02019R1122 — IT — 01.01.2021 — 001.001
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1122 DELLA COMMISSIONE del 12 marzo 2019 che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 177 del 2.7.2019, pag. 3) |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1124 DELLA COMMISSIONE del 13 marzo 2019 |
L 177 |
66 |
2.7.2019 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1122 DELLA COMMISSIONE
del 12 marzo 2019
che integra la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il funzionamento del registro dell'Unione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO 1
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le disposizioni generali e i requisiti relativi alla gestione e alla tenuta del registro dell'Unione e del catalogo indipendente delle operazioni di cui all'articolo 20, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alle quote create ai fini del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'Unione europea (EU ETS).
Il presente regolamento si applica altresì alle unità di assegnazione annuale di emissioni (AEA).
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) n. 1031/2010 e all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione ( 1 ). Si applicano inoltre le seguenti definizioni:
1) |
«amministratore centrale» : la persona designata dalla Commissione a norma dell'articolo 20 della direttiva 2003/87/CE; |
2) |
«amministratore nazionale» : il soggetto, designato a norma dell'articolo 7, responsabile di amministrare, per conto dello Stato membro, una serie di conti di utilizzatore che rientrano nella giurisdizione dello Stato membro contenuti nel registro dell'Unione; |
3) |
«titolare del conto» : la persona fisica o giuridica che detiene un conto nel registro dell'Unione; |
4) |
«informazioni sul conto» : l'insieme delle informazioni necessarie per aprire un conto o registrare un verificatore, comprese tutte le informazioni relative ai rappresentanti assegnati al conto o al verificatore; |
5) |
«autorità competente» : l'autorità o le autorità designate dallo Stato membro a norma dell'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE; |
6) |
«verificatore» : il responsabile della verifica di cui alla definizione dell'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione ( 2 ); |
7) |
«quote del trasporto aereo» : quote create in applicazione dell'articolo 3 quater, paragrafo 2, della direttiva 2003/87/CE, incluse le quote create allo stesso scopo derivanti dai sistemi per lo scambio di quote di emissioni collegati al sistema EU ETS a norma dell'articolo 25 di tale direttiva; |
8) |
«quote generiche» : tutte le altre quote create in applicazione della direttiva 2003/87/CE, incluse le quote derivanti dai sistemi per lo scambio di quote di emissioni collegati al sistema EU ETS a norma dell'articolo 25 di tale direttiva; |
9) |
«procedura» : il mezzo tecnico automatizzato per svolgere un'azione relativa a un conto o a un'unità nel registro dell'Unione; |
10) |
«esecuzione» : il completamento della procedura di cui si è proposta l'esecuzione, che può culminare nella sua conclusione, se tutte le condizioni sono soddisfatte, oppure nella sua interruzione; |
11) |
«giorno lavorativo» : qualsiasi giorno dell'anno dal lunedì al venerdì; |
12) |
«operazione» : la procedura nel registro dell'Unione che comporta il trasferimento, da un conto a un altro, di una quota o di un'unità di assegnazione annuale di emissioni; |
13) |
«restituzione» : la contabilizzazione di una quota da parte del gestore o dell'operatore aereo a fronte delle emissioni verificate del proprio impianto o aeromobile; |
14) |
«soppressione» : l'eliminazione definitiva di una quota da parte di chi la detiene senza contabilizzarla a fronte delle emissioni verificate; |
15) |
«riciclaggio» : il riciclaggio ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2015/849; |
16) |
«reato grave» : il reato grave ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2015/849; |
17) |
«finanziamento del terrorismo» : il finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2015/849; |
18) |
«direttori» : le persone che svolgono funzioni amministrative, di direzione o di controllo ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, punto 25, del regolamento (UE) 596/2014; |
19) |
«impresa madre» : l'impresa madre ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ( 3 ); |
20) |
«impresa figlia» : l'impresa figlia ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 10, della direttiva 2013/34/UE; |
21) |
«gruppo» : il gruppo ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 11, della direttiva 2013/34/UE; |
22) |
«controparte centrale» : la controparte centrale ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 4 ); |
23) |
«periodo di adempimento ESR» : il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2030 durante il quale gli Stati membri devono limitare le loro emissioni di gas a effetto serra a norma del regolamento (UE) 2018/842; |
24) |
«unità di assegnazione annuale di emissioni» : una sottoparte dell'assegnazione annuale di emissioni dello Stato membro determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842, pari a una tonnellata di biossido di carbonio equivalente. |
CAPO 2
Il sistema dei registri
Articolo 4
Registro dell'Unione
Articolo 5
Catalogo delle operazioni dell'Unione europea
Articolo 6
Collegamenti di comunicazione fra i registri e l'EUTL
Articolo 7
Amministratori nazionali
CAPO 3
Conti
Articolo 8
Conti
Articolo 9
Stato dei conti
Articolo 10
Amministrazione dei conti
Articolo 11
Comunicazioni dell'amministratore centrale
L'amministratore centrale comunica ai rappresentanti dei conti e all'amministratore nazionale la proposta di esecuzione e la conclusione o l'interruzione di qualsiasi procedura inerente a un conto, nonché la modifica dello stato del conto, mediante un meccanismo automatizzato descritto nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75. Le comunicazioni sono inviate nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro dell'amministratore del conto.
Articolo 12
Apertura dei conti amministrati dall'amministratore centrale
Articolo 13
Apertura del conto per la consegna delle garanzie d'asta nel registro dell'Unione
Il conto per la consegna delle garanzie d'asta iscritto nel registro dell'Unione costituisce il conto pertinente ai fini dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva 98/26/CE, e si considera situato nello Stato membro di cui all'articolo 10, paragrafo 5, del presente regolamento e disciplinato dalla legislazione del medesimo Stato.
Articolo 14
Apertura di conti di deposito di gestore nel registro dell'Unione
Articolo 15
Apertura di conti di deposito di operatore aereo nel registro dell'Unione
Articolo 16
Apertura di conti di scambio nel registro dell'Unione
Articolo 17
Apertura di conti nazionali di deposito nel registro dell'Unione
L'autorità competente dello Stato membro ordina all'amministratore nazionale di aprire un conto nazionale di deposito nel registro dell'Unione entro venti giorni lavorativi dal ricevimento delle informazioni di cui all'allegato III.
Articolo 18
Registrazione dei verificatori nel registro dell'Unione
Articolo 19
Rifiuto di aprire il conto o registrare il verificatore
In caso di dubbio fondato l'amministratore nazionale può chiedere l'assistenza di un altro amministratore nazionale nel condurre la verifica di cui al primo comma. L'amministratore che riceve la richiesta può respingerla. Il potenziale titolare del conto o verificatore può sollecitare esplicitamente l'amministratore nazionale perché chieda tale assistenza. L'amministratore nazionale informa il potenziale titolare del conto o verificatore della propria richiesta di assistenza.
L'amministratore nazionale può rifiutare di aprire il conto o registrare il verificatore nei seguenti casi:
se le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi;
se un'autorità di contrasto informa l'amministratore nazionale, o questi viene a conoscenza in altro modo, del fatto che il richiedente o, nel caso di una persona giuridica, uno dei direttori del richiedente è oggetto di indagine o nei cinque anni precedenti è stato condannato per frode legata a quote, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi nell'ambito dei quali il conto potrebbe essere strumentale;
se l'amministratore nazionale ha motivi ragionevoli di ritenere che i conti possano essere usati per frodi legate a quote, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi;
per motivi previsti dal diritto nazionale.
Articolo 20
Rappresentanti autorizzati
L'amministratore centrale provvede affinché i rappresentanti autorizzati di conti nel registro dell'Unione possano accedere ai conti pertinenti e godano di uno dei seguenti diritti per conto del titolare:
avviare procedure;
approvare procedure, se necessario;
avviare procedure e approvare procedure avviate da un altro rappresentante autorizzato.
Al momento dell'apertura il conto dispone di almeno due rappresentanti autorizzati con una delle seguenti combinazioni di diritti:
un rappresentante autorizzato con il diritto di avviare procedure e un rappresentante autorizzato con il diritto di approvare procedure;
un rappresentante autorizzato con il diritto di avviare procedure e approvare procedure avviate da un altro rappresentante autorizzato e un rappresentante autorizzato con il diritto di approvare procedure;
un rappresentante autorizzato con il diritto di avviare procedure e un rappresentante autorizzato con il diritto di avviare procedure e approvare procedure avviate da un altro rappresentante autorizzato;
due rappresentanti autorizzati con il diritto di avviare procedure e approvare procedure avviate da un altro rappresentante autorizzato.
Articolo 21
Designazione e approvazione dei rappresentanti autorizzati
Se il potenziale rappresentante autorizzato è già stato designato per un conto l'amministratore nazionale può, su richiesta del titolare del conto, avvalersi della documentazione presentata in occasione della precedente designazione ai fini della verifica di cui al paragrafo 4.
In caso di dubbio fondato l'amministratore nazionale può chiedere l'assistenza di un altro amministratore nazionale nel condurre la verifica di cui al primo comma. L'amministratore che riceve la richiesta può respingerla. Il potenziale titolare del conto o verificatore può sollecitare esplicitamente l'amministratore nazionale perché chieda tale assistenza. L'amministratore nazionale informa il potenziale titolare del conto o verificatore della propria richiesta di assistenza.
L'amministratore nazionale può rifiutare di approvare il rappresentante autorizzato nei seguenti casi:
se le informazioni e i documenti presentati sono incompleti, obsoleti, inaccurati o falsi;
se un'autorità di contrasto informa l'amministratore nazionale, o questi viene a conoscenza in altro modo, del fatto che il potenziale rappresentante è oggetto di indagine o nei cinque anni precedenti è stato condannato per frode legata a quote, riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altri reati gravi nell'ambito dei quali il conto potrebbe essere strumentale;
per motivi previsti dal diritto nazionale.
Articolo 22
Aggiornamento delle informazioni relative al conto e ai rappresentanti autorizzati
Articolo 23
Elenco dei conti di fiducia
Articolo 24
Chiusura dei conti
Fatto salvo l'articolo 29, l'amministratore chiude il conto entro dieci giorni lavorativi dal ricevimento della domanda del titolare di un conto diverso da quelli indicati agli articoli 25 e 26.
Articolo 25
Chiusura di conti di deposito di gestore
L'amministratore nazionale può chiudere il conto di deposito di gestore se sussistono le seguenti condizioni:
l'impianto ha cessato le attività o l'autorizzazione a emettere gas a effetto serra è stata ritirata;
l'anno dell'ultima emissione è iscritto nel registro dell'Unione;
le emissioni verificate sono state registrate per tutti gli anni in cui il gestore ha partecipato al sistema EU ETS;
il gestore dell'impianto ha restituito un numero di quote pari o superiore alle sue emissioni verificate;
non è in corso alcuna procedura di resa di quote in eccesso a norma dell'articolo 48, paragrafo 4.
Articolo 26
Chiusura di conti di deposito di operatore aereo
L'amministratore nazionale può chiudere il conto di deposito di operatore aereo se sussistono le seguenti condizioni:
è stata effettuata la comunicazione di cui al paragrafo 1;
l'anno dell'ultima emissione è iscritto nel registro dell'Unione;
le emissioni verificate sono state registrate per tutti gli anni in cui l'operatore aereo ha partecipato al sistema EU ETS;
l'operatore aereo ha restituito un numero di quote pari o superiore alle sue emissioni verificate;
non è in corso alcuna procedura di resa di quote in eccesso a norma dell'articolo 50, paragrafo 6.
