02010X0612(02) — IT — 07.01.2012 — 001.001
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(GU L 148 del 12.6.2010, pag. 34) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
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data |
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L 4 |
18 |
7.1.2012 |
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Regolamento n. 23 della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UN/ECE) — Prescrizioni uniformi relative all’omologazione dei proiettori di retromarcia dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Comprendente tutto il testo valido fino a:
supplemento n. 15 alla versione originale del regolamento — data di entrata in vigore: 15 ottobre 2008
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INDICE |
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REGOLAMENTO |
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0. |
Campo di applicazione |
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1. |
Definizioni |
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2. |
Domanda di omologazione |
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3. |
Marcature |
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4. |
Omologazione |
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5. |
Caratteristiche generali |
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6. |
Intensità della luce emessa |
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7. |
Metodo di prova |
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8. |
Colore della luce emessa |
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9. |
Conformità della produzione |
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10. |
Sanzioni in caso di non conformità della produzione |
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11. |
Cessazione definitiva della produzione |
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12. |
Nome e indirizzo dei servizi tecnici incaricati di eseguire le prove di omologazione, e dei servizi amministrativi |
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ALLEGATI |
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Allegato 1 — |
Comunicazione relativa al rilascio, all’estensione, al rifiuto o alla revoca dell’omologazione o alla cessazione definitiva della produzione di un tipo di proiettori di retromarcia a norma del regolamento n. 23 |
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Allegato 2 — |
Esempi di disposizione dei marchi di omologazione |
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Allegato 3 — |
Misurazioni fotometriche |
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Allegato 4 — |
Prescrizioni minime riguardanti le procedure di controllo della conformità della produzione |
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Allegato 5 — |
Prescrizioni minime riguardanti il campionamento effettuato da un ispettore |
0. CAMPO DI APPLICAZIONE
Il presente regolamento si applica ai proiettori di retromarcia dei veicoli appartenenti alle categorie M, N, O, e T ( 1 ).
1. DEFINIZIONI
Ai fini del presente regolamento:
«Proiettore di retromarcia» indica il dispositivo destinato a illuminare il piano stradale retrostante al veicolo e ad avvertire gli altri utenti della strada che il veicolo effettua o sta per effettuare la retromarcia.
Al presente regolamento si applicano le definizioni contenute nel regolamento n. 48 e nella relativa serie di rettifiche in vigore al momento della domanda di omologazione.
«Proiettori di retromarcia di tipo diverso» indica proiettori che differiscono tra loro per aspetti essenziali come:
il marchio di fabbrica o commerciale;
le caratteristiche del sistema ottico (livelli di intensità, angoli di ripartizione luminosa, tipo di lampada, modulo di sorgenti luminose, ecc.).
Il cambiamento del colore della lampada o del colore di un eventuale filtro non rappresenta un cambiamento del tipo.
I riferimenti fatti nel presente regolamento a lampade standard e al regolamento n. 37, si intendono fatti al regolamento n. 37 e alla serie di rettifiche a esso pertinenti, in vigore al momento della domanda di omologazione per tipo.
2. DOMANDA DI OMOLOGAZIONE
2.1. La domanda di omologazione deve essere presentata dal titolare del marchio di fabbrica o commerciale o dal suo rappresentante debitamente accreditato.
A scelta del richiedente, essa specificherà se il dispositivo può essere installato sul veicolo con varie inclinazioni dell’asse di riferimento rispetto ai piani di riferimento del veicolo e al suolo, o se potrà ruotare intorno all’asse di riferimento; queste diverse condizioni di installazione vanno indicate nel modulo di notifica.
2.2. La domanda di omologazione di qualunque tipo di proiettore di retromarcia andrà corredata dalla documentazione che segue:
disegni (in 3 copie), sufficientemente dettagliati da permettere di identificare il tipo di proiettore di retromarcia, indicanti le coordinate geometriche della posizione di montaggio dei proiettori sul veicolo, l’asse di osservazione da assumere nelle prove come asse di riferimento (angolo orizzontale H = 0; angolo verticale V = 0) e il punto da assumere come centro di riferimento delle prove stesse. I disegni devono indicare lo spazio riservato al numero di omologazione e al simbolo aggiuntivo rispetto al cerchio del marchio di omologazione.
una succinta descrizione tecnica da cui risultino, in particolare, con l’eccezione dei proiettori con sorgenti luminose non sostituibili:
la/le categoria/e della/e lampada/e prescritta/e; la categoria della lampada deve essere una di quelle indicate dal regolamento n. 37 e dalla serie di rettifiche a esso pertinenti, in vigore al momento della domanda di omologazione per tipo; e/o
il codice specifico di identificazione del modulo di sorgenti luminose.
2 campioni. Se i dispositivi non sono identici ma simmetrici e fatti per essere montati uno sul lato destro e l’altro su quello sinistro del veicolo, i due campioni presentati possono essere identici ed essere fatti per essere montati solo sul lato destro o solo su quello sinistro del veicolo.
