02018D1111 — IT — 24.09.2019 — 001.001


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►B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1111 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2018

che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e dal granturco geneticamente modificato che combina due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603, e che abroga la decisione 2010/420/UE

[notificata con il numero C(2018) 5014]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 203 dell'10.8.2018, pag. 20)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1579 DELLA COMMISSIONE Testo rilevante ai fini del SEE del 18 settembre 2019

  L 244

8

24.9.2019




▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1111 DELLA COMMISSIONE

del 3 agosto 2018

che autorizza l'immissione in commercio di prodotti contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato MON 87427 × MON 89034 × NK603 (MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6) e dal granturco geneticamente modificato che combina due degli eventi MON 87427, MON 89034 e NK603, e che abroga la decisione 2010/420/UE

[notificata con il numero C(2018) 5014]

(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Organismo geneticamente modificato e identificatore unico

A norma del regolamento (CE) n. 65/2004, al granturco geneticamente modificato di cui all'allegato, lettera b), della presente decisione sono assegnati i seguenti identificatori unici:

a) l'identificatore unico MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 per il granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034 × NK603;

b) l'identificatore unico MON-87427-7 × MON-ØØ6Ø3-6 per il granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × NK603;

c) l'identificatore unico MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 per il granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 89034 × NK603;

d) l'identificatore unico MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 per il granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) MON 87427 × MON 89034.

Articolo 2

Autorizzazione

I seguenti prodotti sono autorizzati ai fini dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, in conformità delle condizioni stabilite nella presente decisione:

a) gli alimenti e gli ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato di cui all'articolo 1;

b) i mangimi contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato di cui all'articolo 1;

c) il granturco geneticamente modificato di cui all'articolo 1, in prodotti contenenti o costituiti da tale granturco, per usi diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) del presente articolo, ad eccezione della coltivazione.

Articolo 3

Etichettatura

1.  Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «granturco».

2.  La dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti dal granturco geneticamente modificato di cui all'articolo 1, ad eccezione degli alimenti e degli ingredienti alimentari.

Articolo 4

Monitoraggio degli effetti ambientali

1.  Il titolare dell'autorizzazione provvede affinché il piano di monitoraggio degli effetti ambientali sia avviato e attuato, come disposto nell'allegato, lettera h).

2.  Il titolare dell'autorizzazione presenta alla Commissione relazioni annuali sull'attuazione e sui risultati delle attività previste dal piano di monitoraggio, in conformità della decisione 2009/770/CE.

Articolo 5

Metodo di rilevamento

Per il rilevamento del granturco MON 87427 × MON 89034 × NK603, MON 87427 × NK603, MON 89034 × NK603 e MON 87427 × MON 89034 si applica il metodo indicato nell'allegato, lettera d).

Articolo 6

Registro comunitario

Le informazioni riportate nell'allegato della presente decisione sono iscritte nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

▼M1

Articolo 7

Titolare dell'autorizzazione

Il titolare dell'autorizzazione è Bayer Agriculture BVBA, Belgio, in rappresentanza di Monsanto Company, Stati Uniti d'America.

▼B

Articolo 8

Abrogazione

La decisione 2010/420/UE è abrogata.

Articolo 9

Validità

La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di notifica.

▼M1

Articolo 10

Destinatario

Bayer Agriculture BVBA, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.

▼B




ALLEGATO

▼M1

a)  Richiedente e titolare dell'autorizzazione

Nome

:

Bayer Agriculture BVBA

Indirizzo

:

Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio

Per conto di:

Monsanto Company — 800 N. Lindbergh Boulevard — St. Louis, Missouri 63167 — Stati Uniti d'America.

▼B

b)  Designazione e specifica dei prodotti

1) Alimenti e ingredienti alimentari contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) di cui alla lettera e);

2) mangimi contenenti, costituiti o derivati dal granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) di cui alla lettera e);

3) granturco geneticamente modificato (Zea mays L.) di cui alla lettera e), in prodotti contenenti o costituiti da tale granturco, per usi diversi da quelli indicati ai punti 1) e 2), ad eccezione della coltivazione.

Il granturco MON-87427-7 esprime la proteina CP4 EPSPS, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato.

Il granturco MON-89Ø34-3 esprime le proteine Cry1A.105 e Cry2Ab2, che conferiscono protezione da alcune specie di lepidotteri nocivi.

Il granturco MON-ØØ6Ø3-6 esprime la proteina CP4 EPSPS e la variante CP4 EPSPS L214P, che conferisce tolleranza agli erbicidi a base di glifosato.

c)  Etichettatura

1) Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura stabiliti all'articolo 13, paragrafo 1, e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, nonché all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1830/2003, il «nome dell'organismo» è «granturco»;

2) la dicitura «non destinato alla coltivazione» figura sull'etichetta e nei documenti di accompagnamento dei prodotti contenenti o costituiti dal granturco specificato alla lettera e), ad eccezione degli alimenti e degli ingredienti alimentari.

d)  Metodo di rilevamento

1) I metodi di rilevamento quantitativi evento-specifici PCR per il granturco MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6 sono quelli convalidati per gli eventi del granturco geneticamente modificato MON-87427-7, MON-89Ø34-3 e MON-ØØ6Ø3-6;

2) convalidati dal laboratorio di riferimento dell'UE istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 pubblicati all'indirizzo: http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdossiers.aspx;

3) materiale di riferimento: ERM®-BF415 (per MON-ØØ6Ø3-6), accessibile tramite il Centro comune di ricerca (JRC) della Commissione europea all'indirizzo: https://crm.jrc.ec.europa.eu/, nonché AOCS 0512-A (per MON-87427-7), AOCS 0906-E (per MON-89Ø34-3), accessibili tramite l'American Oil Chemists Society all'indirizzo: https://www.aocs.org/crm.

e)  Identificatori unici

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6;

MON-87427-7 × MON-ØØ6Ø3-6;

MON-89Ø34-3 × MON-ØØ6Ø3-6;

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3.

f)  Informazioni richieste a norma dell'allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica

[Centro di scambio di informazioni sulla biosicurezza (Biosafety Clearing House), numero di registro: pubblicato alla notifica nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati].

g)  Condizioni o restrizioni per l'immissione in commercio, l'utilizzo o la manipolazione dei prodotti

Non applicabile.

h)  Piano di monitoraggio degli effetti ambientali

Piano di monitoraggio degli effetti ambientali conformemente all'allegato VII della direttiva 2001/18/CE.

[Link: piano pubblicato nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati].

i)  Requisiti relativi al monitoraggio successivo all'immissione in commercio dell'utilizzo degli alimenti destinati al consumo umano

Non applicabile.

Nota: in futuro potrà essere necessario modificare i link ai documenti pertinenti. Le modifiche saranno rese pubbliche mediante aggiornamento del registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.