02017D2074 — IT — 08.11.2018 — 003.001
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DECISIONE (PESC) 2017/2074 DEL CONSIGLIO del 13 novembre 2017 concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela (GU L 295 dell'14.11.2017, pag. 60) |
Modificata da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 16I |
14 |
22.1.2018 |
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L 160I |
12 |
25.6.2018 |
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DECISIONE (PESC) 2018/1656 DEL CONSIGLIO del 6 novembre 2018 |
L 276 |
10 |
7.11.2018 |
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DECISIONE (PESC) 2017/2074 DEL CONSIGLIO
del 13 novembre 2017
concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Venezuela
CAPO I
RESTRIZIONI ALL'ESPORTAZIONE
Articolo 1
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione al Venezuela di armamenti e materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamento militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano essi originari o meno di tale territorio.
2. Sono vietati:
a) la prestazione di assistenza tecnica di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti ad attività militari nonché la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di armamenti e di materiale connesso di qualsiasi tipo, comprese armi e munizioni, veicoli ed equipaggiamenti militari, equipaggiamento paramilitare e relativi pezzi di ricambio, direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica, entità od organismo stabiliti in Venezuela o destinati a essere utilizzati in detto paese;
b) il finanziamento o la prestazione di assistenza finanziaria pertinente ad attività militari, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione crediti all'esportazione, nonché assicurazione e riassicurazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di armamenti e di materiale connesso o per la prestazione di assistenza tecnica, di servizi di intermediazione e di altri servizi pertinenti direttamente o indirettamente, a qualsiasi persona, entità od organismo stabiliti in Venezuela, o destinati a essere utilizzati in detto paese.
Articolo 2
Il divieto di cui all'articolo 1 non si applica all'esecuzione dei contratti stipulati anteriormente al 13 novembre 2017 o dei contratti accessori necessari per l'esecuzione di tali contratti, purché siano conformi alla posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio ( 1 ), in particolare ai criteri di cui all'articolo 2, e purché le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi che intendono eseguire il contratto lo abbiano notificato all'autorità competente dello Stato membro in cui sono stabiliti entro 5 giorni lavorativi dall'entrata in vigore della presente decisione.
Articolo 3
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione al Venezuela di attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri ovvero mediante navi o aeromobili battenti bandiera degli stessi, siano essi originari o meno di tale territorio.
2. È vietato:
a) fornire, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi connessi ad attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna e per la fornitura, la fabbricazione, la manutenzione e l'uso di tali attrezzature a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo stabiliti in Venezuela o per l'uso in detto paese;
b) fornire, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ad attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna, compresi in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, nonché assicurazioni e riassicurazioni, per qualsiasi vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di tali attrezzature oppure per la prestazione di assistenza tecnica, servizi di intermediazione e altri servizi a qualsiasi persona, entità od organismo stabiliti in Venezuela o per l'uso in detto paese.
3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare i prodotti pertinenti che devono essere contemplati dal presente articolo.
Articolo 4
1. Gli articoli 1 e 3 non si applicano:
a) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature militari non letali, o di attrezzature utilizzabili a fini di repressione interna, destinate esclusivamente a uso umanitario o protettivo, o a programmi di potenziamento istituzionale delle Nazioni unite (ONU) e dell'Unione e dei suoi Stati membri ovvero di organizzazioni regionali e subregionali, o alle operazioni di gestione delle crisi da parte dell'ONU e dell'Unione o di organizzazioni regionali e subregionali;
b) alla vendita, fornitura, trasferimento o esportazione di attrezzature per lo sminamento e materiale destinato a essere utilizzato nelle operazioni di sminamento;
c) alla manutenzione di attrezzature non letali che potrebbero essere utilizzate dalla marina e dalla guardia costiera del Venezuela destinate esclusivamente alla protezione delle frontiere, alla stabilità regionale e all'intercettazione dei narcotici;
d) al finanziamento e alla prestazione di assistenza finanziaria connessa alle attrezzature o al materiale di cui alle lettere a), b) e c);
e) alla fornitura di assistenza tecnica connessa alle attrezzature o al materiale di cui alle lettere a), b) e c),
purché le esportazioni in questione siano state autorizzate preventivamente dall'autorità competente interessata.