3. MARCATURE
I campioni di un tipo di proiettore di retromarcia presentati all’omologazione devono:
indicare il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente; tale marchio deve essere chiaramente leggibile e indelebile.
indicare in modo chiaramente leggibile e indelebile, ad eccezione che nei proiettori muniti di sorgenti luminose non sostituibili:
la/le categoria/e della/e lampada/e prescritta/e; e/o
il codice specifico di identificazione del modulo di sorgenti luminose.
recare l’indicazione «TOP» scritta orizzontalmente sulla parte più alta della superficie di illuminazione, se ciò è necessario per impedire errori nel montaggio sul veicolo del proiettore di retromarcia;
disporre di spazio sufficiente per il marchio di omologazione e per i simboli aggiuntivi previsti al paragrafo 4.3; indicare tale spazio nei disegni di cui al paragrafo 2.2.1;
un marchio che indichi la tensione, o la gamma di tensioni, e la potenza consigliate, se si tratta di lampade con sorgenti luminose non sostituibili o moduli di sorgenti luminose.
in caso di proiettori muniti di uno o più moduli di sorgenti luminose, quest’ultimi devono indicare:
il marchio di fabbrica o commerciale del richiedente che deve essere chiaramente leggibile e indelebile.
il codice specifico di identificazione del modulo; anch’esso sarà chiaramente leggibile e indelebile. Esso sarà costituito dalle iniziali «MD» (per «MODULO»), seguite dal marchio di omologazione privo del cerchio prescritto al paragrafo 4.3.1.1 e, se vengono usati più moduli di sorgenti luminose non identici, da simboli o caratteri aggiuntivi. Il codice specifico di identificazione va indicato nei disegni di cui al paragrafo 2.2.1.
Il marchio di omologazione non deve essere identico a quello del proiettore in cui viene usato il modulo, ma entrambi i marchi devono essere dello stesso richiedente.
il marchio indicante la tensione e la potenza consigliata.
4. OMOLOGAZIONE
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4.1. |
Se i 2 campioni del tipo di proiettore di retromarcia sono conformi alle prescrizioni del presente regolamento, l’omologazione viene rilasciata. |
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4.2. |
A ogni tipo omologato viene assegnato un numero di omologazione. La stessa parte contraente non può assegnare lo stesso numero a un altro tipo di proiettore di retromarcia cui si applica il presente regolamento. Il rilascio, il rifiuto, l’estensione o la revoca dell’omologazione e la cessazione definitiva della produzione di un tipo di proiettore di retromarcia ai sensi del presente regolamento vanno comunicati alle parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento mediante una scheda conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento. |
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4.3. |
Ogni proiettore di retromarcia, conforme a un tipo omologato ai sensi del presente regolamento, recherà anche, nello spazio di cui al paragrafo 3.4., il marchio e i dati prescritti dai paragrafi 3.1., 3.2. e rispettivamente 3.3. o 3.5.:
4.3.1.
un marchio di omologazione internazionale costituito da:
4.3.1.1.
un cerchio al cui interno è iscritta la lettera «E» seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione ( 2 ); e
4.3.1.2.
il numero di omologazione;
4.3.2.
un simbolo aggiuntivo che consiste nelle lettere A e R, unite secondo le indicazioni dell’allegato 2 del presente regolamento.
4.3.3.
Le prime 2 cifre del numero di omologazione, che indicano la serie più recente di rettifiche apportate al presente regolamento, possono essere poste in prossimità del simbolo aggiuntivo «AR».
4.3.4.
Su proiettori i cui angoli di visibilità siano asimmetrici rispetto all’asse di riferimento in direzione orizzontale, una freccia che indichi il lato sul quale le prescrizioni fotometriche sono soddisfatte fino a un angolo di 45° H; |
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4.4. |
Proiettori indipendenti Se tipi di proiettori differenti, che soddisfano le prescrizioni di più regolamenti, montano lo stesso trasparente esterno, sia pure di diverso colore, si può apporre un unico marchio internazionale di omologazione costituito da una lettera «E» iscritta in un cerchio e seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione e da un numero di omologazione. Il marchio di omologazione può essere apposto in qualunque punto del proiettore, purché:
4.4.1.
sia visibile dopo il montaggio dei proiettori.
4.4.2.
La marcatura deve recare il simbolo di identificazione di ciascun proiettore, conforme al regolamento ai sensi del quale è stata rilasciata l’omologazione, l’indicazione della serie di rettifiche comprendenti le più recenti modifiche tecniche sostanziali apportate al regolamento alla data del rilascio dell’omologazione e la freccia eventualmente prescritta.
4.4.3.
Le dimensioni dei vari elementi di un singolo marchio di omologazione non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte per il più piccolo dei marchi singoli dal regolamento ai sensi del quale è stata concessa l’omologazione.
