02024R0857 — IT — 24.04.2024 — 000.001
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REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/857 DELLA COMMISSIONE del 1o dicembre 2023 che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano una metodologia standardizzata e una metodologia standardizzata semplificata per valutare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti delle attività di un ente diverse dalla negoziazione (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU L 857 del 24.4.2024, pag. 1) |
Rettificato da:
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Rettifica, GU L 90325, 31.5.2024, pag. 1 ((UE) 2024/8572024/857) |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2024/857 DELLA COMMISSIONE
del 1o dicembre 2023
che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano una metodologia standardizzata e una metodologia standardizzata semplificata per valutare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscano sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti delle attività di un ente diverse dalla negoziazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
«flusso di cassa con riprezzamento del nozionale», uno degli elementi seguenti:
l’importo del capitale al momento del riprezzamento, considerando che tale riprezzamento sia avvenuto alla prima delle date seguenti:
la data in cui l’ente o la sua controparte sono autorizzati a modificare unilateralmente il tasso di interesse;
la data in cui il tasso di interesse di uno strumento a tasso variabile cambia automaticamente in risposta alla variazione di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 22), del regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 1 );
in assenza di un riprezzamento di cui alla lettera a), l’importo del capitale al momento del suo rimborso totale o parziale;
il pagamento di interessi sulla parte del capitale che non è stata ancora rimborsata o che non ha ancora subito un riprezzamento;
«data di riprezzamento», la data in cui si verifica il riprezzamento del nozionale di un flusso di cassa;
«tasso di interesse privo di rischio», per una determinata valuta, il tasso di interesse corrispondente a una scadenza su una curva di rendimento che non include differenziali creditizi o di liquidità specifici dello strumento o dell’entità;
«strumento a tasso fisso», strumento che, al momento della scadenza contrattuale, genera flussi finanziari derivanti da pagamenti di interessi predeterminati sulla base di un tasso di interesse fisso;
«strumento a tasso variabile», uno strumento il cui tasso di interesse è rivisto a date prestabilite in risposta alla variazione di un indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse quale definito all’articolo 3, paragrafo 1, punto 22), del regolamento (UE) 2016/1011, o di un indice gestito internamente da un ente;
«opzione automatica su tassi di interesse», opzione esplicita o implicita di cui all’articolo 325 sexies, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 2 ), compresa un’opzione sulla cui base è probabile che l’ente corrisponda alla controparte un pagamento indipendentemente da obblighi contrattuali, che soddisfa tutti gli elementi seguenti:
il pagamento dell’opzione è sensibile al tasso di interesse;
l’esercizio dell’opzione è determinato esclusivamente dagli incentivi monetari del titolare dell’opzione;
«opzione comportamentale su tassi di interesse», opzione di cui all’articolo 325 sexies, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) n. 575/2013, comprendente un’opzione sulla cui base è probabile che l’ente corrisponda alla controparte un pagamento indipendentemente da obblighi contrattuali e che soddisfa tutti gli elementi seguenti:
i pagamenti delle opzioni sono sensibili al tasso di interesse;
l’esercizio dell’opzione non è determinato esclusivamente dall’incentivo monetario della controparte, ma dipende dal comportamento di quest’ultima;
«deposito non vincolato», una passività senza data di scadenza, in cui il depositante è libero di ritirare il deposito in qualsiasi momento;
«deposito al dettaglio», un deposito al dettaglio quale definito all’articolo 411, punto 2), del regolamento (UE) n. 575/2013;
«deposito transazionale al dettaglio», uno degli elementi seguenti:
un deposito non vincolato al dettaglio su un conto transattivo, che è un conto su cui sono regolarmente accreditati e addebitati stipendi, redditi o spese (nel seguito «operazioni»);
un deposito non vincolato al dettaglio che non produce interessi, anche in un contesto di tassi di interesse elevati;
«deposito non transazionale al dettaglio», un deposito non vincolato al dettaglio che non è detenuto in un conto transattivo o che produce interessi;
«deposito all’ingrosso»: un deposito che non è un deposito al dettaglio;
«deposito non vincolato stabile», la parte del deposito non vincolato che probabilmente rimarrà inutilizzata in base ai tassi di interesse prevalenti al momento di applicare la metodologia standardizzata per l’assegnazione dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale;
«tasso di trasmissione» (pass-through), la percentuale di variazione del tasso di interesse di mercato che un ente assegna a un deposito per mantenere lo stesso livello di depositi stabili in base ai tassi di interesse prevalenti al momento di applicare la metodologia standardizzata per l’assegnazione dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale;
«componente core», la parte di un deposito non vincolato stabile che è improbabile subisca un riprezzamento, anche in presenza di variazioni significative del contesto dei tassi di interesse;
«componente non-core», la parte del deposito non vincolato diversa dalla componente core;
«localizzazione geografica», il paese in cui hanno sede i debitori o depositanti aventi lo status di persone giuridiche o il paese di residenza dei debitori o depositanti aventi lo status di persone fisiche;
«periodo di riferimento», il periodo in riferimento al quale uno strumento subisce un riprezzamento.
Articolo 2
Posizioni esterne al portafoglio di negoziazione incluse nella valutazione
Ai fini della metodologia standardizzata e della metodologia standardizzata semplificata di cui all’articolo 84, paragrafo 1, della direttiva 2013/36/UE, gli enti valutano, per ciascuna valuta in cui detengono una posizione rilevante ai sensi dell’articolo 3, tutte le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione. Tali posizioni esterne al portafoglio di negoziazione comprendono:
posizioni esterne al portafoglio di negoziazione in attività finanziarie;
posizioni esterne al portafoglio di negoziazione in passività;
posizioni esterne al portafoglio di negoziazione in voci fuori bilancio.
