02017R2358 — IT — 02.08.2022 — 002.001


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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2358 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2017

che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(GU L 341 del 20.12.2017, pag. 1)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2018/541 DELLA COMMISSIONE  del 20 dicembre 2017

  L 90

59

6.4.2018

►M2

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1257 DELLA COMMISSIONE  del 21 aprile 2021

  L 277

18

2.8.2021




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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2017/2358 DELLA COMMISSIONE

del 21 settembre 2017

che integra la direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti in materia di governo e controllo del prodotto per le imprese di assicurazione e i distributori di prodotti assicurativi

(Testo rilevante ai fini del SEE)



CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce le norme riguardanti l'adozione, la gestione e il controllo dei meccanismi di governo e di controllo del prodotto per i prodotti assicurativi e per gli adeguamenti significativi agli esistenti prodotti assicurativi prima che tali prodotti siano immessi sul mercato o distribuiti ai clienti («processo di approvazione del prodotto»), nonché le norme riguardanti i meccanismi di distribuzione del prodotto per detti prodotti assicurativi.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica alle imprese di assicurazione e agli intermediari assicurativi che realizzano prodotti assicurativi da offrire in vendita ai clienti («soggetti che realizzano prodotti assicurativi»), nonché ai distributori di prodotti assicurativi che offrono consulenza o propongono prodotti assicurativi che non realizzano in proprio.

Articolo 3

Realizzazione di prodotti assicurativi

1.  
Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, gli intermediari assicurativi sono considerati soggetti che realizzano prodotti assicurativi laddove un'analisi globale della loro attività mostri che gli stessi svolgono un ruolo decisionale nella progettazione e nello sviluppo di un prodotto assicurativo per il mercato.
2.  
Un ruolo decisionale viene assunto in particolare laddove gli intermediari assicurativi determinino in modo autonomo le caratteristiche essenziali e gli elementi principali di un prodotto assicurativo, compresa la relativa copertura, le tariffe, i costi, il mercato di riferimento, i diritti di risarcimento e di garanzia, che non sono sostanzialmente modificati dall'impresa di assicurazione che fornisce la copertura per il prodotto assicurativo.
3.  
La personalizzazione e l'adeguamento dei prodotti assicurativi esistenti nell'ambito delle attività di distribuzione assicurativa per i clienti individuali, nonché la progettazione di contratti su misura sulla base delle richieste di un singolo cliente, non rientrano nella definizione di realizzazione di prodotti assicurativi.
4.  
Un intermediario assicurativo e un'impresa di assicurazione che siano entrambi soggetti che realizzano prodotti assicurativi ai sensi dell'articolo 2 del presente regolamento delegato firmano un accordo scritto che specifica la loro collaborazione nel rispettare i requisiti previsti per detti soggetti di cui all'articolo 25, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97, le procedure tramite cui gli stessi concordano l'individuazione del mercato di riferimento e i loro ruoli rispettivi nel processo di approvazione del prodotto.

CAPO II

REQUISITI IN MATERIA DI GOVERNO DEL PRODOTTO PER I SOGGETTI CHE REALIZZANO I PRODOTTI ASSICURATIVI

Articolo 4

Processo di approvazione del prodotto

1.  
I soggetti che realizzano prodotti assicurativi adottano, gestiscono e controllano il processo di approvazione di un prodotto per i nuovi prodotti assicurativi e per ogni modifica significativa di un prodotto assicurativo esistente. Tale processo contiene le misure e le procedure per la progettazione, il monitoraggio, la revisione e la distribuzione dei prodotti assicurativi, nonché per azioni correttive relative ai prodotti assicurativi che generano un pregiudizio ai clienti. Le misure e le procedure sono proporzionate al livello di complessità e ai rischi correlati ai prodotti nonché alla natura, alla portata e alla complessità dell'attività pertinente del soggetto che realizza prodotti assicurativi.
2.  
Il processo di approvazione del prodotto viene definito in un documento scritto («politica in materia di governo e di controllo del prodotto») che è reso disponibile al personale addetto.
3.  