4.4.4.
Il contenitore principale del proiettore dovrà disporre dello spazio descritto al paragrafo 3.4 e recare il marchio di omologazione della sua funzione effettiva.
4.4.5.
Il modello E (allegato 2 del presente regolamento) riporta alcuni esempi di un marchio di omologazione corredati dei suddetti simboli aggiuntivi. |
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4.5. |
Se 2 o più proiettori fanno parte dello stesso insieme di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, l’omologazione viene rilasciata solo se ciascun proiettore risponde ai requisiti del presente o di un altro regolamento. Le luci non conformi a uno di questi regolamenti non possono far parte di siffatti insiemi di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate. 4.5.1. Se luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate soddisfano le prescrizioni di più regolamenti, è consentito apporre un unico marchio di omologazione internazionale composto da una lettera «E» iscritta in un cerchio e seguita dal numero distintivo del paese che ha rilasciato l’omologazione, da un numero di omologazione e dalla freccia eventualmente prescritta. Tale marchio di omologazione può essere apposto su qualunque punto delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate, purché:
4.5.1.1.
sia visibile dopo che esse siano state installate;
4.5.1.2.
nessun elemento di trasmissione della luce delle luci raggruppate, combinate o mutuamente incorporate possa essere rimosso senza rimuovere contemporaneamente anche il marchio di omologazione. 4.5.2. Il simbolo di identificazione di ciascun proiettore, conforme al regolamento ai sensi del quale è stata rilasciata l’omologazione, insieme all’indicazione della serie di rettifiche comprendenti le più recenti modifiche tecniche sostanziali apportate al regolamento alla data del rilascio dell’omologazione, vanno apposti:
4.5.2.1.
o sulla superficie appropriata di uscita della luce,
4.5.2.2.
o raggruppati, in modo che ciascuna delle luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate possa essere chiaramente identificata (cfr. 3 possibili esempi all’allegato 2). 4.5.3. Le dimensioni dei vari elementi di un singolo marchio di omologazione non devono essere inferiori alle dimensioni minime prescritte dal regolamento ai sensi del quale è stata concessa l’omologazione per il più piccolo dei marchi singoli. 4.5.4. A ogni tipo omologato viene assegnato un numero di omologazione. Lo stesso numero non può essere assegnato dalla stessa parte contraente a un altro tipo di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate cui si applichi il presente regolamento. |
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4.6. |
Il marchio e il simbolo di cui ai precedenti paragrafi 4.3.1 e 4.3.2 devono essere chiaramente leggibili e indelebili anche quando il proiettore di retromarcia è montato sul veicolo. |
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4.7. |
L’allegato 2 fornisce esempi di marchi di omologazione per una luce singola (fig. 1) e per luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate (fig. 2) con tutti i simboli aggiuntivi di cui sopra, cui sono unite le lettere A e R. |
5. SPECIFICHE GENERALI
5.1. Ciascun campione deve soddisfare le disposizioni di cui ai paragrafi successivi.
5.2. I proiettori di retromarcia devono essere progettati e costruiti in modo che, in normali condizioni d’impiego, malgrado le vibrazioni cui possono essere esposti, continuino a funzionare e mantengano le caratteristiche prescritte dal presente regolamento.
5.3. In caso di moduli di sorgenti luminose, occorre controllare:
che i moduli di sorgenti luminose siano progettati in modo
da impedirne il montaggio in una posizione diversa da quella corretta e prevista per progetto e da permetterne la rimozione solo con l’ausilio di utensili;
da impedirne lo scambio all’interno dello stesso involucro di un proiettore se nell’involucro di un proiettore si usano più moduli di sorgenti luminose aventi caratteristiche diverse.
che i moduli di sorgenti luminose siano inalterabili.
un modulo di sorgenti luminose deve essere progettato in modo tale da non essere meccanicamente intercambiabile con una sorgente luminosa sostituibile di tipo omologato, indipendentemente dall’uso di attrezzi.
5.4. In caso di lampade sostituibili:
possono essere usate lampade appartenenti a tutte le categorie omologate ai sensi del regolamento n. 37 purché quest’ultimo, e la serie di rettifiche ad esso apportate e in vigore alla data della domanda di omologazione per tipo, non pongano limiti a tale uso.
Il dispositivo va progettato in modo da poter fissare la lampada solo nella posizione corretta.
Il portalampada deve conformarsi alle caratteristiche di cui alla pubblicazione IEC 60061. Si applica la scheda tecnica del portalampada relativa alla categoria della lampada utilizzata.
6. INTENSITÀ DELLA LUCE EMESSA
6.1. L’intensità della luce emessa da ognuno dei 2 campioni deve essere almeno uguale al minimo e non superiore al massimo di seguito definiti e va misurata rispetto all’asse di riferimento nelle direzioni sottoindicate (espresse in gradi rispetto all’asse di riferimento).