Articolo 27
Cancellazione dei verificatori
L'autorità competente può inoltre ordinare all'amministratore nazionale di cancellare il verificatore dal registro dell'Unione in uno dei seguenti casi:
l'accreditamento del verificatore è scaduto o è stato ritirato;
il verificatore ha cessato l'attività.
Articolo 27 bis
Chiusura del conto di adempimento ESR
L'amministratore centrale chiude il conto di adempimento ESR non prima che sia intercorso un mese dalla determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per il conto, a norma dell'articolo 59 septies, previa notifica al titolare del conto.
Alla chiusura del conto di adempimento ESR, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione trasferisca le AEA restanti nel conto al conto delle soppressioni ESR.
Articolo 28
Chiusura dei conti e cancellazione dei rappresentanti autorizzati su iniziativa dell'amministratore
Nel caso dei conti di deposito di gestore o di operatore aereo, l'autorità competente o l'autorità di contrasto può ordinare all'amministratore nazionale di bloccare i conti a cui è sospeso l'accesso finché l'autorità competente abbia stabilito che la situazione che ha dato origine alla sospensione non sussiste più.
Articolo 29
Saldo positivo sui conti in fase di chiusura
Se il conto che l'amministratore deve chiudere a norma degli articoli 24, 25, 26 e 28 presenta un saldo di quote positivo, l'amministratore chiede al titolare del conto di indicare un altro conto nel quale trasferire tali quote. Se il titolare del conto non risponde entro quaranta giorni lavorativi alla richiesta dell'amministratore, quest'ultimo può trasferire le quote nel proprio conto di deposito nazionale o assegnare al conto in questione lo stato «in attesa di chiusura».
Articolo 30
Sospensione dell'accesso ai conti
L'amministratore può sospendere l'accesso del rappresentante autorizzato a qualsiasi conto o verificatore nel registro o a procedure a cui il rappresentante autorizzato avrebbe altrimenti accesso, se ha ragionevoli motivi per ritenere che il rappresentante autorizzato abbia:
tentato di accedere a procedure o a conti ai quali non è autorizzato ad accedere;
ripetutamente tentato di accedere a un conto o a una procedura utilizzando un nome utente o una password non corretti; oppure
tentato di compromettere la sicurezza, la disponibilità, l'integrità o la riservatezza del registro dell'Unione o dell'EUTL, o dei dati ivi elaborati o archiviati.
L'amministratore può sospendere tutti gli accessi dei rappresentanti autorizzati a un determinato conto o verificatore quando sussiste una delle seguenti condizioni:
il titolare del conto è deceduto oppure ha cessato di esistere come persona giuridica;
il titolare del conto non ha corrisposto gli oneri;
il titolare del conto ha violato i termini e le condizioni applicabili al conto;
il titolare del conto non ha accettato le modifiche alle condizioni e ai termini decise dall'amministratore nazionale o dall'amministratore centrale;
il titolare del conto non ha comunicato le modifiche apportate alle informazioni sul conto o non ha fornito giustificativi al riguardo, oppure non ha fornito giustificativi riguardo a nuovi obblighi in materia di informazioni sul conto;
il titolare del conto non ha mantenuto la conformità all'obbligo, fissato dallo Stato membro, di residenza permanente di un rappresentante autorizzato nello Stato membro dell'amministratore nazionale;
il titolare del conto non ha mantenuto la conformità all'obbligo, fissato dallo Stato membro, di residenza permanente o di registrazione del titolare del conto nello Stato membro dell'amministratore del conto.
L'amministratore può sospendere tutti gli accessi dei rappresentanti autorizzati a un determinato conto o verificatore nei casi seguenti:
per un periodo massimo di quattro settimane se ha ragionevoli motivi di ritenere che il conto sia stato o sarà usato a fini di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, corruzione o altri reati gravi. In tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 67. Il periodo può essere prorogato su ordine dell'unità di informazione finanziaria;
sulla base e in conformità delle disposizioni legislative nazionali che perseguano un obiettivo legittimo.
TITOLO II
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER IL REGISTRO DELL'UNIONE RELATIVE AL SISTEMA PER LO SCAMBIO DI QUOTE DI EMISSIONI DELL'UNIONE
CAPO 1
Emissioni verificate e adempimento
Articolo 31
Dati sulle emissioni verificate dell'impianto o dell'operatore aereo
Articolo 32
Blocco dei conti per la mancata comunicazione delle emissioni verificate
Articolo 33
Calcolo del valore relativo allo stato di adempimento
L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione calcoli il valore relativo allo stato di adempimento prima della chiusura del conto a norma degli articoli 25 e 26.
CAPO 2
Operazioni
Articolo 34
Per ciascun tipo di conto sono avviate solo le operazioni espressamente disciplinate dal presente regolamento per detto tipo di conto.
Articolo 35
Esecuzione dei trasferimenti
Il trasferimento a conti che figurano nell'elenco dei conti di fiducia la cui esecuzione è proposta in qualsiasi altro momento è eseguito alle ore 10:00 CET del medesimo giorno lavorativo, se proposto prima delle 10:00 CET, o alle ore 10:00 CET del giorno lavorativo seguente, se proposto dopo le 16:00 CET.
Articolo 36
Natura delle quote e carattere definitivo delle operazioni
Fatte salve le disposizioni dell'articolo 58 e la verifica della concordanza di cui all'articolo 73 del presente regolamento, un'operazione diventa definitiva e irrevocabile al momento del suo completamento a norma dell'articolo 74. Salvo eventuali disposizioni della legislazione nazionale o un eventuale ricorso di diritto interno che possono determinare l'obbligo o l'ordine di esecuzione di una nuova operazione nel registro dell'Unione, nessuna legge, regolamentazione, norma o prassi relativa allo scioglimento dei contratti o delle operazioni può comportare il ricalcolo nel registro di un'operazione divenuta definitiva e irrevocabile ai sensi del presente regolamento.
Non si può impedire al titolare del conto o a un terzo di far valere, in relazione a un'operazione divenuta definitiva nel registro dell'Unione, qualsiasi diritto o credito risultante dall'operazione e riconosciutigli per legge, inter alia a fini di recupero, restituzione o risarcimento, ad esempio in caso di frode o di errore tecnico, purché ciò non comporti l'annullamento, la revoca o il ricalcolo dell'operazione nel registro dell'Unione.
Articolo 37
Creazione di quote
Le quote create non sono contraddistinte da un codice paese:
per gli anni in cui il diritto dell'Unione non cessa di applicarsi nello Stato membro entro il 30 aprile dell'anno seguente, o in presenza di garanzie sufficienti che la restituzione delle quote debba avvenire in modo legalmente opponibile prima che i trattati cessino di applicarsi nello Stato membro;
se le quote sono state create relativamente ad anni durante i quali la conformità alla direttiva 2003/87/CE, per quanto riguarda le emissioni prodotte in tali anni, deve essere garantita in virtù di un accordo recante le modalità del recesso dall'Unione dello Stato membro che ha notificato la propria intenzione di recedere, e se entrambe le parti hanno depositato i rispettivi strumenti di ratifica.
Articolo 38
Trasferimento di quote generiche destinate alla messa all'asta
Articolo 39
Trasferimento di quote generiche destinate all'assegnazione a titolo gratuito
L'amministratore centrale trasferisce tempestivamente le quote generiche dal conto totale unionale al conto unionale di assegnazione in quantità corrispondente alla somma delle quote assegnate a titolo gratuito secondo la tabella nazionale di assegnazione di ciascuno Stato membro.
Articolo 40
Trasferimento di quote del trasporto aereo destinate alla messa all'asta
Articolo 41
Trasferimento di quote del trasporto aereo destinate all'assegnazione a titolo gratuito
Articolo 42
Trasferimento di quote del trasporto aereo alla riserva speciale
Articolo 43
Trasferimento di quote generiche al conto totale unionale
Alla fine di ciascun periodo di scambio l'amministratore centrale trasferisce al conto totale unionale tutte le quote rimaste sul conto unionale di assegnazione.
Articolo 44
Trasferimento di quote del trasporto aereo al conto totale unionale per il trasporto aereo
Alla fine di ciascun periodo di scambio l'amministratore centrale trasferisce al conto totale unionale per il trasporto aereo tutte le quote rimaste sul conto unionale di riserva speciale.
Articolo 45
Soppressione delle quote del trasporto aereo
L'amministratore generale provvede affinché, alla fine di ciascun periodo di scambio, tutte le quote rimaste sul conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo siano trasferite al conto unionale delle soppressioni.
Articolo 46
Iscrizione nel registro dell'Unione delle tabelle nazionali di assegnazione
Articolo 47
Modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione
La Commissione, ricevuta la comunicazione a norma del primo comma, ordina all'amministratore centrale di apportare le corrispondenti modifiche alla tabella nazionale di assegnazione contenuta nel registro dell'Unione se ritiene che le modifiche della tabella nazionale di assegnazione siano conformi all'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE. In caso contrario respinge le modifiche entro un tempo ragionevole e ne informa tempestivamente lo Stato membro, motivando la propria decisione e indicando i criteri da rispettare affinché la nuova comunicazione possa essere accettata.
Articolo 48
Assegnazione di quote generiche a titolo gratuito
Articolo 49
Modifiche delle tabelle nazionali di assegnazione per il trasporto aereo
Articolo 50
Assegnazione delle quote del trasporto aereo a titolo gratuito
Articolo 51
Resa delle quote del trasporto aereo
Qualora la tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo sia modificata a norma dell'articolo 25 bis della direttiva 2003/87/CE in seguito al trasferimento di quote, in conformità dell'articolo 50 del presente regolamento, ai conti di deposito di operatore aereo per un determinato anno, l'amministratore centrale esegue i trasferimenti richiesti da eventuali provvedimenti adottati a norma dell'articolo 25 bis della suddetta direttiva.
Articolo 52
Iscrizione delle tabelle d'asta nell'EUTL
Detto sistema di compensazione o sistema di regolamento presenta due tabelle d'asta per ciascun anno civile a partire dal 2012, l'una per la messa all'asta delle quote generiche e l'altra per la messa all'asta delle quote del trasporto aereo, assicurandosi che le tabelle d'asta contengano i dati indicati nell'allegato XIII.
Fatto salvo l'articolo 53, paragrafo 3, e a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, della direttiva 98/26/CE, il momento di presentazione alla Commissione della tabella d'asta o tabella d'asta riveduta costituisce il momento di immissione di un ordine di trasferimento in un sistema quale definito all'articolo 2, lettera a), della suddetta direttiva.
Articolo 53
Modifiche delle tabelle d'asta
Articolo 54
Messa all'asta delle quote
Articolo 55
Trasferimenti di quote
Articolo 56
Restituzione delle quote
Ai fini della restituzione delle quote, il gestore o l'operatore aereo propone al registro dell'Unione di:
trasferire un determinato numero di quote dal conto di deposito di gestore o di operatore aereo pertinente al conto unionale delle soppressioni;
registrare il numero e il tipo di quote trasferite come quote restituite per coprire le emissioni dell'impianto del gestore o le emissioni dell'operatore aereo nel periodo in corso.