Le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione di cui al paragrafo 1 comprendono tutti gli elementi seguenti:
derivati su tassi di interesse;
derivati non su tassi di interesse per cui i flussi finanziari sono determinati in tutto o in parte facendo riferimento a un tasso di interesse;
le obbligazioni pensionistiche e le attività dei piani pensionistici, a meno che il rischio di tasso di interesse sia rilevato in un’altra misura di rischio;
attività sensibili ai tassi di interesse diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), e che non sono dedotte dal capitale primario di classe 1;
passività sensibili ai tassi di interesse diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c), che non sono né strumenti del capitale primario di classe 1 di cui all’articolo 28 del regolamento (UE) n. 575/2013, né altri strumenti perpetui senza date di call;
voci fuori bilancio sensibili ai tassi di interesse diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c);
piccole posizioni del portafoglio di negoziazione di cui all’articolo 94 del regolamento (UE) n. 575/2013, a meno che il rischio di tasso di interesse sia rilevato in un’altra misura di rischio.
Ai fini della lettera e), le passività sensibili ai tassi di interesse comprendono i depositi non remunerati.
Articolo 3
Rilevanza delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione
Gli enti considerano rilevante una posizione esterna al portafoglio di negoziazione in uno dei casi seguenti:
il valore contabile delle attività o passività denominate in una data valuta è pari ad almeno il 5 % del totale delle attività o passività finanziarie esterne al portafoglio di negoziazione;
il valore contabile delle attività o passività denominate in una data valuta è inferiore al 5 % del totale delle attività o passività finanziarie esterne al portafoglio di negoziazione se la somma delle attività o passività finanziarie incluse nel calcolo è inferiore al 90 % del totale delle attività finanziarie, escluse le attività materiali, o delle passività finanziarie esterne al portafoglio di negoziazione.
Articolo 4
Classificazione degli scenari
Ai fini dell’individuazione, valutazione, gestione e attenuazione dei rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscono sia sul valore economico del capitale proprio che sui proventi da interessi netti delle attività di un ente diverse dalla negoziazione, gli enti classificano gli scenari, compresi gli scenari prudenziali di shock di cui all’articolo 1 del regolamento delegato(UE) 2024/856 ( 3 ), in uno dei tipi seguenti sulla base dei movimenti del tasso di interesse:
shock paralleli, ossia uno fra quelli riportati di seguito:
lo shock dell’aumento parallelo dei tassi di interesse su tutte le scadenze;
lo shock della diminuzione parallela dei tassi di interesse su tutte le scadenze;
shock che comportano rotazioni della struttura per scadenza, ossia uno fra quelli riportati di seguito:
la diminuzione del tasso di interesse sulle scadenze a lungo termine e l’aumento del tasso di interesse sulle scadenze a breve termine, il che determina un appiattimento (flattening) della curva dei tassi di interesse;
l’aumento del tasso di interesse sulle scadenze a lungo termine e la diminuzione del tasso di interesse sulle scadenze a breve termine, il che determina un’accentuazione dell’inclinazione positiva (steepening) della curva dei tassi di interesse;
shock disomogenei, ossia uno fra quelli riportati di seguito:
lo shock dell’aumento dei tassi di interesse che è maggiore sulle scadenze a breve termine;
lo shock della diminuzione dei tassi di interesse che è maggiore sulle scadenze a breve termine.
CAPO II
METODOLOGIA STANDARDIZZATA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER IL VALORE ECONOMICO DEL CAPITALE PROPRIO DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI UN ENTE DIVERSE DALLA NEGOZIAZIONE
Articolo 5
Condizioni generali per l’attribuzione dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale
Quando utilizzano la metodologia standardizzata per valutare i rischi derivanti da variazioni potenziali dei tassi di interesse che influiscono sul valore economico del capitale proprio delle loro posizioni esterne al portafoglio di negoziazione, gli enti attribuiscono i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale di dette posizioni alle pertinenti fasce temporali di riprezzamento di cui al punto 1 dell’allegato, come segue:
per gli strumenti a tasso fisso, conformemente all’articolo 6;
per gli strumenti a tasso variabile, conformemente all’articolo 7;
per i depositi non vincolati, conformemente all’articolo 8;
per i prestiti a tasso fisso soggetti al rischio di rimborso anticipato, conformemente all’articolo 9;
per i depositi a termine con tasso fisso soggetti al rischio di riscatto anticipato, conformemente all’articolo 10;
per gli strumenti derivati senza opzionalità, conformemente all’articolo 11;
per gli strumenti diversi da quelli di cui alle lettere da a) a f), conformemente all’articolo 12.
Gli enti che escludono i margini commerciali e altri elementi del differenziale dai flussi di cassa con riprezzamento del nozionale effettuano tutte le operazioni seguenti:
utilizzano una metodologia trasparente per individuare il tasso di interesse privo di rischio alla creazione di ogni strumento e applicano tale metodologia in modo coerente tra le unità operative;
garantiscono che l’esclusione dei margini commerciali e di altri elementi del differenziale dai flussi di cassa con riprezzamento del nozionale sia coerente con il modo in cui l’ente gestisce e copre il rischio di tasso di interesse al di fuori del portafoglio di negoziazione;
notificano all’autorità competente l’esclusione dei margini commerciali e di altri elementi del differenziale.
Nell’attribuire i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale delle loro posizioni esterne al portafoglio di negoziazione di cui al paragrafo 1, gli enti:
non tengono conto dell’impatto che l’opzionalità incorporata di un’opzione automatica su tassi di interesse ha sui flussi di cassa con riprezzamento del nozionale;
tengono conto dell’impatto che l’opzionalità incorporata di un’opzione comportamentale su tassi di interesse ha sui flussi di cassa con riprezzamento del nozionale.
Articolo 6
Strumenti a tasso fisso
Articolo 7
Strumenti a tasso variabile
Gli enti attribuiscono, per data di riprezzamento, alle pertinenti fasce temporali di riprezzamento di cui al punto 1 dell’allegato i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale derivanti dalle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione in strumenti a tasso variabile come segue:
i flussi di cassa derivanti da pagamenti di interessi diversi dai pagamenti dell’elemento del differenziale fino alla data di riprezzamento successiva, conformemente all’accordo contrattuale;
l’importo del capitale residuo, conformemente all’accordo contrattuale;
gli elementi del differenziale fino alla scadenza contrattuale finale, a prescindere da qualsiasi riprezzamento del capitale non ammortizzato, tranne laddove tali elementi del differenziale siano esclusi conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, secondo comma.