6.2. L’intensità lungo l’asse di riferimento dev’essere di almeno 80 candele (cd).
6.3. L’intensità della luce emessa in tutte le direzioni nelle quali la luce può essere osservata non deve essere superiore a:
6.4. In tutte le altre direzioni di misurazione indicate all’allegato 3 del presente regolamento, l’intensità luminosa non sarà inferiore al minimo precisato nell’allegato stesso.
Se tuttavia il proiettore di retromarcia è destinato a essere montato su un veicolo solo appaiato a un altro, l’intensità fotometrica può essere verificata solo fino a un angolo di 30° verso l’interno dove si dovrà registrare un valore fotometrico di almeno 25 cd.
Questa condizione va chiaramente spiegata nella domanda di omologazione e nei documenti relativi alla questione (cfr. paragrafo 2. del presente regolamento).
Se poi l’omologazione sarà rilasciata applicando la suddetta condizione, andrà compilata una dichiarazione al paragrafo 11 «Osservazioni» del modulo di notifica (cfr. allegato 1 del presente regolamento) che informerà che il dispositivo va istallato solo in 2 esemplari appaiati.
6.5. Se un proiettore singolo contiene più di una sorgente luminosa, esso avrà l’intensità minima prescritta in caso di non funzionamento di una sorgente luminosa qualsiasi e, se tutte le sorgenti luminose sono accese, non supererà le intensità massime. Un gruppo di sorgenti luminose, raccordate in modo che se una di esse cessa di funzionare non cessa l’emissione luminosa delle altre, è considerato un’unica sola sorgente luminosa.
7. PROCEDURE DI PROVA
7.1. Tutte le misure, fotometriche e colorimetriche, vanno effettuate nei modi che seguono:
in caso di proiettori a sorgente luminosa sostituibile sprovvisti di un dispositivo di regolazione elettronico della sorgente luminosa, con una normale lampada colorata o incolore della categoria prevista per il dispositivo munita della tensione necessaria a produrre il flusso luminoso di riferimento richiesto per tale categoria di lampade;
in caso di proiettori a sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e d’altro tipo), con una tensione di 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V rispettivamente;
in caso di un sistema munito di un dispositivo di regolazione elettronico della sorgente luminosa, facente parte della luce ( 3 ), applicando ai connettori d’ingresso della lampada la tensione dichiarata dal fabbricante o, altrimenti, la tensione di 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V rispettivamente;
in caso di un sistema munito di un dispositivo di regolazione elettronico della sorgente luminosa, non facente parte della luce, si applica ai connettori d’ingresso della lampada la tensione dichiarata dal fabbricante.
7.2. Il servizio tecnico chiederà al produttore il dispositivo di regolazione elettronico della sorgente luminosa necessario ad alimentare la sorgente luminosa e le funzioni da esso espletate.
7.3. Indicare la tensione applicata alla luce nella scheda di notifica di cui all’allegato 1 del presente regolamento.
7.4. Per ogni luce (escluse quelle munite di lampade a incandescenza) le intensità luminose misurate dopo 1 minuto e dopo 30 minuti di funzionamento devono soddisfare le prescrizioni minime e massime. La ripartizione dell’intensità luminosa dopo 1 minuto di funzionamento può essere calcolata a partire dalla ripartizione dell’intensità luminosa dopo 30 minuti di funzionamento, applicando a ciascun punto di prova la quota delle intensità luminose misurata al punto HV dopo 1 minuto e dopo 30 minuti di funzionamento.
7.5. Determinare i limiti della superficie apparente di un dispositivo di segnalazione luminosa in direzione dell’asse di riferimento.
8. COLORE DELLA LUCE EMESSA
Il colore della luce emessa all’interno del campo della griglia di distribuzione della luce di cui al paragrafo 2 dell’allegato 3 deve essere bianco. Per il controllo di queste caratteristiche colorimetriche, si utilizza la procedura di prova descritta al paragrafo 7 del presente regolamento. Al di fuori di tale campo non si deve osservare una netta variazione di colore.
Tuttavia, per i proiettori muniti di sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e altre), le caratteristiche colorimetriche devono essere verificate con le sorgenti luminose presenti nella luce, in conformità ai punti pertinenti del paragrafo 7.1 del presente regolamento.
9. CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
Le procedure di controllo della conformità della produzione devono attenersi a quelle definite nell’Accordo, appendice 2 (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev. 2, e rispettare i seguenti requisiti:
I proiettori omologati ai sensi del presente regolamento devono essere costruiti in maniera tale da conformarsi al tipo omologato, soddisfare cioè le prescrizioni di cui ai paragrafi 6 e 8.
Devono essere soddisfatte le prescrizioni minime delle procedure per il controllo della conformità della produzione indicate nell’allegato 4 del presente regolamento.
