02024L1405 — IT — 17.05.2024 — 000.001
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DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2024/1405 DELLA COMMISSIONE del 14 marzo 2024 (GU L 1405 del 17.5.2024, pag. 1) |
Rettificata da:
Rettifica, GU L 90316, 27.5.2024, pag. 1 ((UE) 2024/14052024/1405) |
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Rettifica, GU L 90369, 24.6.2024, pag. 1 ((UE) 2024/14052024/1405) |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2024/1405 DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2024
che modifica l'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'aggiunta di materie prime per la produzione di biocarburanti e biogas
Articolo 1
L'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.
Articolo 2
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
Articolo 3
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
ALLEGATO
L'allegato IX della direttiva (UE) 2018/2001 è così modificato:
nella parte A sono aggiunte le seguenti materie prime:
Oli di flemma provenienti dalla distillazione alcolica;
Metanolo grezzo ricavato da pasta kraft proveniente dalla produzione di pasta di legno;
Colture intermedie, come le colture intercalari e le colture di copertura che sono coltivate in zone in cui, a causa di un breve periodo vegetativo, la produzione di colture alimentari e foraggere è limitata a un raccolto, purché il loro uso non generi una domanda di terreni supplementari e sia mantenuto il contenuto di materia organica del suolo, se utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell'aviazione;
Colture coltivate su terreni pesantemente degradati, ad eccezione delle colture alimentari e foraggere, se utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell'aviazione;
Cianobatteri.»;
nella parte B sono aggiunte le seguenti materie prime:
Colture danneggiate che non sono idonee all'uso nella catena alimentare umana o animale, escluse le sostanze che sono state intenzionalmente modificate o contaminate per soddisfare la presente definizione;
Acque reflue comunali e derivati diversi dai fanghi di depurazione;
Colture coltivate su terreni pesantemente degradati, escluse le colture alimentari e foraggere e le materie prime di cui alla parte A del presente allegato, se non utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell'aviazione;
Colture intermedie, come le colture intercalari e le colture di copertura, ma escluse le materie prime di cui alla parte A del presente allegato, che sono coltivate in zone in cui, a causa di un breve periodo vegetativo, la produzione di colture alimentari e foraggere è limitata a un raccolto, purché il loro uso non generi una domanda di terreni supplementari e sia mantenuto il contenuto di materia organica del suolo, se non utilizzate per la produzione di biocarburanti per il settore dell'aviazione.».