Articolo 8
Depositi non vincolati
Gli enti classificano i depositi non vincolati, a seconda del tipo di controparte, nelle categorie seguenti:
depositi non vincolati al dettaglio, ulteriormente classificati come segue:
depositi transazionali al dettaglio;
depositi non transazionali al dettaglio;
depositi non vincolati all’ingrosso, ulteriormente classificati come segue:
depositi all’ingrosso di clienti finanziari;
depositi non finanziari all’ingrosso.
Gli enti distinguono tra:
la parte stabile e la parte non stabile dei depositi di cui al paragrafo 1, lettera a), punti i) e ii), e lettera b), punto ii), utilizzando le variazioni osservate del volume dei depositi dovute a movimenti al rialzo e al ribasso del tasso di interesse privo di rischio per un periodo pari ad almeno i 10 anni precedenti;
la componente core e la componente non-core della parte stabile dei depositi non vincolati di cui al paragrafo 1.
Onde determinare l’importo della componente non-core della parte stabile dei depositi non vincolati di cui alla lettera b), gli enti moltiplicano l’importo di tutti i depositi non vincolati stabili per il tasso di trasmissione (pass-through).
Nel valutare il tasso di trasmissione (pass-through) di cui al paragrafo 2, secondo comma, gli enti tengono conto degli elementi seguenti, considerando anche le posizioni esterne al portafoglio di negoziazione con caratteristiche simili:
il livello attuale dei tassi di interesse;
il differenziale tra il tasso di offerta dell’ente e il tasso di mercato;
la concorrenza di altre imprese;
la localizzazione geografica dell’ente;
le caratteristiche demografiche e altre caratteristiche pertinenti della clientela dell’ente;
l’improbabile riprezzamento della componente core della parte stabile dei depositi non vincolati, anche in presenza di variazioni significative del contesto dei tassi di interesse.
Nell’applicare i paragrafi da 2 a 5, gli enti applicano i massimali seguenti alla quota della componente core della parte stabile dei depositi non vincolati, dove tale componente core è calcolata conformemente ai paragrafi 2 e 3:
il 90 % per i depositi transazionali al dettaglio di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i);
il 70 % per i depositi non transazionali al dettaglio di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii);
il 50 % per i depositi non finanziari all’ingrosso di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii).
Gli enti attribuiscono le componenti core dei depositi non vincolati alle pertinenti fasce temporali di riprezzamento di cui al punto 1 dell’allegato in modo uniforme nel tempo, sulla base di dati interni osservati e fatte salve le seguenti restrizioni in materia di scadenza calcolate sulla base della media ponderata:
cinque anni per i depositi non vincolati di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i);
quattro anni e mezzo per i depositi non vincolati di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii);
quattro anni per i depositi non vincolati di cui al paragrafo 1, lettera b), punto ii).
Articolo 9
Prestiti a tasso fisso soggetti al rischio di rimborso anticipato
Gli enti considerano che i prestiti a tasso fisso a clienti al dettaglio sono soggetti al rischio di rimborso anticipato se il debitore può rimborsare parte o la totalità del capitale ancora in essere prima della data di rimborso concordata contrattualmente o della data di scadenza contrattuale del capitale:
non sostenendo i costi economici di tale rimborso; oppure
sostenendo i costi economici solo in caso di superamento di una data soglia di rimborso anticipato.
Ai fini del primo comma, gli enti possono fissare a 0 il tasso di rimborso anticipato se il totale dei prestiti a tasso fisso di cui al paragrafo 1 e delle attività a tasso fisso di cui al paragrafo 7 è inferiore al 5 % delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione contabilizzate come attività conformemente alla disciplina contabile applicabile.
Gli enti adeguano il tasso di rimborso anticipato condizionale stimato conformemente al paragrafo 2 come segue:
negli scenari che prevedono un aumento dei tassi di interesse di cui all’articolo 4, lettera a), punto i), lettera b), punto ii), e lettera c), punto i), gli enti moltiplicano il tasso di rimborso anticipato condizionale per 0,8;
negli scenari che prevedono una diminuzione dei tassi di interesse di cui all’articolo 4, lettera a), punto ii), lettera b), punto i), e lettera c), punto ii), gli enti moltiplicano il tasso di rimborso anticipato condizionale per 1,2.
Per ciascuna fascia temporale di riprezzamento di cui al punto 1 dell’allegato, gli enti stimano l’importo atteso dei prestiti rimborsati anticipatamente per fascia temporale di riprezzamento come il prodotto:
dell’importo ancora in essere dei prestiti a tasso fisso di cui al paragrafo 1 di un determinato tipo di prodotti omogenei denominati in una data valuta;
del tasso di rimborso anticipato condizionale determinato conformemente al paragrafo 2, moltiplicato per la durata della fascia temporale di riprezzamento applicabile di cui al punto 2 dell’allegato e adeguato conformemente al paragrafo 3.
Ai fini della lettera a), gli enti non considerano come importi ancora in essere gli importi giunti a scadenza o rimborsati anticipatamente in un momento anteriore al limite inferiore della fascia temporale di riprezzamento.
Articolo 10
Depositi a termine con tasso fisso soggetti al rischio di riscatto anticipato
Gli enti considerano i depositi a termine con tasso fisso come depositi a termine con tasso fisso soggetti al rischio di riscatto anticipato se si applicano entrambe le condizioni seguenti:
tali depositi a termine con tasso fisso costituiscono depositi al dettaglio;
il depositante ha l’opzione di riscattare qualsiasi importo in essere dei depositi a termine con tasso fisso prima della data di scadenza contrattuale del deposito.
Se il depositante all’ingrosso ha l’opzione di riscattare l’importo in essere del deposito prima della data di scadenza contrattuale e le condizioni di cui al paragrafo 2 non sono soddisfatte, gli enti trattano tale opzione come un’opzione automatica incorporata conformemente all’articolo 13.