Devono essere rispettati i requisiti minimi relativi al prelievo dei campioni da parte di un ispettore indicati nell’allegato 5 del presente regolamento.
L’autorità che ha concesso l’omologazione può verificare in qualsiasi momento i metodi di controllo della conformità applicati in ogni impianto di produzione. La frequenza normale di tali verifiche è di una ogni 2 anni.
10. SANZIONI IN CASO DI NON CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
10.1. L’omologazione rilasciata ai sensi del presente regolamento per un tipo di proiettore di retromarcia può essere revocata se non sono soddisfatte le prescrizioni sopra indicate o se il proiettore di retromarcia recante il marchio di omologazione di cui ai paragrafi 4.3.1 e 4.3.2 non è conforme al tipo omologato.
10.2. Se una parte contraente dell’accordo che applica il presente regolamento revoca un’omologazione in precedenza rilasciata, avvisa subito le altre parti contraenti che applicano il presente regolamento con una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.
11. CESSAZIONE DEFINITIVA DELLA PRODUZIONE
Se il titolare di un’omologazione cessa completamente la produzione di un tipo proiettore di retromarcia omologato ai sensi del presente regolamento, ne informa l’autorità che ha rilasciato l’omologazione. Appena ricevuta la notifica, tale autorità informerà, a sua volta, le altre parti contraenti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento per mezzo di una scheda di notifica conforme al modello di cui all’allegato 1 del presente regolamento.
12. NOMI E INDIRIZZI DEI SERVIZI TECNICI CHE EFFETTUANO LE PROVE DI OMOLOGAZIONE E DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI
Le parti dell’accordo del 1958 che applicano il presente regolamento comunicano al segretariato delle Nazioni Unite nomi e indirizzi dei servizi tecnici che effettuano le prove di omologazione e dei servizi amministrativi che rilasciano l’omologazione e ai quali vanno inviate le notifiche di rilascio, estensione, rifiuto o revoca dell’omologazione o di cessazione definitiva della produzione, emesse in altri paesi.
ALLEGATO 1
COMUNICAZIONE
[Formato massimo: A4 (210 × 297 mm)]
ALLEGATO 2
ESEMPI DI SCHEMI DI MARCHI DI OMOLOGAZIONE
Figura 1
Marcatura per proiettori singoli
MODELLO A
A = 8 mm min.
Il dispositivo su cui è apposto il marchio di omologazione sopra riportato è un proiettore di retromarcia omologato nei Paesi Bassi (E4) ai sensi del regolamento n. 23 con il numero di omologazione 221. Il numero di omologazione indica che l’omologazione è stata rilasciata ai sensi del regolamento n. 23 nella sua versione originale o eventualmente come modificato dal supplemento 1 e/o 2. La freccia indica la direzione in cui le prescrizioni fotometriche sono soddisfatte sino a un angolo di 45°H.
Nota: Il numero di omologazione e il simbolo aggiuntivo devono essere posti accanto al cerchio, sopra o sotto la lettera «E» — a sinistra o a destra di tale lettera. Le cifre del numero di omologazione e del numero sequenziale di produzione vanno posti sullo stesso lato della lettera «E» e orientati nella stessa direzione. Evitare la numerazione romana nei numeri di omologazione, per non creare confusione con altri simboli.
Figura 2
Marcatura semplificata per luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate
(Le linee verticali e orizzontali schematizzano la forma del dispositivo di segnalazione luminosa. Non fanno parte del marchio di omologazione)
MODELLO B
MODELLO C
MODELLO D
Nota: i tre esempi di marchi di omologazione (modelli B, C e D), rappresentano tre diverse possibilità di marcare un dispositivo di illuminazione, quando 2 o più luci fanno parte della stessa unità di luci raggruppate, combinate o reciprocamente incorporate. Il marchio di omologazione indica che il dispositivo è stato omologato nei Paesi Bassi (E4) con il numero di omologazione 3333 e comprende:
MODELLO E
Marcatura di luci indipendenti
L’esempio che precede si riferisce alla marcatura di un trasparente destinato a essere usato con vari tipi di luci. Il marchio di omologazione indica che il dispositivo è stato omologato in Spagna (E9) con il numero d’omologazione 1432 e comprende:
Figura 3
Moduli di sorgenti luminose
Il modulo di sorgenti luminose contrassegnato da questo codice di identificazione è stato omologato insieme a un proiettore — a sua volta omologato in Italia (E3) con il numero 17325.
