02024L1405 — IT — 17.05.2024 — 000.001


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►B

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2024/1405 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2024

che modifica l'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta di materie prime per la produzione di biocarburanti e biogas

(GU L 1405 del 17.5.2024, pag. 1)


Rettificata da:

 C1

Rettifica, GU L 90316, 27.5.2024, pag.  1 ((UE) 2024/14052024/1405)

►C2

Rettifica, GU L 90369, 24.6.2024, pag.  1 ((UE) 2024/14052024/1405)




▼B

DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2024/1405 DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2024

che modifica l'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta di materie prime per la produzione di biocarburanti e biogas



Articolo 1

L'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

1.  
►C2  Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 14 settembre 2025. ◄ Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.  
Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.




ALLEGATO

L'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 è così modificato:

1) 

nella parte A sono aggiunte le seguenti materie prime:

«r) 

Oli di flemma provenienti dalla distillazione alcolica;

s) 

Metanolo grezzo ricavato da pasta kraft proveniente dalla produzione di pasta di legno;

t) 

Colture intermedie, come le colture intercalari e le colture di copertura che sono coltivate in zone in cui, a causa di un breve periodo vegetativo, la produzione di colture alimentari e foraggere è limitata a un raccolto, purché il loro uso non generi una domanda di terreni supplementari e sia mantenuto il contenuto di materia organica del suolo, se utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell'aviazione;

u) 

Colture coltivate su terreni pesantemente degradati, ad eccezione delle colture alimentari e foraggere, se utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell'aviazione;

v) 

Cianobatteri.»;

2) 

nella parte B sono aggiunte le seguenti materie prime:

«c) 

Colture danneggiate che non sono idonee all'uso nella catena alimentare umana o animale, escluse le sostanze che sono state intenzionalmente modificate o contaminate per soddisfare la presente definizione;

d) 

Acque reflue comunali e derivati diversi dai fanghi di depurazione;

e) 

Colture coltivate su terreni pesantemente degradati, escluse le colture alimentari e foraggere e le materie prime di cui alla parte A del presente allegato, se non utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell'aviazione;

f) 

Colture intermedie, come le colture intercalari e le colture di copertura, ma escluse le materie prime di cui alla parte A del presente allegato, che sono coltivate in zone in cui, a causa di un breve periodo vegetativo, la produzione di colture alimentari e foraggere è limitata a un raccolto, purché il loro uso non generi una domanda di terreni supplementari e sia mantenuto il contenuto di materia organica del suolo, se non utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell'aviazione.».