02017R2358 — IT — 02.08.2022 — 002.001
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2358 DELLA COMMISSIONE del 21 settembre 2017 che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 341 del 20.12.2017, pag. 1) |
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Gazzetta ufficiale |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/541 DELLA COMMISSIONE del 20 dicembre 2017 |
L 90 |
59 |
6.4.2018 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1257 DELLA COMMISSIONE del 21 aprile 2021 |
L 277 |
18 |
2.8.2021 |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2358 DELLA COMMISSIONE
del 21 settembre 2017
che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti l'adozione, la gestione e il controllo dei meccanismi di governo e di controllo del prodotto per i prodotti assicurativi e per gli adeguamenti significativi agli esistenti prodotti assicurativi prima che tali prodotti siano immessi sul mercato o distribuiti ai clienti («processo di approvazione del prodotto»), nonché le norme riguardanti i meccanismi di distribuzione del prodotto per detti prodotti assicurativi.
Articolo 2
Ambito di applicazione
Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi da offrire in vendita ai clienti («soggetti che realizzano prodotti assicurativi»), nonché ai distributori di prodotti assicurativi che offrono consulenza o propongono prodotti assicurativi che non realizzano in proprio.
Articolo 3
Realizzazione di prodotti assicurativi
CAPO II
REQUISITI IN MATERIA DI GOVERNO DEL PRODOTTO PER I SOGGETTI CHE REALIZZANO I PRODOTTI ASSICURATIVI
Articolo 4
Processo di approvazione del prodotto
Il processo di approvazione del prodotto:
garantisce che la progettazione dei prodotti assicurativi soddisfi i criteri seguenti:
tenga conto degli interessi, delle caratteristiche e degli obiettivi dei clienti, compresi gli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità;
non arrechi danno ai clienti;
impedisca o attenui il pregiudizio per il cliente;
supporta una gestione corretta dei conflitti di interesse.
L'unità o la struttura all'interno dei soggetti che realizzano prodotti assicurativi responsabile per la realizzazione di detti prodotti svolge le seguenti funzioni:
approva ed è responsabile in ultima analisi della definizione, dell'attuazione e della revisione del processo di approvazione del prodotto;
verifica di continuo la conformità interna rispetto a tale processo.
Articolo 5
Mercato di riferimento
Articolo 6
Test del prodotto
Articolo 7
Monitoraggio e revisione del prodotto
Articolo 8
Canali di distribuzione
Le informazioni di cui al paragrafo 2 consentono ai distributori di prodotti assicurativi di:
comprendere i prodotti assicurativi;
capire il mercato di riferimento individuato per i prodotti assicurativi;
individuare qualunque cliente le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, non siano compatibili con il prodotto assicurativo;
svolgere attività di distribuzione per i prodotti assicurativi in questione servendo al meglio gli interessi dei loro clienti secondo quanto prescritto all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97.
Articolo 9
Documentazione
Le azioni pertinenti adottate dai soggetti che realizzano prodotti assicurativi in relazione al loro processo di approvazione del prodotto sono debitamente documentate, conservate ai fini di audit e rese disponibili alle autorità competenti su richiesta.
CAPO III
REQUISITI IN MATERIA DI GOVERNO DEL PRODOTTO PER I DISTRIBUTORI DI PRODOTTI ASSICURATIVI
Articolo 10
Meccanismi di distribuzione del prodotto
I distributori di prodotti assicurativi definiscono i meccanismi di distribuzione del prodotto in un documento scritto e lo rendono disponibile al personale addetto.
I meccanismi di distribuzione del prodotto:
mirano a evitare e ad attenuare il pregiudizio per il cliente;
supportano una gestione corretta dei conflitti di interesse;
garantiscono che gli interessi, le caratteristiche e gli obiettivi dei clienti, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, siano debitamente tenuti in considerazione.
I distributori di prodotti assicurativi determinano intervalli appropriati per la revisione regolare dei loro meccanismi di distribuzione del prodotto, tenendo conto della dimensione, della portata e della complessità dei diversi prodotti assicurativi interessati.
Per supportare i controlli del prodotto eseguiti dai soggetti che realizzano prodotti assicurativi, i distributori di prodotti assicurativi forniscono ai soggetti che realizzano prodotti assicurativi, su richiesta, le informazioni sulle vendite pertinenti, incluse, se del caso, le informazioni sui controlli regolari dei meccanismi di distribuzione del prodotto.
Articolo 11
Informare il soggetto che realizza prodotti assicurativi
I distributori di prodotti assicurativi che acquisiscono consapevolezza del fatto che un prodotto assicurativo non sia in linea con gli interessi, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, dei clienti appartenenti al mercato di riferimento individuato, o del fatto che altre circostanze legate al prodotto possano arrecare danno al cliente informano prontamente il soggetto che realizza prodotti assicurativi e, se del caso, modificano la loro strategia di distribuzione per quel prodotto assicurativo.
Articolo 12
Documentazione
Le azioni pertinenti adottate dai distributori di prodotti assicurativi in relazione ai loro meccanismi di distribuzione del prodotto sono debitamente documentate, conservate ai fini di audit e rese disponibili alle autorità competenti su richiesta.
CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 13
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dalla data in cui gli Stati membri devono applicare le misure di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, della direttiva (UE) 2016/97.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
( 1 ) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).