02014R0604 — IT — 02.06.2016 — 001.002


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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 604/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2014

che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 167 del 6.6.2014, pag. 30)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2016/861 DELLA COMMISSIONE del 18 febbraio 2016

  L 144

21

1.6.2016




▼B

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) N. 604/2014 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 2014

che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative ai criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda i criteri qualitativi e quantitativi adeguati per identificare le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente di cui all'articolo 92, paragrafo 2, della direttiva 2013/36/UE, a livello di gruppo, di impresa madre e di filiazioni, comprese quelle site nei centri finanziari off-shore.

Articolo 2

Applicazione dei criteri

Fatto salvo l'obbligo imposto all'autorità competente di garantire che gli enti rispettino i principi di cui agli articoli 92, 93 e 94 della direttiva 2013/36/UE per tutte le categorie di personale le cui attività professionali hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente conformemente all'articolo 92, paragrafo 2, della stessa direttiva, il personale che soddisfa uno qualsiasi dei criteri qualitativi di cui all'articolo 3 del presente regolamento o dei criteri quantitativi di cui all'articolo 4 del presente regolamento è considerato tale da avere un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente.

Articolo 3

Criteri qualitativi

Si considera che un membro del personale ha un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente se soddisfa uno qualsiasi dei seguenti criteri qualitativi:

1) 

appartiene all'organo di gestione nella sua funzione di gestione;

2) 

appartiene all'organo di gestione nella sua funzione di supervisione strategica;

3) 

appartiene all'alta dirigenza;

4) 

è responsabile di fronte all'organo di gestione per le attività della funzione indipendente di gestione dei rischi, della funzione di controllo della conformità o della funzione di audit interno;

5) 

ha la responsabilità generale per la gestione dei rischi all'interno di un'unità operativa/aziendale ai sensi dell'articolo 142, paragrafo 1, punto 3, del regolamento (UE) n. 575/2013 cui è stato distribuito capitale interno ai sensi dell'articolo 73 della direttiva 2013/36/UE che rappresenti almeno il 2 % del capitale interno dell'ente («unità operativa/aziendale rilevante»);

6) 

è a capo di un'unità operativa/aziendale rilevante;

7) 

ha responsabilità dirigenziali in una delle funzioni di cui al punto 4 o in un'unità operativa/aziendale rilevante e riferisce direttamente ad un membro del personale di cui al punto 4 o 5;

8) 

ha responsabilità dirigenziali in un'unità operativa/aziendale rilevante e riferisce direttamente al membro del personale a capo di tale unità;

9) 

è a capo di una funzione responsabile per gli affari giuridici, le finanze, compresa la fiscalità e il budgeting, le risorse umane, la politica di remunerazione, le tecnologie dell'informazione o l'analisi economica;

10) 

è responsabile o è membro di un comitato responsabile della gestione di una categoria di rischio di cui agli articoli da 79 a 87 della direttiva 2013/36/UE diversa dal rischio di credito e dal rischio di mercato;

11) 

in relazione alle esposizioni al rischio di credito di importo nominale per operazione corrispondente allo 0,5 % del capitale primario di classe 1 dell'ente e pari ad almeno 5 milioni di EUR, il membro:

a) 

è responsabile dell'avvio delle proposte di concessione di credito o della strutturazione di prodotti di credito che possono produrre tali esposizioni al rischio di credito; o

b) 

ha il potere di adottare, approvare o porre il veto su decisioni riguardanti tali esposizioni al rischio di credito; o

c) 

è membro di un comitato che ha il potere di prendere le decisioni di cui alla lettera a) o b);

12) 

in relazione a un ente a cui non si applica la deroga per piccole operazioni attinenti al portafoglio di negoziazione di cui all'articolo 94 del regolamento (UE) n. 575/2013, il membro:

a) 

ha il potere di adottare, approvare o porre il veto sulle decisioni relative ad operazioni sul portafoglio di negoziazione che in totale soddisfano una delle seguenti soglie:

i) 

in caso di applicazione del metodo standardizzato, il requisito di fondi propri per i rischi di mercato che rappresenta almeno lo 0,5 % del capitale primario di classe 1 dell'ente; o

ii) 

in caso di approvazione del metodo dei modelli interni a fini regolamentari, almeno il 5 % del limite interno del valore a rischio dell'ente per le esposizioni del portafoglio di negoziazione al 99o percentile (intervallo di confidenza unilaterale); o

b) 

è membro di un comitato che ha il potere di adottare le decisioni di cui alla lettera a);

13) 

ha la responsabilità dirigenziale per un gruppo di membri del personale che hanno singolarmente il potere di impegnare l'ente in operazioni ed è soddisfatta una delle condizioni seguenti:

a) 

la somma relativa a tali poteri è pari o superiore alla soglia di cui al punto 11), lettera a) o b), o al punto 12), lettera a), punto i);

b) 

in caso di approvazione del metodo dei modelli interni a fini regolamentari, tali poteri sono pari o superiori al 5 % del limite interno del valore a rischio dell'ente per le esposizioni del portafoglio di negoziazione al 99o percentile (intervallo di confidenza unilaterale). Qualora l'ente non calcoli un valore a rischio a livello di tale membro del personale, sono sommati i limiti del valore a rischio del personale a lui sottoposto;

14) 

in relazione alle decisioni di approvare o vietare l'introduzione di nuovi prodotti, il membro:

a) 

ha il potere di adottare tali decisioni; o

b) 

è membro di un comitato che ha il potere di adottare tali decisioni;

15) 

ha la responsabilità dirigenziale per un membro del personale che soddisfa uno dei criteri di cui ai punti da 1) a 14).

