02020R2146 — IT — 11.01.2024 — 001.001
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2146 DELLA COMMISSIONE del 24 settembre 2020 che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 428 del 18.12.2020, pag. 5) |
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2023/2911 DELLA COMMISSIONE del 16 ottobre 2023 |
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22.12.2023 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/2146 DELLA COMMISSIONE
del 24 settembre 2020
che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
Articolo 1
Riconoscimento delle circostanze calamitose
Articolo 2
Condizioni per la concessione delle deroghe
A seguito della decisione formale di cui all’articolo 1, le autorità competenti possono, previa identificazione degli operatori interessati nella zona colpita o su richiesta del singolo operatore interessato, concedere le deroghe pertinenti di cui all’articolo 3 e le relative condizioni, purché tali deroghe e condizioni si applichino:
per un periodo limitato e non superiore a quello necessario, e in nessun caso per più di 12 mesi, per proseguire o riprendere la produzione biologica quale effettuata prima della data di applicazione di tali deroghe;
a tipi di produzione o, se del caso, ad appezzamenti agricoli specificamente colpiti; e
a tutti gli operatori biologici interessati nella zona colpita o soltanto al singolo operatore interessato, a seconda dei casi.
Articolo 3
Deroghe specifiche al regolamento (UE) 2018/848
Il primo comma si applica mutatis mutandis alla produzione di api e di altri insetti.
Articolo 4
Monitoraggio e notifica
Articolo 5
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.