Ai fini del primo comma, gli enti possono fissare a 0 il tasso di riferimento cumulativo per il riscatto dei depositi a termine se il totale dei depositi a termine con tasso fisso di cui al paragrafo 1 è inferiore al 5 % delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione contabilizzate come passività conformemente alla disciplina contabile applicabile.
Gli enti adeguano agli scenari applicabili il tasso di riferimento cumulativo per il riscatto dei depositi a termine con tasso fisso stimato conformemente al paragrafo 4 come segue:
negli scenari che prevedono una diminuzione dei tassi di interesse a breve termine di cui all’articolo 4, lettera a), punto ii), lettera b), punto ii), e lettera c), punto ii), gli enti moltiplicano il tasso di riscatto per 0,8;
negli scenari che prevedono un aumento dei tassi di interesse a breve termine di cui all’articolo 4, lettera a), punto i), lettera b), punto i), e lettera c), punto i), gli enti moltiplicano il tasso di riscatto per 1,2.
Articolo 11
Strumenti derivati senza opzionalità
Gli enti attribuiscono i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale alle pertinenti fasce temporali di riprezzamento di cui al punto 1 dell’allegato.
Articolo 12
Esposizioni deteriorate e impegni all’erogazione di prestiti a tasso fisso nei confronti di controparti al dettaglio
Ai fini del primo comma, gli enti calcolano l’indice di esposizione deteriorata dividendo l’importo dei titoli di debito, dei prestiti e degli anticipi deteriorati, di cui all’articolo 47 bis, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 575/2013, per l’ammontare del totale lordo dei titoli di debito, prestiti e anticipi.
Se la somma degli importi nozionali degli impegni all’erogazione di prestiti a tasso fisso nei confronti di controparti al dettaglio supera il 2 % delle posizioni esterne al portafoglio di negoziazione contabilizzate come attività conformemente alla disciplina contabile applicabile, gli enti stimano l’importo utilizzato, sia nello scenario di riferimento che negli scenari applicabili di cui all’articolo 4, sulla base di:
osservazioni interne storiche degli utilizzi di impegni all’erogazione di prestiti a tasso fisso per tipo di controparte in condizioni simili;
il valore del contratto per la controparte nello scenario di riferimento;
il valore del contratto per la controparte nello scenario di shock.
Gli enti attribuiscono gli importi utilizzati stimati alle pertinenti fasce temporali di riprezzamento di cui al punto 1 dell’allegato in funzione del tempo stimato dell’utilizzo.
Articolo 13
Maggiorazione del valore economico del capitale proprio per le opzioni automatiche su tassi di interesse
Ai fini del primo comma, la variazione di valore è la differenza tra le lettere a) e b) seguenti:
una stima del valore dell’opzione per il titolare dell’opzione, dati gli elementi seguenti:
una curva di rendimento priva di rischio nella valuta pertinente nello scenario applicabile;
un aumento relativo della volatilità implicita del tasso di interesse del 25 %;
il valore dell’opzione su tassi di interesse per il titolare dell’opzione, calcolato utilizzando la curva di rendimento non soggetta a shock e la volatilità implicita del tasso di interesse nella valuta pertinente alla data di valutazione.
CAPO III
METODOLOGIA STANDARDIZZATA DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER I PROVENTI DA INTERESSI NETTI DERIVANTI DALLE ATTIVITÀ DI UN ENTE DIVERSE DALLA NEGOZIAZIONE
Articolo 14
Condizioni per l’attribuzione dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale
Gli enti trattano le componenti variabili degli strumenti derivati di cui all’articolo 11 conformemente al paragrafo 5 del presente articolo.
Articolo 15
Maggiorazione dei proventi da interessi netti per le opzioni automatiche su tassi di interesse fino all’orizzonte temporale dei proventi da interessi netti
Articolo 16
Variazioni del valore di mercato per le opzioni automatiche su tassi di interesse detenute al valore equo ( fair value ) e con scadenza oltre l’orizzonte temporale dei proventi da interessi netti
Gli enti calcolano, conformemente all’articolo 13, le variazioni del valore di mercato per le opzioni automatiche su tassi di interesse detenute al valore equo (fair value) e con scadenza oltre l’orizzonte temporale dei proventi da interessi netti.
CAPO IV
CALCOLO DELLA MISURA STANDARDIZZATA DEL RISCHIO PER IL VALORE ECONOMICO DEL CAPITALE PROPRIO
Articolo 17
Calcolo del valore economico del capitale proprio e delle variazioni del valore economico del capitale proprio
Gli enti attribuiscono i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale di cui all’articolo 6, all’articolo 7, all’articolo 8, all’articolo 9, paragrafo 5, all’articolo 10, paragrafo 7, all’articolo 11, paragrafo 2, e all’articolo 12 alle fasce temporali di riprezzamento di cui ai medesimi articoli nel modo seguente:
tutti i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale positivi e negativi all’interno di una fascia temporale di riprezzamento sono compensati, in modo da formare una posizione corta netta o lunga netta per ciascuna fascia temporale di riprezzamento;
i flussi di cassa in entrata hanno segno positivo e quelli in uscita hanno segno negativo.
Gli enti attualizzano i flussi di cassa netti con riprezzamento del nozionale, utilizzando un fattore di sconto, per ottenere un valore attualizzato. Calcolano tale fattore di sconto
a partire dal tasso di interesse al tempo zero a pronti
al punto intermedio della fascia per lo scenario corrispondente i e la valuta corrispondente c, moltiplicato per il punto intermedio t
k
della fascia come segue:
Gli enti rilevano gli utili ponderati fino al maggiore dei seguenti valori:
il valore assoluto delle variazioni negative dell’EUR o delle valute dell’ERM II;
il risultato dell’applicazione di un fattore del 50 % alle variazioni positive rispettivamente delle valute dell’ERM II o dell’EUR.
CAPO V
CALCOLO DELLA MISURA STANDARDIZZATA DEL RISCHIO PER I PROVENTI DA INTERESSI NETTI
Articolo 18
Orizzonte temporale
Gli enti calcolano i proventi da interessi netti delle loro attività esterne al portafoglio di negoziazione su un orizzonte temporale minimo di un anno («orizzonte temporale dei proventi da interessi netti»).