Articolo 4

Criteri quantitativi

1.  Fatti salvi i paragrafi da 2 a 5, si considera che un membro del personale ha un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente se è soddisfatto uno qualsiasi dei seguenti criteri quantitativi:

a) 

gli è stata attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore a 500 000  EUR nel precedente esercizio finanziario;

b) 

rientra nello 0,3 % del personale, arrotondato all'unità più vicina, cui è stata attribuita la remunerazione complessiva più elevata nel precedente esercizio finanziario;

▼M1

c) 

gli è stata attribuita nel precedente esercizio finanziario una remunerazione complessiva che è pari o superiore alla remunerazione complessiva più bassa attribuita ad un membro dell'alta dirigenza o ad un membro del personale che soddisfa uno dei criteri di cui all'articolo 3, punti 1), 5), 6), 8), 11), 12), 13) o 14).

▼B

2.  I criteri di cui al paragrafo 1 non si considerano soddisfatti se l'ente stabilisce che le attività professionali del membro del personale non hanno un impatto sostanziale sul profilo di rischio dell'ente perché il membro o la categoria di personale di cui fa parte:

a) 

esercita attività professionali e ha poteri solamente in un'unità operativa/aziendale che non è rilevante; o

b) 

non ha alcun impatto sostanziale sul profilo di rischio di un'unità operativa/aziendale rilevante tramite le attività professionali svolte.

3.  La condizione di cui al paragrafo 2, lettera b), è valutata sulla base di criteri oggettivi, che tengano conto di tutti gli indicatori di rischio e di performance pertinenti utilizzati dall'ente per l'identificazione, la gestione e la sorveglianza dei rischi a norma dell'articolo 74 della direttiva 2013/36/UE, e sulla base dei doveri e dei poteri del membro del personale o della categoria di personale e del loro impatto sul profilo di rischio dell'ente rispetto all'impatto delle attività professionali dei membri del personale individuati in base ai criteri di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

4.  L'ente notifica all'autorità competente responsabile della vigilanza prudenziale l'applicazione del paragrafo 2 in relazione al criterio di cui al paragrafo 1, lettera a). La notifica espone la base sulla quale l'ente ha stabilito che il membro del personale in questione, o la categoria di personale alla quale appartiene, soddisfa una delle condizioni di cui al paragrafo 2 e, se del caso, include la valutazione effettuata dall'ente a norma del paragrafo 3.

5.  L'applicazione del paragrafo 2 da parte dell'ente nei confronti di un membro del personale cui è stata attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore a 750 000  EUR nel corso dell'esercizio precedente, o in relazione al criterio di cui al paragrafo 1, lettera b), è subordinata alla preventiva approvazione dell'autorità competente responsabile della vigilanza prudenziale dell'ente.

L'autorità competente dà la sua approvazione preliminare soltanto se l'ente può dimostrare che una delle condizioni di cui al paragrafo 2 è soddisfatta, tenendo conto, con riferimento alla condizione di cui al paragrafo 2, lettera b), dei criteri di valutazione di cui al paragrafo 3.

Se al membro del personale è stata attribuita una remunerazione complessiva pari o superiore a 1 000 000 di EUR nel corso dell'esercizio finanziario precedente, l'autorità competente dà la sua approvazione preliminare soltanto in circostanze eccezionali. Al fine di assicurare l'applicazione uniforme del presente articolo, l'autorità competente informa l'Autorità bancaria europea prima di dare la propria approvazione per quanto riguarda tale membro del personale.

Articolo 5

Calcolo della remunerazione attribuita

1.  Ai fini del presente regolamento la remunerazione attribuita ma non ancora versata è considerata in base al suo valore alla data dell'attribuzione, senza tenere conto dell'applicazione del tasso di sconto di cui all'articolo 94, paragrafo 1, lettera g), punto iii), della direttiva 2013/36/UE o delle riduzioni nei versamenti tramite dispositivi di restituzione o malus o di altro tipo. Tutti gli importi sono calcolati al lordo e su base equivalente a tempo pieno.

2.  Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b) e c), la remunerazione attribuita può essere considerata separatamente per ogni Stato membro e paese terzo nel quale l'ente ha una stabile organizzazione e il personale è assegnato al paese in cui esercita la parte predominante delle sue attività.

Articolo 6

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.