2. Gli articoli 1 e 3 non si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Venezuela da dipendenti dell'ONU, da personale dell'Unione o dei suoi Stati membri, da rappresentanti dei mass media e da operatori umanitari e nel campo dello sviluppo e da personale associato, per loro esclusivo uso personale.
Articolo 5
1. Sono vietati la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di apparecchiature, tecnologia o software destinati principalmente a essere usati per il controllo o l'intercettazione, da parte o per conto del regime venezuelano, di Internet e delle comunicazioni telefoniche di rete fissa o mobile in Venezuela, compresa la fornitura di servizi di controllo o intercettazione su telecomunicazioni o Internet di qualsiasi tipo, nonché il finanziamento e la prestazione di assistenza finanziaria e tecnica per l'installazione, il funzionamento o l'aggiornamento di tali apparecchiature, tecnologia o software da parte di cittadini degli Stati membri o in provenienza dal territorio degli Stati membri.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono autorizzare la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di apparecchiature, tecnologia o software, compresa la fornitura di servizi di controllo o intercettazione sulle comunicazioni telefoniche o via internet di qualsiasi tipo, di cui al paragrafo 1, qualora abbiano fondati motivi per ritenere che apparecchiature, tecnologia o software non sarebbero utilizzati per la repressione interna da parte del governo, degli enti pubblici, delle imprese o delle agenzie del Venezuela, o di qualsiasi persona o entità che agisca per loro conto o sotto la loro direzione.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo entro quattro settimane dall'autorizzazione.
3. L'Unione adotta le misure necessarie per determinare gli elementi pertinenti che devono essere contemplati dal presente articolo.
CAPO II
RESTRIZIONI ALL'AMMISSIONE
Articolo 6
1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l'ingresso o il transito nel loro territorio delle:
a) persone fisiche responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela; o
b) persone fisiche le cui azioni, politiche o attività compromettono in altro modo la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela,
il cui elenco figura nell'allegato I.
2. Il paragrafo 1 non obbliga gli Stati membri a vietare ai loro cittadini l'ingresso nel proprio territorio.
3. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le situazioni in cui uno Stato membro sia vincolato da un obbligo derivante dal diritto internazionale, vale a dire:
a) in qualità di paese che ospita un'organizzazione intergovernativa internazionale;
b) in qualità di paese che ospita una conferenza internazionale convocata dall'ONU o sotto gli auspici di questa organizzazione;
c) in forza di un accordo multilaterale che conferisce privilegi e immunità; o
d) in forza del trattato di conciliazione del 1929 (Patto del Laterano) concluso tra la Santa Sede (Stato della Città del Vaticano) e l'Italia.
4. Il paragrafo 3 si applica anche qualora uno Stato membro ospiti l'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
5. Il Consiglio è debitamente informato in ciascuna delle situazioni in cui uno Stato membro concede una deroga ai sensi del paragrafo 3 o 4.
6. Gli Stati membri possono concedere deroghe alle misure imposte dal paragrafo 1 allorquando il viaggio è giustificato da esigenze umanitarie urgenti o dall'esigenza di partecipare a riunioni intergovernative e a riunioni promosse dall'Unione, o ospitate da uno Stato membro che esercita la presidenza di turno dell'OSCE, in cui si conduce un dialogo politico che promuove direttamente la democrazia, i diritti umani e lo stato di diritto in Venezuela.
7. Uno Stato membro che intenda concedere le deroghe di cui al paragrafo 6, presenta al riguardo una notifica scritta al Consiglio. La deroga si considera concessa a meno che, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica della deroga proposta, vi sia un'obiezione scritta di uno o più membri del Consiglio. Se uno o più membri del Consiglio sollevano obiezioni, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può decidere di concedere la deroga proposta.
8. Nei casi in cui uno Stato membro autorizzi, ai sensi dei paragrafi 3, 4, 6 e 7, l'ingresso o il transito nel suo territorio delle persone elencate nell'allegato I, l'autorizzazione è limitata ai fini e alle persone oggetto dell'autorizzazione stessa.
CAPO III
CONGELAMENTO DI FONDI E RISORSE ECONOMICHE
Articolo 7
1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati da:
a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi responsabili di gravi violazioni o abusi dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela;
b) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi le cui azioni, politiche o attività compromettono in altro modo la democrazia o lo stato di diritto in Venezuela,
il cui elenco figura nell'allegato I.
2. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a o posseduti, detenuti o controllati da persone fisiche o giuridiche, entità e organismi associati alle persone, alle entità o agli organismi di cui al paragrafo 1 il cui elenco figura nell'allegato II.
3. Nessun fondo o risorsa economica è messo a disposizione direttamente o indirettamente o a beneficio delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I o II.
4. L'autorità competente di uno Stato membro può autorizzare lo sblocco o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritiene appropriate, dopo aver accertato che i fondi o le risorse economiche in questione sono:
a) necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone fisiche o giuridiche, delle entità o degli organismi di cui all'allegato I o II e dei familiari a carico di tali persone fisiche, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, affitti o ipoteche, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e servizi pubblici;
b) destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per prestazioni legali;
c) destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati;
d) necessari per coprire spese straordinarie, purché l'autorità competente interessata abbia notificato alle autorità competenti degli altri Stati membri e alla Commissione almeno due settimane prima dell'autorizzazione, i motivi per i quali ritiene che debba essere concessa un'autorizzazione specifica; o
e) da versare da o su un conto di una missione diplomatica o consolare o di un'organizzazione internazionale che gode di immunità conformemente al diritto internazionale, nella misura in cui tali pagamenti siano destinati a essere utilizzati per fini ufficiali della missione diplomatica o consolare o dell'organizzazione internazionale.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione in merito alle autorizzazioni concesse a norma del presente paragrafo.
5. In deroga ai paragrafi 1 e 2, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare che taluni fondi o risorse economiche congelati siano sbloccati a condizione che:
a) i fondi o le risorse economiche siano oggetto di una decisione arbitrale emessa anteriormente alla data dell'inserimento della persona fisica o giuridica, dell'entità o dell'organismo di cui al paragrafo 1 o 2 nell'elenco che figura nell'allegato I o II, o di una decisione giudiziaria o amministrativa emessa nell'Unione, o di una decisione giudiziaria esecutiva nello Stato membro interessato, prima o dopo tale data;
b) i fondi o le risorse economiche siano usati esclusivamente per soddisfare i crediti garantiti da tale decisione o siano riconosciuti validi da tale decisione, entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti applicabili che disciplinano i diritti dei creditori;
c) la decisione non vada a favore di una persona fisica o giuridica, entità od organismo figuranti nell'allegato I o II; e
d) il riconoscimento della decisione non sia contrario all'ordine pubblico dello Stato membro interessato.
Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse ai sensi del presente paragrafo.
6. I paragrafi 1 e 2 non ostano a che una persona fisica o giuridica, entità od organismo inseriti nell'allegato I o II effettuino un pagamento dovuto nell'ambito di un contratto o di un accordo concluso o di un'obbligazione sorta per una persona fisica o giuridica, un'entità o un organismo inserito nell'allegato I o II concluso prima della data in cui tale persona fisica o giuridica, entità od organismo siano stati ivi inseriti, purché lo Stato membro interessato abbia determinato che il pagamento non viola il paragrafo 3.
7. Il paragrafo 3 non si applica al versamento sui conti congelati di:
a) interessi o altri profitti dovuti su detti conti;
b) pagamenti dovuti nell'ambito di contratti, accordi od obblighi conclusi o sorti precedentemente alla data in cui tali conti sono stati assoggettati ai paragrafi 1, 2 e 3; o
c) pagamenti dovuti in virtù di decisioni giudiziarie, amministrative o arbitrali emesse nell'Unione o esecutive nello Stato membro interessato,
purché tali interessi, altri profitti e pagamenti continuino a essere soggetti alle misure di cui al paragrafo 1 o 2.
CAPO IV
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 8
1. Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta di uno Stato membro o dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, stabilisce e modifica gli elenchi riportati negli allegati I e II.
2. Il Consiglio trasmette la decisione di cui al paragrafo 1, compresi i motivi dell'inserimento nell'elenco, alla persona fisica o giuridica, all'entità o all'organismo interessati direttamente, se l'indirizzo è noto, o mediante la pubblicazione di un avviso, dando a tale persona, entità od organismo la possibilità di presentare osservazioni.
