti dalle attività immateriali e dalle attività dei fondi pensione a prestazioni definite.

Articolo 15

Deduzioni delle attività dei fondi pensione a prestazioni definite ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell’articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  L’autorità competente concede la preventiva autorizzazione di cui all’articolo 41, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 soltanto se la facoltà di utilizzare le rispettive attività dei fondi pensione a prestazioni definite senza restrizioni comporta l’accesso immediato e illimitato alle attività, per esempio quando l’uso delle attività non è ristretto da limiti di alcun tipo e non vi è alcun diritto di terzi su tali attività.

2.  È presumibile che vi sia accesso illimitato alle attività quando l’ente non è tenuto a chiedere e ottenere un’approvazione specifica del gestore dei fondi pensione o dei beneficiari delle pensioni ogni volta che vuole accedere ai fondi in eccesso del piano.

▼M3

Articolo 15 bis

Detenzioni indirette ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  Ai fini degli articoli 15 quater, 15 quinquies, 15 sexies e 15 decies, per «soggetto intermedio» di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 114, del regolamento (UE) n. 575/2013 si intendono i seguenti soggetti che detengono strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario:

a) 

gli organismi di investimento collettivo;

b) 

i fondi pensione diversi dai fondi pensione a prestazioni definite;

c) 

i fondi pensione a prestazioni definite, quando sostengono il rischio di investimento e quando non sono indipendenti dall'ente promotore;

d) 

soggetti che sono direttamente o indirettamente sotto il controllo o sotto l'influenza notevole di uno dei seguenti soggetti:

(1) 

l'ente o le sue filiazioni;

(2) 

l'impresa madre dell'ente o le filiazioni dell'impresa madre;

(3) 

la società di partecipazione finanziaria madre dell'ente o le filiazioni della società di partecipazione finanziaria madre;

(4) 

la società di partecipazione mista madre dell'ente o le filiazioni della società di partecipazione mista madre;

(5) 

la società di partecipazione finanziaria mista madre dell'ente o le filiazioni della società di partecipazione finanziaria mista madre;

e) 

i soggetti che sono congiuntamente, direttamente o indirettamente, sotto il controllo o sotto l'influenza notevole di un ente, di vari enti, o di una rete di enti che sono membri dello stesso sistema di tutela istituzionale, o del sistema di tutela istituzionale o della rete di enti affiliati ad un organismo centrale che non sono organizzati come gruppo a cui l'ente appartiene;

f) 

le società veicolo;

g) 

i soggetti la cui attività è detenere strumenti finanziari di soggetti del settore finanziario;

h) 

tutti i soggetti che l'autorità competente ritiene siano utilizzati al fine di aggirare le norme in materia di deduzione delle detenzioni indirette e sintetiche.

2.  Fatto salvo il paragrafo 1, lettera h), non sono «soggetti intermedi» ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 114, del regolamento (UE) n. 575/2013:

a) 

le società di partecipazione mista, gli enti, le imprese di assicurazione e le imprese di riassicurazione;

b) 

i soggetti che in virtù della normativa nazionale applicabile sono soggetti ai requisiti del regolamento (UE) n. 575/2013 e della direttiva 2013/36/UE;

c) 

i soggetti del settore finanziario, diversi dai soggetti di cui alla lettera a), tenuti a dedurre dal loro capitale regolamentare le detenzioni dirette e indirette di propri strumenti di capitale e le detenzioni di strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario e che sono soggetti alla relativa vigilanza.

3.  Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il fondo pensione a prestazioni definite è considerato indipendente dall'ente promotore se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

il fondo pensione a prestazioni definite è giuridicamente separato dall'ente promotore e ha una governance indipendente;

b) 

lo statuto, l'atto costitutivo e i regolamenti interni del fondo pensione, a seconda dei casi, sono stati approvati da un'autorità di regolamentazione indipendente; o le norme applicabili in materia di costituzione e funzionamento dei fondi pensione a prestazioni definite, a seconda dei casi, sono fissate dalla normativa nazionale applicabile dello Stato membro;

c) 

i gestori fiduciari o gli amministratori del fondo pensione a prestazioni definite hanno l'obbligo ai sensi della normativa nazionale applicabile di agire in modo imparziale nel migliore interesse dei beneficiari del fondo e non nell'interesse del promotore, di gestire le attività del fondo pensione a prestazioni definite in maniera prudente e di conformarsi alle restrizioni previste dallo statuto, dall'atto costitutivo o dai regolamenti interni del fondo pensione, o dalle disposizioni statutarie o regolamentari di cui alla lettera b);

d) 

lo statuto, l'atto costitutivo o le norme che disciplinano la costituzione e il funzionamento dei fondi pensione a prestazioni definite di cui alla lettera b) prevedono restrizioni agli investimenti che i fondi pensione a prestazioni definite possono effettuare in strumenti di fondi propri emessi dall'ente promotore.

4.  Quando il fondo pensione a prestazioni definite di cui al paragrafo 1, lettera c), detiene strumenti di fondi propri dell'ente promotore, quest'ultimo tratta le detenzioni come detenzioni indirette di propri strumenti del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 o del capitale di classe 2, a seconda dei casi. L'importo da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 o del capitale di classe 2, a seconda dei casi, dell'ente promotore è calcolato conformemente all'articolo 15 quater.

Articolo 15 ter

Detenzioni sintetiche ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  Sono considerati detenzioni sintetiche di strumenti di capitale ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 i seguenti prodotti finanziari:

a) 

strumenti derivati il cui sottostante è costituito da strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario o per i quali il soggetto del settore finanziario è il soggetto di riferimento;

b) 

garanzie personali o protezioni del credito fornite ad un terzo in relazione agli investimenti del terzo in strumenti di capitale di un soggetto del settore finanziario.

2.  Tra i prodotti finanziari di cui al paragrafo 1 rientrano:

a) 

gli investimenti in total return swaps sugli strumenti di capitale di un soggetto del settore finanziario;

b) 

le opzioni call acquistate dall'ente sugli strumenti di capitale di un soggetto del settore finanziario;

c) 

le opzioni put vendute dall'ente sugli strumenti di capitale di un soggetto del settore finanziario od ogni altro obbligo contrattuale, effettivo o potenziale, dell'ente di acquistare propri strumenti di fondi propri;

d) 

gli investimenti in accordi di acquisto a termine di strumenti di capitale di un soggetto del settore finanziario.

Articolo 15 quater

Calcolo delle detenzioni indirette ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013

L'importo delle detenzioni indirette da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 come previsto all'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 è calcolato secondo uno dei seguenti metodi:

a) 

secondo il metodo di default di cui all'articolo 15 quinquies;

b) 

se l'ente dimostra con piena soddisfazione dell'autorità competente che il metodo descritto all'articolo 15 quinquies è eccessivamente gravoso, secondo il metodo basato sulla struttura descritto all'articolo 15 sexies. Gli enti non usano il metodo basato sulla struttura descritto all'articolo 15 sexies per calcolare l'importo delle predette deduzioni in relazione a investimenti in soggetti intermedi di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 1, lettere d) ed e).

Articolo 15 quinquies

Metodo di default per il calcolo delle detenzioni indirette ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  L'importo delle detenzioni indirette di strumenti del capitale primario di classe 1 da dedurre ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 è calcolato come segue:

a) 

se le esposizioni di tutti gli investitori verso il soggetto intermedio sono di pari rango, l'importo è pari alla percentuale di finanziamento moltiplicata per l'importo degli strumenti del capitale primario di classe 1 del soggetto del settore finanziario detenuti dal soggetto intermedio;

b) 

se le esposizioni di tutti gli investitori verso il soggetto intermedio non sono di pari rango, l'importo è pari alla percentuale di finanziamento moltiplicata per l'importo più basso tra i seguenti:

i) 

l'importo degli strumenti del capitale primario di classe 1 del soggetto del settore finanziario detenuti dal soggetto intermedio;

ii) 

l'esposizione dell'ente verso il soggetto intermedio assieme a tutti gli altri finanziamenti forniti al soggetto intermedio di rango pari all'esposizione dell'ente.