Articolo 57
Soppressione delle quote
L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione esegua, mediante la seguente procedura, ogni richiesta del titolare di conto che, a norma dell'articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2003/87/CE, chieda di sopprimere le quote detenute nei propri conti:
trasferendo il numero di quote specificato dal conto pertinente al conto unionale delle soppressioni;
registrando il numero di quote trasferite come quote soppresse per l'anno in corso.
Articolo 58
Annullamento dei processi avviati per errore e completati
I titolari dei conti possono proporre l'annullamento delle seguenti operazioni:
restituzione di quote;
soppressione di quote.
Gli amministratori nazionali possono proporre l'annullamento delle operazioni seguenti:
assegnazione di quote generiche;
assegnazione di quote del trasporto aereo.
L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione accolga la proposta di annullamento presentata a norma del paragrafo 1, blocchi le unità da trasferire con l'annullamento e inoltri la proposta all'amministratore centrale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
l'operazione di restituzione o di soppressione delle quote da annullare non è stata conclusa più di trenta giorni lavorativi prima della proposta dell'amministratore del conto a norma del paragrafo 3;
una volta annullata l'operazione di restituzione, nessun gestore od operatore aereo risulterà non conforme a causa dell'annullamento;
L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione accolga la proposta di annullamento presentata a norma del paragrafo 4, blocchi le unità da trasferire con l'annullamento e inoltri la proposta all'amministratore centrale se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
il conto di destinazione dell'operazione da annullare detiene ancora unità dello stesso tipo e in quantità pari a quelle interessate dall'operazione in questione;
l'assegnazione delle quote generiche da annullare è stata effettuata dopo la data di ritiro dell'autorizzazione dell'impianto o dopo la cessazione, totale o parziale, dell'attività dell'impianto.
CAPO 3
Collegamenti con altri sistemi per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra
Articolo 59
Attuazione degli accordi di collegamento
L'amministratore centrale può, a tempo debito, creare conti, istituire procedure ed effettuare operazioni e altre transazioni per attuare gli accordi conclusi a norma degli articoli 25 e 25 bis, della direttiva 2003/87/CE.
TITOLO II bis
DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LA CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI A NORMA DEI REGOLAMENTI (UE) 2018/842 E (UE) 2018/841
CAPO 1
Operazioni a norma del regolamento (UE) 2018/842
Articolo 59 bis
Creazione di AEA
All'inizio del periodo di adempimento, l'amministratore centrale crea:
nel conto totale unionale AEA ESR un quantitativo di AEA pari alla somma delle assegnazioni annuali di emissioni per tutti gli Stati membri e per tutti gli anni compresi nel periodo di adempimento come stabilito nell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 e nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842;
nel conto totale unionale AEA allegato II un quantitativo di AEA pari alla somma di tutte le assegnazioni annuali di emissioni per tutti gli Stati membri ammissibili per tutti gli anni del periodo di adempimento come stabilito nelle decisioni adottate in applicazione dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/842, sulla base delle percentuali notificate dagli Stati membri a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, di tale regolamento.
Articolo 59 ter
Unità di assegnazione annuale di emissioni
Le AEA sono valide ai fini del rispetto da parte degli Stati membri delle prescrizioni in materia di limitazioni delle emissioni di gas a effetto serra a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/842 e degli impegni assunti a norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2018/841. Esse sono trasferibili unicamente alle condizioni di cui all'articolo 5, paragrafi da 1 a 5, all'articolo 6, all'articolo 9, paragrafo 2, e all'articolo 11 del regolamento (UE) 2018/842 e all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/841.
Articolo 59 quater
Trasferimento di AEA al conto di adempimento ESR
Articolo 59 quinquies
Inserimento dei dati rilevanti delle emissioni di gas ad effetto serra
Articolo 59 sexies
Calcolo del saldo del conto di adempimento ESR
Articolo 59 septies
Determinazione dei valori relativi allo stato di adempimento
L'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione iscriva il valore relativo allo stato di adempimento di ciascun conto di adempimento ESR.
Articolo 59 octies
Applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2018/842
Articolo 59 nonies
Uso della flessibilità di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2018/842
L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA dal conto totale unionale AEA allegato II al conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno del periodo di adempimento. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:
la richiesta dello Stato membro è presentata prima del calcolo del saldo del conto di adempimento ESR o dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l'anno in questione;
lo Stato membro che ha presentato la richiesta non figura nell'elenco di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/842;
il quantitativo richiesto supera il saldo residuo totale di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2018/842 disponibile per lo Stato membro come stabilito nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) 2018/842 e tenendo conto di ogni revisione al ribasso del quantitativo a norma dell'articolo 6, paragrafo 3, secondo comma, di tale regolamento;
il quantitativo richiesto supera il quantitativo di emissioni in eccesso per l'anno in questione, calcolato tenendo conto del quantitativo di AEA trasferite dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno al suo conto di adempimento LULUCF, a norma dell'articolo 59 quinvicies, paragrafo 3, o dell'articolo 59 septvicies bis, paragrafo 2.
Articolo 59 decies
Assunzione in prestito di AEA
L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA al conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno del periodo di adempimento, prelevandole dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per l'anno successivo del periodo di adempimento. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:
la richiesta dello Stato membro è presentata prima del calcolo del saldo del conto di adempimento ESR o dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l'anno in questione;
il quantitativo richiesto è superiore al 10 % dell'assegnazione annuale di emissioni dell'anno successivo determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842 per gli anni dal 2021 al 2025 e al 5 % dell'assegnazione annuale di emissioni dell'anno successivo determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842 per gli anni dal 2026 al 2029.
Articolo 59 undecies
Riporto di AEA
L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno del periodo di adempimento al conto di adempimento ESR dello Stato membro per uno qualsiasi degli anni successivi del periodo di adempimento. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:
la richiesta dello Stato membro è presentata prima che sia calcolato il saldo del conto di adempimento ESR per l'anno in questione;
per il 2021, il quantitativo richiesto è superiore al saldo positivo del conto calcolato a norma dell'articolo 59 sexies;
per gli anni dal 2022 al 2029, il quantitativo richiesto è superiore al saldo positivo del conto calcolato a norma dell'articolo 59 sexies o al 30 % delle assegnazioni annuali di emissioni cumulative dello Stato membro fino all'anno in questione, determinate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842;
lo stato del conto di adempimento ESR da cui è avviato il trasferimento non consente tale operazione.
Articolo 59 duodecies
Uso delle unità di mitigazione Suolo (LMU)
L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di LMU dal conto di adempimento LULUCF dello Stato membro al conto di adempimento ESR dello Stato membro. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:
il quantitativo richiesto supera il quantitativo disponibile di LMU trasferibili al conto di adempimento ESR a norma dell'articolo 59 quinvicies, o il quantitativo residuo;
il quantitativo richiesto supera il quantitativo disponibile, a norma dell'allegato III del regolamento (UE) 2018/842, o il quantitativo residuo;
il quantitativo richiesto supera il quantitativo di emissioni per l'anno in questione meno il quantitativo di AEA per tale anno come stabilito nell'articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/842 e nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 di detto regolamento, e meno la somma di tutte le AEA riportate dagli anni precedenti all'anno in corso o a qualsiasi anno successivo a norma dell'articolo 59 undecies del presente regolamento;
lo Stato membro non ha comunicato, a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 525/2013, la sua intenzione di avvalersi della flessibilità di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/842;
lo Stato membro non si è conformato alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/841;
il trasferimento è avviato prima del calcolo del saldo del conto di adempimento LULUCF dello Stato membro oppure dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per il periodo di adempimento in questione, a norma degli articoli 59 duovicies e 59 septivicies bis;
il trasferimento è avviato prima del calcolo del saldo del conto di adempimento ESR dello Stato membro o dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l'anno in questione.
Articolo 59 terdecies
Trasferimenti ex ante dell'assegnazione di emissioni annuali dello Stato membro
L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno al conto di adempimento ESR di un altro Stato membro. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:
per gli anni dal 2021 al 2025, il quantitativo richiesto è superiore al 5 % dell'assegnazione di emissioni annuali, determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842, per l'anno in questione dello Stato membro che avvia l'operazione, o al quantitativo residuo disponibile;
per gli anni dal 2026 al 2030 il quantitativo richiesto è superiore al 10 % dell'assegnazione di emissioni annuali, determinata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842, per l'anno in questione dello Stato membro che avvia l'operazione, o al quantitativo residuo disponibile;
lo Stato membro ha chiesto il trasferimento a un conto di adempimento ESR per un anno precedente a quello in questione;
lo stato del conto di adempimento ESR da cui è avviato il trasferimento non consente tale operazione.
Articolo 59 quaterdecies
Trasferimenti dopo il calcolo del saldo del conto di adempimento ESR
L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA dal conto di adempimento ESR dello Stato membro per un determinato anno al conto di adempimento ESR di un altro Stato membro. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:
la richiesta dello Stato membro è presentata prima che sia calcolato il saldo del conto a norma dell'articolo 59 sexies;
il quantitativo richiesto è superiore al saldo positivo del conto calcolato a norma dell'articolo 59 sexies o al quantitativo residuo;
lo stato del conto di adempimento ESR da cui è avviato il trasferimento non consente tale operazione.
Articolo 59 quindecies
Riserva di sicurezza
Al momento dell'inserimento dei dati rilevanti delle emissioni di gas serra a norma dell'articolo 59 quinquies del presente regolamento per l'anno 2030, l'amministratore centrale crea nel conto unionale della riserva di sicurezza ESR un quantitativo di AEA aggiuntive pari alla differenza tra il 70 % della somma delle emissioni riesaminate per il 2005 di tutti gli Stati membri, determinate secondo la metodologia di cui alla decisione adottata a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2018/842, e la somma dei dati rilevanti inerenti alle emissioni riesaminate di gas a effetto serra di tutti gli Stati membri per l'anno 2030. Tale quantitativo è compreso tra 0 e 105 milioni di AEA.
Articolo 59 sexdecies
Prima tornata di distribuzione della riserva di sicurezza
L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA dal conto unionale della riserva di sicurezza ESR al conto di adempimento ESR dello Stato membro per un anno qualsiasi del periodo compreso tra il 2026 e il 2030, come richiesto dallo Stato membro. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:
la richiesta si riferisce a un conto di adempimento ESR per un anno diverso dagli anni che vanno dal 2026 al 2030;
la richiesta dello Stato membro è presentata prima che sia calcolato il saldo per il 2030;
la richiesta dello Stato membro è presentata meno di 6 settimane prima che sia determinato il valore relativo allo stato di adempimento per il conto di adempimento ESR per il 2026;
la richiesta è stata presentata da uno Stato membro che non figura nell'elenco di cui alla decisione pubblicata a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/842;
il quantitativo richiesto supera il 20 % dell'eccedenza globale dello Stato membro nel periodo dal 2013 al 2020 determinata nella decisione pubblicata a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/842, il quantitativo ridotto a norma del paragrafo 3 del presente articolo o il quantitativo residuo disponibile;
il quantitativo di AEA vendute ad altri Stati membri a norma degli articoli 59 terdecies e 59 quaterdecies supera il quantitativo di AEA acquisite da altri Stati membri a norma di tali articoli;
il quantitativo richiesto è superiore al quantitativo di emissioni in eccesso per l'anno in questione, se si tiene conto di quanto segue:
del quantitativo di AEA per l'anno in questione, stabilito nelle decisioni adottate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842;
del quantitativo di AEA acquisite o vendute dal conto di adempimento ESR per l'anno in questione, a norma degli articoli 59 terdecies e 59 quaterdecies;
del quantitativo totale di AEA riportate dagli anni precedenti all'anno in corso o a un anno successivo a norma dell'articolo 59 undecies;
del quantitativo totale di AEA che possono essere prese a prestito per l'anno in questione ai sensi dell'articolo 59 decies;
del quantitativo di LMU trasferibili ai conti di adempimento ESR a norma dell'articolo 59 quinvicies, o il quantitativo residuo disponibile a norma dell'articolo 59 quaterdecies.