Il processo di approvazione del prodotto:

a) 

garantisce che la progettazione dei prodotti assicurativi soddisfi i criteri seguenti:

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i) 

tenga conto degli interessi, delle caratteristiche e degli obiettivi dei clienti, compresi gli eventuali obiettivi legati alla sostenibilità;

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ii) 

non arrechi danno ai clienti;

iii) 

impedisca o attenui il pregiudizio per il cliente;

b) 

supporta una gestione corretta dei conflitti di interesse.

4.  

L'unità o la struttura all'interno dei soggetti che realizzano prodotti assicurativi responsabile per la realizzazione di detti prodotti svolge le seguenti funzioni:

a) 

approva ed è responsabile in ultima analisi della definizione, dell'attuazione e della revisione del processo di approvazione del prodotto;

b) 

verifica di continuo la conformità interna rispetto a tale processo.

5.  
I soggetti che realizzano prodotti assicurativi e che incaricano un terzo di progettare i prodotti per conto loro restano pienamente responsabili della conformità rispetto al processo di approvazione del prodotto.
6.  
I soggetti che realizzano prodotti assicurativi rivedono regolarmente il loro processo di approvazione del prodotto per garantire che tale processo sia ancora valido e aggiornato. Detti soggetti modificano il processo di approvazione del prodotto laddove risulti necessario.

▼M2

Articolo 5

Mercato di riferimento

1.  
Il processo di approvazione del prodotto identifica per ciascun prodotto assicurativo il mercato di riferimento e il gruppo di clienti compatibili. Il mercato di riferimento è individuato a un livello sufficientemente dettagliato tenendo conto delle caratteristiche, del profilo di rischio, della complessità e della natura del prodotto assicurativo, nonché dei suoi fattori di sostenibilità quali definiti all’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 ).
2.  
I soggetti che realizzano prodotti assicurativi possono, in particolare per quanto riguarda i prodotti di investimento assicurativi, individuare gruppi di clienti le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi non sono generalmente compatibili con il prodotto assicurativo, a meno che i prodotti assicurativi tengano conto dei fattori di sostenibilità di cui al paragrafo 1.
3.  
I soggetti che realizzano prodotti assicurativi progettano e commercializzano soltanto prodotti assicurativi compatibili con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, dei clienti che appartengono al mercato di riferimento. Quando valutano se il prodotto assicurativo è compatibile con un mercato di riferimento, i soggetti che realizzano prodotti assicurativi tengono conto del livello di informazioni disponibili per i clienti che appartengono a tale mercato e delle loro conoscenze in materia finanziaria.
4.  
I soggetti che realizzano prodotti assicurativi garantiscono che il personale coinvolto nella progettazione e nella realizzazione di prodotti assicurativi abbia le competenze, la conoscenza e l’esperienza necessarie per comprendere correttamente i prodotti assicurativi venduti, nonché gli interessi, gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, e le caratteristiche dei clienti che appartengono al mercato di riferimento.

Articolo 6

Test del prodotto

1.  
I soggetti che realizzano prodotti assicurativi testano i propri prodotti in modo appropriato, svolgendo anche le analisi degli scenari se del caso, prima di immetterli sul mercato o adattarli in maniera significativa, o anche nel caso in cui il mercato di riferimento sia notevolmente cambiato. Tale test del prodotto valuta se il prodotto assicurativo soddisfa le esigenze, gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, e le caratteristiche dei clienti appartenenti al mercato di riferimento nell’arco della sua durata di vita. I soggetti che realizzano i prodotti assicurativi testano i loro prodotti in termini qualitativi e, a seconda del tipo e della natura del prodotto assicurativo e dei relativi rischi di pregiudizio per i clienti, in termini quantitativi.
2.  
I soggetti che realizzano i prodotti assicurativi non immettono sul mercato prodotti se i risultati del test mostrano che essi non soddisfano le esigenze, gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, e le caratteristiche identificati per il mercato di riferimento.