2.  Il metodo di calcolo di cui al paragrafo 1, lettera b), si applica per ogni segmento di finanziamento di rango pari al finanziamento fornito dall'ente.

3.  La percentuale di finanziamento ai fini del paragrafo 1 è pari all'esposizione dell'ente verso il soggetto intermedio divisa per la somma delle esposizioni dell'ente verso il soggetto intermedio e di tutte le altre esposizioni verso il soggetto intermedio di rango pari all'esposizione dell'ente.

4.  Il calcolo di cui al paragrafo 1 è effettuato separatamente per ciascuna partecipazione in un soggetto del settore finanziario detenuta da ogni soggetto intermedio.

5.  Quando gli investimenti in strumenti del capitale primario di classe 1 di un soggetto del settore finanziario sono detenuti indirettamente mediante soggetti intermedi successivi o mediante numerosi soggetti intermedi, la percentuale dei finanziamenti di cui al paragrafo 1 è determinata dividendo l'importo di cui alla lettera a) per l'importo di cui alla lettera b):

a) 

il risultato della moltiplicazione degli importi dei finanziamenti forniti dall'ente ai soggetti intermedi per gli importi dei finanziamenti forniti da detti soggetti intermedi a soggetti intermedi successivi e per gli importi dei finanziamenti forniti da detti soggetti intermedi successivi al soggetto del settore finanziario;

b) 

il risultato della moltiplicazione degli importi degli strumenti di capitale o di altri strumenti pertinenti emessi da ogni soggetto intermedio.

6.  La percentuale di finanziamento di cui al paragrafo 5 è calcolata separatamente per ogni partecipazione in un soggetto del settore finanziario detenuta da soggetti intermedi e per ogni segmento di finanziamento di rango pari al finanziamento fornito dall'ente e dai soggetti intermedi successivi.

Articolo 15 sexies

Metodo basato sulla struttura per il calcolo delle detenzioni indirette ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  L'importo da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013 è pari alla percentuale di finanziamento, quale definita all'articolo 15 quinquies, paragrafo 3, moltiplicata per l'importo degli strumenti del capitale primario di classe 1 dell'ente detenuti dal soggetto intermedio.

2.  L'importo da dedurre dagli elementi del capitale primario di classe 1 di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettere h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 è pari alla percentuale di finanziamento, quale definita all'articolo 15 quinquies, paragrafo 3, moltiplicata per l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 di soggetti del settore finanziario detenuti dal soggetto intermedio.

3.  Ai fini dei paragrafi 1 e 2, l'ente calcola separatamente per ogni soggetto intermedio l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 dell'ente detenuti dal soggetto intermedio e l'importo aggregato degli strumenti del capitale primario di classe 1 di altri soggetti del settore finanziario detenuti dal soggetto intermedio.

4.  L'ente considera l'importo delle detenzioni di strumenti del capitale primario di classe 1 dei soggetti del settore finanziario calcolato conformemente al paragrafo 2 un investimento significativo ai sensi dell'articolo 43 del regolamento (UE) n. 575/2013 e ne deduce l'importo conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), dello stesso regolamento.

5.  Quando gli investimenti in strumenti del capitale primario di classe 1 sono detenuti indirettamente mediante soggetti intermedi successivi o mediante numerosi soggetti intermedi, si applica l'articolo 15 quinquies, paragrafi 5 e 6.

6.  Quando non è in grado di determinare gli importi aggregati degli strumenti del capitale primario di classe 1 propri o di soggetti del settore finanziario detenuti dal soggetto intermedio, l'ente stima gli importi che non è in grado di determinare utilizzando gli importi massimi che il soggetto intermedio può possedere sulla base dei suoi mandati di investimento.

7.  Quando non è in grado di determinare sulla base dei mandati di investimento l'importo massimo degli strumenti del capitale primario di classe 1 propri o di soggetti del settore finanziario detenuti dal soggetto intermedio, l'ente tratta l'importo del finanziamento che detiene nel soggetto intermedio come un investimento in propri strumenti del capitale primario di classe 1 e lo deduce conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013.

8.  In deroga al paragrafo 7, l'ente tratta l'importo del finanziamento che detiene nel soggetto intermedio come investimento non significativo e lo deduce conformemente all'articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013, quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

gli importi del finanziamento sono inferiori allo 0,25 % del capitale primario di classe 1 dell'ente;

b) 

gli importi del finanziamento sono inferiori a 10 milioni di EUR;

c) 

l'ente non può ragionevolmente determinare gli importi dei propri strumenti del capitale primario di classe 1 detenuti dal soggetto intermedio.

9.  Quando il finanziamento del soggetto intermedio è nella forma di quote o azioni di OIC, l'ente può affidarsi ai terzi di cui all'articolo 132, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 575/2013, nel rispetto delle condizioni stabilite nello stesso articolo, per il calcolo e la segnalazione degli importi aggregati di cui al paragrafo 6.

Articolo 15 septies

Calcolo delle detenzioni sintetiche ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  L'importo delle detenzioni sintetiche da dedurre dal capitale primario di classe 1 ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 1, lettere f), h) e i), del regolamento (UE) n. 575/2013 è pari:

a) 

per le detenzioni nel portafoglio di negoziazione:

i) 

per le opzioni, all'importo equivalente al delta dei pertinenti strumenti calcolato conformemente alla parte tre, titolo IV, del regolamento (UE) n. 575/2013;

ii) 

per le altre detenzioni sintetiche, all'importo nominale o nozionale, a seconda dei casi;

b) 

per le detenzioni esterne al portafoglio di negoziazione:

i) 

per le opzioni call, al valore corrente di mercato;

ii) 

per le altre detenzioni sintetiche, all'importo nominale o nozionale, a seconda dei casi.

2.  L'ente deduce le detenzioni sintetiche di cui al paragrafo 1 a partire dalla data della firma del contratto tra l'ente e la controparte.

Articolo 15 octies

Calcolo degli investimenti significativi ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  Ai fini dell'articolo 36, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) n. 575/2013, per valutare se detiene oltre il 10 % degli strumenti del capitale primario di classe 1 emessi da un soggetto del settore finanziario ai sensi dell'articolo 43, lettera a), dello stesso regolamento, l'ente somma gli importi delle posizioni lunghe lorde nelle detenzioni dirette e le detenzioni indirette di strumenti del capitale primario di classe 1 del soggetto del settore finanziario di cui all'articolo 15 bis, paragrafo 1, lettere da d) a h).

2.  L'autorità competente tiene conto delle detenzioni indirette e sintetiche per stabilire se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 43, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013.

Articolo 15 nonies

Detenzioni di strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 e di strumenti del capitale di classe 2

La metodologia di cui agli articoli da 15 bis a 15 septies si applica mutatis mutandis alle detenzioni di strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 ai fini dell'articolo 56, lettere a), c), e d), del regolamento (UE) n. 575/2013, e alle detenzioni di strumenti del capitale di classe 2 ai fini dell'articolo 66, lettere a), c) e d), dello stesso regolamento, nel qual caso i riferimenti al capitale primario di classe 1 sono intesi come riferimenti al capitale aggiuntivo di classe 1 e al capitale di classe 2.

Articolo 15 decies

Ordine e importo massimo delle deduzioni delle detenzioni indirette di strumenti di fondi propri di soggetti del settore finanziario

1.  Fatti salvi i limiti di cui al paragrafo 2 o 3, a seconda dei casi, se il soggetto intermedio detiene strumenti del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2 di soggetti del settore finanziario, sono dedotti per primi gli strumenti del capitale primario di classe 1, per secondi gli strumenti del capitale aggiuntivo di classe 1 e per ultimi gli strumenti del capitale di classe 2.

2.  Se il soggetto intermedio detiene strumenti di fondi propri di enti, nell'applicare il primo comma ad ogni tipo di detenzioni gli enti deducono in primo luogo le detenzioni di propri strumenti di fondi propri.