Il tempo residuo fino alla fine di un orizzonte temporale dei proventi da interessi netti è pari all’orizzonte del tasso di interesse netto meno il punto intermedio di riprezzamento delle fasce temporali di riprezzamento interessate di cui al punto 1 dell’allegato («tempo residuo»).
Articolo 19
Calcolo del contributo del tasso di interesse privo di rischio previsto sul reinvestimento o rifinanziamento dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale
Gli enti calcolano i tassi a termine di cui al paragrafo 1 applicando la formula seguente:
dove:
t k è il punto intermedio della fascia temporale di riprezzamento k;
REF j è il punto intermedio della fascia temporale del periodo di riferimento j;
è il tasso a termine per lo scenario corrispondente i e la valuta corrispondente c di un prestito privo di rischio con inizio al punto intermedio della fascia temporale di riprezzamento k e in scadenza al punto intermedio della fascia temporale del periodo di riferimento j;
è il fattore di sconto di cui all'articolo 17, paragrafo 3, per lo scenario i, la valuta c e il tempo t
k
corrispondenti.
Gli enti calcolano il contributo ai proventi da interessi netti, apportato dal tasso di interesse privo di rischio previsto sul reinvestimento o rifinanziamento dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale, come prodotto delle lettere a) e b) seguenti:
i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale di cui all’articolo 6, all’articolo 7, all’articolo 8, all’articolo 9, paragrafo 5, all’articolo 10, paragrafo 7, all’articolo 11, paragrafo 2, secondo comma, e all’articolo 12, attribuiti conformemente all’articolo 14, paragrafi 4 e 5;
il contributo del corrispondente tasso di interesse privo di rischio applicabile calcolato conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
Articolo 20
Calcolo del contributo del margine commerciale previsto sul reinvestimento o rifinanziamento dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale
Ai fini del calcolo di cui al paragrafo 1, gli enti:
attribuiscono, al momento della revisione dei margini commerciali, i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale degli strumenti di cui agli articoli da 6 a 12 alle fasce temporali di riprezzamento di cui al punto 4 dell’allegato;
stimano:
il tasso di margine commerciale applicabile, conformemente al paragrafo 3 del presente articolo;
il tempo residuo di cui all’articolo 18, secondo comma.
Ai fini della lettera a), gli articoli da 6 a 12 si applicano mutatis mutandis. Tuttavia, nel caso di strumenti a tasso variabile, gli enti attribuiscono la parte dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale che costituisce un importo di capitale conformemente alla data della scadenza contrattuale finale dei suddetti strumenti.
I tipi di prodotti delle attività finanziarie di cui al primo comma sono i seguenti:
titoli di debito;
prestiti e anticipi — società non finanziarie;
prestiti e anticipi — famiglie — mutui ipotecari;
prestiti e anticipi — famiglie — crediti (non ipotecari);
prestiti e anticipi — altre controparti;
altri prodotti esterni al portafoglio di negoziazione.
I tipi di prodotti delle passività finanziarie di cui al primo comma sono i seguenti:
depositi — società non finanziarie;
depositi — famiglie;
depositi — altre controparti;
titoli di debito;
altre passività esterne al portafoglio di negoziazione.
Nel caso di strumenti diversi da quelli di cui al primo comma, gli enti stimano il tasso di margine commerciale applicabile di cui al paragrafo 2, lettera b), sulla base della media ponderata dei margini commerciali ricevuti o pagati nelle operazioni effettuate nei 360 giorni precedenti, tenendo conto del tipo di prodotto, della localizzazione geografica e della valuta di denominazione cui al paragrafo 2. In assenza di tali operazioni, gli enti stimano il tasso di margine commerciale applicabile sulla base di ipotesi fondate sui margini ricevuti o pagati in portafogli comparabili.
Articolo 21
Calcolo dei pagamenti di interessi o di parte dei pagamenti di interessi effettuati fino alla data di rifissazione inclusa
Gli enti calcolano il contributo che i pagamenti di interessi effettuati fino alla data di riprezzamento inclusa apportano ai proventi da interessi netti, attribuendo alle fasce temporali di riprezzamento di cui al punto 4 dell’allegato, oltre all’attribuzione di cui agli articoli 19 e 20, i pagamenti di interessi sugli strumenti di cui agli articoli da 6 a 12, a condizione che tali pagamenti di interessi soddisfino le condizioni seguenti:
l’entità del pagamento degli interessi è nota e fissa, senza possibilità di variazioni legate a movimenti dei tassi di interesse;
si prevede che il pagamento degli interessi avvenga entro l’orizzonte temporale dei proventi da interessi netti di cui all’articolo 18, primo comma.
Articolo 22
Variazioni del valore di mercato per gli strumenti detenuti al valore equo ( fair value ) con scadenza oltre l’orizzonte temporale dei proventi da interessi netti
Per l’attribuzione di cui al paragrafo 1, gli enti applicano, mutatis mutandis, l’articolo 17, paragrafo 2, e includono nei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale i margini commerciali e altri elementi del differenziale nel pagamento degli interessi, con le deroghe seguenti:
gli enti escludono i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale relativi a strumenti non detenuti al valore equo (fair value);
gli enti escludono i flussi di cassa il cui riprezzamento del nozionale avviene nell’orizzonte temporale dei proventi da interessi netti azzerando tali flussi di cassa nelle fasce temporali di riprezzamento di cui al punto 4 dell’allegato.
Articolo 23
Maggiorazione dei proventi da interessi netti per il rischio di base
Ai fini del primo comma, gli enti escludono le opzioni su tassi di interesse incorporate e le trattano conformemente al paragrafo 8.
Nell’attribuire i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale di cui al paragrafo 1, gli enti assegnano tali flussi di cassa ai periodi di riferimento seguenti, cui si riferisce lo strumento a tasso variabile:
overnight;
1 mese;
3 mesi;
6 mesi;
12 mesi.