ALLEGATO 3
MISURAZIONI FOTOMETRICHE
1. Metodi di misurazione
1.1. Durante le misurazioni fotometriche, un’adeguata schermatura deve evitare riflessi parassiti.
1.2. In caso di contestazione dei risultati delle misurazioni, queste vanno eseguite rispettando le disposizioni che seguono:
la distanza di misurazione sarà tale da poter applicare la legge dell’inverso del quadrato della distanza;
l’apparecchiatura di misurazione sarà tale che l’angolo sotteso al ricevitore rispetto al centro di riferimento della luce sia compreso tra 10’ e 1°;
l’intensità minima prescritta per una determinata direzione di osservazione è rispettata se tale intensità viene ottenuta in una direzione che non si discosta dalla direzione di osservazione in misura superiore a un quarto di grado.
1.3. Se il dispositivo può essere installato sul veicolo in più posizioni o in un arco di posizioni diverse, le misure fotometriche vanno ripetute per ciascuna posizione o per i punti estremi dell’arco di riferimento stabilito dal fabbricante.
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2. |
Punti di misurazione espressi in gradi dell’angolo con l’asse di riferimento e valori delle intensità minime della luce emessa TOP
2.1. La direzione H = O° e V = O° corrisponde agli assi di riferimento. Sul veicolo essa è orizzontale, parallela al piano longitudinale mediano del veicolo, orientata nel senso di visibilità richiesto e attraversa il centro di riferimento. I valori indicati nella tabella danno, per le diverse direzioni di misurazione, le intensità minime in cd. 2.2. Se l’esame visivo di una lampada sembra rivelare sostanziali variazioni locali d’intensità, si deve controllare che nessuna intensità misurata tra 2 direzioni di misurazione di cui sopra sia inferiore al 50 % dell’intensità minima più debole fra le 2 prescritte per tali direzioni di misurazione. |
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3. |
Misure fotometriche di luci con più sorgenti luminose Le prestazioni fotometriche devono essere misurate come segue:
3.1.
per sorgenti luminose non sostituibili (lampade a incandescenza e d’altro tipo): con le sorgenti luminose presenti nella luce, in conformità ai punti pertinenti del paragrafo 7.1. del presente regolamento;
3.2.
per lampade a incandescenza sostituibili: se muniti di lampade a incandescenza da 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V, occorre correggere i valori dell’intensità luminosa prodotta. Il fattore di correzione è rappresentato dal rapporto tra il flusso luminoso di riferimento e il valore medio del flusso luminoso applicando la tensione di 6,75 V, 13,5 V o 28,0 V. I flussi luminosi effettivi di ciascuna lampada a incandescenza usata non deve divergere di oltre 5 % dal valore medio. In alternativa, collocare una lampada a incandescenza campione di volta in volta in ciascuna delle singole posizioni, farla funzionare al suo flusso di riferimento e sommare poi le misure ottenute in ciascuna posizione. |
ALLEGATO 4
PRESCRIZIONI MINIME PER LE PROCEDURE DI CONTROLLO DELLA CONFORMITÀ DELLA PRODUZIONE
1. CONSIDERAZIONI GENERALI
1.1. I requisiti di conformità sono considerati soddisfatti dal punto di vista meccanico e geometrico se le differenze non superano le inevitabili tolleranze di fabbricazione nell’ambito dei requisiti del presente regolamento.
1.2. Riguardo alle prestazioni fotometriche la conformità dei proiettori di serie non va contestata se, nelle prove delle prestazioni fotometriche eseguite su proiettori scelti a caso ai sensi del paragrafo 7 del presente regolamento:
nessun valore devia di oltre il 20 % dai valori prescritti dal presente regolamento.
o se, essendo emersi risultati non conformi ai requisiti dalla prova sopra descritta effettuata su un proiettore munito di sorgente luminosa sostituibile, le prove sui proiettori vengono ripetute con un’altra lampada a incandescenza campione.
1.3. Le coordinate cromatiche devono essere rispettate quando la prova avviene alle condizioni del paragrafo 7 del presente regolamento.
2. REQUISITI MINIMI CHE IL FABBRICANTE DEVE SODDISFARE PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ
Per ciascun tipo di proiettore, il titolare del marchio di omologazione deve effettuare almeno le prove che seguono, alla frequenza adeguata. Le prove vanno eseguite in conformità alle disposizioni del presente regolamento.
Se un campione risulta non conforme rispetto al tipo di prova considerato, si prelevano altri campioni e si effettua un’altra prova. Il fabbricante garantisce con opportuni provvedimenti la conformità della produzione interessata.
2.1. Natura delle prove
Le prove di conformità di cui al presente regolamento riguardano le caratteristiche fotometriche e colorimetriche.
2.2. Metodi usati nelle prove
2.2.1. Le prove saranno generalmente effettuate in conformità ai metodi definiti nel presente regolamento.
2.2.2. Il fabbricante può effettuare prove di conformità con metodi equivalenti, previa autorizzazione dell’autorità competente incaricata delle prove di omologazione. Il fabbricante deve dimostrare che i metodi applicati sono equivalenti a quelli prescritti dal presente regolamento.