3.  Se l'ente detiene indirettamente strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario, l'importo da dedurre dai fondi propri dell'ente non supera il più basso dei seguenti importi:

a) 

il finanziamento totale fornito dall'ente al soggetto intermedio;

b) 

l'importo degli strumenti di fondi propri detenuti dal soggetto intermedio nel soggetto del settore finanziario.

Articolo 15 undecies

Avviamento

Per l'applicazione delle deduzioni di cui all'articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) 575/2013, gli enti possono scegliere di non rilevare separatamente l'avviamento in sede di determinazione dell'importo applicabile da dedurre ai sensi dell'articolo 46 dello stesso regolamento.

▼B

Articolo 16

Deduzioni dei tributi prevedibili ai fini dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera l), e dell’articolo 56, lettera f), del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  A condizione che l’ente applichi una disciplina contabile e politiche contabili che prevedono la piena rilevazione delle passività fiscali correnti e differite connesse alle operazioni e ad altri eventi rilevati nello stato patrimoniale o nel conto profitti e perdite, l’ente può considerare che i tributi prevedibili siano già stati presi in considerazione. L’autorità competente si accerta che siano state effettuate tutte le deduzioni necessarie conformemente ai principi contabili applicabili o a qualsiasi altro aggiustamento.

2.  Se l’ente calcola il proprio capitale primario di classe 1 sulla base del bilancio redatto ai sensi del regolamento (CE) n. 1606/2002, la condizione di cui al paragrafo 1 è considerata soddisfatta.

3.  Se la condizione di cui al paragrafo 1 non è soddisfatta, l’ente riduce gli elementi del proprio capitale primario di classe 1 dell’importo stimato dei tributi correnti e differiti non ancora rilevati nello stato patrimoniale e nel conto profitti e perdite connessi alle operazioni e ad altri eventi rilevati nello stato patrimoniale o nel conto profitti e perdite. L’importo stimato dei tributi correnti e differiti è calcolato utilizzando un approccio equivalente a quello previsto dal regolamento (CE) n. 1606/2002. L’importo stimato dei tributi differiti non può essere compensato con attività fiscali differite che non sono rilevate nel bilancio.



SEZIONE 4

Altre deduzioni dagli elementi del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2

Articolo 17

Altre deduzioni per gli strumenti di capitale di enti finanziari ai fini dell’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  Gli strumenti di capitale di enti finanziari ai sensi dell’articolo 4, punto 26, del regolamento (UE) n. 575/2013 sono dedotti in base ai seguenti calcoli:

a) 

tutti gli strumenti che sono considerati come capitale in virtù del diritto societario applicabile all’ente finanziario che li ha emessi e che, se l’ente finanziario è soggetto a requisiti di solvibilità, sono inclusi nella classe di qualità più elevata dei fondi propri regolamentari senza alcun limite sono dedotti dagli elementi del capitale primario di classe 1;

b) 

tutti gli strumenti che sono considerati come capitale in virtù del diritto societario applicabile all’emittente e che, se l’ente finanziario non è soggetto a requisiti di solvibilità, sono perpetui, assorbono la prima e proporzionalmente più cospicua parte delle perdite, man mano che queste si verificano, sono di categoria inferiore a tutti gli altri crediti in caso di insolvenza o liquidazione e non godono di alcuna distribuzione preferenziale o predeterminata sono dedotti dagli elementi del capitale primario di classe 1;

c) 

qualsiasi strumento subordinato che assorbe perdite in situazione di continuità aziendale ed include la possibilità dell’emittente di cancellare pagamenti di cedole è dedotto dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1. Se l’importo di questi strumenti subordinati supera l’importo del capitale aggiuntivo di classe 1, l’importo in eccesso è dedotto dal capitale primario di classe 1;

d) 

qualsiasi altro strumento subordinato è dedotto dagli elementi del capitale di classe 2. Se l’importo di questi strumenti subordinati supera l’importo del capitale di classe 2, l’importo in eccesso è dedotto dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1. Se l’importo del capitale aggiuntivo di classe 1 è insufficiente, il rimanente importo in eccesso è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1;

e) 

qualsiasi altro strumento incluso tra i fondi propri dell’ente finanziario in conformità al pertinente quadro prudenziale applicabile o qualsiasi altro strumento per il quale l’ente non sia in grado di dimostrare che si applicano le condizioni di cui alle lettere a), b), c) o d), è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1.

2.  Nei casi previsti al paragrafo 3, per gli strumenti di capitale detenuti gli enti applicano le deduzioni di cui al regolamento (UE) n. 575/2013 sulla base di un approccio di deduzione corrispondente. Ai fini del presente paragrafo, per approccio di deduzione corrispondente si intende un approccio che applica la deduzione alla stessa componente del capitale alla quale apparterrebbe lo strumento di capitale se fosse emesso dall’ente stesso.

3.  Le deduzioni di cui al paragrafo 1 non si applicano nei seguenti casi:

a) 

se l’ente finanziario è autorizzato e soggetto a vigilanza da parte dell’autorità competente e sottoposto a requisiti prudenziali equivalenti a quelli applicati agli enti a norma del regolamento (UE) n. 575/2013. Tale approccio si applica agli enti finanziari di un paese terzo soltanto dopo che sia stata effettuata la valutazione dell’equivalenza del regime prudenziale del paese terzo in questione a norma di tale regolamento e che sia stato concluso che tale regime è almeno equivalente a quello applicato nell’Unione;

b) 

se l’ente finanziario è un istituto di moneta elettronica ai sensi dell’articolo 2 della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 ) e non beneficia di deroghe facoltative di cui all’articolo 9 della direttiva;

c) 

se l’ente finanziario è un istituto di pagamento ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 ) e non beneficia di alcuna deroga secondo quanto previsto all’articolo 26 di tale direttiva;

d) 

se l’ente finanziario è un gestore di fondi di investimento alternativi ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 8 ) o una società di gestione ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 9 ).

Articolo 18

Deduzione di strumenti di capitale di imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi ai fini dell’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  Gli strumenti di capitale di imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi soggette a un regime di solvibilità valutato come non equivalente a quello previsto al titolo I, capo VI della direttiva 2009/138/CE, secondo la procedura di cui all’articolo 227 di tale direttiva, oppure non valutato, sono dedotti nel modo seguente:

a) 

tutti gli strumenti che hanno i requisiti per essere considerati capitale a norma del diritto societario applicabile alle imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi che li hanno emessi, e che sono inclusi nella più elevata classe di qualità dei fondi propri regolamentari senza alcun limite in base al regime del paese terzo sono dedotti dagli elementi del capitale primario di classe 1;

b) 

qualsiasi strumento subordinato che assorbe perdite in situazione di continuità aziendale ed include la possibilità dell’emittente di cancellare pagamenti di cedole è dedotto dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1. Se l’importo di questi strumenti subordinati supera l’importo del capitale aggiuntivo di classe 1, l’importo in eccesso è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1;

c) 

qualsiasi altro strumento subordinato è dedotto dagli elementi del capitale di classe 2. Se l’importo di questi strumenti subordinati supera l’importo del capitale di classe 2, l’importo in eccesso è dedotto dagli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1. Se l’importo in eccesso supera l’importo del capitale aggiuntivo di classe 1, l’importo in eccesso residuo è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1;

d) 

per le imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi soggette a requisiti prudenziali di solvibilità, qualsiasi altro strumento incluso nei fondi propri delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi in conformità al pertinente quadro di solvibilità applicabile o qualsiasi altro strumento per il quale l’ente non sia in grado di dimostrare l’applicabilità delle condizioni di cui alle lettere a), b) o c) è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1.

2.  Se il regime di solvibilità di un paese terzo, comprese le disposizioni in materia di fondi propri, è stato valutato come equivalente a quello stabilito al titolo I, capo VI della direttiva 2009/138/CE conformemente alla procedura di cui all’articolo 227 di tale direttiva, gli strumenti di capitale di imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi detenuti sono trattati come strumenti di capitale di imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate conformemente all’articolo 14 della direttiva 2009/138/CE.