Articolo 59 septdecies
Seconda tornata di distribuzione della riserva di sicurezza
Se la somma di cui all'articolo 59 sexdecies, paragrafo 2, è inferiore al quantitativo totale di AEA presenti nel conto unionale della riserva di sicurezza ESR, l'amministratore centrale provvede affinché il registro dell'Unione autorizzi ulteriori richieste degli Stati membri a condizione che:
la richiesta dello Stato membro sia presentata tra tre e sei settimane prima della determinazione del valore relativo allo stato di adempimento per l'anno 2026;
la richiesta sia stata presentata da uno Stato membro che figura nell'elenco di cui alla decisione pubblicata a norma dell'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2018/842;
il quantitativo di AEA vendute ad altri Stati membri a norma degli articoli 59 terdecies e 59 quaterdecies non superi il quantitativo di AEA che lo Stato membro ha acquisito da altri Stati membri a norma di tali articoli;
il quantitativo trasferito non superi il quantitativo delle emissioni in eccesso per l'anno in questione se si tiene conto di tutti i quantitativi di cui all'articolo 59 sexdecies, paragrafo 1, lettera g), e del quantitativo di AEA ricevuto a norma dell'articolo 59 sexdecies.
Articolo 59 octodecies
Adeguamenti
Articolo 59 novodecies
Trasferimenti di AEA precedentemente riportate
L'amministratore centrale provvede affinché, su richiesta dello Stato membro, il registro dell'Unione effettui il trasferimento di AEA al conto di adempimento ESR dello Stato membro relativo a un determinato anno del periodo di adempimento dal conto di adempimento ESR dello Stato membro relativo a uno qualsiasi degli anni successivi del periodo di adempimento. I trasferimenti di questo tipo non possono essere effettuati se:
il quantitativo richiesto è superiore al quantitativo di AEA riportate a norma dell'articolo 59 undecies nel conto di adempimento ESR a partire dal quale s'intende effettuare il trasferimento;
la richiesta dello Stato membro è presentata prima del calcolo del saldo o dopo la determinazione del valore relativo allo stato di adempimento del conto di adempimento ESR verso cui s'intende effettuare il trasferimento.
Articolo 59 vicies
Esecuzione e annullamento di trasferimenti
TITOLO III
DISPOSIZIONI TECNICHE COMUNI
CAPO 1
Requisiti tecnici del registro dell'Unione e dell'EUTL
Articolo 60
Disponibilità e affidabilità del registro dell'Unione e dell'EUTL
L'amministratore centrale prende tutte le dovute misure affinché:
il registro dell'Unione sia accessibile ai rappresentanti dei conti e agli amministratori nazionali ventiquattro ore al giorno, sette giorni alla settimana;
i collegamenti di comunicazione di cui all'articolo 6 tra il registro dell'Unione e l'EUTL siano in funzione ventiquattro ore al giorno, sette giorni alla settimana;
siano previsti hardware e software di back-up da utilizzare in caso di guasto dell'hardware e del software principali;
il registro dell'Unione e l'EUTL rispondano tempestivamente alle richieste dei rappresentanti dei conti.
Articolo 61
Assistenza
Articolo 62
Autenticazione del registro dell'Unione
L'identità del registro dell'Unione è autenticata dall'EUTL tenendo in considerazione le specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.
Articolo 63
Accesso ai conti nel registro dell'Unione
Articolo 64
Autenticazione e autorizzazione nel registro dell'Unione
Articolo 65
Sospensione di ogni accesso a causa di violazione della sicurezza o di rischio per la sicurezza
L'amministratore centrale informa tempestivamente tutti gli amministratori nazionali della sospensione, dei suoi motivi e della durata prevedibile.
Articolo 66
Sospensione dell'accesso alle quote in caso di sospetta operazione fraudolenta
L'amministratore nazionale o l'amministratore nazionale che agisce su ordine dell'autorità competente, o di un'autorità responsabile a norma del diritto nazionale, può sospendere l'accesso alle quote nella parte del registro dell'Unione da esso amministrata nei seguenti casi:
per un periodo massimo di quattro settimane se sospetta che le quote siano state oggetto di un'operazione costitutiva di frode, riciclaggio, finanziamento del terrorismo, corruzione o altri reati gravi;
se la sospensione avviene sulla base e in conformità di disposizioni legislative nazionali che perseguono un obiettivo legittimo.
Ai fini del primo comma, lettera a), le disposizioni dell'articolo 67 si applicano di conseguenza. Il periodo può essere prorogato su ordine dell'unità di informazione finanziaria.
Articolo 67
Cooperazione con le autorità competenti e comunicazione di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altre attività criminose
L'amministratore nazionale, i relativi direttori e dipendenti cooperano appieno con l'unità di informazione finanziaria (FIU, Financial Intelligence Unit) di cui all'articolo 32 della direttiva (UE) 2015/849, provvedendo tempestivamente a:
informare la FIU, di propria iniziativa, qualora abbiano conoscenza, sospettino o abbiano fondati motivi per sospettare che si svolgano, si siano svolte o si siano tentate attività di riciclaggio, finanziamento del terrorismo o altre attività criminose;
fornire alla FIU, su richiesta, tutte le informazioni necessarie secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
Articolo 68
Sospensione delle procedure
Articolo 69
Sospensione degli accordi di collegamento
In caso di sospensione o risoluzione di un accordo a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale adotta le misure appropriate previste dall'accordo.
Articolo 70
Controllo automatico delle procedure
Articolo 71
Rilevazione di difformità
Per le procedure concluse attraverso il collegamento diretto di comunicazione tra il registro dell'Unione e l'EUTL di cui all'articolo 6, paragrafo 2, l'amministratore centrale provvede a che l'EUTL interrompa la procedura se, nel corso dei controlli automatici di cui all'articolo 72, paragrafo 2, rileva una difformità e ne informi il registro dell'Unione e l'amministratore dei conti interessati dall'operazione interrotta mediante l'invio di un codice di risposta di controllo automatico. L'amministratore centrale provvede a che il registro dell'Unione comunichi immediatamente ai titolari dei conti interessati l'interruzione della procedura.
Articolo 72
Rilevazione di difformità nel registro dell'Unione
Articolo 73
Verifica della concordanza — Rilevazione di incongruenze da parte dell'EUTL
Articolo 74
Completamento delle procedure
Articolo 75
Specifiche tecniche e per lo scambio dei dati
Articolo 76
Gestione delle modifiche e delle versioni
Se è necessaria una nuova versione intermedia o ufficiale del software del registro dell'Unione, l'amministratore centrale provvede a che le procedure di prova descritte nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75 siano concluse prima dell'istituzione e dell'attivazione di un collegamento di comunicazione tra la nuova versione intermedia o ufficiale del software e l'EUTL.
CAPO 2
Registrazioni, relazioni, riservatezza e oneri
Articolo 77
Trattamento delle informazioni e dei dati personali
Articolo 78
Registrazioni
Articolo 79
Comunicazione e disponibilità delle informazioni
Articolo 80
Riservatezza
Il primo comma si applica anche alle informazioni raccolte a norma del presente regolamento e detenute dall'amministratore centrale o dall'amministratore nazionale.
L'amministratore centrale o l'amministratore nazionale può fornire i dati archiviati nel registro dell'Unione e nell'EUTL o raccolti a norma del presente regolamento ai seguenti soggetti:
le forze di polizia o le autorità di contrasto, oppure gli organi giudiziari e le autorità fiscali di uno Stato membro;
l'Ufficio europeo per la lotta antifrode della Commissione europea;
la Corte dei conti europea;
Eurojust;
le autorità competenti di cui all'articolo 48 della direttiva (UE) 2015/849;
le autorità competenti di cui all'articolo 67 della direttiva 2014/65/UE;
le autorità competenti di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) n. 596/2014;
l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 6 );
l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori dell'energia istituita dal regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 7 );
le competenti autorità nazionali di vigilanza;
gli amministratori nazionali degli Stati membri e le autorità competenti di cui all'articolo 18 della direttiva 2003/87/CE;
le autorità di cui all'articolo 6 della direttiva 98/26/CE;
il Garante europeo della protezione dei dati e le autorità nazionali competenti per la protezione dei dati.
Fatte salve le disposizioni del diritto penale o fiscale nazionale, l'amministratore centrale, gli amministratori nazionali o le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche che ricevono informazioni riservate a norma del presente regolamento possono servirsene soltanto nell'espletamento dei loro compiti e per l'esercizio delle loro funzioni, per quanto riguarda l'amministratore centrale e gli amministratori nazionali nell'ambito di applicazione del presente regolamento e, per quanto riguarda le altre autorità, organismi o persone fisiche o giuridiche, per le finalità per cui tali informazioni sono state loro fornite e/o nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari specificamente connessi all'esercizio di tali funzioni.
Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni stabilite nel presente articolo. Il presente articolo non impedisce tuttavia all'amministratore centrale e agli amministratori nazionali di scambiare o trasmettere informazioni riservate conformemente al presente regolamento.
Il presente articolo non impedisce all'amministratore centrale e agli amministratori nazionali di scambiare o trasmettere, conformemente al diritto nazionale, informazioni riservate che non siano state ricevute dall'amministratore centrale o da un amministratore nazionale di un altro Stato membro.
Gli amministratori nazionali informano le persone interessate del fatto che la loro identità è stata condivisa con altri amministratori nazionali e della durata di tale condivisione.
Le persone interessate possono contestare la condivisione delle informazioni rivolgendosi, entro trenta giorni di calendario, all'autorità competente o all'autorità responsabile a norma del diritto nazionale. L'autorità competente o l'autorità responsabile ordina all'amministratore nazionale di sospendere o di mantenere la condivisione delle informazioni emanando una decisione motivata, salvo disposizioni legislative nazionali.
Le persone interessate possono chiedere all'amministratore nazionale che condivide le informazioni di cui al primo comma di indicare i dati personali oggetto della condivisione che li riguardano. L'amministratore nazionale ottempera alla richiesta entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa.
Articolo 81
Oneri
Articolo 82
Interruzione del funzionamento
L'amministratore centrale provvede affinché le interruzioni del funzionamento del registro dell'Unione siano limitate al minimo e a tal fine adotta tutte le dovute misure per assicurare la disponibilità e la sicurezza del registro dell'Unione e dell'EUTL ai sensi della decisione (UE, Euratom) 2017/46 e prevede sistemi e procedure efficaci per la protezione di tutte le informazioni.
TITOLO IV
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Articolo 83
Attuazione
Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per attuare il presente regolamento, in particolare affinché gli amministratori nazionali si conformino agli obblighi che ad essi incombono di verificare e riesaminare le informazioni presentate a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, dell'articolo 21, paragrafo 4 e dell'articolo 22, paragrafo 4.