2.2.3. L’applicazione dei paragrafi 2.2.1 e 2.2.2 richiede una calibrazione regolare dell’apparecchiatura di prova e una correlazione con le misurazioni effettuate da un’autorità competente.
2.2.4. I metodi di riferimento devono essere in ogni caso quelli presentati nel presente regolamento, in particolare per il campionamento e i controlli amministrativi.
2.3. Modalità di campionamento
I campioni dei proiettori devono essere prelevati a caso da un lotto omogeneo. Per lotto omogeneo s’intende un insieme di proiettori dello stesso tipo, definito secondo i metodi di produzione del costruttore.
La verifica interesserà di solito la produzione di serie di singoli stabilimenti. Tuttavia un fabbricante può raggruppare rilevazioni sullo stesso tipo di proiettore prodotto da più stabilimenti, purché essi dispongano dello stesso sistema di controllo e di gestione della qualità.
2.4. Misurazione e registrazione delle caratteristiche fotometriche
Il proiettore che rientra nel campione va sottoposto a misurazione fotometrica per la verifica dei valori minimi nei punti indicati dall’allegato 3 e per la verifica delle coordinate cromatiche richieste.
2.5. Criteri di accettabilità
Il fabbricante deve effettuare un’analisi statistica dei risultati delle prove e definire, d’accordo con l’autorità competente, i criteri di accettabilità della sua produzione allo scopo di rispettare le prescrizioni relative al controllo della conformità della produzione di cui al paragrafo 9.1 del presente regolamento.
I criteri di accettabilità devono essere tali che, con un grado di affidabilità del 95 %, la probabilità minima di superare un controllo a campione ai sensi dell’allegato 5 (primo campionamento) sia di 0,95.
ALLEGATO 5
REQUISITI MINIMI RELATIVI AI CAMPIONAMENTI EFFETTUATI DA UN ISPETTORE
1. CONSIDERAZIONI GENERALI
1.1. I requisiti di conformità sono considerati soddisfatti dal punto di vista meccanico e geometrico se le eventuali differenze non superano le inevitabili tolleranze di fabbricazione nell’ambito dei requisiti del presente regolamento.
1.2. Riguardo alle prestazioni fotometriche la conformità dei proiettori di serie non va contestata se, nelle prove delle prestazioni fotometriche eseguite su proiettori scelti a caso ai sensi del paragrafo 7 del presente regolamento:
nessun valore devia di oltre il 20 % dai valori prescritti dal presente regolamento.
o se, essendo emersi risultati non conformi ai requisiti dalla prova sopra descritta effettuata su un proiettore munito di sorgente luminosa sostituibile, le prove sui proiettori vengono ripetute con un’altra lampada a incandescenza campione.
I proiettori con evidenti difetti non sono presi in considerazione.
1.3. Le coordinate cromatiche devono essere rispettate quando la prova avviene alle condizioni del paragrafo 7 del presente regolamento.
2. PRIMO CAMPIONAMENTO
Nel primo campionamento si scelgono a caso 4 proiettori. Il primo campione di due proiettori è contrassegnato con A, il secondo con B.
2.1. Conformità non contestata
2.1.1. In base alla procedura di campionamento (cfr. figura 1 del presente allegato) non occorre contestare la conformità dei proiettori di serie se le divergenze dei valori misurati sui proiettori in senso sfavorevole sono:
per il campione A
|
A1: |
per un proiettore |
0 % |
|
per un proiettore non più del |
20 % |
|
|
A2: |
per entrambi i proiettori più dello |
0 % |
|
ma non più del |
20 % |
|
|
Passare al campione B |
|
per il campione B
|
B1: |
per entrambi i proiettori |
0 % |
2.1.2. o se il campione A soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1.2.2.
2.2. Conformità contestata
2.2.1. In base alla procedura di campionamento della figura 1 del presente allegato, occorre contestare la conformità dei proiettori di serie e invitare il costruttore a conformare la sua produzione ai requisiti (adeguamento) se le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:
per il campione A
|
A3: |
per un proiettore non più del |
20 % |
|
per un proiettore più del |
20 % |
|
|
ma non più del |
30 % |
per il campione B
|
B2: |
nel caso A2 |
|
|
per un proiettore più dello |
0 % |
|
|
ma non più del |
20 % |
|
|
per un proiettore non più del |
20 % |
|
|
B3: |
nel caso A2 |
|
|
per un proiettore |
0 % |
|
|
per un proiettore più del |
20 % |
|
|
ma non più del |
30 % |
2.2.2. o se il campione A non soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1.2.2.