3.  Nei casi previsti al paragrafo 2 del presente articolo, gli enti applicano le deduzioni di cui all’articolo 44, lettera b), all’articolo 58, lettera b), o all’articolo 68, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013, a seconda del caso, per gli elementi assicurativi dei fondi propri detenuti.

Articolo 19

Deduzione di strumenti di capitale di imprese escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE ai fini dell’articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

Gli strumenti di capitale di imprese escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 2009/138/CE ai sensi dell’articolo 4 di detta direttiva sono dedotti nel modo seguente:

a) 

tutti gli strumenti che hanno i requisiti per essere considerati capitale a norma del diritto societario applicabile all’impresa che li ha emessi e che sono inclusi nella più elevata classe di qualità dei fondi propri regolamentari senza alcun limite sono dedotti dal capitale primario di classe 1;

b) 

qualsiasi strumento subordinato che assorbe perdite in situazione di continuità aziendale ed include la possibilità dell’emittente di cancellare pagamenti di cedole è dedotto dagli elementi aggiuntivi di classe 1. Se l’importo di questi strumenti subordinati supera l’importo del capitale aggiuntivo di classe 1, l’importo in eccesso è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1;

c) 

qualsiasi altro strumento subordinato è dedotto dagli elementi di classe 2. Se l’importo di questi strumenti subordinati supera l’importo del capitale di classe 2, l’importo in eccesso è dedotto dagli elementi aggiuntivi di classe 1. Se questo importo supera l’importo del capitale aggiuntivo di classe 1, l’importo in eccesso residuo è dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1;

d) 

qualsiasi altro strumento incluso nei fondi propri dell’impresa in conformità al pertinente quadro di solvibilità applicabile o qualsiasi altro strumento per il quale l’ente non sia in grado di dimostrare l’applicabilità delle condizioni di cui alle lettere a), b) o c) è dedotto dal capitale primario di classe 1.



CAPO III

CAPITALE AGGIUNTIVO DI CLASSE 1



SEZIONE 1

Forma e natura degli incentivi al rimborso

Articolo 20

Forma e natura degli incentivi al rimborso ai fini dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera g), e dell’articolo 63, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  Si intendono per incentivi al rimborso tutte le caratteristiche che, alla data di emissione, fanno presumere che lo strumento di capitale verrà probabilmente rimborsato.

2.  Gli incentivi di cui al paragrafo 1 comprendono le seguenti forme:

a) 

un’opzione call associata all’aumento del differenziale creditizio dello strumento in caso di mancato esercizio dell’opzione stessa;

b) 

un’opzione call associata all’obbligo o all’opzione, per l’investitore, di convertire lo strumento in uno strumento di capitale primario di classe 1 in caso di mancato esercizio dell’opzione stessa;

c) 

un’opzione call associata a una variazione del tasso di riferimento se il differenziale creditizio rispetto al secondo tasso di riferimento è superiore al tasso di pagamento iniziale meno il tasso swap;

d) 

un’opzione call associata al futuro incremento dell’importo di rimborso;

e) 

un’opzione di ricommercializzazione associata all’aumento del differenziale creditizio dello strumento o a una variazione del tasso di riferimento se il differenziale creditizio rispetto al secondo tasso di riferimento è superiore al tasso di pagamento iniziale meno il tasso swap qualora lo strumento non sia oggetto di ricommercializzazione;

f) 

la commercializzazione dello strumento in modo tale da far intendere agli investitori che sarà soggetto a call.



SEZIONE 2

Conversione o svalutazione del valore nominale

Articolo 21

Natura della rivalutazione del valore nominale a seguito di una svalutazione ai fini dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera n), e dell’articolo 52, paragrafo 2, lettera c), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  La svalutazione del valore nominale si applica su base proporzionale a tutti i possessori di strumenti di capitale primario di classe 1 che comprendono un simile meccanismo di svalutazione e un livello di attivazione identico.

2.  Perché la svalutazione sia considerata temporanea, devono essere soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

a) 

le eventuali distribuzioni da corrispondere dopo una svalutazione si basano sull’importo nominale ridotto;

b) 

le rivalutazioni si basano sugli utili dopo che l’ente ha adottato una decisione formale con la quale si confermano gli utili finali;

c) 

qualsiasi rivalutazione dello strumento o pagamento delle cedole sull’importo nominale ridotto sono effettuati a piena discrezione dell’ente conformemente alle restrizioni di cui alle lettere da d) a f) senza che l’ente sia in alcun modo obbligato a effettuare o accelerare una rivalutazione in circostanze specifiche;

d) 

la rivalutazione è effettuata su base proporzionale tra strumenti aggiuntivi di classe 1 simili che sono stati svalutati;

e) 

l’importo massimo da attribuire alla somma della rivalutazione dello strumento e del pagamento delle cedole sull’importo nominale ridotto è uguale all’utile dell’ente moltiplicato per l’importo ottenuto dividendo l’importo determinato al punto 1) per l’importo determinato al punto 2):

1) 

la somma dei valori nominali prima della svalutazione di tutti gli strumenti aggiuntivi di classe 1 dell’ente che sono stati soggetti a una svalutazione;

2) 

il capitale totale di classe 1 dell’ente;

f) 

la somma delle rivalutazioni e dei pagamenti delle cedole sull’importo nominale ridotto è trattata come un pagamento che porta alla riduzione del capitale primario di classe 1 ed è soggetta, insieme ad altre distribuzioni sugli strumenti di capitale primario di classe 1, alle restrizioni concernenti l’ammontare massimo distribuibile di cui all’articolo 141, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, quale recepita nella legislazione o regolamentazione nazionale.

3.  Ai fini del paragrafo 2, lettera e), il calcolo è effettuato nel momento in cui si procede alla rivalutazione.

Articolo 22

Procedure e scadenze per l’accertamento di un evento attivatore verificatosi ai fini dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  Se l’ente ha stabilito che il coefficiente di capitale primario di classe 1 è sceso al di sotto del livello che attiva la conversione o la svalutazione dello strumento a livello di applicazione dei requisiti di cui alla parte uno, titolo II, del regolamento (UE) n. 575/2013, l’organo di amministrazione o qualsiasi altro organo competente dell’ente accerta senza indugio l’evento attivatore, e vi è l’obbligo irrevocabile di svalutazione o conversione dello strumento.

2.  L’importo da svalutare o convertire si determina prima possibile, al massimo entro un mese dall’accertamento dell’evento attivatore a norma del paragrafo 1.

3.  L’autorità competente può richiedere che il periodo massimo di un mese di cui al paragrafo 2 venga ridotto qualora consideri che vi sia sufficiente certezza sull’importo da convertire o svalutare o qualora ritenga necessario procedere all’immediata conversione o svalutazione.

4.  Qualora si richieda una revisione indipendente dell’importo da svalutare o convertire, conformemente alle disposizioni che regolano lo strumento aggiuntivo di classe 1, o qualora l’autorità competente richieda una revisione indipendente per determinare l’importo da svalutare o convertire, l’organo di amministrazione o qualsiasi altro organo competente dell’ente accerta che questo avvenga immediatamente. La revisione indipendente è portata a termine quanto prima, senza creare impedimenti all’ente in relazione alla svalutazione o alla conversione dello strumento aggiuntivo di classe 1 e al rispetto dei requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3.



SEZIONE 3

Caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione

Articolo 23

Caratteristiche degli strumenti che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione ai fini dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera o), del regolamento (UE) n. 575/2013

Tra le caratteristiche che potrebbero ostacolare la ricapitalizzazione di un ente si annoverano le disposizioni in base alle quali l’ente deve compensare gli attuali possessori di strumenti di capitale se viene emesso un nuovo strumento di capitale.



