02015D0693 — IT — 16.02.2021 — 002.001
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/693 DELLA COMMISSIONE del 24 aprile 2015 che rinnova l'autorizzazione per prodotti esistenti a base di cotone geneticamente modificato MON 1445 (MON-Ø1445-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2015) 2766] (I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede) (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 112 del 30.4.2015, pag. 48) |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2019/1579 DELLA COMMISSIONE del 18 settembre 2019 |
L 244 |
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24.9.2019 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/184 DELLA COMMISSIONE del 12 febbraio 2021 |
L 55 |
4 |
16.2.2021 |
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DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2015/693 DELLA COMMISSIONE
del 24 aprile 2015
che rinnova l'autorizzazione per prodotti esistenti a base di cotone geneticamente modificato MON 1445 (MON-Ø1445-2) a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio
[notificata con il numero C(2015) 2766]
(I testi in lingua francese e neerlandese sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Organismo geneticamente modificato e identificatore unico
Al cotone geneticamente modificato (Gossypium hirsutum L. e Gossypium barbadense L.) MON 1445, di cui all'allegato, lettera b), della presente decisione, è assegnato l'identificatore unico MON-Ø1445-2, a norma del regolamento (CE) n. 65/2004.
Articolo 2
Rinnovo dell'autorizzazione
L'autorizzazione all'immissione sul mercato dei seguenti prodotti è rinnovata a norma degli articoli 11 e 23 del regolamento (CE) n. 1829/2003, alle condizioni stabilite nella presente decisione:
alimenti ottenuti da cotone MON-Ø1445-2;
mangimi ottenuti da cotone MON-Ø1445-2.
Articolo 3
Etichettatura
Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 13, paragrafo 1 e all'articolo 25, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1829/2003, il «nome dell'organismo» è «cotone».
Articolo 4
Registro comunitario
Le informazioni di cui all'allegato della presente decisione vengono iscritte nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati, a norma dell'articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.
Articolo 5
Titolare dell’autorizzazione
Il titolare dell’autorizzazione è Bayer Agriculture BV, Belgio, in rappresentanza di Bayer CropScience LP, Stati Uniti.
Articolo 6
Validità
La presente decisione si applica per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data della notifica.
Articolo 7
Destinatario
Bayer Agriculture BV, Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio, è destinataria della presente decisione.
ALLEGATO
a) Richiedente e titolare dell’autorizzazione
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Nome |
: |
Bayer Agriculture BV |
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Indirizzo |
: |
Scheldelaan 460, 2040 Anversa, Belgio |
Per conto di Bayer CropScience LP, 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167, Stati Uniti.
b) Designazione e specifiche dei prodotti
alimenti ottenuti da cotone MON-Ø1445-2;
mangimi ottenuti da cotone MON-Ø1445-2.
Il cotone geneticamente modificato MON-Ø1445-2 descritto nella domanda esprime la proteina CP4 EPSPS, che conferisce tolleranza agli erbicidi contenenti glifosati. Come marcatori selettivi nel processo di modificazione genetica sono stati utilizzati un gene nptII che conferisce resistenza alla kanamicina e alla neomicina, e un gene aadA che conferisce resistenza alla spectinomicina e alla streptomicina.
c) Etichettatura
Ai fini dei requisiti in materia di etichettatura, di cui all'articolo 13, paragrafo 1 e all'articolo 25, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 1829/2003, il «nome dell'organismo» è «cotone».
d) Metodo di rilevamento
Metodo evento-specifico basato sulla PCR in tempo reale, per la quantificazione del cotone MON-Ø1445-2;
validato su DNA genomico, estratto da sementi, dal laboratorio UE di riferimento istituito a norma del regolamento (CE) n. 1829/2003, pubblicato all'indirizzo http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm;
materiale di riferimento: l'AOCS 0804-B e l'AOCS 0804-A sono accessibili tramite l'American Oil Chemists Society all'indirizzo http://www.aocs.org/tech/crm.
e) Identificatore unico
MON-Ø1445-2
f) Informazioni richieste a norma dell'allegato II del protocollo di Cartagena sulla biosicurezza della Convenzione sulla diversità biologica
Non applicabile.
g) Condizioni o restrizioni relative all'immissione in commercio, all'uso o alla manipolazione dei prodotti
Non prescritte.
h) Piano di monitoraggio degli effetti ambientali
Non prescritto.
i) Prescrizioni relative al monitoraggio successivo all'immissione in commercio in merito all'uso degli alimenti per il consumo umano
Non prescritte.