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Articolo 7

Monitoraggio e revisione del prodotto

▼M2

1.  
I soggetti che realizzano prodotti assicurativi monitorano di continuo e rivedono regolarmente i prodotti assicurativi che hanno immesso sul mercato per identificare gli eventi che potrebbero influenzare sostanzialmente le caratteristiche principali, la copertura del rischio o le garanzie di tali prodotti. Essi valutano se i prodotti assicurativi continuano a essere coerenti con le esigenze, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, del mercato di riferimento individuato e se tali prodotti sono distribuiti nel mercato di riferimento o se invece arrivino a clienti che si trovano all’esterno di tale mercato.

▼B

2.  
I soggetti che realizzano prodotti assicurativi determinano gli intervalli adeguati per la revisione regolare dei loro prodotti assicurativi, tenendo conto della dimensione, della portata, della durata contrattuale e della complessità di tali prodotti, nonché dei loro rispettivi canali di distribuzione e di qualunque fattore esterno rilevante come per esempio i cambiamenti alle norme giuridiche applicabili, gli sviluppi tecnologici o i cambiamenti della situazione di mercato.
3.  
I soggetti che realizzano prodotti assicurativi che individuano, nel corso della durata di vita di un prodotto assicurativo, eventuali circostanze correlate a tale prodotto suscettibili di arrecare pregiudizio al cliente detentore di tale prodotto adottano misure appropriate per attenuare la situazione ed evitare l'ulteriore ripetersi di eventi negativi. Detti soggetti informano immediatamente i distributori di prodotti assicurativi e i clienti interessati riguardo all'azione correttiva intrapresa.

Articolo 8

Canali di distribuzione

1.  
I soggetti che realizzano prodotti assicurativi selezionano attentamente canali di distribuzione adeguati per il mercato di riferimento, tenendo conto delle caratteristiche particolari dei prodotti assicurativi pertinenti.
2.  
Detti soggetti forniscono ai distributori di prodotti assicurativi tutte le informazioni adeguate sui prodotti assicurativi, sul mercato di riferimento individuato e sulla strategia di distribuzione suggerita, compresi i dati sugli elementi e sulle caratteristiche principali dei prodotti assicurativi, sui rischi e i costi, inclusi i costi impliciti, nonché qualunque circostanza che possa causare un conflitto di interesse a discapito del cliente. Le informazioni sono chiare, complete e aggiornate.

▼M2

3.  

Le informazioni di cui al paragrafo 2 consentono ai distributori di prodotti assicurativi di:

a) 

comprendere i prodotti assicurativi;

b) 

capire il mercato di riferimento individuato per i prodotti assicurativi;

c) 

individuare qualunque cliente le cui esigenze, caratteristiche e obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, non siano compatibili con il prodotto assicurativo;

d) 

svolgere attività di distribuzione per i prodotti assicurativi in questione servendo al meglio gli interessi dei loro clienti secondo quanto prescritto all’articolo 17, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2016/97.

▼B

4.  
I soggetti che realizzano prodotti assicurativi adottano le misure appropriate per monitorare che i distributori di prodotti assicurativi agiscano in conformità agli obiettivi del processo di approvazione del prodotto di detti soggetti. Tali soggetti verificano su base regolare se i prodotti assicurativi siano distribuiti nei mercati di riferimento individuati. Tale obbligo di monitoraggio non si estende ai requisiti normativi generali a cui i distributori di prodotti assicurativi devono attenersi quando svolgono attività di distribuzione assicurativa per clienti individuali. Le attività di monitoraggio sono ragionevoli, tenuto conto delle caratteristiche e del quadro giuridico dei rispettivi canali di distribuzione.
5.  
I soggetti che realizzano prodotti assicurativi e che ritengono che la distribuzione dei loro prodotti non sia conforme agli obiettivi del loro processo di approvazione del prodotto adottano appropriate azioni correttive.

Articolo 9

Documentazione

Le azioni pertinenti adottate dai soggetti che realizzano prodotti assicurativi in relazione al loro processo di approvazione del prodotto sono debitamente documentate, conservate ai fini di audit e rese disponibili alle autorità competenti su richiesta.