SEZIONE 4

Uso di società veicolo per l’emissione indiretta di strumenti di fondi propri

Articolo 24

Uso di società veicolo per l’emissione indiretta di strumenti di fondi propri ai fini dell’articolo 52, paragrafo 1, lettera p), e dell’articolo 63, lettera n), del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  Se l’ente o un soggetto incluso nel consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 emette uno strumento di capitale sottoscritto da una società veicolo, lo strumento di capitale non è contabilizzato, al livello dell’ente o del suddetto soggetto, quale capitale di qualità superiore alla qualità minima del capitale emesso a favore della società veicolo e del capitale emesso a favore di terzi dalla società veicolo. Tale requisito si applica al livello consolidato, subconsolidato e individuale di applicazione dei requisiti prudenziali.

2.  I diritti dei possessori degli strumenti emessi dalla società veicolo non sono più favorevoli del caso in cui lo strumento sia emesso direttamente dall’ente o da un soggetto incluso nel consolidamento a norma della parte uno, titolo II, capo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

▼M3

Articolo 24 bis

Distribuzione su strumenti di fondi propri — indici generali di mercato

1.  Un indice di tassi di interesse è considerato indice generale di mercato se soddisfa tutte le seguenti condizioni:

a) 

è usato per fissare il tasso di prestito interbancario in una o più valute;

b) 

è usato come tasso di riferimento per il debito a tasso variabile emesso dall'ente nella stessa valuta, laddove applicabile;

c) 

è calcolato come tasso medio da un organismo indipendente dagli enti che contribuiscono all'indice («panel»);

d) 

ciascuno dei tassi fissati in base all'indice è basato su quotazioni comunicate da un panel di enti operanti nel mercato interbancario in questione;

e) 

la composizione del panel di cui alla lettera c) assicura un sufficiente livello di rappresentatività degli enti presenti nello Stato membro.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera e), il livello sufficiente di rappresentatività si ritiene raggiunto in entrambi i seguenti casi:

a) 

quando il panel di cui al paragrafo 1, lettera c), include almeno 6 diversi partecipanti prima che siano applicate eventuali attualizzazioni delle quotazioni ai fini della fissazione dei tassi;

b) 

quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

i) 

il panel di cui al paragrafo 1, lettera c), include almeno 4 diversi partecipanti prima che siano applicate eventuali attualizzazioni delle quotazioni ai fini della fissazione dei tassi;

ii) 

i partecipanti al panel di cui al paragrafo 1, lettera c), rappresentano almeno il 60 % del relativo mercato.

3.  Il relativo mercato, di cui al paragrafo 2, lettera b), punto ii), è pari alla somma delle attività e delle passività dei partecipanti effettivi al panel nella valuta nazionale divisa per la somma delle attività e delle passività nella valuta nazionale degli enti creditizi nello Stato membro in questione, incluse le succursali stabilite nello Stato membro, e dei fondi comuni monetari nello Stato membro in questione.

4.  Un indice azionario è considerato un indice generale di mercato quando è adeguatamente diversificato ai sensi dell'articolo 344 del regolamento (UE) n. 575/2013.

▼B



CAPO IV

REQUISITI GENERALI



SEZIONE 1

Partecipazioni indirette derivanti dalla detenzione di indici

Articolo 25

Margine di prudenza richiesto nelle stime per calcolare le esposizioni utilizzate in alternativa al calcolo dell’esposizione sottostante ai fini dell’articolo 76, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  Una stima è sufficientemente prudente quando è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) 

se il regolamento di gestione dell’indice specifica che uno strumento di capitale di un soggetto del settore finanziario che fa parte dell’indice non può superare una percentuale massima dell’indice, l’ente utilizza tale percentuale come stima per il valore degli strumenti detenuti dedotto dagli elementi del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2, a seconda del caso, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2 o dal capitale primario di classe 1 nelle situazioni in cui l’ente non è in grado di stabilire la natura precisa degli strumenti detenuti;

b) 

quando l’ente non è in grado di stabilire la percentuale massima di cui alla lettera a) e l’indice, come dimostrato dal suo regolamento di gestione o da altre informazioni pertinenti, comprende strumenti di capitale di soggetti del settore finanziario, l’ente deduce l’importo integrale dell’indice detenuto dagli elementi del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 o del capitale di classe 2, a seconda del caso, a norma dell’articolo 17, paragrafo 2 o dal capitale primario di classe 1 nelle situazioni in cui l’ente non è in grado di stabilire la natura precisa degli strumenti detenuti.

2.  Ai fini del paragrafo 1 si applica quanto segue:

a) 

una partecipazione indiretta derivante dalla detenzione di indici comprende la percentuale dell’indice investita negli strumenti di capitale primario di classe 1, di capitale aggiuntivo di classe 1 o di capitale di classe 2 dei soggetti del settore finanziario inclusi nell’indice;

b) 

tra gli indici rientrano tra l’altro i fondi indicizzati, gli indici azionari o obbligazionari o qualsiasi altro sistema in cui lo strumento sottostante è uno strumento di capitale emesso da un soggetto del settore finanziario.

Articolo 26

Significato di «oneroso sotto il profilo operativo» di cui all’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  Ai fini dell’articolo 76, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, per oneroso sotto il profilo operativo si intendono le situazioni in cui l’applicazione di metodi look-through per le partecipazioni di capitale in soggetti del settore finanziario su base continuativa è ingiustificata, secondo la valutazione delle autorità competenti. Nella loro valutazione della natura di situazioni onerose sotto il profilo operativo, le autorità competenti tengono conto della bassa rilevanza e del breve periodo di detenzione di tali posizioni. Nel caso di periodi di detenzione di breve durata, è necessario che l’ente dimostri la forte liquidità dell’indice.

2.  Ai fini del paragrafo 1, si ritiene che una posizione sia di bassa rilevanza se si soddisfano tutte le seguenti condizioni:

a) 

la singola esposizione netta derivante dalla detenzione di indici misurata prima del look-through non supera il 2 % degli elementi del capitale primario di classe 1 come calcolato all’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

b) 

l’esposizione netta aggregata derivante dalla detenzione di indici prima del look-through non supera il 5 % degli elementi del capitale primario di classe 1 come calcolato all’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013;

c) 

la somma dell’esposizione netta aggregata derivante dalla detenzione di indici misurata prima del look-through e di ogni altra partecipazione che venga dedotta ai sensi dell’articolo 36, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (UE) n. 575/2013 non supera il 10 % degli elementi del capitale primario di classe 1 come calcolato all’articolo 46, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013.



SEZIONE 2

Autorizzazione delle autorità di vigilanza a ridurre i fondi propri

Articolo 27

Significato di «sostenibile» per la capacità di reddito dell’ente ai fini dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013

Con l’espressione sostenibile per la capacità di reddito dell’ente ai sensi dell’articolo 78, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013, si intende che la redditività dell’ente, secondo la valutazione dell’autorità competente, continua a essere stabile o non si registrano cambiamenti negativi dopo la sostituzione degli strumenti con strumenti di fondi propri di qualità uguale o superiore, a quella data e per il prossimo futuro. La valutazione dell’autorità competente tiene conto della redditività dell’ente in situazioni di stress.

Articolo 28

Procedura e dati da fornire per la richiesta di autorizzazione, da parte dell’ente, a svolgere azioni quali riacquisti integrali o parziali e rimborsi ai fini dell’articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  I riacquisti integrali o parziali e i rimborsi degli strumenti di fondi propri non sono annunciati ai possessori degli strumenti prima che l’ente abbia ottenuto l’approvazione preventiva dell’autorità competente.

2.  Se si prevede che i riacquisti integrali o parziali e i rimborsi abbiano luogo con sufficiente certezza, e dopo aver ottenuto l’approvazione preventiva dell’autorità competente, l’ente deduce gli importi corrispondenti da riacquistare integralmente o parzialmente e rimborsare dagli elementi corrispondenti dei fondi propri prima che abbiano luogo gli effettivi riacquisti integrali o parziali e i rimborsi. Si ritiene che vi sia sufficiente certezza in particolare quando l’ente annuncia pubblicamente l’intenzione di riacquistare integralmente o parzialmente e rimborsare uno strumento di fondi propri.