2.3. Revoca dell’omologazione
Occorre contestare la conformità e applicare il paragrafo 10 se, in base alla procedura di campionamento della figura 1 del presente allegato, le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:
per il campione A
|
A4: |
per un proiettore non più del |
20 % |
|
per un proiettore più del |
30 % |
|
|
A5: |
per entrambi i proiettori più del |
20 % |
per il campione B
|
B4: |
nel caso A2 |
|
|
per un proiettore più dello |
0 % |
|
|
ma non più del |
20 % |
|
|
per un proiettore più del |
20 % |
|
|
B5: |
nel caso A2 |
|
|
per entrambi i proiettori più del |
20 % |
|
|
B6: |
nel caso A2 |
|
|
per un proiettore |
0 % |
|
|
per un proiettore più del |
30 % |
o se i campioni A e B non soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 1.2.2.
3. SECONDO CAMPIONAMENTO
Nei casi A3, B2, B3 è necessario, entro 2 mesi dalla notifica, un secondo campionamento: terzo campione C di 2 proiettori e quarto campione D di 2 proiettori, selezionati da partite fabbricate dopo l’adeguamento.
3.1. Conformità non contestata
3.1.1. In base alla procedura di campionamento della figura 1 del presente allegato, non occorre contestare la conformità dei proiettori di serie se le divergenze dei valori misurati sulle luci sono:
per il campione C
|
C1: |
per un proiettore |
0 % |
|
per un proiettore non più del |
20 % |
|
|
C2: |
per entrambi i proiettori più dello |
0 % |
|
ma non più del |
20 % |
|
|
Passare al campione D |
|
per il campione D
|
D1: |
nel caso C2 |
|
|
per entrambi i proiettori |
0 % |
3.1.2. o se il campione C soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1.2.2.
3.2. Conformità contestata
3.2.1. In base alla procedura di campionamento della figura 1 del presente allegato, occorre contestare la conformità dei proiettori di serie e invitare il costruttore a conformare la sua produzione ai requisiti (adeguamento) se le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:
per il campione D
|
D2: |
nel caso C2 |
|
|
per un proiettore più dello |
0 % |
|
|
ma non più del |
20 % |
|
|
per un proiettore non più del |
20 % |
o se il campione C non soddisfa le prescrizioni di cui al paragrafo 1.2.2.
3.3. Revoca dell’omologazione
Occorre contestare la conformità e applicare il paragrafo 10 se, in base alla procedura di campionamento della figura 1 del presente allegato, le divergenze dei valori misurati sui proiettori sono:
per il campione C
|
C3: |
per un proiettore non più del |
20 % |
|
per un proiettore più del |
20 % |
|
|
C4: |
per entrambi i proiettori più del |
20 % |
per il campione D
|
D3: |
nel caso C2 |
|
|
per un proiettore 0 % o più dello |
0 % |
|
|
per un proiettore più del |
20 % |
o se i campioni C e D non soddisfano le prescrizioni di cui al paragrafo 1.2.2.
Figura 1
( 1 ) Ai sensi delle definizioni di cui all’allegato 7 della risoluzione consolidata sulla costruzione dei veicoli (R.E.3) (documento TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2. modificato da ultimo da Amend.4).
( 2 ) 1 Germania, 2 Francia, 3 Italia, 4 Paesi Bassi, 5 Svezia, 6 Belgio, 7 Ungheria, 8 Repubblica ceca, 9 Spagna, 10 Serbia, 11 Regno Unito, 12 Austria, 13 Lussemburgo, 14 Svizzera, 15 (non assegnato), 16 Norvegia, 17 Finlandia, 18 Danimarca, 19 Romania, 20 Polonia, 21 Portogallo, 22 Federazione russa, 23 Grecia, 24 Irlanda, 25 Croazia, 26 Slovenia, 27 Slovacchia, 28 Bielorussia, 29 Estonia, 30 (non assegnato), 31 Bosnia-Erzegovina, 32 Lettonia, 33 (non assegnato), 34 Bulgaria, 35 (non assegnato), 36 Lituania, 37 Turchia, 38 (non assegnato), 39 Azerbaigian, 40 ex Repubblica iugoslava di Macedonia, 41 (non assegnato), 42 Comunità europea (le omologazioni sono rilasciate dagli Stati membri utilizzando i rispettivi simboli ECE), 43 Giappone, 44 (non assegnato), 45 Australia, 46 Ucraina, 47 Sudafrica, 48 Nuova Zelanda, 49 Cipro, 50 Malta, 51 Repubblica di Corea, 52 Malaysia, 53 Tailandia, 54 e 55 (non assegnati), 56 Montenegro, 57 (non assegnato) e 58 Tunisia. I numeri successivi saranno attribuiti ad altri paesi secondo l’ordine cronologico in cui ratificano o aderiscono all’Accordo relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installate e/o utilizzate sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni. I numeri così assegnati saranno comunicati alle parti contraenti dell’Accordo dal segretario generale delle Nazioni Unite.
( 3 ) Ai fini del presente regolamento «facente parte del proiettore» significa essere fisicamente incluso nel corpo del proiettore oppure essere ad esso esterno (separato o no) ma fornito dal costruttore del proiettore come parte del sistema luminoso.