02023D2725 — IT — 24.01.2024 — 002.001


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►B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2725 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2023

relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in alcuni Stati membri e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2023/2067 e (UE) 2023/2470

[notificata con il numero C(2023) 8351]

(I testi in lingua greca e bulgara sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L del 4.12.2023, pag. 1)

Modificata da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

 M1

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2892 DELLA COMMISSIONE  del 18 dicembre 2023

  L 

1

22.12.2023

 M2

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/263 DELLA COMMISSIONE  dell’11 gennaio 2024

  L 

1

15.1.2024

►M3

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2024/400 DELLA COMMISSIONE  del 23 gennaio 2024

  L 

1

24.1.2024




▼B

DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2023/2725 DELLA COMMISSIONE

del 29 novembre 2023

relativa ad alcune misure di emergenza contro il vaiolo degli ovini e dei caprini in alcuni Stati membri e che abroga le decisioni di esecuzione (UE) 2023/2067 e (UE) 2023/2470

[notificata con il numero C(2023) 8351]

(I testi in lingua greca e bulgara sono i soli facenti fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)



Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce a livello di Unione:

a) 

le zone soggette a restrizioni, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni, che gli Stati membri elencati nell’allegato della presente decisione («Stati membri interessati») devono istituire in seguito alla comparsa di uno o più focolai di vaiolo degli ovini e dei caprini, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) 

la durata delle misure di controllo delle malattie da applicare nelle zone di protezione conformemente all’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2020/687, nelle zone di sorveglianza conformemente all’articolo 55 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nell’ulteriore zona soggetta a restrizioni conformemente all’articolo 21 di tale regolamento delegato.

Articolo 2

Istituzione di zone soggette a restrizioni

Gli Stati membri interessati provvedono affinché:

a) 

siano immediatamente istituite dalle loro autorità competenti zone soggette a restrizioni, comprendenti le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni, conformemente all’articolo 21 del regolamento delegato (UE) 2020/687 e nel rispetto delle condizioni stabilite dal medesimo articolo;

b) 

le zone di protezione e di sorveglianza e le ulteriori zone soggette a restrizioni di cui alla lettera a) comprendano almeno le aree elencate nell’allegato della presente decisione;

c) 

le misure in ciascuna zona soggetta a restrizioni si applichino almeno fino ai termini di cui all’allegato della presente decisione.

Articolo 3

Misure nelle ulteriori zone soggette a restrizioni

1.  
I movimenti di ovini e di caprini da un’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona sono consentiti solo se sono autorizzati dall’autorità competente e soddisfano le condizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.
2.  
L’autorità competente può autorizzare i movimenti di ovini e di caprini detenuti in un’ulteriore zona soggetta a restrizioni verso una destinazione al di fuori di tale zona quando detti ovini e caprini sono spostati direttamente verso un macello, situato all’interno del territorio dello stesso Stato membro in cui si trova l’ulteriore zona soggetta a restrizioni, per la macellazione immediata.
3.  

I mezzi di trasporto utilizzati per i movimenti di ovini e di caprini dall’ulteriore zona soggetta a restrizioni di cui al paragrafo 2:

a) 

soddisfano le prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/687;

b) 

sono puliti e disinfettati prima di qualsiasi trasporto di animali sotto il controllo o sotto la supervisione dell’autorità competente;

c) 

sono puliti e disinfettati conformemente alle prescrizioni riguardanti i mezzi di trasporto di cui all’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/687 sotto il controllo o sotto la supervisione dell’autorità competente;

d) 

trasportano unicamente ovini e caprini aventi lo stesso stato sanitario e detenuti nello stesso stabilimento;

e) 

sono sigillati dall’autorità competente nello stabilimento di origine dopo il carico degli animali e aperti dall’autorità competente presso il macello di destinazione.

4.  
Gli ovini e i caprini destinati a essere trasportati sono sottoposti a ispezione clinica dall’autorità competente entro le 24 ore precedenti la data del trasporto.

Articolo 4

Abrogazioni

Le decisioni di esecuzione (UE) 2023/2067 e (UE) 2023/2470 sono abrogate.

▼M3

Articolo 5

Applicazione

La presente decisione si applica fino al 31 maggio 2024.

▼B

Articolo 6

Destinatari

La Repubblica di Bulgaria e la Repubblica ellenica sono destinatarie della presente decisione.




ALLEGATO

1.    BULGARIA

A.    Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai confermati



Regione e numero di riferimento ADIS del focolaio

Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Bulgaria di cui all’articolo 1

Termine ultimo di applicazione

Regione di Burgas

BG-CAPRIPOX-2023-00001

Zona di protezione:

Those parts of the region of Burgas, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.1137, Long. 27.1012 (2023/1)

10.10.2023

Zona di sorveglianza:

Those parts of the region of Burgas, contained within a circle of a radius of 10 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.1137, Long. 27.1012 (2023/1)

19.10.2023

Zona di sorveglianza:

Those parts of the region of Burgas, contained within a circle of a radius of 3 kilometres, centred on UTM 30, ETRS89 coordinates Lat. 42.1137, Long. 27.1012 (2023/1)

dall’11.10.2023 al 19.10.2023

B.    Ulteriore zona soggetta a restrizioni



Regione

Aree istituite come ulteriore zona soggetta a restrizioni in Bulgaria di cui all’articolo 1

Termine ultimo di applicazione

Regioni di Burgas, Haskovo e Yambol

Un’ulteriore zona soggetta a restrizioni comprendente le aree seguenti:

nella regione di Burgas, i comuni di:

— Malko Tarnovo

— Sredets

— Tsarevo

nella regione di Haskovo, i comuni di:

— Svilengrad

— Topolovgrad

nella regione di Yambol, i comuni di:

— Bolyarovo

— Elhovo

30.11.2023

▼M3

2.    GRECIA

A.    Zone di protezione e di sorveglianza istituite intorno ai focolai confermati



Regione

Aree istituite come zone di protezione e di sorveglianza, facenti parte della zona soggetta a restrizioni in Grecia di cui all’articolo 1

Termine ultimo di applicazione

Regione della Grecia centrale

Zona di protezione:

A protection zone that comprises the following areas:

— in the regional unit of Phthiotis, the Municipality of Lokroi,

— in the regional unit of Boeotia, the communities of Loutsi and Pavlos.

22.2.2024

Zona di sorveglianza:

A surveillance zone that comprises the following areas:

— in the regional unit of Phthiotis, the Municipal units of Agios Konstantinos and the Municipal unit of Elateia;

— in the regional unit of Boeotia, the Municipality of Orchomenos, excluding the communities of Loutsi and Pavlos and the Municipal unit of Chaeronea.

7.3.2024

Zona di sorveglianza:

A surveillance zone that comprises the following areas:

— in the regional unit of Phthiotis, the Municipality of Lokroi,

— in the regional unit of Boeotia, the communities of Loutsi and Pavlos.

23.2.2024 - 7.3.2024

B.    Ulteriori zone soggette a restrizioni



Regione

Aree istituite come ulteriori zone soggette a restrizioni in Grecia di cui all’articolo 1

Termine ultimo di applicazione

Regione dell’Egeo settentrionale

A further restricted zone that comprises the entire territory of the regional unit of Lesvos.

30.4.2024

Regione della Grecia centrale

A further restricted zone that comprises:

— the entire territory of the regional unit of Phthiotis;

— the entire territory of the regional unit of Boeotia;

— in the regional unit of Euboea, the entire territory of the municipality of Chalcis.

30.4.2024