3.  I paragrafi 1 e 2 si applicano, se del caso, al livello consolidato, subconsolidato e individuale di applicazione dei requisiti prudenziali.

Articolo 29

Presentazione della domanda di autorizzazione, da parte dell’ente, a svolgere azioni quali riacquisti integrali o parziali e rimborsi ai fini dell’articolo 77 e dell’articolo 78 del regolamento (UE) n. 575/2013 e basi appropriate per limitare il rimborso ai fini dell’articolo 78, paragrafo 3 del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  Un ente presenta una domanda di autorizzazione all’autorità competente prima di riacquistare integralmente o parzialmente strumenti di capitale primario di classe 1 oppure prima di rimborsare, anche anticipatamente, o riacquistare strumenti aggiuntivi di classe 1 o strumenti di classe 2.

2.  La domanda può includere un piano per svolgere, in un periodo limitato di tempo, le azioni di cui all’articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013 per diversi strumenti di capitale.

3.  Nel caso di riacquisto di strumenti di capitale primario di classe 1, strumenti aggiuntivi di classe 1 e strumenti di classe 2 a fini di supporto agli scambi, le autorità competenti possono fornire un’autorizzazione preventiva, conformemente ai criteri di cui all’articolo 78 del regolamento (UE) n. 575/2013, alle azioni di cui all’articolo 77 di tale regolamento per uno specifico importo predeterminato.

a) Per gli strumenti di capitale primario di classe 1, tale importo non supera il minore dei seguenti importi:

1) 

il 3 % dell’importo dell’emissione in questione;

2) 

il 10 % dell’importo del quale il capitale primario di classe 1 supera la somma dei requisiti di capitale primario di classe 1 a norma dell’articolo 92 del regolamento (UE) n. 575/2013, dei requisiti di fondi propri specifici di cui all’articolo 104, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE, e del requisito combinato di riserva di capitale ai sensi dell’articolo 128, punto 6, della stessa direttiva.

b) Per gli strumenti aggiuntivi di classe 1 o gli strumenti di classe 2, l’importo predeterminato non supera il minore dei seguenti importi:

1) 

il 10 % dell’importo dell’emissione in questione;

2) 

oppure il 3 % dell’importo totale degli strumenti aggiuntivi di classe 1 e degli strumenti di classe 2 in essere, a seconda dei casi.

4.  Le autorità competenti possono anche concedere anticipatamente la propria autorizzazione a svolgere le azioni di cui all’articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013 se gli strumenti di fondi propri interessati sono trasferiti ai dipendenti dell’ente come parte della loro remunerazione. Gli enti informano le autorità competenti qualora strumenti di fondi propri vengano acquistati a tali scopi e deducono tali strumenti dai fondi propri sulla base di un approccio di deduzione corrispondente per il periodo in cui essi sono detenuti dall’ente. Una deduzione su una base corrispondente non è più necessaria se le spese connesse a qualsiasi azione effettuate conformemente al presente paragrafo sono già incluse nei fondi propri in seguito a una relazione finanziaria intermedia o di fine anno.

5.  Un’autorità competente può concedere anticipatamente la propria autorizzazione, conformemente ai criteri di cui all’articolo 78 del regolamento (UE) n. 575/2013, a svolgere un’azione di cui all’articolo 77 di tale regolamento per uno specifico importo predeterminato, se l’importo degli strumenti di fondi propri da rimborsare, anche anticipatamente, o riacquistare non è rilevante in relazione all’importo in essere della corrispondente emissione dopo che si sia verificato il rimborso, anche anticipato, o il riacquisto.

6.  I paragrafi da 1 a 5 si applicano, se del caso, al livello consolidato, subconsolidato e individuale di applicazione dei requisiti prudenziali.

Articolo 30

Contenuto della domanda che l’ente deve presentare ai fini dell’articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  La domanda di cui all’articolo 29 è corredata dalle seguenti informazioni:

a) 

una valida spiegazione delle ragioni per lo svolgimento di una delle azioni di cui all’articolo 29, paragrafo 1;

b) 

informazioni sui requisiti patrimoniali e le riserve di capitale, relative almeno a un periodo triennale, comprensive del livello e della composizione dei fondi propri prima e dopo lo svolgimento dell’azione e l’impatto dell’azione sui requisiti regolamentari;

c) 

l’impatto della sostituzione di uno strumento di capitale di cui all’articolo 78, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla redditività dell’ente;

d) 

una valutazione dei rischi a cui l’ente è o può essere esposto e della possibilità che il livello dei fondi propri garantisca una copertura adeguata di tali rischi, comprese le prove di stress sui rischi principali che evidenziano le perdite potenziali in diversi scenari;

e) 

qualsiasi altra informazione ritenuta necessaria dall’autorità competente per valutare l’opportunità di accordare un’autorizzazione a norma dell’articolo 78 del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.  L’autorità competente dispensa gli enti dal presentare alcune delle informazioni di cui al paragrafo 2 qualora si sia accertata che tali informazioni sono già a sua disposizione.

3.  I paragrafi 1 e 2 si applicano, se del caso, al livello consolidato, subconsolidato e individuale di applicazione dei requisiti prudenziali.

Articolo 31

Tempi di presentazione della domanda da parte dell’ente e del trattamento della domanda da parte dell’autorità competente ai fini dell’articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  L’ente presenta una domanda completa e fornisce le informazioni di cui agli articoli 29 e 30 all’autorità competente almeno tre mesi prima della data in cui una delle azioni specificate all’articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013 viene annunciata ai possessori degli strumenti.

2.  Le autorità competenti possono autorizzare gli enti, caso per caso e in circostanze eccezionali, a trasmettere la domanda di cui al paragrafo 1 entro un periodo di tempo più breve dei tre mesi previsti.

3.  L’autorità competente tratta la domanda nel periodo di tempo previsto al paragrafo 1 o nel periodo di tempo di cui al paragrafo 2. Le autorità competenti tengono conto delle nuove informazioni ricevute in questo periodo, se esse sono disponibili e se ritengono che tali informazioni siano rilevanti. Le autorità competenti cominciano a trattare la domanda soltanto quando siano convinte di aver ricevuto dall’ente le informazioni previste all’articolo 28.

Articolo 32

Domande di riacquisto, anche parziale, e rimborso da parte di società mutue, società cooperative, enti di risparmio o enti analoghi ai fini dell’articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  Per quanto riguarda il rimborso degli strumenti di capitale primario di classe 1 di società mutue, società cooperative, enti di risparmio o enti analoghi, la domanda di cui all’articolo 29, paragrafi 1, 2 e 6 e le informazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1 sono trasmesse all’autorità competente con la stessa frequenza con la quale l’organo competente dell’ente esamina i rimborsi.

2.  Le autorità competenti possono autorizzare anticipatamente una delle azioni di cui all’articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013 per un importo specifico predeterminato da rimborsare, al netto dell’importo della sottoscrizione di nuovi strumenti di capitale primario di classe 1 versati in un periodo fino a un anno. Tale importo predeterminato può arrivare fino al 2 % del capitale primario di classe 1, se le predette autorità sono convinte che tale azione non potrà costituire un pericolo per la situazione di solvibilità attuale o futura dell’ente.



SEZIONE 3

Deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri

Articolo 33

Deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri ai fini dell’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  Per «temporanea» si intende una deroga di durata non superiore al periodo previsto dal piano di assistenza finanziaria. La deroga non è concessa per un periodo superiore a 5 anni.

2.  La deroga si applica soltanto in relazione ai nuovi strumenti detenuti nel soggetto del settore finanziario oggetto dell’operazione di assistenza finanziaria.