3. Qualora siano presentate osservazioni o siano addotte nuove prove sostanziali, il Consiglio riesamina la decisione di cui al paragrafo 1 e ne informa di conseguenza la persona fisica o giuridica, l'entità o l'organismo interessato.
Articolo 9
1. Gli allegati I e II riportano i motivi dell'inserimento nell'elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafi 1 e 2, rispettivamente.
2. Gli allegati I e II riportano inoltre, ove disponibili, le informazioni necessarie per identificare le persone fisiche o giuridiche, le entità o gli organismi interessati. Con riguardo alle persone fisiche, tali informazioni possono includere i nomi, compresi gli pseudonimi, la data e il luogo di nascita, la cittadinanza, il numero di passaporto e di carta d'identità, il sesso, l'indirizzo, se noto, nonché la carica rivestita o la professione. Con riguardo alle persone giuridiche, alle entità o agli organismi, tali informazioni possono includere le denominazioni, la data e il luogo di registrazione, il numero di registrazione e la sede di attività.
Articolo 10
È vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o l'effetto di eludere le misure previste dalla presente decisione.
Articolo 11
Non è soddisfatta alcuna richiesta in relazione a contratti o transazioni sulla cui esecuzione abbiano inciso, direttamente o indirettamente, integralmente o in parte, le misure istituite dalla presente decisione, comprese richieste di indennizzo o richieste analoghe, ad esempio richieste di compensazione o richieste nell'ambito di una garanzia, in particolare richieste volte a ottenere la proroga o il pagamento di una garanzia o di una controgaranzia, in particolare di una garanzia o controgaranzia finanziaria, indipendentemente dalla sua forma, se la richiesta è presentata da:
a) persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati elencati nell'allegato I o II;
b) qualsiasi persona fisica o giuridica, entità od organismo che agisca per tramite o per conto di una delle persone, entità od organismi di cui alla lettera a).
Articolo 12
Per massimizzare l'impatto delle misure stabilite dalla presente decisione, l'Unione incoraggia i paesi terzi ad adottare misure restrittive analoghe a quelle previste nella presente decisione.
Articolo 13
La presente decisione si applica fino al 14 novembre 2019.
La presente decisione è costantemente riesaminata. Se del caso, è prorogata o modificata qualora il Consiglio ritenga che i suoi obiettivi non siano stati raggiunti.
Articolo 14
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
ALLEGATO I
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui agli articoli 6, paragrafo 1, e 7, paragrafo 1
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Nome |
Informazioni identificative |
Motivazioni |
Data di inserimento nell'elenco |
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1. |
Néstor Luis Reverol Torres |
Data di nascita: 28 ottobre 1964 |
Ministro degli interni, della giustizia e della pace; ex comandante generale della Guardia nazionale bolivariana. Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e della repressione dell'opposizione democratica in Venezuela, compreso il divieto e la repressione delle manifestazioni politiche. |
22.1.2018 |
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2. |
Gustavo Enrique González López |
Data di nascita: 2 novembre 1960 |
Capo del Servizio di intelligence nazionale bolivariano (SEBIN). Responsabile di gravi violazioni dei diritti umani (tra cui detenzione arbitraria, trattamenti disumani e degradanti e tortura) e di repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela. |
22.1.2018 |
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3. |
Tibisay Lucena Ramírez |
Data di nascita: 26 aprile 1959 |
Presidente del Consiglio nazionale elettorale (Consejo Nacional Electoral – CNE). Le sue attività e politiche hanno compromesso la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela, anche agevolando l'istituzione dell'Assemblea costituente, mancando di assicurare che la CNE restasse un'istituzione indipendente e imparziale, in conformità con la Costituzione venezuelana. |
22.1.2018 |
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4. |
Antonio José Benavides Torres |
Data di nascita: 13 giugno 1961 |
Capo del governo del Distrito capital. Comandante generale della Guardia nazionale bolivariana fino al 21 giugno 2017. Coinvolto nella repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela e responsabile delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalla Guardia nazionale bolivariana sotto il suo comando. Le sue attività e politiche come comandante generale della Guardia nazionale bolivariana, ad esempio affidando alla guardia nazionale bolivariana la guida delle attività di polizia nelle manifestazioni civili e perorando pubblicamente la competenza dei tribunali militari per giudicare i civili, hanno indebolito lo stato di diritto in Venezuela. |