Articolo 84
Ulteriore uso dei conti
Articolo 85
Restrizioni d'uso
Articolo 86
Comunicazione di nuove informazioni relative ai conti
Le informazioni relative ai conti prescritte dal presente regolamento che non erano prescritte dal regolamento (UE) n. 389/2013 sono trasmesse agli amministratori nazionali al più tardi nel corso del prossimo riesame di cui all'articolo 22, paragrafo 4.
Articolo 87
Modifiche del regolamento (UE) n. 389/2013
Il regolamento (UE) n. 389/2013 è così modificato:
all'articolo 7 è aggiunto il seguente paragrafo 4:
all'articolo 56 sono aggiunti i paragrafi 4 e 5 seguenti:
all'articolo 67 è aggiunto il seguente paragrafo 5:
l'articolo 71 è sostituito dal seguente:
«Articolo 71
Attuazione degli accordi di collegamento
L'amministratore centrale può, a tempo debito, creare conti, istituire procedure ed effettuare operazioni e altre transazioni per attuare gli accordi conclusi a norma degli articoli 25 e 25 bis, della direttiva 2003/87/CE.»;
è inserito il seguente articolo 99 bis:
«Articolo 99 bis
Sospensione degli accordi di collegamento
In caso di sospensione o risoluzione di un accordo a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE, l'amministratore centrale adotta le misure previste dall'accordo.»;
all'articolo 105 è aggiunto il seguente paragrafo 3:
l'articolo 108 è sostituito dal seguente:
«Articolo 108
Registrazioni
nell'allegato XIV è inserito il seguente punto 4 bis:
«4 bis Il 1o maggio di ogni anno sono pubblicate le seguenti informazioni, registrate dall'EUTL entro il 30 aprile, relativamente agli accordi in vigore a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE:
quote, emesse nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato, detenute in tutti i conti del registro dell'Unione;
numero di quote, emesse nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato, usate a fini di conformità nell'EU ETS;
somma delle quote, emesse nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato, trasferite nel corso dell'anno civile precedente a conti del registro dell'Unione;
somma delle quote trasferite, nel corso dell'anno civile precedente, a conti del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato.».
Articolo 88
Abrogazione
Il regolamento (UE) n. 389/2013 è abrogato con effetto dal 1o gennaio 2021.
Tuttavia, il regolamento (UE) n. 389/2013 continua ad applicarsi fino al 1o gennaio 2026 a tutte le transazioni necessarie in relazione al periodo di scambio compreso tra il 2013 e il 2020, al secondo periodo di impegno del protocollo di Kyoto e al periodo di adempimento di cui all'articolo 3, punto 30, di tale regolamento.
Articolo 89
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021, ad eccezione dell'articolo 87, che si applica dal giorno di entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO I
Tabella I-I: tipi di conto e tipi di unità che possono essere detenute in ciascun tipo di conto
Tipo di conto |
Titolare del conto |
Amministratore del conto |
N. di conti di questo tipo |
Quote |
Unità di sistemi collegati all'ETS ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE |
|
Quote generiche |
Quote del trasporto aereo |
|||||
I. Conti di gestione ETS nel registro dell'Unione |
||||||
Conto totale unionale |
UE |
Amministratore centrale |
1 |
Sì |
No |
No |
Conto totale unionale per il trasporto aereo |
UE |
Amministratore centrale |
1 |
No |
Sì |
No |
Conto d'asta unionale |
UE |
Amministratore centrale |
1 |
Sì |
No |
No |
Conto unionale di assegnazione |
UE |
Amministratore centrale |
1 |
Sì |
No |
No |
Conto d'asta unionale per il trasporto aereo |
UE |
Amministratore centrale |
1 |
No |
Sì |
No |
Conto unionale di riserva speciale |
UE |
Amministratore centrale |
1 |
No |
Sì |
No |
Conto unionale di assegnazione per il trasporto aereo |
UE |
Amministratore centrale |
1 |
No |
Sì |
No |
Conto unionale delle soppressioni |
UE |
Amministratore centrale |
1 |
Sì |
Sì |
Sì |
Conto per la consegna delle garanzie d'asta |
Responsabile del collocamento, piattaforma d'asta, sistema di compensazione o sistema di regolamento |
Amministratore nazionale che ha aperto il conto |
Uno o più per ogni piattaforma d'asta |
Sì |
Sì |
No |
II. Conti di deposito ETS nel registro dell'Unione |
||||||
Conto di deposito di gestore |
Gestore |
Amministratore nazionale dello Stato membro in cui si trova l'impianto |
Uno per ogni impianto |
Sì |
Sì |
Sì |
Conto di deposito di operatore aereo |
Operatore aereo |
Amministratore nazionale dello Stato membro cui fa capo l'operatore aereo |
Uno per ogni operatore aereo |
Sì |
Sì |
Sì |
Conto di deposito nazionale |
Stato membro |
Amministratore nazionale dello Stato membro che detiene il conto |
uno o più per ogni Stato membro |
Sì |
Sì |
Sì |
III. Conti di scambio ETS nel registro dell'Unione |
||||||
Conto di scambio |
Persona |
Amministratore nazionale o centrale che ha aperto il conto |
Come approvato |
Sì |
Sì |
Sì |
Tabella I-II: Conti destinati alla contabilizzazione delle operazioni a norma del titolo II bis
Tipo di conto |
Titolare del conto |
Amministratore del conto |
N. di conti di questo tipo |
AEA |
Emissioni contabilizzate/assorbimenti contabilizzati |
LMU |
MFLFA |
Conto totale unionale AEA ESR |
UE |
amministratore centrale |
1 |
Sì |
No |
No |
No |
Conto delle soppressioni ESR |
UE |
amministratore centrale |
1 |
Sì |
No |
Sì |
No |
Conto totale unionale AEA allegato II |
UE |
amministratore centrale |
1 |
Sì |
No |
No |
No |
Conto unionale della riserva di sicurezza ESR |
UE |
amministratore centrale |
1 |
Sì |
No |
No |
No |
Conto di adempimento ESR |
Stato membro |
amministratore centrale |
Uno per ciascuno dei 10 anni del periodo di adempimento per ciascuno Stato membro |
Sì |
No |
Sì |
No |
ALLEGATO II
Termini e condizioni
Pagamento degli oneri
1. Termini e condizioni riguardanti gli oneri eventualmente applicati per la creazione e la tenuta dei conti nel registro, e per la registrazione e il mantenimento dei verificatori.
Modifica dei termini e delle condizioni essenziali
2. Modifica dei termini e delle condizioni essenziali per tenere conto delle modifiche apportate al presente regolamento o alla legislazione nazionale.
Risoluzione delle controversie
3. Disposizioni riguardanti le controversie tra titolari di conti e foro competente per l'amministratore nazionale.
Responsabilità
4. Limite di responsabilità dell'amministratore nazionale.
5. Limite di responsabilità del titolare del conto.
ALLEGATO III
Informazioni da presentare insieme alla domanda per l'apertura di un conto
1. Le informazioni di cui alla tabella III-I.
Tabella III-I: informazioni sul conto — per tutti i conti
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Voce n. |
Elemento di informazione sul conto |
Obbligatorio (O)/Facoltativo (F)? |
Tipo |
Aggiornamento possibile? |
L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore? |
Visibile nell'area pubblica del sito web dell'EUTL? |
1 |
Tipo di conto |
O |
A scelta |
No |
n.a. |
Sì |
2 |
Nome del titolare del conto |
O |
Libero |
Sì |
Sì |
Sì |
3 |
Identificativo del conto (fornito dal titolare del conto) |
O |
Libero |
Sì |
No |
Sì |
4 |
Indirizzo del titolare del conto — paese |
O |
A scelta |
Sì |
Sì |
Sì |
5 |
Indirizzo del titolare del conto — regione o Stato |
F |
Libero |
Sì |
Sì |
Sì |
6 |
Indirizzo del titolare del conto — città |
O |
Libero |
Sì |
Sì |
Sì |
7 |
Indirizzo del titolare del conto — codice postale |
O |
Libero |
Sì |
Sì |
Sì |
8 |
Indirizzo del titolare del conto — riga 1 |
O |
Libero |
Sì |
Sì |
Sì |
9 |
Indirizzo del titolare del conto — riga 2 |
F |
Libero |
Sì |
Sì |
Sì |
10 |
Numero di registrazione dell'impresa del titolare del conto |
O |
Libero |
Sì |
Sì |
Sì |
11 |
Telefono — 1 — del titolare del conto |
O |
Libero |
Sì |
No |
No (*1) |
12 |
Telefono — 2 — del titolare del conto |
O |
Libero |
Sì |
No |
No (*1) |
13 |
Indirizzo di posta elettronica del titolare del conto |
O |
Libero |
Sì |
No |
No (*1) |
14 |
Data di nascita (per le persone fisiche) |
O per le persone fisiche |
Libero |
No |
n.a. |
No |
15 |
Luogo di nascita — città (per le persone fisiche) |
O per le persone fisiche |
Libero |
No |
n.a. |
No |
16 |
Luogo di nascita — paese |
F |
Libero |
No |
n.a. |
No |
17 |
Tipo di documento che comprova l'identità (per le persone fisiche) |
O |
A scelta |
Sì |
Sì |
No |
18 |
Numero del documento d'identità (per le persone fisiche) |
O |
Libero |
Sì |
Sì |
No |
19 |
Data di scadenza del documento d'identità |
O se assegnato |
Libero |
Sì |
Sì |
No |
20 |
Numero di partita IVA con codice paese |
O se assegnato |
Libero |
Sì |
Sì |
No |
21 |
Identificativo della persona giuridica, in conformità con l'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014 |
O se assegnato |
Predefinito |
Sì |
No |
Sì |
(*1)
Il titolare del conto può decidere che le informazioni siano visibili nell'area pubblica del sito web dell'EUTL. |
ALLEGATO IV
Informazioni da fornire per l'apertura del conto per la consegna d'asta o del conto di scambio
1. Le informazioni di cui alla tabella III-I dell'allegato III.
2. Prova del fatto che la persona che chiede l'apertura del conto ha un conto bancario aperto in uno Stato membro dello Spazio economico europeo.
3. Prova dell'identità della persona fisica che chiede l'apertura del conto, che può essere la copia di uno dei seguenti documenti:
carta d'identità di un paese membro dello Spazio economico europeo o dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;
passaporto;
un documento accettato come documento di identità personale a norma del diritto nazionale dell'amministratore nazionale che amministra il conto.
4. Prova dell'indirizzo di residenza permanente del titolare del conto (persona fisica), che può essere la copia di uno dei seguenti documenti:
documento d'identità presentato a norma del punto 3 se contiene l'indirizzo di residenza permanente;
qualsiasi altro documento d'identità rilasciato dallo Stato contenente l'indirizzo di residenza permanente;
se il paese di residenza permanente non rilascia documenti d'identità contenenti l'indirizzo di residenza permanente, una dichiarazione delle autorità locali che confermi la residenza permanente dell'intestatario;
ogni altro documento abitualmente accettato nello Stato membro dell'amministratore del conto come prova della residenza permanente dell'intestatario.