3.  Per concedere una deroga temporanea alla deduzione dai fondi propri, un’autorità competente può ritenere che le detenzioni temporanee di cui all’articolo 79, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 sussistano ai fini di un’operazione di assistenza finanziaria destinata alla riorganizzazione e al salvataggio di un soggetto del settore finanziario quando l’operazione è svolta in base a un piano ed è approvata dall’autorità competente, e il piano definisce chiaramente fasi, tempi e obiettivi e specifica l’interazione tra le detenzioni temporanee e l’operazione di assistenza finanziaria.



CAPO V

INTERESSI DI MINORANZA E STRUMENTI AGGIUNTIVI DI CLASSE 1 E STRUMENTI DI CLASSE 2 EMESSI DA FILIAZIONI

Articolo 34

Tipi di attività che possono riguardare la gestione di società veicolo e i significati di «minimo» e «non significativo» in merito agli strumenti aggiuntivi di classe 1 e agli strumenti di classe 2 ammissibili emessi da società veicolo ai fini dell’articolo 83, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  Le attività di una società veicolo sono considerate minime e non significative se sono soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) 

le attività della società veicolo che non sono costituite dagli investimenti nei fondi propri della filiazione correlata sono limitate a disponibilità liquide destinate al pagamento delle cedole e al rimborso degli strumenti di fondi propri che giungono a scadenza;

b) 

l’importo delle attività della società veicolo diverse da quelle indicate alla lettera a) non sono superiori allo 0,5 % della media delle attività totali della società veicolo negli ultimi tre anni.

2.  Ai fini del paragrafo 1, lettera b), l’autorità competente può autorizzare un ente a utilizzare una percentuale più alta, purché siano soddisfatte entrambe le condizioni seguenti:

a) 

la percentuale più alta è necessaria per consentire esclusivamente la copertura dei costi di esercizio della società veicolo;

b) 

il corrispondente importo nominale non supera i 500 000  EUR.

▼M3

Articolo 34 bis

Interessi di minoranza inclusi nel capitale primario di classe 1 consolidato

1.  Ai fini del calcolo su base subconsolidata previsto all'articolo 84, paragrafo 2, all'articolo 85, paragrafo 2, e all'articolo 87, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013, gli interessi di minoranza ammissibili di cui all'articolo 81 dello stesso regolamento di una filiazione che è essa stessa un'impresa madre di un soggetto di cui all'articolo 81, paragrafo 1, dello stesso regolamento sono calcolati come descritto nei paragrafi da 2 a 4.

2.  Quando l'autorità competente ha esercitato la facoltà di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, il calcolo di cui ai paragrafi 3 e 4 è effettuato sulla base della situazione in cui l'ente si sarebbe trovato se la facoltà non fosse stata esercitata.

3.  Quando la filiazione è conforme alle disposizioni della parte tre del regolamento (UE) n. 575/2013 sulla base della sua situazione consolidata, si applica il seguente trattamento:

a) 

il capitale primario di classe 1 della filiazione sulla base della sua situazione consolidata di cui all'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) n. 575/2013 include gli interessi di minoranza ammissibili derivanti dalle sue filiazioni calcolati conformemente all'articolo 84 del regolamento (UE) n. 575/2013 e alle disposizioni del presente regolamento;

b) 

ai fini del calcolo su base subconsolidata l'importo del capitale primario di classe 1 richiesto ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 575/2013 è pari all'importo necessario per soddisfare i requisiti di capitale primario di classe 1 della filiazione a livello della sua situazione consolidata calcolato conformemente all'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), dello stesso regolamento. I requisiti specifici di fondi propri di cui all'articolo 104 della direttiva 2013/36/UE sono quelli stabiliti dall'autorità competente della filiazione;

c) 

l'importo del capitale primario di classe 1 consolidato richiesto ai sensi dell'articolo 84, paragrafo 1, lettera a), punto ii), del regolamento (UE) n. 575/2013 è pari al contributo della filiazione sulla base della sua situazione consolidata ai requisiti di fondi propri di capitale primario di classe 1 dell'ente per il quale gli interessi di minoranza ammissibili sono calcolati su base consolidata. Ai fini del calcolo del contributo, sono eliminate tutte le operazioni infragruppo tra imprese incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale dell'ente.

4.  Ai fini del consolidamento di cui al paragrafo 3, lettera c), la filiazione non include i requisiti patrimoniali risultanti dalle sue filiazioni che non sono incluse nell'ambito del consolidamento prudenziale dell'ente per il quale sono calcolati gli interessi di minoranza ammissibili.

5.  Se alla filiazione si applica la deroga di cui all'articolo 84, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, qualsiasi impresa madre della filiazione che beneficia della deroga può includere nel suo capitale primario di classe 1 interessi di minoranza derivanti da filiazioni della filiazione che beneficia della deroga, a condizione che per ciascuna di dette filiazioni siano stati effettuati i calcoli di cui all'articolo 84, paragrafo 1, dello stesso regolamento e al presente regolamento. L'importo del capitale primario di classe 1 incluso nei fondi propri a livello di impresa madre non supera l'importo che sarebbe incluso se alla filiazione non fosse stata accordata la deroga.

6.  Se la filiazione intermedia dell'impresa madre non rientra tra quelle di cui all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e se la filiazione intermedia ha essa stessa filiazioni rientranti tra quelle indicate all'articolo 81, paragrafo 1, dello stesso regolamento, l'impresa madre può includere nel suo capitale primario di classe 1 l'importo degli interessi di minoranza derivanti dalle predette filiazioni calcolati conformemente all'articolo 84, paragrafo 1, dello stesso regolamento. L'impresa madre non può tuttavia includere nel suo capitale primario di classe 1 gli interessi di minoranza derivanti da una filiazione intermedia non rientrante tra quelle indicate all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013.

7.  La metodologia stabilita ai paragrafi 2, 3 e 4 si applica mutatis mutandis anche ai fini del calcolo dell'importo degli strumenti del capitale di classe 1 ammissibili ai sensi dell'articolo 85 del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell'importo dei fondi propri ammissibili ai sensi dell'articolo 87 dello stesso regolamento, nel qual caso i riferimenti al capitale primario di classe 1 sono intesi come riferimenti al capitale di classe 1 o ai fondi propri.

▼M1



CAPO V bis

FONDI PROPRI BASATI SULLE SPESE FISSE GENERALI

Articolo 34 ter

Calcolo del capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente ai fini dell'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  Ai fini del presente capo, per «impresa» si intende un'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punto 2), lettera c), del regolamento (UE) n. 575/2013 che fornisce i servizi e le attività di investimento elencati all'allegato I, sezione A, punti 2 e 4, della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 10 ) o un'impresa di investimento.

2.  Ai fini dell'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013, le imprese calcolano le loro spese fisse generali dell'anno precedente utilizzando i dati risultanti dalla disciplina contabile applicabile, sottraendo i seguenti elementi dalle spese totali dopo la distribuzione agli azionisti dei profitti dell'ultimo bilancio annuale sottoposto a revisione o, qualora non disponibile, del bilancio annuale convalidato dall'autorità nazionale di vigilanza:

a) 

bonus pienamente discrezionali per il personale;

b) 

quote dei profitti per dipendenti, amministratori e soci, se pienamente discrezionali;

c) 

altre forme di partecipazione ai profitti e altre componenti variabili della remunerazione, se pienamente discrezionali;

d) 

provvigioni e commissioni pagabili condivise che sono direttamente collegate a provvigioni e commissioni ricevibili, incluse nel totale delle entrate, e qualora il pagamento delle prime sia subordinato all'effettiva riscossione delle seconde;

e) 

commissioni, spese di mediazione e altri oneri pagati a stanze di compensazione, borse e mediatori interposti per l'esecuzione, la registrazione o la compensazione di operazioni;

f) 

commissioni di agenti collegati, quali definiti all'articolo 4, punto 25), della direttiva 2004/39/CE ove applicabile;

g) 

interessi versati ai clienti sul loro denaro;

h) 

spese non ricorrenti da attività non ordinarie.