In assenza di un periodo di riferimento corrispondente, gli enti assegnano i flussi di cassa con riprezzamento del nozionale a una delle categorie seguenti:
«tasso ufficiale di riferimento», se lo strumento a tasso variabile si riferisce al tasso di riferimento di una banca centrale;
«altro», se lo strumento a tasso variabile si riferisce a qualsiasi altro parametro di riferimento.
Gli enti assegnano un segno positivo ai flussi di cassa con riprezzamento del nozionale in entrata e un segno negativo a quelli in uscita.
Gli enti sommano la differenza nei pagamenti risultante dal confronto di cui al primo comma al risultato aggregato di cui al paragrafo 7, ma procedono separatamente per gli shock di inasprimento e di allentamento monetario. Essi assegnano un segno positivo ai pagamenti in entrata e un segno negativo ai pagamenti in uscita. Gli enti non attualizzano i pagamenti e non formulano ipotesi relative a variazioni della volatilità.
Articolo 24
Calcolo dei proventi da interessi netti e delle variazioni dei proventi da interessi netti
Gli enti calcolano i proventi da interessi netti sommando tutti gli elementi seguenti, ad esclusione delle opzioni automatiche su tassi di interesse, fino all’orizzonte temporale di detti proventi:
i rendimenti privi di rischio previsti sul reinvestimento o rifinanziamento dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale, calcolati conformemente all’articolo 19;
il margine commerciale previsto sul reinvestimento o rifinanziamento dei flussi di cassa con riprezzamento del nozionale degli strumenti di cui agli articoli da 6 a 12, calcolato conformemente all’articolo 20;
la somma dei pagamenti di interessi effettuati fino alla data di riprezzamento inclusa, calcolata conformemente all’articolo 21, ridotta degli interessi rilevanti maturati a t = 0.
Gli enti calcolano l’impatto di un dato scenario sui proventi da interessi netti sommando tutti gli elementi seguenti:
la differenza fra:
il calcolo di cui al paragrafo 1 relativo allo scenario applicabile;
il calcolo di cui al paragrafo 1 relativo allo scenario di riferimento;
la maggiorazione dei proventi da interessi netti per le opzioni automatiche nell’orizzonte temporale di detti proventi, calcolata conformemente all’articolo 15;
la maggiorazione dei proventi da interessi netti per il rischio di base di cui all’articolo 23.
Ai fini del primo comma, lettere a) e b), gli enti utilizzano gli stessi scenari.
Ai fini del primo comma, lettera c), gli enti calcolano la maggiorazione dei proventi da interessi netti per il rischio di base degli shock di inasprimento o di allentamento monetario di cui all’articolo 23, paragrafo 9, avente il maggiore impatto negativo sui proventi da interessi netti.
Gli enti rilevano gli utili ponderati fino al maggiore dei seguenti valori:
il valore assoluto delle variazioni negative dell’EUR o delle valute dell’ERM II;
il risultato dell’applicazione di un fattore del 50 % alle variazioni positive rispettivamente delle valute dell’ERM II o dell’EUR.
CAPO VI
METODOLOGIA STANDARDIZZATA SEMPLIFICATA PER IL CALCOLO DEL VALORE ECONOMICO DEL CAPITALE PROPRIO E DEI PROVENTI DA INTERESSI NETTI
Articolo 25
Metodologia standardizzata semplificata per il calcolo del valore economico del capitale proprio e delle variazioni del valore economico del capitale proprio
Nello scenario di riferimento si applica quanto segue:
in deroga all’articolo 8, paragrafi da 2 a 6, gli enti fissano l’importo della componente core dei depositi non vincolati applicando le percentuali seguenti:
il 69,23 % per i depositi non vincolati transazionali al dettaglio di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i);
il 53,85 % per i depositi non vincolati non transazionali al dettaglio di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii);
il 38,46 % per i depositi non vincolati non finanziari all’ingrosso di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto ii);
in deroga all’articolo 8, paragrafo 9, gli enti attribuiscono la componente core dei depositi non vincolati uniformemente nel tempo, come stabilito al punto 5, lettera a), dell’allegato.
Negli scenari che prevedono una diminuzione del tasso di interesse a breve termine di cui all’articolo 4, lettera a), punto ii), lettera b), punto ii), e lettera c), punto ii), si applica quanto segue:
in deroga all’articolo 8, paragrafi da 2 a 6, gli enti fissano l’importo della componente core dei depositi non vincolati applicando le percentuali seguenti:
il 90 % per i depositi non vincolati transazionali al dettaglio di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i);
il 70 % per i depositi non vincolati non transazionali al dettaglio di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii);
il 50 % per i depositi non vincolati non finanziari all’ingrosso di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto ii);
in deroga all’articolo 8, paragrafo 9, gli enti attribuiscono la componente core dei depositi non vincolati uniformemente nel tempo, come stabilito al punto 5, lettera b), dell’allegato.
Negli scenari che prevedono un aumento del tasso di interesse a breve termine di cui all’articolo 4, lettera a), punto i), lettera b), punto i), e lettera c), punto i), si applica quanto segue:
in deroga all’articolo 8, paragrafi da 2 a 6, gli enti fissano l’importo della componente core dei depositi non vincolati applicando le percentuali seguenti:
il 48,46 % per i depositi non vincolati transazionali al dettaglio di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i);
il 37,69 % per i depositi non vincolati non transazionali al dettaglio di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii);
il 26,92 % per i depositi non vincolati non finanziari all’ingrosso di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto ii);
in deroga all’articolo 8, paragrafo 9, gli enti attribuiscono la componente core dei depositi non vincolati uniformemente nel tempo, come stabilito al punto 5, lettera c), dell’allegato.
Articolo 26
Metodologia standardizzata semplificata per il calcolo dei proventi da interessi netti e delle variazioni dei proventi da interessi netti
L’articolo 14, paragrafo 4, non si applica al calcolo di cui al paragrafo 1. Per ciascun tipo di prodotto di cui all’articolo 20, paragrafo 3, gli enti calcolano:
un periodo di riferimento medio per tutte le attività a tasso fisso esterne al portafoglio di negoziazione sensibili al tasso di interesse;
un periodo di riferimento medio per tutte le passività a tasso fisso esterne al portafoglio di negoziazione sensibili al tasso di interesse.