22.1.2018 |
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5. |
Maikel José Moreno Pérez |
Data di nascita: 12 dicembre 1965 |
Presidente, ed ex vicepresidente, della Corte suprema di giustizia del Venezuela (Tribunal Supremo de Justicia). In tali funzioni, ha sostenuto e facilitato le attività e politiche del governo che hanno compromesso la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela ed è responsabile di azioni e dichiarazioni che hanno usurpato l'autorità dell'Assemblea nazionale. |
22.1.2018 |
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6. |
Tarek William Saab Halabi |
Data di nascita: 10 settembre 1963 |
Procuratore generale venezuelano nominato dall'Assemblea costituente. In tale ruolo e in quelli precedenti di mediatore e presidente del Consiglio morale repubblicano, ha compromesso la democrazia e lo stato di diritto in Venezuela sostenendo pubblicamente le attività contro gli oppositori del governo e la revoca delle competenze dell'Assemblea nazionale. |
22.1.2018 |
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7. |
Diosdado Cabello Rondón |
Data di nascita: 15 aprile 1963 |
Presidente dell'assemblea costituente e primo vicepresidente del Partito socialista unito del Venezuela (PSUV). Coinvolto nelle attività volte a compromettere la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, anche utilizzando i mezzi di comunicazione per attaccare e minacciare pubblicamente l'opposizione politica, altri media e la società civile. |
22.1.2018 |
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8. |
Tareck Zaidan El-Aissami Maddah |
Vicepresidente dell'economia e ministro per l'industria e la produzione nazionale Data di nascita: 12 novembre 1974 |
Vicepresidente dell'economia e ministro per l'industria e la produzione nazionale. In veste di ex vicepresidente del Venezuela con il controllo sulla direzione del Servizio di intelligence nazionale bolivariano (SEBIN), Maddah è responsabile delle gravi violazioni dei diritti umani perpetrate dall'organizzazione, che comprendono detenzione arbitraria, indagini di matrice politica, trattamenti inumani e degradanti e tortura. È inoltre responsabile di avere sostenuto e attuato politiche e attività che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto, compreso il divieto di manifestazioni pubbliche, nonché di avere guidato il «commando anti-colpo di Stato» del presidente Maduro, che ha preso di mira la società civile e l'opposizione democratica. |
25.6.2018 |
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9. |
Sergio José Rivero Marcano |
Ispettore generale delle forze armate nazionali bolivariane Data di nascita: 8 novembre 1964 |
Comandante generale della Guardia nazionale bolivariana fino al 16 gennaio 2018. Coinvolto nella repressione della società civile e dell'opposizione democratica in Venezuela, e responsabile delle gravi violazioni dei diritti umani commesse dalla Guardia nazionale bolivariana sotto il suo comando, compresi l'uso eccessivo della forza, la detenzione arbitraria e abusi ai danni della società civile e di membri dell'opposizione. Le sue attività e politiche in qualità di comandante generale della Guardia nazionale bolivariana, che è responsabile, tra l'altro, di aggressioni contro membri dell'Assemblea nazionale democraticamente eletta e dell'intimidazione di giornalisti che denunciavano brogli nelle elezioni dell'Assemblea costituente illegittima, hanno compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela. |
25.6.2018 |
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10. |
Jesús Rafael Suárez Chourio |
Comandante generale dell'esercito bolivariano Data di nascita: 19 luglio 1962 |
Comandante generale dell'esercito nazionale bolivariano del Venezuela ed ex comandante della Regione di difesa integrale della Zona centrale (REDI Central) del Venezuela. Responsabile di violazioni dei diritti umani da parte di forze sotto il suo comando, compresi l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti. Ha preso di mira l'opposizione democratica e sostenuto il ricorso ai tribunali militari per processare manifestanti civili. |
25.6.2018 |
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11. |
Iván Hernández Dala |
Capo della direzione generale del controspionaggio militare Data di nascita: 18 maggio 1966 |