5. Qualora il conto sia aperto da una persona giuridica, sono richiesti i seguenti documenti:
un documento comprovante la registrazione del soggetto giuridico;
coordinate bancarie;
prova dell'iscrizione IVA;
nome, data di nascita e cittadinanza del titolare effettivo che controlla la persona giuridica quale definito all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, compreso il tipo di proprietà o di controllo che esercitano;
elenco dei direttori.
6. Se una persona giuridica chiede l'apertura del conto, gli amministratori nazionali possono chiedere la trasmissione dei seguenti documenti aggiuntivi:
copia degli strumenti che istituiscono il soggetto giuridico;
copia della relazione annuale o dei più recenti rendiconti finanziari certificati oppure, se questi non sono disponibili, copia dei rendiconti finanziari vidimati dall'ufficio tributario o dal direttore finanziario.
7. Prova dell'indirizzo registrato del titolare del conto (persona giuridica), se non risulta chiaro dal documento presentato a norma del punto 5.
8. La fedina penale, o qualsiasi altro documento accettato dall'amministratore del conto come fedina penale, della persona fisica che chiede di aprire il conto.
Se una persona giuridica chiede l'apertura del conto, l'amministratore nazionale può richiedere la fedina penale, o qualsiasi altro documento accettato dall'amministratore del conto come fedina penale, del titolare effettivo e/o dei direttori della persona giuridica. Se l'amministratore nazionale richiede la fedina penale, la motivazione di tale richiesta è registrata.
Invece della fedina penale, l'amministratore nazionale può chiedere all'autorità competente in materia di fornire le informazioni pertinenti in forma elettronica, conformemente al diritto nazionale.
I documenti presentati a norma del presente punto non possono essere conservati dopo l'apertura del conto.
9. Qualora un documento sia fornito in originale all'amministratore nazionale, quest'ultimo può farne una copia indicandone l'autenticità sulla copia.
10. Le copie dei documenti presentati come prova a norma del presente allegato devono essere autenticate come copie conformi da un notaio o da altra persona analoga indicata dall'amministratore nazionale. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/1191, per quanto riguarda i documenti rilasciati al di fuori dello Stato membro in cui è presentata la copia del documento, la copia deve essere autenticata, salvo diversa disposizione del diritto nazionale. La data della certificazione o dell'autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda.
11. L'amministratore del conto può chiedere che i documenti presentati siano corredati della traduzione giurata nella lingua da questi indicata.
12. Invece di ottenere documenti cartacei comprovanti le informazioni richieste ai sensi del presente allegato, gli amministratori nazionali possono utilizzare strumenti digitali per reperire le informazioni pertinenti, purché tali strumenti siano autorizzati dalla legislazione nazionale a fornire tali informazioni.
ALLEGATO V
Informazioni supplementari da fornire ai fini della registrazione dei verificatori
Un documento comprovante che il verificatore che chiede la registrazione è accreditato come verificatore in conformità dell'articolo 15 della direttiva 2003/87/CE.
ALLEGATO VI
Informazioni da fornire per l'apertura del conto di deposito di gestore
1. Le informazioni di cui alla tabella III-I dell'allegato III.
2. Nell'ambito dei dati forniti in conformità della tabella III-I dell'allegato III, il gestore dell'impianto è indicato come titolare del conto. Il nome fornito per il titolare del conto deve corrispondere al nome della persona fisica o giuridica titolare della relativa autorizzazione a emettere gas a effetto serra.
3. Se il titolare del conto fa parte di un gruppo, fornisce un documento che identifica chiaramente la struttura del gruppo. Se si tratta di una copia, il documento è autenticato come copia conforme da un notaio o da altra persona analoga designata dall'amministratore nazionale. Se la copia certificata è rilasciata al di fuori dello Stato membro che la richiede, essa deve essere autenticata, salvo diversa disposizione del diritto nazionale. La data della certificazione o dell'autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda.
4. Le informazioni di cui alle tabelle VI-I e VI-II del presente allegato.
5. Se una persona giuridica chiede l'apertura del conto, gli amministratori nazionali possono chiedere la trasmissione dei seguenti documenti aggiuntivi:
un documento comprovante la registrazione del soggetto giuridico;
coordinate bancarie;
prova dell'iscrizione IVA;
nome, data di nascita e cittadinanza del titolare effettivo che controlla la persona giuridica, quale definito all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, compreso il tipo di proprietà o di controllo che esercitano;
copia degli strumenti che istituiscono il soggetto giuridico;
copia della relazione annuale o dei più recenti rendiconti finanziari certificati oppure, se questi non sono disponibili, copia dei rendiconti finanziari vidimati dall'ufficio tributario o dal direttore finanziario.
6. Invece di ottenere documenti cartacei comprovanti le informazioni richieste ai sensi del presente allegato, gli amministratori nazionali possono utilizzare strumenti digitali per reperire le informazioni pertinenti, purché tali strumenti siano autorizzati dalla legislazione nazionale a fornire tali informazioni.
Tabella VI-I: informazioni sul conto per i conti di deposito di gestore
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Voce n. |
Elemento di informazione sul conto |
Obbligatorio (O)/Facoltativo (F)? |
Tipo |
Aggiornamento possibile? |
L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministra-tore? |
Visibile nell'area pubblica del sito web dell'EUTL? |
1 |
Codice identificativo dell'autorizzazione |
O |
Libero |
Sì |
Sì |
Sì |
2 |
Data di entrata in vigore dell'autorizzazione |
O |
Libero |
Sì |
— |
Sì |
3 |
Nome dell'impianto |
O |
Libero |
Sì |
Sì |
Sì |
4 |
Tipo di attività dell'impianto |
O |
A scelta |
Sì |
Sì |
Sì |
5 |
Indirizzo dell'impianto — paese |
O |
Predefinito |
Sì |
Sì |
Sì |
6 |
Indirizzo dell'impianto — regione o Stato |
F |
Libero |
Sì |
Sì |
Sì |
7 |
Indirizzo dell'impianto — città |
O |
Libero |
Sì |
Sì |
Sì |
8 |
Indirizzo dell'impianto — codice postale |
O |
Libero |
Sì |
Sì |
Sì |
9 |
Indirizzo dell'impianto — riga 1 |
O |
Libero |
Sì |
Sì |
Sì |
10 |
Indirizzo dell'impianto — riga 2 |
F |
Libero |
Sì |
Sì |
Sì |
11 |
Telefono — 1 — dell'impianto |
O |
Libero |
Sì |
No |
No |
12 |
Telefono — 2 — dell'impianto |
O |
Libero |
Sì |
No |
No |
13 |
Indirizzo di posta elettronica dell'impianto |
O |
Libero |
Sì |
No |
No |
14 |
Nome dell'impresa madre |
O se assegnato |
Libero |
Sì |
No |
Sì |
15 |
Nome dell'impresa figlia |
O se assegnato |
Libero |
Sì |
No |
Sì |
16 |
Identificativo del titolare del conto dell'impresa madre (fornito dal registro dell'Unione) |
O se assegnato |
Predefinito |
Sì |
No |
No |
17 |
Numero di identificazione PRTR europeo |
O se assegnato |
Libero |
Sì |
No |
Sì |
18 |
Latitudine |
F |
Libero |
Sì |
No |
Sì |
19 |
Longitudine |
F |
Libero |
Sì |
No |
Sì |
20 |
Anno della prima emissione |
O |
Libero |
|
|
Sì |
Tabella VI-II: recapiti del referente dell'impianto
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Voce n. |
Elemento di informazione sul conto |
Obbligatorio (O)/Facoltativo (F)? |
Tipo |
Aggiornamento possibile? |
L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore? |
Visibile nell'area pubblica del sito web dell'EUTL? |
1 |
Nome del referente nello Stato membro — Nome |
F |
Libero |
Sì |
No |
No |
2 |
Nome del referente nello Stato membro — Cognome |
F |
Libero |
Sì |
No |
No |
3 |
Indirizzo del referente — paese |
F |
Predefinito |
Sì |
No |
No |
4 |
Indirizzo del referente — regione o Stato |
F |
Libero |
Sì |
No |
No |
5 |
Indirizzo del referente — città |
F |
Libero |
Sì |
No |
No |
6 |
Indirizzo del referente — codice postale |
F |
Libero |
Sì |
No |
No |
7 |
Indirizzo del referente — riga 1 |
F |
Libero |
Sì |
No |
No |
8 |
Indirizzo del referente — riga 2 |
F |
Libero |
Sì |
No |
No |
9 |
Telefono — 1 — del referente |
F |
Libero |
Sì |
No |
No |
10 |
Telefono — 2 — del referente |
F |
Libero |
Sì |
No |
No |
11 |
Indirizzo di posta elettronica del referente |
F |
Libero |
Sì |
No |
No |
ALLEGATO VII
Informazioni da fornire per l'apertura del conto di deposito di operatore aereo
1. Le informazioni di cui alla tabella III-I dell'allegato III e alla tabella VII-I dell'allegato VII.
2. Nell'ambito dei dati forniti in conformità della tabella III-I, l'operatore aereo è indicato come titolare del conto. Il nome registrato per il titolare del conto deve corrispondere al nome indicato nel piano di monitoraggio. Se il nome indicato nel piano di monitoraggio non è più valido si utilizza il nome indicato nel registro degli scambi o il nome utilizzato da Eurocontrol.
3. Se il titolare del conto fa parte di un gruppo, fornisce un documento che identifica chiaramente la struttura del gruppo. Se si tratta di una copia, il documento è autenticato come copia conforme da un notaio o da altra persona analoga designata dall'amministratore nazionale. Se la copia certificata è rilasciata al di fuori dello Stato membro che la richiede, essa deve essere autenticata, salvo diversa disposizione del diritto nazionale. La data della certificazione o dell'autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda.
4. Il nominativo radio è il codice designatore ICAO nel riquadro 7 del piano di volo o, in mancanza di questo, il marchio di registrazione dell'aeromobile.
5. Se una persona giuridica chiede l'apertura del conto, gli amministratori nazionali possono chiedere la trasmissione dei seguenti documenti aggiuntivi:
un documento comprovante la registrazione del soggetto giuridico;
coordinate bancarie;
prova dell'iscrizione IVA;
nome, data di nascita e cittadinanza del titolare effettivo che controlla la persona giuridica, quale definito all'articolo 3, punto 6, della direttiva (UE) 2015/849, compreso il tipo di proprietà o di controllo che esercitano;
copia degli strumenti che istituiscono il soggetto giuridico;
copia della relazione annuale o dei più recenti rendiconti finanziari certificati oppure, se questi non sono disponibili, copia dei rendiconti finanziari vidimati dall'ufficio tributario o dal direttore finanziario.
6. Invece di ottenere documenti cartacei comprovanti le informazioni richieste ai sensi del presente allegato, gli amministratori nazionali possono utilizzare strumenti digitali per reperire le informazioni pertinenti, purché tali strumenti siano autorizzati dalla legislazione nazionale a fornire tali informazioni.