3.  In caso di spese fisse sostenute per conto delle imprese da parte di terzi diversi da agenti collegati e se tali spese fisse non sono già comprese nelle spese totali di cui al paragrafo 2, le imprese eseguono una delle seguenti azioni:

a) 

qualora sia disponibile una ripartizione delle spese di detti terzi, le imprese determinano l'importo delle spese fisse da essi sostenute per loro conto e lo aggiungono al risultato ottenuto in applicazione del paragrafo 2;

b) 

qualora la ripartizione di cui alla lettera a) non sia disponibile, le imprese determinano l'importo delle spese sostenute per loro conto da detti terzi conformemente ai propri piani aziendali e lo aggiungono al risultato ottenuto in applicazione del paragrafo 2.

4.  Nel caso si avvalgano di agenti collegati le imprese aggiungono un importo pari al 35 % di tutte le commissioni degli agenti collegati al risultato ottenuto in applicazione del paragrafo 2.

5.  Se l'ultimo bilancio sottoposto a revisione non corrisponde a un periodo di dodici mesi, le imprese dividono il risultato del calcolo di cui ai paragrafi da 2 a 4 per il numero di mesi oggetto del bilancio e moltiplicano il risultato per 12, in modo da ottenere un importo annuo equivalente.

Articolo 34 quater

Condizioni per l'adeguamento da parte delle autorità competenti del requisito di detenere capitale ammissibile pari ad almeno un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente in conformità dell'articolo 97, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  Per le imprese definite al secondo comma, un cambiamento nell'attività è considerato sostanziale se è soddisfatta una delle seguenti condizioni:

a) 

il cambiamento nell'attività dell'impresa determina una variazione pari o superiore al 20 % delle spese fisse generali previste dell'impresa;

b) 

il cambiamento nell'attività dell'impresa determina una variazione pari o superiore a 2 milioni di EUR dei requisiti di fondi propri dell'impresa basati sulle spese fisse generali previste.

Le imprese di cui al primo comma sono quelle che soddisfano una delle seguenti condizioni:

a) 

i loro attuali requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali sono pari o superiori a 125 000  EUR;

b) 

i loro requisiti di fondi propri soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

i) 

se basati sulle spese fisse generali attuali, sono inferiori a 125 000  EUR;

ii) 

se basati sulle spese fisse generali previste, sono pari o superiori a 150 000  EUR.

2.  Per le imprese definite al secondo comma, un cambiamento nell'attività è considerato sostanziale se determina una variazione pari o superiore al 100 % delle spese fisse generali previste dell'impresa.

Le imprese di cui al primo comma sono quelle che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

a) 

i loro requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali attuali sono inferiori a 125 000  EUR;

b) 

i loro requisiti di fondi propri basati sulle spese fisse generali previste sono inferiori a 150 000  EUR.

Articolo 34 quinquies

Calcolo delle spese fisse generali previste nel caso in cui il periodo di attività dell'impresa è inferiore a un anno completo in conformità dell'articolo 97, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013

Nel caso in cui il periodo di attività sia inferiore a un anno completo a decorrere dal giorno d'inizio dell'attività, le imprese usano, ai fini del calcolo degli elementi di cui alle lettere da a) a h) dell'articolo 34 ter, paragrafo 2, le spese fisse generali previste iscritte nel bilancio per i primi dodici mesi di attività presentato con la domanda di autorizzazione.

▼B



CAPO VI

DEFINIZIONE DELLE DISPOSIZIONI TRANSITORIE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 575/2013 IN RELAZIONE AI FONDI PROPRI

Articolo 35

Filtri e deduzioni aggiuntivi ai fini dell’articolo 481, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  Gli aggiustamenti agli elementi del capitale primario di classe 1, del capitale aggiuntivo di classe 1 e del capitale di classe 2, ai sensi dell’articolo 481 del regolamento (UE) n. 575/2013, sono applicati conformemente ai paragrafi da 2 a 7.

2.  Se, conformemente alle misure di attuazione della direttiva 2006/48/CE e della direttiva 2006/49/CE, le deduzioni e i filtri derivano dagli elementi dei fondi propri di cui all’articolo 57, lettere a), b), e c), della direttiva 2006/48/CE, gli aggiustamenti sono effettuati in relazione agli elementi del capitale primario di classe 1.

3.  In casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, e se, conformemente alle misure di attuazione della direttiva 2006/48/CE e della direttiva 2006/49/CE, le deduzioni e i filtri sono stati applicati alla totalità degli elementi di cui all’articolo 57, lettere da a) a c) bis, della direttiva 2006/48/CE, tenendo conto dell’articolo 154 di tale direttiva, l’aggiustamento è effettuato in relazione agli elementi del capitale primario di classe 1.

4.  Se l’importo degli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1 è inferiore al relativo aggiustamento, l’aggiustamento residuo è effettuato in relazione agli elementi del capitale primario di classe 1.

5.  In casi diversi da quelli previsti ai paragrafi 1 e 2, e se, conformemente alle misure di attuazione della direttiva 2006/48/CE e della direttiva 2006/49/CE, le deduzioni e i filtri sono stati applicati agli elementi dei fondi propri di cui all’articolo 57, lettere da d) a h) o all’importo totale dei fondi propri della direttiva 2006/48/CE e della direttiva 2006/49/CE, l’aggiustamento è effettuato in relazione agli elementi del capitale di classe 2.

6.  Se l’importo degli elementi del capitale di classe 2 è inferiore al relativo aggiustamento, l’aggiustamento residuo è effettuato in relazione agli elementi del capitale aggiuntivo di classe 1.

7.  Se l’importo degli elementi del capitale di classe 2 e del capitale aggiuntivo di classe 1 è inferiore al relativo aggiustamento, l’aggiustamento residuo è effettuato in relazione agli elementi del capitale primario di classe 1.

Articolo 36

Elementi esclusi dal grandfathering degli strumenti di capitale che non costituiscono aiuti di Stato per gli elementi del capitale primario di classe 1 o del capitale aggiuntivo di classe 1 in altri elementi dei fondi propri ai fini dell’articolo 487, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013

1.  Se si accorda agli strumenti di fondi propri il trattamento di cui all’articolo 487, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 nel periodo dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2021, gli strumenti possono essere trattati in tal modo integralmente o parzialmente. Eventuali trattamenti di questo tipo non hanno alcun effetto sul calcolo del limite di cui all’articolo 486, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013.

2.  Gli strumenti di fondi propri di cui al paragrafo 1 possono nuovamente essere trattati come elementi di cui all’articolo 484, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, a condizione che siano elementi di cui all’articolo 484, paragrafo 3, del medesimo regolamento, e purché il loro importo non superi più le percentuali applicabili di cui all’articolo 486, paragrafo 2, di detto regolamento.

3.  Gli strumenti di fondi propri di cui al paragrafo 1 possono nuovamente essere trattati come elementi di cui all’articolo 484, paragrafo 4, a condizione che siano elementi di cui all’articolo 484, paragrafo 3 o 4, del regolamento (UE) n. 575/2013, e purché il loro importo non superi più le percentuali applicabili di cui all’articolo 486, paragrafo 3, di detto regolamento.

Articolo 37

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) n. 680/2014 della Commissione, del 16 aprile 2014, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le segnalazioni degli enti a fini di vigilanza conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 191 del 28.6.2014, pag. 1).

( 3 ) Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all’applicazione di principi contabili internazionali (GU L 243 dell’11.9.2002, pag. 1).

( 4 ) Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1).

( 5 ) Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari (GU L 372 del 31.12.1986, pag. 1).

( 6 ) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l’avvio, l’esercizio e la vigilanza prudenziale dell’attività degli istituti di moneta elettronica (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

( 7 ) Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (GU L 319 del 5.12.2007, pag. 1).

( 8 ) Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).

( 9 ) Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

( 10 ) Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE e 93/6/CEE del Consiglio e la direttiva 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 93/22/CEE del Consiglio (GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1).