In deroga all’articolo 21, gli enti calcolano i pagamenti di interessi, o parte di essi, effettuati fino alla data di riprezzamento inclusa, moltiplicando quanto segue:
l’importo del capitale di tutti gli strumenti in essere;
le stime da parte degli enti dei tassi di interesse medi riguardanti gli strumenti sul lato dell’attivo o del passivo, a seconda dei casi;
l’orizzonte temporale dei proventi da interessi netti o, qualora uno strumento subisca un riprezzamento prima di tale orizzonte, il punto intermedio delle fasce temporali di riprezzamento pertinenti di cui al punto 1 dell’allegato applicabile allo strumento ancora in essere.
CAPO VII
DISPOSIZIONE FINALE
Articolo 27
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
ALLEGATO
1. Fasce temporali di riprezzamento:
fascia temporale di durata overnight, con punto intermedio a 1 giorno, ovvero circa 0,0028 anni;
fascia temporale di durata superiore a 1 giorno e fino a 1 mese incluso, con punto intermedio a 15 giorni;
fascia temporale di durata superiore a 1 mese e fino a 3 mesi inclusi, con punto intermedio a 60 giorni;
fascia temporale di durata superiore a 3 mesi e fino a 6 mesi inclusi, con punto intermedio a 135 giorni;
fascia temporale di durata superiore a 6 mesi e fino a 9 mesi inclusi, con punto intermedio a 225 giorni;
fascia temporale di durata superiore a 9 mesi e fino a 12 mesi inclusi, con punto intermedio a 315 giorni;
fascia temporale di durata superiore a 1 anno e fino a 1 anno e mezzo incluso, con punto intermedio a 1 anno e 90 giorni;
fascia temporale di durata superiore a 1 anno e mezzo e fino a 2 anni inclusi, con punto intermedio a 1 anno e 270 giorni;
fascia temporale di durata superiore a 2 anni e fino a 3 anni inclusi, con punto intermedio a 2 anni e 180 giorni;
fascia temporale di durata superiore a 3 anni e fino a 4 anni inclusi, con punto intermedio a 3 anni e 180 giorni;
fascia temporale di durata superiore a 4 anni e fino a 5 anni inclusi, con punto intermedio a 4 anni e 180 giorni;
fascia temporale di durata superiore a 5 anni e fino a 6 anni inclusi, con punto intermedio a 5 anni e 180 giorni;
fascia temporale di durata superiore a 6 anni e fino a 7 anni inclusi, con punto intermedio a 6 anni e 180 giorni;
fascia temporale di durata superiore a 7 anni e fino a 8 anni inclusi, con punto intermedio a 7 anni e 180 giorni;
fascia temporale di durata superiore a 8 anni e fino a 9 anni inclusi, con punto intermedio a 8 anni e 180 giorni;
fascia temporale di durata superiore a 9 anni e fino a 10 anni inclusi, con punto intermedio a 9 anni e 180 giorni;
fascia temporale di durata superiore a 10 anni e fino a 15 anni inclusi, con punto intermedio a 12 anni e 180 giorni;
fascia temporale di durata superiore a 15 anni e fino a 20 anni inclusi, con punto intermedio a 17 anni e 180 giorni;
fascia temporale di durata superiore a 20 anni, con punto intermedio a 25 anni.
2. Durata delle fasce temporali di riprezzamento di cui all’articolo 9, paragrafo 4, lettera b):
0 anni;
1/12 anni;
2/12 anni;
3/12 anni;
3/12 anni;
3/12 anni;
6/12 anni;
6/12 anni;
1 anno;
1 anno;
1 anno;
1 anno;
1 anno;
1 anno;
1 anno;
1 anno;
5 anni;
5 anni;
10 anni.
3. Fasce temporali del periodo di riferimento:
fascia temporale di durata superiore all’overnight e fino a 12 mesi inclusi, con punto intermedio a 12 mesi;
fascia temporale di durata superiore a 1 anno e fino a 1 anno e mezzo incluso, con punto intermedio a 1 anno e 90 giorni;
fascia temporale di durata superiore a 1 anno e mezzo e fino a 2 anni inclusi, con punto intermedio a 1 anno e 270 giorni;
fascia temporale di durata superiore a 2 anni e fino a 3 anni inclusi, con punto intermedio a 2 anni e 180 giorni;
fascia temporale di durata superiore a 3 anni e fino a 4 anni inclusi, con punto intermedio a 3 anni e 180 giorni;
fascia temporale di durata superiore a 4 anni e fino a 5 anni inclusi, con punto intermedio a 4 anni e 180 giorni;
fascia temporale di durata superiore a 5 anni e fino a 6 anni inclusi, con punto intermedio a 5 anni e 180 giorni;
fascia temporale di durata superiore a 6 anni e fino a 7 anni inclusi, con punto intermedio a 6 anni e 180 giorni;
fascia temporale di durata superiore a 7 anni e fino a 8 anni inclusi, con punto intermedio a 7 anni e 180 giorni;
fascia temporale di durata superiore a 8 anni e fino a 9 anni inclusi, con punto intermedio a 8 anni e 180 giorni;
fascia temporale di durata superiore a 9 anni e fino a 10 anni inclusi, con punto intermedio a 9 anni e 180 giorni;
fascia temporale di durata superiore a 10 anni e fino a 15 anni inclusi, con punto intermedio a 12 anni e 180 giorni;
fascia temporale di durata superiore a 15 anni e fino a 20 anni inclusi, con punto intermedio a 17 anni e 180 giorni;
fascia temporale di durata superiore a 20 anni, con punto intermedio a 25 anni.