Tabella VII-I: informazioni sul conto per i conti di deposito di operatore aereo
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Voce n. |
Elemento di informazione sul conto |
Obbligatorio (O)/Facoltativo (F)? |
Tipo |
Aggiornamento possibile? |
L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore? |
Visibile nell'area pubblica del sito web dell'EUTL? |
1 |
Codice unico di cui al regolamento (CE) n. 748/2009 della Commissione |
O |
Libero |
Sì |
Sì |
Sì |
2 |
Nominativo radio (call sign) (designatore ICAO) |
F |
Libero |
Sì |
Sì |
Sì |
3 |
Codice identificativo del piano di monitoraggio |
O |
Libero |
Sì |
Sì |
Sì |
4 |
Piano di monitoraggio — primo anno di applicabilità |
O |
Libero |
Sì |
Sì |
Sì |
ALLEGATO VIII
Informazioni relative ai rappresentanti autorizzati da trasmettere all'amministratore del conto
1. Le informazioni di cui alla tabella VIII-I dell'allegato VIII.
Tabella VIII-I: informazioni sul rappresentante autorizzato
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
Voce n. |
Elemento di informazione sul conto |
Obbligatorio (O)/Facoltativo (F)? |
Tipo |
Aggiornamento possibile? |
L'aggiornamento richiede l'autorizzazione dell'amministratore? |
Visibile nell'area pubblica del sito web dell'EUTL? |
1 |
Nome |
O |
Libero |
Sì |
Sì |
No |
2 |
Cognome |
O |
Libero |
Sì |
Sì |
No |
3 |
Titolo |
F |
Libero |
Sì |
No |
No |
4 |
Funzione |
F |
Libero |
Sì |
No |
No |
5 |
Nome del datore lavoro |
F |
Libero |
Sì |
No |
No |
6 |
Dipartimento presso il datore di lavoro |
F |
Libero |
Sì |
No |
No |
7 |
Stato |
O |
Predefi-nito |
No |
n.a. |
No |
8 |
Regione o Stato |
F |
Libero |
Sì |
Sì |
No |
9 |
Città |
O |
Libero |
Sì |
Sì |
No |
10 |
Codice postale |
O |
Libero |
Sì |
Sì |
No |
11 |
Indirizzo — riga 1 |
O |
Libero |
Sì |
Sì |
No |
12 |
Indirizzo — riga 2 |
F |
Libero |
Sì |
Sì |
No |
13 |
Telefono — 1 |
O |
Libero |
Sì |
No |
No |
14 |
Telefono cellulare |
O |
Libero |
Sì |
Sì |
No |
15 |
Indirizzo di posta elettronica |
O |
Libero |
Sì |
Sì |
No |
16 |
Data di nascita |
O |
Libero |
No |
n.a. |
No |
17 |
Luogo di nascita — città |
O |
Libero |
No |
n.a. |
No |
18 |
Luogo di nascita — paese |
O |
Libero |
No |
n.a. |
No |
19 |
Tipo di documento che comprova l'identità |
O |
A scelta |
Sì |
Sì |
No |
20 |
Numero del documento d'identità |
O |
Libero |
Sì |
Sì |
No |
21 |
Data di scadenza del documento d'identità |
O se assegnato |
Libero |
Sì |
Sì |
No |
22 |
Numero di registrazione nazionale |
F |
Libero |
Sì |
Sì |
No |
23 |
Lingua preferita per la corrispondenza |
F |
A scelta |
Sì |
No |
No |
24 |
Diritti in qualità di rappresentante autorizzato |
O |
Scelta multi-pla |
Sì |
Sì |
No |
2. Una dichiarazione, debitamente firmata, del titolare del conto indicante l'intenzione di designare una determinata persona come rappresentante autorizzato, nella quale si conferma che il rappresentante autorizzato ha il diritto di avviare, di approvare, di avviare e approvare operazioni per conto del titolare del conto oppure ha accesso al conto «in sola lettura» (come indicato all'articolo 20, paragrafi 1 e 5 rispettivamente).
3. Prova dell'identità della persona da designare, che può essere la copia di uno dei seguenti documenti:
carta d'identità di un paese membro dello Spazio economico europeo o dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico;
passaporto;
un documento accettato come documento di identità personale a norma del diritto nazionale dell'amministratore nazionale che amministra il conto.
4. Prova dell'indirizzo di residenza permanente della persona da designare, che può essere la copia di uno dei seguenti documenti:
documento d'identità presentato a norma del punto 3 se contiene l'indirizzo di residenza permanente;
qualsiasi altro documento d'identità rilasciato dallo Stato contenente l'indirizzo di residenza permanente;
se il paese di residenza permanente non rilascia documenti d'identità contenenti l'indirizzo di residenza permanente, una dichiarazione delle autorità locali che confermi la residenza permanente della persona da designare;
ogni altro documento abitualmente accettato nello Stato membro dell'amministratore del conto come prova della residenza permanente della persona da designare.
5. La fedina penale, o qualsiasi altro documento accettato dall'amministratore del conto come fedina penale, della persona da designare tranne nel caso dei rappresentanti autorizzati dei verificatori.
Invece della fedina penale, l'amministratore nazionale può chiedere all'autorità competente in materia di fornire le informazioni pertinenti in forma elettronica, conformemente al diritto nazionale.
I documenti presentati a norma del presente punto non possono essere conservati dopo l'approvazione della designazione del rappresentante del conto.
6. Qualora un documento sia fornito in originale all'amministratore nazionale, quest'ultimo può farne una copia indicandone l'autenticità sulla copia.
7. Le copie dei documenti presentati come prova a norma del presente allegato devono essere autenticate come copie conformi da un notaio o da altra persona analoga indicata dall'amministratore nazionale. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/1191, per quanto riguarda i documenti rilasciati al di fuori dello Stato membro in cui è presentata la copia del documento, la copia deve essere autenticata, salvo diversa disposizione del diritto nazionale. La data della certificazione o dell'autenticazione non può essere anteriore di oltre tre mesi alla data della domanda.
8. L'amministratore del conto può chiedere che i documenti presentati siano corredati della traduzione giurata nella lingua da questi indicata.
9. Invece di ottenere documenti cartacei comprovanti le informazioni richieste ai sensi del presente allegato, gli amministratori nazionali possono utilizzare strumenti digitali per reperire le informazioni pertinenti, purché tali strumenti siano autorizzati dalla legislazione nazionale a fornire tali informazioni.
ALLEGATO IX
Formati per la presentazione dei dati annuali sulle emissioni
1. I dati sulle emissioni dei gestori contengono le informazioni di cui alla tabella IX-I e tengono conto del formato elettronico per la presentazione dei dati sulle emissioni descritto nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.
Tabella IX-I: dati sulle emissioni dei gestori
|
|
|
|
1 |
Codice identificativo dell'impianto |
|
|
2 |
Anno di riferimento |
|
|
Emissioni di gas a effetto serra |
|||
|
in tonnellate |
in tonnellate di CO2eq |
|
3 |
Emissioni di CO2 |
|
|
4 |
Emissioni di N2O |
|
|
5 |
Emissioni di PFC |
|
|
6 |
Emissioni totali |
— |
Σ (C3+C4+C5) |
2. I dati sulle emissioni degli operatori aerei contengono le informazioni di cui alla tabella IX-II e tengono conto del formato elettronico per la presentazione dei dati sulle emissioni descritto nelle specifiche tecniche e per lo scambio dei dati di cui all'articolo 75.
Tabella IX-II: dati sulle emissioni degli operatori aerei
|
|
|
1 |
Codice identificativo dell'operatore aereo: |
|
2 |
Anno di riferimento |
|
Emissioni di gas a effetto serra |
||
|
In tonnellate di CO2 |
|
3 |
Emissioni nazionali (si riferiscono a tutti i voli decollati da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro e atterrati in un aerodromo situato nel territorio dello stesso Stato membro) |
|
4 |
Emissioni non nazionali (si riferiscono a tutti i voli decollati da un aerodromo situato nel territorio di uno Stato membro e atterrati in un aerodromo situato nel territorio di un altro Stato membro) |
|
5 |
Emissioni totali |
Σ (C3+C4) |
ALLEGATO X
Tabella nazionale di assegnazione
Riga n. |
|
Quantitativo di quote generiche assegnate a titolo gratuito |
|
||||||
A norma dell'articolo 10 bis, paragrafo 7, della direttiva 2003/87/CE |
A norma dell'articolo 10 quater della direttiva 2003/87/CE (trasferibile) |
|
A norma di altre disposizioni della direttiva 2003/87/CE |
Totale |
|
||||
1 |
Codice paese dello Stato membro |
|
|
|
|
|
Inserimento manuale |
||
2 |
|
Codice identificativo dell'impianto |
|
|
|
|
|
Inserimento manuale |
|
3 |
|
Quantità da assegnare: |
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
Nell'anno X |
|
|
|
|
|
Inserimento manuale |
5 |
|
|
nell'anno X+1 |
|
|
|
|
|
Inserimento manuale |
6 |
|
|
nell'anno X+2 |
|
|
|
|
|
Inserimento manuale |
7 |
|
|
nell'anno X+3 |
|
|
|
|
|
Inserimento manuale |
8 |
|
|
nell'anno X+4 |
|
|
|
|
|
Inserimento manuale |
9 |
|
|
nell'anno X+5 |
|
|
|
|
|
Inserimento manuale |
10 |
|
|
nell'anno X+6 |
|
|
|
|
|
Inserimento manuale |
11 |
|
|
nell'anno X+7 |
|
|
|
|
|
Inserimento manuale |
12 |
|
|
nell'anno X+8 |
|
|
|
|
|
Inserimento manuale |
13 |
|
|
nell'anno X+9 |
|
|
|
|
|
Inserimento manuale |
Per ciascun impianto ripetere le righe da 2 a 13.
ALLEGATO XI
Tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo
Riga n. |
|
Quantitativo di quote del trasporto aereo assegnate a titolo gratuito |
|
||||
A norma dell'articolo 3 sexies della direttiva 2003/87/CE |
A norma dell'articolo 3 septies della direttiva 2003/87/CE |
In totale |
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1 |
Codice paese dello Stato membro |
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Inserimento manuale |
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2 |
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Codice identificativo dell'operatore aereo |
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Inserimento manuale |
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3 |
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Quantità da assegnare |
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4 |
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Nell'anno X |
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Inserimento manuale |
5 |
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nell'anno X+1 |
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Inserimento manuale |
6 |
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nell'anno X+2 |
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Inserimento manuale |
7 |
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nell'anno X+3 |
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Inserimento manuale |
8 |
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nell'anno X+4 |
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Inserimento manuale |
9 |
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nell'anno X+5 |
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Inserimento manuale |
10 |
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nell'anno X+6 |
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Inserimento manuale |
11 |
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nell'anno X+7 |
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Inserimento manuale |
12 |
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nell'anno X+8 |
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Inserimento manuale |
13 |
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nell'anno X+9 |
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Inserimento manuale |
Per ciascun operatore aereo ripetere le righe da 2 a 13.