Capo della direzione generale del controspionaggio militare (DGCIM) dal gennaio 2014 e capo della guardia presidenziale dal settembre 2015. In veste di capo della DGCIM, Iván Hernández Dala è responsabile di gravi violazioni dei diritti umani e della repressione della società civile e dell'opposizione democratica commesse da membri della DGCIM sotto il suo comando, compresi l'uso eccessivo della forza e il maltrattamento di detenuti. |
25.6.2018 |
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12. |
Delcy Eloina Rodríguez Gómez |
Vicepresidente della Repubblica bolivariana del Venezuela Data di nascita: 18 maggio 1969 |
Vicepresidente del Venezuela, ex presidente dell'Assemblea costituente illegittima ed ex membro della commissione presidenziale per l'Assemblea nazionale costituente illegittima. Le sue azioni nella commissione presidenziale e poi in quanto presidente dell'Assemblea costituente illegittima hanno compromesso la democrazia e lo Stato di diritto in Venezuela, fra l'altro usurpando i poteri dell'Assemblea nazionale e utilizzandoli per prendere di mira l'opposizione e impedirle di partecipare al processo politico. |
25.6.2018 |
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13. |
Elías José Jaua Milano |
Ministro del potere popolare per l'educazione Data di nascita: 16 dicembre 1969 |
Ministro del potere popolare per l'educazione. Ex presidente della commissione presidenziale per l'Assemblea nazionale costituente illegittima. Responsabile di compromissione della democrazia e dello Stato di diritto in Venezuela per via del suo ruolo guida nell'istituzione dell'Assemblea costituente illegittima. |
25.6.2018 |
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14. |
Sandra Oblitas Ruzza |
Vicepresidente del Consiglio nazionale elettorale Data di nascita: 7 giugno 1969 |
Vicepresidente del Consiglio nazionale elettorale (CNE) e presidente della Commissione del registro elettorale e civile. Responsabile di attività del CNE che hanno compromesso la democrazia in Venezuela, anche agevolando l'istituzione dell'Assemblea costituente illegittima e manipolando il processo elettorale. |
25.6.2018 |
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15. |
Freddy Alirio Bernal Rosales |
Data di nascita: 16 giugno 1962 |
Capo del Centro di controllo nazionale dei comitati locali di approvvigionamento e produzione (CLAP) e commissario generale del SEBIN. Responsabile di compromissione della democrazia mediante la manipolazione, a fini elettorali, delle distribuzioni dei CLAP. Inoltre, in quanto commissario generale del SEBIN, è responsabile delle attività di tale servizio, fra cui gravi violazioni dei diritti umani come la detenzione arbitraria. |
25.6.2018 |
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16. |
Katherine Nayarith Harrington Padrón |
Viceprocuratore generale. Data di nascita: 5 dicembre 1971 |
Viceprocuratore generale dal luglio 2017. Nominata viceprocuratore generale dalla Corte suprema, anziché dall'Assemblea nazionale, in violazione della costituzione. Responsabile di compromissione della democrazia e dello Stato di diritto in Venezuela, fra l'altro avviando procedimenti penali per motivi politici e omettendo di indagare su denunce di violazioni dei diritti umani commesse dal regime di Maduro. |
25.6.2018 |
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17. |
Socorro Elizabeth Hernández Hernández |
Data di nascita: 11 marzo 1952 |
Membro (rettore) del Consiglio nazionale elettorale (CNE) e membro del Comitato nazionale elettorale (JNE). Responsabile delle attività del CNE che hanno compromesso la democrazia in Venezuela, anche agevolando l'istituzione dell'Assemblea costituente illegittima e manipolando il processo elettorale in relazione all'annullamento di una votazione sulla revoca del presidente nel 2016, al rinvio delle elezioni governatoriali nel 2016 e allo spostamento dei seggi elettorali con breve preavviso prima delle elezioni governatoriali nel 2017. |
25.6.2018 |
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18. |
Xavier Antonio Moreno Reyes |
Segretario generale del Consiglio nazionale elettorale |
Segretario generale del Consiglio nazionale elettorale (CNE). Responsabile dell'approvazione di decisioni del CNE che hanno compromesso la democrazia in Venezuela, anche agevolando l'istituzione dell'Assemblea costituente illegittima e manipolando il processo elettorale. |
25.6.2018 |
ALLEGATO II
Elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi di cui all'articolo 7, paragrafo 2
( 1 ) Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99).