4. Fasce temporali di riprezzamento di cui all'articolo 19, paragrafo 1, all'articolo 20, paragrafo 2, all'articolo 21, paragrafo 1, all'articolo 22, paragrafo 2, e all'articolo 23, paragrafo 1:
fasce da a) a f) di cui al punto 1 del presente allegato nel caso di un orizzonte temporale dei proventi da interessi netti di 1 anno;
fasce da a) a g) di cui al punto 1 del presente allegato nel caso di un orizzonte temporale dei proventi da interessi netti di 1 anno e mezzo;
fasce da a) ad h) di cui al punto 1 del presente allegato nel caso di un orizzonte temporale dei proventi da interessi netti di 2 anni;
fasce da a) a i) di cui al punto 1 del presente allegato nel caso di un orizzonte temporale dei proventi da interessi netti di 3 anni;
fasce da a) a j) di cui al punto 1 del presente allegato nel caso di un orizzonte temporale dei proventi da interessi netti di 4 anni;
fasce da a) a k) di cui al punto 1 del presente allegato nel caso di un orizzonte temporale dei proventi da interessi netti di 5 anni;
fasce da a) a l) di cui al punto 1 del presente allegato nel caso di un orizzonte temporale dei proventi da interessi netti di 6 anni;
fasce da a) a m) di cui al punto 1 del presente allegato nel caso di un orizzonte temporale dei proventi da interessi netti di 7 anni;
fasce da a) a n) di cui al punto 1 del presente allegato nel caso di un orizzonte temporale dei proventi da interessi netti di 8 anni;
fasce da a) a o) di cui al punto 1 del presente allegato nel caso di un orizzonte temporale dei proventi da interessi netti di 9 anni;
fasce da a) a p) di cui al punto 1 del presente allegato nel caso di un orizzonte temporale dei proventi da interessi netti di 10 anni;
fasce da a) a q) di cui al punto 1 del presente allegato nel caso di un orizzonte temporale dei proventi da interessi netti di 15 anni;
fasce da a) a r) di cui al punto 1 del presente allegato nel caso di un orizzonte temporale dei proventi da interessi netti di 20 anni;
fasce da a) a s) di cui al punto 1 del presente allegato nel caso di un orizzonte temporale dei proventi da interessi netti di 25 anni.
5. Scenari di cui all’articolo 25, paragrafi 2, 3 e 4:
scenario di riferimento:
fino a 5 anni, per la categoria di depositi non vincolati previsti all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i), di cui 30,77 %, 1,15 %, 2,31 %, 3,46 %, 3,46 %, 3,46 %, 6,92 %, 6,92 %, 13,85 %, 13,85 % e 13,85 % sono assegnati rispettivamente alle fasce temporali a, b, c, d, e, f, g, h, i, j e k di cui al punto 1 del presente allegato;
fino a 4,5 anni, per la categoria di depositi non vincolati previsti all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii), di cui 46,15 %, 1,00 %, 2,00 %, 2,99 %, 2,99 %, 2,99 %, 5,98 %, 5,98 %, 11,97 %, 11,97 % e 5,98 % sono assegnati rispettivamente alle fasce temporali a, b, c, d, e, f, g, h, i, j e k di cui al punto 1 del presente allegato;
fino a 4 anni, per la categoria di depositi non vincolati previsti all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto ii), di cui 61,54 %, 0,80 %, 1,60 %, 2,40 %, 2,40 %, 2,40 %, 4,81 %, 4,81 %, 9,62 % e 9,62 % sono assegnati rispettivamente alle fasce temporali a, b, c, d, e, f, g, h, i e j di cui al punto 1 del presente allegato;
scenario che prevede una diminuzione dei tassi di interesse a breve termine:
fino a 5 anni, per la categoria di depositi non vincolati previsti all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i), di cui 10,00 %, 1,50 %, 3,00 %, 4,50 %, 4,50 %, 4,50 %, 9,00 %, 9,00 %, 18,00 %, 18,00 % e 18,00 % sono assegnati rispettivamente alle fasce temporali a, b, c, d, e, f, g, h, i, j e k di cui al punto 1 del presente allegato;
fino a 4,5 anni, per la categoria di depositi non vincolati previsti all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii), di cui 30,00 %, 1,30 %, 2,59 %, 3,89 %, 3,89 %, 3,89 %, 7,78 %, 7,78 %, 15,55 %, 15,55 % e 7,78 % sono assegnati rispettivamente alle fasce temporali a, b, c, d, e, f, g, h, i, j e k di cui al punto 1 del presente allegato;
fino a 4 anni, per la categoria di depositi non vincolati previsti all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto ii), di cui 50,00 %, 1,04 %, 2,08 %, 3,12 %, 3,12 %, 3,12 %, 6,25 %, 6,25 %, 12,51 % e 12,51 % sono assegnati rispettivamente alle fasce temporali a, b, c, d, e, f, g, h, i e j di cui al punto 1 del presente allegato;
scenario che prevede un aumento dei tassi di interesse a breve termine:
fino a 5 anni, per la categoria di depositi non vincolati previsti all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto i), di cui 51,54 %, 0,81 %, 1,62 %, 2,42 %, 2,42 %, 2,42 %, 4,85 %, 4,85 %, 9,69 %, 9,69 % e 9,69 % sono assegnati rispettivamente alle fasce temporali a, b, c, d, e, f, g, h, i, j e k di cui al punto 1 del presente allegato;
fino a 4,5 anni, per la categoria di depositi non vincolati previsti all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), punto ii), di cui 62,31 %, 0,70 %, 1,39 %, 2,09 %, 2,09 %, 2,09 %, 4,19 %, 4,19 %, 8,38 %, 8,38 % e 4,19 % sono assegnati rispettivamente alle fasce temporali a, b, c, d, e, f, g, h, i, j e k di cui al punto 1 del presente allegato;
fino a 4 anni, per la categoria di depositi non vincolati previsti all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), punto ii), di cui 73,08 %, 0,56 %, 1,12 %, 1,68 %, 1,68 %, 1,68 %, 3,37 %, 3,37 %, 6,73 % e 6,73 % sono assegnati rispettivamente alle fasce temporali a, b, c, d, e, f, g, h, i e j di cui al punto 1 del presente allegato.
( 1 ) Regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1).
( 2 ) Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).
( 3 ) Regolamento delegato (UE) 2024/856 della Commissione, del 1o dicembre 2023, che integra la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano gli scenari prudenziali di shock, le ipotesi di modellizzazione e parametriche comuni e che cosa si intende per forte diminuzione (GU L, 2024/856, 24.4.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/856/oj).