CAPO III

REQUISITI IN MATERIA DI GOVERNO DEL PRODOTTO PER I DISTRIBUTORI DI PRODOTTI ASSICURATIVI

Articolo 10

Meccanismi di distribuzione del prodotto

1.  
I distributori di prodotti assicurativi dispongono di meccanismi di distribuzione del prodotto comprendenti apposite misure e procedure per ottenere dal soggetto che realizza il prodotto assicurativo tutte le informazioni necessarie sui prodotti assicurativi che intendono offrire ai loro clienti e per comprendere pienamente tali prodotti, tenendo conto del livello di complessità e dei rischi legati ai prodotti, nonché della natura, della portata e della complessità dell'attività pertinente del distributore.

I distributori di prodotti assicurativi definiscono i meccanismi di distribuzione del prodotto in un documento scritto e lo rendono disponibile al personale addetto.

▼M2

2.  

I meccanismi di distribuzione del prodotto:

a) 

mirano a evitare e ad attenuare il pregiudizio per il cliente;

b) 

supportano una gestione corretta dei conflitti di interesse;

c) 

garantiscono che gli interessi, le caratteristiche e gli obiettivi dei clienti, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, siano debitamente tenuti in considerazione.

▼B

3.  
I meccanismi di distribuzione del prodotto garantiscono che i distributori di prodotti assicurativi ottengano dal soggetto che realizza tali prodotti le informazioni necessarie ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 2.
4.  
Qualunque strategia di distribuzione specifica definita o applicata dai distributori di prodotti assicurativi è conforme alla strategia di distribuzione definita e al mercato di riferimento individuato dal soggetto che realizza prodotti assicurativi.
5.  
L'unità o la struttura all'interno dei soggetti che realizzano prodotti assicurativi responsabile per la distribuzione assicurativa approva ed è responsabile in ultima analisi della definizione, dell'attuazione e della revisione dei meccanismi di distribuzione del prodotto e verifica la conformità interna agli stessi.
6.  
I distributori di prodotti assicurativi rivedono regolarmente i loro meccanismi di distribuzione del prodotto per garantire che gli stessi siano ancora validi e aggiornati. Detti distributori modificano, se del caso, i meccanismi di distribuzione del prodotto. I distributori di prodotti assicurativi che hanno definito o applicano una specifica strategia di distribuzione modificano, se del caso, tale strategia, in considerazione del risultato della revisione dei meccanismi di distribuzione del prodotto. Al momento di rivedere i loro meccanismi di distribuzione del prodotto, i distributori di prodotti assicurativi verificano che i prodotti assicurativi siano distribuiti sul mercato di riferimento individuato.

I distributori di prodotti assicurativi determinano intervalli appropriati per la revisione regolare dei loro meccanismi di distribuzione del prodotto, tenendo conto della dimensione, della portata e della complessità dei diversi prodotti assicurativi interessati.

Per supportare i controlli del prodotto eseguiti dai soggetti che realizzano prodotti assicurativi, i distributori di prodotti assicurativi forniscono ai soggetti che realizzano prodotti assicurativi, su richiesta, le informazioni sulle vendite pertinenti, incluse, se del caso, le informazioni sui controlli regolari dei meccanismi di distribuzione del prodotto.

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Articolo 11

Informare il soggetto che realizza prodotti assicurativi

I distributori di prodotti assicurativi che acquisiscono consapevolezza del fatto che un prodotto assicurativo non sia in linea con gli interessi, le caratteristiche e gli obiettivi, compresi eventuali obiettivi legati alla sostenibilità, dei clienti appartenenti al mercato di riferimento individuato, o del fatto che altre circostanze legate al prodotto possano arrecare danno al cliente informano prontamente il soggetto che realizza prodotti assicurativi e, se del caso, modificano la loro strategia di distribuzione per quel prodotto assicurativo.

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Articolo 12

Documentazione

Le azioni pertinenti adottate dai distributori di prodotti assicurativi in relazione ai loro meccanismi di distribuzione del prodotto sono debitamente documentate, conservate ai fini di audit e rese disponibili alle autorità competenti su richiesta.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 13

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

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Esso si applica a decorrere dalla data in cui gli Stati membri devono applicare le misure di cui all'articolo 42, paragrafo 1, primo comma, della direttiva (UE) 2016/97.

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Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.



( 1 ) Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).