ALLEGATO XII
Tabella d'asta
Riga n. |
Informazioni relative alla piattaforma d'asta |
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1 |
Codice identificativo della piattaforma d'asta |
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2 |
Identità del sorvegliante d'asta |
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3 |
Numero del conto per la consegna delle garanzie d'asta |
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4 |
Informazioni relative alle singole aste di [quote generiche/quote per il trasporto aereo] |
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5 |
Volume di ciascuna asta |
Data e ora di consegna sul conto per la consegna delle garanzie d'asta |
Identità del o dei responsabili del collocamento collegati a ciascuna asta |
Volume per il rispettivo o i rispettivi responsabili del collocamento nell'ambito del volume di ciascuna asta, che comprende, se del caso, i rispettivi volumi di quote di cui all'articolo 10 bis, paragrafo 8, della direttiva 2003/87/CE |
Inserimento manuale |
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6 |
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Inserimento manuale |
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7 |
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Inserimento manuale |
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8 |
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|
Inserimento manuale |
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9 |
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Inserimento manuale |
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10 |
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|
Inserimento manuale |
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11 |
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Inserimento manuale |
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12 |
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Inserimento manuale |
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13 |
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Inserimento manuale |
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14 |
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Inserimento manuale |
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15 |
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Inserimento manuale |
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16 |
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Inserimento manuale |
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17 |
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Inserimento manuale |
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18 |
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Inserimento manuale |
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19 |
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Inserimento manuale |
ALLEGATO XIII
Obblighi di comunicazione dell'amministratore centrale
I. Informazioni sul registro dell'Unione relative al sistema UE ETS
Informazioni disponibili al pubblico
1. Per ciascun conto l'EUTL visualizza, nell'area pubblica del proprio sito web, le seguenti informazioni:
tutte le informazioni che riportano l'indicazione «Visibile nell'area pubblica del sito web dell'EUTL» nella tabella III-I dell'allegato III, nella tabella VI-I dell'allegato VI e nella tabella VII-I dell'allegato VII;
le quote assegnate ai singoli titolari dei conti a norma degli articoli 48 e 50.
lo stato del conto conformemente all'articolo 9, paragrafo 1;
l'anno delle prime emissioni e l'anno delle ultime emissioni;
il numero di quote restituite conformemente all'articolo 6;
il valore relativo alle emissioni verificate e le eventuali correzioni per l'impianto associato al conto di deposito di gestore per l'anno X sono visibili a partire dal 1o aprile dell'anno (X+1);
un simbolo e una dichiarazione indicanti se l'impianto o l'operatore aereo associato al conto di deposito del gestore/operatore aereo ha restituito entro il 30 aprile un numero di quote almeno pari a tutte le emissioni prodotte in tutti gli anni precedenti.
Le informazioni di cui alle lettere da a) a d) sono aggiornate ogni 24 ore.
Ai fini della lettera g), i simboli e le dichiarazioni da visualizzare sono indicati nella tabella XIV-I. Il simbolo è aggiornato il 1o maggio e, ad esclusione dell'aggiunta di un asterisco (*) nei casi descritti alla riga 5 della tabella XIV-I, non è modificato fino al 1o maggio successivo, a meno che il conto non venga chiuso prima di allora.
Tabella XIV-I: dichiarazioni di adempimento
Riga n. |
Valore dello stato di adempimento a norma dell'articolo 33 |
Sono registrate le emissioni verificate per l'ultimo anno completo? |
Simbolo |
Dichiarazione |
Da visualizzare nell'area pubblica del sito web dell'EUTL |
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1 |
0 o un numero positivo |
Sì |
A |
«Il numero di quote restituite entro il 30 aprile è uguale o superiore alle emissioni verificate» |
2 |
Un numero negativo |
Sì |
B |
«Il numero di quote restituite entro il 30 aprile è inferiore alle emissioni verificate» |
3 |
Qualsiasi numero |
No |
C |
«Al 30 aprile non erano state inserite le emissioni verificate per l'anno precedente» |
4 |
Qualsiasi numero |
No (per via della sospensione della procedura di restituzione delle quote e/o della procedura di aggiornamento delle emissioni verificate per il registro dello Stato membro) |
X |
«Fino al 30 aprile era impossibile inserire le emissioni verificate e/o le restituzioni per via della sospensione della procedura di restituzione delle quote e/o della procedura di aggiornamento delle emissioni verificate per il registro dello Stato membro» |
5 |
Qualsiasi numero |
Sì o No (ma successivamente aggiornate dall'autorità competente) |
* [aggiunto al simbolo iniziale] |
«Le emissioni verificate sono state stimate o corrette dall'autorità competente.» |
2. L'EUTL visualizza, nell'area pubblica del proprio sito web, le seguenti informazioni generali e le aggiorna ogni 24 ore:
la tabella nazionale di assegnazione di ciascuno Stato membro, compresa l'indicazione delle eventuali modifiche a essa apportate conformemente all'articolo 47;
la tabella nazionale di assegnazione per il trasporto aereo di ciascuno Stato membro, compresa l'indicazione delle eventuali modifiche a essa apportate conformemente all'articolo 49;
il numero totale di quote detenute in tutti i conti di utilizzatore nel registro dell'Unione il giorno precedente;
gli oneri applicati dagli amministratori nazionali conformemente all'articolo 81.
3. Il 30 aprile di ogni anno l'EUTL visualizza, nell'area pubblica del proprio sito web, le seguenti informazioni:
la somma delle emissioni verificate per Stato membro iscritte per l'anno civile precedente come percentuale della somma delle emissioni verificate dell'anno precedente all'anno considerato;
la percentuale (in numero e volume) appartenente ai conti amministrati da un determinato Stato membro di tutte le operazioni di trasferimento di quote e unità di Kyoto effettuate nell'anno civile precedente;
la percentuale (in numero e volume) appartenente ai conti amministrati da un determinato Stato membro di tutte le operazioni di trasferimento di quote e unità di Kyoto effettuate tra conti amministrati da Stati membri diversi nell'anno civile precedente.
4. Il 1o maggio del terzo anno successivo all'anno in cui ha registrato, entro il 30 aprile, le operazioni completate, l'EUTL visualizza nell'area pubblica del proprio sito web le seguenti informazioni generali su ogni operazione conclusa:
nome del titolare del conto e codice identificativo del conto di partenza;
nome del titolare del conto e codice identificativo del conto di arrivo;
quantitativo di quote o unità di Kyoto interessate dall'operazione, con indicazione del codice paese ma senza indicazione del codice identificativo unico delle quote e del valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto;
codice identificativo dell'operazione;
data e ora della conclusione dell'operazione (ora dell'Europa centrale);
tipo di operazione.
Il primo comma non si applica alle operazioni in cui sia il conto di partenza sia quello di arrivo sono un conto di gestione ETS quale indicato nella tabella I-I dell'allegato I.
5. Il 1o maggio di ogni anno sono pubblicate le seguenti informazioni, registrate dall'EUTL entro il 30 aprile, che riguardano gli accordi in vigore a norma dell'articolo 25 della direttiva 2003/87/CE:
quote, emesse nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato, detenute in tutti i conti iscritti nel registro dell'Unione;
numero di quote, emesse nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato, usate a fini di conformità nell'UE ETS;
somma delle quote, emesse nell'ambito del sistema di scambio dei diritti di emissione collegato, trasferite nei conti del registro dell'Unione nell'anno civile precedente;
somma delle quote trasferite, nell'anno civile precedente, a conti del sistema per lo scambio di quote di emissioni collegato.
Informazioni disponibili ai titolari dei conti
6. Il registro dell'Unione visualizza, nella parte del sito web accessibile unicamente al titolare del conto, le informazioni seguenti e le aggiorna in tempo reale:
quote e unità di Kyoto attualmente detenute, con indicazione del codice paese e, se del caso, un'indicazione da cui risulti in quale periodo di dieci anni le quote sono state create, ma senza indicazione del codice identificativo unico delle quote e del valore numerico unico corrispondente al numero di serie delle unità di Kyoto;
elenco delle operazioni proposte avviate dal titolare del conto con l'indicazione, per ognuna, delle seguenti informazioni:
gli elementi di cui al punto 4 del presente allegato;
numero di conto e nome del titolare del conto di arrivo
data e ora alla quale è stata proposta l'operazione (ora dell'Europa centrale);
stato attuale dell'operazione proposta;
eventuali codici di risposta inviati dopo i controlli effettuati dal registro e dall'EUTL;
elenco delle quote o delle unità di Kyoto trasferite o acquisite dal conto a seguito delle operazioni concluse, con l'indicazione, per ciascuna di esse, delle seguenti informazioni:
gli elementi elencati al punto 4;
numero di conto e nome del titolare del conto di partenza e di arrivo.
II. Informazioni relative alla contabilizzazione delle operazioni a norma del titolo II bis
Informazioni disponibili al pubblico
7. L'amministratore centrale mette a disposizione del pubblico le seguenti informazioni per ciascun conto di adempimento ESR e, se opportuno, le aggiorna entro 24 ore:
le informazioni sullo Stato membro che detiene il conto;
le assegnazioni annuali di emissioni determinate a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, e dell'articolo 10 del regolamento (UE) 2018/842;
lo stato di ogni conto di adempimento ESR in conformità dell'articolo 10;
i dati rilevanti delle emissioni di gas ad effetto serra a norma dell'articolo 59 quinquies;
il valore relativo allo stato di adempimento a norma dell'articolo 59 sexies per ciascun conto di adempimento ESR, così indicato:
A, se sussiste adempimento,
I, se non sussiste adempimento;
il quantitativo di emissioni di gas a effetto serra introdotte a norma dell'articolo 59 septies;
le seguenti informazioni relative a ogni operazione conclusa:
il nome e il codice identificativo del titolare del conto di partenza;
il nome e il codice identificativo del titolare del conto di arrivo;
il quantitativo di AEA interessato dall'operazione, senza indicazione del codice identificativo unico delle AEA;
il codice identificativo dell'operazione;
la data e l'ora della conclusione dell'operazione (ora dell'Europa centrale);
il tipo di operazione.
Informazioni disponibili ai titolari dei conti
8. Il registro dell'Unione visualizza, nella parte del sito web accessibile unicamente al titolare del conto di adempimento ESR, le informazioni seguenti e le aggiorna in tempo reale:
le AEA attualmente detenute, senza indicazione del codice identificativo unico delle AEA;
l'elenco delle operazioni proposte avviate dal titolare del conto con l'indicazione, per ciascuna, delle seguenti informazioni:
gli elementi di cui al punto 7, lettera g);
la data e l'ora alla quale è stata proposta l'operazione (ora dell'Europa centrale);
lo stato attuale dell'operazione proposta;
gli eventuali codici di risposta inviati dopo i controlli effettuati dal registro e dall'EUTL;
l'elenco delle AEA acquisite dal conto a seguito delle operazioni concluse, con l'indicazione, per ciascuna di esse, degli elementi di cui al punto 7, lettera g);
l'elenco delle AEA trasferite dal conto a seguito delle operazioni concluse, con l'indicazione, per ciascuna, degli elementi di cui al punto 7, lettera g).
( 1 ) Regolamento delegato (UE) 2019/331 della Commissione, del 19 dicembre 2018, che stabilisce norme transitorie per l'insieme dell'Unione ai fini dell'armonizzazione delle procedure di assegnazione gratuita delle quote di emissioni ai sensi dell'articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 59 del 27.2.2019, pag. 8).
( 2 ) Regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 della Commissione, del 19 dicembre 2018, concernente la verifica dei dati e l'accreditamento dei verificatori a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 334 del 31.12.2018, pag. 94).
( 3 ) Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).
( 4 ) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).
( 5 ) Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell'11.1.2017, pag. 40).
( 6 ) Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
( 7 ) Regolamento (CE) n. 713/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (GU L 211 del 14.8.2009, pag. 1).
( 8 ) Regolamento (UE) 2016/794 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, che istituisce l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione nell'attività di contrasto (Europol) e sostituisce e abroga le decisioni del Consiglio 2009/371/GAI, 2009/934/GAI, 2009/935/GAI, 2009/936/GAI e 2009/968/GAI (GU L 135 del 24.5.2016, pag. 53).